Articolo 2 della Legge 30 aprile 1976, n. 197
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 maggio 1976
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Versione
30 maggio 1978
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Versione
29 maggio 1986
Art. 2. Iscrizione d'ufficio - Esclusione dal concorso

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 5, sono stati trasferiti in soprannumero al capoluogo, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui e' compresa la sede soppressa.
((Sono esclusi dal concorso:
1) gli aspiranti che, alla scadenza del termine di cui all'avviso di concorso, abbiano conseguito, a loro richiesta, un decreto di trasferimento, anche se successivamente revocato, nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso; detto periodo e' ridotto ad un anno, decorrente dalla data dell'iscrizione a ruolo, nei confronti dei notai di prima nomina;
2) gli aspiranti che, alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, abbiano conseguito il provvedimento di trasferimento ad altra sede diversa da quella di permanenza, in accoglimento di precedente domanda.
L'esclusione prevista dal comma precedente non ha luogo nei casi in cui non vi sono altri concorrenti ovvero tale situazione si determina alla data di emanazione del provvedimento ministeriale conclusivo del concorso))
L'esclusione non ha luogo nel caso in cui non vi siano altri concorrenti. Del pari, la esclusione non ha luogo per chi prima dell'entrata in vigore della presente legge abbia conseguito il decreto di trasferimento ma non il trasferimento stesso.
Entrata in vigore il 29 maggio 1986
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