TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 8268
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione D.P.R. 59/2013 e L. 447/1995

    Il Tribunale ritiene che il Comune sia legittimato a intervenire nella conferenza di servizi per la valutazione di impatto acustico, in quanto competente al controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e alla valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia. Le valutazioni ambientali non possono prescindere da quelle urbanistico-edilizie.

  • Rigettato
    Mancata richiesta di integrazioni da parte della conferenza di servizi

    Il Tribunale ritiene che l'attività in esame non sia vincolata ma espressione di ampia discrezionalità amministrativa, e che le scelte discrezionali dell'amministrazione siano sindacabili solo se illogiche, abnormi, irragionevoli, manifestamente erronee o inficiate da travisamenti di fatto, non ravvisati nel caso di specie.

  • Rigettato
    Incompatibilità urbanistica e vincoli presenti

    Il Tribunale, pur prendendo atto del successivo condono edilizio che ha sanato la posizione urbanistica di alcuni impianti, rileva che il nuovo parere urbanistico del Comune non ha affrontato specificamente gli altri rilievi ostativi riguardanti l'incompatibilità con la destinazione di piano, i vincoli presenti e la qualifica di 'cava abbandonata'. La condizione di cava abbandonata, attestata dal Genio Civile, preclude il rilascio dell'autorizzazione richiesta in assenza di un progetto di ricomposizione ambientale o di riuso compatibile.

  • Rigettato
    Qualifica di cava abbandonata

    Il Tribunale ritiene che la qualificazione tecnica dell'area come 'cava abbandonata' operata dal Genio Civile, e la conseguente valutazione di incompatibilità con nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, resistano alle censure generiche della ricorrente. La normativa sulle cave abbandonate prevede specifici interventi di ricomposizione ambientale o riuso, non prospettati o documentati dalla ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimo esercizio dell'attività amministrativa

    La domanda risarcitoria viene respinta per carenza del presupposto costituito dall'illegittimità dell'azione amministrativa, dato che il ricorso principale è stato rigettato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 8268
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8268
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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