Ordinanza cautelare 9 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06514/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2024, proposto da
Fabiano Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tammaro Chiacchio e Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vitaliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento diniego emesso, in data 2/12/2024, dal Responsabile del Settore IV del resistente Comune, sulla “ richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del d.p.r 380/01 ” interposta dalla ricorrente Società;
2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato a quello odiernamente impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vitaliano;
Vista la memoria del 22.10.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa NN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento del 2/12/2024, con cui il Comune di Vitaliano ha respinto la “richiesta di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36-bis del d.p.r 380/01 ” dalla stessa presentata;
- si è costituito il Comune di Vitaliano, chiedendo al Collegio di rigettare il ricorso o, in subordine, di dichiararlo improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ovvero di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stato, nelle more del giudizio, rilasciato il permesso in sanatoria delle opere oggetto del diniego impugnato;
- con memoria del 22.10.2025 parte ricorrente ha dichiarato di aver ottenuto in data 5.2.2025 il permesso di costruire in sanatoria originariamente negato dal Comune e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ritenuto che:
- non essendo stato depositato in atti il provvedimento del 5.2.2025 di accoglimento della domanda di sanatoria originariamente denegato, il Collegio non è in condizione di verificare se la pretesa sia stata integralmente soddisfatta;
- ciononostante, dal complesso delle dichiarazioni di parte ricorrente, confermate dal Comune resistente, emerge che l’interesse alla decisione nel merito del ricorso è venuto meno;
- tenuto conto dell’esito in rito del giudizio e, in assenza di specifica richiesta delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA LA, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
NN ZO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN ZO | NA LA |
IL SEGRETARIO