Articolo 35 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 34
Versione
19 aprile 1958
Art. 35.

Alla spesa di lire 100.000.000, afferente all'esercizio finanziario 1956-57, si provvede con una aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1958