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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5294 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 369 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
Codice Fiscale , e Codice Fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Luigi Mastroianni per procura in atti;
C.F._2 APPELLANTI E codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1 IL MO IA OD , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati P.IVA_1 Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e hanno citato in giudizio la adducendo alcuni profili Parte_1 Parte_2 Controparte_1
d'illegittimità riguardo al contratto di mutuo rep. 12579 del 3 ottobre 2008 stipulato con CP_1 per € 208.000,00 e chiedendo al Tribunale di: 1) accertare e dichiarare l'illiceità del contratto
[...] di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale;
2) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione Credit premio unico e delle spese, travalica il CP_2 tasso soglia;
3) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione
è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione Credit Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia;
4) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione premio Controparte_3 unico e delle spese, travalica il tasso soglia;
5) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un TAN tasso di mora che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione Credit Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia;
6) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un costo della assicurazione Credit Protection premio mensile 13,50%
- Tasso Soglia di usura 9,45%; 7) ritenere, pertanto, che per l'effetto dell'art. 1815, comma 2 c.c. e dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
8) dichiarare, in subordine, la indeterminatezza dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG applicato, ordinando il ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso legale ex art. 1284, ultimo comma, c.c.; 9) accertare che al 28.05.2015 data della perizia tecnica, parte attrice abbia pagato come capitale la somma di €
25.222,80 e come interessi € 87.517,72; 10) ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
11) soppesare che per effetto delle indicate somme, avendo già restituito parte del capitale, parte attrice è debitrice dell' CP_4 convenuto per € 182.777,20 a titolo di capitale residuo e che, di contro, è sua creditrice per l'importo di € 87.517,72, ovverosia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; 12) in via gradata e in considerazione di quanto esposto in narrativa delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il suindicato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
13) accertare se nel piano d'ammortamento “alla francese” e nella relativa formula si consideri il tasso effettivo e non il tasso nominale;
14) accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese;
15) con condanna di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
16) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite.
Si è costituita nel giudizio la chiedendo al Tribunale, nel merito: rigettare tutte le Controparte_1 domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto;
(…); In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CT , ha respinto le domande delle parti attrici, condannandole alle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Il CT ha accertato che gli interessi corrispettivi pari al 7,05% sono inferiori al tasso soglia
(9,45%) fissato nel periodo in cui è avvenuta la stipulazione del mutuo per la categoria “Mutuo con garanzia reale/ipotecaria a tasso fisso (trimestre 1.10.2008 – 31.12.2008)”. Il tasso di mora è stato stabilito in contratto nella misura del tasso corrispettivo vigente accresciuto di due punti in ragione di anno: quindi il tasso di mora concordato all'atto di stipulazione del contratto è pari al 9,05%, anch'esso inferiore al tasso soglia (9,45%). Con riferimento alle osservazioni poste dalle attrici, in caso di ritardato pagamento delle rate, se la parte mutuataria non sostiene un interesse di mora in misura superiore a quella nominale poiché il contratto, nell'ipotesi di mancato pagamento di una rata del muto, non si prevede che agli interessi di mora si applichino ulteriori spese;
inoltre, in nessuna parte del contratto è prevista una qualunque sommatoria degli interessi convenzionali e di mora al verificarsi dell'eventualità di applicazione della mora, sommatoria che potrebbe determinare per assurdo il superamento del tasso soglia. Emerge, quindi, che non ha mai applicato al CP_1 contratto di mutuo in esame, né ha mai previsto, tassi d'interesse superiori al tasso soglia in violazione delle previsioni della legge n. 108/96: dall'analisi del contratto originario non si prevede, come sostengono le attrici che al verificarsi della mora al tasso convenzionale si aggiunga il tasso di mora determinandosi in tal modo il superamento del tasso usura: al verificarsi del mancato pagamento di rate scadute, il tasso di mora sostituirà a quello convenzionale e mai si sommerà a quest'ultimo. Per quanto riguarda le spese del contratto che le attrici sostengono sommarsi agli interessi moratori al fine di comprovare il superamento del tasso soglia, queste non si aggiungono al tasso di mora:
l'interesse di mora assolve una funzione tipicamente sanzionatoria del mancato adempimento da parte del contraente e al momento della conclusione del contratto costituisce un'evenienza tutt'altro che certa. E' eccessivo, pertanto, affermare che la mera pattuizione dell'interesse moratorio da applicarsi alla rata composta possa determinare l'usurarietà originaria della pattuizione di ogni interesse. Per dimostrare l'usurarietà del mutuo non può farsi ricorso al cumulo matematico delle percentuali pattuite ma occorre dimostrare in concreto che ciò sia avvenuto, cosa che le attrici non state in condizioni di provare. Nel mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora,
i quali si sostituiscono a quelli corrispettivi all'atto della scadenza della rata, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza del beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito. Ciò spiega perché nei finanziamenti a scadenza la mora, se contrattualmente prevista, ben può decorrere alla scadenza sula rata complessa ossia composta dal capitale e dagli interessi corrispettivi, senza che si abbia sommatoria di tassi d'interesse: infatti, l'interesse corrispettivo è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento mentre l'interesse di mora è connesso alla rata complessa scaduta o al capitale scaduto ed è dovuto solo per il periodo successivo alla scadenza. Conseguentemente il tasso di mora non potrà mai cumularsi al tasso corrispettivo, essendo il primo sostitutivo del secondo e applicabile solo dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti non pagati.
Per quanto riguarda la misura dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG si precisa che l'omessa o erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui sia dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'Istituto concedente. Ne consegue che laddove, pur non essendo stato reso noto il TAEG, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi. Tra le sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione si richiamano la n. 12276 del 19 maggio 2010 che affermava che la convenzione concernente gli interessi è validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c., qualora si abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso d'interesse. E ancora Cassazione n. 17110 del 26 giugno 2019 ritiene che possa reputarsi debitamente soddisfatta la disposizione dell'art. 1284 c.c., in mancanza di una puntuale indicazione numerica, laddove vi sia un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso, nel senso che è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione in modo che emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare la pattuizione. Il richiamo alla recente sentenza Cass. sez. un. 19597/2020, fatto dalle attrici negli scritti conclusionali, è mal posto perché le Sezioni Unite, in ossequio alle richieste promananti dall'ordinamento comunitario, hanno ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., limitatamente al surplus usurario, restando comunque dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Diversamente opinando, il debitore si vedrebbe azzerato il costo del finanziamento, restando obbligato a restituire al creditore il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione d'interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, prendendo come esempio un contratto di mutuo, le Sezioni Unite hanno concluso che, una volta intervenutane la risoluzione, le rate scadute (comprensive degli interessi in esse già conglobati) restano integralmente dovute, e il debitore è altresì tenuto a versare gli interessi moratori (nella misura dei corrispettivi pattuiti) fino al momento del saldo. Per quel che riguarda le rate ancora da scadere, anch'esse saranno immediatamente dovute (in uno con gli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione), e sulle stesse il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi ex art. 1224, primo comma, c.c., dal momento della risoluzione del contratto. In considerazione di ciò, nella specie il
CT ha chiarito che il tasso non è mai stato superato e la Cassazione ha stabilito che, benché gli interessi moratori debbano essere conformi al tasso soglia antiusura, nondimeno interessano solo quelli “pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell'esercizio del lecito ius variandi” e non pure diversi tassi “effettivi”, come fatto dal CT. La comparazione fra gli stessi non può avvenire “sic et simpliciter “ ma con l'aumento medio degli interessi moratori stabilito dal D.M. di riferimento e uguale, per il contratto di mutuo litigioso, al 2,1%. A tale riguardo, le attrici non hanno neppure versato un documento contabile attestante il versamento delle rate nella misura contrattuale o il versamento di interessi moratori.
Per quanto concerne l'ammortamento alla “francese” esso utilizza la “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia è formula c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La suddetta formula non incide sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell'interesse semplice posto cha a ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. Le attrici hanno richiamato principi generali senza ancorarli caso specifico ma solo sviluppando considerazioni generiche: sul punto si possono condividere le argomentazioni della Banca e, soprattutto, i precedenti giurisprudenziali da essa citati (in particolare, Tribunale di Cassino sentenza n. 86/2020 allegata alla comparsa conclusionale), perfettamente riferibili sovrapponibili al caso in esame ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, all'opposto di quelli indicati dalle attrici. Nelle controversie che si riferiscono alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto (non in astratto, come avvenuto nella specie), l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: la CT ha smentito ogni pretesa attorea. Le altre questioni devono ritenersi assorbite]»
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie attrici, come in epigrafe indicate, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo : “ … accogliere tutte le domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente:
“1) accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
2) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione Controparte_3 premio unico e delle spese, travalica il tasso soglia (TAN contrattuale 7,05% + Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione Credit Protection premio unico 7,50% + Spese di istruttoria 1% +
Altre spese 0,532%) = TEG 16,582% > Tasso Soglia di Usura 9,45%); 3) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione Credit Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia (TAN contrattuale 7,05% +
Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione Credit Protection premio mensile 13,50% + Spese di istruttoria 1% + Altre spese 0,532%) = TEG 22,582% > Tasso Soglia di Usura 9,45%); 4) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione premio unico e delle spese, travalica il tasso soglia (Tasso di Mora 9,05% + Controparte_3
Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione premio unico 7,50% + Spese di Controparte_3 istruttoria 1% + Altre spese 0,532%) = TEG 18,582% > Tasso Soglia di Usura 9,45%); 5) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che, con l'addendo, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia (Tasso di CP_3
Mora 9,05% + Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione Protection premio mensile CP_3
13,50% + Spese di istruttoria 1% + Altre spese 0,532%) = TEG 24,582% > Tasso Soglia di Usura
9,45%); 6) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un costo dell'assicurazione Protection premio mensile CP_3
(13,50%) che, di per sé, travalica il tasso soglia (9,45%): Assicurazione Credit Protection premio mensile 13,50% > Tasso Soglia di Usura 9,45%; 7) ritenere, pertanto, che, per effetto dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 644, comma 1 e 3, c.p., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
8) dichiarare, in subordine, la indeterminatezza dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG applicato, ordinando il ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso minimo dei BOT o, in alternativa, al tasso legale ex art. 1284, ultimo comma, c.c.; 9) accertare che, al 28/05/2015, data della perizia tecnica, parte attrice abbia pagato come capitale la somma di € 25.222,80 e come interessi l'importo di € 87.517,72; 10) ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
11) soppesare, pertanto, che, per effetto delle indicate somme, avendo già restituito parte del capitale, parte attrice è debitrice dell' convenuto per € CP_4
182.777,20 a titolo di capitale residuo e che, di contro, è sua creditrice per l'importo di € 87.517,72, ovverosia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; 12) in via gradata, e in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il suindicato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
13) accertare se, nel piano di ammortamento “alla francese” e nella relativa formula, si consideri il tasso effettivo e non il tasso nominale;
14) accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento “alla francese” (violazione del principio dell'equivalenza dei tassi); 15) con condanna di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
16) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quantomeno l'On.le Tribunale adito disporre la compensazione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA In caso di contestazione dell'allegata perizia, e ove ritenuto opportuno da parte dell'Illl.mo Giudice adito, si chiede - senza che ciò valga come inversione degli oneri probatori di legge - di disporre CT contabile al mero ed unico fine di: a) accertare se gli interessi corrispettivi e/o gli interessi di mora contrattualmente pattuiti, presi singolarmente, siano superiori al tasso soglia di cui alla Legge n. 108/1996 all'epoca applicabile (costituito dal Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM) aumentato del 50%); b) accertare – nell'ipotesi in cui il regolamento negoziale tra le parti stabilisca che gli interessi di mora, per sanzionare l'eventuale ritardo del debitore, si vadano ad aggiungere a quelli corrispettivi – se la somma degli interessi corrispettivi, degli interessi di mora e degli ulteriori oneri, costi, commissioni, spese e remunerazioni, a qualsiasi titolo, sia superiore al detto tasso soglia all'epoca applicabile;
c) quantificare l'ammontare degli interessi complessivamente versati dalla parte attrice a favore della convenuta, sino ad oggi o sino alla data di estinzione CP_5 del mutuo;
d) valutare la sussistenza della violazione dell'art. 1283 c.c. e/o verificare l'applicazione di tassi usurari nel rapporto de quo;
e) valutare la sussistenza della indeterminatezza dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG applicato, ed effettuare il ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso minimo dei BOT o, in alternativa, al tasso legale ex art. 1284, ultimo comma, c.c.; f) individuare eventuali illegittimità nel sistema di calcolo c.d. “alla francese”, concernenti anche un'eventuale violazione dell'art. 1284 c.c.; g) stabilire se l'ammortamento “alla francese” determini il pagamento di un volume di interessi che risulta infine maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto, e dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente, e stabilire, inoltre, se tale fenomeno si registri in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex art. 1283 c.c. e/o per violazione dell'art. 1284 c.c.; h) stabilire se l'applicazione di tale tasso, in un piano di ammortamento “alla francese”, generi fenomeni anatocistici e/o usurari e/o di incremento del tasso non previsti (rectius, non percepibili) contrattualmente. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, richiedere, modificare domande, articolare mezzi istruttori ex art. 183 c.p.c., anche all'esito dell'esame delle avverse difese”. Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. Si è costituita la banca appellata, eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC del gravame, di cui ha comunque chiesto il rigetto nel merito. La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Fissata udienza per la decisione al giorno 16 settembre 2023, sostituita con la trattazione cartolare, nessuna delle parti depositava note di trattazione e la Corte disponeva rinvio per gli incombenti ex art. 309 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti non hanno depositato le note cartolari e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ex art. 309 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 63 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 11/40) – titolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 821,
1195, 1283, 1284, 1337, 1341, 1344, 1346, 1418 e 1440 c.c.; artt. 117 e 120 T.U.B.; Direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE. Illegittimità del piano di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composta applicato e non dichiarato dalla banca” – le parti appellanti , ponendo a raffronto il piano alla francese con il piano così detto all'italiana e utilizzando formulate di matematica finanziaria unitamente a dottrina, lamentano l'erroneità della sentenza perché non avrebbe tenuto conto che “frequentemente” in questi piani di ammortamento vengono poste in essere omissioni e vi sono indeterminatezze.
Aggiungono le appellanti che vi sono , in generale, omissioni del consenso da parte del cliente e richiamano giurisprudenza di merito nonché dell'ABF, adducendo l'esistenza di un anatocismo implicito e che comunque il tasso applicato sarebbe diverso da quello dichiarato, con conseguente nullità della clausola perché indeterminato e indeterminabile il tasso, di cui chiedono la sostituzione.
Invocano, infine, una nuova CT.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 40/42) – titolato “ Violazione dell'art. 1283 c.c. anche per violazione dell'art. 3 della Delibera CICR del 09/02/2000” – deducono le appellanti che l'art. 5 del contratto di mutuo, pur escludendo la capitalizzazione, in realtà non è stato applicato perché di fatto esiste e che anche per il tasso di mora non sarebbe necessario andare a verificare il tasso effettivo applicato ma sarebbe sufficiente la mera pattuizione.
Chiedono, quindi, le appellanti la ricostruzione del tasso per mezzo di CT al fine di dimostrare l'effetto anatocistico e per rimodulare il rapporto dare/avere.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 42/56) – titolato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 61,
112, 115 e 116 c.p.c.. Applicabilità della disciplina antiusura. Corretta interpretazione dell'art. 644
c.p.. Funzione nomofilattica della Corte di Cassazione” – le appellanti devolvono la questione dell'usura, sul presupposto dell'esistenza di anatocismo occulto, e invocano una consulenza di parte, indicando che anche per l'interesse di mora è sufficiente la pattuizione e non è necessaria l'applicazione effettiva.
Invocano, poi, le parti appellanti l'inclusione del tasso di mora nel TEG nonché l'inclusione di una serie di spese - segnatamente indicate – quali oneri da calcolare ai fini del tasso di mora e richiamano il secondo calcolo eseguito dal CT in primo grado, con un tasso del 10,02% maggiore del tasso soglia (9,45), citando giurisprudenza con riguardo al momento dell'erogazione oltre che lo “spread” per l'interesse di mora.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 56/59) – titolato “ Indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra l' dichiarato in contratto ed il TAEG applicato nel corso del rapporto in Pt_3 violazione dell'art. 9 della Delibera CICR del 04/03/2003” – le parti appellanti ripropongono la Par questione della incongruenza tra e TAEG, citando consulenza di parte e invocando CT.
Cont
§ 4 — Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 309 in ragione del duplice adempimento, rimasto privo di interesse a cura delle parti che, in entrambe le udienze fissate, non hanno svolto alcuna difesa mediante note di trattazione cartolare. Le spese restano a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 937/20 del tribunale di Cassino, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 369 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
Codice Fiscale , e Codice Fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese dall'Avv. Luigi Mastroianni per procura in atti;
C.F._2 APPELLANTI E codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1 IL MO IA OD , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati P.IVA_1 Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e hanno citato in giudizio la adducendo alcuni profili Parte_1 Parte_2 Controparte_1
d'illegittimità riguardo al contratto di mutuo rep. 12579 del 3 ottobre 2008 stipulato con CP_1 per € 208.000,00 e chiedendo al Tribunale di: 1) accertare e dichiarare l'illiceità del contratto
[...] di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi e non sul mero capitale;
2) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione Credit premio unico e delle spese, travalica il CP_2 tasso soglia;
3) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione
è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione Credit Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia;
4) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione premio Controparte_3 unico e delle spese, travalica il tasso soglia;
5) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un TAN tasso di mora che, con l'addendo della assicurazione incendio, della assicurazione Credit Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia;
6) dichiarare l'usurarietà del mutuo in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un costo della assicurazione Credit Protection premio mensile 13,50%
- Tasso Soglia di usura 9,45%; 7) ritenere, pertanto, che per l'effetto dell'art. 1815, comma 2 c.c. e dell'art. 644 comma 1 e 3 c.p., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
8) dichiarare, in subordine, la indeterminatezza dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG applicato, ordinando il ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso legale ex art. 1284, ultimo comma, c.c.; 9) accertare che al 28.05.2015 data della perizia tecnica, parte attrice abbia pagato come capitale la somma di €
25.222,80 e come interessi € 87.517,72; 10) ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
11) soppesare che per effetto delle indicate somme, avendo già restituito parte del capitale, parte attrice è debitrice dell' CP_4 convenuto per € 182.777,20 a titolo di capitale residuo e che, di contro, è sua creditrice per l'importo di € 87.517,72, ovverosia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; 12) in via gradata e in considerazione di quanto esposto in narrativa delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il suindicato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
13) accertare se nel piano d'ammortamento “alla francese” e nella relativa formula si consideri il tasso effettivo e non il tasso nominale;
14) accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese;
15) con condanna di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
16) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia il Tribunale disporre la compensazione delle spese di lite.
Si è costituita nel giudizio la chiedendo al Tribunale, nel merito: rigettare tutte le Controparte_1 domande formulate dall'attrice, perché infondate in fatto e in diritto;
(…); In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria anche con CT , ha respinto le domande delle parti attrici, condannandole alle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Il CT ha accertato che gli interessi corrispettivi pari al 7,05% sono inferiori al tasso soglia
(9,45%) fissato nel periodo in cui è avvenuta la stipulazione del mutuo per la categoria “Mutuo con garanzia reale/ipotecaria a tasso fisso (trimestre 1.10.2008 – 31.12.2008)”. Il tasso di mora è stato stabilito in contratto nella misura del tasso corrispettivo vigente accresciuto di due punti in ragione di anno: quindi il tasso di mora concordato all'atto di stipulazione del contratto è pari al 9,05%, anch'esso inferiore al tasso soglia (9,45%). Con riferimento alle osservazioni poste dalle attrici, in caso di ritardato pagamento delle rate, se la parte mutuataria non sostiene un interesse di mora in misura superiore a quella nominale poiché il contratto, nell'ipotesi di mancato pagamento di una rata del muto, non si prevede che agli interessi di mora si applichino ulteriori spese;
inoltre, in nessuna parte del contratto è prevista una qualunque sommatoria degli interessi convenzionali e di mora al verificarsi dell'eventualità di applicazione della mora, sommatoria che potrebbe determinare per assurdo il superamento del tasso soglia. Emerge, quindi, che non ha mai applicato al CP_1 contratto di mutuo in esame, né ha mai previsto, tassi d'interesse superiori al tasso soglia in violazione delle previsioni della legge n. 108/96: dall'analisi del contratto originario non si prevede, come sostengono le attrici che al verificarsi della mora al tasso convenzionale si aggiunga il tasso di mora determinandosi in tal modo il superamento del tasso usura: al verificarsi del mancato pagamento di rate scadute, il tasso di mora sostituirà a quello convenzionale e mai si sommerà a quest'ultimo. Per quanto riguarda le spese del contratto che le attrici sostengono sommarsi agli interessi moratori al fine di comprovare il superamento del tasso soglia, queste non si aggiungono al tasso di mora:
l'interesse di mora assolve una funzione tipicamente sanzionatoria del mancato adempimento da parte del contraente e al momento della conclusione del contratto costituisce un'evenienza tutt'altro che certa. E' eccessivo, pertanto, affermare che la mera pattuizione dell'interesse moratorio da applicarsi alla rata composta possa determinare l'usurarietà originaria della pattuizione di ogni interesse. Per dimostrare l'usurarietà del mutuo non può farsi ricorso al cumulo matematico delle percentuali pattuite ma occorre dimostrare in concreto che ciò sia avvenuto, cosa che le attrici non state in condizioni di provare. Nel mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora,
i quali si sostituiscono a quelli corrispettivi all'atto della scadenza della rata, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza del beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito. Ciò spiega perché nei finanziamenti a scadenza la mora, se contrattualmente prevista, ben può decorrere alla scadenza sula rata complessa ossia composta dal capitale e dagli interessi corrispettivi, senza che si abbia sommatoria di tassi d'interesse: infatti, l'interesse corrispettivo è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento mentre l'interesse di mora è connesso alla rata complessa scaduta o al capitale scaduto ed è dovuto solo per il periodo successivo alla scadenza. Conseguentemente il tasso di mora non potrà mai cumularsi al tasso corrispettivo, essendo il primo sostitutivo del secondo e applicabile solo dal momento della scadenza della rata o del capitale rimasti non pagati.
Per quanto riguarda la misura dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG si precisa che l'omessa o erronea indicazione del TAEG non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui sia dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'Istituto concedente. Ne consegue che laddove, pur non essendo stato reso noto il TAEG, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi. Tra le sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione si richiamano la n. 12276 del 19 maggio 2010 che affermava che la convenzione concernente gli interessi è validamente stipulata, ai sensi dell'art. 1284, comma terzo, c.c., qualora si abbia un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso d'interesse. E ancora Cassazione n. 17110 del 26 giugno 2019 ritiene che possa reputarsi debitamente soddisfatta la disposizione dell'art. 1284 c.c., in mancanza di una puntuale indicazione numerica, laddove vi sia un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso stesso, nel senso che è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione in modo che emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare la pattuizione. Il richiamo alla recente sentenza Cass. sez. un. 19597/2020, fatto dalle attrici negli scritti conclusionali, è mal posto perché le Sezioni Unite, in ossequio alle richieste promananti dall'ordinamento comunitario, hanno ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., limitatamente al surplus usurario, restando comunque dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Diversamente opinando, il debitore si vedrebbe azzerato il costo del finanziamento, restando obbligato a restituire al creditore il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione d'interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, prendendo come esempio un contratto di mutuo, le Sezioni Unite hanno concluso che, una volta intervenutane la risoluzione, le rate scadute (comprensive degli interessi in esse già conglobati) restano integralmente dovute, e il debitore è altresì tenuto a versare gli interessi moratori (nella misura dei corrispettivi pattuiti) fino al momento del saldo. Per quel che riguarda le rate ancora da scadere, anch'esse saranno immediatamente dovute (in uno con gli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione), e sulle stesse il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi ex art. 1224, primo comma, c.c., dal momento della risoluzione del contratto. In considerazione di ciò, nella specie il
CT ha chiarito che il tasso non è mai stato superato e la Cassazione ha stabilito che, benché gli interessi moratori debbano essere conformi al tasso soglia antiusura, nondimeno interessano solo quelli “pattuiti dalle parti o determinati unilateralmente dalla banca nell'esercizio del lecito ius variandi” e non pure diversi tassi “effettivi”, come fatto dal CT. La comparazione fra gli stessi non può avvenire “sic et simpliciter “ ma con l'aumento medio degli interessi moratori stabilito dal D.M. di riferimento e uguale, per il contratto di mutuo litigioso, al 2,1%. A tale riguardo, le attrici non hanno neppure versato un documento contabile attestante il versamento delle rate nella misura contrattuale o il versamento di interessi moratori.
Per quanto concerne l'ammortamento alla “francese” esso utilizza la “legge di sconto composto”, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia è formula c.d. “equivalenza finanziaria” che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento, criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario. La suddetta formula non incide sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell'interesse semplice posto cha a ogni scadenza temporale pattuita la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale. Le attrici hanno richiamato principi generali senza ancorarli caso specifico ma solo sviluppando considerazioni generiche: sul punto si possono condividere le argomentazioni della Banca e, soprattutto, i precedenti giurisprudenziali da essa citati (in particolare, Tribunale di Cassino sentenza n. 86/2020 allegata alla comparsa conclusionale), perfettamente riferibili sovrapponibili al caso in esame ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, all'opposto di quelli indicati dalle attrici. Nelle controversie che si riferiscono alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto (non in astratto, come avvenuto nella specie), l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: la CT ha smentito ogni pretesa attorea. Le altre questioni devono ritenersi assorbite]»
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie attrici, come in epigrafe indicate, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo : “ … accogliere tutte le domande introduttive del giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano testualmente:
“1) accertare e dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista dalla rata) e non sul mero capitale;
2) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione Controparte_3 premio unico e delle spese, travalica il tasso soglia (TAN contrattuale 7,05% + Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione Credit Protection premio unico 7,50% + Spese di istruttoria 1% +
Altre spese 0,532%) = TEG 16,582% > Tasso Soglia di Usura 9,45%); 3) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un TAN contrattuale che, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione Credit Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia (TAN contrattuale 7,05% +
Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione Credit Protection premio mensile 13,50% + Spese di istruttoria 1% + Altre spese 0,532%) = TEG 22,582% > Tasso Soglia di Usura 9,45%); 4) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione premio unico e delle spese, travalica il tasso soglia (Tasso di Mora 9,05% + Controparte_3
Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione premio unico 7,50% + Spese di Controparte_3 istruttoria 1% + Altre spese 0,532%) = TEG 18,582% > Tasso Soglia di Usura 9,45%); 5) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un tasso di mora che, con l'addendo, con l'addendo della assicurazione Incendio, della assicurazione Protection premio mensile e delle spese, travalica il tasso soglia (Tasso di CP_3
Mora 9,05% + Assicurazione Incendio 0,50% + Assicurazione Protection premio mensile CP_3
13,50% + Spese di istruttoria 1% + Altre spese 0,532%) = TEG 24,582% > Tasso Soglia di Usura
9,45%); 6) dichiarare, per l'effetto, l'usurarietà del mutuo de quo, in ragione del fatto che, al momento della pattuizione, è stato convenuto un costo dell'assicurazione Protection premio mensile CP_3
(13,50%) che, di per sé, travalica il tasso soglia (9,45%): Assicurazione Credit Protection premio mensile 13,50% > Tasso Soglia di Usura 9,45%; 7) ritenere, pertanto, che, per effetto dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 644, comma 1 e 3, c.p., il mutuo de quo sia usurario e non sono dovuti interessi;
8) dichiarare, in subordine, la indeterminatezza dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG applicato, ordinando il ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso minimo dei BOT o, in alternativa, al tasso legale ex art. 1284, ultimo comma, c.c.; 9) accertare che, al 28/05/2015, data della perizia tecnica, parte attrice abbia pagato come capitale la somma di € 25.222,80 e come interessi l'importo di € 87.517,72; 10) ritenere che parte attrice non è debitrice di alcunché a titolo di interessi, secondo le determinazioni dell'allegata perizia;
11) soppesare, pertanto, che, per effetto delle indicate somme, avendo già restituito parte del capitale, parte attrice è debitrice dell' convenuto per € CP_4
182.777,20 a titolo di capitale residuo e che, di contro, è sua creditrice per l'importo di € 87.517,72, ovverosia la somma pari a quanto indebitamente versato a favore di quest'ultimo; 12) in via gradata, e in considerazione di quanto esposto in narrativa (con precipuo riferimento alla incertezza interpretativa delle clausole pattuenti il tasso di mora), delibare comunque che, in caso di ritardato pagamento, il suindicato tasso di mora potrà essere applicato solo sul mero capitale e non già anche sugli interessi corrispettivi, oltre che su ogni altra remunerazione prevista in rata;
13) accertare se, nel piano di ammortamento “alla francese” e nella relativa formula, si consideri il tasso effettivo e non il tasso nominale;
14) accertare la presenza di anatocismo nel piano di ammortamento “alla francese” (violazione del principio dell'equivalenza dei tassi); 15) con condanna di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge;
16) nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, voglia quantomeno l'On.le Tribunale adito disporre la compensazione delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA In caso di contestazione dell'allegata perizia, e ove ritenuto opportuno da parte dell'Illl.mo Giudice adito, si chiede - senza che ciò valga come inversione degli oneri probatori di legge - di disporre CT contabile al mero ed unico fine di: a) accertare se gli interessi corrispettivi e/o gli interessi di mora contrattualmente pattuiti, presi singolarmente, siano superiori al tasso soglia di cui alla Legge n. 108/1996 all'epoca applicabile (costituito dal Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM) aumentato del 50%); b) accertare – nell'ipotesi in cui il regolamento negoziale tra le parti stabilisca che gli interessi di mora, per sanzionare l'eventuale ritardo del debitore, si vadano ad aggiungere a quelli corrispettivi – se la somma degli interessi corrispettivi, degli interessi di mora e degli ulteriori oneri, costi, commissioni, spese e remunerazioni, a qualsiasi titolo, sia superiore al detto tasso soglia all'epoca applicabile;
c) quantificare l'ammontare degli interessi complessivamente versati dalla parte attrice a favore della convenuta, sino ad oggi o sino alla data di estinzione CP_5 del mutuo;
d) valutare la sussistenza della violazione dell'art. 1283 c.c. e/o verificare l'applicazione di tassi usurari nel rapporto de quo;
e) valutare la sussistenza della indeterminatezza dell'ISC contrattuale rispetto al TAEG applicato, ed effettuare il ricalcolo del piano d'ammortamento al tasso minimo dei BOT o, in alternativa, al tasso legale ex art. 1284, ultimo comma, c.c.; f) individuare eventuali illegittimità nel sistema di calcolo c.d. “alla francese”, concernenti anche un'eventuale violazione dell'art. 1284 c.c.; g) stabilire se l'ammortamento “alla francese” determini il pagamento di un volume di interessi che risulta infine maggiore rispetto a quanto tale volume dovrebbe costituire in base al tasso indicato letteralmente nel contratto, e dunque, un discostamento dal tasso di interesse pattuito contrattualmente, e stabilire, inoltre, se tale fenomeno si registri in seguito ad una capitalizzazione degli interessi non rispettosa del dettame ex art. 1283 c.c. e/o per violazione dell'art. 1284 c.c.; h) stabilire se l'applicazione di tale tasso, in un piano di ammortamento “alla francese”, generi fenomeni anatocistici e/o usurari e/o di incremento del tasso non previsti (rectius, non percepibili) contrattualmente. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, richiedere, modificare domande, articolare mezzi istruttori ex art. 183 c.p.c., anche all'esito dell'esame delle avverse difese”. Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore antistatario”. Si è costituita la banca appellata, eccependo l'inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis CPC del gravame, di cui ha comunque chiesto il rigetto nel merito. La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Fissata udienza per la decisione al giorno 16 settembre 2023, sostituita con la trattazione cartolare, nessuna delle parti depositava note di trattazione e la Corte disponeva rinvio per gli incombenti ex art. 309 CPC.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti non hanno depositato le note cartolari e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ex art. 309 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 63 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 11/40) – titolato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 821,
1195, 1283, 1284, 1337, 1341, 1344, 1346, 1418 e 1440 c.c.; artt. 117 e 120 T.U.B.; Direttiva sul credito al consumo 2008/48/CE. Illegittimità del piano di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composta applicato e non dichiarato dalla banca” – le parti appellanti , ponendo a raffronto il piano alla francese con il piano così detto all'italiana e utilizzando formulate di matematica finanziaria unitamente a dottrina, lamentano l'erroneità della sentenza perché non avrebbe tenuto conto che “frequentemente” in questi piani di ammortamento vengono poste in essere omissioni e vi sono indeterminatezze.
Aggiungono le appellanti che vi sono , in generale, omissioni del consenso da parte del cliente e richiamano giurisprudenza di merito nonché dell'ABF, adducendo l'esistenza di un anatocismo implicito e che comunque il tasso applicato sarebbe diverso da quello dichiarato, con conseguente nullità della clausola perché indeterminato e indeterminabile il tasso, di cui chiedono la sostituzione.
Invocano, infine, una nuova CT.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 40/42) – titolato “ Violazione dell'art. 1283 c.c. anche per violazione dell'art. 3 della Delibera CICR del 09/02/2000” – deducono le appellanti che l'art. 5 del contratto di mutuo, pur escludendo la capitalizzazione, in realtà non è stato applicato perché di fatto esiste e che anche per il tasso di mora non sarebbe necessario andare a verificare il tasso effettivo applicato ma sarebbe sufficiente la mera pattuizione.
Chiedono, quindi, le appellanti la ricostruzione del tasso per mezzo di CT al fine di dimostrare l'effetto anatocistico e per rimodulare il rapporto dare/avere.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 42/56) – titolato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 61,
112, 115 e 116 c.p.c.. Applicabilità della disciplina antiusura. Corretta interpretazione dell'art. 644
c.p.. Funzione nomofilattica della Corte di Cassazione” – le appellanti devolvono la questione dell'usura, sul presupposto dell'esistenza di anatocismo occulto, e invocano una consulenza di parte, indicando che anche per l'interesse di mora è sufficiente la pattuizione e non è necessaria l'applicazione effettiva.
Invocano, poi, le parti appellanti l'inclusione del tasso di mora nel TEG nonché l'inclusione di una serie di spese - segnatamente indicate – quali oneri da calcolare ai fini del tasso di mora e richiamano il secondo calcolo eseguito dal CT in primo grado, con un tasso del 10,02% maggiore del tasso soglia (9,45), citando giurisprudenza con riguardo al momento dell'erogazione oltre che lo “spread” per l'interesse di mora.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 56/59) – titolato “ Indeterminatezza delle condizioni contrattuali per incongruenza tra l' dichiarato in contratto ed il TAEG applicato nel corso del rapporto in Pt_3 violazione dell'art. 9 della Delibera CICR del 04/03/2003” – le parti appellanti ripropongono la Par questione della incongruenza tra e TAEG, citando consulenza di parte e invocando CT.
Cont
§ 4 — Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 309 in ragione del duplice adempimento, rimasto privo di interesse a cura delle parti che, in entrambe le udienze fissate, non hanno svolto alcuna difesa mediante note di trattazione cartolare. Le spese restano a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 937/20 del tribunale di Cassino, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore