Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1180/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a intimazione di pagamento promossa da
(subentrata ex lege a Parte_1 [...]
) – (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro tem- Controparte_1 P.IVA_1 pore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo – Appellante contro
, rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv.ta Cristina Mursia –
Appellata e nei confronti di
(CF: Controparte_3
) in persona del Presidente pro tempore, anche quale mandatario P.IVA_2 della rappresentato e difeso per procura generale alle liti Controparte_4 dall'avv.ta Maria Rosaria Battiato, elettivamente domiciliato presso il proprio ufficio legale di Catania –
Appellato
Controparte_5
(c.f. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresen- P.IVA_3 tato e difeso per procura generale, dall'avv. Italo Casagranda e dall'avv. Gio-
R.G. 1180_2021
, domiciliato presso la sede dell'avvocatura in Catania alla Parte_2 CP_5 via Cifali, 76/A –
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 1765 del 12.4.2021 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da Controparte_2 avverso l'intimazione di pagamento n. 134 2015 9003156774 000 e le sottese cartelle numericamente indicate, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 13420070003265191000 per ef- fetto dell'art. 4 del D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge
136/2018; dichiarava nulla in quanto non notificata la cartella di pagamento n.
13420040002106285000 e quindi prescritti i crediti previdenziali portati dalla stessa;
dichiarava estinti per prescrizione i crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento n. 13420040005028008000 (in sentenza indicata sub.
n.2), n. 13420050003274634000 (in sentenza indicata sub. n.3), n.
13420060000175487000 (in sentenza indicata sub. n.4) e n.
13420060004483314000 (in sentenza indicata sub. n.5).
Il tribunale, qualificata l'azione sia come opposizione agli atti esecutivi che come opposizione all'esecuzione, avendo il ricorrente fatto valere anche «la prescrizione dei crediti contributivi, anche successiva alla notifica dei titoli», dichiarava inammissibile la produzione degli atti interruttivi da parte di , CP_6 non essendo stata prodotta avanti al Tribunale di Lecco, originariamente adito.
Nel resto rilevava che, dopo la notifica delle cartelle n.
13420040005028008000, n. 13420050003274634000, n.
13420060000175487000 e n. 13420060004483314000, in assenza di atti inter- ruttivi, era maturata la prescrizione successiva.
Quanto, infine, alla cartella n. 13420040002106285000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in assenza della produzione dell'avviso di ricevimento, era maturata la prescrizione dei crediti dalla stessa portati, non rilevando ai fini in- terruttivi la notifica della «intimazione di pagamento n. 13402201200003563 di cui alla raccomandata n.671876693147 notificata il 19.03.2012 quando i
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crediti erano ormai prescritti».
Spese compensate tra tutte le parti.
Appellava la suddetta pronuncia Controparte_7 con ricorso del 12.10.2021. Si costituivano le parti appellate.
La causa veniva posta in decisione in data 19.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante critica la decisione nel capo in cui ha ritenuto inammissibile la produzione degli atti interruttivi.
Osserva che, trattandosi di documenti volti a dimostrare l'interruzione della prescrizione, gli stessi sono indispensabili ai fini del decidere, ex art. 437 c.p.c. per come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
2. Con il secondo motivo di gravame, conseguente al primo, l'appellante rileva che i documenti non ammessi, di cui all'allegato 5 della memoria di primo gra- do, dimostrerebbero che la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle n. 134
2004 000 50280 08 000 (n. 2 ricorso di primo grado), n. 134 2006 000017544
87 000 (n. 4 ricorso), n. 134 2006 00044833 14 000 (n. 5 ricorso), era stata in- terrotta proprio dal preavviso di fermo e dagli altri atti interruttivi.
3. Con il terzo motivo, l'appellante rileva che, per la cartella n. 134 2004
00021062 85 000 (n. 1 del ricorso), della quale il tribunale ha affermato la ca- renza di prova dell'avviso di ricevimento della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in ogni caso l'opposizione era inammissibile, essendo de- corso il termine di 40 giorni dalla notifica del «preavviso di fermo amministra- tivo notificato in data 07 agosto 2010, ed, in subordine, dall'intimazione di pa- gamento n. 13402 2012 000035 63 000 notificata in data 19 marzo 2012»,
4. Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva di questione rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del CP_6 processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il giudicato sulla legittimazione non è configurabile nella fattispecie – come quella qui in esame - «cd. di assorbimento improprio, dovuta alla decisione sul- la base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della senten-
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za risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c.» (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019); cfr. anche «La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agi- re ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statui- zione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di di- scussione in contraddittorio» (Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221).
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al meri- to della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La
Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concor- rente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far vale- re nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia inter- venuto il giudicato interno («l'eventuale annullamento della cartella e del ruo- lo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) auto- rizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudi- ce nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412)» (Cassazione civile , sez. un. 08/03/2022 n. 7514 citata).
Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
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(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav.
- 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda il merito della pretesa in quanto l'opponente, sul presupposto dell'omessa notifica delle cartelle, ha eccepito questioni esclusivamente relative al merito della pretesa e, segnatamente,
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione (cfr. § 2, pag. 5, ricorso di primo grado); ne consegue il difetto di legittimazione passiva di . CP_6
L'appello di è dunque inammissibile. CP_6
5. L si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_3 dell'appello di (cfr. conclusioni memoria di costituzione dell'ente). CP_6
Osserva il collegio che l'appello proposto dall può qualificarsi come im- CP_3 pugnazione adesiva rivolta contro la parte cui è rivolta l'impugnazio- ne principale e fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale.
Tuttavia, poiché l'appello principale è inammissibile per le ragioni sopra espo- ste, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello adesivo, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
Nel caso in esame l'impugnazione adesiva è stata proposta nel rispetto del ter- mine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. e, dunque è ammissibile, e tuttavia l non ha provveduto a notificare l'appello a . CP_3 Controparte_2
L'appello adesivo dell in mancanza di notifica all'appellato va dichiarato CP_3 improcedibile (cfr. Cassazione civile , sez. lav. 19/10/2017 n. 24742; Cassazio- ne civile , sez. lav. 09/10/2020 n. 21889).
6. L si è costituito affermando di «condividere quanto argomentato dal CP_5
Concessionario per la Riscossione circa la legittimità della produzione in ap- pello di nuovi documenti… mandando l'Istituto Assicuratore Pubblico, in ogni caso, assolto da qualunque pretesa avversaria in ordine alle spese di lite» e ciò vale a conferire alla sua iniziativa il carattere di appello "adesivo" (Cass. Sez.
1, sent. 8 agosto 2013, n. 18957).
Da ultimo, nelle note del 9.12.2024, ha fatto presente che tre delle cinque car- telle, risultano sgravate ai sensi del D.L. 41/2021.
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Valgono anche per l le considerazioni già svolte in merito alla posizio- CP_5 ne dell . CP_3
Di conseguenza, l'appello adesivo dell in mancanza di notifica CP_5 all'appellato va dichiarato improcedibile.
7. In definitiva l'appello di deve dichiararsi Controparte_7 inammissibile;
l'appello adesivo dell deve dichiararsi improcedibile;
CP_3
l'appello adesivo dell deve dichiararsi improcedibile. CP_5
8. Le spese devono essere compensate in considerazione del contrasto giuri- sprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso.
9. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello di , Controparte_7 dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell . CP_3 dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell . CP_5 compensa tra tutte le parti le spese processuali del presente grado.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.12.2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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