Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 4 febbraio 2003 |
Commentari • 96
- 1. Attività medico-terapeutica ed estetica: quale consenso informato?Stefania Andriano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Brevi cenni ai principi costituzionali – 2. Alcuni riferimenti normativi del consenso informato – 3. Il contenuto del consenso informato e cenni giurisprudenziali – 4. Conclusioni 1. Brevi cenni ai principi costituzionali L'analisi del consenso informato nell'ambito della medicina terapeutica ed estetica non può darsi correttamente senza aver prima fatto un richiamato ad alcuni principi costituzionali sanciti agli articoli 13 e 32 Costituzione. In particolare, mentre l'art. 13 garantisce l'inviolabilità della libertà personale, l'art. 32, comma 1, eleva la salute a “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Con tale locuzione, infatti, il …
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Giurisprudenza • 218
- 1. Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/10/2025, n. 375Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: AR RE SP Presidente LL AR Consigliere relatore Grazia AR Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie Nella causa iscritta al n. 5 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, promossa da: Parte_1 , nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. C.F._1 , elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Puccini n.70 presso lo studio dell'avv. Luigi Marcialis che la rappresenta e difende unitamente all'avv. SE AL in forza di procura …Leggi di più...
- giurisprudenza Cassazione su consenso informato·
- danno non patrimoniale·
- responsabilità extracontrattuale·
- responsabilità medica·
- onere della prova·
- danno patrimoniale·
- diritto all'autodeterminazione terapeutica·
- inadempimento obbligazione di informazione·
- consenso informato
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.
- Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione e' data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.
- Art. 3. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1. ((1)) 2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perche' sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativisono emanati anche in mancanza del parere.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art 49, comma 1) che "Il termine per l'esercizio della delega previsto dall' articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 , e' differito al 31 luglio 2003.".