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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/10/2024, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 509/2017 pendente tra
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rapp.te e difese dall'Avv. PIERA ANNUNZIATA C.F._2
FERRARA giusta procura in atti, elett.te dom.te in Olbia Via Olbia n° 30 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
(CF. e , (CF. CP_1 C.F._3 Parte_3 [...]
], elett.te dom.ti in Nuoro via L. da Vinci n. 11 presso lo studio C.F._4 dell'Avv. GIUSEPPE MASCIA che li rappresenta e difende giusta procura in atti
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OGGETTO:
CONCLUSIONI DELLE PARTI come formulate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Olbia i convenuti indicati in epigrafe, nella loro qualità di genitori del minore sostenendo che Persona_1 il giorno 19 maggio 2015 durante l'ultima ora di lezione che si svolge dalle ore
13,20 alle 14,00 la all'epoca minorenne, avrebbe asseritamente Parte_1 subito un aggressione da parte di un compagno di classe, anch'esso minorenne, precisamente il . In particolare sostenevano che, mentre la si Persona_1 Pt_1 trovava in piedi, in procinto di uscire dalla classe intorno alle 13.50, il le CP_1 sferrava un calcio al ginocchio sn, all'improvviso e senza alcun apparente motivo, provocandone la caduta con conseguenti lesioni.
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti ex art. 2048 c.c. al risarcimento dei danni subiti, quantificandoli nella misura € 10.064,61, di cui €
3.961,25 per danno biologico permanente;
€ 2.893,13 per danno biologico temporaneo ed € 2284,56; per danno morale;
oltre € 438,73 per spese mediche documentate;
€ 305,00 per spese mediche di consulenza ed € 185,94 per danni patrimoniali o quale altra somma minore o maggiore verrà accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
I convenuti si costituivano eccependo l'incompetenza del Giudice adito, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto della domanda.
Asserivano altresì che, eventualmente, potesse sussistere una culpa in vigilando del docente e della scuola e chiedevano, pertanto, di essere autorizzati alla chiamata in causa del , concludendo per il rigetto della domanda ed, in CP_2 subordine, per la condanna in via esclusiva o concorrente del . CP_3
Il Giudice di Pace di Olbia si dichiarava incompetente e fissava il termine per la riassunzione del giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, che avveniva tempestivamente.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il
, rappresentato Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, il quale eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa e l'incompetenza del Tribunale di
Tempio Pausania, in quanto asseriva fosse competente funzionalmente il
Tribunale di Cagliari. Nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto della domanda.
Il chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa CP_3 della propria assicurazione.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale, ed infine, trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda non è fondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, per quanto attiene all'inquadramento giuridico della vicenda, va rilevato che trova applicazione al caso di specie l'art. 2048, primo comma, cod. civ., che testualmente recita: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela.”
I genitori, dunque, sono responsabili dei figli minori, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza (la cosiddetta responsabilità per culpa in vigilando), sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestano nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare (cosiddetta responsabilità per culpa in educando).
Secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. civile, sez.
III, 20/10/2005, n. 20322), si tratta di una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso: la responsabilità, quindi, è fondata sulla colpa dei genitori. L'esistenza della colpa è data per presunta dalla legge e la presunzione può essere vinta solo se i genitori riescono a dare la prova positiva di aver adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire l'illecita condotta del figlio.
In via di principio si rammenta che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall'art. 2048 cod. civ.,
è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall'art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa. Per sottrarsi a tale responsabilità, i genitori devono, pertanto, dimostrare di aver impartito al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini ed alla sua personalità,
“non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze, quali una certa età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative da lui eventualmente avute, idonee ad escludere l'obbligo di vigilare sul minore, dal momento che tale obbligo può coesistere con quello educativo, ma può anche non sussistere, e comunque diviene rilevante soltanto una volta che sia stata ritenuta, sulla base del fatto illecito determinatosi, la sussistenza della culpa in educando” (Cass. 22 aprile
2009, n. 9556, Cass. 14 marzo 2008, n. 7050). Valga considerare, tuttavia, che affinché operi la presunzione di responsabilità grava su chi promuove l'azione l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito dimostrazione circa l'accadimento dei fatti ed, in particolare, prova che la dinamica sia quella esposta dall'attrice , posto che nessuno dei testimoni escussi ha assistito al Parte_1 fatto;
infatti, l'insegnante presente in aula ha affermato al momento di essere stata di spalle intenta a firmare il registro, le compagne di classe troppo lontane o di spalle, mentre gli altri testimoni sono accorsi dopo l'evento.
Non può ritenersi prova sufficiente, come sostenuto da parte attrice, la presenza di un'impronta di una scarpa sul lato sinistro della gamba della ragazza, poiché non vi è prova certa per attribuire l'impronta allo ed, in ogni caso, CP_1 tale circostanza è compatibile anche con la dinamica descritta dal minore CP_1
In realtà, dall'istruttoria non sono emersi elementi utili circa la posizione dei due ragazzi al momento del fatto, sia tra loro e sia dagli altri compagni, al fine di valutare la plausibilità o la verosimiglianza delle due dinamiche descritte.
Tuttavia, non è irrilevante sottolineare che - considerata la pratica dello sport di svolta dalla - appare improbabile che la stessa non sia Per_2 Pt_1 riuscita a schivare un calcio, andando addirittura a perdere l'equilibrio e cadere rovinosamente a terra, tanto più che la perdita di equilibrio e la caduta dell'attrice sarebbero forse più compatibili con la dinamica descritta invece dallo CP_1
Quest'ultimo, infatti, ha affermato che è stata proprio la a mimare un Pt_1 colpo di e che egli si sarebbe semplicemente difeso, sollevando il Per_2 ginocchio. Orbene, la presenza dell'impronta di una scarpa sulla gamba della
è compatibile anche con il gesto dello di sollevare la gamba per Pt_1 CP_1 difendersi.
Stante la totale carenza di prova del fatto illecito e del nesso di causalità con i danni reclamati, è irrilevante valutare le prove a discarico addotte da parte convenuta.
Si rileva, infine, come la domanda attrice sia stata formulata soltanto nei confronti di parte convenuta e non anche del terzo chiamato, per cui ci si esime dall'esaminare la posizione e l'eventuale responsabilità degli insegnanti e della scuola. Per quanto concerne le spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dei convenuti, mentre tra questi e il terzo chiamato, nonchè tra il e la CP_3
sussistono giusti motivi per essere Parte_4 compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea per i motivi esposti e, per l'effetto, condanna le attrici alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte convenuta che si liquidano nella misura di € 2.800,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
- spese del giudizio compensate tra parte convenuta e parte terza chiamata e tra quest'ultima e la . Parte_4
Tempio Pausania, 07/10/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona