Versione
13 maggio 1976
13 maggio 1976
>
Versione
30 maggio 1978
30 maggio 1978
>
Versione
29 maggio 1986
29 maggio 1986
Art. 2. Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso
I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.
((Sono esclusi dal concorso:
1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.
L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso))
L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso.
I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.
((Sono esclusi dal concorso:
1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.
L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso))
L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso.
Commentario • 1
- 1. Avvocato Professore Venezia MestreLorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 22 luglio 2025 · 1
Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (legge notarile aggiornata) Di seguito è trascritta interamente la legge n. 89/1913 (anche detta legge notarile) aggiornata al 2025, facilmente consultabile e copiabile per l'utilizzo di tutti i giorni. Le note di aggiornamento sono tutte riportate, ma se già trascritta successivamente sarà solo richiamata nel testo di legge. Titolo 1 Disposizioni generali Art. 1 I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 20/09/2013, n. 3710Provvedimento: […] Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso ed i motivi aggiunti appaiono sufficientemente fondati in quanto la tesi del Ministero resistente (secondo cui non sarebbe stata di alcuna utilità per la ricorrente la messa a concorso della sede di Barletta in quanto l'istante non avrebbe potuto partecipare a tali procedure prima del mese di settembre 2013) non sembra condivisibile in quanto non si ricava, prima facie , dalla norma invocata (art. 2, primo comma, della legge 197 del 1976) che il notaio in servizio debba garantire un periodo minimo di permanenza presso la precedente sede notarile,Leggi di più...
- annullamento decreto direttoriale·
- compensazione spese cautelare·
- assegnazione sede notarile·
- sospensione efficacia provvedimento·
- giurisdizione TAR·
- competenza TAR·
- graduatoria vincitori concorso·
- art. 2 legge 197/1976