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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/05/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 4718/2019 vertente
Tra
P.IVA in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Troiano ed elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale
D'Onofrio ed elettivamente domiciliata come in atti
- opposta -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 13.09.2019, la chiedeva al Parte_1
Tribunale: a) di revocare, annullare o comunque dichiarare illegittimo ed inefficace, il Decreto Dirigenziale n. 173 reso dalla in Controparte_1 data 15.07.2019; b) rideterminare la sanzione applicata.
Il provvedimento impositivo veniva originato dal verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale- Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, i quali
[... accertavano, in data 24 luglio 2018 che alla Via Seminario del Comune , insisteva una condotta in Pvc che scaricava rifiuti Controparte_2 reflui di rete fognaria nel torrente Solofrana in assenza della prescritta autorizzazione e rilevata, dunque, la violazione dell' art. 133 comma 3 del
D.L.gs 152/2006.
A fondamento del ricorso l'opponente eccepiva la propria carenza di responsabilità; l'operatività dell'art. 4 della Legge 689/81; l'erronea determinazione della sanzione.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, la causa veniva rinviata per la discussione sino all'udienza cartolare del 19.05.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, va rilevato che provata e non contestata è la fattispecie oggettiva dell'illecito ovvero l'esistenza di uno scarico di acque reflue manchevole di autorizzazione.
Alcuna rilevanza può assumere in proposito la circostanza della sua preesistenza rispetto alla gestione della rete, atteso la vrebbe dovuto Pt_1 attuare, al fine di non incorrere in violazione di legge, condotte volte alla regolarizzazione del medesimo scarico.
Nè è stata fornita prova in giudizio dal ricorrente in ordine alle circostanze invocate al fine di escludere la propria responsabilità: tanto sia in ordine ad un eventuale stato di necessità, alla circostanza di aver agito per l'adempimento di un dovere o riguardo la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale e non volontariamente causato di un danno grave.
Quanto, poi, all'importo della sanzione l'operato dell'Ente competente non può considerarsi censurabile per essere la stessa determinata nel rispetto del
D.D. n. 242 del 24.06.2011, tenuto conto che si verteva in ipotesi di una prima violazione accertata con riferimento allo scarico di acque reflue urbane in assenza di autorizzazione.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
pag. 2/3 Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, all'esito del deposito delle note di discussione come autorizzate, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile al n. 4718/2019 vertente
Tra
P.IVA in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Antonio Troiano ed elettivamente domiciliata come in atti;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale
D'Onofrio ed elettivamente domiciliata come in atti
- opposta -
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza – ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo il 13.09.2019, la chiedeva al Parte_1
Tribunale: a) di revocare, annullare o comunque dichiarare illegittimo ed inefficace, il Decreto Dirigenziale n. 173 reso dalla in Controparte_1 data 15.07.2019; b) rideterminare la sanzione applicata.
Il provvedimento impositivo veniva originato dal verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale- Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, i quali
[... accertavano, in data 24 luglio 2018 che alla Via Seminario del Comune , insisteva una condotta in Pvc che scaricava rifiuti Controparte_2 reflui di rete fognaria nel torrente Solofrana in assenza della prescritta autorizzazione e rilevata, dunque, la violazione dell' art. 133 comma 3 del
D.L.gs 152/2006.
A fondamento del ricorso l'opponente eccepiva la propria carenza di responsabilità; l'operatività dell'art. 4 della Legge 689/81; l'erronea determinazione della sanzione.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva, la causa veniva rinviata per la discussione sino all'udienza cartolare del 19.05.2025.
*
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Nel merito, va rilevato che provata e non contestata è la fattispecie oggettiva dell'illecito ovvero l'esistenza di uno scarico di acque reflue manchevole di autorizzazione.
Alcuna rilevanza può assumere in proposito la circostanza della sua preesistenza rispetto alla gestione della rete, atteso la vrebbe dovuto Pt_1 attuare, al fine di non incorrere in violazione di legge, condotte volte alla regolarizzazione del medesimo scarico.
Nè è stata fornita prova in giudizio dal ricorrente in ordine alle circostanze invocate al fine di escludere la propria responsabilità: tanto sia in ordine ad un eventuale stato di necessità, alla circostanza di aver agito per l'adempimento di un dovere o riguardo la necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale e non volontariamente causato di un danno grave.
Quanto, poi, all'importo della sanzione l'operato dell'Ente competente non può considerarsi censurabile per essere la stessa determinata nel rispetto del
D.D. n. 242 del 24.06.2011, tenuto conto che si verteva in ipotesi di una prima violazione accertata con riferimento allo scarico di acque reflue urbane in assenza di autorizzazione.
Ogni altra doglianza deve ritenersi assorbita.
pag. 2/3 Le spese di lite vanno compensate tenuto conto dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede
1) rigetta l'opposizione;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20.05.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Ilaria Iammarino
pag. 3/3