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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3209/2025 di appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Genova n. 1720/2024, depositata in data 22.10.2024, promosso da
, in persona del Vicesindaco reggente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Bracuto e dall'avv. Maria Laura Allasia, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Genova presso la sede dell'Avvocatura civica;
- APPELLANTE - contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rossi, per mandato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento dei motivi esposti in parte narrativa, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1720/2024 nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto il ricorso
e per l'effetto ha annullato i verbali della parte in fatto.
Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare i succitati verbali di accertamento e contestazione.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e preliminare:
[... Voglia l'Ill,mo Tribunale dichiarare inammissibile e/o nullo l'Appello proposto dal Pt_1
Pt_1
- nel merito: Voglia l'Ill,mo Tribunale rigettare l'Appello proposto dal e confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Genova n. 1720/2024 e per effetto confermare l'annullamento dei verbali indicati nella sentenza di primo grado e riportati nell'atto di ricorso in Appello.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, accessori ed oneri per entrambi i gradi di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.
Nelle date comprese fra il 13/10/2023 e il 14/11/2023 il alla guida del veicolo targato CP_1
GG666TL, percorreva il tratto di strada che si trova lungo l'argine del Polcevere e veniva sanzionato per le violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada in quanto superava il limite di velocità, in alcuni casi non oltre i 10 Km/h, in altri casi di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 Km/h.
A seguito di tali accertamenti venivano elevati i seguenti venti verbali (Comune doc.
3 - fascicolo di parte di primo grado – alleg.1):
- n.1379468689 del 13/10/2023, notificato il 20/11/2023;
- n.1379680670 del 16/10/2023, notificato il 22/11/2023;
- n.1379681983 del 16/10/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1379777415 del 18/10/2023, notificato il 22/11/2023;
- n.1379806123 del 19/10/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1380046307 del 23/10/2023, notificato il 22/11/2023;
- n.1380073500 del 24/10/2023, notificato il 24/11/2023;
- n.1380220474 del 26/10/2023, notificato il 24/11/2023;
- n.1380233216 del 27/10/2023, notificato il 24/11/2023;
- n.1380477238 del 30/10/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380479359 del 30/10/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380631702 del 02/11/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380652524 del 03/11/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380849238 del 06/11/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380935059 del 08/11/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1380936877 del 08/11/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1381015426 del 09/11/2023, notificato il 13/12/2023;
- n.1381047770 del 10/11/2023, notificato il 13/12/2023;
- n.1381191621 del 13/11/2023, notificato il 19/12/2023; - n.1381248027 del 14/11/2023, notificato il 19/12/2023.
Il superamento dei limiti di velocità veniva rilevato dell'apparecchiatura denominata “Enves EVO
MVD 1605”, regolarmente approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n.550 del 23/12/2021, matricola 0x0002B591 (cfr. doc.3 – all.2), provvista del certificato di taratura
(cfr.doc.3 – all.3) e installata previo Decreto della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di
Genova n.10872/2020 (cfr. doc..3 – all.4).
I verbali in esame venivano regolarmente notificati.
In data 10/12/2023 depositava ricorso in opposizione (cfr. all.3 fascicolo di parte di primo CP_1 grado) ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 avverso i verbali suindicati.
Con tale atto deduceva quale motivo di ricorso la mancanza del cartello indicante il limite di velocità su di un tratto di strada rettilineo lungo l'argine del Polcevera e quindi al di fuori del centro abitato.
Il si costituiva in data 17/10/2024 depositando comparsa di costituzione e di Parte_1 risposta (Cfr. doc.
3 - all.6 sub lett. f)
La causa, iscritta a ruolo con R.G. n.17401/21, veniva decisa con sentenza n.1720/2024 con la quale il Giudice di Pace accoglieva il ricorso annullando i verbali di accertamento e contestazione opposti.
In tale pronuncia il Giudice di prime cure così motivava la decisione assunta:
“Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che la rilevazione è avvenuta tramite sistema ENVES EVO MVD 1605 approvato dal gli Controparte_2
Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, provvisto del certificato di taratura e sottoposto a verifica di funzionalità.
Copiosa giurisprudenza (ex multis da ultimo Tribunale di Sondrio sentenza n. 843/24) si è espressa nel senso di non ritenere equivalenti i termini “approvazione” e “omologazione”.
La Suprema Corte già con ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 aveva statuito la necessità di prova dell'iniziale omologazione;
da ultimo gli ermellini (sentenza n. 10505/24), considerato che omologazione ed approvazione consistono in procedure distinte e completamente diverse per le finalità che perseguono (in particolare, l'omologazione è finalizzata all'accertamento delle caratteristiche e di quanto altro necessario per attestare il corretto funzionamento della strumentazione) hanno ritenuto che l'accertamento della velocità mediante autovelox è illegittimo se il dispositivo non è stato omologato, non bastando la sola procedura di approvazione.
L'omologazione è quindi essenziale per poter attribuire al dispositivo di controllo valore probatorio
e fidefaciente, così come previsto dell'art. 142 co. 6 cds per il quale “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Pertanto, l'assenza di regolare omologazione induce a ritenere non provato il presupposto della sanzione comminata.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei verbali impugnati”.
Il con ricorso depositato telematicamente in data 2 aprile 2025, proponeva Parte_1 appello avverso detta sentenza, così instaurando il presente giudizio.
In particolare, l'ente territoriale lamentava che il Giudice avesse errato l'inquadramento della fattispecie ed in particolare si doleva della violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestava la circostanza che la sentenza impugnata avesse posto a fondamento della decisione la necessità dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità, rilevando che l'eccezione relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità non era mai stata sollevata dal
CP_1
Evidenziava, inoltre, che l'opposizione richiedeva l'annullamento dei verbali di accertamento di contestazione e si fondava su un unico motivo di ricorso: la mancata consapevolezza della condotta illecita tenuta durante la guida del veicolo targato GG666TL a causa della asserita mancata indicazione del limite di velocità sotto il cartello di preavviso di presenza del sistema di rilevamento automatico degli illeciti.
In relazione a tale unico motivo di ricorso la difesa del osservava che è proprio Parte_1
l'art.142 del C.d.S. che prescrive i limiti di velocità a seconda della tipologia di strada.
In considerazione poi del fatto che il medesimo articolo consenta agli enti proprietari della strada di fissare, entro i limiti indicati, limiti di velocità diversi da quelli fissati al comma 1, riteneva discendesse la possibilità, in condizioni di disciplina ordinaria, di non indicare sul cartello il limite di velocità, ritenendo tale indicazione necessaria solo qualora sussistano limiti diversi da quelli ordinari.
In subordine, rilevava la violazione art. 113 c.p.c.: mancata e/o erronea applicazione degli articoli
142 comma 6, 201 comma 1 ter del Codice della Strada e 345 del relativo Regolamento, in quanto il
Giudicante, nell'interpretare l'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, aveva omesso di valutare il disposto dell'articolo 345 del Regolamento e dell'articolo 201 ter del Codice.
Il Giudice di Pace faceva riferimento all'Ordinanza della Suprema Corte n. 10505 del 18 aprile 2024 con la quale la Cassazione ha ritenuto che l'art.142 comma 6 C.d.S., con l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” imponga necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura.
Rilevava che la Cassazione avesse fondato tale conclusione sulla lettera della norma e sulla circostanza che omologazione e approvazione sarebbero caratterizzate da “caratteristiche, natura e finalità diverse”. La giurisprudenza di merito successiva, in alcuni casi (cfr. Tribunale Treviso n. 277 del 8 febbraio
2024, Tribunale Bari n. 274 del 12 giugno 2024 e Giudice di Pace Prato n.119/2025), ha tuttavia ritenuto di superare il mero argomento letterale sulla base di una lettura sistematica delle ulteriori norme, rilevanti nella disciplina della materia, ma non prese in considerazione dalla Suprema Corte.
Si tratterebbe, dell'art. 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dell'art. 201 comma 1 ter del C.d.S., i quali, per quanto riguarda l'argomento qui di interesse, hanno espressamente demandato al Regolamento l'indicazione dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il Codice ha demandato al Regolamento anche l'individuazione delle modalità di omologazione e di approvazione.
Si veda sul punto l'art. 45 comma 6 del Codice della Strada:
“6. Nel Regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione
e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica.”
Il Comune insisteva sul fatto che non sono fissati nell'art. 45 del CdS, né in altra parte del CdS, criteri per la scelta o indicazioni circa le procedure da prevedere per l'omologazione o per l'approvazione.
Né, d'altra parte, esistono nell'ordinamento definizioni legislative della omologazione o della approvazione degli apparati di cui si tratta.
Il Comune citava l'art. 345 - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità-:
“1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. ((In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.))
Omissis”.
L'art. 345 è, dunque, secondo l'appellante, categorico nell'indicare la necessità della sola approvazione, e non della omologazione, per le apparecchiature qui di interesse. Di conseguenza quando, all'articolo 142 comma 6, il Codice richiede la omologazione non richiede alcun contenuto specifico, alcuna procedura specifica. Sarà infatti il Regolamento che dovrà specificare in cosa quell'omologazione dovrà consistere.
In sintesi il Comune osservava che:
a- per precisa scelta il Regolamento di attuazione al Codice della Strada non ha reso possibile la omologazione ed ha espressamente previsto, per gli apparecchi misuratori della velocità, la approvazione (art.345 del Regolamento).
Il contrasto con l'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada è solo apparente in quanto tale norma costituisce norma in bianco il cui contenuto deve essere individuato proprio dal Regolamento.
Infatti, mediante la interpretazione restrittiva della omologazione di cui all'articolo 142 comma 6 si arriverebbe a ritenere illegittima la scelta, effettuata in sede regolamentare, di non prevedere la possibilità di omologazione e di prevedere espressamente (all'art.345) l'approvazione. E conseguentemente si arriverebbe a rendere impossibile, sempre ed in ogni caso, l'accertamento delle infrazioni, rendendo in sostanza una interpretatio abrogans dell'art.142 comma 6.
Anche la ratio della norma depone per la regolarità degli accertamenti effettuati mediante apparecchi approvati: tale ratio è, infatti, identica. Si vuole garantire l'affidabilità dell'accertamento. Le concrete modalità di accertamento di tale affidabilità sono regolate in modo identico. L'unica variante è il fatto che le caratteristiche fondamentali e le prescrizioni sono contenute nel Regolamento (omologazione)
o nel decreto di approvazione (approvazione).
Sotto il profilo sistematico si deve evidenziare che un'interpretazione che porti alla totale inutilizzabilità degli apparati non solo apparirebbe non logica ma si porrebbe in antitesi con gli stessi principi posti a fondamento del Codice della Strada che, all'art.1 comma 1 prevede che “la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.”
Citava il Tribunale di Treviso che con sentenza n.277 del 08.02.2024 evidenziava che “sebbene, in base all'art.192 del regolamento di attuazione del codice della strada, i termini “omologazione” e
“approvazione” disciplinino due ipotesi parzialmente diverse, è lo stesso Regolamento a prevedere all'art.345 che per le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità si proceda ad “approvazione”. Il in primo grado precisava che “sarebbe bastato indicare il limite di 50 Km/h sotto il CP_1 cartello che indica la presenza di autovelox” e, in subordine, chiedeva in caso di mancato accoglimento del ricorso di essere ammesso al beneficio del pagamento del minimo di legge.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello è infondata.
La Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011- l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434c.p.c., sicché l'atto di gravame deve essere depositato nel termine di sei mesi (tra le altre, Sez. 6-2, Sentenza n. 1020 del 17/01/2017, Rv. 642559
– 01)” (Cass. 15.7.2024, n. 19470).
Nel caso in esame:
- la sentenza appellata dal è stata depositata dal Giudice di Pace in data 22.10.2024 Parte_1
e pacificamente non è stata notificata;
- il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per proporre appello scadeva pertanto il 22 aprile 2025.
- il deposito del ricorso in appello è avvenuto in data 02 aprile 2025 e quindi tempestivamente.
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare relativa alla mancanza nel ricorso in appello dell'avvertenza circa la necessità della difesa tecnica, posto che tale avvertenza non è prevista dall'art. 434 c.p.c. che richiama l'art.414 c.p.c.
Ai fini della risoluzione delle questioni va, innanzitutto, evidenziato che in due recenti ordinanze della Cassazione la n. 13396/2025 e la n. 13997/2025 entrambe del 26 maggio 2025, la Suprema
Corte ribadisce che serve non solo l'approvazione ma anche l'omologazione ai fini della validità delle sanzioni.
Tuttavia, nella pronuncia n. 13997 aggiunge che in presenza di verbale con false attestazioni
(attestazione del pubblico ufficiale che l'apparecchio risulta omologato) occorre proporre querela di falso.
Nella sentenza n. 13396/2025, invece, la multa era stata annullata (in caso di autovelox non omologato) senza richiedere la necessità di querela di falso in linea con quanto già deciso con il principio di diritto fissato da Cass. ordinanza 10505/2024.
Il motivo di appello relativo alla violazione di cui all'art. 112 c.p.c. è fondato.
L'unico vizio dedotto con l'atto di opposizione è, infatti, relativo alla mancanza di cartello indicante il limite di velocità su di un tratto di strada rettilineo lungo l'argine del Polcevera e quindi al di fuori del centro abitato. La sentenza del Giudice di Pace ha posto a fondamento della decisione unicamente la necessità dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità, questione che non fa parte dei motivi di opposizione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice non può rilevare
d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda è stata” (Cass. n. 24037 del 30/10/2020; conf. n. 22637 del 03/10/2013; n. 18288 del 05/08/2010).
Il Giudice è, quindi, vincolato all'esame dei soli motivi di opposizione e può porre a fondamento della decisione solo la riscontrata fondatezza di tali motivi, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
La sentenza impugnata è incorsa in tale vizio di ultrapetizione.
Nel merito, poi, in comparsa di costituzione parte appellata ha osservato che “Il sig. che CP_1 non aveva in precedenza mai ricevuto alcuna sanzione per violazione del codice della strada, solo in conseguenza della notifica della prima multa avvenuta un mese dopo il fatto, ha potuto constatare che la strada che abitualmente percorreva (e che si presenta anche per l'assenza di case ai lati della stessa come una strada a scorrimento veloce) era sottoposta ad un limite di velocità di 50 Km all'ora.”.
Non pare contestato, dunque, che la strada si trovi all'interno del centro abitato e quindi soggetta al limite di velocità di 50 km/h ai sensi dell'art. 142 c.d.s. (che prevede il limite dei 50 km/h “per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.”), ma soltanto che “le circostanze del luogo lasciavano supporre che tale limite fosse quello superiore adottato nelle altre strade a scorrimento veloce presenti in città.”.
Parte appellata ha quindi invocato la propria buone fede.
Tale argomento non è stato tuttavia formulato in primo grado ove la contestazione sollevata era unicamente quella che il limite di velocità doveva essere segnalato non trovandosi la strada in questione all'interno del centro abitato.
Anche ammettendo che l'argomento facesse parte dei motivi di impugnazione in primo grado (invero il ricorso in primo grado fa riferimento unicamente – come più volte detto – al fatto che la strada è rettilinea e si trova lungo l'argine del Polcevera “e quindi non si tratta di centro abitato”) non sussiste il requisito della scusabilità dell'errore, posto che, stante il disposto di cui alla norma sopra citata, l'incontestata mancanza di segnaletica circa un limite di velocità più alto non autorizzava, sulla base delle sole caratteristiche della strada (“a scorrimento veloce”), la presunzione della esistenza di un limite di velocità maggiore.
La circostanza che, in tesi di parte appellata dovrebbe fondare la buona fede, è poi del tutto generica posto che non è chiarito a quali diversi limiti di velocità valevoli per non meglio specificate altre strade a scorrimento veloce parte appellata abbia voluto fare riferimento.
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Sotto diverso profilo, va evidenziato che nell'ipotesi in cui l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica stradale, incombe su di lui l'onere di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità o insufficienza della segnaletica, e non invece sulla P.A. quello di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa (cfr. Cass.
n. 23566 del 9 ottobre 2017), mentre il principio opposto vale laddove l'opponente deduca la totale mancanza della segnalazione stradale relativa al divieto asseritamente violato.
Parte appellata ha inoltre dedotto per la prima volta nel presente giudizio di appello che “comunque non erano rispettati i limiti di distanza tra cartello indicatore ed autovelox previsti dal DM
282/2017”, oltre a fare propria la motivazione addotta dal Giudice di Pace relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità ed ha altresì eccepito che
“l'installazione dell'apparecchiatura in via Polonio è priva di legittimità in quanto manca qualsiasi autorizzazione prefettizia.”.
Anche tali motivi sono del tutto nuovi e quindi inammissibili.
Gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada siano sottoposti al rito di cui alle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto.
Il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano una serie di articoli del codice di procedura civile e, fra le norme escluse, non sono comprese tutte quelle che riguardano il giudizio di impugnazione, che resta pertanto regolato da tale rito, con a conseguenza che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione.
L'appello proposto va, per tali ragioni, accolto, restando assorbiti i restanti motivi d'appello.
.
Quanto alla compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace, la sentenza di primo grado va riformata e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere posti a carico di
[...]
in base al principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo nella misura minima CP_1
e senza liquidazione di fase istruttoria, tenuto conto del ricorso proposto in proprio in primo grado, della natura documentale della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Pt_1 Parte_1
Giudice di Pace di Genova n. 1720/2024, depositata il 22 ottobre 2024 e comunicata il 28 ottobre
2024:
- conferma i verbali di accertamento oggetto del presente appello e impugnati da Controparte_1
1)- n. F000001379468689 emesso in data 13.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
2)-n. F000001379680670 emesso in data 16.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
3)-n. F000001379681983 emesso in data 16.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
4)-n. F000001379777415 emesso in data 18.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
5)-n. F000001379806123 emesso in data 19.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
6)-n. F000001380046307 emesso in data 23.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
7)-n. F000001380073500 emesso in data 24.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
8)-n. F000001380220474 emesso in data 26.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
9)-n. F000001380233216 emesso in data 27.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8; 10)-n. F000001380477238 emesso in data 30.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
11)-n. F000001380479359 emesso in data 30.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
12)-n. F000001380631702 emesso in data 02.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
13)-n. F000001380652524 emesso in data 03.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
14)-n. F000001380849238 emesso in data 06.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
15)-n. F000001380936877 emesso in data 08.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
16)n. F000001380935059 emesso in data 08.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
17)-n. F000001381015426 emesso in data 09.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
18)-n. F000001381047770 emesso in data 10.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
19)-n. F000001381191621 emesso in data 13.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
20-)n. F000001381248027 emesso in data 14.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che Controparte_1 Parte_1 liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A se dovuti per legge.
Genova, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3209/2025 di appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di
Pace di Genova n. 1720/2024, depositata in data 22.10.2024, promosso da
, in persona del Vicesindaco reggente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Bracuto e dall'avv. Maria Laura Allasia, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Genova presso la sede dell'Avvocatura civica;
- APPELLANTE - contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rossi, per mandato allegato alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Genova;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in accoglimento dei motivi esposti in parte narrativa, contrariis reiectis, riformare la sentenza n. 1720/2024 nella parte in cui il Giudice di Pace ha accolto il ricorso
e per l'effetto ha annullato i verbali della parte in fatto.
Voglia l'Ill.mo Tribunale confermare i succitati verbali di accertamento e contestazione.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e preliminare:
[... Voglia l'Ill,mo Tribunale dichiarare inammissibile e/o nullo l'Appello proposto dal Pt_1
Pt_1
- nel merito: Voglia l'Ill,mo Tribunale rigettare l'Appello proposto dal e confermare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Genova n. 1720/2024 e per effetto confermare l'annullamento dei verbali indicati nella sentenza di primo grado e riportati nell'atto di ricorso in Appello.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, accessori ed oneri per entrambi i gradi di giudizio.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.
Nelle date comprese fra il 13/10/2023 e il 14/11/2023 il alla guida del veicolo targato CP_1
GG666TL, percorreva il tratto di strada che si trova lungo l'argine del Polcevere e veniva sanzionato per le violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada in quanto superava il limite di velocità, in alcuni casi non oltre i 10 Km/h, in altri casi di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 Km/h.
A seguito di tali accertamenti venivano elevati i seguenti venti verbali (Comune doc.
3 - fascicolo di parte di primo grado – alleg.1):
- n.1379468689 del 13/10/2023, notificato il 20/11/2023;
- n.1379680670 del 16/10/2023, notificato il 22/11/2023;
- n.1379681983 del 16/10/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1379777415 del 18/10/2023, notificato il 22/11/2023;
- n.1379806123 del 19/10/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1380046307 del 23/10/2023, notificato il 22/11/2023;
- n.1380073500 del 24/10/2023, notificato il 24/11/2023;
- n.1380220474 del 26/10/2023, notificato il 24/11/2023;
- n.1380233216 del 27/10/2023, notificato il 24/11/2023;
- n.1380477238 del 30/10/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380479359 del 30/10/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380631702 del 02/11/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380652524 del 03/11/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380849238 del 06/11/2023, notificato il 06/12/2023;
- n.1380935059 del 08/11/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1380936877 del 08/11/2023, notificato il 30/11/2023;
- n.1381015426 del 09/11/2023, notificato il 13/12/2023;
- n.1381047770 del 10/11/2023, notificato il 13/12/2023;
- n.1381191621 del 13/11/2023, notificato il 19/12/2023; - n.1381248027 del 14/11/2023, notificato il 19/12/2023.
Il superamento dei limiti di velocità veniva rilevato dell'apparecchiatura denominata “Enves EVO
MVD 1605”, regolarmente approvata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
n.550 del 23/12/2021, matricola 0x0002B591 (cfr. doc.3 – all.2), provvista del certificato di taratura
(cfr.doc.3 – all.3) e installata previo Decreto della Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di
Genova n.10872/2020 (cfr. doc..3 – all.4).
I verbali in esame venivano regolarmente notificati.
In data 10/12/2023 depositava ricorso in opposizione (cfr. all.3 fascicolo di parte di primo CP_1 grado) ex art. 7 D. Lgs. n. 150/2011 avverso i verbali suindicati.
Con tale atto deduceva quale motivo di ricorso la mancanza del cartello indicante il limite di velocità su di un tratto di strada rettilineo lungo l'argine del Polcevera e quindi al di fuori del centro abitato.
Il si costituiva in data 17/10/2024 depositando comparsa di costituzione e di Parte_1 risposta (Cfr. doc.
3 - all.6 sub lett. f)
La causa, iscritta a ruolo con R.G. n.17401/21, veniva decisa con sentenza n.1720/2024 con la quale il Giudice di Pace accoglieva il ricorso annullando i verbali di accertamento e contestazione opposti.
In tale pronuncia il Giudice di prime cure così motivava la decisione assunta:
“Dall'esame della documentazione versata in atti si evince che la rilevazione è avvenuta tramite sistema ENVES EVO MVD 1605 approvato dal gli Controparte_2
Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, provvisto del certificato di taratura e sottoposto a verifica di funzionalità.
Copiosa giurisprudenza (ex multis da ultimo Tribunale di Sondrio sentenza n. 843/24) si è espressa nel senso di non ritenere equivalenti i termini “approvazione” e “omologazione”.
La Suprema Corte già con ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 aveva statuito la necessità di prova dell'iniziale omologazione;
da ultimo gli ermellini (sentenza n. 10505/24), considerato che omologazione ed approvazione consistono in procedure distinte e completamente diverse per le finalità che perseguono (in particolare, l'omologazione è finalizzata all'accertamento delle caratteristiche e di quanto altro necessario per attestare il corretto funzionamento della strumentazione) hanno ritenuto che l'accertamento della velocità mediante autovelox è illegittimo se il dispositivo non è stato omologato, non bastando la sola procedura di approvazione.
L'omologazione è quindi essenziale per poter attribuire al dispositivo di controllo valore probatorio
e fidefaciente, così come previsto dell'art. 142 co. 6 cds per il quale “sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”. Pertanto, l'assenza di regolare omologazione induce a ritenere non provato il presupposto della sanzione comminata.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dei verbali impugnati”.
Il con ricorso depositato telematicamente in data 2 aprile 2025, proponeva Parte_1 appello avverso detta sentenza, così instaurando il presente giudizio.
In particolare, l'ente territoriale lamentava che il Giudice avesse errato l'inquadramento della fattispecie ed in particolare si doleva della violazione dell'art. 112 c.p.c. e contestava la circostanza che la sentenza impugnata avesse posto a fondamento della decisione la necessità dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità, rilevando che l'eccezione relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità non era mai stata sollevata dal
CP_1
Evidenziava, inoltre, che l'opposizione richiedeva l'annullamento dei verbali di accertamento di contestazione e si fondava su un unico motivo di ricorso: la mancata consapevolezza della condotta illecita tenuta durante la guida del veicolo targato GG666TL a causa della asserita mancata indicazione del limite di velocità sotto il cartello di preavviso di presenza del sistema di rilevamento automatico degli illeciti.
In relazione a tale unico motivo di ricorso la difesa del osservava che è proprio Parte_1
l'art.142 del C.d.S. che prescrive i limiti di velocità a seconda della tipologia di strada.
In considerazione poi del fatto che il medesimo articolo consenta agli enti proprietari della strada di fissare, entro i limiti indicati, limiti di velocità diversi da quelli fissati al comma 1, riteneva discendesse la possibilità, in condizioni di disciplina ordinaria, di non indicare sul cartello il limite di velocità, ritenendo tale indicazione necessaria solo qualora sussistano limiti diversi da quelli ordinari.
In subordine, rilevava la violazione art. 113 c.p.c.: mancata e/o erronea applicazione degli articoli
142 comma 6, 201 comma 1 ter del Codice della Strada e 345 del relativo Regolamento, in quanto il
Giudicante, nell'interpretare l'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, aveva omesso di valutare il disposto dell'articolo 345 del Regolamento e dell'articolo 201 ter del Codice.
Il Giudice di Pace faceva riferimento all'Ordinanza della Suprema Corte n. 10505 del 18 aprile 2024 con la quale la Cassazione ha ritenuto che l'art.142 comma 6 C.d.S., con l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” imponga necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura.
Rilevava che la Cassazione avesse fondato tale conclusione sulla lettera della norma e sulla circostanza che omologazione e approvazione sarebbero caratterizzate da “caratteristiche, natura e finalità diverse”. La giurisprudenza di merito successiva, in alcuni casi (cfr. Tribunale Treviso n. 277 del 8 febbraio
2024, Tribunale Bari n. 274 del 12 giugno 2024 e Giudice di Pace Prato n.119/2025), ha tuttavia ritenuto di superare il mero argomento letterale sulla base di una lettura sistematica delle ulteriori norme, rilevanti nella disciplina della materia, ma non prese in considerazione dalla Suprema Corte.
Si tratterebbe, dell'art. 345 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e dell'art. 201 comma 1 ter del C.d.S., i quali, per quanto riguarda l'argomento qui di interesse, hanno espressamente demandato al Regolamento l'indicazione dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Il Codice ha demandato al Regolamento anche l'individuazione delle modalità di omologazione e di approvazione.
Si veda sul punto l'art. 45 comma 6 del Codice della Strada:
“6. Nel Regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione
e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione, fermo restando l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura per i dispositivi con funzione metrologica.”
Il Comune insisteva sul fatto che non sono fissati nell'art. 45 del CdS, né in altra parte del CdS, criteri per la scelta o indicazioni circa le procedure da prevedere per l'omologazione o per l'approvazione.
Né, d'altra parte, esistono nell'ordinamento definizioni legislative della omologazione o della approvazione degli apparati di cui si tratta.
Il Comune citava l'art. 345 - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità-:
“1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. ((In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.))
Omissis”.
L'art. 345 è, dunque, secondo l'appellante, categorico nell'indicare la necessità della sola approvazione, e non della omologazione, per le apparecchiature qui di interesse. Di conseguenza quando, all'articolo 142 comma 6, il Codice richiede la omologazione non richiede alcun contenuto specifico, alcuna procedura specifica. Sarà infatti il Regolamento che dovrà specificare in cosa quell'omologazione dovrà consistere.
In sintesi il Comune osservava che:
a- per precisa scelta il Regolamento di attuazione al Codice della Strada non ha reso possibile la omologazione ed ha espressamente previsto, per gli apparecchi misuratori della velocità, la approvazione (art.345 del Regolamento).
Il contrasto con l'articolo 142 comma 6 del Codice della Strada è solo apparente in quanto tale norma costituisce norma in bianco il cui contenuto deve essere individuato proprio dal Regolamento.
Infatti, mediante la interpretazione restrittiva della omologazione di cui all'articolo 142 comma 6 si arriverebbe a ritenere illegittima la scelta, effettuata in sede regolamentare, di non prevedere la possibilità di omologazione e di prevedere espressamente (all'art.345) l'approvazione. E conseguentemente si arriverebbe a rendere impossibile, sempre ed in ogni caso, l'accertamento delle infrazioni, rendendo in sostanza una interpretatio abrogans dell'art.142 comma 6.
Anche la ratio della norma depone per la regolarità degli accertamenti effettuati mediante apparecchi approvati: tale ratio è, infatti, identica. Si vuole garantire l'affidabilità dell'accertamento. Le concrete modalità di accertamento di tale affidabilità sono regolate in modo identico. L'unica variante è il fatto che le caratteristiche fondamentali e le prescrizioni sono contenute nel Regolamento (omologazione)
o nel decreto di approvazione (approvazione).
Sotto il profilo sistematico si deve evidenziare che un'interpretazione che porti alla totale inutilizzabilità degli apparati non solo apparirebbe non logica ma si porrebbe in antitesi con gli stessi principi posti a fondamento del Codice della Strada che, all'art.1 comma 1 prevede che “la sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.”
Citava il Tribunale di Treviso che con sentenza n.277 del 08.02.2024 evidenziava che “sebbene, in base all'art.192 del regolamento di attuazione del codice della strada, i termini “omologazione” e
“approvazione” disciplinino due ipotesi parzialmente diverse, è lo stesso Regolamento a prevedere all'art.345 che per le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità si proceda ad “approvazione”. Il in primo grado precisava che “sarebbe bastato indicare il limite di 50 Km/h sotto il CP_1 cartello che indica la presenza di autovelox” e, in subordine, chiedeva in caso di mancato accoglimento del ricorso di essere ammesso al beneficio del pagamento del minimo di legge.
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello è infondata.
La Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale - in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011- l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434c.p.c., sicché l'atto di gravame deve essere depositato nel termine di sei mesi (tra le altre, Sez. 6-2, Sentenza n. 1020 del 17/01/2017, Rv. 642559
– 01)” (Cass. 15.7.2024, n. 19470).
Nel caso in esame:
- la sentenza appellata dal è stata depositata dal Giudice di Pace in data 22.10.2024 Parte_1
e pacificamente non è stata notificata;
- il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, per proporre appello scadeva pertanto il 22 aprile 2025.
- il deposito del ricorso in appello è avvenuto in data 02 aprile 2025 e quindi tempestivamente.
Parimenti infondata è l'eccezione preliminare relativa alla mancanza nel ricorso in appello dell'avvertenza circa la necessità della difesa tecnica, posto che tale avvertenza non è prevista dall'art. 434 c.p.c. che richiama l'art.414 c.p.c.
Ai fini della risoluzione delle questioni va, innanzitutto, evidenziato che in due recenti ordinanze della Cassazione la n. 13396/2025 e la n. 13997/2025 entrambe del 26 maggio 2025, la Suprema
Corte ribadisce che serve non solo l'approvazione ma anche l'omologazione ai fini della validità delle sanzioni.
Tuttavia, nella pronuncia n. 13997 aggiunge che in presenza di verbale con false attestazioni
(attestazione del pubblico ufficiale che l'apparecchio risulta omologato) occorre proporre querela di falso.
Nella sentenza n. 13396/2025, invece, la multa era stata annullata (in caso di autovelox non omologato) senza richiedere la necessità di querela di falso in linea con quanto già deciso con il principio di diritto fissato da Cass. ordinanza 10505/2024.
Il motivo di appello relativo alla violazione di cui all'art. 112 c.p.c. è fondato.
L'unico vizio dedotto con l'atto di opposizione è, infatti, relativo alla mancanza di cartello indicante il limite di velocità su di un tratto di strada rettilineo lungo l'argine del Polcevera e quindi al di fuori del centro abitato. La sentenza del Giudice di Pace ha posto a fondamento della decisione unicamente la necessità dell'omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità, questione che non fa parte dei motivi di opposizione.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione, regolato dagli articoli 22 e 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice non può rilevare
d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda è stata” (Cass. n. 24037 del 30/10/2020; conf. n. 22637 del 03/10/2013; n. 18288 del 05/08/2010).
Il Giudice è, quindi, vincolato all'esame dei soli motivi di opposizione e può porre a fondamento della decisione solo la riscontrata fondatezza di tali motivi, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
La sentenza impugnata è incorsa in tale vizio di ultrapetizione.
Nel merito, poi, in comparsa di costituzione parte appellata ha osservato che “Il sig. che CP_1 non aveva in precedenza mai ricevuto alcuna sanzione per violazione del codice della strada, solo in conseguenza della notifica della prima multa avvenuta un mese dopo il fatto, ha potuto constatare che la strada che abitualmente percorreva (e che si presenta anche per l'assenza di case ai lati della stessa come una strada a scorrimento veloce) era sottoposta ad un limite di velocità di 50 Km all'ora.”.
Non pare contestato, dunque, che la strada si trovi all'interno del centro abitato e quindi soggetta al limite di velocità di 50 km/h ai sensi dell'art. 142 c.d.s. (che prevede il limite dei 50 km/h “per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.”), ma soltanto che “le circostanze del luogo lasciavano supporre che tale limite fosse quello superiore adottato nelle altre strade a scorrimento veloce presenti in città.”.
Parte appellata ha quindi invocato la propria buone fede.
Tale argomento non è stato tuttavia formulato in primo grado ove la contestazione sollevata era unicamente quella che il limite di velocità doveva essere segnalato non trovandosi la strada in questione all'interno del centro abitato.
Anche ammettendo che l'argomento facesse parte dei motivi di impugnazione in primo grado (invero il ricorso in primo grado fa riferimento unicamente – come più volte detto – al fatto che la strada è rettilinea e si trova lungo l'argine del Polcevera “e quindi non si tratta di centro abitato”) non sussiste il requisito della scusabilità dell'errore, posto che, stante il disposto di cui alla norma sopra citata, l'incontestata mancanza di segnaletica circa un limite di velocità più alto non autorizzava, sulla base delle sole caratteristiche della strada (“a scorrimento veloce”), la presunzione della esistenza di un limite di velocità maggiore.
La circostanza che, in tesi di parte appellata dovrebbe fondare la buona fede, è poi del tutto generica posto che non è chiarito a quali diversi limiti di velocità valevoli per non meglio specificate altre strade a scorrimento veloce parte appellata abbia voluto fare riferimento.
Nello specifico, l'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018).
Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero.
Sotto diverso profilo, va evidenziato che nell'ipotesi in cui l'opponente deduca l'inadeguatezza della segnaletica stradale, incombe su di lui l'onere di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità o insufficienza della segnaletica, e non invece sulla P.A. quello di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa (cfr. Cass.
n. 23566 del 9 ottobre 2017), mentre il principio opposto vale laddove l'opponente deduca la totale mancanza della segnalazione stradale relativa al divieto asseritamente violato.
Parte appellata ha inoltre dedotto per la prima volta nel presente giudizio di appello che “comunque non erano rispettati i limiti di distanza tra cartello indicatore ed autovelox previsti dal DM
282/2017”, oltre a fare propria la motivazione addotta dal Giudice di Pace relativa alla mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità ed ha altresì eccepito che
“l'installazione dell'apparecchiatura in via Polonio è priva di legittimità in quanto manca qualsiasi autorizzazione prefettizia.”.
Anche tali motivi sono del tutto nuovi e quindi inammissibili.
Gli artt. 6 e 7 D.lgs. 150/2011 prevedono rispettivamente che i giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981 e quelle aventi ad oggetto i verbali di accertamento per violazioni del codice della strada siano sottoposti al rito di cui alle controversie di lavoro, ove non diversamente previsto.
Il precedente art. 2 del medesimo decreto dispone, inoltre, con elencazione tassativa, che a tali giudizi non si applicano una serie di articoli del codice di procedura civile e, fra le norme escluse, non sono comprese tutte quelle che riguardano il giudizio di impugnazione, che resta pertanto regolato da tale rito, con a conseguenza che anche il giudizio di appello in tema di sanzioni soggiace al rito delle controversie di lavoro, non essendo comprese tra le norme escluse tutte quelle che regolano il giudizio di impugnazione.
L'appello proposto va, per tali ragioni, accolto, restando assorbiti i restanti motivi d'appello.
.
Quanto alla compensazione delle spese di lite disposta dal Giudice di Pace, la sentenza di primo grado va riformata e le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere posti a carico di
[...]
in base al principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo nella misura minima CP_1
e senza liquidazione di fase istruttoria, tenuto conto del ricorso proposto in proprio in primo grado, della natura documentale della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Pt_1 Parte_1
Giudice di Pace di Genova n. 1720/2024, depositata il 22 ottobre 2024 e comunicata il 28 ottobre
2024:
- conferma i verbali di accertamento oggetto del presente appello e impugnati da Controparte_1
1)- n. F000001379468689 emesso in data 13.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
2)-n. F000001379680670 emesso in data 16.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
3)-n. F000001379681983 emesso in data 16.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
4)-n. F000001379777415 emesso in data 18.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
5)-n. F000001379806123 emesso in data 19.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
6)-n. F000001380046307 emesso in data 23.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
7)-n. F000001380073500 emesso in data 24.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
8)-n. F000001380220474 emesso in data 26.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
9)-n. F000001380233216 emesso in data 27.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8; 10)-n. F000001380477238 emesso in data 30.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
11)-n. F000001380479359 emesso in data 30.10.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
12)-n. F000001380631702 emesso in data 02.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
13)-n. F000001380652524 emesso in data 03.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
14)-n. F000001380849238 emesso in data 06.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
15)-n. F000001380936877 emesso in data 08.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
16)n. F000001380935059 emesso in data 08.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.7;
17)-n. F000001381015426 emesso in data 09.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
18)-n. F000001381047770 emesso in data 10.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
19)-n. F000001381191621 emesso in data 13.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
20-)n. F000001381248027 emesso in data 14.11.2023 dalla Polizia locale di Genova per violazione dell'art. 142 co.8;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del che Controparte_1 Parte_1 liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi € 1.500,00 oltre spese generali, Iva e C.P.A se dovuti per legge.
Genova, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Alberto Barbazza