Art. 4.
E' concesso, a partire dal 1 gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.
E' concesso, a partire dal 1 gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.