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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 783/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Federici Maria Grazia Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato in data 11.3.2025
da
, (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore Avv. Riccardo Colombo e Controparte_1
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valerio Valensin (C.F.
[...] C.F._1
, con elezione di domicilio in , Via Carlo Poma n. 4, presso e nello C.F._2 Pt_1
studio del difensore;
appellanti
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. Nicola Rondinone (C.F. ), con elezione di domicilio in , C.F._4 Pt_1
C.so Porta Vittoria n. 50, presso e nello studio del difensore;
appellato ed appellante incidentale
Oggetto: Parte_1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado tenutosi innanzi al Tribunale di
Milano, sez. XIII civile, dott.ssa Sabrina Bocconcello, r.g. n. 16233/2022, definito con la sentenza n. 7987/2024, Voglia l'll.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ex adverso formulata, in riforma parziale della sentenza n. 7987/2024 resa inter partes nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 16233/2022, dal Tribunale di Milano, sez. XIII civile, dott.ssa Sabrina Bocconcello in data 11 settembre 2024, depositata e pubblicata in pari data, mai notificata, così provvedere:
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermati i capi non impugnati, rigettare tutte le altre domande spiegate dall'ing. nei confronti del Controparte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, e/o nei Parte_1
confronti del Sig. in quando infondate in fatto ed in diritto, oltreché Controparte_1
non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Per l'appellato e appellante incidentale:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiette ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale perché manifestamente infondato;
nel merito:
- confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7987/2024, pronunciata l'11 settembre 2024 e depositata in cancelleria nella stessa data per quanto attiene ai capi impugnati dagli appellanti principali;
in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la menzionata sentenza per quanto attiene alla pronuncia di rigetto di quelle fra le “altre domande attoree” che sono volte a fare accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle deliberazioni assunte dall'assemblea del
2 a , in data 19/26 novembre 2021, con riferimento ai Parte_1 Pt_1 seguenti punti all'ordine del giorno:
3) “Ratifica nomina amministratore e firma del contratto gestione 2021/2022” (penale di € 50);
10) “Adozione delle delibere per corretto utilizzo parti comuni”, per quanto concerne lo spostamento dei contatori luce e gas dell'Ing. e la rimozione della telecamera apposta nel CP_2
cortile di suo uso esclusivo;
C) condannare gli appellanti principali alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_2
C il (di seguito, ”) e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'invalidità delle deliberazioni assunte in data 19/26 novembre 2021
[...]
nei seguenti punti di ordine del giorno:
n. 3 – ratifica nomina Amministratore e firma del contratto- per difetto dei poteri di rappresentanza in capo a ed eccesso di potere relativamente alla previsione della penale Controparte_1 di €50 per l'intervento dell'amministratore condominiale alle singole unità immobiliari ai fini di sopralluogo;
n. 5 – nomina delegato operativo (D.O.) - per l'attribuzione a di poteri Controparte_1
spettanti per legge esclusivamente all'amministratore condominiale;
n. 6 – approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria 2021/20222 e stato riparto- per essergli state addebitate spese di riscaldamento eccessive e difformi dal bilancio consuntivo 2020-2021;
n. 7 – vertenza Uccelli-Condominio- DR (r.g. 11920/2021) – per eccesso di potere, in quanto l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni occorsi ad uno dei propri appartamenti a causa delle infiltrazioni accertate nel procedimento di ATP R.G. n. 11920/2021 del Tribunale di Milano sarebbe stata subordinata all'effettuazione di un sopralluogo da parte di e di una Controparte_1 impresa nominata dall'assemblea o dall'amministratore, con ulteriore differimento degli interventi di riparazione;
n. 9 – citazione per scorretta formazione della volontà assembleare a Parte_2
causa di carenza di informazioni;
n. 10 – adozione delle delibere e delle azioni conseguenti, aventi lo scopo di ripristinare il corretto e pari utilizzo delle parti comuni, senza danno per terzi e/o per il decoro del per eccesso Parte_1
3 di potere, avendo l'assemblea deliberato la rimozione del proprio contatore della luce e lo spostamento di quello del gas e richiesto la rimozione della telecamera fissa inquadrante la parte del cortile di proprio uso esclusivo;
n. 13 – varie ed eventuali- per aver l'assemblea deliberato lo spostamento dell'ingresso dell'immobile dell'ingegner e il correlativo inglobamento di una parte di proprietà CP_1
comune nella propria proprietà esclusiva.
Inoltre, l'attore chiedeva accertarsi in capo a la qualifica di Controparte_1 amministratore di fatto del Condominio o, in subordine, di sostituto dell'amministratore ex art. 1717 ultimo co c.c. e di condannarlo al ripristino dei confini tra proprietà comune e proprietà individuale.
Si costituivano in giudizio il e chiedendo il rigetto delle Parte_1 Controparte_1 domande attoree;
la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove per interpello e testi richieste dalle parti. All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7256/2024 dell'11.9.2024 pubblicata in data 12.9.2024, accoglieva parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiarava l'invalidità dei punti nn. 6 e 7 di o.d.g. della delibera assembleare ed accertava in capo a la qualifica di sostituto dell'amministratore condominiale ex Controparte_1
art. 1717 c.c., con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza proponevano appello il e Parte_1 Controparte_1 lamentando: i) con il primo motivo, l'annullamento del punto n. 6 dell'ordine del giorno in assenza di un interesse concreto e rilevante in capo all'impugnante; ii) con il secondo motivo, la dichiarazione della nullità del punto n. 7 di ordine del giorno nonostante la delibera fosse conforme all'art. 34 del Regolamento condominiale;
iii) con il terzo motivo, il difetto di interesse e legittimazione ad agire ex artt. 100 e 81 c.p.c. di relativamente Controparte_2
alla domanda diretta al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto e/o sostituto ex art. 1717 c.c. in capo a iv) con il quarto motivo, l'illegittimità della Controparte_1
statuizione sulle spese per violazione del regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello principale e spiegava appello incidentale, lamentando: i) con il primo motivo, l'omesso rilievo della nullità del punto 3 dell'ordine del giorno per difetto di poteri rappresentativi in capo a ed eccesso di potere consistente nella previsione della penale di € 50; ii) Controparte_1
con il secondo motivo, l'omesso rilievo della nullità per eccesso di potere del punto 10 della delibera.
4 All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 15.7.2025, il Consigliere istruttore concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza dell'11.11.2025 per la rimessione al
Collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale è fondata, nei limiti che si diranno.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti principali lamentano l'erroneità del capo della sentenza che ha annullato il punto 6 di o.d.g. della delibera condominiale, relativo all'approvazione del bilancio preventivo 2021-2022 e dello stato di riparto delle spese;
il motivo è fondato e ciò per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, a fronte della contestazione, da parte di Controparte_2
dell'eccessività degli importi addebitatigli e dell'omessa indicazione, ad opera di
[...]
controparte, dei criteri di riparto adottati, replicava il Condominio che i bilanci preventivi e consuntivi non debbono riportare il criterio di riparto delle spese, ma soltanto la ripartizione delle spese tra i vari condomini e che sarebbe spettato ad allegare e dimostrare l'asserita CP_2
eccessività delle spese.
Sul punto, il giudice di prime cure ha statuito che “manca in atti l'indicazione del criterio di riparto applicato in concreto dal Convenuto con la conseguenza che in mancanza di specifica Parte_1 indicazione del criterio applicato dovrà dichiararsi l'invalidità della delibera che deve essere quindi annullata”.
La decisione non è corretta. Dalla documentazione depositata dal nel fascicolo di Parte_1 primo grado emerge che l'originario criterio di riparto delle spese operava su base millesimale (cfr. art. 44 Regolamento condominiale di cui al doc n. 9 ove si legge “Le spese per la Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale sono ripartite in ragione della cubatura di ogni appartamento o negozio, secondo la tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A”); che a partire dal 2012 veniva installato nel condominio un impianto di valvole termostatiche e ripartitori, con conseguente rifacimento delle tabelle di riscaldamento in modo conforme ai criteri imposti dal Regolamento Regionale;
che infine venivano mutati i criteri di ripartizione, all'esito della scorta della modifica catastale di uno degli immobili da laboratorio ad abitativo (cfr. docc. nn. 4, 21 e 22 ; da quel momento in poi Parte_1
5 il consumo involontario veniva parametrato su base millesimale, mentre quello volontario sulla base dei rilievi riscontrati dai ripartitori.
Tali evidenze documentali, che forniscono la prova del criterio di ripartizione adottato dal risultano confermate anche dalle dichiarazioni, rese dallo stesso Parte_1 Controparte_2
nei propri atti difensivi, in ordine alla presenza di ripartitori, che vengono
[...]
periodicamente controllati da (pag. 6 atto di citazione in primo grado). CP_1
A fronte di tali risultanze documentali, si è limitato ad Controparte_2 apoditticamente affermare l'eccessività degli importi, senza in alcun modo circostanziare la propria affermazione;
prospettazione al limite dell'ammissibilità, e comunque del tutto generica, laddove una critica avrebbe dovuto farsi carico di spiegare le ragioni della doglianza, evidenziare gli errori della delibera, proporre un conteggio alternativo.
E' fondato il secondo motivo di appello principale, con il quale il e Parte_1 Controparte_1
lamentano l'erroneità del capo di sentenza con il quale il giudice ha dichiarato nullo per
[...]
eccesso di potere il punto 7 di o.d.g. della delibera impugnata in ragione dell'illegittimità della scelta assembleare di imporre la presenza del Delegato Operativo nel corso dei sopralluoghi presso l'unità immobiliare di ad avviso del giudice di prime cure, tale Controparte_2
delibera contrasterebbe con la transazione intervenuta tra le parti in separato giudizio e depositata nel fascicolo di primo grado (doc. n. 3 nonché con le funzioni conferite al Delegato Parte_1
Operativo al punto n. 5 di o.d.g. della medesima delibera datata 19-26 novembre 2021.
Com'è noto, infatti, il rimedio dell'impugnazione delle delibere assembleari di cui all'art. 1137
c.c. può essere esperito soltanto a fronte di vizi di illegittimità, ossia nel caso di deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale;
di talché, il sindacato del giudice in materia è limitato al controllo di legittimità senza potersi estendere al merito, all'opportunità o all'equità della deliberazione, restando preclusa qualsivoglia ingerenza nel merito delle determinazioni assembleari.
Il sindacato sul merito è, tuttavia, ammesso nel caso di deliberazioni viziate da eccesso di potere;
tale vizio ricorre allorquando la delibera, seppur corretta da un punto di vista formale, risulti nella sostanza deviata dal suo scopo funzionale e adottata allo scopo di realizzare finalità diverse da quelle del . Parte_1
Nel caso di specie non è ravvisabile un eccesso di potere nella determinazione assembleare di cui al punto 7 di o.d.g.; invero, il significato della delibera, nella parte in cui prevede che “l'assemblea a maggioranza delibera di autorizzare l'amministratore a coordinarsi con le proprietà e CP_2
DR per ottenere l'accesso alle imprese incaricate, accompagnate dal D.O., per verificare lo
6 stato dei luoghi e quantificare il costo del lavoro da eseguire, organizzando, in accordo con i suddetti, tutte le attività necessarie alla riparazione dei guasti evidenziati dalla relazione del
C.T.U.”, deve essere ricostruito alla luce della transazione precedentemente intervenuta tra le parti, degli incarichi conferiti al D.O. nel punto 5 di o.d.g., nonché del regolamento condominiale.
Segnatamente, la transazione intervenuta tra le parti in precedente e separato giudizio è stata recepita nel punto 2 di o.d.g. del verbale di assemblea straordinaria del 19.9.2018, nella quale si provvedeva ad una nuova regolamentazione dell'accesso del D.O. alle unità private “fermo restando che, qualora un condomino rifiuti l'accesso del DO alle parti esclusive, coinvolte dall'ispezione,
l'amministratore dovrà presidiare personalmente a quella fase” (cfr. doc n. 2 . Parte_1
Quanto al punto n. 5 di o.d.g. della delibera impugnata, in esso l'assemblea conferisce mandato al condomino per svolgere la funzione di Delegato Operativo, in Controparte_1
particolare al fine di coordinare e gestire gli interventi in condominio, stabilendo espressamente che
“in nessun caso tale nomina assembleare autorizza il D.O. ad accedere all'interno degli appartamenti dei singoli condomini, salvo il consenso di volta in volta espresso senza necessità di formalità dal singolo interessato”.
Quanto, infine, al contenuto del regolamento condominiale, viene in rilievo l'art. 34, ai sensi del quale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, compete all'amministratore, o a persona da lui incaricata, il diritto di visita e di ispezione ai locali comuni nonché agli appartamenti,
“previi gli opportuni accordi con i rispettivi proprietari” (cfr. doc n. 8 . Parte_1
Sulla base di tali indici, considerati nel loro complesso, è possibile affermare che il riferimento, nel punto n. 7 di o.d.g. della delibera in discorso, al Delegato Operativo, risponda ad una semplice prassi condominiale (quella per cui, di regola e in mancanza di divieti da parte del proprietario, interviene il D.O. ad accompagnare le aziende in sede di sopralluogo) e non valga ad imporne la presenza contro la volontà del proprietario;
ciò è confermato dal fatto che la delibera stessa preveda il coinvolgimento preventivo dei condomini interessati per consentire loro di organizzare con l'amministratore lo svolgimento delle attività prodromiche ai lavori di riparazione, eventualmente chiedendogli di intervenire in luogo del Delegato Operativo.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dichiararsi la legittimità delle statuizioni contenute nel punto 7 di o.d.g..
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti principali censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato in capo a la qualifica di sostituto Controparte_1 dell'amministratore ex art. 1717 ultimo comma c.c. relativamente agli incarichi di cui al punto 5
7 o.d.g., lamentando l'assenza, in capo a controparte, della legittimazione e dell'interesse ad agire di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. ed evidenziando, in ogni caso, che il D.O. sia organo nominato non già dall'amministratore, ma direttamente dall'assemblea.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale riconosce “la funzione del Delegato operativo e quindi del quale sostituto ex CP_1
art 1717 c.c. sebbene solo per alcuni incarichi del mandatario e specificatamente quelli di cui al punto 5 dell'odg.”.
Si deve soltanto precisare che il Delegato Operativo viene nominato dall'assemblea, non dall'Amministratore, che eventualmente se ne avvale per delegargli alcune attività.
Segnatamente, nel verbale di assemblea straordinaria del 19.9.2018 il Delegato Operativo viene identificato alla stregua di “referente interno”, eletto tra i membri del Consiglio di e Parte_1
nominato al fine di garantire un pronto intervento in materia di sopralluoghi (cfr. pag. 186 doc. n. 3
; analogamente, al punto n. 5 di o.d.g. della delibera impugnata, si legge che Parte_1
“l'assemblea delibera di dare mandato al consigliere di svolgere la funzione di Controparte_1
Delegato Operativo (D.O.) quale figura coadiuvante in loco in affiancamento all'amministratore, in particolare per coordinare e gestire gli interventi in condominio, mantenendo l'amministrazione aggiornata e rimanendo inteso che lo svolgimento di tale funzione NON solleva l'amministratore dai propri OBBLIGHI” e che il “D.O. è di nomina assembleare”.
L'amministratore può, nell'esercizio delle sue attribuzioni, avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di dipendenti, condomini o terzi;
l'art 34 del regolamento prevede la possibilità per l'amministratore di svolgere il proprio mandato anche mediante persona da lui incaricata;
nel caso previsto dalla delibera impugnata, punto 5, l'amministratore viene autorizzato ad avvalersi del delegato operativo, “quale figura coadiuvante in loco”.
Se poi in concreto lo abbia fatto non è dato sapere.
L'appello incidentale non è fondato.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza di primo Controparte_2 grado per omesso rilievo dell'illegittimità del punto n. 3 di o.d.g. della delibera impugnata.
L'illegittimità della delibera discenderebbe, in tesi, dall'assenza di poteri rappresentativi in capo a nella firma del contratto di amministrazione, nonché dalla previsione, a carico dei Controparte_1
8 condomini che richiedano l'intervento dell'amministratore nei sopralluoghi presso la propria unità immobiliare, di una “penale” di 50 €. Detto motivo è infondato e ciò per le ragioni che seguono.
Com'è noto, infatti, il contratto concluso dal falsus procurator non produce effetti nei confronti del falsamente rappresentato, ma è suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica ex Parte_1
art. 1399 c.c. da parte dell'assemblea mediante deliberazione conforme alle previsioni di legge, attese le disposizioni di cui agli art. 1130 e 1135 c.c., e con effetti retroattivi. Inoltre, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, “il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti.
Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia” (Cass., sez. III, 17.5.2022, n.15841).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che, al punto n. 3 di o.d.g., l'assemblea abbia ratificato, con le maggioranze richieste dalla legge, il contratto di amministrazione sottoscritto da
, così perfezionandolo. Controparte_1
Con riguardo, invece, alla retribuzione dell'intervento diretto dell'amministratore presso le unità condominiali, si deve dare atto che essa è stata prevista con delibera approvata dal Condominio il 27 giugno 2019 (doc. 3 fasc. parte in primo grado), che lo stesso appellante incidentale dichiara di CP_2 aver autonomamente impugnato (paga 3 dell'atto di citazione in primo grado).
La clausula viene riproposta nei medesimi termini nel contratto col nuovo amministratore, ratificato nella delibera qui impugnata, e deve ritenersi del tutto lecita.
Il contratto prevede infatti un compenso forfettario, e singole voci per interventi diversi da quelli ordinari (partecipazione ad assemblee aggiuntive rispetto alla prima, gestione sinistri, sollecito spese condominiali etc); tra queste è prevista la somma “per l'eventuale sopralluogo, se richiesto dal condomino, di € 50”; detta clausola, lungi dall'imporre una “penale”, si limita a stabilire una retribuzione od un rimborso spese a vantaggio dell'amministratore a fronte degli accessi che vengano eventualmente richiesti presso le singole unità immobiliari.
9 Costituisce, pertanto, libero esercizio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c.
l'individuazione, nel contratto di amministrazione, degli incarichi dell'amministratore, e la pattuizione del relativo corrispettivo.
Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta l'omessa Controparte_2 dichiarazione, da parte del giudice di prime cure, dell'illegittimità del punto n. 10 di o.d.g. della delibera, con il quale l'assemblea dispone lo spostamento dei suoi contatori di luce e di gas e segnala la necessità di rimuovere la telecamera fissa da sé installata sul muro condominiale.
Per quanto concerne i contatori, fa stato l'accertamento operato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 7357/2024 emessa in data 22.7.2024, pubblicata in data 24.7.2024, passata in giudicato, che respingeva l'impugnazione della delibera avente ad oggetto “Posizionamento contatori luce e gas (punto D)”, spiegando che “i contatori sono stati posizionati dall'attore al di fuori della propria abitazione, l'uno sopra la centrale termica, l'altro nelle scale di accesso al cortile, senza previo consenso dell'amministratore, e senza alcuna adeguata protezione;
è evidente che tali posizionamenti possano creare problemi alla sicurezza individuale e dello stabile condominiale”
(cfr. pag. n. 3 doc. n. 4 appellanti).
L'accertamento contenuto nella sentenza definitiva appena richiamata relativamente alla collocazione dei contatori impedisce, in ragione del principio del ne bis in idem, una nuova statuizione sul punto.
Per quanto concerne, infine, la telecamera fissa, si deve ricordare che il punto 10 della delibera assembleare non imponeva la rimozione della telecamera, prevista invece per i contatori di luce e gas, ma dava conto che “l'assemblea segnala la necessità (di) rimozione della telecamera”, senza assumere decisioni sul punto.
Cionondimeno nella citazione di primo grado, lamentava: “b) Fra i deliberati Controparte_2
assunti sotto il punto 10) egualmente priva di motivazione, e già oggetto di adeguata replica in passato
(tramite corrispondenza con uno dei vari amministratori di diritto), è la richiesta di rimuovere la telecamera”.
Doglianza che non richiedeva alcuna risposta, posto che non vi era alcuna delibera sul punto.
Il Tribunale, evidentemente sviato dalla richiesta attorea, parla in motivazione non solo dei contatori di luce e gas, ma anche della telecamera;
obiter dictum inutile ed irrilevante, posto che in dispositivo la sentenza si limita a confermare (tra gli altri) il 10 punto dell'ODG impugnato, che, come detto, nulla prevedeva in merito alla telecamera.
10 Non sussiste quindi vizio di ultra petizione.
Il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c., espressione del potere dispositivo delle parti, comporta che sussiste il vizio di ultrapetizione quando l'accertamento compiuto in sentenza riguarda un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente e corrispondente pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente;
ciò che si verifica nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.
Il principio di cui all'art. 99 c.p.c. rinviene un suo essenziale corollario nella regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancita dall' art. 112 c.p.c., ai sensi del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il principio di cui all'art. 112 c.p.c. deve intendersi violato laddove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda.
Inoltre, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (in questo senso, ex multis, Cass. n.
9589/2024).
Irrilevante quindi che il tribunale possa aver equivocato il contenuto della delibera impugnata, perché il fraintendimento non si è tradotto in un vizio di ultrapetizione, essendosi limitato il giudice a confermare la legittimità della delibera, per quanto interessa, al punto n. 10 dell'OdG.
S'impongono quindi l'accoglimenti dell'appello principale, e la reiezione di quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile d complessità media, nei valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e, per il giudizio di secondo grado, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza. Considerato altresì l'aumento ex art. 4 c. 2 per la pluralità di parti.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
7256/2024 dell'11.9.2024, pubblicata in data 12.9.2024, così provvede:
- respinge l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande spiegate da con citazione notificata 20.4.2022; Controparte_2
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per Controparte_2
compensi defensionali in favore del e di Parte_1 [...] per il giudizio di primo grado in € 14.118,00 e per il giudizio di secondo grado Controparte_1 in complessivi € 13.406,90; oltre contributo unificato, spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM
55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex Controparte_2
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Milano, camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dr. Antonio Corte Dr. Roberto Aponte
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Federici Maria Grazia Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato in data 11.3.2025
da
, (C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore Avv. Riccardo Colombo e Controparte_1
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Valerio Valensin (C.F.
[...] C.F._1
, con elezione di domicilio in , Via Carlo Poma n. 4, presso e nello C.F._2 Pt_1
studio del difensore;
appellanti
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. Nicola Rondinone (C.F. ), con elezione di domicilio in , C.F._4 Pt_1
C.so Porta Vittoria n. 50, presso e nello studio del difensore;
appellato ed appellante incidentale
Oggetto: Parte_1 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al primo grado tenutosi innanzi al Tribunale di
Milano, sez. XIII civile, dott.ssa Sabrina Bocconcello, r.g. n. 16233/2022, definito con la sentenza n. 7987/2024, Voglia l'll.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ex adverso formulata, in riforma parziale della sentenza n. 7987/2024 resa inter partes nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 16233/2022, dal Tribunale di Milano, sez. XIII civile, dott.ssa Sabrina Bocconcello in data 11 settembre 2024, depositata e pubblicata in pari data, mai notificata, così provvedere:
in via principale e nel merito: accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermati i capi non impugnati, rigettare tutte le altre domande spiegate dall'ing. nei confronti del Controparte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, e/o nei Parte_1
confronti del Sig. in quando infondate in fatto ed in diritto, oltreché Controparte_1
non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Per l'appellato e appellante incidentale:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiette ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare: in via preliminare e in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale perché manifestamente infondato;
nel merito:
- confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7987/2024, pronunciata l'11 settembre 2024 e depositata in cancelleria nella stessa data per quanto attiene ai capi impugnati dagli appellanti principali;
in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare la menzionata sentenza per quanto attiene alla pronuncia di rigetto di quelle fra le “altre domande attoree” che sono volte a fare accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle deliberazioni assunte dall'assemblea del
2 a , in data 19/26 novembre 2021, con riferimento ai Parte_1 Pt_1 seguenti punti all'ordine del giorno:
3) “Ratifica nomina amministratore e firma del contratto gestione 2021/2022” (penale di € 50);
10) “Adozione delle delibere per corretto utilizzo parti comuni”, per quanto concerne lo spostamento dei contatori luce e gas dell'Ing. e la rimozione della telecamera apposta nel CP_2
cortile di suo uso esclusivo;
C) condannare gli appellanti principali alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Controparte_2
C il (di seguito, ”) e Parte_1 Parte_1 Controparte_1
chiedendo dichiararsi l'invalidità delle deliberazioni assunte in data 19/26 novembre 2021
[...]
nei seguenti punti di ordine del giorno:
n. 3 – ratifica nomina Amministratore e firma del contratto- per difetto dei poteri di rappresentanza in capo a ed eccesso di potere relativamente alla previsione della penale Controparte_1 di €50 per l'intervento dell'amministratore condominiale alle singole unità immobiliari ai fini di sopralluogo;
n. 5 – nomina delegato operativo (D.O.) - per l'attribuzione a di poteri Controparte_1
spettanti per legge esclusivamente all'amministratore condominiale;
n. 6 – approvazione bilancio preventivo gestione ordinaria 2021/20222 e stato riparto- per essergli state addebitate spese di riscaldamento eccessive e difformi dal bilancio consuntivo 2020-2021;
n. 7 – vertenza Uccelli-Condominio- DR (r.g. 11920/2021) – per eccesso di potere, in quanto l'esecuzione dei lavori di riparazione dei danni occorsi ad uno dei propri appartamenti a causa delle infiltrazioni accertate nel procedimento di ATP R.G. n. 11920/2021 del Tribunale di Milano sarebbe stata subordinata all'effettuazione di un sopralluogo da parte di e di una Controparte_1 impresa nominata dall'assemblea o dall'amministratore, con ulteriore differimento degli interventi di riparazione;
n. 9 – citazione per scorretta formazione della volontà assembleare a Parte_2
causa di carenza di informazioni;
n. 10 – adozione delle delibere e delle azioni conseguenti, aventi lo scopo di ripristinare il corretto e pari utilizzo delle parti comuni, senza danno per terzi e/o per il decoro del per eccesso Parte_1
3 di potere, avendo l'assemblea deliberato la rimozione del proprio contatore della luce e lo spostamento di quello del gas e richiesto la rimozione della telecamera fissa inquadrante la parte del cortile di proprio uso esclusivo;
n. 13 – varie ed eventuali- per aver l'assemblea deliberato lo spostamento dell'ingresso dell'immobile dell'ingegner e il correlativo inglobamento di una parte di proprietà CP_1
comune nella propria proprietà esclusiva.
Inoltre, l'attore chiedeva accertarsi in capo a la qualifica di Controparte_1 amministratore di fatto del Condominio o, in subordine, di sostituto dell'amministratore ex art. 1717 ultimo co c.c. e di condannarlo al ripristino dei confini tra proprietà comune e proprietà individuale.
Si costituivano in giudizio il e chiedendo il rigetto delle Parte_1 Controparte_1 domande attoree;
la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove per interpello e testi richieste dalle parti. All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7256/2024 dell'11.9.2024 pubblicata in data 12.9.2024, accoglieva parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiarava l'invalidità dei punti nn. 6 e 7 di o.d.g. della delibera assembleare ed accertava in capo a la qualifica di sostituto dell'amministratore condominiale ex Controparte_1
art. 1717 c.c., con condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza proponevano appello il e Parte_1 Controparte_1 lamentando: i) con il primo motivo, l'annullamento del punto n. 6 dell'ordine del giorno in assenza di un interesse concreto e rilevante in capo all'impugnante; ii) con il secondo motivo, la dichiarazione della nullità del punto n. 7 di ordine del giorno nonostante la delibera fosse conforme all'art. 34 del Regolamento condominiale;
iii) con il terzo motivo, il difetto di interesse e legittimazione ad agire ex artt. 100 e 81 c.p.c. di relativamente Controparte_2
alla domanda diretta al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto e/o sostituto ex art. 1717 c.c. in capo a iv) con il quarto motivo, l'illegittimità della Controparte_1
statuizione sulle spese per violazione del regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'appello principale e spiegava appello incidentale, lamentando: i) con il primo motivo, l'omesso rilievo della nullità del punto 3 dell'ordine del giorno per difetto di poteri rappresentativi in capo a ed eccesso di potere consistente nella previsione della penale di € 50; ii) Controparte_1
con il secondo motivo, l'omesso rilievo della nullità per eccesso di potere del punto 10 della delibera.
4 All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 15.7.2025, il Consigliere istruttore concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza dell'11.11.2025 per la rimessione al
Collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione principale è fondata, nei limiti che si diranno.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti principali lamentano l'erroneità del capo della sentenza che ha annullato il punto 6 di o.d.g. della delibera condominiale, relativo all'approvazione del bilancio preventivo 2021-2022 e dello stato di riparto delle spese;
il motivo è fondato e ciò per le ragioni che seguono.
Nel giudizio di primo grado, a fronte della contestazione, da parte di Controparte_2
dell'eccessività degli importi addebitatigli e dell'omessa indicazione, ad opera di
[...]
controparte, dei criteri di riparto adottati, replicava il Condominio che i bilanci preventivi e consuntivi non debbono riportare il criterio di riparto delle spese, ma soltanto la ripartizione delle spese tra i vari condomini e che sarebbe spettato ad allegare e dimostrare l'asserita CP_2
eccessività delle spese.
Sul punto, il giudice di prime cure ha statuito che “manca in atti l'indicazione del criterio di riparto applicato in concreto dal Convenuto con la conseguenza che in mancanza di specifica Parte_1 indicazione del criterio applicato dovrà dichiararsi l'invalidità della delibera che deve essere quindi annullata”.
La decisione non è corretta. Dalla documentazione depositata dal nel fascicolo di Parte_1 primo grado emerge che l'originario criterio di riparto delle spese operava su base millesimale (cfr. art. 44 Regolamento condominiale di cui al doc n. 9 ove si legge “Le spese per la Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale sono ripartite in ragione della cubatura di ogni appartamento o negozio, secondo la tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera A”); che a partire dal 2012 veniva installato nel condominio un impianto di valvole termostatiche e ripartitori, con conseguente rifacimento delle tabelle di riscaldamento in modo conforme ai criteri imposti dal Regolamento Regionale;
che infine venivano mutati i criteri di ripartizione, all'esito della scorta della modifica catastale di uno degli immobili da laboratorio ad abitativo (cfr. docc. nn. 4, 21 e 22 ; da quel momento in poi Parte_1
5 il consumo involontario veniva parametrato su base millesimale, mentre quello volontario sulla base dei rilievi riscontrati dai ripartitori.
Tali evidenze documentali, che forniscono la prova del criterio di ripartizione adottato dal risultano confermate anche dalle dichiarazioni, rese dallo stesso Parte_1 Controparte_2
nei propri atti difensivi, in ordine alla presenza di ripartitori, che vengono
[...]
periodicamente controllati da (pag. 6 atto di citazione in primo grado). CP_1
A fronte di tali risultanze documentali, si è limitato ad Controparte_2 apoditticamente affermare l'eccessività degli importi, senza in alcun modo circostanziare la propria affermazione;
prospettazione al limite dell'ammissibilità, e comunque del tutto generica, laddove una critica avrebbe dovuto farsi carico di spiegare le ragioni della doglianza, evidenziare gli errori della delibera, proporre un conteggio alternativo.
E' fondato il secondo motivo di appello principale, con il quale il e Parte_1 Controparte_1
lamentano l'erroneità del capo di sentenza con il quale il giudice ha dichiarato nullo per
[...]
eccesso di potere il punto 7 di o.d.g. della delibera impugnata in ragione dell'illegittimità della scelta assembleare di imporre la presenza del Delegato Operativo nel corso dei sopralluoghi presso l'unità immobiliare di ad avviso del giudice di prime cure, tale Controparte_2
delibera contrasterebbe con la transazione intervenuta tra le parti in separato giudizio e depositata nel fascicolo di primo grado (doc. n. 3 nonché con le funzioni conferite al Delegato Parte_1
Operativo al punto n. 5 di o.d.g. della medesima delibera datata 19-26 novembre 2021.
Com'è noto, infatti, il rimedio dell'impugnazione delle delibere assembleari di cui all'art. 1137
c.c. può essere esperito soltanto a fronte di vizi di illegittimità, ossia nel caso di deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale;
di talché, il sindacato del giudice in materia è limitato al controllo di legittimità senza potersi estendere al merito, all'opportunità o all'equità della deliberazione, restando preclusa qualsivoglia ingerenza nel merito delle determinazioni assembleari.
Il sindacato sul merito è, tuttavia, ammesso nel caso di deliberazioni viziate da eccesso di potere;
tale vizio ricorre allorquando la delibera, seppur corretta da un punto di vista formale, risulti nella sostanza deviata dal suo scopo funzionale e adottata allo scopo di realizzare finalità diverse da quelle del . Parte_1
Nel caso di specie non è ravvisabile un eccesso di potere nella determinazione assembleare di cui al punto 7 di o.d.g.; invero, il significato della delibera, nella parte in cui prevede che “l'assemblea a maggioranza delibera di autorizzare l'amministratore a coordinarsi con le proprietà e CP_2
DR per ottenere l'accesso alle imprese incaricate, accompagnate dal D.O., per verificare lo
6 stato dei luoghi e quantificare il costo del lavoro da eseguire, organizzando, in accordo con i suddetti, tutte le attività necessarie alla riparazione dei guasti evidenziati dalla relazione del
C.T.U.”, deve essere ricostruito alla luce della transazione precedentemente intervenuta tra le parti, degli incarichi conferiti al D.O. nel punto 5 di o.d.g., nonché del regolamento condominiale.
Segnatamente, la transazione intervenuta tra le parti in precedente e separato giudizio è stata recepita nel punto 2 di o.d.g. del verbale di assemblea straordinaria del 19.9.2018, nella quale si provvedeva ad una nuova regolamentazione dell'accesso del D.O. alle unità private “fermo restando che, qualora un condomino rifiuti l'accesso del DO alle parti esclusive, coinvolte dall'ispezione,
l'amministratore dovrà presidiare personalmente a quella fase” (cfr. doc n. 2 . Parte_1
Quanto al punto n. 5 di o.d.g. della delibera impugnata, in esso l'assemblea conferisce mandato al condomino per svolgere la funzione di Delegato Operativo, in Controparte_1
particolare al fine di coordinare e gestire gli interventi in condominio, stabilendo espressamente che
“in nessun caso tale nomina assembleare autorizza il D.O. ad accedere all'interno degli appartamenti dei singoli condomini, salvo il consenso di volta in volta espresso senza necessità di formalità dal singolo interessato”.
Quanto, infine, al contenuto del regolamento condominiale, viene in rilievo l'art. 34, ai sensi del quale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, compete all'amministratore, o a persona da lui incaricata, il diritto di visita e di ispezione ai locali comuni nonché agli appartamenti,
“previi gli opportuni accordi con i rispettivi proprietari” (cfr. doc n. 8 . Parte_1
Sulla base di tali indici, considerati nel loro complesso, è possibile affermare che il riferimento, nel punto n. 7 di o.d.g. della delibera in discorso, al Delegato Operativo, risponda ad una semplice prassi condominiale (quella per cui, di regola e in mancanza di divieti da parte del proprietario, interviene il D.O. ad accompagnare le aziende in sede di sopralluogo) e non valga ad imporne la presenza contro la volontà del proprietario;
ciò è confermato dal fatto che la delibera stessa preveda il coinvolgimento preventivo dei condomini interessati per consentire loro di organizzare con l'amministratore lo svolgimento delle attività prodromiche ai lavori di riparazione, eventualmente chiedendogli di intervenire in luogo del Delegato Operativo.
Sulla scorta di tali considerazioni, deve dichiararsi la legittimità delle statuizioni contenute nel punto 7 di o.d.g..
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti principali censurano la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accertato in capo a la qualifica di sostituto Controparte_1 dell'amministratore ex art. 1717 ultimo comma c.c. relativamente agli incarichi di cui al punto 5
7 o.d.g., lamentando l'assenza, in capo a controparte, della legittimazione e dell'interesse ad agire di cui agli artt. 81 e 100 c.p.c. ed evidenziando, in ogni caso, che il D.O. sia organo nominato non già dall'amministratore, ma direttamente dall'assemblea.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale riconosce “la funzione del Delegato operativo e quindi del quale sostituto ex CP_1
art 1717 c.c. sebbene solo per alcuni incarichi del mandatario e specificatamente quelli di cui al punto 5 dell'odg.”.
Si deve soltanto precisare che il Delegato Operativo viene nominato dall'assemblea, non dall'Amministratore, che eventualmente se ne avvale per delegargli alcune attività.
Segnatamente, nel verbale di assemblea straordinaria del 19.9.2018 il Delegato Operativo viene identificato alla stregua di “referente interno”, eletto tra i membri del Consiglio di e Parte_1
nominato al fine di garantire un pronto intervento in materia di sopralluoghi (cfr. pag. 186 doc. n. 3
; analogamente, al punto n. 5 di o.d.g. della delibera impugnata, si legge che Parte_1
“l'assemblea delibera di dare mandato al consigliere di svolgere la funzione di Controparte_1
Delegato Operativo (D.O.) quale figura coadiuvante in loco in affiancamento all'amministratore, in particolare per coordinare e gestire gli interventi in condominio, mantenendo l'amministrazione aggiornata e rimanendo inteso che lo svolgimento di tale funzione NON solleva l'amministratore dai propri OBBLIGHI” e che il “D.O. è di nomina assembleare”.
L'amministratore può, nell'esercizio delle sue attribuzioni, avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di dipendenti, condomini o terzi;
l'art 34 del regolamento prevede la possibilità per l'amministratore di svolgere il proprio mandato anche mediante persona da lui incaricata;
nel caso previsto dalla delibera impugnata, punto 5, l'amministratore viene autorizzato ad avvalersi del delegato operativo, “quale figura coadiuvante in loco”.
Se poi in concreto lo abbia fatto non è dato sapere.
L'appello incidentale non è fondato.
Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza di primo Controparte_2 grado per omesso rilievo dell'illegittimità del punto n. 3 di o.d.g. della delibera impugnata.
L'illegittimità della delibera discenderebbe, in tesi, dall'assenza di poteri rappresentativi in capo a nella firma del contratto di amministrazione, nonché dalla previsione, a carico dei Controparte_1
8 condomini che richiedano l'intervento dell'amministratore nei sopralluoghi presso la propria unità immobiliare, di una “penale” di 50 €. Detto motivo è infondato e ciò per le ragioni che seguono.
Com'è noto, infatti, il contratto concluso dal falsus procurator non produce effetti nei confronti del falsamente rappresentato, ma è suscettibile di perfezionamento attraverso la ratifica ex Parte_1
art. 1399 c.c. da parte dell'assemblea mediante deliberazione conforme alle previsioni di legge, attese le disposizioni di cui agli art. 1130 e 1135 c.c., e con effetti retroattivi. Inoltre, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, “il negozio concluso dal falsus procurator, o da chi abbia sorpassato i limiti delle facoltà conferitegli dal dominus, integra una fattispecie soggettivamente complessa a formazione successiva, la quale si perfeziona con la ratifica del dominus. Inteso come negozio in itinere o in stato di pendenza, ma suscettibile di essere perfezionato in un secondo tempo, mediante la ratifica dello pseudo rappresentato, un tale negozio non è nullo e neppure annullabile, dal momento che ciò che è nullo è privo di ogni potenzialità di perfezionamento, mentre il negozio annullabile spiega i suoi effetti sin dall'inizio e li mantiene finché non intervenga l'eventuale pronuncia di annullamento, che valga a rimuovere quegli effetti.
Il negozio posto in essere da chi sia privo del potere rappresentativo è un negozio perfetto, ma privo di efficacia” (Cass., sez. III, 17.5.2022, n.15841).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che, al punto n. 3 di o.d.g., l'assemblea abbia ratificato, con le maggioranze richieste dalla legge, il contratto di amministrazione sottoscritto da
, così perfezionandolo. Controparte_1
Con riguardo, invece, alla retribuzione dell'intervento diretto dell'amministratore presso le unità condominiali, si deve dare atto che essa è stata prevista con delibera approvata dal Condominio il 27 giugno 2019 (doc. 3 fasc. parte in primo grado), che lo stesso appellante incidentale dichiara di CP_2 aver autonomamente impugnato (paga 3 dell'atto di citazione in primo grado).
La clausula viene riproposta nei medesimi termini nel contratto col nuovo amministratore, ratificato nella delibera qui impugnata, e deve ritenersi del tutto lecita.
Il contratto prevede infatti un compenso forfettario, e singole voci per interventi diversi da quelli ordinari (partecipazione ad assemblee aggiuntive rispetto alla prima, gestione sinistri, sollecito spese condominiali etc); tra queste è prevista la somma “per l'eventuale sopralluogo, se richiesto dal condomino, di € 50”; detta clausola, lungi dall'imporre una “penale”, si limita a stabilire una retribuzione od un rimborso spese a vantaggio dell'amministratore a fronte degli accessi che vengano eventualmente richiesti presso le singole unità immobiliari.
9 Costituisce, pertanto, libero esercizio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c.
l'individuazione, nel contratto di amministrazione, degli incarichi dell'amministratore, e la pattuizione del relativo corrispettivo.
Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta l'omessa Controparte_2 dichiarazione, da parte del giudice di prime cure, dell'illegittimità del punto n. 10 di o.d.g. della delibera, con il quale l'assemblea dispone lo spostamento dei suoi contatori di luce e di gas e segnala la necessità di rimuovere la telecamera fissa da sé installata sul muro condominiale.
Per quanto concerne i contatori, fa stato l'accertamento operato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 7357/2024 emessa in data 22.7.2024, pubblicata in data 24.7.2024, passata in giudicato, che respingeva l'impugnazione della delibera avente ad oggetto “Posizionamento contatori luce e gas (punto D)”, spiegando che “i contatori sono stati posizionati dall'attore al di fuori della propria abitazione, l'uno sopra la centrale termica, l'altro nelle scale di accesso al cortile, senza previo consenso dell'amministratore, e senza alcuna adeguata protezione;
è evidente che tali posizionamenti possano creare problemi alla sicurezza individuale e dello stabile condominiale”
(cfr. pag. n. 3 doc. n. 4 appellanti).
L'accertamento contenuto nella sentenza definitiva appena richiamata relativamente alla collocazione dei contatori impedisce, in ragione del principio del ne bis in idem, una nuova statuizione sul punto.
Per quanto concerne, infine, la telecamera fissa, si deve ricordare che il punto 10 della delibera assembleare non imponeva la rimozione della telecamera, prevista invece per i contatori di luce e gas, ma dava conto che “l'assemblea segnala la necessità (di) rimozione della telecamera”, senza assumere decisioni sul punto.
Cionondimeno nella citazione di primo grado, lamentava: “b) Fra i deliberati Controparte_2
assunti sotto il punto 10) egualmente priva di motivazione, e già oggetto di adeguata replica in passato
(tramite corrispondenza con uno dei vari amministratori di diritto), è la richiesta di rimuovere la telecamera”.
Doglianza che non richiedeva alcuna risposta, posto che non vi era alcuna delibera sul punto.
Il Tribunale, evidentemente sviato dalla richiesta attorea, parla in motivazione non solo dei contatori di luce e gas, ma anche della telecamera;
obiter dictum inutile ed irrilevante, posto che in dispositivo la sentenza si limita a confermare (tra gli altri) il 10 punto dell'ODG impugnato, che, come detto, nulla prevedeva in merito alla telecamera.
10 Non sussiste quindi vizio di ultra petizione.
Il principio della domanda di cui agli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c., espressione del potere dispositivo delle parti, comporta che sussiste il vizio di ultrapetizione quando l'accertamento compiuto in sentenza riguarda un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente e corrispondente pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente;
ciò che si verifica nelle ipotesi in cui vi sia stata pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.
Il principio di cui all'art. 99 c.p.c. rinviene un suo essenziale corollario nella regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancita dall' art. 112 c.p.c., ai sensi del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il principio di cui all'art. 112 c.p.c. deve intendersi violato laddove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda.
Inoltre, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione” (in questo senso, ex multis, Cass. n.
9589/2024).
Irrilevante quindi che il tribunale possa aver equivocato il contenuto della delibera impugnata, perché il fraintendimento non si è tradotto in un vizio di ultrapetizione, essendosi limitato il giudice a confermare la legittimità della delibera, per quanto interessa, al punto n. 10 dell'OdG.
S'impongono quindi l'accoglimenti dell'appello principale, e la reiezione di quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile d complessità media, nei valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e, per il giudizio di secondo grado, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esaurita in una sola udienza. Considerato altresì l'aumento ex art. 4 c. 2 per la pluralità di parti.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
7256/2024 dell'11.9.2024, pubblicata in data 12.9.2024, così provvede:
- respinge l'appello incidentale;
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande spiegate da con citazione notificata 20.4.2022; Controparte_2
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida per Controparte_2
compensi defensionali in favore del e di Parte_1 [...] per il giudizio di primo grado in € 14.118,00 e per il giudizio di secondo grado Controparte_1 in complessivi € 13.406,90; oltre contributo unificato, spese forfettarie 15% ex art. 2 co 2 DM
55/2014, oltre IVA e CPA secondo legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex Controparte_2
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Milano, camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dr. Antonio Corte Dr. Roberto Aponte
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