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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa DR MA, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 23.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.R.G. 1504 / 2025
Tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonio Pellegrino, in virtù di “procura alle liti telematica”, in calce, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrino sito in Nola, alla Via Giovanni XXIII n° 19; OPPONENTE E
nato il [...] a [...] , elettivamente domiciliato in MAgliano Controparte_1 (Na) alla Via Risorgimento 99/B- 80034 – presso lo studio dell'avv. Andrea Aselli, che lo rappresenta e difende giusta procura telematica rilasciata su foglio separato ex art. 83 depositata telematicamente e unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 116/2025, notificato il 19.3.2025, con cui il Tribunale di Benevento l'aveva condannata a pagare a
[...]
la somma di € 1016,00 a titolo di retribuzione novembre 2024 oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese della procedura liquidate in €473,00. Ha esposto l'opponente che le somme spettanti all'opposto erano state corrisposte con bonifico in data 19.03.2025 alle ore 16.09, prima della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 19.3.2025 alle ore 17.04. Ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. Si è costituito , chiedendo la condanna dell'opponente alla Controparte_1 corresponsione degli interessi e delle competenze legali di cui al decreto ingiuntivo. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza pubblicamente letta.
* Orbene, dalle difese svolte appare evidente che la società non contesta l'esistenza del credito, ma si limita semplicemente a rappresentare di avere corrisposto la sorta capitale prima della notifica del decreto ingiuntivo. Per orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (Cass. 4436/2014, 21840/2013, 6514/2007). In applicazione del suddetto principio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e, considerato che il pagamento è limitato alla sorta capitale, va accertata la sussistenza in capo all'opposto di un credito residuo pari alle somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione sulla mensilità oggetto del d.i. 116/2025 dalla data di maturazione del credito al saldo. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; v. anche Cass. Sez. 2, Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del 18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007). Conseguentemente, dal momento che la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa da pagamenti avvenuti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e che la retribuzione è stata corrisposta in ritardo, la deve essere condannata a rifondere all'opposto Parte_1 le spese di lite dell'intero procedimento, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2025; 2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere a Parte_1
gli importi corrispondenti agli interessi legali e rivalutazione sulla Controparte_1 mensilità oggetto del d.i. n.116/2025 maturati dalla data di scadenza di ciascuna posta attiva del credito alla data di effettivo pagamento;
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 988,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione. Benevento, 23.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa DR MA
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa DR MA, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 23.10.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n.R.G. 1504 / 2025
Tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Antonio Pellegrino, in virtù di “procura alle liti telematica”, in calce, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrino sito in Nola, alla Via Giovanni XXIII n° 19; OPPONENTE E
nato il [...] a [...] , elettivamente domiciliato in MAgliano Controparte_1 (Na) alla Via Risorgimento 99/B- 80034 – presso lo studio dell'avv. Andrea Aselli, che lo rappresenta e difende giusta procura telematica rilasciata su foglio separato ex art. 83 depositata telematicamente e unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 la ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 116/2025, notificato il 19.3.2025, con cui il Tribunale di Benevento l'aveva condannata a pagare a
[...]
la somma di € 1016,00 a titolo di retribuzione novembre 2024 oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese della procedura liquidate in €473,00. Ha esposto l'opponente che le somme spettanti all'opposto erano state corrisposte con bonifico in data 19.03.2025 alle ore 16.09, prima della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 19.3.2025 alle ore 17.04. Ha concluso, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese. Si è costituito , chiedendo la condanna dell'opponente alla Controparte_1 corresponsione degli interessi e delle competenze legali di cui al decreto ingiuntivo. All'odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza pubblicamente letta.
* Orbene, dalle difese svolte appare evidente che la società non contesta l'esistenza del credito, ma si limita semplicemente a rappresentare di avere corrisposto la sorta capitale prima della notifica del decreto ingiuntivo. Per orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione del decreto, sostituendosi all'originario decreto ingiuntivo la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito (Cass. 4436/2014, 21840/2013, 6514/2007). In applicazione del suddetto principio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e, considerato che il pagamento è limitato alla sorta capitale, va accertata la sussistenza in capo all'opposto di un credito residuo pari alle somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione sulla mensilità oggetto del d.i. 116/2025 dalla data di maturazione del credito al saldo. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la Cassazione ha chiarito che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (Cass. Sez. L, Sent. n. 14818 del 18/10/2002; v. anche Cass. Sez. 2, Sent. n. 14126 del 26/10/2000, Sez. 3, Sent. n. 19126 del 23/09/2004, Sez. 3, Sent. n. 17440 del 18/11/2003, Sez. 2, Sent. n. 7526 del 27/03/2007). Conseguentemente, dal momento che la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa da pagamenti avvenuti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e che la retribuzione è stata corrisposta in ritardo, la deve essere condannata a rifondere all'opposto Parte_1 le spese di lite dell'intero procedimento, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 116/2025; 2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere a Parte_1
gli importi corrispondenti agli interessi legali e rivalutazione sulla Controparte_1 mensilità oggetto del d.i. n.116/2025 maturati dalla data di scadenza di ciascuna posta attiva del credito alla data di effettivo pagamento;
3) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 988,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione. Benevento, 23.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa DR MA