Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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11 novembre 2008
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- 1. Corte Cost., sentenza 02/04/2009, n. 94Provvedimento: SENTENZA N. 94 ANNO 2009 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) e dell'art. 33, comma 2, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007 n. 10 …Leggi di più...
- sanità pubblica·
- non fondatezza delle questioni.