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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2024, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7180/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente Dott.ssa Francesca Neri Componente Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 7180/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CARBONARO ANTONIO e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati CATTANI Parte_2 C.F._2
CLAUDIA e MARCACCI MICHELA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 06.06.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (20.09.2005) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (31.08.2008); Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in pagina 1 di 5 data 27.06.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 26.08.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a BOLOGNA il 15/08/1971) e [nata a [...] il [...]] Parte_2
celebrato a AN MO (BO) il 12/06/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERGATO (BO) al n. 8 parte II serie B anno 2004;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà della sig.ra con tutti i beni mobili facenti parti Parte_2 dell'arredamento restano assegnati alla medesima Sig.ra la quale continuerà ad Parte_2
abitarla unitamente al figlio maggiorenne , studente economicamente non autosufficiente, ed Per_1
alla figlia minorenne;
entrambi i figli resteranno collocati prevalentemente presso la madre Per_2
nel Comune di Vergato, Casa Faiè – Riola n. 214/2, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
2) L'affidamento della figlia minore è condiviso tra i genitori, che, in ossequio alle Per_2
disposizioni di legge, ne cureranno crescita, istruzione ed educazione di concerto. Le decisioni di maggior interesse riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte, pertanto, come per legge, di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione è riconosciuto a ciascun genitore l'esercizio esclusivo e separato della responsabilità sulla minore durante i tempi di sua permanenza con il genitore stesso.
Quanto al diritto di visita in favore del genitore non collocatario, continuerà a gestire Per_2
autonomamente il suo rapporto ed i suoi incontri con il padre, valutando di volta in volta, quando e con quali modalità incontrarlo.
pagina 2 di 5 3) Ciascun genitore contribuirà a quanto materialmente necessario per il mantenimento dei figli, in misura proporzionale al loro reddito. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
l'assegno di € 1.015,00 (€ 507,50 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, assegno che sarà annualmente rivalutato ai sensi dell'indice Istat pubblicato nel mese di settembre.
Entrambi i genitori parteciperanno inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli con l'impegno del sig. ad anticipare in favore della sig.ra ogni mese sulle Parte_1 Parte_2 stesse la somma di € 200,00, con conguaglio a fine mese. A tal fine i genitori terranno conto delle indicazioni riportate dal Protocollo del Tribunale di Bologna ed in particolare i ricorrenti concorreranno nella misura del 50% al pagamento della spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione ovvero: rette asilo e scolastiche, libri scolastici, materiale didattico come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, gite scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese per visite specialistiche, ticket sanitari, spese ortodontiche compresi apparecchi dentistici, oculistiche, comprese lenti a contatto, spese protesiche, spese effettuate tramite il SSN;
spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. I genitori pagheranno in eguale misura le spese extra-assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede , di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) ; viaggi di studio e di istruzione , soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche ( musica,disegno,pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, macchina, motorino, moto).
C. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che pagina 3 di 5 propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, o sms o whatsapp) – anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto – con raccomandata, fax o e-mail o sms o whatsapp – motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata esclusivamente dalla sig.ra le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. Parte_2
Inoltre, i genitori stabiliscono che l'assegno unico INPS come di fatto avviene, sarà percepito integralmente dalla sig.ra in ragione del fatto che è la madre a Parte_2
provvedere esclusivamente al loro mantenimento diretto, limitandosi i tempi di frequentazione padre-figli a solo due uscite al mese.
4) Il sig. si impegna a collaborare e supportare la sig.ra negli adempimenti pratici e Pt_1 Pt_2 specifici che riguardano la gestione e manutenzione dei mezzi (auto e “senza patente”) messi a disposizione dei figli, occupandosene direttamente, dal momento che la sig.ra si Parte_2
occupa di tutti gli altri aspetti inerenti la vita dei figli (sanità, scuola, sport e tempo libero). I ricorrenti stabiliscono espressamente che tutte le spese inerenti la circolazione (bollo ed assicurazione) e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura Opel Corsa tg.
GP036NM intestata al sig. ma utilizzata esclusivamente dal figlio , saranno Parte_1 Per_1 nella misura del 100% a carico del sig. , mentre tutte le spese per il “macchinino” Parte_1
utilizzato da saranno a carico di entrambi i genitori in pari misura. Per_2
5) Nessun assegno divorzile, né alcuna somma una tantum saranno versati da una parte in favore dell'altra, non ricorrendone i presupposti di legge essendo i ricorrenti , allo stato, economicamente autosufficienti ed avendo gli stessi già provveduto a regolare tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale.
6) Per le spese di lite, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di € 1.500,00, oneri di legge inclusi.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VERGATO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di pagina 4 di 5 legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente Dott.ssa Francesca Neri Componente Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 7180/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CARBONARO ANTONIO e
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati CATTANI Parte_2 C.F._2
CLAUDIA e MARCACCI MICHELA
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 06.06.2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (20.09.2005) maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e (31.08.2008); Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in pagina 1 di 5 data 27.06.2019 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 26.08.2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato Parte_1
a BOLOGNA il 15/08/1971) e [nata a [...] il [...]] Parte_2
celebrato a AN MO (BO) il 12/06/2004 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERGATO (BO) al n. 8 parte II serie B anno 2004;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale di proprietà della sig.ra con tutti i beni mobili facenti parti Parte_2 dell'arredamento restano assegnati alla medesima Sig.ra la quale continuerà ad Parte_2
abitarla unitamente al figlio maggiorenne , studente economicamente non autosufficiente, ed Per_1
alla figlia minorenne;
entrambi i figli resteranno collocati prevalentemente presso la madre Per_2
nel Comune di Vergato, Casa Faiè – Riola n. 214/2, ove manterranno la loro residenza anagrafica.
2) L'affidamento della figlia minore è condiviso tra i genitori, che, in ossequio alle Per_2
disposizioni di legge, ne cureranno crescita, istruzione ed educazione di concerto. Le decisioni di maggior interesse riguardo l'istruzione, l'educazione e la salute della minore saranno assunte, pertanto, come per legge, di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione è riconosciuto a ciascun genitore l'esercizio esclusivo e separato della responsabilità sulla minore durante i tempi di sua permanenza con il genitore stesso.
Quanto al diritto di visita in favore del genitore non collocatario, continuerà a gestire Per_2
autonomamente il suo rapporto ed i suoi incontri con il padre, valutando di volta in volta, quando e con quali modalità incontrarlo.
pagina 2 di 5 3) Ciascun genitore contribuirà a quanto materialmente necessario per il mantenimento dei figli, in misura proporzionale al loro reddito. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Parte_2
l'assegno di € 1.015,00 (€ 507,50 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, assegno che sarà annualmente rivalutato ai sensi dell'indice Istat pubblicato nel mese di settembre.
Entrambi i genitori parteciperanno inoltre nella misura del 50% alle spese straordinarie dei figli con l'impegno del sig. ad anticipare in favore della sig.ra ogni mese sulle Parte_1 Parte_2 stesse la somma di € 200,00, con conguaglio a fine mese. A tal fine i genitori terranno conto delle indicazioni riportate dal Protocollo del Tribunale di Bologna ed in particolare i ricorrenti concorreranno nella misura del 50% al pagamento della spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione ovvero: rette asilo e scolastiche, libri scolastici, materiale didattico come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, gite scolastiche, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese per visite specialistiche, ticket sanitari, spese ortodontiche compresi apparecchi dentistici, oculistiche, comprese lenti a contatto, spese protesiche, spese effettuate tramite il SSN;
spese per l'attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. I genitori pagheranno in eguale misura le spese extra-assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
A. scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede , di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post- universitarie;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi ( quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) ; viaggi di studio e di istruzione , soggiorno all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
B. spese di natura ludica o parascolastica: corsi per attività artistiche ( musica,disegno,pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, macchina, motorino, moto).
C. spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che pagina 3 di 5 propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail, o sms o whatsapp) – anche in relazione all'entità della spesa.
Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto – con raccomandata, fax o e-mail o sms o whatsapp – motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata esclusivamente dalla sig.ra le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% tra i genitori. Parte_2
Inoltre, i genitori stabiliscono che l'assegno unico INPS come di fatto avviene, sarà percepito integralmente dalla sig.ra in ragione del fatto che è la madre a Parte_2
provvedere esclusivamente al loro mantenimento diretto, limitandosi i tempi di frequentazione padre-figli a solo due uscite al mese.
4) Il sig. si impegna a collaborare e supportare la sig.ra negli adempimenti pratici e Pt_1 Pt_2 specifici che riguardano la gestione e manutenzione dei mezzi (auto e “senza patente”) messi a disposizione dei figli, occupandosene direttamente, dal momento che la sig.ra si Parte_2
occupa di tutti gli altri aspetti inerenti la vita dei figli (sanità, scuola, sport e tempo libero). I ricorrenti stabiliscono espressamente che tutte le spese inerenti la circolazione (bollo ed assicurazione) e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autovettura Opel Corsa tg.
GP036NM intestata al sig. ma utilizzata esclusivamente dal figlio , saranno Parte_1 Per_1 nella misura del 100% a carico del sig. , mentre tutte le spese per il “macchinino” Parte_1
utilizzato da saranno a carico di entrambi i genitori in pari misura. Per_2
5) Nessun assegno divorzile, né alcuna somma una tantum saranno versati da una parte in favore dell'altra, non ricorrendone i presupposti di legge essendo i ricorrenti , allo stato, economicamente autosufficienti ed avendo gli stessi già provveduto a regolare tra loro ogni ulteriore questione di natura patrimoniale.
6) Per le spese di lite, il sig. si impegna a rimborsare alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di € 1.500,00, oneri di legge inclusi.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di VERGATO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di pagina 4 di 5 legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/10/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE
Dott. Bruno Perla
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