TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di congilio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1705/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. APPIGNANESI LUCIA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19.9.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corridonia, atto n. 47, parte 2 ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 14.7.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 26.5.2025, data di
Pagina | 1 presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse.
Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
in conformità alle condizioni da loro concordate, Parte_1 Parte_2 di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 23/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
Pagina | 2
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1705/2025 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da c.f. ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. APPIGNANESI LUCIA
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate nelle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19.9.2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corridonia, atto n. 47, parte 2 ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 14.7.2022 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 26.5.2025, data di
Pagina | 1 presentazione del presente ricorso, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alla figlia minore rispondenti al suo superiore interesse.
Nulla va disposto sulle spese, stante la natura congiunta del ricorso, proposto con il ministero di un unico difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
in conformità alle condizioni da loro concordate, Parte_1 Parte_2 di cui al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 23/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
Pagina | 2