Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 12114/2023 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Ercolano, al corso Resina n. 326, presso lo studio dell'avv. Agnese
Gualtieri, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...]
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/10/2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' al CP_2 fine di “- accertare e dichiarare che il ricorrente, a seguito dell'infortunio lavorativo in premessa,
è portatore di postumi comportanti un danno biologico nella misura del 10%, come da CTP in atti, o in quella diversa percentuale maggiore e/o minore, comunque non inferiore al 6%, tra il 6%-
15%, che risulterà dall'espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora
- con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
A sostegno delle proprie pretese ha quindi allegato:
- Che in data 13/07/21 mentre lavorava come operario addetto alla conduzione di autoveicoli e al montaggio ha subito un infortunio;
- Di essere stato immediatamente trasportato in ospedale;
- Che l' non ha riconosciuto menomazioni dell'integrità psicofisica;
CP_2
- Di aver diritto al riconoscimento dell'indennizzo per il danno biologico subito.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito in giudizio ed ha eccepito CP_2
l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza nel merito.
Nelle note di trattazione scritta assegnate parte ricorrente ha censurato le valutazioni raggiunte dal consulente tecnico nominato, chiedendo la rinnovazione delle operazioni peritali;
parte resistente, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuta matura per la decisione a seguito dell'istruttoria svolta, la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito riportate.
I fatti di causa non sono discussi tra le parti, non essendo discusso che il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro.
Rispetto alla richiesta avanzata in giudizio, quindi, è necessario osservare che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Appare quindi centrale il concetto di occasione di lavoro, che pur se in senso più sfumato, evidentemente richiede un collegamento tra l'evento verificatosi e l'attività lavorativa. Sul punto, significativamente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che
“quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2
indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_2
lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_2
modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Per_ Venendo alla fattispecie oggetto del giudizio, quindi, la consulenza svolta dal dott. ha concluso nel senso che “La riduzione permanente dell'attitudine lavorativa e la menomazione all'integrità psico-fisica lamentate dall'istante e riscontrate sono in parte conseguenti all'infortunio lavorativo del 13.07.2021;
1. Sono state riscontrate preesistenze artrosiche che possono avere incidenza sulle menomazioni da infortunio lavorativo di cui è causa;
2. Sussistono esiti di carattere permanente derivati dalla vicenda di cui è causa e lo stato del periziando non è suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
3. Vi è stata inabilità temporanea dal 13.07.2021 al 14.09.2021 secondo l' e fino al CP_2
14.12.2021 per disposizione del Medico Competente del datore di lavoro;
4. La percentuale di riduzione dell'attitudine lavorativa è determinata nel 3% (tre) dal
13.07.2021, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n.
38/2000 (voce analogica 203)”.
Tali conclusioni, quindi, sono state rese all'esito di una lucida analisi. Il consulente, infatti, ha affermato che “Nel caso in esame la valutazione del livello di gravità è stata effettuata mediante la Glasgow Coma Scale e può essere considerato lieve in quanto non vi è stata perdita di coscienza nemmeno di breve durata e in relazione alle sequele.
Per meglio intendere il significato nosografico delle lesioni riportate e della loro inferenza sulla integrità psicofisica, converrà esprimere in modo sintetico alcune considerazioni.
Uno dei caratteri di questi traumi è la frequente mancanza di parallelismo fra la gravità del trauma cranico e l'importanza delle lesioni neurologiche e delle loro conseguenze.
Spesso si osservano casi di traumi cranio-cerebrali di gravità eccezionale con perdita della coscienza e con notevole compromissione delle attività vitali fondamentali (respiratoria e cardiocircolatoria) senza alcuna lesione dei tegumenti e del cranio.
Viceversa, altre volte si osservano casi con cospicue lesioni delle parti molli pericraniche e con fratture estese della volta o della base nelle quali le manifestazioni encefaliche appaiono di entità molto ridotta o, dopo una fugace perdita della coscienza, quasi assenti. Tenuto conto di tutto quanto sopra, emerge con immediatezza che nel caso in esame la lesione realizzò un impegno anatomo-clinico di entità marginale, giacché non vi fu un interessamento del piano osseo e delle soggiacenti strutture encefaliche, omolaterali e/o controlaterali, con un esame neurologico negativo ab initio.
Tutto ciò depone per un lieve trauma cranico iniziale, non produttivo di lesioni di un rilievo in assenza di espressività neurologica.
* * * * *
Ai fini della valutazione dei postumi va osservato che la permanenza a distanza di tempo di alterazioni psichiche funzionali, dopo un trauma cranico, può essere in rapporto con la più disparata gamma di violenza contusiva, pur essendovi, normalmente, una certa proporzionale corrispondenza tra l'entità di questa e la gravità dei disturbi presentati.
Non vi è documentazione da cui possa ipotizzarsi una sindrome post-commotiva, indipendentemente dalla sua eventuale espressività.
L'osservazione psicologico-comportamentale e l'esame clinico approfondito hanno permesso di raccogliere i soggetti che ne sono affetti in tre gruppi (Bini):
a) quelli in cui la sindrome è legata direttamente alle conseguenze organiche dell'avvenimento traumatico;
b) quelli in cui la sintomatologia è legata al valore psico-traumatizzante dell'accadimento medesimo;
c) quelli in cui la sindrome è espressione di una reazione da scopo, connessa, cioè, alla rappresentazione del vantaggio che il soggetto potrebbe trarre dall'apparire malato in conseguenza del fatto traumatico.
Le tre forme in questione sono meglio note come, rispettivamente, sindrome neuroasteniforme fisiogena, sindrome psicogena emotiva o immediata e sindrome psicogena mediata, legata al risarcimento o sinistrorsi.
Nel caso del ricorrente si ebbe un trauma cranico di marginali proporzioni, non produttivo di una sindrome commotiva senza lesioni lacero-contusive cerebrali.
Non sono stati riscontrati iposmia (attenuazione del senso dell'olfatto) con ipogeusia
(diminuzione del senso del gusto), disturbi, comunque, a carattere soggettivo.
Patologia rachidea. Dalla relazione medica di parte risulta “…Praticava indagini strumentali che evidenziavano la listesi di L3 su L4, con avvallamento dello spigolo antero-superiore e del piatto superiore di L4, nonché protrusioni discali, con impronta paramediana bilaterale sul sacco durale e con pressione intraforaminale a carico di L4-L5 e di LI-L2”, ritenendo tale quadro correlato all'evento traumatico.
Al riguardo vanno fatte alcune considerazioni:
La risonanza magnetica evidenzia chiaramente la sussistenza di un quadro di artrosi somatica con rotoscoliosi lombare ed un accenno ad una spondilolistesi di primo grado con un'ernia di HM a livello di L1.
L'ernia di HM è un'ernia particolare in cui la protrusione non si verifica orizzontalmente, ma verticalmente, per cui invade la vertebra sopra o sottostante. Nella maggior parte dei casi è una condizione asintomatica.
Coesistono discopatie: un tale quadro è di evidente natura artrosica e non può essere imputato all'evento traumatico di cui è causa. E' da segnalare il riscontro nella diagnostica per immagini di un avvallamento dello spigolo antero-superiore e del piatto superiore di L4 che il radiologo ipotizza di natura traumatica e/o artrosica.
Considerato il breve tempo tra l'esecuzione dell'indagine radiografica e l'evento traumatico può ritersi presumibilmente legato a quest'ultimo.
In base tali considerazioni è da ritenere per il trauma cranico non sussistente il nesso di causalità in quanto non è soddisfatto il criterio dell'efficienza o idoneità lesiva di causa e/o concausa lavorativa efficiente e determinante, mentre per la lesione al rachide lombare può ritenersi sussistente il nesso di causalità.
Valutazione: in via analogica voce tabellare 203 al 3%”.
Il percorso argomentativo seguito dal consulente nominato, dunque, appare corretto e privo di vizi logici tali da inficiarne il risultato.
A ciò, peraltro, deve aggiungersi che il CTU ha efficacemente fornito chiarimenti rispetto alle osservazioni formulate da parte ricorrente, affermando che “Nelle considerazioni medico legali sono stati esposti i motivi che sono alla base della valutazione che sarebbe pleonastico riproporre.
In sintesi: Per quanto concerne il trauma cranico era di tipo commotivo non seguito da postumi realizzanti menomazioni stabilizzate e, quindi, valutabili.
Per le manifestazioni al rachide il richiamo alla risonanza magnetica è stata discussa a pagina 10 e benché reiterativo si riporta:
La risonanza magnetica evidenzia chiaramente la sussistenza di un quadro di artrosi somatica con rotoscoliosi lombare ed un accenno ad una spondilolistesi di primo grado con un ernia di HM a livello di L1.
L'ernia di HM è un'ernia particolare in cui la protrusione non si verifica orizzontalmente, ma verticalmente, per cui invade la vertebra sopra o sottostante. Nella maggior parte dei casi è una condizione asintomatica.
Coesistono discopatie: un tale quadro è di evidente natura artrosica e non può essere imputato all'evento traumatico di cui è causa.
Diversamente, il riscontro di un avvallamento dello spigolo antero-superiore e del piatto superiore di L4 può collegarsi all'evento lesivo e, quindi, valutabile.
Quanto alla ripresa dell'attività lavorativa occorre dire che l' il 10.09.2021 lo ha CP_2
dichiarato guarito con ripresa del lavoro del 11.09.2021.
Il Medico Competente lo ha considerato non ancora idoneo al tipo di lavoro svolto fino al
14.12.2021, obiezione che può essere accolta.”.
Le osservazioni alla consulenza avanzate dalla parte ricorrente non risultano meritevoli di accoglimento: parte ricorrente, infatti, non fornisce una motivazione rispetto alle proprie richieste, con la conseguenza che le proprie osservazioni concretizzano un vero e proprio dissenso diagnostico, che non può trovare spazio alla luce delle compete considerazioni svolte dal perito.
Sulla base delle conclusioni del consulente nominato, quindi, il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate alla luce della complessità della questione.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti, con riscossione in solido e vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo