Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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11 novembre 2008
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 02/04/2009, n. 94Provvedimento: SENTENZA N. 94 ANNO 2009 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, PA MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, FR GALLO, IG LA, AE ES, AB SS, IA RI SA, PE AU, PA IA IT, PE IG, SA IS, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2007) e dell'art. 33, comma 2, della legge della NE Puglia 16 aprile 2007 n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della …Leggi di più...
- sanità pubblica·
- non fondatezza della questione.·
- giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale·
- reiezione.·
- esclusione·
- sussistenza.·
- rilevabilità da parte della corte nel solo caso di difetto manifesto·
- intervento di soggetto estraneo al giudizio a quo·
- diversità delle situazioni poste a raffronto·
- eccezione di inammissibilità per difetto della potestas iudicandi del giudice a quo·
- asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale·
- asserito vulnus alle funzioni attribuite al potere giudiziario, trattandosi di legge-provvedimento·
- ritualità della notifica·
- deduzione meramente assertiva, svolta con generico riferimento al mero decorso del tempo·
- non fondatezza delle questioni.