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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2630/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE STEFANO VINCENZO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
ricorrenti
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
interveniente necessario
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 11/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 15/05/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ANST
(al N. 10, Parte I, anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è Per fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 04/07/2001 a Napoli) maggiorenne lavoratore, e (il 21/11/2005 a Napoli) maggiorenne studentessa, le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate l'11/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto 15.05.2011 in ANST (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2
2. assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, ed il mobilio in essa presente alla SI.ra , che si obbliga Pt_1
a volturare le utenze a suo nome nonché a versare il relativo canone;
3. i figli, entrambi maggiorenni, potranno scegliere liberamente la propria collocazione presso i genitori;
4. stabilire che il SI. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia e direttamente Pt_2 Per_2 alla stessa, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, oltre ISTAT come per legge e che partecipi al pagamento del 50% delle spese straordinarie, concordate preventivamente, da sostenere per la figlia, per le quali si fa espresso riferimento a quanto analiticamente indicato nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Nola e inerenti CP_1 le spese per i figli in materia di separazione. L'erogazione sarà effettuata tramite bonifico direttamente alla figlia
, alle coordinate già note al ricorrente o in contanti, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
Persona_3
5. stabilire che la SI.ra consegni al SI. i beni personali di questi e della sua famiglia di origine, Pt_1 Pt_2 ancora presenti nella casa coniugale.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI
Le parti dichiarano di aver regolato già in precedenza ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05/12/1970, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a ANST (NA) il 15/05/2001(atto n. 10, Parte I, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANST (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 20/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2630/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il [...], Parte_1
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. DE STEFANO VINCENZO, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
ricorrenti
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
interveniente necessario
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 11/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio contratto in data 15/05/2001, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di ANST
(al N. 10, Parte I, anno 2001). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è Per fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, (il 04/07/2001 a Napoli) maggiorenne lavoratore, e (il 21/11/2005 a Napoli) maggiorenne studentessa, le parti Per_2 hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
4. La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate l'11/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
5. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto 15.05.2011 in ANST (NA). Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
6. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2
2. assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, ed il mobilio in essa presente alla SI.ra , che si obbliga Pt_1
a volturare le utenze a suo nome nonché a versare il relativo canone;
3. i figli, entrambi maggiorenni, potranno scegliere liberamente la propria collocazione presso i genitori;
4. stabilire che il SI. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia e direttamente Pt_2 Per_2 alla stessa, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, oltre ISTAT come per legge e che partecipi al pagamento del 50% delle spese straordinarie, concordate preventivamente, da sostenere per la figlia, per le quali si fa espresso riferimento a quanto analiticamente indicato nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Nola e inerenti CP_1 le spese per i figli in materia di separazione. L'erogazione sarà effettuata tramite bonifico direttamente alla figlia
, alle coordinate già note al ricorrente o in contanti, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
Persona_3
5. stabilire che la SI.ra consegni al SI. i beni personali di questi e della sua famiglia di origine, Pt_1 Pt_2 ancora presenti nella casa coniugale.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE, DEBITI E CREDITI RECIPROCI
Le parti dichiarano di aver regolato già in precedenza ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere reciprocamente ad alcun titolo.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
7. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
05/12/1970, e , nato a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a ANST (NA) il 15/05/2001(atto n. 10, Parte I, anno 2001);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ANST (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 20/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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