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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4014/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Via Nicolò Turrisi n 13, Palermo, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Via Nicolò Turrisi n 13, Palermo, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1° settembre 2025 e sottoscritto il 30 agosto 2025 (matrimonio celebrato in ALTOFONTE, il
01/12/2018).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
ART. 2) l'immobile di abitazione coniugale – sito in ALTOFONTE alla Via via
Gradinata di Giardino Di Carlo n. 3 rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. con tutti gli arredi: il canone di locazione per euro Parte_1
350 mensili rimarrà ad esclusivo carico del sig. ; Parte_1
ART. 3) la sig.ra , continuerà a vivere presso l'immobile CP_1
(tratto in locazione dall'amica sito in Altofonte alla Via Parte_2
TUMMINELLO n. 32, unitamente alla figlia minore Persona_1
, e contribuendo in ragione del 50% al pagamento della locazione
[...]
e quindi per euro 150 mensili a suo esclusivo carico;
ART. 4) la figlia minore rimarrà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre CP_1 nell'immobile sito in Altofonte alla Via Tumminello 32 e con possibilità per il padre di poter prelevare e tenere con se la minore ogni qualvolta lo vorrà: le
Feste principale (Natale – Pasqua ecc.) seguiranno il criterio dell'alternanza mentre per le ferie estive, la minore potrà stare ininterrottamente 15 giorni con ogni genitore a seconda degli impegni dei medesimi;
ART. 5) il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
la somma mensile di euro 100 – somma da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT: CON LA SOTTOSCRIZIONE
DEL PRESENTE RICORSO IL SIG. RINUNCIA ALLA PROPRIA Per_1
QUOTA DI 50% DELL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE EROGATO DALL' CP_2
E CHE RIMARRA' AD ESCLUSIVO FAVORE DELLA SIG.RA ; CP_1
2 ART. 6) I coniugi rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco ritenendosi vicendevolmente economicamente indipendenti;
ART. 7) entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità: i coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità;”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di ALTOFONTE (atto n. 7, P. I, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4014/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Via Nicolò Turrisi n 13, Palermo, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in Via Nicolò Turrisi n 13, Palermo, presso lo studio dell'Avv. INGLIMA VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 1° settembre 2025 e sottoscritto il 30 agosto 2025 (matrimonio celebrato in ALTOFONTE, il
01/12/2018).
1 Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“ART. 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo, per entrambi, del mutuo rispetto e di notificare le eventuali variazioni di residenza e/o domicilio che dovessero rendersi necessarie;
ART. 2) l'immobile di abitazione coniugale – sito in ALTOFONTE alla Via via
Gradinata di Giardino Di Carlo n. 3 rimarrà nella esclusiva disponibilità del sig. con tutti gli arredi: il canone di locazione per euro Parte_1
350 mensili rimarrà ad esclusivo carico del sig. ; Parte_1
ART. 3) la sig.ra , continuerà a vivere presso l'immobile CP_1
(tratto in locazione dall'amica sito in Altofonte alla Via Parte_2
TUMMINELLO n. 32, unitamente alla figlia minore Persona_1
, e contribuendo in ragione del 50% al pagamento della locazione
[...]
e quindi per euro 150 mensili a suo esclusivo carico;
ART. 4) la figlia minore rimarrà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre CP_1 nell'immobile sito in Altofonte alla Via Tumminello 32 e con possibilità per il padre di poter prelevare e tenere con se la minore ogni qualvolta lo vorrà: le
Feste principale (Natale – Pasqua ecc.) seguiranno il criterio dell'alternanza mentre per le ferie estive, la minore potrà stare ininterrottamente 15 giorni con ogni genitore a seconda degli impegni dei medesimi;
ART. 5) il sig. si impegna a versare alla sig.ra Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1
la somma mensile di euro 100 – somma da Persona_1 rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT: CON LA SOTTOSCRIZIONE
DEL PRESENTE RICORSO IL SIG. RINUNCIA ALLA PROPRIA Per_1
QUOTA DI 50% DELL'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE EROGATO DALL' CP_2
E CHE RIMARRA' AD ESCLUSIVO FAVORE DELLA SIG.RA ; CP_1
2 ART. 6) I coniugi rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco ritenendosi vicendevolmente economicamente indipendenti;
ART. 7) entrambi i ricorrenti prestano in seno alla presente reciproca autorizzazione al rilascio o rinnovo, dei rispettivi passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio da parte delle Autorità Competenti, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento di omologazione della separazione da parte del Tribunale varrà come discarico da ogni responsabilità: i coniugi in ogni caso si impegnano a formalizzare tale consenso ogni qualvolta dovesse essere richiesto dalle predette autorità;”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di ALTOFONTE (atto n. 7, P. I, Anno 2018) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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