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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19532 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo - rinegoziazione appalto pubblico
TRA
Parte_1
P.I. in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Istituto sito in Napoli, alla via Mariano Semmola, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Paola Cosmai e dall'avv. Carlo Di Marsilio, in virtù di procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E P.I. Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Milano, P.IVA_2
alla via Monfalcone n. 15, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via del Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'avv. Gianluca Rago, dal quale è rappresentata e difesa unitamente agli avv.ti Michele
Toniatti e dall'avv. Andrea Perron-Cabus, giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3534/2019 notificato in data 26.06.2019, l'
[...]
”, d'ora in poi Parte_1
“ ”, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per chiedere la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo, eccependo l'inesistenza del credito azionato in seguito all' intervenuto recesso contrattuale a far data dal 01.02.2016, con delibera n. 905 del 15.12.2015, notificato alla controparte in data 31.12.2015;
chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi la legittimità del recesso contrattuale dell'opponente e condannarsi l'opposta al ritiro delle apparecchiature fornite in noleggio all'Istituto.
premesso che: la società opposta stipulava con Consip S.p.a. n. 6 Convenzioni per la fornitura in noleggio di fotocopiatrici e dei servizi connessi alle
Pubbliche Amministrazioni;
in adesione alle suddette Convenzioni, l' tra il 2011 e il Parte_1
2014 emetteva una serie di ordini di acquisto irrevocabili nei confronti della che provvedeva alla fornitura e installazione delle CP_1
apparecchiature richieste, emettendo le relative fatture;
con comunicazione del 18.09.2015, ricevuta dalla società opposta in data 23.09.2015, l'opponente proponeva una rinegoziazione dei contratti in corso di esecuzione, con riduzione dei prezzi nella misura del 5% in applicazione dell'art. 9 ter D.L. 78/2015;
in data 23.10.2015 l'opposta comunicava all'Istituto di non acconsentire alla riduzione richiesta, prospettando la non applicabilità
della normativa richiamata ai contratti conclusi in base alle
Convenzioni-quadro Consip S.p.a.;
in data 29.10.2015 l'ente ospedaliero chiedeva alla controparte di comunicare nel termine di 5 giorni il proprio assenso alla riduzione richiesta, precisando che, in mancanza, avrebbe attivato la procedura di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, D.L. citato;
in seguito alla mancata adesione dell'opposta, in data 31.12.2015, con nota n. 10163 del 04.11.2025, veniva emanata la delibera n. 905 del
15.12.2015 in base alla quale, ed in applicazione della normativa citata, l'ente esercitava il diritto di recesso dai contratti in corso di esecuzione tra le parti con effetto dal 01.02.2016;
cionondimeno i rapporti tra le parti proseguivano, l' opponente Pt_1
continuava ad utilizzare le attrezzature fornite e a richiedere servizi di assistenza e manutenzione alla società opposta, pur non provvedendo al pagamento delle fatture per il complessivo importo di euro
57.785,24;
con comunicazione del 22.03.2016 la fornitrice contestava la legittimità del recesso esercitato per il mancato rispetto da parte dell'amministrazione del termine di 30 giorni previsto dalla normativa;
con missiva del 01.03.2017 il chiedeva il ritiro delle Pt_1
fotocopiatrici fornite in noleggio. L' opposta inviava a sua volta la comunicazione del 14.03.2017, evidenziando che il medesimo Pt_1
aveva continuato ad utilizzare le apparecchiature e a fruire dei servizi connessi, pur dopo il recesso (01.02.2016);
in data 27.06.2017 dopo un'ulteriore richiesta di ritiro delle macchine fotocopiatrici, l'opposta con raccomandata A/R del 01.08.2017 invitava nuovamente il debitore a pagare l'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, specificando che, in mancanza, il rapporto contrattuale si sarebbe risolto di diritto e l'opponente era tenuto a restituire le apparecchiature fornite;
non essendo rientrato in possesso delle proprie attrezzature, l'opposta inoltrava in data 18.10.2017 un ulteriore sollecito;
l'Istituto riferiva l'irreperibilità di alcuni macchinari senza, tuttavia, aver provveduto a denunciare la circostanza all'Autorità Giudiziaria
competente, sì che l'opposta con fattura n. 1010483806 del
24.05.2018 richiedeva il pagamento dell'importo di euro 488,00
corrispondente al valore residuo dei beni smarriti;
con comunicazioni PEC del 08.03.2018 e del 28.03.2028 la società
fornitrice chiedeva il pagamento degli importi dovuti, senza ricevere alcun riscontro;
la società fornitrice proponeva, infine, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n. 3534/2019, con cui si ingiungeva alla controparte il pagamento di euro 57.785,24, oltre interessi ex artt. 4 e
5 D.Lgs. 231/2002, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
L'opponente eccepiva, in primo luogo, l'infondatezza della domanda per inesistenza del credito, avendo comunicato in data 31.12.2015 il proprio recesso dai contratti in corso ai sensi dell'art. 9 ter D.L.
78/2015 di cui alla delibera n. 905 del 15.12.2015, seguita alla mancata accettazione della proposta di riduzione del 5% sul prezzo stabilito tra le parti su base annua. Con la comunicazione di recesso essa amministrazione aveva espresso la propria volontà di non avvalersi più delle prestazioni fornite dalla controparte, ed in ogni caso negava di aver ricevuto la fattura n. 1010483806 di euro 488,00. Deduceva, altresì che l'opposta, in seguito all'esercizio del recesso non aveva ottemperato all'obbligo di disinstallare e ritirare a proprie spese le attrezzature presso l' , secondo quanto stabilito Parte_1
dall'art. 7 delle Convenzioni “Consip”.
Chiedeva, pertanto, accertarsi, in via riconvenzionale, la legittimità del recesso esercitato ai sensi dell'art. 9 ter D.L. 78/2015 e condannare l'opposta al ritiro delle attrezzature fornite in noleggio presso la sede dell' . Pt_1
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto, n. 3534/2019, reso nei confronti dell' di diritto pubblico Parte_2
in persona del suo legale rapp.te p.t, in data Parte_1
maggio 2019 da codesto ill.mo Tribunale di Napoli - XI Sezione
Civile, G.U. dott. Mariani, su ricorso della
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., iscritto al Controparte_1
R.G. n. 12189/2019, notificato in data 23 maggio 2019, perché
inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, per le causali dedotte
in atti;
2. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito posto a
fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo quivi opposto, con
conseguente revoca dello stesso;
3. Accogliere la domanda riconvenzionale così come articolata e
motivata in atti e qui da intendersi per integralmente riportata e trascritta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del
recesso unilaterale dai rapporti contrattuali esercitato dall'Istituto
Pascale ex art. 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito con L.
6 agosto 2015, n. 125, e dallo stesso notificato alla Soc. Kyocera in
data 31 dicembre 2015, condannando pertanto la società opposta al
ritiro di tutte le apparecchiature in noleggio, a sua cura e spese in
adempimento di quanto contrattualmente statuito;
4. Condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze professionali in favore dell' ex d.M. n. 147/2022.” Parte_1
Si costituiva ritualmente l'opposta contestando l'eccezione di inesistenza del credito e l'illegittimità del recesso esercitato dall' . Deduceva che, con missiva del 23.10.2015, Parte_1
aveva comunicato all'opponente di non poter aderire alla proposta di riduzione del prezzo in quanto la normativa ex adverso richiamata risultava del tutto incompatibile con i contratti di fornitura conclusi in base alla Convenzione-quadro Consip e che, pertanto, la stessa non poteva trovare applicazione al caso di specie.
Riferiva, poi, che nonostante la comunicazione di recesso pervenuta in data 31.12.2015, i rapporti tra le parti erano regolarmente proseguiti in quanto l' aveva continuato ad utilizzare le attrezzature Parte_1
e a usufruire dei servizi di manutenzione e assistenza da essa forniti, prospettando che la prosecuzione dei contratti 'per fatti concludenti' costituisse un comportamento positivo idoneo a provare in modo inequivoco una nuova volontà dell'opponente contraria a quella precedentemente manifestata in ordine alla cessazione del rapporto contrattuale, che intendeva, invece, mantenere alle medesime condizioni.
Contestava, in ogni caso, che il recesso comunicato in data 31.12.2015 dall'opponente non si poteva ritenere conforme alla previsione normativa citata, in base alla quale il diritto di recedere doveva esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta di rinegoziazione dei prezzi, inviata alla in data CP_1
18.09.2015.
Affermava che la fattura n. 1010483806 del 24.05.2018 di euro
488,00, contestata da controparte, era stata respinta dal sistema a causa di un errore nel codice IPA e, per tale ragione, era stata stornata con nota di credito n. 1020029231, con emissione della fattura n.
1010550736.
In via subordinata, affermava il diritto ad ottenere il pagamento dell'importo ingiunto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in quanto l' , Pt_1
pur avendo manifestato la volontà di recedere, aveva continuato ad utilizzare le attrezzature fornite dalla e la assistenza tecnica CP_1
traendo un ingiusto vantaggio economico in danno dell'opposta.
Eccepiva, infine, l'infondatezza della domanda riconvenzionale, stante l'illegittimità del recesso.
Chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “ in via preliminare:
- per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, concedere la
provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto in quanto
l'opposizione di non è fondata su prova scritta e Parte_1
non è di pronta soluzione;
nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande di compresa la Parte_1
domanda riconvenzionale, in quanto infondate sia in fatto che in
diritto, e comunque non provate, per i motivi esposti nel presente atto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3534/2019 – R.G.
n. 12189/2018 emesso in data 08/05/2019 dal Tribunale di Napoli;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che è Parte_1
debitrice nei confronti di e, per l'effetto, condannare parte CP_1
attrice a corrispondere alla convenuta opposta la somma di €
57.825,24, oltre interessi dal dovuto al saldo, o quella maggiore o
minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio, per le ragioni di
fatto e di diritto esposte in narrativa, anche previa, occorrendo,
liquidazione in via equitativa;
in ogni caso:
- con ogni più ampia riserva di merito ed istruttoria,
- con vittoria di spese e compensi professionali. Alla prima udienza del 15.12.2019 il Giudice si riservava sulle istanze delle parti e con ordinanza dell'08.01.2020 rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. n.
3534/2019, assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 17.09.2020 il Giudice, dott.ssa Carla Sorrentini, si asteneva dalla trattazione del giudizio e trasmetteva gli atti al
Presidente del Tribunale.
La causa veniva assegnata al Giudice dott.ssa Valentina Valletta che all'udienza del 01.02.2021 ammetteva la prova per testi diretta e contraria richiesta dalle parti.
All'udienza del 09.12.2021 venivano escussi i testi di parte opposta, sig. sig. e sig. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
La dott.ssa Valletta veniva sostituita dalla scrivente.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, con ordinanza del
03.06.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.
E' pacifico che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale riveste la posizione di attore in senso sostanziale. Ne consegue che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. e delle regole di ripartizione dell'onere probatorio discende che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere in giudizio il proprio diritto ed ha quindi il compito di fornire gli elementi a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova di eventuali fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto vantato (cfr. ex multiis, Cassazione
civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24
novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421).
Orbene, alla luce della documentazione in atti, se può ritenersi che parte opposta abbia correttamente adempiuto all'onere probatorio circa la sussistenza del proprio diritto di credito, non può dirsi altrettanto dell'opponente che non ha provato la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa azionata in via monitoria.
L' ha eccepito l'inesistenza della pretesa creditoria, Parte_1
deducendo il proprio recesso dai contratti in corso di esecuzione dal
01.02.2016, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, D.L. 78/2015 in seguito alla mancata adesione della alla proposta di rinegoziazione CP_1
dei contratti in corso di esecuzione avente ad oggetto la riduzione dl
5% del prezzo negoziato su base annua o comunque del volume di affari. La normativa citata prevede al comma 1, lett. a) che “per
l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata al presente
decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di
acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, e senza che
ciò comporti modifica della durata del contratto, al fine di conseguire
una riduzione su base annua del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere”; al comma 4, stabilisce che in caso di mancato accordo con i fornitori gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di recedere dal contratto in deroga all'art. 1671 c.c.“ entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi”.
Occorre, dunque, esaminare la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'opposta e cioè se nella fattispecie concreta sussiste l'incompatibilità logica e giuridica delle disposizioni previste dall'art. 9 ter di cui alla normativa n.125 del 2015 con il regolamento contrattuale vigente tra le parti.
La legge prevede che l'amministrazione proponga alla controparte negoziale una rinegoziazione del contratto che attraverso la riduzione dei prezzi unitari di fornitura o dei volumi di affari pattuiti in origine realizzi l'obiettivo della riduzione del cinque per cento su base annua del suo valore complessivo e riconosce alle stesse parti, qualora non si raggiunga l'accordo sulla modifica del contratto, un reciproco diritto di recesso. Il diritto di recesso della PA non è, tuttavia,
espressione di un potere autoritativo di modifica unilaterale del contratto in corso di esecuzione, ma un diritto potestativo di recesso che può essere esercitato in caso di mancato accordo tra le parti sulla riduzione del prezzo o sulle prestazioni, bilanciato da analogo potere riconosciuto all'appaltatore. In tal senso, la stessa Corte costituzionale, con sentenza n.169 del 2017, ha affermato che
l'operatività della rinegoziazione rimane circoscritta alla sola eventualità che i contraenti raggiungano un nuovo accordo attraverso
la ridefinizione in concreto delle loro originarie determinazioni, rimanendo l'offerta di modifica ex art. 9 ter comunque condizionata alla verifica che il sinallagma del contratto originario non sia dalla stessa inciso fino a pregiudicarne la convenienza per l' amministrazione e la remuneratività per l'esecutore.
Tale condizione nella fattispecie concreta non appare sia stata oggetto di verifica nonostante la chiara contestazione del fornitore, comunicata all'amministrazione del in data 23.10.2015, relativa all' Pt_1
applicabilità, sic et simpliciter, del citato precetto normativo ai contratti in corso di esecuzione. Ed, infatti, tale disciplina, sotto il profilo attinente anche al caso concreto, supera il vaglio di costituzionalità perché, secondo il Giudice di legalità “disegna un meccanismo idoneo a garantire che le posizioni contrattuali
inizialmente concordate tra le parti non siano automaticamente
modificate o comunque stravolte dalla sopravvenienza normativa, ma
siano circoscritte nella normale alea assunta ex contractu, nell'ambito della quale deve essere ricompreso, trattandosi di contratti di durata , anche l'intervento del legislatore”.
Tenuto conto che i corrispettivi sono fissi e invariabili in favore dell'ente appaltante, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o variabile che comporti un aumento del prezzo dei materiali forniti e che l'offerta dell'aggiudicatario è, in linea generale, quella economicamente più vantaggiosa, sembra evidente che il fornitore,
opponendosi ad una ulteriore riduzione del 5% dei prezzi unitari già
negoziati e all' esistenza del potere di modifica della amministrazione, mira al riconoscimento dell'intangibilità di una controprestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata sia nell' an che nel quantum del corrispettivo e, quindi, al riconoscimento del suo diritto all'accertamento dell'esatto adempimento del contratto.
Occorre, ancora, evidenziare che secondo l'art. 3 delle Condizioni
Generali delle Convenzioni Consip allegate (cfr. doc. nn.
02,05,20,51,71 e 81 fascicolo monitorio) gli ordini di acquisto non contestati diventano irrevocabili anche per l'Amministrazione e “per
l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta” e che gli ordini emessi dall'Istituto, precedenti alla data del presunto recesso, erano divenuti irrevocabili in quanto effettuati tra il 2011 e il 2014 (cfr. ordini di acquisto docc. 03, 06, 13,
21, 28, 33, 42, 52, 61, 72, 82, 91, 100 fascicolo monitorio). In ogni caso la avrebbe dovuto darvi esecuzione per non risultare CP_1
inadempiente. Da ciò discende che in questione non è l'applicabilità al contratto della normativa sopravvenuta ma il diverso profilo se, nella fattispecie concreta, le prestazioni regolamentate nel contratto siano state eseguite esattamente in conformità del principio generale di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. L'esecuzione del contratto secondo buona fede viene a tradursi nel dovere di ciascuna delle parti di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a proprio carico. Sarebbe, dunque, possibile ritenere che a fronte dell'offerta di nuove condizioni queste, per mantenere in vita il contratto che ha subito o potrebbe subire uno squilibrio per circostanze sopravvenute e imprevedibili, debbano essere eque.
Sì che nella direzione di un principio manutentivo del contratto e non in direzione dissolutoria, si può sostenere che la parte contraente da cui proviene l'offerta non possa rifiutarsi di intavolare trattative che possano portare ad un contratto rinegoziato. Fermo restando che la problematica della rinegoziazione dei contratti di durata o ad esecuzione continuata o periodica non ha rilievo autonomo, avendo la dottrina civilistica posto in evidenza le implicazioni di carattere sistematico che scaturirebbero dall'introduzione nell'ordinamento contrattuale di un obbligo di rinegoziazione, giudiziariamente tutelato,
a fronte del principio generale della libertà contrattuale, si osserva che il caso in esame, pur richiamando astrattamente lo strumento della rinegoziazione contrattuale, a ben vedere, non ha con essa alcun punto di contatto, trattandosi di inesatto adempimento dell'obbligazione da parte dell'ente appaltante.
L'opponente chiede accertarsi la legittimità del recesso operato, adducendo che il termine di 30 giorni normativamente previsto per il suo esercizio non sia perentorio. L' , infatti, dopo aver Parte_1 trasmesso al fornitore in data 18.09.2015 la proposta di rinegoziazione dei contratti (cfr. doc 1) comparsa di costituzione e risposta) ha comunicato il recesso soltanto il 31.12.2015, con efficacia dal
1.02.2016. Come sopravisto, l'art. 9 ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78
come conv. in l.n. 125 del 2015, al comma 4 stabilisce che “In caso di
mancato accordo con i fornitori, nei casi in cui al comma 1, lettere a)
e b) entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta
in ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del comma1,
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga all'art. 1671 del codice civile, senza alcun onere
a carico degli stessi. E' fatta salva la facoltà del fornitore di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della
manifestazione della volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima”. Sembra, dunque, che il termine di recesso non sia stabilito ad libitum.
In tale linea anche il precedente del Giudice Amministrativo secondo il quale nelle gare pubbliche il termine perentorio di 30 giorni, previsto dall'art. 9 ter comma 4, l.n. 125/2015, entro il quale il diritto di recesso va esercitato, è previsto a favore dell'appaltatore e costituisce lo spatium deliberandi che il legislatore ha voluto riservare al contraente privato per valutare se proseguire nel rapporto contrattuale, ma a condizioni deteriori, o se sciogliersi dal vincolo
(cfr. fra le molte TAR MARCHE, 3 giugno 2016, n. 353). Nega l'automaticità del recesso nei confronti del contraente privato la
, che ha sottolineato l'importanza della volontà Pt_3
dell'affidatario del contratto nella procedura di rinegoziazione, affermando come la stessa sia “determinante per l'esito definitivo della procedura di rinegoziazione. In pratica, l'alterazione
dell'originario sinallagma non viene automaticamente determinata
dalla norma, ma esige un esplicito consenso di entrambe le parti. Ove
tale consenso non venga raggiunto, soccorrono appunto le ipotesi
alternative di cui s'è detto del recesso, della nuova gara e della adesione transitoria a contratti più vantaggiosi” (cfr. Corte
Costituzionale, sent. n. 169/2017).
Dai documenti in atti risulta, inoltre, che il rapporto contrattuale è
proseguito tra le parti oltre la data del presunto recesso, come emerge dai verbali di intervento tecnico allegati dall'opposta e che recano la sottoscrizione del cliente (cfr. doc. 07 comparsa di costituzione e risposta). Secondo i dati riportati tra il 15.03.2016 e il 09.06.2016
venivano effettuate richieste di assistenza e/o manutenzione delle fotocopiatrici da parte dell' , che nello specifico erano state Pt_1
evase dal tecnico addetto alla manutenzione, sig. (teste di Tes_2
parte opposta). Quest'ultimo in sede di escussione testimoniale conferma tale circostanza: all'udienza del 10.12.2021, interrogato sul capo 1) di cui alla memoria 183 II termine di parte opposta “1) Vero che, ricevuti gli ordini di acquisto emessi da tra Parte_1
il 2011 e il 2014 che mi si mostrano, ha proceduto alla CP_1
consegna e all'istallazione dei prodotti indicati nei medesimi ordini nonché all'esecuzione dei relativi servizi connessi di manutenzione e assistenza (docc. nn. 03, 06, 13, 21, 28, 33, 42, 52, 61, 72, 82, 91, 100, fascicolo monitorio)”, rispondeva: “Sul capo 1 posso solo riferire che io, tecnico di una ditta esterna alla quale era affidata la
manutenzione, ho eseguito gli interventi manutentivi via via richiesti.
Tra i documenti che mi vengono mostrati riconosco il doc. n. 7 che
contiene i rapporti di intervento da me eseguiti: sono i primi quattro;
il quinto non è stato da me fornito” “Preciso che per l'esecuzione degli interventi il cliente chiedeva alla che a sua volta ci CP_1
indicava che tipo di interventi eseguire e dove”. Il teste Tes_3
sul capo 1) risponde: “Tra i documenti che mi vengono
[...]
mostrati riconosco il verbale di intervento del 09.06.2016, contenuto nel doc “ 7” che è stato da me redatto, in quanto io stesso ho eseguito
l'intervento ivi descritto. Confermo comunque che le macchine indicate erano presso la . Parte_1
Orbene, si può concludere che ha fornito prova della CP_1
sussistenza del proprio diritto, non solo mediante l'allegazione delle fatture, come sostenuto dall' , ma anche attraverso una Parte_1
copiosa produzione documentale: la stipulazione delle n. 6
Convenzioni con Consip S.p.a. (cfr. docc. 02, 05, 20, 51, 71, 81
fascicolo monitorio), la ricezione di ordini di acquisto da parte dell'Istituto Pascale tra il 2011 e il 2014 (cfr. cfr. ordini di acquisto docc. 03, 06, 13, 21, 28, 33, 42, 52, 61, 72, 82, 91, 100 fascicolo monitorio); le bolle con sottoscrizione dell'opponente per consegna, i verbali di intervento, gli estratti del sistema informativo per la gestione dell'assistenza da remoto (cfr. docc. 05, 06, 07, 08 comparsa di costituzione); lo scambio di numerose comunicazioni tra le parti
(cfr. all. comparsa di costituzione), mentre l'opponente non ha assolto all'onere probatorio gravante a suo carico.
Pertanto, alla luce delle motivazioni svolte, l'opposizione dovrà essere rigettata, con conseguente conferma del d.i. 3534/2019.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 3534/2019 proposta da
[...]
nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano per compenso in euro 8.200 oltre s.g., Iva e CPA
come da legge.
Così deciso in Napoli il 10.02.2024 Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti