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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 4254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4254 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1233 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Faragasso ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio del primo in Roma, Via dei Frassini 23, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
Appellante
E
, in persona Controparte_1 dell'Amministratore delegato p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Coderoni e Margherita Fiorentino ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Direzione Affari Legali e Acquisti in Roma, Via Salaria 691
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9992/2021 del Tribunale di Roma– sez. lavoro, pubblicata il 29/11/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere dipendente Parte_1 dell' a tempo indeterminato a far data Controparte_1 dal 1/01/2012, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale in funzione di CP_1
Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, a partire dal 1° dicembre
2017, nel livello B/1 del C.C.N.L. per le Aziende Grafiche e Editoriali anche
Multimediali, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere il pagamento, a far data dicembre 2017, delle retribuzioni, 13° e 14° mensilità ed indennità nessuna esclusa, i cui relativi importi saranno richiesti con successivo giudizio;
2. accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto esposto che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing verticale/orizzontale da parte della resistente e, per l'effetto, condannare la CP_2 convenuta, (…), al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, anche di natura patrimoniale, che si quantificano in €
200.000,00 (…), o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa
o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica volta considerare i profondi disagi sulla persona del ricorrente e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
3. in via gradata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate ai punti che precedono, qualora la dequalificazione non possa configurarsi come mobbing in ogni caso si condanni la società resistente per inadempimento contrattuale e in quanto tale - danno alla personalità - e 2103 CC
- danno alla professionalità in applicazione dell'art. 2087 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali e professionali;
4. condannare la parte resistente, per ogni somma che risulterà dovuta, al pagamento della rivalutazione per il maggior danno in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 428 c.pc. e 150 disp. att. c.p.c., il tutto poi maggiorato di interessi sulle somme rivalutate;
5. condannare la parte resistente, al pagamento in favore degli Enti Previdenziali, dei contributi non corrisposti per tutto il periodo di lavoro sopra specificatamente indicato".
2 Deduceva, in sintesi, che nonostante l'assegnazione della qualifica di Lead
Designer sin dall'1/12/2016 (con iniziale inquadramento nel livello C1) e la previsione di un rapido percorso di crescita professionale dal livello B3 al livello
B1, il datore di lavoro aveva poi omesso di riconoscergli il superiore inquadramento, limitandosi a riconoscergli soltanto il livello B2 con decorrenza dall'1/1/2018, contravvenendo così agli impegni assunti con lettera prot. n. 1755 del 30/11/2016, dove si legge: “La informiamo, peraltro, che previa valutazione positiva del Suo Responsabile Diretto, Le verrà riconosciuta la seguente progressione inquadramentale: cambio qualifica da operaio a impiegato e livello
B3 Impiegati contestualmente all'assegnazione; livello B2 Impiegati dal 1° giugno
2017 e livello B1 Impiegati dal 1° dicembre 2017, secondo la classificazione professionale unica del vigente C.C.N.L. per le Aziende Grafiche e Editoriali anche
Multimediali".
Sosteneva di essere stato vittima di una sistematica azione di svilimento e mortificazione da parte del datore di lavoro, tale da integrare la fattispecie di mobbing, di cui chiedeva il risarcimento del danno.
Nella resistenza dell' , il Tribunale, all'esito Controparte_1 dell'istruzione documentale e testimoniale della causa, respingeva integralmente il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Con la gravata sentenza il giudice di prime cure: i) ha rigettato la richiesta del ricorrente volta a ottenere il superiore inquadramento nel livello B1, ritenendo che tale pretesa non si fondasse sull'allegazione, ai sensi dell'art. 2103 c.c., dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello superiore, bensì unicamente sulla promessa di una progressione economica e di livello formulata dal datore di lavoro nella lettera prot. n. 1775 del 30 novembre 2016. Sulla base di tale assunto, e rilevato che la progressione professionale promessa era subordinata a una condizione sospensiva (consistente nella “previa valutazione del Responsabile
Diretto”), la cui ricorrenza non è stata confermata dall'istruttoria orale e documentale, ha ritenuto infondata la domanda “per non avere il ricorrente mai svolto mansioni esulanti dal suo livello di inquadramento e per essere la progressione inquadramentale prevista nella nota prot. n. 1755 del 30/11/2016 subordinata ad una previa valutazione positiva del responsabile diretto, mai evidentemente intervenuta in misura sufficiente, con ogni conseguenza in ordine
3 alla domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle relative differenze retributive.”; ii) ha disatteso la domanda volta all'accertamento della condotta di mobbing, ritenendo carente la prova sia in ordine alla sussistenza del fatto illecito, sia rispetto all'esistenza dell'intento persecutorio, elemento imprescindibile ai fini della configurazione della fattispecie. Ha inoltre evidenziato che le testimonianze rese sul punto fossero tutte de relato actoris. Ha dichiarato così che “ nel caso di specie, tuttavia, le condotte dedotte in giudizio, nei limiti in cui sono state accertate all'esito dell'istruttoria, non sembrano travalicare il limite fisiologico dell'uso dei poteri organizzativi propri del datore di lavoro, anche invisi ai dipendenti, connessi alla conflittualità propria del mondo del lavoro, né, nella loro combinazione, sono indicative di un atteggiamento prevaricatorio o vessatorio deliberatamente e strategicamente posto in essere dal datore di lavoro a fini demolitori nei confronti del solo ricorrente.”; iii) ha rigettato, altresì, per le medesime ragioni, la domanda di condanna della resistente per inadempimento contrattuale, al danno alla professionalità e alla personalità ai sensi degli artt. 2103
e 2087 c.c., accertando che “nessun inadempimento, invero, è stato provato a carico del , sicché, senza necessità di indagare l'eventuale sussistenza di danni CP_1
e, in ogni caso, del nesso di causalità con la condotta datoriale, difetta per certo uno dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, con conseguente sua infondatezza.”; iv) non essendo risultati crediti retributivi in favore del ricorrente, ha così rigettato anche la domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, peraltro inammissibilmente diretta in favore di terzi.
Con atto di appello, , insistendo sulla necessità di procedere ad ulteriore Parte_1
istruttoria, ha censurato detta decisione formulando in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato il diritto all'inquadramento nel livello B1 del CCNL di settore;
2) erroneità
e nullità della statuizione per mancato accoglimento della domanda risarcitoria per mobbing.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva per difetto dei requisiti di legge, e nel merito il rigetto del ricorso.
Parte appellante, all'udienza fissata per l'inibitoria ha rinunciato alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4 All'udienza del 4.12.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. (ritualmente comunicato) all'odierna udienza. Nessuno è comparso neppure a tale udienza e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del grado.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1233 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Faragasso ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio del primo in Roma, Via dei Frassini 23, giusta procura in calce al ricorso di primo grado
Appellante
E
, in persona Controparte_1 dell'Amministratore delegato p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudia Coderoni e Margherita Fiorentino ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Direzione Affari Legali e Acquisti in Roma, Via Salaria 691
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9992/2021 del Tribunale di Roma– sez. lavoro, pubblicata il 29/11/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. , premesso di essere dipendente Parte_1 dell' a tempo indeterminato a far data Controparte_1 dal 1/01/2012, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale in funzione di CP_1
Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, a partire dal 1° dicembre
2017, nel livello B/1 del C.C.N.L. per le Aziende Grafiche e Editoriali anche
Multimediali, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dello stesso ad ottenere il pagamento, a far data dicembre 2017, delle retribuzioni, 13° e 14° mensilità ed indennità nessuna esclusa, i cui relativi importi saranno richiesti con successivo giudizio;
2. accertare e dichiarare, in virtù di tutto quanto esposto che il ricorrente è stato illegittimamente fatto oggetto di una condotta di mobbing verticale/orizzontale da parte della resistente e, per l'effetto, condannare la CP_2 convenuta, (…), al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, anche di natura patrimoniale, che si quantificano in €
200.000,00 (…), o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali, sia non patrimoniale da determinarsi in via equitativa
o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica volta considerare i profondi disagi sulla persona del ricorrente e danno da perdita di chance da determinarsi in via equitativa;
3. in via gradata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate ai punti che precedono, qualora la dequalificazione non possa configurarsi come mobbing in ogni caso si condanni la società resistente per inadempimento contrattuale e in quanto tale - danno alla personalità - e 2103 CC
- danno alla professionalità in applicazione dell'art. 2087 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali e professionali;
4. condannare la parte resistente, per ogni somma che risulterà dovuta, al pagamento della rivalutazione per il maggior danno in conseguenza della diminuzione del valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 428 c.pc. e 150 disp. att. c.p.c., il tutto poi maggiorato di interessi sulle somme rivalutate;
5. condannare la parte resistente, al pagamento in favore degli Enti Previdenziali, dei contributi non corrisposti per tutto il periodo di lavoro sopra specificatamente indicato".
2 Deduceva, in sintesi, che nonostante l'assegnazione della qualifica di Lead
Designer sin dall'1/12/2016 (con iniziale inquadramento nel livello C1) e la previsione di un rapido percorso di crescita professionale dal livello B3 al livello
B1, il datore di lavoro aveva poi omesso di riconoscergli il superiore inquadramento, limitandosi a riconoscergli soltanto il livello B2 con decorrenza dall'1/1/2018, contravvenendo così agli impegni assunti con lettera prot. n. 1755 del 30/11/2016, dove si legge: “La informiamo, peraltro, che previa valutazione positiva del Suo Responsabile Diretto, Le verrà riconosciuta la seguente progressione inquadramentale: cambio qualifica da operaio a impiegato e livello
B3 Impiegati contestualmente all'assegnazione; livello B2 Impiegati dal 1° giugno
2017 e livello B1 Impiegati dal 1° dicembre 2017, secondo la classificazione professionale unica del vigente C.C.N.L. per le Aziende Grafiche e Editoriali anche
Multimediali".
Sosteneva di essere stato vittima di una sistematica azione di svilimento e mortificazione da parte del datore di lavoro, tale da integrare la fattispecie di mobbing, di cui chiedeva il risarcimento del danno.
Nella resistenza dell' , il Tribunale, all'esito Controparte_1 dell'istruzione documentale e testimoniale della causa, respingeva integralmente il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, liquidate in € 6.000,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Con la gravata sentenza il giudice di prime cure: i) ha rigettato la richiesta del ricorrente volta a ottenere il superiore inquadramento nel livello B1, ritenendo che tale pretesa non si fondasse sull'allegazione, ai sensi dell'art. 2103 c.c., dello svolgimento di mansioni corrispondenti al livello superiore, bensì unicamente sulla promessa di una progressione economica e di livello formulata dal datore di lavoro nella lettera prot. n. 1775 del 30 novembre 2016. Sulla base di tale assunto, e rilevato che la progressione professionale promessa era subordinata a una condizione sospensiva (consistente nella “previa valutazione del Responsabile
Diretto”), la cui ricorrenza non è stata confermata dall'istruttoria orale e documentale, ha ritenuto infondata la domanda “per non avere il ricorrente mai svolto mansioni esulanti dal suo livello di inquadramento e per essere la progressione inquadramentale prevista nella nota prot. n. 1755 del 30/11/2016 subordinata ad una previa valutazione positiva del responsabile diretto, mai evidentemente intervenuta in misura sufficiente, con ogni conseguenza in ordine
3 alla domanda di condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle relative differenze retributive.”; ii) ha disatteso la domanda volta all'accertamento della condotta di mobbing, ritenendo carente la prova sia in ordine alla sussistenza del fatto illecito, sia rispetto all'esistenza dell'intento persecutorio, elemento imprescindibile ai fini della configurazione della fattispecie. Ha inoltre evidenziato che le testimonianze rese sul punto fossero tutte de relato actoris. Ha dichiarato così che “ nel caso di specie, tuttavia, le condotte dedotte in giudizio, nei limiti in cui sono state accertate all'esito dell'istruttoria, non sembrano travalicare il limite fisiologico dell'uso dei poteri organizzativi propri del datore di lavoro, anche invisi ai dipendenti, connessi alla conflittualità propria del mondo del lavoro, né, nella loro combinazione, sono indicative di un atteggiamento prevaricatorio o vessatorio deliberatamente e strategicamente posto in essere dal datore di lavoro a fini demolitori nei confronti del solo ricorrente.”; iii) ha rigettato, altresì, per le medesime ragioni, la domanda di condanna della resistente per inadempimento contrattuale, al danno alla professionalità e alla personalità ai sensi degli artt. 2103
e 2087 c.c., accertando che “nessun inadempimento, invero, è stato provato a carico del , sicché, senza necessità di indagare l'eventuale sussistenza di danni CP_1
e, in ogni caso, del nesso di causalità con la condotta datoriale, difetta per certo uno dei fatti costitutivi della domanda risarcitoria, con conseguente sua infondatezza.”; iv) non essendo risultati crediti retributivi in favore del ricorrente, ha così rigettato anche la domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, peraltro inammissibilmente diretta in favore di terzi.
Con atto di appello, , insistendo sulla necessità di procedere ad ulteriore Parte_1
istruttoria, ha censurato detta decisione formulando in via preliminare istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ed articolando i seguenti motivi di gravame: 1) erroneità ed illogicità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provato il diritto all'inquadramento nel livello B1 del CCNL di settore;
2) erroneità
e nullità della statuizione per mancato accoglimento della domanda risarcitoria per mobbing.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva per difetto dei requisiti di legge, e nel merito il rigetto del ricorso.
Parte appellante, all'udienza fissata per l'inibitoria ha rinunciato alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
4 All'udienza del 4.12.2025 nessuno è comparso.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. (ritualmente comunicato) all'odierna udienza. Nessuno è comparso neppure a tale udienza e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n.
5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio
2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia alla prima che alla successiva udienza del presente grado di giudizio non sono comparsi né parte appellante né parte appellata deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara irripetibili le spese del grado.
Roma, 11.12.2025
Il Presidente est
Dott. Guido Rosa
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