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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1477/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1477/2023 promossa da
(c.f. , difesa dagli avv.ti Matteo Biagio Montemitro e Parte_1 C.F._1
Giulio Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Torino, via
Serrano, n. 9 appellante contro
(c.f. ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, difeso dall'avv. Salvatore Spinnato, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, corso Inghilterra, n. 17/bis
appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 ogni contraria istanza disattesa,
NEL MERITO
– In totale riforma della Sentenza impugnata, ordinare al convenuto CP_1
l'adempimento della transazione intercorsa e conseguentemente l'effettuazione dei lavori indicati quali necessari nella perizia del Geom. redatta nell'ambito dell'ATP CP_2
12708/2014, e consistenti in:
A) Rimozione della massa terrosa del solaio di copertura dei garages, comprendendo
l'asporto delle siepi e delle essenze arboree con salvaguardia degli apparati radicali per il loro successivo (ed eventuale) riposizionamento, previa formazione e delimitazione di idonea area di cantiere per il deposito o, in caso di impossibilità per l'ampia superficie necessaria, con trasporto in altra area;
B) Picchettatura dei muretti verticali al piano cortilivo al fine di individuare i risvolti delle attuali guaine e preparazione delle superfici atte ad ospitare le nuove guaine da posizionare;
C) Revisione del sistema di intercettazione e smaltimento acque ed eventuale integrazione dello stesso con ulteriori pozzetti e/o griglie di raccolta;
D) Pulizia e preparazione dei piani di posa e delle relative pendenze verso i punti di drenaggio e raccolta progettati;
E) Fornitura e posa in opera di tessuto – non – tessuto (realizzato mediante applicazione con giunti sovrapposti non inferiori a cm 10 circa), imputrescibile, resistente ai microrganismi, ai roditori e alle radici, termocoesionato;
F) Fornitura e posa in opera di membrane impermeabili prefabbricate a base di bitume distillato armato con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali;
G) Formazione di materassino drenante composto da nucleo racchiuso tra due filtri di tessuto – non tessuto a filamento continuo del tipo termosaldato;
H) Riempimento con massa terrosa precedentemente asportata e inserimento
(eventuale) delle essenze vegetative precedentemente rimosse;
I) Trasporto e smaltimento macerie alle PP.DD.
Nonché di tutte le altre opere necessarie per lo svolgimento di esse e comunque indicate dal CTU, con inizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e termine entro i successivi 200 giorni, prevedendo, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.,
2 che per ogni giorno di ritardo il sia condannato a pagare alla SI.ra una CP_1 Pt_1 sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 al giorno.
– Dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'odierna attrice, delle spese di mediazione, pari ad € 1.235,94. Oltre interessi ex artt.
1284 IV comma c.c. e 5 D.Lgs. 231/2022.
IN SUBORDINE
Per il caso in cui il Giudice non ritenga che i docc. 3, 4 e 5 prodotti dalla scrivente difesa con l'atto di citazione non integrino una transazione, ordinare l'effettuazione dei medesimi lavori di cui sopra quale esecuzione dei lavori indicati dal CTU, come risarcimento danni in forma specifica o con la qualificazione giuridica ritenuta maggiormente conveniente, anche ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Con inizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e termine entro i successivi 200 giorni, prevedendo, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., che per ogni giorno di ritardo il sia condannato a pagare CP_1 alla SI.ra una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 al giorno. Pt_1
LE SPESE
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, e correlativa revoca della condanna alle spese inflitta alla SI.ra dalla Sentenza impugnata». Pt_1
ha precisato queste conclusioni: «Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino
In via principale:
Dichiarare infondato / inaccoglibile / inammissibile e, in ogni caso, rigettare in toto
l'appello proposto dalla con tutti i motivi, le eccezioni e le istanze ivi Parte_1 contenute, per i motivi di cui in narrativa e, comunque, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale per quanto attiene la richiesta riforma della sentenza n.
4301/2023 impugnata, emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 31.10.2023, resa tra le parti in epigrafe e per l'effetto, confermare integralmente, in ogni sua parte nulla escluso,
l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase cautelare, oltre rimborso forfettario, C.p.a e iva come per legge».
Svolgimento del processo
3 1. Con citazione, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino il Parte_1
, chiedendo, in adempimento del contratto di Controparte_1 transazione, la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori di cui alla relazione del consulente tecnico d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo (causa r.g.
n. 12708/2014).
L'attrice aveva infatti allegato di avere promosso nei confronti del convenuto, di cui è condòmina, un accertamento tecnico preventivo per verificare la causa dei percolamenti nel box di proprietà, all'esito attribuiti al deterioramento del manto impermeabile della soletta di copertura delle autorimesse, di proprietà CP_3
L'attrice aveva altresì rappresentato che, con comunicazione del proprio avvocato del
4 febbraio 2015, aveva intimato al convenuto di eseguire i lavori di cui alla relazione del consulente tecnico, che, il 9 aprile 2015, l'assemblea condominiale aveva deliberato di costituire un fondo per eseguire le opere di manutenzione straordinaria, attraverso l'accantonamento della somma di euro 30.000,00 a partire dalla gestione 2015/2016 fino a raggiungere l'importo di euro 150.000,00, che, l'8 maggio 2015, tramite il suo avvocato, aveva accettato la proposta, e che i lavori non erano stati eseguiti.
In risposta alla costituzione avversaria, l'attrice aveva chiesto, in via subordinata, la condanna all'esecuzione dei lavori anche a titolo di risarcimento del danno ovvero ad altro titolo comunque qualificato.
L'attrice aveva chiesto anche la condanna del convenuto al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, da iniziare entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e da terminare entro i successivi duecento giorni, oltre al rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
2. Il aveva contestato le difese avversarie, Controparte_1 CP_1 in particolare negando che tra le parti fosse intervenuta una transazione con oggetto i lavori richiesti dall'attrice, e affermando che l'assemblea aveva deliberato la costituzione del fondo, subordinandone l'efficacia al consenso dell'attrice.
3. Con sentenza n. 4301 del 31 ottobre 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'attrice e l'ha condannata la refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello, sulla base di sei motivi, Parte_1
e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4 5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Il suo contenuto è infatti puramente astratto o di principio.
L'appellato ha riconosciuto che la controparte ha individuato i capi impugnati (p. 9 comp. cost. app.), e in modo apodittico, senza richiamo specifico ai singoli motivi e alle difese ivi riportate, ha affermato che l'appello «difetta di quella critica specifica, puntuale, pertinente e mirata, che deve essere rivolta alle ragioni della decisione di primo grado;
e nel caso di specie, […], manca proprio la correlazione fra motivazione e censura: in tanto il motivo è pertinente in quanto si riferisca alla motivazione e la contrasti. E ciò difetta nell'atto avversario. || Dal tenore letterale dell'atto di citazione emerge in maniera chiara il fatto che le argomentazioni esposte da parte appellante siano prive di alcun fondamento giuridico e non fanno altro che ripetere temi già affrontati in primo grado» (ibidem).
La ripetizione delle difese, eccezioni in senso lato o stretto, formulate nel giudizio di primo grado è evento normale, a maggior ragione nel caso di specie in cui l'appellante ha l'obiettivo della riforma integrale della sentenza.
La specificità delle censure fatte dall'appellante trova riscontro proprio nelle difese dello stesso appellato.
I primi due motivi di appello ineriscono al rigetto della domanda di adempimento e contengono un'alternativa proposta – la conclusione di una transazione tra le parti – alla ricostruzione del giudice.
I tre motivi successivi di appello sono una puntuale critica al rigetto della domanda subordinata per violazione di norme processuali (art. 164, co. 4, c.p.c.) e contengono gli argomenti a sostegno della fondatezza.
L'ultimo motivo è la riproposizione della domanda di fissazione di misure coercitive indirette, rigettata in primo grado in ragione dell'assenza di una statuizione di condanna.
L'eccezione è rigettata.
2. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
5 Si osserva che la sanzione dell'inammissibilità appartiene al regime applicabile alle impugnazioni proposte prima del 28 febbraio 2023, mentre l'appello è stato proposto in epoca successiva e ad esso si applica il novellato art. 348-bis c.p.c., a mente del quale l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello determinano soltanto il ricorso al modulo decisionale connotato dalla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c.
L'eccezione è rigettata.
3. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui è stata rigettata la domanda principale di condanna all'esecuzione dei lavori.
Si tratta della domanda fondata sul titolo negoziale.
I motivi sono fondati.
Giova riportare nel dettaglio i momenti rilevanti della vicenda.
In data 4 febbraio 2015, in seguito alla definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, con una comunicazione del proprio avvocato, l'appellante ha notiziato l'avvocato dell'appellato della volontà di agire e di introdurre il giudizio di merito, «volto ad ottenere la condanna del Condominio ad effettuare [i] lavori indicati dal CTU, il cui costo è stato da ultimo stimato in € 110.000,00 oltre oneri di legge, oltre alla condanna del
Condominio al risarcimento del danno subito», e ha avanzato l'auspicio di «addivenire ad una amichevole composizione della vicenda»; in merito, «comprendendo quali potrebbero essere le difficoltà per il di effettuare immediatamente gli ingenti lavori CP_1 preventivati dal CTU», la parte ha dichiarato di essere «disponibile ad accettare che, temporaneamente, vengano eseguite, a cura e spese del le opere provvisorie CP_1 all'interno del box di sua proprietà descritte dal CTU a pag. 9 dell'elaborato peritale (il cui costo sarebbe contenuto in appena € 250,00)», e ha richiesto, da un lato, che «l'assemblea costituisca il fondo per l'esecuzione delle opere straordinarie che dovranno essere eseguite»,
e, dall'altro lato, che le siano assicurati il «risarcimento dei danni, come quantificati dal geom. (pari ad € 942,29, IVA compresa)» e il «pagamento della somma di € 200,00 CP_2 all'anno […] a titolo di ristoro per il mancato utilizzo del box dal 2010 al 2015 (e così per €
1.000,00)[…] degli onorari del geom. pari a complessivi € 1.675,50[…] delle spese di CP_2 assistenza legale per la fase di accertamento tecnico, […] € 3.000,00, oltre accessori di legge, come da DM 55/2014» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
All'iniziativa dell'appellante, l'appellato ha reagito con l'assemblea del 9 aprile 2015, il cui verbale merita di essere riprodotto per quanto di rilievo;
al punto quattro si legge: «A seguito della lettera dell'Avvocato della sig.ra si concorda di riconoscere le opere Pt_1
6 provvisorie come richiesto dal CTU, pari a € 250,00, oltre le spese di risarcimento danni, come quantificate dal geom. CTU del Tribunale pari a 942,29 iva inclusa (cioè 772,37 CP_2 senza iva). || Per le restanti richieste avanzate dalla sig.ra tramite il suo Avvocato Pt_1 come da lettera […] Prot. n° 955 del 4/2/2015 allegata alla presente, i condomini danno mandato all'amministratore di appoggiarsi allo Studio dell'Avvocato Balbo […] per giungere
a un giusto concordato con la controparte sulla base di quanto richiesto dalla sua lettera»; al punto cinque si legge: «Per quanto riguarda i lavori di rifacimento del manto impermeabile l'assemblea delibera di accantonare la cifra di 30.000,00 € a partire dalla gestione 2015/2016 fino al raggiungimento dell'importo di 150.000,00 € dopodiché verranno eseguite le opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del manto di copertura dei box. || Detta cifra è l'importo massimo annuo che il Condominio possa accantonare vista la congiuntura economica e le morosità condominiali e gli ulteriori lavori previsti per legge […]. || La proposta fatta dall'assemblea è subordinata alla accettazione da parte della signora » (doc. n. 4 Pt_1 fasc. primo grado appellante).
Successivamente alle determinazioni dell'assemblea, l'appellato deve avere conferito incarico all'avvocato Balbo (di Vinadio) al fine di formulare una proposta per la soluzione della lite.
Così si evince dalla comunicazione dell'8 maggio 2015 inoltrata all'avvocato Balbo di
Vinadio dall'avvocato dell'appellante, ove si legge: «pur con qualche riluttanza, la sig.ra
è disponibile ad accettare la proposta transattiva contenuta nella Tua comunicazione Pt_1 del 28 aprile 2015, ossia: (i) € 942,29, quale risarcimento danni come quantificati dal CTU;
(ii) € 1.000,00 a titolo di ristoro per mancato utilizzo del box nel periodo 2010 – 2015; (iii) €
1.675,50 a titolo di rifusione delle spese di CTU;
(iv) € 1.000,00 a titolo di concorso spese legali, oltre a (v) € 250,00 per l'esecuzione dei lavori provvisori già deliberati dall'assemblea che la sig.ra preferisce fa[re] eseguire da artigiano di sua fiducia. || Il complessivo Pt_1 importo di € 4.867,79 dovrà […] essere versato a mezzo assegno circolare […] || La sig.ra
è poi disponibile ad accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei Pt_1 lavori straordinari, quali indicati dal CTU» (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Occorre ora riprendere l'interpretazione che di questi enunciati ha fatto il tribunale.
Il giudice di primo grado ha statuito che al punto numero cinque, vertente sui lavori per cui le parti controvertono, la delibera assembleare, la cui «efficacia è sospensivamente condizionata all'assenso della condomina […] || non integra, (…), una proposta di Pt_1
7 transazione, difettando le reciproche rinunce tenuto conto che non è prevista alcuna concessione in capo a », pp. 5 s. sent.], ed ha riconosciuto al consenso Parte_1 dell'appellante manifestato con la lettera dell'8 maggio 2015 il duplice effetto di «accettare la proposta di cui al punto 4 – ossia la somma complessiva di € 4.8[67],69, comprensiva delle spese di lite – mentre sul punto 5 […] [di] accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei lavori straordinari indicati dal CTU», cioè «di rendere efficace la deliberazione assunta in data 9.4.2015 dall'Assemblea […], con obbligo per i condomini di costituire il fondo» (p. 6 sent.), sicché l'appellante avrebbe potuto «attivarsi nei confronti dell'amministratore, responsabile di eseguire quanto deliberato dall'assemblea, e, in ipotesi, […] ex art. 1105 c.c. di ricorrere all'autorità giudiziaria» (ibidem).
La parte della sentenza impugnata è censurabile per plurime ragioni.
In primo luogo, non si comprende l'esigenza di qualificare, ancorché in negativo, la fattispecie come transazione.
Secondo il giudice, per i lavori oggetto di lite, vi era stata una delibera assembleare condizionata, che dunque è cosa diversa da una proposta negoziale, tanto è vero che il consenso dell'appellante non aveva comportato la conclusione del contratto;
in tanto si può ragionare di transazione, in quanto ci si trova di fronte ad un contratto.
In secondo luogo, al fine di accertare se le parti abbiano concluso un contratto, per, in caso positivo, accertarne la causa e l'oggetto, il referente oggettivo non è la delibera di assemblea, bensì la lettera dell'8 maggio 2015, in forza della quale l'appellante ha asserito di avere accettato la proposta transattiva di controparte.
La lettura di questo documento osta alla scissione di contenuto fatta in sentenza in ragione della quale è stato attribuito alla volontà dell'appellante un valore diverso a seconda dell'oggetto del contendere: con riguardo al danno, alle spese della consulenza tecnica, alle spese legali, ai lavori provvisori, la volontà sarebbe valsa da accettazione di una proposta (evidentemente contrattuale), mentre con riguardo ai lavori litigiosi, la volontà avrebbe reso efficace la corrispondente delibera assembleare.
Nell'indagine della comune intenzione delle parti, il punto di partenza è il senso delle parole adoperate (art. 1362, co. 1, c.c.).
La comunicazione dell'8 maggio 2015 è la risposta alla comunicazione dell'avvocato
, legale dell'appellato, del 28 aprile 2015, avente ad oggetto una “proposta Controparte_4 transattiva”.
8 La risposta è positiva, visto che l'appellante ha dichiarato di essere “disponibile ad accettare”.
Il senso delle parole è univoco.
L'espressione utilizzata – “accettare la proposta” – evoca la conclusione di un accordo
(art. 1326 c.c.) e il significato oggettivo tratto non può essere sovvertito (o diversamente inteso dal dichiarante) in virtù del principio di responsabilità, a maggior ragione in presenza del filtro di un soggetto qualificato, quali sono gli avvocati che sono stati incaricati dalle parti nella fase stragiudiziale.
Circa l'oggetto della proposta, quindi dell'accettazione, quindi ancora dell'accordo, è sempre la comunicazione dell'accettazione dell'appellante a chiarire il punto.
L'avvocato dell'appellante ha avuto cura di riprodurre la proposta della controparte, come si evince dalla congiunzione “ossia”.
Pertanto, si può ritenere che la proposta avesse ad oggetto il danno, le spese della consulenza tecnica, le spese legali, i lavori provvisori ed anche i lavori “straordinari”.
Infatti, anche se questi ultimi sono stati trattati in una seconda parte della lettera, sembra indubbio che la proposta avversaria li comprendesse: il fatto che l'appellante si è resa «disponibile ad accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei lavori straordinari, quali indicati dal CTU», è indice del raggiungimento di un accordo anche per questo, ultimo, profilo di lite.
Le parti si sono pertanto accordate per l'esecuzione dei lavori straordinari anziché nell'immediato, in seguito alla costituzione del fondo.
La conclusione sul dato letterale è suffragata dal contegno tenuto dalle parti prima del raggiungimento dell'accordo (art. 1362, co. 2, c.c.).
A seguito dell'accertamento tecnico preventivo, l'appellante ha preso l'iniziativa per raggiungere una composizione bonaria della lite vertente sulle plurime questioni, oggetto dell'accertamento tecnico o ad esso accessorie, vale a dire, il risarcimento del danno, il rimborso delle spese processuali (in senso ampio), l'esecuzione dei lavori.
L'appellato ha preso atto dell'iniziativa con la delibera del 9 aprile 2015, vertente su tutti i predetti profili di lite, e ha anche deciso di conferire il mandato all'avvocato Balbo di Vinadio per raggiungere un “giusto concordato”.
È quindi seguita la proposta dell'appellato, accettata dell'appellante.
La proposta dell'appellato è, sul piano contenutistico, in linea con quella avanzata dall'appellante, in cui si rendeva disponibile al posticipo dell'inizio dei lavori, ad eccezione
9 di quelli provvisori, ed è altresì in linea con la delibera assembleare che, sul punto, aveva delineato gli estremi della possibile proposta in merito (dilazione dei lavori a cinque anni).
Non si può sostenere che, con riguardo ai lavori litigiosi, l'appellante ha acconsentito alla costituzione del fondo e non alla realizzazione degli stessi.
Detto altrimenti, non si può sostenere che l'obbligazione dell'appellato è soltanto di organizzare una provvista e non di eseguire i lavori.
Questa interpretazione è contraria non solo alla volontà delle parti desumibile dalla lettera – l'appellante ha accettato la costituzione del fondo «per la futura realizzazione dei lavori straordinari» –, ma altresì al criterio della buona fede (art. 1366 c.c.).
Anzitutto, l'accantonamento di somme non è fine a se stesso, ma è strumentale alla copertura di spese attuali o future o ad altre forme di impiego.
Inoltre, non si può ragionevolmente ritenere che l'appellante fosse interessata alla sola costituzione del fondo e non anche alla (successiva) realizzazione dei lavori.
A maggior ragione che, contestualizzata quell'accettazione, si può dire che le parti abbiano avuto sempre di mira la soluzione di tutte le questioni poste dall'appellante dopo l'espletamento dell'azione preventiva, ivi compresa la realizzazione delle opere necessarie al superamento definitivo del problema dei percolamenti.
Le parti hanno dunque concluso un contratto che prevede l'impegno dell'appellato a realizzare i lavori litigiosi.
In merito all'esatta individuazione dei lavori, in tutti gli atti esaminati, dalla prima comunicazione dell'appellante, alla delibera assembleare, sino all'accettazione, le parti si sono sempre riferite per tutti i lavori, provvisori e non, a quelli annoverati nella relazione peritale («disponibile ad accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei lavori straordinari, quali indicati dal CTU»).
Sul punto non è sorta controversia tra le parti.
Invero, in assenza di una puntuale contestazione dell'appellato, si deve ritenere che le opere elencate dall'appellante nelle conclusioni corrispondano proprio a quelle della relazione peritale, richiamate nel contratto.
In ogni caso, la lettura della relazione peritale conferma l'identità delle opere (doc. n.
2 fasc. primo grado appellante).
Circa la qualificazione giuridica del contratto, convince la proposta dell'appellante.
Il contratto è una transazione.
10 Tutte le scansioni della vicenda riportate hanno in comune l'obiettivo di prevenire l'approfondimento della lite mediante accesso al giudice, come chiaramente annunciato dall'appellante nella comunicazione del 4 febbraio 2015; per questo, va di nuovo ribadito che circoscrivere l'accordo delle parti alla mera costituzione del fondo e non anche all'esecuzione dei lavori finirebbe, in contrasto con la buona fede, a rendere irrealizzabile la causa concreta del contratto.
La reciprocità delle concessioni, elemento della transazione (art. 1965 c.c.), ricorre per entrambe le posizioni in lite.
La concessione fatta dall'appellante è la rinuncia all'immediata esecuzione dei lavori straordinari (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. 3 settembre 2013, n. 20160).
Il sacrificio non è di scarsa portata, se si considera che quei lavori costituiscono la prestazione all'evidenza più importante nell'economia del negozio, sia per natura sia per valore.
La qualificazione del contratto come transazione è coerente anche alle espressioni utilizzate dalle parti, tramite i loro avvocati («la sig.ra è disponibile ad accettare la Pt_1 proposta transattiva contenuta nella Tua comunicazione del 28 aprile 2015»).
Anche a volere opinare sulla reciprocità delle concessioni, è indubbio che il contratto stipulato è stato voluto come strumento di governo di una lite.
Potrebbe essere alternativamente qualificato come negozio di accertamento, il quale
«può ben condurre all'integrale accoglimento di una sola delle posizioni dei litiganti», come si è affermato in dottrina.
L'appellato non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
In argomento, l'appellante ha assunto che «è pacifico che il non ha ancor CP_1 oggi effettuato i lavori che si era impegnato a realizzare» (p. 7 cit. app.).
L'enunciato sulla mancata esecuzione dei lavori non è stato contestato.
L'appellato va condannato all'esecuzione dei lavori indicati dall'appellante.
I motivi sono accolti.
4. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda subordinata, con cui pretendeva l'esecuzione dei lavori in forza di un titolo non contrattuale.
A non volere condividere la conclusione di cui al paragrafo precedente, alla stessa si perviene in forza di questi motivi, in quanto fondati.
11 In rito, la decisione del giudice di sanzionare con l'inammissibilità la domanda per indeterminatezza degli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, viola l'art. 164, co. 4, c.p.c.
L'indeterminatezza – nel senso di omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda [art. 163, co. 3, n. 3), c.p.c.] e di mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda [art. 163, co. 3, n. 4), c.p.c.] – è causa di nullità della domanda, il cui rilievo, d'ufficio o su eccezione di parte, non è esiziale per la stessa.
Invero, il giudice deve prima assegnare alla parte interessata il termine per potere rimediare al vizio;
solo in caso di persistenza del vizio, la nullità sarà irreversibile.
Non risulta che il giudice di prime cure abbia proceduto in conformità all'art. 164, co. 5, c.p.c.
Inoltre, non ricorre l'indeterminatezza censurata dal tribunale.
Per quanto riguarda l'oggetto della domanda, l'appellante ha richiamato l'utilità che aveva dedotto con la domanda principale («ordinare l'effettuazione dei medesimi lavori di cui sopra quale esecuzione dei lavori indicati dal CTU», p. 3 prima memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c.); con essa, la parte aveva in modo puntuale elencato i lavori di cui chiedeva la condanna (petitum immediato) al fine di potere tornare a fruire del box (petitum mediato).
Per quanto riguarda le ragioni poste a fondamento della domanda, l'appellante aveva dedotto l'obbligo dell'appellato di eseguire i lavori in quanto interessanti cose di proprietà comune, da cui derivavano i percolamenti a detrimento della sua proprietà.
Sebbene l'appellante non abbia citato la disposizione utile o illustrato la norma di riferimento, ha fatto richiamo all'istituto del risarcimento del danno.
Scartata l'alternativa dell'esistenza di un contratto, appariva normale ritenere che l'appellante avesse invocato la responsabilità extracontrattuale, come dimostra la stessa motivazione censurata, ove è menzionato l'art. 2051 c.c. (p. 6 sent.).
Quindi vi era anche un'implicita qualificazione giuridica della fattispecie.
In ogni caso, spetta al giudice provvedervi.
In virtù del principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 2, c.p.c.), le qualificazioni compiute dalle parti assumono mero valore di proposta.
Ricorrono tutti gli elementi della responsabilità per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
L'appellato è proprietario delle cose da cui derivano i percolamenti.
12 Secondo la giurisprudenza, «[i]l condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è […] obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini» (Cass. civ., sez. II^, ord.
29 giugno 2022, n. 27989).
L'appellante ha allegato che tuttora non può fruire del box.
La circostanza non è stata contestata dall'appellato, il quale anzi ha riconosciuto il danno al patrimonio della controparte e la necessità di eseguire i lavori («Nell'assemblea del 23.02.2023, ponendo in discussione la proposta conciliativa effettuata dal Giudice di primo grado, il deliberava di eseguire immediatamente la parte dei lavori di CP_1 rifacimento che più direttamente riguardavano il box della sig.ra , oggetto di Pt_1 infiltrazioni, predisponendo un apposito capitolato ed appaltando i lavori», p. 7 comp. cost. app.).
Pertanto, il danno denunciato dall'appellante persiste.
L'appellato non ha allegato il caso fortuito.
Mai la parte ha invocato esenzioni da responsabilità, neanche in sede stragiudiziale.
L'obbligo dell'appellato di eseguire i lavori pretesi dall'appellante si fonda dunque anche sul titolo extracontrattuale.
5. Con il sesto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda di fissazione di misure di coercizione indiretta, consequenziale al rigetto della domanda principale e di quella subordinata.
L'appellante ha chiesto che «per ogni giorno di ritardo il sia condannato a CP_1 pagare alla SI.ra una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 al giorno», precisando Pt_1 che i lavori debbano avere «inizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e termine entro i successivi 200 giorni» (nota 4 dicembre 2024).
Il motivo è fondato.
A mente dell'art. 614-bis c.p.c., con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salva manifesta iniquità, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o anche per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con la riforma della sentenza di primo grado, l'appellato è condannato ad eseguire i lavori, in forza di contratto e comunque per responsabilità extracontrattuale.
Trattasi dunque di obbligo di fare, diverso dal pagamento di somma di denaro.
13 Non vi sono circostanze significative di manifesta iniquità.
I percolamenti risalgono a circa tre lustri fa (così si evince dal fatto che il danno da risarcire secondo il contratto comprende l'anno 2010) e il contenzioso risale a poco più di dieci fa.
Come esposto, l'appellato ha riconosciuto la necessità di eseguire i lavori in discorso e, allo stato, non ricorre un principio di esecuzione.
L'impossibilità per l'appellante di godere pienamente del box si è ormai protratta per un tempo, superiore a dieci anni, che non è più tollerabile procrastinare secondo un criterio di ragionevolezza.
Alla domanda appare applicabile il regime anteriore alla novella del 2022, in quanto formulata prima del 28 febbraio 2023 (art. 35, co. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Il regime applicabile non prevede, come quello novellato, la fissazione d'ufficio della decorrenza della misura.
Tuttavia, l'appellante ha indirettamente conformato la sua pretesa anche in termini temporali, laddove ha dedotto che l'appellato va considerato in ritardo agli effetti di cui si tratta, se non inizierà i lavori entro trenta giorni.
In forza dell'art. 112 c.p.c., è allora possibile stabilire la decorrenza della misura.
Tra le parti sono pacifiche e l'entità dei lavori e la complessità dell'esecuzione, sia per la natura del soggetto obbligato (ente condominiale), che si riflette sulle modalità di reperimento della provvista finanziaria a copertura delle spese, sia per la natura delle prestazioni, che impone la ricerca di un terzo a cui commissionarne la realizzazione.
La decorrenza proposta dall'appaltante va dunque posticipata.
Per le circostanze richiamate, è ragionevole applicare la misura coercitiva a fare data da sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza.
La somma oggetto della misura è liquidata in euro 50,00 al giorno in conformità alla domanda dell'appellante.
L'importo è così liquidato tenuto conto dei criteri ex art. 614-bis, co. 2, c.p.c.
Con la transazione, all'appellante è stato riconosciuto un credito risarcitorio di euro
1.000,00 in relazione ad un periodo quinquennale.
Sicché, il danno è stato liquidato in euro 200,00 annuali.
Tenuto conto che il valore della controversia è all'evidenza importante – la condanna ha ad oggetto lavori di oltre euro 100.000,00 giusta allegazioni delle parti –, che alcun lavoro è stato ancora eseguito, che il mancato pieno godimento dell'autorimessa, anche se
14 tradotto per equivalente, e pur sempre in ottica transattiva, in un importo modesto, persiste da oltre dieci anni, si deve ritenere che l'importo fissato, che a sua volta potrebbe apparire modesto, sia la giusta somma in funzione del fine della misura, ovverosia di incentivare il pronto adempimento.
Un importo inferiore renderebbe conveniente l'ulteriore protrazione dell'inerzia a solo scapito dell'appellante.
L'appellato non ha fornito argomenti utili a contrastare la pretesa avversaria, sia in punto di non manifesta iniquità, sia in punto di liquidazione.
L'appellato ha soltanto dedotto l'inapplicabilità dell'art. 614-bis c.p.c., in quanto il suo ambito riguarderebbe le prestazioni di fare infungibile, quali non sono i lavori oggetto di lite.
Sennonché, l'appellato non considera che l'ambito applicativo oggettivo della norma
è stato esteso a qualunque obbligo di fare – più correttamente è stato definito in negativo
“obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro” –, con la novella del 2015 [art. 13, co.
1, lett. cc-ter), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132].
È irrilevante, perché estranea agli elementi della fattispecie in esame, l'eccezione per cui l'appellante potrebbe eseguire i lavori per poi chiederne il rimborso;
non si può certo chiedere al creditore di ottenere l'utilità, cui ha diritto, in forme diverse dall'adempimento, di modo da assicurarsi l'esenzione dall'applicazione delle misure di coercizione indiretta.
L'appellato è dunque condannato a pagare all'appellante la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza.
Il motivo è accolto nei termini esposti.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Tutte le domande dell'appellante sono state accolte.
L'appellato è dunque soccombente totale.
Ad una conclusione diversa non si può pervenire per il solo fatto della fissazione di una decorrenza della misura coercitiva diversa da quella richiesta dall'appellante, poiché di impatto minimo sia sulla posizione dell'appellante, che ha fondamentalmente ottenuto
15 i beni della vita pretesi, sia sull'economia del processo, in quanto profilo trascurato dalle difese delle parti.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Le spese, per come liquidate dal giudice di primo grado («€ 7052,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge»), vanno ora poste a carico dell'appellato, unitamente alle spese stragiudiziali liquidate nei limiti della somma richiesta in euro 1.235,94 (docc. nn. 14, 15 fasc. primo grado appellante).
Con riguardo alle spese del grado, il valore della controversia corrisponde a quello dei lavori oggetto di condanna (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nelle somme di euro 9.991,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 5.103,00 per la fase decisionale), euro 1.165,50 (contributo unificato, marca da bollo), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 4301/2023, emessa dal Tribunale di Torino il 31 ottobre
2023: condanna il ad eseguire i lavori indicati Controparte_1 dal consulente tecnico d'ufficio, geom. nella perizia redatta in sede di CP_2 accertamento tecnico preventivo (causa r.g. n. 12708/2014), quindi elencati da Pt_1
:
[...]
«Rimozione della massa terrosa del solaio di copertura dei garages, comprendendo
l'asporto delle siepi e delle essenze arboree con salvaguardia degli apparati radicali per il loro successivo (ed eventuale) riposizionamento, previa formazione e delimitazione di idonea area di cantiere per il deposito o, in caso di impossibilità per l'ampia superficie necessaria, con trasporto in altra area;
Picchettatura dei muretti verticali al piano cortilivo al fine di individuare i risvolti
16 delle attuali guaine e preparazione delle superfici atte ad ospitare le nuove guaine da posizionare;
Revisione del sistema di intercettazione e smaltimento acque ed eventuale integrazione dello stesso con ulteriori pozzetti e/o griglie di raccolta;
Pulizia e preparazione dei piani di posa e delle relative pendenze verso i punti di drenaggio e raccolta progettati;
Fornitura e posa in opera di tessuto – non – tessuto (realizzato mediante applicazione con giunti sovrapposti non inferiori a cm 10 circa), imputrescibile, resistente ai microrganismi, ai roditori e alle radici, termocoesionato;
Fornitura e posa in opera di membrane impermeabili prefabbricate a base di bitume distillato armato con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali;
Formazione di materassino drenante composto da nucleo racchiuso tra due filtri di tessuto – non tessuto a filamento continuo del tipo termosaldato;
Riempimento con massa terrosa precedentemente asportata e inserimento
(eventuale) delle essenze vegetative precedentemente rimosse;
Trasporto e smaltimento macerie alle PP.DD.
Nonché di tutte le altre opere necessarie per lo svolgimento di esse e comunque indicate dal CTU»; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella realizzazione Parte_1 dei lavori a partire da sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza;
condanna il al rimborso a favore di Controparte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle Parte_1 somme di euro 7.052,00 e di euro 9.991,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, euro 2.401,44 per spese, oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
17 Cecilia Marino
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1477/2023 promossa da
(c.f. , difesa dagli avv.ti Matteo Biagio Montemitro e Parte_1 C.F._1
Giulio Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Torino, via
Serrano, n. 9 appellante contro
(c.f. ), nella persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, difeso dall'avv. Salvatore Spinnato, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, corso Inghilterra, n. 17/bis
appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 ogni contraria istanza disattesa,
NEL MERITO
– In totale riforma della Sentenza impugnata, ordinare al convenuto CP_1
l'adempimento della transazione intercorsa e conseguentemente l'effettuazione dei lavori indicati quali necessari nella perizia del Geom. redatta nell'ambito dell'ATP CP_2
12708/2014, e consistenti in:
A) Rimozione della massa terrosa del solaio di copertura dei garages, comprendendo
l'asporto delle siepi e delle essenze arboree con salvaguardia degli apparati radicali per il loro successivo (ed eventuale) riposizionamento, previa formazione e delimitazione di idonea area di cantiere per il deposito o, in caso di impossibilità per l'ampia superficie necessaria, con trasporto in altra area;
B) Picchettatura dei muretti verticali al piano cortilivo al fine di individuare i risvolti delle attuali guaine e preparazione delle superfici atte ad ospitare le nuove guaine da posizionare;
C) Revisione del sistema di intercettazione e smaltimento acque ed eventuale integrazione dello stesso con ulteriori pozzetti e/o griglie di raccolta;
D) Pulizia e preparazione dei piani di posa e delle relative pendenze verso i punti di drenaggio e raccolta progettati;
E) Fornitura e posa in opera di tessuto – non – tessuto (realizzato mediante applicazione con giunti sovrapposti non inferiori a cm 10 circa), imputrescibile, resistente ai microrganismi, ai roditori e alle radici, termocoesionato;
F) Fornitura e posa in opera di membrane impermeabili prefabbricate a base di bitume distillato armato con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali;
G) Formazione di materassino drenante composto da nucleo racchiuso tra due filtri di tessuto – non tessuto a filamento continuo del tipo termosaldato;
H) Riempimento con massa terrosa precedentemente asportata e inserimento
(eventuale) delle essenze vegetative precedentemente rimosse;
I) Trasporto e smaltimento macerie alle PP.DD.
Nonché di tutte le altre opere necessarie per lo svolgimento di esse e comunque indicate dal CTU, con inizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e termine entro i successivi 200 giorni, prevedendo, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.,
2 che per ogni giorno di ritardo il sia condannato a pagare alla SI.ra una CP_1 Pt_1 sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 al giorno.
– Dichiarare tenuto e condannare il convenuto al pagamento, in favore CP_1 dell'odierna attrice, delle spese di mediazione, pari ad € 1.235,94. Oltre interessi ex artt.
1284 IV comma c.c. e 5 D.Lgs. 231/2022.
IN SUBORDINE
Per il caso in cui il Giudice non ritenga che i docc. 3, 4 e 5 prodotti dalla scrivente difesa con l'atto di citazione non integrino una transazione, ordinare l'effettuazione dei medesimi lavori di cui sopra quale esecuzione dei lavori indicati dal CTU, come risarcimento danni in forma specifica o con la qualificazione giuridica ritenuta maggiormente conveniente, anche ai sensi dell'art. 113 c.p.c. Con inizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e termine entro i successivi 200 giorni, prevedendo, ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., che per ogni giorno di ritardo il sia condannato a pagare CP_1 alla SI.ra una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 al giorno. Pt_1
LE SPESE
Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, e correlativa revoca della condanna alle spese inflitta alla SI.ra dalla Sentenza impugnata». Pt_1
ha precisato queste conclusioni: «Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte D'Appello di Torino
In via principale:
Dichiarare infondato / inaccoglibile / inammissibile e, in ogni caso, rigettare in toto
l'appello proposto dalla con tutti i motivi, le eccezioni e le istanze ivi Parte_1 contenute, per i motivi di cui in narrativa e, comunque, in quanto destituito di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale per quanto attiene la richiesta riforma della sentenza n.
4301/2023 impugnata, emessa dal Tribunale di Torino e pubblicata il 31.10.2023, resa tra le parti in epigrafe e per l'effetto, confermare integralmente, in ogni sua parte nulla escluso,
l'impugnata sentenza;
In ogni caso: con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio nonché della fase cautelare, oltre rimborso forfettario, C.p.a e iva come per legge».
Svolgimento del processo
3 1. Con citazione, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Torino il Parte_1
, chiedendo, in adempimento del contratto di Controparte_1 transazione, la condanna del convenuto all'esecuzione dei lavori di cui alla relazione del consulente tecnico d'ufficio redatta in sede di accertamento tecnico preventivo (causa r.g.
n. 12708/2014).
L'attrice aveva infatti allegato di avere promosso nei confronti del convenuto, di cui è condòmina, un accertamento tecnico preventivo per verificare la causa dei percolamenti nel box di proprietà, all'esito attribuiti al deterioramento del manto impermeabile della soletta di copertura delle autorimesse, di proprietà CP_3
L'attrice aveva altresì rappresentato che, con comunicazione del proprio avvocato del
4 febbraio 2015, aveva intimato al convenuto di eseguire i lavori di cui alla relazione del consulente tecnico, che, il 9 aprile 2015, l'assemblea condominiale aveva deliberato di costituire un fondo per eseguire le opere di manutenzione straordinaria, attraverso l'accantonamento della somma di euro 30.000,00 a partire dalla gestione 2015/2016 fino a raggiungere l'importo di euro 150.000,00, che, l'8 maggio 2015, tramite il suo avvocato, aveva accettato la proposta, e che i lavori non erano stati eseguiti.
In risposta alla costituzione avversaria, l'attrice aveva chiesto, in via subordinata, la condanna all'esecuzione dei lavori anche a titolo di risarcimento del danno ovvero ad altro titolo comunque qualificato.
L'attrice aveva chiesto anche la condanna del convenuto al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, da iniziare entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e da terminare entro i successivi duecento giorni, oltre al rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
2. Il aveva contestato le difese avversarie, Controparte_1 CP_1 in particolare negando che tra le parti fosse intervenuta una transazione con oggetto i lavori richiesti dall'attrice, e affermando che l'assemblea aveva deliberato la costituzione del fondo, subordinandone l'efficacia al consenso dell'attrice.
3. Con sentenza n. 4301 del 31 ottobre 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande dell'attrice e l'ha condannata la refusione delle spese processuali.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello, sulla base di sei motivi, Parte_1
e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4 5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. L'appellato ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Il suo contenuto è infatti puramente astratto o di principio.
L'appellato ha riconosciuto che la controparte ha individuato i capi impugnati (p. 9 comp. cost. app.), e in modo apodittico, senza richiamo specifico ai singoli motivi e alle difese ivi riportate, ha affermato che l'appello «difetta di quella critica specifica, puntuale, pertinente e mirata, che deve essere rivolta alle ragioni della decisione di primo grado;
e nel caso di specie, […], manca proprio la correlazione fra motivazione e censura: in tanto il motivo è pertinente in quanto si riferisca alla motivazione e la contrasti. E ciò difetta nell'atto avversario. || Dal tenore letterale dell'atto di citazione emerge in maniera chiara il fatto che le argomentazioni esposte da parte appellante siano prive di alcun fondamento giuridico e non fanno altro che ripetere temi già affrontati in primo grado» (ibidem).
La ripetizione delle difese, eccezioni in senso lato o stretto, formulate nel giudizio di primo grado è evento normale, a maggior ragione nel caso di specie in cui l'appellante ha l'obiettivo della riforma integrale della sentenza.
La specificità delle censure fatte dall'appellante trova riscontro proprio nelle difese dello stesso appellato.
I primi due motivi di appello ineriscono al rigetto della domanda di adempimento e contengono un'alternativa proposta – la conclusione di una transazione tra le parti – alla ricostruzione del giudice.
I tre motivi successivi di appello sono una puntuale critica al rigetto della domanda subordinata per violazione di norme processuali (art. 164, co. 4, c.p.c.) e contengono gli argomenti a sostegno della fondatezza.
L'ultimo motivo è la riproposizione della domanda di fissazione di misure coercitive indirette, rigettata in primo grado in ragione dell'assenza di una statuizione di condanna.
L'eccezione è rigettata.
2. L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
5 Si osserva che la sanzione dell'inammissibilità appartiene al regime applicabile alle impugnazioni proposte prima del 28 febbraio 2023, mentre l'appello è stato proposto in epoca successiva e ad esso si applica il novellato art. 348-bis c.p.c., a mente del quale l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'appello determinano soltanto il ricorso al modulo decisionale connotato dalla discussione orale ex art. 350-bis c.p.c.
L'eccezione è rigettata.
3. Con i primi due motivi d'appello, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza in cui è stata rigettata la domanda principale di condanna all'esecuzione dei lavori.
Si tratta della domanda fondata sul titolo negoziale.
I motivi sono fondati.
Giova riportare nel dettaglio i momenti rilevanti della vicenda.
In data 4 febbraio 2015, in seguito alla definizione del procedimento di accertamento tecnico preventivo, con una comunicazione del proprio avvocato, l'appellante ha notiziato l'avvocato dell'appellato della volontà di agire e di introdurre il giudizio di merito, «volto ad ottenere la condanna del Condominio ad effettuare [i] lavori indicati dal CTU, il cui costo è stato da ultimo stimato in € 110.000,00 oltre oneri di legge, oltre alla condanna del
Condominio al risarcimento del danno subito», e ha avanzato l'auspicio di «addivenire ad una amichevole composizione della vicenda»; in merito, «comprendendo quali potrebbero essere le difficoltà per il di effettuare immediatamente gli ingenti lavori CP_1 preventivati dal CTU», la parte ha dichiarato di essere «disponibile ad accettare che, temporaneamente, vengano eseguite, a cura e spese del le opere provvisorie CP_1 all'interno del box di sua proprietà descritte dal CTU a pag. 9 dell'elaborato peritale (il cui costo sarebbe contenuto in appena € 250,00)», e ha richiesto, da un lato, che «l'assemblea costituisca il fondo per l'esecuzione delle opere straordinarie che dovranno essere eseguite»,
e, dall'altro lato, che le siano assicurati il «risarcimento dei danni, come quantificati dal geom. (pari ad € 942,29, IVA compresa)» e il «pagamento della somma di € 200,00 CP_2 all'anno […] a titolo di ristoro per il mancato utilizzo del box dal 2010 al 2015 (e così per €
1.000,00)[…] degli onorari del geom. pari a complessivi € 1.675,50[…] delle spese di CP_2 assistenza legale per la fase di accertamento tecnico, […] € 3.000,00, oltre accessori di legge, come da DM 55/2014» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
All'iniziativa dell'appellante, l'appellato ha reagito con l'assemblea del 9 aprile 2015, il cui verbale merita di essere riprodotto per quanto di rilievo;
al punto quattro si legge: «A seguito della lettera dell'Avvocato della sig.ra si concorda di riconoscere le opere Pt_1
6 provvisorie come richiesto dal CTU, pari a € 250,00, oltre le spese di risarcimento danni, come quantificate dal geom. CTU del Tribunale pari a 942,29 iva inclusa (cioè 772,37 CP_2 senza iva). || Per le restanti richieste avanzate dalla sig.ra tramite il suo Avvocato Pt_1 come da lettera […] Prot. n° 955 del 4/2/2015 allegata alla presente, i condomini danno mandato all'amministratore di appoggiarsi allo Studio dell'Avvocato Balbo […] per giungere
a un giusto concordato con la controparte sulla base di quanto richiesto dalla sua lettera»; al punto cinque si legge: «Per quanto riguarda i lavori di rifacimento del manto impermeabile l'assemblea delibera di accantonare la cifra di 30.000,00 € a partire dalla gestione 2015/2016 fino al raggiungimento dell'importo di 150.000,00 € dopodiché verranno eseguite le opere di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del manto di copertura dei box. || Detta cifra è l'importo massimo annuo che il Condominio possa accantonare vista la congiuntura economica e le morosità condominiali e gli ulteriori lavori previsti per legge […]. || La proposta fatta dall'assemblea è subordinata alla accettazione da parte della signora » (doc. n. 4 Pt_1 fasc. primo grado appellante).
Successivamente alle determinazioni dell'assemblea, l'appellato deve avere conferito incarico all'avvocato Balbo (di Vinadio) al fine di formulare una proposta per la soluzione della lite.
Così si evince dalla comunicazione dell'8 maggio 2015 inoltrata all'avvocato Balbo di
Vinadio dall'avvocato dell'appellante, ove si legge: «pur con qualche riluttanza, la sig.ra
è disponibile ad accettare la proposta transattiva contenuta nella Tua comunicazione Pt_1 del 28 aprile 2015, ossia: (i) € 942,29, quale risarcimento danni come quantificati dal CTU;
(ii) € 1.000,00 a titolo di ristoro per mancato utilizzo del box nel periodo 2010 – 2015; (iii) €
1.675,50 a titolo di rifusione delle spese di CTU;
(iv) € 1.000,00 a titolo di concorso spese legali, oltre a (v) € 250,00 per l'esecuzione dei lavori provvisori già deliberati dall'assemblea che la sig.ra preferisce fa[re] eseguire da artigiano di sua fiducia. || Il complessivo Pt_1 importo di € 4.867,79 dovrà […] essere versato a mezzo assegno circolare […] || La sig.ra
è poi disponibile ad accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei Pt_1 lavori straordinari, quali indicati dal CTU» (doc. n. 5 fasc. primo grado appellante).
Occorre ora riprendere l'interpretazione che di questi enunciati ha fatto il tribunale.
Il giudice di primo grado ha statuito che al punto numero cinque, vertente sui lavori per cui le parti controvertono, la delibera assembleare, la cui «efficacia è sospensivamente condizionata all'assenso della condomina […] || non integra, (…), una proposta di Pt_1
7 transazione, difettando le reciproche rinunce tenuto conto che non è prevista alcuna concessione in capo a », pp. 5 s. sent.], ed ha riconosciuto al consenso Parte_1 dell'appellante manifestato con la lettera dell'8 maggio 2015 il duplice effetto di «accettare la proposta di cui al punto 4 – ossia la somma complessiva di € 4.8[67],69, comprensiva delle spese di lite – mentre sul punto 5 […] [di] accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei lavori straordinari indicati dal CTU», cioè «di rendere efficace la deliberazione assunta in data 9.4.2015 dall'Assemblea […], con obbligo per i condomini di costituire il fondo» (p. 6 sent.), sicché l'appellante avrebbe potuto «attivarsi nei confronti dell'amministratore, responsabile di eseguire quanto deliberato dall'assemblea, e, in ipotesi, […] ex art. 1105 c.c. di ricorrere all'autorità giudiziaria» (ibidem).
La parte della sentenza impugnata è censurabile per plurime ragioni.
In primo luogo, non si comprende l'esigenza di qualificare, ancorché in negativo, la fattispecie come transazione.
Secondo il giudice, per i lavori oggetto di lite, vi era stata una delibera assembleare condizionata, che dunque è cosa diversa da una proposta negoziale, tanto è vero che il consenso dell'appellante non aveva comportato la conclusione del contratto;
in tanto si può ragionare di transazione, in quanto ci si trova di fronte ad un contratto.
In secondo luogo, al fine di accertare se le parti abbiano concluso un contratto, per, in caso positivo, accertarne la causa e l'oggetto, il referente oggettivo non è la delibera di assemblea, bensì la lettera dell'8 maggio 2015, in forza della quale l'appellante ha asserito di avere accettato la proposta transattiva di controparte.
La lettura di questo documento osta alla scissione di contenuto fatta in sentenza in ragione della quale è stato attribuito alla volontà dell'appellante un valore diverso a seconda dell'oggetto del contendere: con riguardo al danno, alle spese della consulenza tecnica, alle spese legali, ai lavori provvisori, la volontà sarebbe valsa da accettazione di una proposta (evidentemente contrattuale), mentre con riguardo ai lavori litigiosi, la volontà avrebbe reso efficace la corrispondente delibera assembleare.
Nell'indagine della comune intenzione delle parti, il punto di partenza è il senso delle parole adoperate (art. 1362, co. 1, c.c.).
La comunicazione dell'8 maggio 2015 è la risposta alla comunicazione dell'avvocato
, legale dell'appellato, del 28 aprile 2015, avente ad oggetto una “proposta Controparte_4 transattiva”.
8 La risposta è positiva, visto che l'appellante ha dichiarato di essere “disponibile ad accettare”.
Il senso delle parole è univoco.
L'espressione utilizzata – “accettare la proposta” – evoca la conclusione di un accordo
(art. 1326 c.c.) e il significato oggettivo tratto non può essere sovvertito (o diversamente inteso dal dichiarante) in virtù del principio di responsabilità, a maggior ragione in presenza del filtro di un soggetto qualificato, quali sono gli avvocati che sono stati incaricati dalle parti nella fase stragiudiziale.
Circa l'oggetto della proposta, quindi dell'accettazione, quindi ancora dell'accordo, è sempre la comunicazione dell'accettazione dell'appellante a chiarire il punto.
L'avvocato dell'appellante ha avuto cura di riprodurre la proposta della controparte, come si evince dalla congiunzione “ossia”.
Pertanto, si può ritenere che la proposta avesse ad oggetto il danno, le spese della consulenza tecnica, le spese legali, i lavori provvisori ed anche i lavori “straordinari”.
Infatti, anche se questi ultimi sono stati trattati in una seconda parte della lettera, sembra indubbio che la proposta avversaria li comprendesse: il fatto che l'appellante si è resa «disponibile ad accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei lavori straordinari, quali indicati dal CTU», è indice del raggiungimento di un accordo anche per questo, ultimo, profilo di lite.
Le parti si sono pertanto accordate per l'esecuzione dei lavori straordinari anziché nell'immediato, in seguito alla costituzione del fondo.
La conclusione sul dato letterale è suffragata dal contegno tenuto dalle parti prima del raggiungimento dell'accordo (art. 1362, co. 2, c.c.).
A seguito dell'accertamento tecnico preventivo, l'appellante ha preso l'iniziativa per raggiungere una composizione bonaria della lite vertente sulle plurime questioni, oggetto dell'accertamento tecnico o ad esso accessorie, vale a dire, il risarcimento del danno, il rimborso delle spese processuali (in senso ampio), l'esecuzione dei lavori.
L'appellato ha preso atto dell'iniziativa con la delibera del 9 aprile 2015, vertente su tutti i predetti profili di lite, e ha anche deciso di conferire il mandato all'avvocato Balbo di Vinadio per raggiungere un “giusto concordato”.
È quindi seguita la proposta dell'appellato, accettata dell'appellante.
La proposta dell'appellato è, sul piano contenutistico, in linea con quella avanzata dall'appellante, in cui si rendeva disponibile al posticipo dell'inizio dei lavori, ad eccezione
9 di quelli provvisori, ed è altresì in linea con la delibera assembleare che, sul punto, aveva delineato gli estremi della possibile proposta in merito (dilazione dei lavori a cinque anni).
Non si può sostenere che, con riguardo ai lavori litigiosi, l'appellante ha acconsentito alla costituzione del fondo e non alla realizzazione degli stessi.
Detto altrimenti, non si può sostenere che l'obbligazione dell'appellato è soltanto di organizzare una provvista e non di eseguire i lavori.
Questa interpretazione è contraria non solo alla volontà delle parti desumibile dalla lettera – l'appellante ha accettato la costituzione del fondo «per la futura realizzazione dei lavori straordinari» –, ma altresì al criterio della buona fede (art. 1366 c.c.).
Anzitutto, l'accantonamento di somme non è fine a se stesso, ma è strumentale alla copertura di spese attuali o future o ad altre forme di impiego.
Inoltre, non si può ragionevolmente ritenere che l'appellante fosse interessata alla sola costituzione del fondo e non anche alla (successiva) realizzazione dei lavori.
A maggior ragione che, contestualizzata quell'accettazione, si può dire che le parti abbiano avuto sempre di mira la soluzione di tutte le questioni poste dall'appellante dopo l'espletamento dell'azione preventiva, ivi compresa la realizzazione delle opere necessarie al superamento definitivo del problema dei percolamenti.
Le parti hanno dunque concluso un contratto che prevede l'impegno dell'appellato a realizzare i lavori litigiosi.
In merito all'esatta individuazione dei lavori, in tutti gli atti esaminati, dalla prima comunicazione dell'appellante, alla delibera assembleare, sino all'accettazione, le parti si sono sempre riferite per tutti i lavori, provvisori e non, a quelli annoverati nella relazione peritale («disponibile ad accettare la costituzione del fondo per la futura realizzazione dei lavori straordinari, quali indicati dal CTU»).
Sul punto non è sorta controversia tra le parti.
Invero, in assenza di una puntuale contestazione dell'appellato, si deve ritenere che le opere elencate dall'appellante nelle conclusioni corrispondano proprio a quelle della relazione peritale, richiamate nel contratto.
In ogni caso, la lettura della relazione peritale conferma l'identità delle opere (doc. n.
2 fasc. primo grado appellante).
Circa la qualificazione giuridica del contratto, convince la proposta dell'appellante.
Il contratto è una transazione.
10 Tutte le scansioni della vicenda riportate hanno in comune l'obiettivo di prevenire l'approfondimento della lite mediante accesso al giudice, come chiaramente annunciato dall'appellante nella comunicazione del 4 febbraio 2015; per questo, va di nuovo ribadito che circoscrivere l'accordo delle parti alla mera costituzione del fondo e non anche all'esecuzione dei lavori finirebbe, in contrasto con la buona fede, a rendere irrealizzabile la causa concreta del contratto.
La reciprocità delle concessioni, elemento della transazione (art. 1965 c.c.), ricorre per entrambe le posizioni in lite.
La concessione fatta dall'appellante è la rinuncia all'immediata esecuzione dei lavori straordinari (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. 3 settembre 2013, n. 20160).
Il sacrificio non è di scarsa portata, se si considera che quei lavori costituiscono la prestazione all'evidenza più importante nell'economia del negozio, sia per natura sia per valore.
La qualificazione del contratto come transazione è coerente anche alle espressioni utilizzate dalle parti, tramite i loro avvocati («la sig.ra è disponibile ad accettare la Pt_1 proposta transattiva contenuta nella Tua comunicazione del 28 aprile 2015»).
Anche a volere opinare sulla reciprocità delle concessioni, è indubbio che il contratto stipulato è stato voluto come strumento di governo di una lite.
Potrebbe essere alternativamente qualificato come negozio di accertamento, il quale
«può ben condurre all'integrale accoglimento di una sola delle posizioni dei litiganti», come si è affermato in dottrina.
L'appellato non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
In argomento, l'appellante ha assunto che «è pacifico che il non ha ancor CP_1 oggi effettuato i lavori che si era impegnato a realizzare» (p. 7 cit. app.).
L'enunciato sulla mancata esecuzione dei lavori non è stato contestato.
L'appellato va condannato all'esecuzione dei lavori indicati dall'appellante.
I motivi sono accolti.
4. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di appello, l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda subordinata, con cui pretendeva l'esecuzione dei lavori in forza di un titolo non contrattuale.
A non volere condividere la conclusione di cui al paragrafo precedente, alla stessa si perviene in forza di questi motivi, in quanto fondati.
11 In rito, la decisione del giudice di sanzionare con l'inammissibilità la domanda per indeterminatezza degli elementi oggettivi della domanda, petitum e causa petendi, viola l'art. 164, co. 4, c.p.c.
L'indeterminatezza – nel senso di omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda [art. 163, co. 3, n. 3), c.p.c.] e di mancanza dell'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda [art. 163, co. 3, n. 4), c.p.c.] – è causa di nullità della domanda, il cui rilievo, d'ufficio o su eccezione di parte, non è esiziale per la stessa.
Invero, il giudice deve prima assegnare alla parte interessata il termine per potere rimediare al vizio;
solo in caso di persistenza del vizio, la nullità sarà irreversibile.
Non risulta che il giudice di prime cure abbia proceduto in conformità all'art. 164, co. 5, c.p.c.
Inoltre, non ricorre l'indeterminatezza censurata dal tribunale.
Per quanto riguarda l'oggetto della domanda, l'appellante ha richiamato l'utilità che aveva dedotto con la domanda principale («ordinare l'effettuazione dei medesimi lavori di cui sopra quale esecuzione dei lavori indicati dal CTU», p. 3 prima memoria ex art. 183, co.
6, c.p.c.); con essa, la parte aveva in modo puntuale elencato i lavori di cui chiedeva la condanna (petitum immediato) al fine di potere tornare a fruire del box (petitum mediato).
Per quanto riguarda le ragioni poste a fondamento della domanda, l'appellante aveva dedotto l'obbligo dell'appellato di eseguire i lavori in quanto interessanti cose di proprietà comune, da cui derivavano i percolamenti a detrimento della sua proprietà.
Sebbene l'appellante non abbia citato la disposizione utile o illustrato la norma di riferimento, ha fatto richiamo all'istituto del risarcimento del danno.
Scartata l'alternativa dell'esistenza di un contratto, appariva normale ritenere che l'appellante avesse invocato la responsabilità extracontrattuale, come dimostra la stessa motivazione censurata, ove è menzionato l'art. 2051 c.c. (p. 6 sent.).
Quindi vi era anche un'implicita qualificazione giuridica della fattispecie.
In ogni caso, spetta al giudice provvedervi.
In virtù del principio di soggezione del giudice alla legge (art. 101, co. 2, c.p.c.), le qualificazioni compiute dalle parti assumono mero valore di proposta.
Ricorrono tutti gli elementi della responsabilità per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
L'appellato è proprietario delle cose da cui derivano i percolamenti.
12 Secondo la giurisprudenza, «[i]l condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è […] obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde ex art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini» (Cass. civ., sez. II^, ord.
29 giugno 2022, n. 27989).
L'appellante ha allegato che tuttora non può fruire del box.
La circostanza non è stata contestata dall'appellato, il quale anzi ha riconosciuto il danno al patrimonio della controparte e la necessità di eseguire i lavori («Nell'assemblea del 23.02.2023, ponendo in discussione la proposta conciliativa effettuata dal Giudice di primo grado, il deliberava di eseguire immediatamente la parte dei lavori di CP_1 rifacimento che più direttamente riguardavano il box della sig.ra , oggetto di Pt_1 infiltrazioni, predisponendo un apposito capitolato ed appaltando i lavori», p. 7 comp. cost. app.).
Pertanto, il danno denunciato dall'appellante persiste.
L'appellato non ha allegato il caso fortuito.
Mai la parte ha invocato esenzioni da responsabilità, neanche in sede stragiudiziale.
L'obbligo dell'appellato di eseguire i lavori pretesi dall'appellante si fonda dunque anche sul titolo extracontrattuale.
5. Con il sesto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda di fissazione di misure di coercizione indiretta, consequenziale al rigetto della domanda principale e di quella subordinata.
L'appellante ha chiesto che «per ogni giorno di ritardo il sia condannato a CP_1 pagare alla SI.ra una sanzione pecuniaria pari ad € 50,00 al giorno», precisando Pt_1 che i lavori debbano avere «inizio entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e termine entro i successivi 200 giorni» (nota 4 dicembre 2024).
Il motivo è fondato.
A mente dell'art. 614-bis c.p.c., con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice, salva manifesta iniquità, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva o anche per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con la riforma della sentenza di primo grado, l'appellato è condannato ad eseguire i lavori, in forza di contratto e comunque per responsabilità extracontrattuale.
Trattasi dunque di obbligo di fare, diverso dal pagamento di somma di denaro.
13 Non vi sono circostanze significative di manifesta iniquità.
I percolamenti risalgono a circa tre lustri fa (così si evince dal fatto che il danno da risarcire secondo il contratto comprende l'anno 2010) e il contenzioso risale a poco più di dieci fa.
Come esposto, l'appellato ha riconosciuto la necessità di eseguire i lavori in discorso e, allo stato, non ricorre un principio di esecuzione.
L'impossibilità per l'appellante di godere pienamente del box si è ormai protratta per un tempo, superiore a dieci anni, che non è più tollerabile procrastinare secondo un criterio di ragionevolezza.
Alla domanda appare applicabile il regime anteriore alla novella del 2022, in quanto formulata prima del 28 febbraio 2023 (art. 35, co. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).
Il regime applicabile non prevede, come quello novellato, la fissazione d'ufficio della decorrenza della misura.
Tuttavia, l'appellante ha indirettamente conformato la sua pretesa anche in termini temporali, laddove ha dedotto che l'appellato va considerato in ritardo agli effetti di cui si tratta, se non inizierà i lavori entro trenta giorni.
In forza dell'art. 112 c.p.c., è allora possibile stabilire la decorrenza della misura.
Tra le parti sono pacifiche e l'entità dei lavori e la complessità dell'esecuzione, sia per la natura del soggetto obbligato (ente condominiale), che si riflette sulle modalità di reperimento della provvista finanziaria a copertura delle spese, sia per la natura delle prestazioni, che impone la ricerca di un terzo a cui commissionarne la realizzazione.
La decorrenza proposta dall'appaltante va dunque posticipata.
Per le circostanze richiamate, è ragionevole applicare la misura coercitiva a fare data da sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza.
La somma oggetto della misura è liquidata in euro 50,00 al giorno in conformità alla domanda dell'appellante.
L'importo è così liquidato tenuto conto dei criteri ex art. 614-bis, co. 2, c.p.c.
Con la transazione, all'appellante è stato riconosciuto un credito risarcitorio di euro
1.000,00 in relazione ad un periodo quinquennale.
Sicché, il danno è stato liquidato in euro 200,00 annuali.
Tenuto conto che il valore della controversia è all'evidenza importante – la condanna ha ad oggetto lavori di oltre euro 100.000,00 giusta allegazioni delle parti –, che alcun lavoro è stato ancora eseguito, che il mancato pieno godimento dell'autorimessa, anche se
14 tradotto per equivalente, e pur sempre in ottica transattiva, in un importo modesto, persiste da oltre dieci anni, si deve ritenere che l'importo fissato, che a sua volta potrebbe apparire modesto, sia la giusta somma in funzione del fine della misura, ovverosia di incentivare il pronto adempimento.
Un importo inferiore renderebbe conveniente l'ulteriore protrazione dell'inerzia a solo scapito dell'appellante.
L'appellato non ha fornito argomenti utili a contrastare la pretesa avversaria, sia in punto di non manifesta iniquità, sia in punto di liquidazione.
L'appellato ha soltanto dedotto l'inapplicabilità dell'art. 614-bis c.p.c., in quanto il suo ambito riguarderebbe le prestazioni di fare infungibile, quali non sono i lavori oggetto di lite.
Sennonché, l'appellato non considera che l'ambito applicativo oggettivo della norma
è stato esteso a qualunque obbligo di fare – più correttamente è stato definito in negativo
“obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro” –, con la novella del 2015 [art. 13, co.
1, lett. cc-ter), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132].
È irrilevante, perché estranea agli elementi della fattispecie in esame, l'eccezione per cui l'appellante potrebbe eseguire i lavori per poi chiederne il rimborso;
non si può certo chiedere al creditore di ottenere l'utilità, cui ha diritto, in forme diverse dall'adempimento, di modo da assicurarsi l'esenzione dall'applicazione delle misure di coercizione indiretta.
L'appellato è dunque condannato a pagare all'appellante la somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, decorsi sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza.
Il motivo è accolto nei termini esposti.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
Tutte le domande dell'appellante sono state accolte.
L'appellato è dunque soccombente totale.
Ad una conclusione diversa non si può pervenire per il solo fatto della fissazione di una decorrenza della misura coercitiva diversa da quella richiesta dall'appellante, poiché di impatto minimo sia sulla posizione dell'appellante, che ha fondamentalmente ottenuto
15 i beni della vita pretesi, sia sull'economia del processo, in quanto profilo trascurato dalle difese delle parti.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Le spese, per come liquidate dal giudice di primo grado («€ 7052,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge»), vanno ora poste a carico dell'appellato, unitamente alle spese stragiudiziali liquidate nei limiti della somma richiesta in euro 1.235,94 (docc. nn. 14, 15 fasc. primo grado appellante).
Con riguardo alle spese del grado, il valore della controversia corrisponde a quello dei lavori oggetto di condanna (scaglione euro 52.001,00-260.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi.
Sono liquidate le spese per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria.
Le spese processuali sono liquidate nelle somme di euro 9.991,00 per compensi
(euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 5.103,00 per la fase decisionale), euro 1.165,50 (contributo unificato, marca da bollo), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 4301/2023, emessa dal Tribunale di Torino il 31 ottobre
2023: condanna il ad eseguire i lavori indicati Controparte_1 dal consulente tecnico d'ufficio, geom. nella perizia redatta in sede di CP_2 accertamento tecnico preventivo (causa r.g. n. 12708/2014), quindi elencati da Pt_1
:
[...]
«Rimozione della massa terrosa del solaio di copertura dei garages, comprendendo
l'asporto delle siepi e delle essenze arboree con salvaguardia degli apparati radicali per il loro successivo (ed eventuale) riposizionamento, previa formazione e delimitazione di idonea area di cantiere per il deposito o, in caso di impossibilità per l'ampia superficie necessaria, con trasporto in altra area;
Picchettatura dei muretti verticali al piano cortilivo al fine di individuare i risvolti
16 delle attuali guaine e preparazione delle superfici atte ad ospitare le nuove guaine da posizionare;
Revisione del sistema di intercettazione e smaltimento acque ed eventuale integrazione dello stesso con ulteriori pozzetti e/o griglie di raccolta;
Pulizia e preparazione dei piani di posa e delle relative pendenze verso i punti di drenaggio e raccolta progettati;
Fornitura e posa in opera di tessuto – non – tessuto (realizzato mediante applicazione con giunti sovrapposti non inferiori a cm 10 circa), imputrescibile, resistente ai microrganismi, ai roditori e alle radici, termocoesionato;
Fornitura e posa in opera di membrane impermeabili prefabbricate a base di bitume distillato armato con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali;
Formazione di materassino drenante composto da nucleo racchiuso tra due filtri di tessuto – non tessuto a filamento continuo del tipo termosaldato;
Riempimento con massa terrosa precedentemente asportata e inserimento
(eventuale) delle essenze vegetative precedentemente rimosse;
Trasporto e smaltimento macerie alle PP.DD.
Nonché di tutte le altre opere necessarie per lo svolgimento di esse e comunque indicate dal CTU»; condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella realizzazione Parte_1 dei lavori a partire da sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza;
condanna il al rimborso a favore di Controparte_1
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle Parte_1 somme di euro 7.052,00 e di euro 9.991,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, euro 2.401,44 per spese, oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
17 Cecilia Marino
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