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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1606 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 19.2.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2024 R.G.
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO TRUGLIO
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente lamenta il mancato accoglimento della propria domanda di erogazione degli assegni per il nucleo familiare, a valere sull'indennità di disoccupazione riconosciutagli dall' realtivamente all'anno 2022. CP_1
L' costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, variamente CP_1
argomentando.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E' principio generale che qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto. In particolare, qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all'assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa, ma anche
l'insussistenza della condizione ostativa di cui al citato D.L. n. 69 del 1988, art. 2, comma 10" (v.
Cass. n. 8973/2014).
Nel caso del lavoratore di nazionalità tunisina che richieda in Italia l'ANF anche in relazione a familiari residenti in [...], l'onere della prova gravante sul ricorrente si estende a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione Italia – Tunisia (artt.22,23), siano costitutive del diritto, ovvero ostative del medesimo (ossia le generalità dei familiari residenti in [...]e dunque la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di lavoro e /o i redditi dai medesimi posseduti e, quindi, la vivenza a carico del ricorrente residente in
Italia, l'assenza di analoghe prestazioni percepite dal lavoratore stesso o dai familiari nel paese di origine, oltre al possesso di un reddito personale non eccedente una soglia annualmente fissata dall' . CP_1
Detta Convenzione ratificata con Legge n. 735/1986, prevede infatti:
(Articolo 23) 1. I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
2. I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
3. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
4. I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
(Articolo 24) 1. Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana a beneficio dei familiari residenti in [...], comportano il versamento degli assegni familiari veri e propri, destinati alla moglie e ad un massimo di 4 figli, ad esclusione di qualsiasi maggiorazione. Le disposizioni del capoverso precedente, relative al versamento degli assegni familiari, saranno riesaminate allo scadere di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione.
2. Il diritto agli assegni familiari dovuti da uno Stato contraente a favore dei familiari residenti nell'altro Stato contraente è sospeso se, a motivo dello svolgimento di un'attività professionale, dipendente o indipendente, sussiste un diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato.
La fonte di conoscenza delle circostanze decisive ai fini della erogazione dell'assegno è costituita dal c.d. Modello 1/TN 6 denominato “Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari” attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi contraenti comunicano le informazioni utili – asseverative od ostative– ai fini dell'erogazione degli assegni familiari.
Tuttavia, pur in assenza di tale modello TN6 (circostanza che aveva indotto l' CP_1
al rigetto della domanda amministrativa, in asserita carenza della documentazione necessaria per richiederlo all'autorità consolare tunisina) si condivide l'orientamento della
Corte di Appello di Palermo reputando che i dati rilevanti su indicati, siano stati documentati dal ricorrente il quale aveva presentato regolarmente, unitamente alla domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, anche quella per l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2022 comprovando il requisito oggettivo della vivenza a suo carico dei familiari, dichiarazione dei redditi 2023 per i redditi 2022.
Il ricorso va dunque accolto e l' va condannato ad erogare gli assegni per il CP_1
nucleo familiare, nella misura spettante secondo le apposite tabelle, relativamente all'anno 2022.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso condanna l' CP_1
all'erogazione degli assegni per il nucleo familiare relativi all'anno 2022 nella misura nella misura spettante secondo le apposite tabelle, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Condanna l'istituto a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 844,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala il 21.2.2025
Il Giudice Monica D'Angelo