Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 2492/2023 tra le parti:
ATTORE
) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. LA PLACA PAOLO C.F._2
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._3
CONVENUTO
) e Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. DAL BELLO ALBERTO C.F._5
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio C.F._6
OGGETTO: Cause relative alla validita o efficacia del contratto o di singole clausole
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attori: DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita 10 ottobre 2022 (Rep. n. 238.230 –
Racc. n. 95.879 del notaio dottor di Bassano del Grappa), registrato a Vicenza il Persona_1
19.10.2022 al n. 34729 Serie 1T, trascritto a Vicenza il 20.10.2022 al n. 10773 di Registro Generale
e n. 7704 di Registro Particolare per l'inadempimento di e Controparte_1
; COMPENSA LE SPESE DI LITE. Controparte_2
Convenuti: DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita 10 ottobre 2022 (Rep. n.
238.230 – Racc. n. 95.879 del notaio dottor di Bassano del Grappa), registrato a Persona_1
Generale e n. 7704 di Registro Particolare per l'inadempimento di e Controparte_1
; COMPENSA LE SPESE DI LITE. Controparte_2
Fatto e Processo
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, e – sul presupposto per Parte_1 Parte_2 cui, in data 10/10/22, avevano acquistato dai sigg.ri e un immobile sito Controparte_2 CP_1 in Bassano del Grappa;
che successivamente avevano deciso di alienare il bene e in tale fase erano venuti a conoscenza delle varie irregolarità urbanistiche che lo interessavano – hanno adito l'intestato
Tribunale al fine di sentir accertare la mancanza di conformità catastale e, quindi, la nullità della compravendita con condanna degli alienanti al risarcimento danni per €236.901,97 ovvero, in subordine, dichiararsi la risoluzione del contratto e la condanna al risarcimento di cui sopra. I ricorrenti hanno, altresì, capitolato una domanda in via di ulteriore subordine, avente ad oggetto l'accertamento del dolo omissivo degli alienanti e, quindi dell'errore in cui erano incorsi con pronuncia di annullamento della vendita e risarcimento del danno.
I sigg.ri e si sono costituiti, contestando quanto dedotto ed eccepito da Controparte_2 CP_1 parte ricorrente e chiedendo accertarsi, in via preliminare, la mancata denuncia al Comune delle asserite difformità con declaratoria di decadenza dei ricorrenti dall'azione e, nel merito, il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente, avendo le parti concluso in via congiunta come in epigrafe riportato.
All'udienza del 15/5/25, il giudice ha quindi raccolto le conclusioni e trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc.
Motivi della decisione
Le conclusioni sopra rassegnate meritano accoglimento.
Nel caso di specie, parte attrice ha lamentato che il contratto posto in essere dovesse intendersi risolto per inadempimento della controparte. Quest'ultima inizialmente ha contrastato la pretesa attorea, ma aderendo alle conclusioni sopra rappresentato ha di fatto rinunciato alla propria domanda di rigetto.
In particolare, la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla nota sentenza
Cass. SU 30 ottobre 2001, n. 13533 per le ordinarie azioni contrattuali, secondo cui chi deduce un inadempimento è tenuto a provare solo la fonte del proprio diritto (c.d. onere di allegazione del titolo), mentre spetta al debitore dimostrare di aver eseguito prontamente ed esattamente la prestazione.
Alla base di tale indirizzo, vi è il rilievo che la consegna della cosa viziata non costituisce un inadempimento alle obbligazioni del venditore, bensì l'imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.
Ora parte attrice ha allegato una relazione del proprio tecnico di parte, che sebbene non sia sufficiente a provare i singoli addebiti, non ha trovato da ultimo confutazione da parte dei resistenti e, pertanto, risulta quanto meno provato l'inadempimento di questi ultimi circa il fatto di aver venduto un bene non esente da vizi.
Ne consegue che occorre dichiarare il contratto risolto per inadempimento della convenuta, sia pure senza poter entrare nel merito delle singole doglianze che restano estranee ad ogni accertamento, date le conclusioni delle parti.
Le spese di lite sono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto di compravendita 10 ottobre 2022 (Rep. n. 238.230 – Racc.
n. 95.879 del notaio dottor di Bassano del Grappa), registrato a Vicenza il 19.10.2022 Persona_1 al n. 34729 Serie 1T, trascritto a Vicenza il 20.10.2022 al n. 10773 di Registro Generale e n. 7704 di
Registro Particolare per l'inadempimento di e;
Controparte_1 Controparte_2
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Vicenza, 22/5/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello