Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 8268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8268 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02764/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2764 del 2024, proposto da
Antonio Iannotta S.r.l. - Costruzioni Edili e Stradali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Verde, Luciana Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Suap, Provincia di Benevento - Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia, Ente Parco Regionale del RN Camposauro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sant'Agata de' Goti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio De Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del 4 aprile 2024 emesso dal Responsabile dell'area sicurezza e tutela del paesaggio (settore SUAP - Attività produttive) presso il Comune di S. Agata dei Goti con il quale è stata decretata, con esito negativo, la chiusura del procedimento Suap n. 01491450621 - 16052022 - 0902 prot. 0009537 del 16/05/2022 – D.P.R. n. 59 del 2013 e s.m.i. - A.U.A. ditta Iannotta Antonio s.r.l.;
- degli atti prodromici e in particolare di tutti gli atti relativi alla conferenza dei servizi indetta a tal fine e conclusa con la determina n. 306 del 14.2.2024 del Dirigente del Settore 3 Risorse Idriche e Ambiente della Provincia di Benevento e, tra questi, in quanto di particolare rilievo, delle note del 12.1.2024, n. 866 dell'Ente Parco Regionale del RN Camposauro e del 30.1.2024 n. 2441 del Comune di S. Agata dei Goti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Benevento e del Comune di Sant'Agata de' Goti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. GI Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato in data 16.5.2022 istanza di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ex D.P.R. n. 59/2013 per l’emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e per la comunicazione di impatto acustico ex L. n. 447 del 1995, relativamente all'esercizio di un impianto di frantumazione all'interno di una cava dismessa sita in contrada San Tommaso nel Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN).
Nel corso del procedimento ed in seguito all’attivazione della conferenza di servizi, venivano acquisiti i pareri di Arpac, del Genio civile di Benevento, della Regione Campania, dell’Ente Parco RN Camposauro e del Comune di Sant’Agata de’ Goti.
In dettaglio: i) con nota del 12.1.2024 il Genio Civile di Benevento comunicava di non avere competenza in quanto trattasi di cava abbandonata, restando in attesa del recupero con riuso industriale del sito per dichiarare l’estinzione; ii) l’Ente Parco RN Camposauro, con nota pervenuta il 12.1.2024, richiedeva, per l’espressione del parere di competenza, documentazione integrativa al Comune di Sant’Agata de’ Goti; iii) il Comune di Sant’Agata de’ Goti, con nota pervenuta in data 30.1.2024, comunicava che “l’impianto … ricade ai sensi del PRG in ‘zona ES’, zona agricola di tutela archeologica e in zona ‘C’ del Parco del RN, e trattandosi di cava abbandonata da recuperare, come da elenchi del Genio civile di Benevento, l’attività richiesta non è compatibile con la destinazione di piano e dei vincoli presenti”.
Con determinazione provinciale n. 306 del 14.2.2024 la Provincia di Benevento concludeva con esito negativo i lavori della conferenza di servizi con la seguente motivazione: “Preso atto che alla luce delle note pervenute in data 12/01/2024 e 30/01/2024 e in assenza dell’espressione da parte del Comune di Sant’Agata de’ Goti in riferimento alla comunicazione relativa all’impatto acustico i lavori della Conferenza dei Servizi nella seduta del 08/02/2024 si sono conclusi con esito negativo, per le motivazioni sopra esposte e riportate nella documentazione richiamata” .
Avverso tale atto insorge la ricorrente che lamenta i seguenti profili di illegittimità:
- sussisterebbe violazione del D.P.R. n. 59 del 2013 e della L. n. 447 del 1995, in quanto il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico – unico profilo sul quale avrebbero dovuto pronunciarsi le amministrazioni intervenute nella conferenza di servizi - spetterebbe alla Regione e, sulla base del diritto vigente, non sarebbe necessario un parere del Comune sulla compatibilità acustica del progetto, tenuto anche conto che non si trattava di rilasciare un titolo edilizio ma di autorizzare la prosecuzione di un’attività di frantumazione che esiste in loco dal 1964;
- la conferenza di servizi avrebbe recepito acriticamente il parere negativo del Comune senza richiedere alla società le necessarie integrazioni sulla base delle criticità riscontrate.
Parte ricorrente conclude con le domande di accoglimento del gravame, di conseguente annullamento dell’atto impugnato e, altresì, di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa per danno emergente e lucro cessante, come da perizia allegata agli atti di causa che attesta un danno da mancata fornitura pari ad € 265.000,00 e per mancata vendita di prodotti per € 44.000,00 annui.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Benevento che si oppone all’accoglimento del ricorso evidenziando, in punto di diritto, di avere autonomia decisionale in ordine alla scelta delle amministrazioni da invitare alla conferenza di servizi e che il Comune è competente in ordine alla valutazione di superamento delle soglie minime di impatto acustico anche in riferimento alle zonizzazioni ex art. 8, commi 4 e 6, della L. n. 447/1995.
Resiste in giudizio anche il Comune di Sant’Agata de Goti che resiste al gravame e controdeduce nel merito, ribadisce che, in assenza di una condizione di regolarità urbanistica ed edilizia dell'opificio industriale, l'AUA non può essere rilasciata e, inoltre, ritiene che la qualificazione tecnica operata dal Genio Civile (parimenti evocato nella conferenza di servizi), che ha definito l'area come "cava abbandonata" da considerarsi "area da recuperare", assume valore dirimente per la decisione amministrativa e preclude il rilascio di nuove autorizzazioni.
Nel corso del giudizio è stata depositata la nota del Comune di Sant’Agata de Goti del 3.4.2025 avente ad oggetto il “Riesame del provvedimento, parere urbanistico, prot. n. 2502 del 29.1.2024 ai sensi della L. 241/90 art. 21 novies – Integrazione di allegato al prot. 5966 del 31.3.2025” con cui si rappresenta che gli immobili in cui si svolge l’attività sono stati oggetto di condono edilizio, pertanto si dà atto che il parere urbanistico, emesso in data 29.1.2024 prot. 0002502, è stato riformato in quanto l’attività di frantumazione è legittimata dal provvedimento urbanistico di condono, chiesto ed ottenuto, unitamente all’autorizzazione paesaggistica.
Da ultimo, è stata depositata una nota del Comune datata 26.9.2025 con cui, a riscontro della richiesta avanzata dalla ricorrente di revisione e chiusura del procedimento in esame, è stata disposta la sospensione del medesimo in attesa della decisione del presente giudizio.
All’udienza del 2.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Non è censurabile la scelta dell’amministrazione procedente di evocare il Comune di Sant'Agata de' Goti nella conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.
In proposito va precisato che l’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. n. 59/2013 rappresenta uno strumento di semplificazione amministrativa destinato in via prevalente alle piccole e medie imprese e agli impianti non soggetti né ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), né a valutazione di impatto ambientale (VIA) che consente di accorpare in un unico provvedimento autorizzativo, rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP), una pluralità di titoli abilitativi ambientali minori (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti non pericolosi, utilizzo di fanghi, etc.), semplificando notevolmente gli oneri a carico dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 2, lett. c) del citato decreto, tra i soggetti competenti coinvolti nel procedimento di AUA e che prendono parte alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 4 rientrano le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale, al fine di coordinare le diverse competenze in modo coordinato nel procedimento il cui atto conclusivo sostituisce le diverse autorizzazioni richieste.
Con specifico riferimento al procedimento di cui si controverte (attivato per rilascio delle autorizzazioni in materia di emissione in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e per la comunicazione di impatto acustico ex L. n. 447 del 1995), non è in primo luogo contestabile la legittimazione procedimentale del Comune ad intervenire nella conferenza di servizi.
Giova al riguardo rammentare che sono di competenza dei comuni “il controllo … del rispetto della normativa per la tutela dell’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di esercizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive (cfr. art. 6, comma 1, lett. d) della L. n. 447 del 1995) ed ancora compete agli enti locali “l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico” (cfr. lett. e) art. e comma cit.).
Peraltro, va anche richiamato l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 2684/2020; sez. V, n. 1265/2011), secondo cui deve riconoscersi in generale ai Comuni la competenza ad adottare misure di contenimento dell’inquinamento acustico, anche introducendo fasce orarie, non direttamente collegate con il superamento dei limiti fissati per le immissioni sonore, sul presupposto che la tutela del bene giuridico protetto dalla legge quadro n. 447 coesiste con la tutela della pubblica tranquillità, trattandosi di beni presidiati da norme con obiettivi e struttura diversi.
Inoltre va aggiunto che il Comune è stato correttamente evocato nella conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell’AUA, trattandosi di amministrazione competente a valutare la compatibilità urbanistico-edilizia sul territorio dalla quale, come si vedrà, non possono prescindere i provvedimenti autorizzativi in ordine all'insediamento e allo svolgimento di attività produttive, quale è quella in esame.
Venendo agli ulteriori motivi di gravame, non è predicabile un difetto di motivazione dell’azione amministrativa.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la determinazione di approvazione dell'esito della conferenza di servizi è soggetta ad un obbligo di autonoma e specifica motivazione solo nell'ipotesi in cui disattenda in tutto o in parte le risultanze della conferenza di servizi e le posizioni prevalenti emerse in quella sede. Di converso laddove – come nel caso in esame - la determinazione finale recepisca le risultanze della conferenza, l'onere di motivazione previsto dall'art. 14 ter, comma 6 bis, della L. n. 241 del 1990 può essere soddisfatto per relationem, mediante il semplice richiamo ai verbali della conferenza stessa ovvero ai pareri resi dalle amministrazioni partecipanti (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 123/2021; T.A.R. Lazio, Roma, n. 9588/2020).
Orbene, mette conto evidenziare che il provvedimento impugnato in questa sede si fonda sulle note del Genio Civile di Benevento e dell’Ente Parco RN del 12.1.2024 e del Comune del 30.1.2024 richiamate, secondo cui: i) alcuni impianti di cui al Foglio 5, p.lla 197, sub 2 risulterebbero privi di autorizzazione; ii) l’attività richiesta non è compatibile con la destinazione di piano e con vincoli presenti, in quanto ricade in zona agricola di tutela archeologica “E5” del P.R.G. e in zona “C” del Parco del RN Camposauro; iii) trattasi di cava abbandonata da recuperare, come da elenchi del Genio Civile di Benevento, ciò che preclude lo svolgimento dell’attività produttiva.
Rispetto a tali valutazioni ostative, è stata depositata in corso di causa la nota del Comune di Sant’Agata de Goti del 3.4.2025 avente ad oggetto il “Riesame del provvedimento, parere urbanistico, prot. n. 2502 del 29.1.2024 ai sensi della L. 241/90 art. 21 nonies – Integrazione di allegato al prot. 5966 del 31.3.2025” con cui si rappresenta che l’attività è stata oggetto di condono edilizio e, per quanto rileva nel presente giudizio si afferma che “il parere urbanistico emesso in data 19/01/2024 prot. 0002502 viene riformato dal presente provvedimento, in quanto l’attività di frantumazione è legittimata dal provvedimento urbanistico di condono, chiesto ed ottenuto, unitamente all’autorizzazione paesaggistica”. In tale nota si aggiunge altresì che “La presente revisione annulla le conclusioni negative del provvedimento 29/04/2024 prot. 0002502 e ridà forza al precedente provvedimento del 11/05/2022 prot. 835 di rilascio del ‘Nulla osta dal punto di vista urbanistico’ alla richiesta di istanza di autorizzazione unica ambientale per la realizzazione di manufatti al servizio dell’attività di frantumazione di materiale calcare, come riportati negli elaborati tecnici allegati alla domanda, richiamati nel provvedimento di condono …”.
Ebbene, nel nuovo parere urbanistico, peraltro, il Comune sembra essersi rideterminato solo su uno dei profili ostativi rilevati nella nota del 30.1.2024, cioè quello concernente la presunta natura abusiva di alcuni impianti presenti sul sito, viceversa alcuna specifica valutazione è stata effettuata sugli altri rilievi, involgenti peraltro valutazioni riferibili ad altre amministrazioni (Ente Parco e Genio Civile), a suo tempo evidenziati sopra sub ii) e iii), ovvero sulla incompatibilità con la destinazione di piano e con vincoli presenti e sulla circostanza che la condizione di “cava abbandonata” dell'area presenta caratteristiche incompatibili con nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti.
Va poi rilevato che, in relazione al motivo sub iii) la società ricorrente non ha svolto specifiche argomentazioni censorie, limitandosi ad affermare che trattasi di cava in esercizio da diversi decenni. Ebbene, posto che la condizione di abbandono della cava è attestata dal Genio Civile nella nota del 12.1.2024, ritiene il Collegio che, in riferimento alla qualificazione tecnica dell’area operata dal Genio Civile come “cava abbandonata” e alla conseguente valutazione di incompatibilità con la nuova attività estrattiva o di lavorazione di inerti, il provvedimento impugnato resiste alle censure, peraltro genericamente proposte in parte qua dalla società ricorrente.
Difatti, l’intervento in esame non appare coerente con il quadro normativo di settore, giacché la L. Reg. n. 54/1985 (Coltivazione di cave e torbiere), nella formulazione vigente ratione temporis, prevede una specifica disciplina per le cave abbandonate che si articola nella realizzazione di interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate abusive o dismesse, anche mediante conferimento (art. 29), nel censimento delle medesime con indicazione dei tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale (art. 30), nella previsione di apposito procedimento di autorizzazione per le realizzazione di intervento di ricomposizione ambientale (art. 31).
Sul punto, le Norme di Attuazione del Piano Regionale attività estrattive (Prae) della Regione Campania qualificano come “cava abbandonata” l’area in cui l’attività estrattiva è cessata prima dell’entrata in vigore della L. Reg. n. 54/1985 e s.m.i. e come “riattivazione” la ripresa dell’attività di coltivazione nella cava abbandonata finalizzata ad una migliore ricomposizione ambientale per la definitiva riconsegna dell’area di cava al contesto naturale e paesaggistico dei luoghi, mediante anche il razionale sfruttamento del giacimento (art. 3).
Peraltro, non è stata prospettata e documentata neppure la riconducibilità dell’attività svolta dalla ricorrente ad un possibile “riuso” della cava ai sensi degli artt. 60, 66 e 67 delle Norme di Attuazione del PRAE, in base ai quali: i) la “ricomposizione naturale ed ambientale” rappresenta una modalità di recupero del sito estrattivo, insieme al “riuso; ii) il “recupero” dei siti di cava può avvenire con la possibilità di modalità di uso del suolo interessato innovative, purché compatibili con il contesto ambientale e paesistico, con l’identità dei luoghi e con i caratteri delle risorse presenti nell’intorno; iii) tutti quegli interventi, eventualmente estesi alle pertinenze e alle immediate vicinanze della cava, che prevedono nuove destinazioni d’uso sono classificati nella categoria del riuso del sito di cava; iv) le destinazioni ammissibili per il riuso dei siti di cava sono ricondotte alle seguenti categorie, compatibili con le destinazioni degli strumenti urbanistici locali o con quelle destinazioni previste nelle varianti introdotte con le procedure di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998 e s.m.i. e art. 12 della L.R. 16/2004:” …f) Riuso per attività secondarie sostenibili (artigianato, industria, attività di servizio equiparabili alle secondarie)”.
Le ulteriori censure attoree non hanno pregio.
La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4632 del 2022) ha ribadito infatti che, tra l'istruttoria svolta in sede di conferenza di servizi e il provvedimento finale contenente le ragioni del rilascio dell'autorizzazione unica o, in caso di diniego, della non assentibilità dell'intervento, vi sono le scelte discrezionali dell'amministrazione, sindacabili dal giudice amministrativo solo se illogiche, abnormi, irragionevoli, manifestamente erronee o inficiate da travisamenti di fatto, confini che in concreto non appaiono qui travalicati.
In altri termini, l'attività in parola non si configura come di natura vincolata, ma costituisce espressione di ampia discrezionalità spettante all'amministrazione.
Ciò posto, non è fondata l’argomentazione di parte ricorrente, più volte ribadita negli scritti difensivi e nelle memorie di causa, secondo cui il Comune evocato nella conferenza di servizi per la valutazione di impatto acustico non avrebbe potuto valutare la conformità urbanistica ed edilizia dell’impianto di frantumazione.
In senso contrario, va richiamato l’indirizzo ribadito da questo T.A.R. (sez. V, n. 7157/2024) secondo cui l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive, quale è quella in esame, non possono prescindere dalla compatibilità urbanistico-edilizia sul territorio, costituendo quest’ultima un evidente presupposto affinché l'attività possa legittimamente insediarsi in un determinato luogo ovvero proseguire (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5191/2020), ravvisandosi una stretta interconnessione tra i profili edilizio-urbanistico e commerciali; per giurisprudenza costante e condivisa, infatti, il titolo abilitativo all'esercizio di un'attività commerciale presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei locali interessati (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4880/2015).
Difatti, la circostanza che l’ente locale venga interpellato in ordine a profili afferenti alla zonizzazione acustica non comporta che il Comune ove insiste l'impianto debba per ciò solo dismettere il potere generale di vigilanza e controllo sull'attività urbanistica ed edilizia ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 che ha carattere generale e riguarda l'intera attività edilizia sul territorio, anche se il titolo abilitativo debba essere rilasciato, in forza di una speciale disposizione di legge, da altra pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 319/2015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 5967/2017; n. 5822/2017; T.A.R. Lombardia, n. 2331/2013).
In altri termini, le valutazioni di ordine ambientale non possono rimanere avulse da quelle di ordine urbanistico - edilizio, stante la loro interconnessione reciproca e tenuto conto della espressa previsione contenuta nell’art. 269, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 (dettato in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera) secondo cui nel corso della conferenza di servizi si deve procedere anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal Comune ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 (oltre che del R.D. n. 1265 del 1934).
Deve quindi ritenersi che la conferenza di servizi si sia legittimamente fondata sul parere contrario rilasciato a suo tempo dal Comune nell’esercizio del potere di vigilanza urbanistica ed edilizia (il quale ha attestato la incompatibilità con la destinazione di piano e con vincoli presenti, in quanto l’attività ricade in zona agricola di tutela archeologica “E5” del P.R.G. e in zona “C” del Parco del RN Camposauro), oltre che sulla mancata acquisizione del parere favorevole dell’Ente Parco RN (in relazione al quale non sono state articolate specifiche censure) e su quello reso dal Genio Civile in ordine alla condizione di “cava abbandonata” e al conseguente regime preclusivo al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
In conclusione, la domanda impugnatoria non può trovare accoglimento e, per l’effetto, va respinta anche la domanda risarcitoria da illegittimo esercizio della funzione amministrativa per carenza del presupposto costituito dalla illegittimità dell’azione amministrativa ex art. 30, comma 2, del c.p.a..
La peculiare natura delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI SO, Presidente FF
GI Di IT, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI Di IT | VI SO |
IL SEGRETARIO