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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34598/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34598/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACO FABIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ITALO ORTO, 48 00128 ROMA presso il difensore avv. MONACO
FABIO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARENZI LUIGI MARIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE 6/1 MILANO presso il difensore avv. TARENZI
LUIGI MARIO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per attrice opponente: in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Milano, a favore di quello di Roma, a decidere sulla presente controversia e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto attesa l'insussistenza di prova in ordine al periodo di somministrazione, all'entità della fornitura elettrica eseguita e al contratto applicato;
in via ulteriormente subordinata, determinare il quantum dovuto dalla parte opponente, in considerazione della quantità di energia di cui sarà provata la effettiva somministrazione, con l'applicazione delle tariffe previste da per i contratti a “servizio tutele graduali”. Pt_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per convenuta opposta:
pagina 1 di 8 1) nel merito: respingere integralmente l'opposizione svolta ex adverso perchè infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12668/2022 RG n. 27928/2022 emesso dal
Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
2) in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla del credito Controparte_1
azionato con la procedura monitoria e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di Euro € 50.350,86=, oltre interessi moratori di cui alla delibera n.200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo delle stesse ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
3) in ogni caso: con rifusione delle spese di lite, oltre al 4% c.p.a. ed il rimborso forfettario spese generali del 15% sul compenso;
4) in via istruttoria: con ogni riserva istruttoria, si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttore di cui alla memoria n. 2 con il teste ivi indicato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 12668/2022 (RG 27928/2022) emesso il 28.07.2022 e notificato in data 02.08.2022, con cui il predetto Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 50.350,86 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di fornitura di CP_1
energia elettrica;
- a sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Pt_1
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma quale foro dove è sorta e doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio;
nel merito, ha contestato la pretesa ex adverso azionata deducendo che non esiste prova dei consumi per cui è causa;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di CTU e all'udienza del 6.03.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, deve anzitutto essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente. pagina 2 di 8 Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n.
13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (o, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione), la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33
c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (cfr., Cass. n. 17374/20). In mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.
Nel caso in esame, non ha formulato una completa eccezione di incompetenza territoriale Pt_1
rispetto a tutti i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Roma, quale luogo di insorgenza e di esecuzione dell'obbligazione, senza argomentare sul foro del debitore.
La competenza per territorio risulta quindi essere quella del Tribunale di Milano.
Del tutto irrilevante risulta, poi, la contestazione di parte opponente secondo cui le bollette prodotte nel fascicolo monitorio non possono essere considerate una prova dell'esatto adempimento contrattuale,
“non trattandosi, a differenza delle fatture, di documenti fiscali”, atteso che la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (ex multis, Cass. 20802/2011), con la conseguenza che incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito: pertanto, nell'ambito del rapporto di utenza, l'emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente il consumo onde ottenerne il pagamento (Cass. 947/1986).
In più secondo il Tribunale, il contratto di utenza, pur mutando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile;
pertanto, la società attrice, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che, come detto,
è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa (ex plurimis, Cass. 5613/1978).
pagina 3 di 8 Inoltre, la stessa SC (Cass. 3686/1997; 17041/2002) ha precisato come la carenza probatoria della bolletta possa ritenersi superata allorché la società – assolvendo in tal modo l'onere probatorio desumere i consumi e la corrispondente entità delle somme richieste.
Cont Ora, nel caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato e comunque documentato, che ha somministrato energia elettrica all'opponente relativamente al POD IT002E4011998A; che la fornitura ha avuto inizio il 01.07.2021 a seguito di attivazione automatica del “Servizio a Tutele Graduali”
(doc. 5) e si è conclusa il 28/02/2022 a seguito del passaggio della società opponente ad altro fornitore.
Inoltre, fronte della contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale (doc. 7), la certificazione dei consumi emessa dallo stesso Distributore (doc. 8) e, con la prima memoria istruttoria, le schermate contenenti le letture relative al POD intestato a relative al periodo del rapporto Pt_1
contrattuale intercorso con (doc. 9). CP_1
Ciò detto, ad avviso di questo Giudice, la pretesa di pagamento azionata con il decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU che, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, relativamente al POD IT002E4011998A ed al periodo di somministrazione di (01.07.2021 - 28.02.2022), dopo aver accertato che il consumo Controparte_1
di energia attiva certificata dal distributore locale è pari a 149.614 kWh, mentre i consumi di energia attiva fatturati da al predetto POD sono pari a 149.730 kWh, per un maggior Controparte_1 consumo fatturato dall'opposta di 116 kWh ed un controvalore di € 35,00, ha determinato il credito di Cont
in € 50.315,86 IVA compresa (€ 50.350,86 - € 35,00), precisando che il predetto credito è comprensivo anche dell'importo di € 260,00 relativo alla fattura n. 522001031682 del 04/03/2022 che ha computato un “adeguamento tariffario” non dettagliato nella fattura sintetica e quindi non analizzabile dal CTU.
Condividendosi le conclusioni del Consulente e considerato che alcuna contestazione è stata svolta dalle parti sull'importo di € 260,00 relativo alla fattura n. 522001031682 del 04/03/2022 che ha computato un “adeguamento tariffario”, ne consegue che il residuo credito della parte opposta debba essere determinato nell'importo di € 50.315,86 IVA compresa (€ 50.350,86 - € 35,00).
Trattandosi di importo diverso da quello portato dal decreto ingiuntivo, va revocato il decreto ingiuntivo e va accertato il credito della parte opposta nel predetto importo di € 50.315,86 iva compresa.
Conseguentemente, parte opponente va condannata a pagare alla parte opposta la somma di €
50.315,86 iva compresa, oltre interessi moratori di cui alla delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo.
pagina 4 di 8 Quanto agli argomenti difensivi dedotti dall'opponente a sostegno dell'erroneità dei consumi di energia elettrica fatturati da il Tribunale osserva che gli stessi non sono idonei a persuadere il CP_1
Giudice a mutare la sopra esposta decisione per le seguenti ragioni.
Parte attrice ha lamentato in comparsa conclusionale che la comunicazione di del 9 febbraio Parte_3
2024 (allegata alla consulenza) con cui sostanzialmente si confermano i dati di consumo estrapolati dal Cont CTU dai documenti depositati da , è priva di valenza giuridica e, quindi inutilizzabile, atteso che risulta inviata da dipendenti privi di qualsivoglia potere di rappresentanza dell'ente; che il distributore si è limitato a confermare i dati indicati dal CTU (estrapolati da documentazione priva di certezza in ordine alla provenienza, autenticità e data certa) ma non ha trasmesso alcuna documentazione ufficiale che ne attesti la fondatezza;
che il consulente non ha effettuato alcuna verifica diretta sul contatore ma si è limitato a chiedere informazioni tecniche al distributore, relativamente alle quali non è stato effettuato alcun accertamento;
che i dati dei consumi forniti da non sono utilizzabili perché non suffragati dalla verifica del corretto funzionamento del Pt_3
contatore, richiesta con la lettera del 21 febbraio 2022 (all.3).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
In un'ottica generale, nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio (nella fattispecie energetico).
Tuttavia, va detto che il fruitore del servizio - che voglia contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore - deve dedurre e dimostrare sia l'eccessività dei consumi sia che la stessa è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non ha potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere.
Altresì, deve dare prova di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (v. in proposito Tribunale Nocera Inferiore sez. I, sent. 19/3/2019, n. 371).
Invero, nel caso di specie, l'attore si è limitato soltanto a dedurre - che il corrispettivo richiesto per i consumi non corrisponde alla effettiva fornitura, senza precisare quale sia stato l'effettivo consumo Cont e, quindi, in che misura risulti eccessiva la pretesa di .
Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in pagina 5 di 8 forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del
09/01/2020 Rv. 656455 - 01).
A ben vedere, dunque, può ben dirsi che la rilevazione dei consumi mediante contatore sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità di guisa che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n.
19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Nel caso di specie, la società opponente ha contestato sia il corretto funzionamento del contatore che la corrispondenza degli importi delle bollette ai consumi effettivi di energia senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Ora, premesso che le contestazioni sulla documentazione versata in atti dall'opposta si appalesano oltremodo generiche, avendo l'opponente del tutto omesso finanche di allegare quali sarebbero precisamente i documenti nei quali il Distributore si sarebbe limitato a confermare i dati indicati dal
CTU e quale documentazione ufficiale attestante la fondatezza dei consumi non sarebbe stata trasmessa dal Distributore, deve ritenersi che le fatture di trasporto del Distributore locale (doc. 7 fasc. opposta), la certificazione sui consumi emessa da (doc. 8 fasc. opposta) e le schermate contenenti le Pt_3
letture relative al POD intestato alla società opponente (doc. 9 fasc. opposta) siano prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di elementi da cui si possa ricavare l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
In primo luogo. quanto alla doglianza circa la provenienza e l'autenticità dei documenti prodotti dal
Distributore, deve osservarsi che la certificazione dei consumi è stata trasmessa da su file Pt_3
pagina 6 di 8 stampato su carta intestata del Distributore dove sono chiaramente indicati la denominazione, il logo ed i dati societari del Distributore, comprensivi di sede legale, CF e P.IVA.
Inoltre, la corrispondenza di proviene da , Parte_3 Controparte_2 [...]
, a socio unico, Piazzale Ostiense,2 Controparte_3 Parte_3
00154 Roma, Tel. 06 5799 8717...” (doc. 10 fasc. opposta).
Elementi tutti che, come osservato dalla parte opposta, offrono garanzie di riferibilità della certificazione sui consumi alla stessa distributrice . Parte_3
D'altronde tali conclusioni risultano avvalorate dal fatto che l'opponente, a sostegno delle proprie tesi difensive, non ha depositato alcun documento, né ha dedotto la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi, l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione, né ancora, risulta alcuna contestazione o segnalazione al Consulente circa il valore probatorio dei documenti
Cont versati in atti da e da Pt_3
Va poi rilevato che, a proposito dei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di “contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)”, gravando successivamente sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cfr. Cass. n.
13605/2019).
Ciò detto, per quanto attiene alla richiesta di verifica del funzionamento del contatore (doc.
5-bis fasc. opponente) - interpretata da solo come contestazione sui consumi – deve osservarsi che CP_1
risulta plausibile la spiegazione fornita dalla convenuta, secondo la quale, in ogni caso, considerato che dopo circa una settimana dalla richiesta la società opponente ha chiuso il rapporto con passando ad altro fornitore (il reclamo è del 21.02.2022 ed il contratto è cessato in CP_1
data 28.02.2022 per , non vi sarebbe stato il tempo tecnico per effettuare la verifica sul Parte_4
misuratore.
pagina 7 di 8 E dovendosi ancora osservare che risulta condivisibile la considerazione svolta dal Consulente secondo cui, se avesse avuto davvero interesse, avrebbe potuto reiterare la richiesta di verifica del Pt_1
misuratore al suo nuovo fornitore (cfr. pag. 16 CTU).
D'altronde tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che non risulta specificamente allegata (e né provata) alcuna contestazione o segnalazione circa l'asserito malfunzionamento del misuratore dopo il passaggio ad altro fornitore.
Quanto alla tesi difensiva di secondo cui i prezzi applicati non sarebbero quelli indicati Pt_1 dall' va rilevato che trattasi di allegazione difensiva rimasta indimostrata e, dunque, inidonea a Pt_2
giustificare il mancato pagamento delle bollette.
Tenuto conto dell'esito della controversia, conclusasi con la revoca del decreto ingiuntivo ma anche con la condanna della parte opponente al pagamento di buona parte della somma azionata, sussistono ragioni per porre a carico della parte opponente le spese di lite sostenute dalla parte opposta nel corso del giudizio di opposizione, come liquidate in dispositivo.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, come già liquidate, vanno integralmente poste a carico della parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente nell'importo di € 50.315,86 iva compresa, condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta, per i titoli per cui è causa, la somma di € 50.315,86 iva compresa, oltre interessi moratori di cui alla delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo;
condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 7.616,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU come già liquidate.
Milano, 3 giugno 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34598/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONACO FABIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ITALO ORTO, 48 00128 ROMA presso il difensore avv. MONACO
FABIO
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARENZI LUIGI MARIO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SAN SENATORE 6/1 MILANO presso il difensore avv. TARENZI
LUIGI MARIO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per attrice opponente: in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Foro di Milano, a favore di quello di Roma, a decidere sulla presente controversia e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto attesa l'insussistenza di prova in ordine al periodo di somministrazione, all'entità della fornitura elettrica eseguita e al contratto applicato;
in via ulteriormente subordinata, determinare il quantum dovuto dalla parte opponente, in considerazione della quantità di energia di cui sarà provata la effettiva somministrazione, con l'applicazione delle tariffe previste da per i contratti a “servizio tutele graduali”. Pt_2
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per convenuta opposta:
pagina 1 di 8 1) nel merito: respingere integralmente l'opposizione svolta ex adverso perchè infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12668/2022 RG n. 27928/2022 emesso dal
Tribunale di Milano per i motivi esposti in narrativa;
2) in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla del credito Controparte_1
azionato con la procedura monitoria e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di Euro € 50.350,86=, oltre interessi moratori di cui alla delibera n.200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo delle stesse ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;
3) in ogni caso: con rifusione delle spese di lite, oltre al 4% c.p.a. ed il rimborso forfettario spese generali del 15% sul compenso;
4) in via istruttoria: con ogni riserva istruttoria, si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttore di cui alla memoria n. 2 con il teste ivi indicato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 12668/2022 (RG 27928/2022) emesso il 28.07.2022 e notificato in data 02.08.2022, con cui il predetto Tribunale ha ingiunto a di pagare in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 50.350,86 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di fornitura di CP_1
energia elettrica;
- a sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Pt_1
Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma quale foro dove è sorta e doveva eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio;
nel merito, ha contestato la pretesa ex adverso azionata deducendo che non esiste prova dei consumi per cui è causa;
ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- costituendosi in giudizio, la parte opposta, contestando gli assunti di parte opponente, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
la causa è stata istruita mediante lo svolgimento di CTU e all'udienza del 6.03.2025, tenuta secondo le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, deve anzitutto essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società opponente. pagina 2 di 8 Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 5725/2013; n.
13202/2011; n. 21899/2008; n. 24903/2005), con orientamento costante e al quale deve essere data continuità, poiché l'incompetenza per territorio (fuori dai casi previsti dall'art 28 c.p.c., che qui non ricorrono) non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio ha l'onere di contestare, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata (o, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'atto di citazione), la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33
c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (cfr., Cass. n. 17374/20). In mancanza, l'eccezione si ha per non proposta, restando la competenza definitivamente radicata presso il giudice adito, in base al criterio di collegamento non contestato.
Nel caso in esame, non ha formulato una completa eccezione di incompetenza territoriale Pt_1
rispetto a tutti i fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., essendosi limitata ad eccepire l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Roma, quale luogo di insorgenza e di esecuzione dell'obbligazione, senza argomentare sul foro del debitore.
La competenza per territorio risulta quindi essere quella del Tribunale di Milano.
Del tutto irrilevante risulta, poi, la contestazione di parte opponente secondo cui le bollette prodotte nel fascicolo monitorio non possono essere considerate una prova dell'esatto adempimento contrattuale,
“non trattandosi, a differenza delle fatture, di documenti fiscali”, atteso che la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato (ex multis, Cass. 20802/2011), con la conseguenza che incombe sull'emittente l'onere di provare l'esatto ammontare del proprio credito: pertanto, nell'ambito del rapporto di utenza, l'emissione della relativa bolletta non realizza un negozio di accertamento diretto a rendere certa ed incontestabile l'entità della somministrazione, ma costituisce un atto unilaterale di mera natura contabile, diretto a comunicare e far risultare all'utente il consumo onde ottenerne il pagamento (Cass. 947/1986).
In più secondo il Tribunale, il contratto di utenza, pur mutando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile;
pertanto, la società attrice, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che, come detto,
è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa (ex plurimis, Cass. 5613/1978).
pagina 3 di 8 Inoltre, la stessa SC (Cass. 3686/1997; 17041/2002) ha precisato come la carenza probatoria della bolletta possa ritenersi superata allorché la società – assolvendo in tal modo l'onere probatorio desumere i consumi e la corrispondente entità delle somme richieste.
Cont Ora, nel caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato e comunque documentato, che ha somministrato energia elettrica all'opponente relativamente al POD IT002E4011998A; che la fornitura ha avuto inizio il 01.07.2021 a seguito di attivazione automatica del “Servizio a Tutele Graduali”
(doc. 5) e si è conclusa il 28/02/2022 a seguito del passaggio della società opponente ad altro fornitore.
Inoltre, fronte della contestazione della parte opponente circa la carenza di prova del credito, la parte opposta, costituendosi in giudizio, ha prodotto le fatture di trasporto del Distributore locale (doc. 7), la certificazione dei consumi emessa dallo stesso Distributore (doc. 8) e, con la prima memoria istruttoria, le schermate contenenti le letture relative al POD intestato a relative al periodo del rapporto Pt_1
contrattuale intercorso con (doc. 9). CP_1
Ciò detto, ad avviso di questo Giudice, la pretesa di pagamento azionata con il decreto ingiuntivo opposto è fondata e va accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU che, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, relativamente al POD IT002E4011998A ed al periodo di somministrazione di (01.07.2021 - 28.02.2022), dopo aver accertato che il consumo Controparte_1
di energia attiva certificata dal distributore locale è pari a 149.614 kWh, mentre i consumi di energia attiva fatturati da al predetto POD sono pari a 149.730 kWh, per un maggior Controparte_1 consumo fatturato dall'opposta di 116 kWh ed un controvalore di € 35,00, ha determinato il credito di Cont
in € 50.315,86 IVA compresa (€ 50.350,86 - € 35,00), precisando che il predetto credito è comprensivo anche dell'importo di € 260,00 relativo alla fattura n. 522001031682 del 04/03/2022 che ha computato un “adeguamento tariffario” non dettagliato nella fattura sintetica e quindi non analizzabile dal CTU.
Condividendosi le conclusioni del Consulente e considerato che alcuna contestazione è stata svolta dalle parti sull'importo di € 260,00 relativo alla fattura n. 522001031682 del 04/03/2022 che ha computato un “adeguamento tariffario”, ne consegue che il residuo credito della parte opposta debba essere determinato nell'importo di € 50.315,86 IVA compresa (€ 50.350,86 - € 35,00).
Trattandosi di importo diverso da quello portato dal decreto ingiuntivo, va revocato il decreto ingiuntivo e va accertato il credito della parte opposta nel predetto importo di € 50.315,86 iva compresa.
Conseguentemente, parte opponente va condannata a pagare alla parte opposta la somma di €
50.315,86 iva compresa, oltre interessi moratori di cui alla delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo.
pagina 4 di 8 Quanto agli argomenti difensivi dedotti dall'opponente a sostegno dell'erroneità dei consumi di energia elettrica fatturati da il Tribunale osserva che gli stessi non sono idonei a persuadere il CP_1
Giudice a mutare la sopra esposta decisione per le seguenti ragioni.
Parte attrice ha lamentato in comparsa conclusionale che la comunicazione di del 9 febbraio Parte_3
2024 (allegata alla consulenza) con cui sostanzialmente si confermano i dati di consumo estrapolati dal Cont CTU dai documenti depositati da , è priva di valenza giuridica e, quindi inutilizzabile, atteso che risulta inviata da dipendenti privi di qualsivoglia potere di rappresentanza dell'ente; che il distributore si è limitato a confermare i dati indicati dal CTU (estrapolati da documentazione priva di certezza in ordine alla provenienza, autenticità e data certa) ma non ha trasmesso alcuna documentazione ufficiale che ne attesti la fondatezza;
che il consulente non ha effettuato alcuna verifica diretta sul contatore ma si è limitato a chiedere informazioni tecniche al distributore, relativamente alle quali non è stato effettuato alcun accertamento;
che i dati dei consumi forniti da non sono utilizzabili perché non suffragati dalla verifica del corretto funzionamento del Pt_3
contatore, richiesta con la lettera del 21 febbraio 2022 (all.3).
Ciò posto, si osserva quanto segue.
In un'ottica generale, nei contratti di somministrazione, a fronte della contestazione della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova nonché del disposto dell'art. 1560 c.c., a fronte di un contratto di somministrazione di un dato servizio (nella fattispecie energetico).
Tuttavia, va detto che il fruitore del servizio - che voglia contestare la rilevazione dei consumi effettuata per mezzo del contatore - deve dedurre e dimostrare sia l'eccessività dei consumi sia che la stessa è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non ha potuto evitare nonostante l'attenta custodia del contatore, di cui gli incombe l'onere.
Altresì, deve dare prova di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (v. in proposito Tribunale Nocera Inferiore sez. I, sent. 19/3/2019, n. 371).
Invero, nel caso di specie, l'attore si è limitato soltanto a dedurre - che il corrispettivo richiesto per i consumi non corrisponde alla effettiva fornitura, senza precisare quale sia stato l'effettivo consumo Cont e, quindi, in che misura risulti eccessiva la pretesa di .
Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in pagina 5 di 8 forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (da ultimo cass. Civ.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del
09/01/2020 Rv. 656455 - 01).
A ben vedere, dunque, può ben dirsi che la rilevazione dei consumi mediante contatore sia assistita da una mera presunzione semplice di veridicità di guisa che, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n.
19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982 - 01).
Nel caso di specie, la società opponente ha contestato sia il corretto funzionamento del contatore che la corrispondenza degli importi delle bollette ai consumi effettivi di energia senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Ora, premesso che le contestazioni sulla documentazione versata in atti dall'opposta si appalesano oltremodo generiche, avendo l'opponente del tutto omesso finanche di allegare quali sarebbero precisamente i documenti nei quali il Distributore si sarebbe limitato a confermare i dati indicati dal
CTU e quale documentazione ufficiale attestante la fondatezza dei consumi non sarebbe stata trasmessa dal Distributore, deve ritenersi che le fatture di trasporto del Distributore locale (doc. 7 fasc. opposta), la certificazione sui consumi emessa da (doc. 8 fasc. opposta) e le schermate contenenti le Pt_3
letture relative al POD intestato alla società opponente (doc. 9 fasc. opposta) siano prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di elementi da cui si possa ricavare l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.
In primo luogo. quanto alla doglianza circa la provenienza e l'autenticità dei documenti prodotti dal
Distributore, deve osservarsi che la certificazione dei consumi è stata trasmessa da su file Pt_3
pagina 6 di 8 stampato su carta intestata del Distributore dove sono chiaramente indicati la denominazione, il logo ed i dati societari del Distributore, comprensivi di sede legale, CF e P.IVA.
Inoltre, la corrispondenza di proviene da , Parte_3 Controparte_2 [...]
, a socio unico, Piazzale Ostiense,2 Controparte_3 Parte_3
00154 Roma, Tel. 06 5799 8717...” (doc. 10 fasc. opposta).
Elementi tutti che, come osservato dalla parte opposta, offrono garanzie di riferibilità della certificazione sui consumi alla stessa distributrice . Parte_3
D'altronde tali conclusioni risultano avvalorate dal fatto che l'opponente, a sostegno delle proprie tesi difensive, non ha depositato alcun documento, né ha dedotto la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, in tesi, l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione, né ancora, risulta alcuna contestazione o segnalazione al Consulente circa il valore probatorio dei documenti
Cont versati in atti da e da Pt_3
Va poi rilevato che, a proposito dei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di “contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)”, gravando successivamente sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cfr. Cass. n.
13605/2019).
Ciò detto, per quanto attiene alla richiesta di verifica del funzionamento del contatore (doc.
5-bis fasc. opponente) - interpretata da solo come contestazione sui consumi – deve osservarsi che CP_1
risulta plausibile la spiegazione fornita dalla convenuta, secondo la quale, in ogni caso, considerato che dopo circa una settimana dalla richiesta la società opponente ha chiuso il rapporto con passando ad altro fornitore (il reclamo è del 21.02.2022 ed il contratto è cessato in CP_1
data 28.02.2022 per , non vi sarebbe stato il tempo tecnico per effettuare la verifica sul Parte_4
misuratore.
pagina 7 di 8 E dovendosi ancora osservare che risulta condivisibile la considerazione svolta dal Consulente secondo cui, se avesse avuto davvero interesse, avrebbe potuto reiterare la richiesta di verifica del Pt_1
misuratore al suo nuovo fornitore (cfr. pag. 16 CTU).
D'altronde tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che non risulta specificamente allegata (e né provata) alcuna contestazione o segnalazione circa l'asserito malfunzionamento del misuratore dopo il passaggio ad altro fornitore.
Quanto alla tesi difensiva di secondo cui i prezzi applicati non sarebbero quelli indicati Pt_1 dall' va rilevato che trattasi di allegazione difensiva rimasta indimostrata e, dunque, inidonea a Pt_2
giustificare il mancato pagamento delle bollette.
Tenuto conto dell'esito della controversia, conclusasi con la revoca del decreto ingiuntivo ma anche con la condanna della parte opponente al pagamento di buona parte della somma azionata, sussistono ragioni per porre a carico della parte opponente le spese di lite sostenute dalla parte opposta nel corso del giudizio di opposizione, come liquidate in dispositivo.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, come già liquidate, vanno integralmente poste a carico della parte opponente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accertato il credito vantato dall'opposta nei confronti dell'opponente nell'importo di € 50.315,86 iva compresa, condanna la parte opponente a pagare alla parte opposta, per i titoli per cui è causa, la somma di € 50.315,86 iva compresa, oltre interessi moratori di cui alla delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dalla data di scadenza delle fatture al saldo effettivo;
condanna la parte opponente a pagare a favore della parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 7.616,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di CTU come già liquidate.
Milano, 3 giugno 2025
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
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