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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data il 08/04/2019 e contraddistinta dal n.3759/2019, iscritto al
n.2658/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 e pendente
TRA
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, C.F.: , C.F._2 CP_2 C.F._3 Parte_2
, C.F.: , in proprio e quali eredi del loro padre,
[...] C.F._4 [...]
, nato a [...] al Vesuvio l'1.1.43 e deceduto in Napoli il Persona_1
7.10.12, nonché quali eredi della loro madre, (moglie di Persona_2 CP_3
), nata a [...] l'[...] e deceduta in Volla il 25.8.15, per i danni da costei
[...]
patiti per la perdita del marito ed a loro trasmessi, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Cle-
mentina Fafone (C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA
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Nona Sezione Civile
) e (C.F.: ), PEC C.F._6 Parte_4 C.F._7
in virtù di procura alle liti in calce Email_1
dell'atto di citazione in appello
-APPELLANTI-
E
, C.F. Controparte_4 P.IVA_1
, P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a firma del Commissario
Straordinario p.t. Ing. (C.F. e prodotta su docu- CP_5 C.F._8
mento informatico, versato in atti, dall'Avvocato Antonio Giordano (C.F.
[...]
), PEC C.F._9 Email_2
-APPELLANTE INCIDENTALE-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
, in proprio e quali eredi dei genitori e ,
[...] Controparte_3 Persona_2
con atto di citazione ritualmente notificato il 27.5.2019 proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda attorea con compensazione delle spese di lite, resa dal Tribunale di Napoli nella causa civile iscritta al n.4409/2016 R.G.
2. La domanda proposta dagli attori aveva ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per colpa medica, allegata a carico dei sanitari dell'Ospedale Ascalesi di Napoli,
asseritamente causa del decesso del loro genitore, . Controparte_3
3. , 68 anni, era ricoverato presso il reparto di medicina Controparte_3
interna del Presidio Ospedaliero “Ascalesi” facente parte dell , Controparte_4
con diagnosi di ingresso di “coliche addominali recidivanti”. Sottoposto ad esami ema-
tochimici, RX torace e ad una eco addome superiore che evidenziava “colecisti con
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pareti lievemente ispessite e con zone di fango nel suo contenuto…” con diagnosi di
“microlitiasi colecistica in epatopatico cronico HCV correlato, in buona funzionalità”,
era trasferito nel reparto di chirurgia d'urgenza per essere sot- Controparte_3
toposto ad intervento di colecistectomia nel corso del quale era causata la perfora-
zione del viscere, per cui in laparotomia si procedeva, oltre che alla colecistectomia,
alla resezione della parte dell'intestino perforata e alla sua riparazione con anasto-
mosi. Il successivo referto istologico attestava una colecistite cronica e l'assenza di calcoli, nonché una “enterite ischemico-emorragica coinvolgente la parte del viscere e il meso complicata da perforazione”.
Nell'immediato postoperatorio le condizioni di peggioravano e il Controparte_3
24.9.12, per l'insorgenza anche di grave tachipnea, shock e ipotensione, veniva tra-
sferito nel reparto di rianimazione, dove le sue condizioni rimanevano sempre gravi.
La TAC torace senza m.d.c. del 24.9.12 documentava la presenza di tre addensa-
menti parenchimali e film pleurico basale a sinistra, e la successiva TAC addome superiore ed inferiore senza e con m.d.c. e l'Angio TAC aorta toracica del 26.9.12
riportavano la “…opacizzazione del ramo lobare inferiore dell'arteria polmonare sini-
stra da tromboembolia incompleta…..modesta falda di versamento pleurico basale più evidente a sinistra…in esiti di recente intervento chirurgico di colecistectomia e di resezione ileale si rileva la presenza di versamento libero a sede subfrenica sinistra e perisplenica…”. I sanitari somministravano terapia farmacologica ma ciò nonostante le condizioni fisiche del paziente peggioravano ulteriormente sino al decesso.
4. Gli attori quindi promuovevano il giudizio allegando plurimi profili di responsa-
bilità dei sanitari nella cura del paziente nella fase pre, intra e post operatoria;
l
[...]
si costituiva nel grado contestando la sussistenza di responsabilità, Controparte_4
nel corso dell'istruttoria era espletata una CTU medico legale che escludeva l'ina-
dempimento e la sentenza, fondata sulle dichiarazioni rese dai CT, era conse-
guentemente di rigetto.
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5. , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
proponevano gravame evidenziando alla Corte come il nesso di causalità
[...]
tra l'intervento di colecistectomia del 21.9.12 ed il decesso del paziente fosse stato riconosciuto dal CTU e dalla sentenza di primo grado. L'esito infausto era stato de-
terminato da una prevedibile “complicanza” dell'intervento, ossia una TEP (trom-
boembolia polmonare) con sofferenza miocardica e shock conclamato, insorta il
24.9.12 (terza giornata postoperatoria), con conseguente insufficienza multiorgano irreversibile (MOF).
Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui, sempre ade-
rendo alla CTU, il giudice riteneva raggiunta la prova liberatoria dell'esattezza dell'adempimento nella fase pre, intra e post operatoria, posta a carico della conve-
nuta. Ritenevano, di contro, che tutte le fasi della cura non fossero state corretta-
mente espletate perché non affrontate con la diligenza chiesta al professionista dall'art. 1176 c.c., comma 2.
I motivi di appello erano i seguenti:
a) Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua moti-
vazione, con violazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c.
e dell'art. 111 6° co. Cost, per non avere il Tribunale, sulla base della CTU, esaminato
Part il dedotto profilo di responsabilità dei sanitari dell' Ascalesi dell Parte_6
relativamente ai carenti accertamenti diagnostici preoperatori e, comunque, per aver apoditticamente affermato la correttezza degli stessi in contrasto con gli alligata et probata, con la scienza medica e con il divieto di praesumptio de praesumpto.
Gli appellanti contestavano la CTU per l'omessa pronuncia sul profilo di responsabilità
relativo ai “carenti accertamenti preoperatori” che incidevano in maniera determinante sulla diagnosi, sull'indicazione all'intervento, sull'esecuzione dello stesso e sulla fase postoperatoria, come analiticamente indicavano. Chiedevano la rinnovazione delle operazioni peritali
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b) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132
c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt.
1218, 2697, 2236, 1176 2° co. e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata CTU, riconosciuto l'errata strategia chirurgica optata, causativa dell'evento dannoso de quo. Erroneamente i medici avevano scelto di intervenire per via laparo-
scopica, perché l'intervento chirurgico tradizionale (“open”) in elezione avrebbe con-
sentito di intervenire in sicurezza sulla sindrome aderenziale, evitando le potenziali lesioni iatrogene (evento effettivamente verificatosi). Ne derivava l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2236 c.c., configurandosi nella specie un chiaro profilo di imprudenza e negligenza e non di imperizia. Censuravano l'inspiegabile e prolungata ospedalizzazione preoperatoria ribadendo il riscontro del nesso causale tra l'inter-
vento ed il decesso. La rinnovazione della CTU medico legale, a loro parere, avrebbe consentito di rilevare la correttezza delle contestazioni.
c) Violazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 2, 13, 32, 132, 111 6°
co. Cost., nonché dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 33 della L. 833/78, dell'art. 5 della Con-
venzione dei diritti dell'Uomo di Oviedo del 4.4.97 (ratificata con L.145/01), dell'art. 3
della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.00, e della legge 219/2017 sul Consenso Informato e sulle D.A.T., per avere il Tribunale, con omessa pronuncia e comunque con apparente ed incongrua motivazione, erronea-
mente escluso la responsabilità medica da carente consenso informato, con conse-
guente negazione di ogni ristoro del danno all'autodeterminazione in sé ed alla salute.
Per il Tribunale non emergeva in giudizio che , ove compiuta- Controparte_3
mente informato, avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico e non statuiva sul ristoro del danno da lesione dell'autodeterminazione in sé per la violazione del consenso informato all'intervento di colecistectomia. Gli appellanti replicavano che le compli-
canze scaturite dall'intervento chirurgico costituivano elementi valevoli ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti al fine di poter ritenere dimostrata la
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circostanza secondo cui, ove il paziente fosse stato correttamente informato delle possibili alternative all'intervento chirurgico di cui si tratta, lo avrebbe senz'altro rifiu-
tato, soprattutto in ragione del fatto che tale scelta l'avrebbe condotto irrimediabil-
mente a sottoporsi – in maniera del tutto irragionevole – a trattamenti senz'altro meno efficaci ai fini della patologia da cui lo stesso risultava essere affetto. In citazione glia attori avevano d'altra parte precisato che l'incompletezza del consenso informato correlato alla necessaria corretta informazione inerente il quadro clinico e le iniziative da assumere. La prestazione resa dai sanitari fu carente ed anche caratterizzata dall'assoluta mancanza di informazione, ledendo il diritto all'autodeterminazione del paziente.
Il modulo, oltretutto, era carente in quanto composto da un prestampato non firmato dal medico, carente della prova dell'informazione effettivamente data al paziente. La
diagnosi era errata – calcoli – senza specificare le modalità dell'intervento, le alter-
native conservative (farmacologiche) e la loro efficacia.
La mancata diagnosi, al pari dell'errore diagnostico, implicava di per sé la lesione del diritto all'autodeterminazione oltre che la lesione del diritto alla salute con grave ina-
dempimento dei sanitari e, quindi, l'insorgere, anche sotto tale profilo, del diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale errava anche nel non concedere rilevanza alla rifiutabilità dell'intervento asserendo che il decesso non sarebbe riconducibile alla le-
Cont sione intestinale intraoperatoria, ma piuttosto ad una con le connesse sequele,
senza considerare che la CTU aveva rilevato la sussistenza del nesso causale tra l'intervento di colecistectomia ed il decesso.
Cont La era connessa all'intervento chirurgico e parte attrice, al capo 2 della prova testi articolata nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c., aveva dedotto che, se il paziente fosse stato bene informato, avrebbe rifiutato l'intervento proposto.
Per gli appellanti, oltretutto, la lesione del diritto ad esprimere il c.d. consenso infor-
mato andava rintracciata per il sol fatto che il medico aveva tenuto una condotta in
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virtù della quale compiva sul paziente di atti medici senza avere acquisito il consenso.
d) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.,
dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218,
2697 e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata CTU, riconosciuto l'errata profilassi antibiotica ed antitrombotica causativa dell'evento dannoso de quo,
perché il giudice errava nel ritenere che la profilassi preoperatoria sarebbe stata con-
forme alle buone regole della pratica clinica sotto i due aspetti fondamentali delle profilassi delle “complicanze” tromboemboliche, con somministrazione nell'immediato postoperatorio di “Clexane”, eparina a basso peso molecolare (EBPM) ed elevata azione anti trombotica e della profilassi antimicrobica: negli interventi di colecistecto-
mia, in particolare laparoscopica, la antibiotico profilassi “preoperatoria”. Peroravano
l'espletamento di una nuova consulenza.
e) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.,
dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218,
2697 e 2729 c.c., per non aver il Tribunale, sulla base della viziata CTU, riconosciuto l'errata esecuzione chirurgica, per giunta causativa dell'evento dannoso de quo. Illu-
stravano analiticamente le ragioni di dissenso in virtù dele quali la perforazione dell'intestino rappresenta una lesione iatrogena addebitabile ad imprudenza ed in-
congrue manovre del chirurgo operatore che, non appena avuta contezza della pre-
senza di un quadro aderenziale, avrebbe dovuto immediatamente e prudentemente convertire l'intervento in open senza tentare di risolverlo laparoscopicamente, espo-
nendo il paziente al concreto rischio di perforazione. La perforazione iatrogena col-
posa è anch'essa decisiva e rilevante nella specie perchè, a differenza degli errati assunti dei CT e poi della impugnata sentenza che li ha recepiti, provocava lo spandimento in cavità addominale del contenuto batterico intestinale con insorgenza di stato settico che poteva essere all'origine di una contaminazione peritoneale che solo una ecografia addominale ed una TAC addome completa (mai effettuate) ed un
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riscontro diagnostico post mortem obbligatorio per legge (mai eseguito) avrebbero potuto escludere con la conseguenza che la struttura sanitaria non dispone di un ri-
scontro diagnostico tale da consentire la dimostrazione dell'esatto adempimento, il cui onere è a carico della convenuta.
Dall'attenta valutazione degli eventi clinici e dei reperti strumentali era ipotizzabile uno stato settico, secondario alla contaminazione addominale post-perforazione e sui re-
lativi dato i CT non rispondevano senza neppure rilevare che la TC dell'ad-
dome era effettuata tardivamente a distanza di 5 giorni dall'intervento chirurgico e dalla perforazione intestinale, e non descriveva le condizioni dell'addome inferiore.
La CTU neppure rilevava le negligenze dei sanitari successive con riferimento alla inadeguata terapia farmacologica, senza consulenza infettivologica ed in mancanza di procedure di drenaggio percutaneo eco o TC guidato o al lavaggio continuo con apposizione di più tubi di drenaggio oppure verso l'aggressione chirurgica tempestiva attraverso una relaparotomia mirata o di una laparotomia esplorativa, al fine di rimuo-
vere il focolaio d'infezione evitando così la diffusione sistemica. Tale atteggiamento avrebbe, peraltro, consentito di prelevare materiale da sottoporre ad esame microbio-
logico ed istaurare la corretta terapia antibiotica mirata. I CTU non esaminavano l'emocoltura del 25.9.12 che riscontrava la presenza di stafilococco epidermidis e l'esame del broncoaspirato del 25.9.12 che rilevava la presenza di enterococcu-
sfaecalis, che se in denegata ipotesi non fossero batteri di provenienza intestinale,
comunque sarebbero infezioni nosocomiali non prevenute e non trattate adeguata-
mente (come meglio si dirà nel prossimo motivo di gravame).
Nella fase post-operatoria si verificava un'embolia polmonare, che anche secondo la
CTU rivestiva un ruolo causale, non adeguatamente trattata, associata ad ischemia miocardica.
f) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 112 c.p.c.,
dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui
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agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata
CTU, esaminato e riconosciuto l'errata prevenzione e cura delle infezioni nosocomiali causativa dell'evento dannoso de quo. Il giudice non si pronunciava sulla carente as-
sistenza dell in ordine alle infezioni nosocomiali, che impediva il Controparte_4
raggiungimento della prova liberatoria, posto che il paziente non presentava segni di infezione clinicamente manifesti né in incubazione al momento del suo ingresso in ospedale e, nel corso della degenza, contraeva una grave sepsi ospedaliera da plu-
ripatogeni, come riconosciuto dai CCTTU riconoscono l'origine nosocomiale della sepsi, sia pure escludendo la responsabilità dei sanitari , senza accertare il momento dell'insorgenza, verificare se il nosocomio osservava le procedure previste dai proto-
colli interni per la profilassi delle infezioni e verificare se, una volta constatata l'oc-
correnza di una infezione nosocomiale, la struttura sanitaria abbia proceduto all'atti-
vazione degli organismi di controllo e di tutela (CIO, Risk Manager) per la valutazione del rischio infettivo e la conseguente implementazione delle procedure previste dai protocolli, verifica relativa al monitoraggio e trattamento dell'infezione nosocomiale.
Reiteravano ed illustravano la pretesa risarcitoria in punto di quantum, jure hereditatis e jure proprio, inerente anche la mancanza del c.d. consenso informato, i danni patiti anche dalla coniuge e trasmessi ai figli, nonché quelli dei figli in proprio, precisando anche che nel danno patìto dai congiunti include anche l'impossibilità di accettare che il loro genitore avesse visto violato il diritto all'autodeterminazione.
Gli appellanti così concludevano:” – voglia (la Corte) accogliere l'appello sulla base
dei predetti motivi di gravame, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ac-
certare, riconoscere e declarare, quale Peritus Peritorum –disattendendo la CTU e/o
rinnovando le indagini peritali mediante la nomina di un altro Collegio, ed in ogni caso
ammettendo le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 6° co.
c.p.c., ossia la prova testi e la CTU psichica sugli appellanti- la responsabilità contrat-
tuale, o in subordine extracontrattuale, dell , in p.l.r.p.t., nella Controparte_4
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produzione dell'evento dannoso de quo - e, per l'effetto, condannarla al risarcimento
di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavora-
tiva, spese mediche e funerarie, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.)
che non patrimoniali (danno da perdita della vita, danno biologico, temporaneo e per-
manente, alla salute, relazionale, esistenziale, morale, parentale, alla sicurezza delle
cure, da lesione dell'autodeterminazione, da compromissione delle chances terapeu-
tiche, etc.), subiti dagli appellanti, in proprio e quali eredi del de cuius Persona_3
e della de cuius , così come indicati, imputati e specificati
[...] Persona_2
negli scritti attorei, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt.
2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto dell'evidenza disponibile, oltre al danno
da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate
dall'Ecc.ma Curia adìta considerati gli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comun-
que non inferiori a quelli legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno
in anno, nonché delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, spese gene-
rali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antici-
patari.
In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte, ove necessario, voglia procedere alla
rinnovazione delle indagini peritali, mediante la nomina di un altro Collegio ed in ogni
caso, procedere all'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda me-
moria ex art. 183 6° co. c.p.c., ossia la prova testi e la CTU psichica sugli appellanti.“
6. si costituiva nel gravame proponendo appello incidentale Controparte_4
in merito all'avvenuta compensazione delle spese di lite in primo grado, non ritenendo la decisione supportata dai riferimenti legislativi costituiti dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ribadiva l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari dipendenti della CP_4
, escludendo anche la sussistenza del nesso di causalità.
[...]
La diagnosi era stata corretta, come d'altra parte il successivo concreto operato dei sanitari in forza all'Ospedale Ascalesi in ogni fase della vicenda clinica, come
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analiticamente illustrato e riconosciuto dai CT.
Il decesso si verificava perché il paziente, nonostante la profilassi antibiotica, era col-
pito da una tromboembolia polmonare multipla con 3 focolai che comportavano inef-
ficienza respiratoria (dispnea) e determinavano febbre elevata nonché uno stato set-
tico generalizzato.
Il paziente non rispose al trattamento antibiotico e la gravità della patologia polmonare determinava uno stato settico generalizzato che provocava, insieme alla grave emor-
ragia digestiva, uno scompenso della epatopatia cronica HCV correlata, fino ad allora in buon equilibrio, esitato in una sindrome epatico-renale e multiorgano che condusse il paziente all'inevitabile decesso.
La resezione di ileo non poteva determinare una infezione del cavo addominale, giac-
ché il contenuto dell'ileo non è tipicamente contaminato, a differenza di quanto accade nel caso di resezione di ansa colica, che contiene materiale fecale;
l'infezione noso-
comiale era da escludere, proprio alla luce della documentata presenza di 3 focolai polmonitici, i quali rappresentano un'evenienza di per sé mortale.
Eccepiva che i motivi di appello erano fondati su una nuova CTP che introduceva censure che investivano profili di inadempimento qualificato e di contestazioni non dedotti nel giudizio di primo grado.
L'appellata eccepiva la genericità dell'allegazione attorea il merito all'inadempimento qualificato imputato ai medici, tale da non consentire di ribaltare l'onere probatorio nei confronti della convenuta a causa della natura preliminare dell'onere di allegazione e per l'inidoneità nel far sorgere in capo al Giudicante obblighi di pronuncia. Eccepiva
l'inammissibilità dei nova in appello perchè in violazione dell'art. 345 c.p.c. e la tardività delle contestazioni mosse alla CTU successivamente al decorso del termine previsto dall'art. 157 c.p.c.
Passava quindi alla contestazione analitica di tutti i motivi di appello, oggetto anche della nuova disamina dei CT infra descritta, ed analizzava e contestava anche
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le pretese attoree in punto di quantum debeautur.
Concludeva per sentir:” Rigettare l'appello proposto dai sig.ri , Parte_1
e , in quanto destituito di Controparte_1 CP_2 Parte_2
fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi meglio precisati in comparsa e,
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado con riferimento alle parti impu-
gnate dagli appellanti.
2. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione
delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese
del primo grado di giudizio in favore della nella misura di € Controparte_4
40.480,00 oltre spese generali ed altri oneri di legge come da DM 55/2014, ovvero
nella misura inferiore che sarà ritenuta di giustizia.
3. In via subordinata all'accoglimento anche parziale dell'appello principale proposto
dai sig.ri , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto
[...]
relativamente alle poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano
rigorosamente provati da parte appellante, considerando ogni fattore concausale ed
avendo riguardo al limite risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. ed al limite generale impo-
sto dall'art. 1225 c.c.
4. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze
del giudizio di appello, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, com-
pensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle
«altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c. “
7. La Corte chiamava i CCTTU a rendere chiarimenti sulle questioni ulteriori poste dagli appellanti in merito alla vicenda clinica del loro congiunto. I consulenti erano quindi chiamati a rispondere ai seguenti quesiti:
“ Riferiscano i nominati CT se, secondo le linee guida sanitarie dell'epoca, nella
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fase preoperatoria si rendevano necessari ulteriori esami strumentali rispetto quelli eseguiti e se la loro eventuale omissione abbia potuto incidere sulle scelta della cor-
retta diagnosi e trattamento”
“ Riferiscano i nominati CT se, tenuto conto delle condizioni del paziente, de-
scritte nell'elaborato già depositato in primo grado, l'intervento chirurgico eseguito,
con la tecnica adottata, fosse da considerare conforme alle linee guida sanitarie dell'epoca”
“ Riferiscano i nominati CT se, secondo le linee guida sanitarie dell'epoca, nella fase postoperatoria si rendevano necessarie profilassi non adottate, anche in rela-
zione al timing, e se la loro eventuale omissione abbia potuto incidere sull'evoluzione della patologia”
“ Riferiscano i nominati CT se il paziente, in seconda giornata postoperatoria,
presentava segni di sepsi e se la TAC eseguita mostrava un interessamento del cavo addominale con presenza di versamento libero a sede subfrenica sinistra e pe-
risplenica. In caso di risposta positiva precisino quale sarebbe stata la terapia consi-
gliata e l'eventuale incidenza dell'omissione sull'evoluzione della patologia”.
“Riferiscano i nominati CT se emergano profili di mancato rispetto della norma-
tiva di igiene e sicurezza degli ambienti, del personale e dello strumentario e, in caso positivo, l'eventuale incidenza sull'evoluzione della patologia”.
I consulenti depositavano l'elaborato che non modificava il tenore del precedente del primo grado perché illustrativo del corretto adempimento dei sanitari.
All'udienza del 10 settembre 2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con cessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali. L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
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7. La Corte non giudica fondata l'eccezione di difetto di allegazione da parte degli attori, originaria o sopravvenuta. La S.C., con l'ordinanza n. 7074 del 15.3.24,
sancisce come, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integri domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifi-
che da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di re-
sponsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.” La massima si inserisce in un filone consolidato di decisioni della S.C. tra le quali la Corte cita anche la sentenza n. 1585/2015 secondo la quale “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della do-
manda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza po-
stoperatoria; dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della con-
dotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”. A ciò oc-
corre aggiungere come la S.C. a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5624/2022 abbia sancito che le censure di merito alla consulenza d'ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi e, infine, come la consulenza tecnica di parte sia un atto difensivo (Cass. SS. UU. 13902/2013), la cui produzione non
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incontra il limite dell'art. 345 c.p.c. perché la natura tecnica del documento non ne muta l'essenza che è di atto difensivo a contenuto tecnico. I tre termini fissati dall'art. 195 c.p.c., rubricato “processo verbale e relazione”, all'ultimo comma, non sono quindi perentori e non comportano decadenze.
In virtù di tali principi la Corte rigetta le eccezioni mosse dall'appellato nei confronti degli appellanti circa deficit di allegazione e/o inammissibili nova in appello, giudican-
dole infondate.
8. La Corte concede precedenza alla disamina del terzo motivo di appello,
avente ad oggetto le carenze del consenso informato, per la sua autonomia che ne richiede una trattazione a parte prima di analizzare congiuntamente gli altri motivi di gravame, tutti inerenti la sussistenza dell'adempimento dei medici.
La questione era affrontata dal Tribunale con riferimento alla prova, giudicata carente,
della prova dell'esistenza di una volontà di rifiuto dell'intervento chirurgico da parte di ove compiutamente informato. L'impugnazione sul punto era Controparte_3
incentrata sostanzialmente su due profili inerenti, il primo, sull'esistenza della prova presuntiva giudicata invece carente e, il secondo, sulla lesione del diritto all'autode-
terminazione derivante ex sé dalla mancata diagnosi.
Il motivo è infondato. La prova presuntiva da parte degli eredi non si per- CP_3
fezionava non sussistendo i requisiti dettati dall'art. 2729 c.c. della gravità, precisione e concordanza.
Il legame tra il fatto noto e quello ignoto è illustrato dalla S.C., anche con la sentenza n. 14762/2019, “non in termini di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ra-
gionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipen-
denza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti,
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la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”. I ca-
noni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie cau-
sale degli accadimenti, basato sull'"id quod plerumque accidit" in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01;
Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656, Cass. n. 1163/2020),
Ed ancora: "la gravità allude ad un concetto Iogico generale o speciale (cioè rispon-
dente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare,
per esempio di natura scientifica o propria di una qualche «lex artis»)", esprimendo nient'altro che "la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece,
"condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia certa" (così Cass. Sez. 3, n. 19485/2017. La precisione "esprime l'idea che l'infe-
renza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di proba-
bilità che si indirizzi solo verso di esso", mentre "non lasci spazio sempre al livello della probabilità, all'indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti". La
concordanza, invece, individua un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due ele-
menti, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri ele-
menti probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi pro-
batori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (così,
nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.). Nella vicenda in esame la Corte
non rintraccia, dalla semplice possibilità del verificarsi delle complicanze, le caratteri-
stiche capaci di integrare la prova presuntiva dovendosi procedere ad una valutazione
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ex ante delle intenzioni del paziente che non è capace di mostrare la presumibile volontà di diniego dell'intervento, in virtù del semplice dato probabilistico del verificarsi di conseguenze pregiudizievoli ed in mancanza di ulteriori elementi capaci di carat-
terizzare la fattispecie in oggetto.
Quanto poi al danno alla autodeterminazione ex sé derivante dal difettoso consenso,
la S.C., con l'ordinanza n. 28974/2024 ha recentemente ribadito i pacifici in materia con riferimento alla salvaguardia del diritto all'autodeterminazione terapeutica tute-
lato dall'art. 32 della Cost.. Gli affermano come il paziente, oltre ad allegare Parte_7
in giudizio l'incompletezza del consenso informato, debba specificare il pregiudizio determinato e, pertanto, quale diversa scelta terapeutica avrebbe fatto se fosse stato adeguatamente informato, perché “…l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra ina-
dempimento ed evento dannoso" (Cass. Civ., Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24471).
All'onere di allegazione, effettivamente carente nella fattispecie in esame, non poten-
dosi dedurre da quanto articolata nella seconda memoria ex art.183 Vi co c.p.c. in articolazione della prova per testi, successivamente alla definizione della domanda,
era poi da aggiungere l'onere probatorio, di certo non ottemperato. L'incidenza del difetto del consenso informato necessita della dimostrazione, carente, che l'omis-
sione avrebbe mutato le modalità dell'azione terapeutica intrapresa con un giudizio controfattuale “accertando, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di sce-
gliere tra tecnica “O” e tecnica “E”” (così, in parte motiva, S.C. 1936/2023), altrimenti venendo meno il necessario imprescindibile collegamento tra l'eventuale condotta colposa dei medici e l'evento. Il motivo è quindi rigettato perché il riscontro di quanto necessario non era fornito.
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9. Gli altri motivi di appello sono tutti inerenti l'allegata responsabilità della con-
venuta per le cure alle quali sottoponeva il dante causa degli attori con riferimento alle fasi preoperatoria, operatoria e postoperatoria. Meritano una trattazione con-
giunta.
La sentenza emessa in primo grado concludeva la causa con il rigetto della domanda risarcitoria perché, sottoposto il caso clinico ai CT i consulenti analizzavano tutto l'iter sanitario escludendo la sussistenza di responsabilità dei medici. Sottoposte
nuove critiche alla CTU, ammissibili secondo quanto in precedenza illustrato, la Corte
convocava i CT allo scopo di eliminare ogni perplessità, incaricandoli di esa-
minare i nuovi quesiti e quindi, sostanzialmente, di nuovamente esaminare la vicenda clinica sottoponendo a verifica le critiche di nuovo mosse dagli attori. I consulenti erano chiari, anche con il nuovo elaborato, nell'escludere la sussistenza di responsa-
Cont bilità della non rendendo rintracciabile il profilo della colpevolezza dei medici che intervennero, giudicati perfettamente adempienti e rispettosi quindi dei canoni di dili-
genza sanciti dall'art. 1176, secondo comma, c.c., con la conseguenza di far venir meno il requisito dell'ingiustizia del danno (e della illiceità della condotta), e la risar-
cibilità del fatto dannoso. Rendevano quindi del tutto irrilevante la verifica del riscontro dell'esistenza del nesso causale tra le cure e l'evento che, in verità sarebbe stata logicamente antecedente ma che, in ogni caso, diveniva del tutto incapace di incidere sull'esito del giudizio.
In diritto la Corte evidenzia che i riferimenti giuridici adottati sono ben espressi dalla sentenza n. 5128/2020 della S.C. che statuisce come” Ove sia dedotta una respon-
sabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della presta-
zione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto
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dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari,
restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento im-
previsto e imprevedibile”. La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimo-
strare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ul-
timo la prova dell'esatto adempimento” “la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giu-
dizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”. L'attore è tenuto a provare, anche attra-
verso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del me-
dico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (più
probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sen-
tenza n. 8114/2022). Quel che avveniva nella fattispecie in esame è la conferma,
proveniente dai due elaborati dei CT, redatti in entrambi i gradi del giudizio,
dell'adempimento dei medici e quindi della loro assenza di colpevolezza che esclude la rilevanza dell'indagine dell'analisi del fatto e se lo stesso fosse all'origine dell'evento risultando in ogni caso carente la colpevolezza, non sussistendo
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inadempimento imputabile senza colpa.
Il tutto, evidentemente, in virtù delle relazioni peritali che gli attori contestano ma che,
di contro, la Corte ritiene logiche, complete ed esaustive, idonee a costituire valido riferimento tecnico per la decisione della controversia. La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30032/2023 nel riformare una sentenza d'appello in tema di responsabilità medica, afferma che se è indiscutibile che il giudice di merito,
quale peritus peritorum, può dissentire dalle conclusioni del C.T.U. e giungere a una decisione di segno contrario, magari anche condividendo le conclusioni del C.T.P., è
altrettanto indiscutibile che a tale risultato può pervenire solo fornendo un'adeguata motivazione. Nella fattispecie in esame quanto esposto si tradurrebbe nell'adozione della diversa ricostruzione degli eventi proveniente dagli attori e cioè dal CTP che, di contro, la Corte non giudica convincente alla luce delle argomentazioni esplicitate dai CT, certamente da privilegiare per il loro ruolo di terzietà, che restavano dello stesso avviso riferito in primo grado.
La rispettava l'onere probatorio inerente l'adempimento sia per Controparte_4
la fase preoperatoria e operatoria ma anche per quella successiva, come riscontrato dalla CTU. I consulenti affrontavano tutte le questioni, replicavano alle note critiche,
rispondevano con chiarezza e logicità ai quesiti. Uno dei consulenti si dichiarava ese-
cutore in Italia della prima colecistectomia laparoscopica e ciò era equivocato dagli attori che, invece di apprezzare la particolare competenza dell'ausiliario del giudice,
deducevano dalla circostanza che esistesse un vulnus alla terzietà dell'elaborato con allegazione difensiva illogica e del tutto infondata, ponendo ingiustificatamente in dub-
bio l'oggettività del medico-consulente nella valutazione della miglior tecnica da adot-
tarsi per la cura delle patologie. Anche il merito alla fase clinica preoperatoria, oggetto del primo motivo di impugnazione, la Corte prende atto come da entrambe le
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consulenze, espletate nei due gradi di giudizio, non sia emersa alcuna carenza dia-
gnostica, come gli appellanti insistono nel sostenere. Affermano i CT, nel rispon-
dere al primo, specifico, quesito, che nella fase preoperatoria la diagnosi di “colecistite acuta litiasica” con indicazione all'intervento di colecistectomia era corretta in virtù
della storia clinica del pz e dei reperti obiettivi e reperti strumentali tutti analiticamente indicati . Precisavano come la diagnosi non fosse dubbia e come nessuna linea guida prescriva, “mandatoriamente” o meno, ulteriori indagini quali per esempio TC o colan-
gio RM.
Chiaramente motivavano sul punto e dichiaravano come nella fase pre operatoria non fossero necessari ulteriori esami rispetto quelli eseguiti e non rintracciando alcuna omissione. Non individuavano carenze di sorta ed il gravame era quindi sul punto certamente infondato. D'altra parte il gravame era sottoposto all'attenzione del Colle-
gio in virtù di riferimento di diritto assolutamente pacifici e condivisi dalle parti, sul pre-
supposto dell'erroneità dell'elaborato peritale, per motivi esclusivamente di natura tec-
nica che la Corte, dopo due CTU, non ritiene fondati. Per gli appellanti la risposta dei
CCTTU lasciava “basiti” ma la netta divergenza segnalata con profusione di argomenti di natura tecnica si scontra con il netto ed inequivocabile giudizio dei consulenti d'uffi-
cio ai quali la Corte fa riferimento.
Egualmente infondati sono gli altri motivi di appello. Per la fase operatoria i CT,
chiamati a nuova relazione con il secondo quesito posto dalla Corte, ricostruivano l'ac-
caduto in termini di corretto adempimento dei medici. L'intervento era di colecistecto-
mia laparoscopica e la scelta era corretta anche per i pazienti nei quali era emerso
“fango biliare” (in inglese sludge) e la tecnica era considerata “gold standard” per la colecistectomia esplicitamente affermando che un pregresso intervento chirurgico ed in generale il sospetto di aderenze intra addominali più o meno estese non costituiva
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di per sé una controindicazione assoluta all'intervento laparoscopico ma solo un pro-
blema tecnico da affrontare in dipendenza della capacità tecnica del chirurgico.
Quando tale problema all'operatore risulta non risolvibile laparoscopicamente, si ri-
piega sulla conversione in laparotomia come verificatosi nel caso in questione e
“quindi: l'intervento e la tecnica chirurgica adottati erano conformi alle linee guida ed alla buona pratica dell'epoca.” Ancora una volta le articolate critiche di natura tecnica mosse dagli appellati, secondo i quali era imprudente la scelta di intervenire per via laparoscopica, non sono quindi accoglibili in considerazione della netta affermazione di segno contrario resa dai consulenti anche all'esito delle note critiche proposte alla loro attenzione, non potendosi neppure accogliere le critiche mosse agli ausiliari del giudice di “mancanza di obiettività” sfornite di basi credibili.
La disamina del gravame, questa volta riferito alla fase postoperatoria, non muta. I
nominati CT precisavano che la profilassi anti microbica e tromboembolica era regolarmente eseguita. La profilassi anti microbica consisteva nella somministrazione di un farmaco betalattamico (Cefazolina) attivo contro i Gram+ associato a Metronida-
zolo (Deflamon) attivo contro gli anaerobi e specificamente indicato nella chirurgia bi-
liare con timing di somministrazione corretto.
La antibiotico profilassi “preoperatoria” indicata da studi meno recenti era superata,
secondo le lenee guida attualmente supportata da studi in pazienti elettivamente sot-
toposti a colecistectomia laparoscopica. I CT precisavano come l'operato dei sanitari fosse stato correttamente conseguente alla conversione dell'intervento lapa-
roscopico in laparotomico comprensivo di resezione intestinale, il che comportava,
nell'immediato post operatorio, la somministrazione di antibiotici a largo spettro d'azione specificamente indicati nella chirurgia biliare, con somministrazione nell'im-
mediato postoperatorio di “Clexane”, eparina a basso peso molecolare ed elevata
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azione anti trombotica. I consulenti proseguivano nell'analisi accurata e completa per concludere che nella fase postoperatoria erano adottate le necessarie profilassi anche in relazione al timing, e pertanto non era rintracciabile alcuna omissione.
La Corte chiedeva ai CT di riferire anche dell'insorgenza della sepsi, oggetto del sesto motivo di appello, e la conclusione dei consulenti non mutava. Il quesito era formulato specificatamente, proprio al fine di indirizzare l'indagine sulle censure mosse dal CTP degli appellanti e gli ausiliari specificavano l'esistenza di dati in palese con-
trasto con l'ipotesi di contaminazione ed infezione della cavità peritoneale. Indicavano
analiticamente con precisazione che “i sintomi cardine dell'interessamento perito-
neale, dolore, difesa addominale, alvo chiuso e drenaggi produttivi, erano assenti.”
Descrivevano la terza giornata postoperatoria con l'aggravamento del paziente con la tromboembolia polmonare e sofferenza cardiaca. Ribadivano che la condizione del paziente, anche dal secondo giorno post operatorio presentava segni, quali addome trattabile e non dolente, drenaggio addominale con solo tracce sierose, che non depo-
nevano per l'esistenza di uno stato settico peritoneale.
In merito, infine all'emersione di profili di mancato rispetto della normativa di igiene e sicurezza degli ambienti, del personale e dello strumentario e, in caso positivo, l'even-
tuale incidenza sull'evoluzione della patologia, i CT rispondevano affermando di non essere in grado di rispondere non emergendo a tal proposito dati tecnici. In so-
stanza, quindi, non rilevavano alcuna violazione ribadendo che comunque il decesso era “da mettere in relazione in primis a tromboembolia polmonare, quindi a sofferenza miocardica e conseguente shock e MOF”, così escludendo la rilevanza causale della questione posta.
Replicavano alle note critiche dei CTP articolando compiutamente le loro risposte che confermavano gli assunti già evidenziati nella bozza sottolineando anche le
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contraddizioni dei CTP di parte appellante, “la genericità ed a volte l'inesattezza di parte delle loro osservazioni, l'aver essi affrontato argomenti che esulano dal mandato peritale, l'assenza nelle loro note di chiari e condivisibili elementi tecnici che possano accreditare una diversa catena causale degli eventi e difforme da quanto affermato da noi CC.TT.UU., ci portano a ritenere che non sono emersi chiari elementi tecnici tali da indurci a modificare le nostre considerazioni e conclusioni ai singoli quesiti sopra trascritte, già trasmesse alle parti in sede di bozza, conclusioni che s'intendono quindi ora confermate.”
In virtù di quanto esposto tutti i motivi di appello sono rigettati.
10. Eguale sorte è riservata all'appello incidentale proposto dalla CP_4
. Per il Tribunale la compensazione delle spese di lite era dettata dalla sussi-
[...]
stenza di gravi ed eccezionali ragioni, da intendersi secondo il dettato della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, nella fattispecie in esame rintracciate “nell'esi-
genza di non penalizzare la parte più debole del rapporto processuale”. La Corte con-
divide l'assunto evidenziando come la Corte Costituzionale abbia rilevato l'irragione-
volezza della rigidità della previsione dell'art.92 c.p.c. post ultima riforma anche sotto-
lineando la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe nella loro rilevanza a quelle dettate dal codice. L'analogia ben può
essere rintracciata nel mutamento in corso di causa del “quadro di riferimento della controversia” o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurispru-
denza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione.
Per la Corte Costituzionale la rigidità del codice avrebbe violato i principi di ragionevo-
lezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111
Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) “perché
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la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi si-
tuazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giu-
dizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”. Il giudice deve quindi poter apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per gravi ed eccezionali e le due ipotesi previste dalla riforma di cui all'art. 13, comma 1,
legge n. 162/14 hanno valore esclusivamente paradigmatico. La Corte quindi condi-
vide l'assunto del primo giudice in primo grado ed aggiunge come sussistesse un'og-
gettiva incertezza della lite che necessitava di ben due accertamenti peritali idonei a dissipare le perplessità, frutto di un decesso repentino ed inaspettato, che determina-
vano gli eredi del defunto ad agire. Conferma la compensazione di spese legali anche in appello e pone a carico di entrambe le parti le spese dell'ulteriore CTU e già liquidata in precedenza.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per gli appellanti e per l'appellato.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1
, , in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Parte_2
, nonché quali eredi della loro madre, , nonché Controparte_3 Persona_2
sull'appello incidentale proposto dalla , avverso la sentenza pro- Controparte_4
nunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data il 08/04/2019 e contraddistinta dal n.3759/2019, così provvede:
a) Rigetta entrambi gli appelli;
b) Compensa tra le parti le spese di lite del grado;
c) Pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU espletata in appello, già
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liquidata in precedenza;
d) Dichiara la sussistenza, per , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
Cont
, e per l' dei requisiti previsti per il
[...] Parte_2 Controparte_4
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso li 20. 2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
pubblicata in data il 08/04/2019 e contraddistinta dal n.3759/2019, iscritto al
n.2658/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 10 settembre 2024 e pendente
TRA
C.F.: , C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, C.F.: , C.F._2 CP_2 C.F._3 Parte_2
, C.F.: , in proprio e quali eredi del loro padre,
[...] C.F._4 [...]
, nato a [...] al Vesuvio l'1.1.43 e deceduto in Napoli il Persona_1
7.10.12, nonché quali eredi della loro madre, (moglie di Persona_2 CP_3
), nata a [...] l'[...] e deceduta in Volla il 25.8.15, per i danni da costei
[...]
patiti per la perdita del marito ed a loro trasmessi, tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti Cle-
mentina Fafone (C.F.: ), (C.F.: C.F._5 Parte_3 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
) e (C.F.: ), PEC C.F._6 Parte_4 C.F._7
in virtù di procura alle liti in calce Email_1
dell'atto di citazione in appello
-APPELLANTI-
E
, C.F. Controparte_4 P.IVA_1
, P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a firma del Commissario
Straordinario p.t. Ing. (C.F. e prodotta su docu- CP_5 C.F._8
mento informatico, versato in atti, dall'Avvocato Antonio Giordano (C.F.
[...]
), PEC C.F._9 Email_2
-APPELLANTE INCIDENTALE-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
, in proprio e quali eredi dei genitori e ,
[...] Controparte_3 Persona_2
con atto di citazione ritualmente notificato il 27.5.2019 proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda attorea con compensazione delle spese di lite, resa dal Tribunale di Napoli nella causa civile iscritta al n.4409/2016 R.G.
2. La domanda proposta dagli attori aveva ad oggetto il risarcimento dei danni patiti per colpa medica, allegata a carico dei sanitari dell'Ospedale Ascalesi di Napoli,
asseritamente causa del decesso del loro genitore, . Controparte_3
3. , 68 anni, era ricoverato presso il reparto di medicina Controparte_3
interna del Presidio Ospedaliero “Ascalesi” facente parte dell , Controparte_4
con diagnosi di ingresso di “coliche addominali recidivanti”. Sottoposto ad esami ema-
tochimici, RX torace e ad una eco addome superiore che evidenziava “colecisti con
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pareti lievemente ispessite e con zone di fango nel suo contenuto…” con diagnosi di
“microlitiasi colecistica in epatopatico cronico HCV correlato, in buona funzionalità”,
era trasferito nel reparto di chirurgia d'urgenza per essere sot- Controparte_3
toposto ad intervento di colecistectomia nel corso del quale era causata la perfora-
zione del viscere, per cui in laparotomia si procedeva, oltre che alla colecistectomia,
alla resezione della parte dell'intestino perforata e alla sua riparazione con anasto-
mosi. Il successivo referto istologico attestava una colecistite cronica e l'assenza di calcoli, nonché una “enterite ischemico-emorragica coinvolgente la parte del viscere e il meso complicata da perforazione”.
Nell'immediato postoperatorio le condizioni di peggioravano e il Controparte_3
24.9.12, per l'insorgenza anche di grave tachipnea, shock e ipotensione, veniva tra-
sferito nel reparto di rianimazione, dove le sue condizioni rimanevano sempre gravi.
La TAC torace senza m.d.c. del 24.9.12 documentava la presenza di tre addensa-
menti parenchimali e film pleurico basale a sinistra, e la successiva TAC addome superiore ed inferiore senza e con m.d.c. e l'Angio TAC aorta toracica del 26.9.12
riportavano la “…opacizzazione del ramo lobare inferiore dell'arteria polmonare sini-
stra da tromboembolia incompleta…..modesta falda di versamento pleurico basale più evidente a sinistra…in esiti di recente intervento chirurgico di colecistectomia e di resezione ileale si rileva la presenza di versamento libero a sede subfrenica sinistra e perisplenica…”. I sanitari somministravano terapia farmacologica ma ciò nonostante le condizioni fisiche del paziente peggioravano ulteriormente sino al decesso.
4. Gli attori quindi promuovevano il giudizio allegando plurimi profili di responsa-
bilità dei sanitari nella cura del paziente nella fase pre, intra e post operatoria;
l
[...]
si costituiva nel grado contestando la sussistenza di responsabilità, Controparte_4
nel corso dell'istruttoria era espletata una CTU medico legale che escludeva l'ina-
dempimento e la sentenza, fondata sulle dichiarazioni rese dai CT, era conse-
guentemente di rigetto.
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5. , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
proponevano gravame evidenziando alla Corte come il nesso di causalità
[...]
tra l'intervento di colecistectomia del 21.9.12 ed il decesso del paziente fosse stato riconosciuto dal CTU e dalla sentenza di primo grado. L'esito infausto era stato de-
terminato da una prevedibile “complicanza” dell'intervento, ossia una TEP (trom-
boembolia polmonare) con sofferenza miocardica e shock conclamato, insorta il
24.9.12 (terza giornata postoperatoria), con conseguente insufficienza multiorgano irreversibile (MOF).
Gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui, sempre ade-
rendo alla CTU, il giudice riteneva raggiunta la prova liberatoria dell'esattezza dell'adempimento nella fase pre, intra e post operatoria, posta a carico della conve-
nuta. Ritenevano, di contro, che tutte le fasi della cura non fossero state corretta-
mente espletate perché non affrontate con la diligenza chiesta al professionista dall'art. 1176 c.c., comma 2.
I motivi di appello erano i seguenti:
a) Omessa pronuncia o, in subordine, apparente o, comunque, incongrua moti-
vazione, con violazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 112 e 132 c.p.c.
e dell'art. 111 6° co. Cost, per non avere il Tribunale, sulla base della CTU, esaminato
Part il dedotto profilo di responsabilità dei sanitari dell' Ascalesi dell Parte_6
relativamente ai carenti accertamenti diagnostici preoperatori e, comunque, per aver apoditticamente affermato la correttezza degli stessi in contrasto con gli alligata et probata, con la scienza medica e con il divieto di praesumptio de praesumpto.
Gli appellanti contestavano la CTU per l'omessa pronuncia sul profilo di responsabilità
relativo ai “carenti accertamenti preoperatori” che incidevano in maniera determinante sulla diagnosi, sull'indicazione all'intervento, sull'esecuzione dello stesso e sulla fase postoperatoria, come analiticamente indicavano. Chiedevano la rinnovazione delle operazioni peritali
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b) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132
c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt.
1218, 2697, 2236, 1176 2° co. e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata CTU, riconosciuto l'errata strategia chirurgica optata, causativa dell'evento dannoso de quo. Erroneamente i medici avevano scelto di intervenire per via laparo-
scopica, perché l'intervento chirurgico tradizionale (“open”) in elezione avrebbe con-
sentito di intervenire in sicurezza sulla sindrome aderenziale, evitando le potenziali lesioni iatrogene (evento effettivamente verificatosi). Ne derivava l'inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 2236 c.c., configurandosi nella specie un chiaro profilo di imprudenza e negligenza e non di imperizia. Censuravano l'inspiegabile e prolungata ospedalizzazione preoperatoria ribadendo il riscontro del nesso causale tra l'inter-
vento ed il decesso. La rinnovazione della CTU medico legale, a loro parere, avrebbe consentito di rilevare la correttezza delle contestazioni.
c) Violazione degli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., degli artt. 2, 13, 32, 132, 111 6°
co. Cost., nonché dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 33 della L. 833/78, dell'art. 5 della Con-
venzione dei diritti dell'Uomo di Oviedo del 4.4.97 (ratificata con L.145/01), dell'art. 3
della Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7.12.00, e della legge 219/2017 sul Consenso Informato e sulle D.A.T., per avere il Tribunale, con omessa pronuncia e comunque con apparente ed incongrua motivazione, erronea-
mente escluso la responsabilità medica da carente consenso informato, con conse-
guente negazione di ogni ristoro del danno all'autodeterminazione in sé ed alla salute.
Per il Tribunale non emergeva in giudizio che , ove compiuta- Controparte_3
mente informato, avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico e non statuiva sul ristoro del danno da lesione dell'autodeterminazione in sé per la violazione del consenso informato all'intervento di colecistectomia. Gli appellanti replicavano che le compli-
canze scaturite dall'intervento chirurgico costituivano elementi valevoli ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti al fine di poter ritenere dimostrata la
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circostanza secondo cui, ove il paziente fosse stato correttamente informato delle possibili alternative all'intervento chirurgico di cui si tratta, lo avrebbe senz'altro rifiu-
tato, soprattutto in ragione del fatto che tale scelta l'avrebbe condotto irrimediabil-
mente a sottoporsi – in maniera del tutto irragionevole – a trattamenti senz'altro meno efficaci ai fini della patologia da cui lo stesso risultava essere affetto. In citazione glia attori avevano d'altra parte precisato che l'incompletezza del consenso informato correlato alla necessaria corretta informazione inerente il quadro clinico e le iniziative da assumere. La prestazione resa dai sanitari fu carente ed anche caratterizzata dall'assoluta mancanza di informazione, ledendo il diritto all'autodeterminazione del paziente.
Il modulo, oltretutto, era carente in quanto composto da un prestampato non firmato dal medico, carente della prova dell'informazione effettivamente data al paziente. La
diagnosi era errata – calcoli – senza specificare le modalità dell'intervento, le alter-
native conservative (farmacologiche) e la loro efficacia.
La mancata diagnosi, al pari dell'errore diagnostico, implicava di per sé la lesione del diritto all'autodeterminazione oltre che la lesione del diritto alla salute con grave ina-
dempimento dei sanitari e, quindi, l'insorgere, anche sotto tale profilo, del diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale errava anche nel non concedere rilevanza alla rifiutabilità dell'intervento asserendo che il decesso non sarebbe riconducibile alla le-
Cont sione intestinale intraoperatoria, ma piuttosto ad una con le connesse sequele,
senza considerare che la CTU aveva rilevato la sussistenza del nesso causale tra l'intervento di colecistectomia ed il decesso.
Cont La era connessa all'intervento chirurgico e parte attrice, al capo 2 della prova testi articolata nella seconda memoria ex art. 183 6° co. c.p.c., aveva dedotto che, se il paziente fosse stato bene informato, avrebbe rifiutato l'intervento proposto.
Per gli appellanti, oltretutto, la lesione del diritto ad esprimere il c.d. consenso infor-
mato andava rintracciata per il sol fatto che il medico aveva tenuto una condotta in
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virtù della quale compiva sul paziente di atti medici senza avere acquisito il consenso.
d) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.,
dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218,
2697 e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata CTU, riconosciuto l'errata profilassi antibiotica ed antitrombotica causativa dell'evento dannoso de quo,
perché il giudice errava nel ritenere che la profilassi preoperatoria sarebbe stata con-
forme alle buone regole della pratica clinica sotto i due aspetti fondamentali delle profilassi delle “complicanze” tromboemboliche, con somministrazione nell'immediato postoperatorio di “Clexane”, eparina a basso peso molecolare (EBPM) ed elevata azione anti trombotica e della profilassi antimicrobica: negli interventi di colecistecto-
mia, in particolare laparoscopica, la antibiotico profilassi “preoperatoria”. Peroravano
l'espletamento di una nuova consulenza.
e) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 132 c.p.c.,
dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui agli artt. 1218,
2697 e 2729 c.c., per non aver il Tribunale, sulla base della viziata CTU, riconosciuto l'errata esecuzione chirurgica, per giunta causativa dell'evento dannoso de quo. Illu-
stravano analiticamente le ragioni di dissenso in virtù dele quali la perforazione dell'intestino rappresenta una lesione iatrogena addebitabile ad imprudenza ed in-
congrue manovre del chirurgo operatore che, non appena avuta contezza della pre-
senza di un quadro aderenziale, avrebbe dovuto immediatamente e prudentemente convertire l'intervento in open senza tentare di risolverlo laparoscopicamente, espo-
nendo il paziente al concreto rischio di perforazione. La perforazione iatrogena col-
posa è anch'essa decisiva e rilevante nella specie perchè, a differenza degli errati assunti dei CT e poi della impugnata sentenza che li ha recepiti, provocava lo spandimento in cavità addominale del contenuto batterico intestinale con insorgenza di stato settico che poteva essere all'origine di una contaminazione peritoneale che solo una ecografia addominale ed una TAC addome completa (mai effettuate) ed un
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riscontro diagnostico post mortem obbligatorio per legge (mai eseguito) avrebbero potuto escludere con la conseguenza che la struttura sanitaria non dispone di un ri-
scontro diagnostico tale da consentire la dimostrazione dell'esatto adempimento, il cui onere è a carico della convenuta.
Dall'attenta valutazione degli eventi clinici e dei reperti strumentali era ipotizzabile uno stato settico, secondario alla contaminazione addominale post-perforazione e sui re-
lativi dato i CT non rispondevano senza neppure rilevare che la TC dell'ad-
dome era effettuata tardivamente a distanza di 5 giorni dall'intervento chirurgico e dalla perforazione intestinale, e non descriveva le condizioni dell'addome inferiore.
La CTU neppure rilevava le negligenze dei sanitari successive con riferimento alla inadeguata terapia farmacologica, senza consulenza infettivologica ed in mancanza di procedure di drenaggio percutaneo eco o TC guidato o al lavaggio continuo con apposizione di più tubi di drenaggio oppure verso l'aggressione chirurgica tempestiva attraverso una relaparotomia mirata o di una laparotomia esplorativa, al fine di rimuo-
vere il focolaio d'infezione evitando così la diffusione sistemica. Tale atteggiamento avrebbe, peraltro, consentito di prelevare materiale da sottoporre ad esame microbio-
logico ed istaurare la corretta terapia antibiotica mirata. I CTU non esaminavano l'emocoltura del 25.9.12 che riscontrava la presenza di stafilococco epidermidis e l'esame del broncoaspirato del 25.9.12 che rilevava la presenza di enterococcu-
sfaecalis, che se in denegata ipotesi non fossero batteri di provenienza intestinale,
comunque sarebbero infezioni nosocomiali non prevenute e non trattate adeguata-
mente (come meglio si dirà nel prossimo motivo di gravame).
Nella fase post-operatoria si verificava un'embolia polmonare, che anche secondo la
CTU rivestiva un ruolo causale, non adeguatamente trattata, associata ad ischemia miocardica.
f) Apparente o, comunque, incongrua motivazione con violazione dell'art. 112 c.p.c.,
dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 111 6° co. Cost. e comunque delle regole probatorie di cui
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agli artt. 1218, 2697 e 2729 c.c., per non avere il Tribunale, sulla base della viziata
CTU, esaminato e riconosciuto l'errata prevenzione e cura delle infezioni nosocomiali causativa dell'evento dannoso de quo. Il giudice non si pronunciava sulla carente as-
sistenza dell in ordine alle infezioni nosocomiali, che impediva il Controparte_4
raggiungimento della prova liberatoria, posto che il paziente non presentava segni di infezione clinicamente manifesti né in incubazione al momento del suo ingresso in ospedale e, nel corso della degenza, contraeva una grave sepsi ospedaliera da plu-
ripatogeni, come riconosciuto dai CCTTU riconoscono l'origine nosocomiale della sepsi, sia pure escludendo la responsabilità dei sanitari , senza accertare il momento dell'insorgenza, verificare se il nosocomio osservava le procedure previste dai proto-
colli interni per la profilassi delle infezioni e verificare se, una volta constatata l'oc-
correnza di una infezione nosocomiale, la struttura sanitaria abbia proceduto all'atti-
vazione degli organismi di controllo e di tutela (CIO, Risk Manager) per la valutazione del rischio infettivo e la conseguente implementazione delle procedure previste dai protocolli, verifica relativa al monitoraggio e trattamento dell'infezione nosocomiale.
Reiteravano ed illustravano la pretesa risarcitoria in punto di quantum, jure hereditatis e jure proprio, inerente anche la mancanza del c.d. consenso informato, i danni patiti anche dalla coniuge e trasmessi ai figli, nonché quelli dei figli in proprio, precisando anche che nel danno patìto dai congiunti include anche l'impossibilità di accettare che il loro genitore avesse visto violato il diritto all'autodeterminazione.
Gli appellanti così concludevano:” – voglia (la Corte) accogliere l'appello sulla base
dei predetti motivi di gravame, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ac-
certare, riconoscere e declarare, quale Peritus Peritorum –disattendendo la CTU e/o
rinnovando le indagini peritali mediante la nomina di un altro Collegio, ed in ogni caso
ammettendo le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria ex art. 183 6° co.
c.p.c., ossia la prova testi e la CTU psichica sugli appellanti- la responsabilità contrat-
tuale, o in subordine extracontrattuale, dell , in p.l.r.p.t., nella Controparte_4
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produzione dell'evento dannoso de quo - e, per l'effetto, condannarla al risarcimento
di tutti i danni, sia patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, incapacità lavora-
tiva, spese mediche e funerarie, perdita di chances, danno da perdita reddituale, etc.)
che non patrimoniali (danno da perdita della vita, danno biologico, temporaneo e per-
manente, alla salute, relazionale, esistenziale, morale, parentale, alla sicurezza delle
cure, da lesione dell'autodeterminazione, da compromissione delle chances terapeu-
tiche, etc.), subiti dagli appellanti, in proprio e quali eredi del de cuius Persona_3
e della de cuius , così come indicati, imputati e specificati
[...] Persona_2
negli scritti attorei, nella misura da determinarsi secondo equità circostanziata, ex artt.
2056 e 1223 e seguenti c.c., tenendo conto dell'evidenza disponibile, oltre al danno
da svalutazione monetaria ed agli interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate
dall'Ecc.ma Curia adìta considerati gli approdi giurisprudenziali e/o normativi, comun-
que non inferiori a quelli legali dall'evento al soddisfo sulla somma rivalutata di anno
in anno, nonché delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, spese gene-
rali ex art. 15 L.P., C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antici-
patari.
In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte, ove necessario, voglia procedere alla
rinnovazione delle indagini peritali, mediante la nomina di un altro Collegio ed in ogni
caso, procedere all'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella seconda me-
moria ex art. 183 6° co. c.p.c., ossia la prova testi e la CTU psichica sugli appellanti.“
6. si costituiva nel gravame proponendo appello incidentale Controparte_4
in merito all'avvenuta compensazione delle spese di lite in primo grado, non ritenendo la decisione supportata dai riferimenti legislativi costituiti dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Ribadiva l'assoluta correttezza dell'operato dei sanitari dipendenti della CP_4
, escludendo anche la sussistenza del nesso di causalità.
[...]
La diagnosi era stata corretta, come d'altra parte il successivo concreto operato dei sanitari in forza all'Ospedale Ascalesi in ogni fase della vicenda clinica, come
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analiticamente illustrato e riconosciuto dai CT.
Il decesso si verificava perché il paziente, nonostante la profilassi antibiotica, era col-
pito da una tromboembolia polmonare multipla con 3 focolai che comportavano inef-
ficienza respiratoria (dispnea) e determinavano febbre elevata nonché uno stato set-
tico generalizzato.
Il paziente non rispose al trattamento antibiotico e la gravità della patologia polmonare determinava uno stato settico generalizzato che provocava, insieme alla grave emor-
ragia digestiva, uno scompenso della epatopatia cronica HCV correlata, fino ad allora in buon equilibrio, esitato in una sindrome epatico-renale e multiorgano che condusse il paziente all'inevitabile decesso.
La resezione di ileo non poteva determinare una infezione del cavo addominale, giac-
ché il contenuto dell'ileo non è tipicamente contaminato, a differenza di quanto accade nel caso di resezione di ansa colica, che contiene materiale fecale;
l'infezione noso-
comiale era da escludere, proprio alla luce della documentata presenza di 3 focolai polmonitici, i quali rappresentano un'evenienza di per sé mortale.
Eccepiva che i motivi di appello erano fondati su una nuova CTP che introduceva censure che investivano profili di inadempimento qualificato e di contestazioni non dedotti nel giudizio di primo grado.
L'appellata eccepiva la genericità dell'allegazione attorea il merito all'inadempimento qualificato imputato ai medici, tale da non consentire di ribaltare l'onere probatorio nei confronti della convenuta a causa della natura preliminare dell'onere di allegazione e per l'inidoneità nel far sorgere in capo al Giudicante obblighi di pronuncia. Eccepiva
l'inammissibilità dei nova in appello perchè in violazione dell'art. 345 c.p.c. e la tardività delle contestazioni mosse alla CTU successivamente al decorso del termine previsto dall'art. 157 c.p.c.
Passava quindi alla contestazione analitica di tutti i motivi di appello, oggetto anche della nuova disamina dei CT infra descritta, ed analizzava e contestava anche
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le pretese attoree in punto di quantum debeautur.
Concludeva per sentir:” Rigettare l'appello proposto dai sig.ri , Parte_1
e , in quanto destituito di Controparte_1 CP_2 Parte_2
fondamento sia in fatto che in diritto per tutti i motivi meglio precisati in comparsa e,
per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado con riferimento alle parti impu-
gnate dagli appellanti.
2. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione
delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle spese
del primo grado di giudizio in favore della nella misura di € Controparte_4
40.480,00 oltre spese generali ed altri oneri di legge come da DM 55/2014, ovvero
nella misura inferiore che sarà ritenuta di giustizia.
3. In via subordinata all'accoglimento anche parziale dell'appello principale proposto
dai sig.ri , , e Parte_1 Controparte_1 CP_2 Parte_2
, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto
[...]
relativamente alle poste risarcitorie la cui sussistenza o il cui ammontare non siano
rigorosamente provati da parte appellante, considerando ogni fattore concausale ed
avendo riguardo al limite risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. ed al limite generale impo-
sto dall'art. 1225 c.c.
4. In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze
del giudizio di appello, oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, com-
pensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle
«altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c. “
7. La Corte chiamava i CCTTU a rendere chiarimenti sulle questioni ulteriori poste dagli appellanti in merito alla vicenda clinica del loro congiunto. I consulenti erano quindi chiamati a rispondere ai seguenti quesiti:
“ Riferiscano i nominati CT se, secondo le linee guida sanitarie dell'epoca, nella
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fase preoperatoria si rendevano necessari ulteriori esami strumentali rispetto quelli eseguiti e se la loro eventuale omissione abbia potuto incidere sulle scelta della cor-
retta diagnosi e trattamento”
“ Riferiscano i nominati CT se, tenuto conto delle condizioni del paziente, de-
scritte nell'elaborato già depositato in primo grado, l'intervento chirurgico eseguito,
con la tecnica adottata, fosse da considerare conforme alle linee guida sanitarie dell'epoca”
“ Riferiscano i nominati CT se, secondo le linee guida sanitarie dell'epoca, nella fase postoperatoria si rendevano necessarie profilassi non adottate, anche in rela-
zione al timing, e se la loro eventuale omissione abbia potuto incidere sull'evoluzione della patologia”
“ Riferiscano i nominati CT se il paziente, in seconda giornata postoperatoria,
presentava segni di sepsi e se la TAC eseguita mostrava un interessamento del cavo addominale con presenza di versamento libero a sede subfrenica sinistra e pe-
risplenica. In caso di risposta positiva precisino quale sarebbe stata la terapia consi-
gliata e l'eventuale incidenza dell'omissione sull'evoluzione della patologia”.
“Riferiscano i nominati CT se emergano profili di mancato rispetto della norma-
tiva di igiene e sicurezza degli ambienti, del personale e dello strumentario e, in caso positivo, l'eventuale incidenza sull'evoluzione della patologia”.
I consulenti depositavano l'elaborato che non modificava il tenore del precedente del primo grado perché illustrativo del corretto adempimento dei sanitari.
All'udienza del 10 settembre 2024 la Corte tratteneva la causa in decisione con cessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali. L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta.
Motivi della decisione
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7. La Corte non giudica fondata l'eccezione di difetto di allegazione da parte degli attori, originaria o sopravvenuta. La S.C., con l'ordinanza n. 7074 del 15.3.24,
sancisce come, in tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, non integri domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifi-
che da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di re-
sponsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.” La massima si inserisce in un filone consolidato di decisioni della S.C. tra le quali la Corte cita anche la sentenza n. 1585/2015 secondo la quale “nel giudizio di risarcimento del danno derivato da colpa medica non costituisce inammissibile mutamento della do-
manda la circostanza che l'attore, dopo avere allegato nell'atto introduttivo che l'errore del sanitario sia consistito nell'imperita esecuzione di un intervento chirurgico, nel concludere alleghi, invece, che l'errore sia consistito nell'inadeguata assistenza po-
stoperatoria; dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della con-
dotta, inizialmente allegate dall'attore, possano avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”. A ciò oc-
corre aggiungere come la S.C. a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5624/2022 abbia sancito che le censure di merito alla consulenza d'ufficio non incontrano barriere preclusive, purché non introducano fatti nuovi e, infine, come la consulenza tecnica di parte sia un atto difensivo (Cass. SS. UU. 13902/2013), la cui produzione non
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incontra il limite dell'art. 345 c.p.c. perché la natura tecnica del documento non ne muta l'essenza che è di atto difensivo a contenuto tecnico. I tre termini fissati dall'art. 195 c.p.c., rubricato “processo verbale e relazione”, all'ultimo comma, non sono quindi perentori e non comportano decadenze.
In virtù di tali principi la Corte rigetta le eccezioni mosse dall'appellato nei confronti degli appellanti circa deficit di allegazione e/o inammissibili nova in appello, giudican-
dole infondate.
8. La Corte concede precedenza alla disamina del terzo motivo di appello,
avente ad oggetto le carenze del consenso informato, per la sua autonomia che ne richiede una trattazione a parte prima di analizzare congiuntamente gli altri motivi di gravame, tutti inerenti la sussistenza dell'adempimento dei medici.
La questione era affrontata dal Tribunale con riferimento alla prova, giudicata carente,
della prova dell'esistenza di una volontà di rifiuto dell'intervento chirurgico da parte di ove compiutamente informato. L'impugnazione sul punto era Controparte_3
incentrata sostanzialmente su due profili inerenti, il primo, sull'esistenza della prova presuntiva giudicata invece carente e, il secondo, sulla lesione del diritto all'autode-
terminazione derivante ex sé dalla mancata diagnosi.
Il motivo è infondato. La prova presuntiva da parte degli eredi non si per- CP_3
fezionava non sussistendo i requisiti dettati dall'art. 2729 c.c. della gravità, precisione e concordanza.
Il legame tra il fatto noto e quello ignoto è illustrato dalla S.C., anche con la sentenza n. 14762/2019, “non in termini di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ra-
gionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipen-
denza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti,
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la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza”. I ca-
noni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie cau-
sale degli accadimenti, basato sull'"id quod plerumque accidit" in virtù della regola dell'inferenza probabilistica (così Cass. Sez. 3, sent. n. 17457 del 2007, cit., in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 2, sent. 6 febbraio 2019, n. 3513, n. 652361-01;
Cass. Sez. 2, sent. 31 ottobre 2011, n. 22656, Cass. n. 1163/2020),
Ed ancora: "la gravità allude ad un concetto Iogico generale o speciale (cioè rispon-
dente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare,
per esempio di natura scientifica o propria di una qualche «lex artis»)", esprimendo nient'altro che "la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B", non essendo, invece,
"condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia certa" (così Cass. Sez. 3, n. 19485/2017. La precisione "esprime l'idea che l'infe-
renza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di proba-
bilità che si indirizzi solo verso di esso", mentre "non lasci spazio sempre al livello della probabilità, all'indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti". La
concordanza, invece, individua un "requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due ele-
menti, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri ele-
menti probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi pro-
batori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi" (così,
nuovamente, Cass. sez. 3, sent. 19485 del 2017, cit.). Nella vicenda in esame la Corte
non rintraccia, dalla semplice possibilità del verificarsi delle complicanze, le caratteri-
stiche capaci di integrare la prova presuntiva dovendosi procedere ad una valutazione
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ex ante delle intenzioni del paziente che non è capace di mostrare la presumibile volontà di diniego dell'intervento, in virtù del semplice dato probabilistico del verificarsi di conseguenze pregiudizievoli ed in mancanza di ulteriori elementi capaci di carat-
terizzare la fattispecie in oggetto.
Quanto poi al danno alla autodeterminazione ex sé derivante dal difettoso consenso,
la S.C., con l'ordinanza n. 28974/2024 ha recentemente ribadito i pacifici in materia con riferimento alla salvaguardia del diritto all'autodeterminazione terapeutica tute-
lato dall'art. 32 della Cost.. Gli affermano come il paziente, oltre ad allegare Parte_7
in giudizio l'incompletezza del consenso informato, debba specificare il pregiudizio determinato e, pertanto, quale diversa scelta terapeutica avrebbe fatto se fosse stato adeguatamente informato, perché “…l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra ina-
dempimento ed evento dannoso" (Cass. Civ., Sez. III, 4 novembre 2020, n. 24471).
All'onere di allegazione, effettivamente carente nella fattispecie in esame, non poten-
dosi dedurre da quanto articolata nella seconda memoria ex art.183 Vi co c.p.c. in articolazione della prova per testi, successivamente alla definizione della domanda,
era poi da aggiungere l'onere probatorio, di certo non ottemperato. L'incidenza del difetto del consenso informato necessita della dimostrazione, carente, che l'omis-
sione avrebbe mutato le modalità dell'azione terapeutica intrapresa con un giudizio controfattuale “accertando, con giudizio di probabilità logica, quali scelte avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di sce-
gliere tra tecnica “O” e tecnica “E”” (così, in parte motiva, S.C. 1936/2023), altrimenti venendo meno il necessario imprescindibile collegamento tra l'eventuale condotta colposa dei medici e l'evento. Il motivo è quindi rigettato perché il riscontro di quanto necessario non era fornito.
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9. Gli altri motivi di appello sono tutti inerenti l'allegata responsabilità della con-
venuta per le cure alle quali sottoponeva il dante causa degli attori con riferimento alle fasi preoperatoria, operatoria e postoperatoria. Meritano una trattazione con-
giunta.
La sentenza emessa in primo grado concludeva la causa con il rigetto della domanda risarcitoria perché, sottoposto il caso clinico ai CT i consulenti analizzavano tutto l'iter sanitario escludendo la sussistenza di responsabilità dei medici. Sottoposte
nuove critiche alla CTU, ammissibili secondo quanto in precedenza illustrato, la Corte
convocava i CT allo scopo di eliminare ogni perplessità, incaricandoli di esa-
minare i nuovi quesiti e quindi, sostanzialmente, di nuovamente esaminare la vicenda clinica sottoponendo a verifica le critiche di nuovo mosse dagli attori. I consulenti erano chiari, anche con il nuovo elaborato, nell'escludere la sussistenza di responsa-
Cont bilità della non rendendo rintracciabile il profilo della colpevolezza dei medici che intervennero, giudicati perfettamente adempienti e rispettosi quindi dei canoni di dili-
genza sanciti dall'art. 1176, secondo comma, c.c., con la conseguenza di far venir meno il requisito dell'ingiustizia del danno (e della illiceità della condotta), e la risar-
cibilità del fatto dannoso. Rendevano quindi del tutto irrilevante la verifica del riscontro dell'esistenza del nesso causale tra le cure e l'evento che, in verità sarebbe stata logicamente antecedente ma che, in ogni caso, diveniva del tutto incapace di incidere sull'esito del giudizio.
In diritto la Corte evidenzia che i riferimenti giuridici adottati sono ben espressi dalla sentenza n. 5128/2020 della S.C. che statuisce come” Ove sia dedotta una respon-
sabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della presta-
zione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto
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dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari,
restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento im-
previsto e imprevedibile”. La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimo-
strare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ul-
timo la prova dell'esatto adempimento” “la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giu-
dizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”. L'attore è tenuto a provare, anche attra-
verso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del me-
dico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponderanza dell'evidenza (più
probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sen-
tenza n. 8114/2022). Quel che avveniva nella fattispecie in esame è la conferma,
proveniente dai due elaborati dei CT, redatti in entrambi i gradi del giudizio,
dell'adempimento dei medici e quindi della loro assenza di colpevolezza che esclude la rilevanza dell'indagine dell'analisi del fatto e se lo stesso fosse all'origine dell'evento risultando in ogni caso carente la colpevolezza, non sussistendo
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inadempimento imputabile senza colpa.
Il tutto, evidentemente, in virtù delle relazioni peritali che gli attori contestano ma che,
di contro, la Corte ritiene logiche, complete ed esaustive, idonee a costituire valido riferimento tecnico per la decisione della controversia. La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 30032/2023 nel riformare una sentenza d'appello in tema di responsabilità medica, afferma che se è indiscutibile che il giudice di merito,
quale peritus peritorum, può dissentire dalle conclusioni del C.T.U. e giungere a una decisione di segno contrario, magari anche condividendo le conclusioni del C.T.P., è
altrettanto indiscutibile che a tale risultato può pervenire solo fornendo un'adeguata motivazione. Nella fattispecie in esame quanto esposto si tradurrebbe nell'adozione della diversa ricostruzione degli eventi proveniente dagli attori e cioè dal CTP che, di contro, la Corte non giudica convincente alla luce delle argomentazioni esplicitate dai CT, certamente da privilegiare per il loro ruolo di terzietà, che restavano dello stesso avviso riferito in primo grado.
La rispettava l'onere probatorio inerente l'adempimento sia per Controparte_4
la fase preoperatoria e operatoria ma anche per quella successiva, come riscontrato dalla CTU. I consulenti affrontavano tutte le questioni, replicavano alle note critiche,
rispondevano con chiarezza e logicità ai quesiti. Uno dei consulenti si dichiarava ese-
cutore in Italia della prima colecistectomia laparoscopica e ciò era equivocato dagli attori che, invece di apprezzare la particolare competenza dell'ausiliario del giudice,
deducevano dalla circostanza che esistesse un vulnus alla terzietà dell'elaborato con allegazione difensiva illogica e del tutto infondata, ponendo ingiustificatamente in dub-
bio l'oggettività del medico-consulente nella valutazione della miglior tecnica da adot-
tarsi per la cura delle patologie. Anche il merito alla fase clinica preoperatoria, oggetto del primo motivo di impugnazione, la Corte prende atto come da entrambe le
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consulenze, espletate nei due gradi di giudizio, non sia emersa alcuna carenza dia-
gnostica, come gli appellanti insistono nel sostenere. Affermano i CT, nel rispon-
dere al primo, specifico, quesito, che nella fase preoperatoria la diagnosi di “colecistite acuta litiasica” con indicazione all'intervento di colecistectomia era corretta in virtù
della storia clinica del pz e dei reperti obiettivi e reperti strumentali tutti analiticamente indicati . Precisavano come la diagnosi non fosse dubbia e come nessuna linea guida prescriva, “mandatoriamente” o meno, ulteriori indagini quali per esempio TC o colan-
gio RM.
Chiaramente motivavano sul punto e dichiaravano come nella fase pre operatoria non fossero necessari ulteriori esami rispetto quelli eseguiti e non rintracciando alcuna omissione. Non individuavano carenze di sorta ed il gravame era quindi sul punto certamente infondato. D'altra parte il gravame era sottoposto all'attenzione del Colle-
gio in virtù di riferimento di diritto assolutamente pacifici e condivisi dalle parti, sul pre-
supposto dell'erroneità dell'elaborato peritale, per motivi esclusivamente di natura tec-
nica che la Corte, dopo due CTU, non ritiene fondati. Per gli appellanti la risposta dei
CCTTU lasciava “basiti” ma la netta divergenza segnalata con profusione di argomenti di natura tecnica si scontra con il netto ed inequivocabile giudizio dei consulenti d'uffi-
cio ai quali la Corte fa riferimento.
Egualmente infondati sono gli altri motivi di appello. Per la fase operatoria i CT,
chiamati a nuova relazione con il secondo quesito posto dalla Corte, ricostruivano l'ac-
caduto in termini di corretto adempimento dei medici. L'intervento era di colecistecto-
mia laparoscopica e la scelta era corretta anche per i pazienti nei quali era emerso
“fango biliare” (in inglese sludge) e la tecnica era considerata “gold standard” per la colecistectomia esplicitamente affermando che un pregresso intervento chirurgico ed in generale il sospetto di aderenze intra addominali più o meno estese non costituiva
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di per sé una controindicazione assoluta all'intervento laparoscopico ma solo un pro-
blema tecnico da affrontare in dipendenza della capacità tecnica del chirurgico.
Quando tale problema all'operatore risulta non risolvibile laparoscopicamente, si ri-
piega sulla conversione in laparotomia come verificatosi nel caso in questione e
“quindi: l'intervento e la tecnica chirurgica adottati erano conformi alle linee guida ed alla buona pratica dell'epoca.” Ancora una volta le articolate critiche di natura tecnica mosse dagli appellati, secondo i quali era imprudente la scelta di intervenire per via laparoscopica, non sono quindi accoglibili in considerazione della netta affermazione di segno contrario resa dai consulenti anche all'esito delle note critiche proposte alla loro attenzione, non potendosi neppure accogliere le critiche mosse agli ausiliari del giudice di “mancanza di obiettività” sfornite di basi credibili.
La disamina del gravame, questa volta riferito alla fase postoperatoria, non muta. I
nominati CT precisavano che la profilassi anti microbica e tromboembolica era regolarmente eseguita. La profilassi anti microbica consisteva nella somministrazione di un farmaco betalattamico (Cefazolina) attivo contro i Gram+ associato a Metronida-
zolo (Deflamon) attivo contro gli anaerobi e specificamente indicato nella chirurgia bi-
liare con timing di somministrazione corretto.
La antibiotico profilassi “preoperatoria” indicata da studi meno recenti era superata,
secondo le lenee guida attualmente supportata da studi in pazienti elettivamente sot-
toposti a colecistectomia laparoscopica. I CT precisavano come l'operato dei sanitari fosse stato correttamente conseguente alla conversione dell'intervento lapa-
roscopico in laparotomico comprensivo di resezione intestinale, il che comportava,
nell'immediato post operatorio, la somministrazione di antibiotici a largo spettro d'azione specificamente indicati nella chirurgia biliare, con somministrazione nell'im-
mediato postoperatorio di “Clexane”, eparina a basso peso molecolare ed elevata
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azione anti trombotica. I consulenti proseguivano nell'analisi accurata e completa per concludere che nella fase postoperatoria erano adottate le necessarie profilassi anche in relazione al timing, e pertanto non era rintracciabile alcuna omissione.
La Corte chiedeva ai CT di riferire anche dell'insorgenza della sepsi, oggetto del sesto motivo di appello, e la conclusione dei consulenti non mutava. Il quesito era formulato specificatamente, proprio al fine di indirizzare l'indagine sulle censure mosse dal CTP degli appellanti e gli ausiliari specificavano l'esistenza di dati in palese con-
trasto con l'ipotesi di contaminazione ed infezione della cavità peritoneale. Indicavano
analiticamente con precisazione che “i sintomi cardine dell'interessamento perito-
neale, dolore, difesa addominale, alvo chiuso e drenaggi produttivi, erano assenti.”
Descrivevano la terza giornata postoperatoria con l'aggravamento del paziente con la tromboembolia polmonare e sofferenza cardiaca. Ribadivano che la condizione del paziente, anche dal secondo giorno post operatorio presentava segni, quali addome trattabile e non dolente, drenaggio addominale con solo tracce sierose, che non depo-
nevano per l'esistenza di uno stato settico peritoneale.
In merito, infine all'emersione di profili di mancato rispetto della normativa di igiene e sicurezza degli ambienti, del personale e dello strumentario e, in caso positivo, l'even-
tuale incidenza sull'evoluzione della patologia, i CT rispondevano affermando di non essere in grado di rispondere non emergendo a tal proposito dati tecnici. In so-
stanza, quindi, non rilevavano alcuna violazione ribadendo che comunque il decesso era “da mettere in relazione in primis a tromboembolia polmonare, quindi a sofferenza miocardica e conseguente shock e MOF”, così escludendo la rilevanza causale della questione posta.
Replicavano alle note critiche dei CTP articolando compiutamente le loro risposte che confermavano gli assunti già evidenziati nella bozza sottolineando anche le
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contraddizioni dei CTP di parte appellante, “la genericità ed a volte l'inesattezza di parte delle loro osservazioni, l'aver essi affrontato argomenti che esulano dal mandato peritale, l'assenza nelle loro note di chiari e condivisibili elementi tecnici che possano accreditare una diversa catena causale degli eventi e difforme da quanto affermato da noi CC.TT.UU., ci portano a ritenere che non sono emersi chiari elementi tecnici tali da indurci a modificare le nostre considerazioni e conclusioni ai singoli quesiti sopra trascritte, già trasmesse alle parti in sede di bozza, conclusioni che s'intendono quindi ora confermate.”
In virtù di quanto esposto tutti i motivi di appello sono rigettati.
10. Eguale sorte è riservata all'appello incidentale proposto dalla CP_4
. Per il Tribunale la compensazione delle spese di lite era dettata dalla sussi-
[...]
stenza di gravi ed eccezionali ragioni, da intendersi secondo il dettato della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, nella fattispecie in esame rintracciate “nell'esi-
genza di non penalizzare la parte più debole del rapporto processuale”. La Corte con-
divide l'assunto evidenziando come la Corte Costituzionale abbia rilevato l'irragione-
volezza della rigidità della previsione dell'art.92 c.p.c. post ultima riforma anche sotto-
lineando la violazione del principio di uguaglianza, essendo impedito di considerare fattispecie analoghe nella loro rilevanza a quelle dettate dal codice. L'analogia ben può
essere rintracciata nel mutamento in corso di causa del “quadro di riferimento della controversia” o nella assoluta incertezza della lite, fattispecie che possono entrambe essere dovute a fattori diversi, non riconducibili solo a un mutamento della giurispru-
denza di legittimità o alla mancanza di giurisprudenza su una determinata questione.
Per la Corte Costituzionale la rigidità del codice avrebbe violato i principi di ragionevo-
lezza, di eguaglianza formale (art. 3 Cost., comma 1), del giusto processo (art. 111
Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) “perché
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la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi si-
tuazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giu-
dizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti”. Il giudice deve quindi poter apprezzare con prudenza tutte le possibili ipotesi che si caratterizzano per gravi ed eccezionali e le due ipotesi previste dalla riforma di cui all'art. 13, comma 1,
legge n. 162/14 hanno valore esclusivamente paradigmatico. La Corte quindi condi-
vide l'assunto del primo giudice in primo grado ed aggiunge come sussistesse un'og-
gettiva incertezza della lite che necessitava di ben due accertamenti peritali idonei a dissipare le perplessità, frutto di un decesso repentino ed inaspettato, che determina-
vano gli eredi del defunto ad agire. Conferma la compensazione di spese legali anche in appello e pone a carico di entrambe le parti le spese dell'ulteriore CTU e già liquidata in precedenza.
11. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato per gli appellanti e per l'appellato.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1
, , in proprio e quali eredi di Controparte_1 CP_2 Parte_2
, nonché quali eredi della loro madre, , nonché Controparte_3 Persona_2
sull'appello incidentale proposto dalla , avverso la sentenza pro- Controparte_4
nunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data il 08/04/2019 e contraddistinta dal n.3759/2019, così provvede:
a) Rigetta entrambi gli appelli;
b) Compensa tra le parti le spese di lite del grado;
c) Pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU espletata in appello, già
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liquidata in precedenza;
d) Dichiara la sussistenza, per , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
Cont
, e per l' dei requisiti previsti per il
[...] Parte_2 Controparte_4
versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso li 20. 2.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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