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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 71 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 31/01/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TERRA ANTONELLA e per l'avv. DI STEFANO in CP_1 sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO. L'avv. TERRA chiede che la causa sia decisa con accoglimento della domanda e vittoria di spese di lite. L'avv. DI STEFANO impugna e contesta la CTU insistendo per il rigetto del ricorso.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 71 2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. TERRA ANTONELLA ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.1.2024, adiva l'intestato Tribunale, nella Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' domanda CP_1
diretta ad ottenere la costituzione di un indennizzo per aver subito in data 11.1.2023 un infortunio sul lavoro e lamentando che l' riconosceva una menomazione CP_2
dell'integrità psico fisica nella misura del 5%; la ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico superiore al 10 % ovvero comunque in misura superiore a quanto già riconosciuto e condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con CP_1
gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. Dott. ha accertato che “Sulla scorta delle dichiarazioni della Persona_1
perizianda e di quanto emerge dall'esame del carteggio sanitario agli atti, risulta che la sig.ra , a seguito dell'infortunio lavorativo subito in data 11/01/2023 Parte_1
ebbe a riportare la seguente lesione: “Frattura pluriframmentaria extraarticolare composta a decorso verticale del collo chirurgico con distacco del trochite omerale”.
La frattura in questione è stata trattata conservativamente, con immobilizzazione in tutore, seguita da sedute fisioterapiche che hanno portato ad un recupero solo parziale della funzionalità distrettuale. In effetti residua una significativa limitazione antalgica dei movimenti di abduzione-elevazione e di anteropulsione, che non raggiungono i 90 gradi attivamente, mentre passivamente si raggiungono con notevole difficoltà i 145 gradi. Apprezzabili altresì un discreto deficit della rotazione interna estrema, nonché un attendibile deficit di forza alle manovre
contro
-resistenza. Nel complesso, le suddette limitazioni giustificano il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 7% (sette per cento) con riferimento alle voci 223 e 224 e 229 delle tabelle di legge.
Ciò attualmente, come all'epoca della definizione dei postumi da parte dei sanitari della sede di Avezzano” CP_1
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale. Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (6%), a far data dalla domanda amministrativa con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che in seguito all'infortunio del Parte_1
11.1.2023 ha riportato un'inabilità permanente pari al 7%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente un indennizzo CP_1
commisurato alla suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente, dichiaratosi antistatario ( Studio Legale Terra STA), delle spese di lite che si liquidano in €. 2.600,00, oltre cassa previdenza, iva, spese generali e rimborso spese contributo unificato per €. 43,00.
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 31 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza