CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da: 1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Nella causa civile iscritta al n°877 R. G. anno 2024 promosse in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Truglio, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ugo Pecoraro sito in Palermo nella Piazza San Francesco di Paola n. 47.
Appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
Appellati contumaci
All'udienza del 30/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 167/2024 del 5 marzo 2024 il Tribunale G.L. di Marsala ha accolto la domanda proposta da con ricorso depositato il 24 Parte_1 ottobre 2023 condannando il a corrispondere Controparte_1 alla ricorrente il bonus di cui all'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. carta docente), pari a € 500,00 per ogni anno di servizio svolto in virtù di successivi contratti a tempo determinato, per gli anni scolastici 2018/19 e 2020/2021; richiamando i principi espressi in argomento dalla giurisprudenza amministrativa
(CdS n. 1842 del 16.03.2022) ed eurounitaria (CGEU ord. 18.05.2022), ne ha condiviso l'orientamento, nel senso che: <la carta elettronica per l e la formazione del personale docente che viene al fine di sostenere continua dei docenti quale obbligatoria tanto il a tempo indeterminato quanto quello impiegato determinato presso>1 , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza” - CP_1 rientra tra le “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro collegato alla direttiva 1999/70/CE, devono essere assicurate agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”>>; ha, inoltre, sottolineato come tali principi abbiano trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 29961 del 27.10.2023), che ha affermato i seguenti principi: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto
1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4,
2 comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico''.
Ed ha concluso pertanto, che in assenza di alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della Carta elettronica agli insegnanti titolari di supplenze, la stessa va riconosciuta anche a questi ultimi.
Ha infine compensato integralmente le spese di lite giustificato dal “recente intervento nomofilattico della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.
Per la riforma di tale ultima statuizione ha proposto appello Parte_1 dolendosi della compensazione delle spese – che, a suo dire, si sarebbero
[...] dovute porre, in applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., integralmente o parzialmente a carico del;
evidenzia, in proposito, che, erroneamente il giudice di primo CP_1 grado ha ritenuto sussistente una delle ragioni legislativamente previste che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, a fronte dell'accoglimento totale di tutte le domande azionate dall'odierna appellante, considerando rilevante, a tal fine, l'intervento nomofilattico della Cassazione concretizzatosi con la pubblicazione della sentenza n. 27 ottobre 2023 n. 29961 (al fine di valutare la novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza), sostenendo che, invece, l'intervento della Corte di Cassazione non ha avuto alcuna incidenza nella definizione del giudizio.
Obietta, sul punto, che la Cassazione ha fornito delle linee guida a cui i giudicanti devono orientarsi, specificando che si debba porre attenzione al fatto che il docente, alla data di emissione della sentenza, fosse inserito nel sistema scolastico e che le supplenze per le quali chiedeva l'emissione del bonus Carta del Docente fossero estese sino al termine delle lezioni e/o delle attività didattiche (con esclusione, dunque, delle supplenze brevi e saltuarie); non avrebbe, invece, operato alcun revirement giurisprudenziale stante che il punto nodale della vicenda (ossia il trattamento discriminatorio del precario a fronte della mancata attribuzione della carta docente) è stato confermato e ribadito dalla Suprema Corte.
L'Amministrazione appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va, quindi, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 30/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
***
3 L'appello è infondato.
La problematica riguardante l'applicazione dell'istituto della carta docenti ed i risvolti discriminatori riconducibili alla fonte normativa nella sua formulazione originaria (art. 1 comma 121° Legge 107/2015) ha conosciuto nel tempo l'intervento conformativo di plurime istanze giurisprudenziali (Consiglio di Stato n. 1842/2022 e
CGEU del 18/5/2022) che hanno stigmatizzato, in quanto discriminatoria,
l'esclusione del beneficio ai docenti titolari di incarichi a termine. In tale solco si è posta da ultimo la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
29661/2023 la quale ha sciolto i molteplici nodi interpretativi innescati dall'applicazione dell'istituto della “carta docenti”. Premessa l'immanenza alla funzione scolastica dell'esigenza di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale della classe docente necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, senza distinzione tra docenti di ruolo e non, e che in attuazione di tale obiettivo la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile», ciò premesso la S.C. ha ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostavano ad una normativa nazionale che riservasse quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
Ha quindi affermato che:
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
4 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Va disatteso lo specifico motivo gravame concernente la regolazione delle spese di lite.
Giova rammentare che l'art. 92, comma 2 c.p.c. (dapprima emendato dall'art. 2, comma primo, lett. a), legge n. 263 del 2005, come modificato dall'art. 39-quater
5 legge n. 51 del 2006, poi ulteriormente modificato dall'art. 45, II comma, della legge n. 69 del 2009, ed infine riformato dall'art. 13, comma I, d.
1.12 settembre 2014
n.132) nell'ultima sua formulazione (qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso di primo grado depositato il 20.09.2022) consente la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche in caso di “assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” e, a seguito dell'intervento additivo di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, anche ove si presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso che occupa, il Tribunale ha proceduto ad una compensazione integrale delle spese di lite proprio sulla scorta del “recente intervento nomofilattico della Cassazione”, che ha, indubbiamente, come ammesso dalla medesima parte appellante, fornito dirimenti linee guida a seguito degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in argomento, sulla base della mera lettera della legge (che riservava il beneficio della Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo), circa il carattere discriminatorio dell'esclusione dei docenti precari.
In tal senso depone anche la pronuncia della Cassazione citata dal ricorrente in base alla quale “La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 4303/20; depositata il
20 febbraio).
Mostrando, quindi, di avere considerato proprio la ragione che il ricorrente pone a fondamento della richiesta di condanna al ristoro totale o parziale delle spese in suo favore, il giudice ha tenuto conto dell'intervento della Corte a Sezioni Unite in termini risolutivi rispetto alla “novità delle questioni trattate”. Si tratta di una valutazione di per sé ampiamente discrezionale (con riferimento non solo all'an ma anche al quantum dell'eventuale compensazione delle spese), che non è in alcun modo censurabile in quanto effettuata secundum legem, restando preclusa al giudice soltanto la possibilità di condannare al pagamento delle spese processuali la parte anche parzialmente vittoriosa – divieto che il primo giudice non ha qui violato;
in altri termini, la verifica di legittimità nell'esercizio di tale potere non può che essere effettuata in negativo, ossia nel senso di accertare che il giudice non abbia posto a fondamento della compensazione ragioni contrarie al predetto divieto normativo ovvero illogiche (cfr. di recente Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019,
6 n. 9777), “non essendo ...indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa” (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Pertanto, l'appello va respinto.
Per le medesime ragioni poste a fondamento della decisione impugnata vanno compensate anche le spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia delle
Amministrazioni appellate, conferma la sentenza n.167/2024 emessa il 5 marzo 2024 dal Tribunale G.L. di Marsala.
Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.Così deciso in Palermo, in data 30 gennaio 2025.
Così deciso in Palermo, in data 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
7