Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 8146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8146 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2024, proposto da
IC Liguori, rappresentato e difeso dagli avvocati IC Liguori, Vincenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato della sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale n. 3343 del 20/5/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il reclamo presentato dall’avv. Liguori in data ;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA RA D'ER e uditi nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il reclamo all’esame l’avv. Liguori rappresenta che né l’amministrazione né il Commissario ad acta hanno dato esecuzione alle sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale nn. 3343/2021 e n. 324/2025, in relazione alle somme liquidate in suo favore quale procuratore antistatario nonché ex art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. a titolo di interessi sui compensi liquidati;
Rilevato che nella specie l’amministrazione ha richiesto all’avv. Liguori di fornire molteplici informazioni con nota del 7 aprile 2025, le quali sono state oggetto di puntuale e tempestivo riscontro da parte dello stesso, giusta nota pec del 14 aprile 2025;
che con tale nota il reclamante ha fornito le richieste informazioni, tuttavia facendo rilevare che l’invio del modello di autodichiarazione di cui all’art. 5 sexies, comma 1, L. 24/3/2001 n. 89 non era dovuto, atteso che il credito azionato è relativo alle spese legali liquidate dal Tar con le precitate sentenze di ottemperanza e, dunque, non riguarda il credito originario (somme liquidate per equo indennizzo ex lege PI e relative spese del procedimento innanzi al g.o.);
Ritenuto che l’Amministrazione, a fronte della documentazione da ultimo trasmessa dal creditore sia tenuta a completare la procedura di liquidazione e pagamento delle somme richieste senza aggravare il procedimento con documentazione non necessaria e/o già in suo possesso e che, comunque, ove ritenuto necessario, sia tenuta a dare puntuale e giustificata indicazione all’istante dei dati e/o notizie ancora mancanti, in aggiunta a quanto già documentato dall’istante e non ancora in possesso dell’amministrazione;
Rilevato che i modelli approvati dal Ministero della Giustizia non contemplano l’ipotesi in cui il procuratore antistatario agisca anche per il recupero delle sole spese di lite liquidate in suo favore, quale procuratore antistatario, dal giudice amministrativo in funzione di giudice dell’ottemperanza, salva la possibilità per l’amministrazione, ove necessario, di richiedere ulteriori e specifiche informazioni al riguardo, ma senza generalizzato rinvio a modelli imposti per legge in relazione al credito originario (somme liquidate per sorta e/o spese legali dal g.o ex lege PI);
Ritenuto, pertanto, di accogliere il reclamo, ordinando al Commissario ad acta (nominato con precedente ordinanza collegiale n. 324/2025 nella persona del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia con facoltà di delega) e all’amministrazione intimata di dare esecuzione alle sentenze di questo Tribunale amministrativo regionale nn. 3343/2021 e n. 324/2025, in relazione alle somme liquidate in favore dell’avv. Liguori, quale procuratore antistatario nonché ex art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. a titolo di interessi sui compensi liquidati, nei termini innanzi precisati;
Ritenuto, infine, che la peculiarità in fatto della vicenda giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), accoglie il reclamo nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per le comunicazioni alle parti e al Commissario ad acta, nella persona del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AU DA, Presidente
IA RA D'ER, Consigliere, Estensore
AN BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA D'ER | IA AU DA |
IL SEGRETARIO