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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 25/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2366 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1
procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Cosimo Mancino, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla Via Briga e Tenda, n. 6, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in pers. del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 22/03/2024, dall'avv. Per_1
NC BO, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: ; Email_2
1 Resistente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Sabrina
Palmieri, elettivamente domiciliata in Paola (CS), alla Via Giacontesi, n. 12, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_4
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 09/04/2025, agiva contro l e Parte_1 CP_1
l , dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, Controparte_2
impugnando la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
10080202400012270000 relativa al mancato pagamento degli importi contenuti nell'avviso di addebito n. 40020170007090990000.
Il ricorrente, dopo aver qualificato la proposta domanda come azione di accertamento negativo del credito ed evidenziato la competenza del Giudice del Lavoro limitatamente ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché la sussistenza del suo interesse ad agire,
eccepiva l'inesigibilità del credito portato dall'avviso di addebito oggetto di contestazione in quanto lo stesso era stata già oggetto di annullamento con sentenza resa dal Tribunale di
Salerno all'esito di un giudizio in cui l era regolarmente costituito e di cui, quindi, CP_1
aveva avuto piena contezza.
2 Rappresentava, altresì, di aver trasmesso istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia dell'Entrate -
Riscossione, ai sensi dei commi 537 e 546, al fine di chiedere la sospensione e la cancellazione in punto di diritto della pretesa, senza ricevere alcun riscontro da parte degli
Enti creditori, nonché la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, e l'antigiuridicità della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente obbligo risarcitorio ex art. 96 c.p.c.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<…dichiarare insussistente la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito richiamata
1 con conseguente riduzione dell'importo della comunicazione che deve in ogni caso
annullata ed essere ritenuta illegittima in relazione alla cartella/Ado oggetto di impugnativa
in quanto già intervenuta pronuncia di annullamento.
Con espressa richiesta di condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa
ricorrendone i presupposti ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, e compensi di causa con
attribuzione ex art. 93 c.p.c.>>.
2. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione depositata il 30/10/2025, si costituiva in giudizio l che evidenziava, innanzitutto, Controparte_2
che solo l era a conoscenza della circostanza dell'intervenuto annullamento CP_1
giudiziario dell'avviso di addebito.
Pertanto, l'Ente avrebbe dovuto procedere all'annullamento dei ruoli e rendere edotto l'Agente della Riscossione al fine di arrestare l'attività di riscossione allo stesso delegata.
Deduceva, altresì, il suo difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente, rispetto alle quali unico legittimato era l'ufficio impositore.
In merito all'istanza sollevata ex L. 228/2012, ribadiva che ricevuta la medesima, in osservanza di quanto previsto dalla normativa, aveva informato l'Ente creditore, il quale aveva ritenuto non procedere all'annullamento dei ruoli.
In ragione di ciò alcuna colpa era ravvisabile nell'operato della resistente, la quale aveva
3 agito come mero esecutore del mandato alla riscossione ricevuto dall'Ente impositore, con conseguente insussistenza della responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Circa la doglianza relativa all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi,
eccepiva la sua carenza di legittimazione essendo estranea al processo di formazione del ruolo e all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al
quantum del credito vantato dall'Ente impositore e, in ogni caso, l'infondatezza della doglianza in quanto nessuna normativa prescriveva l'indicazione negli atti di riscossione delle modalità di calcolo degli interessi e/o delle sanzioni e/o dei compensi, modalità,
peraltro, normativamente previste e, quindi, conosciute dallo stesso debitore.
Pertanto, concludeva chiedendo:
<<1) in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, tenendo lo stesso indenne da ogni Controparte_2
conseguenza, anche in merito al carico processuale;
2) nel merito rigettare la richiesta di risarcimento danni nei confronti della stessa avanzata
nonché la doglianza inerente la ritenuta “nullità della comunicazione preventiva per omessa
indicazione delle modalità di calcolo degli interessi”.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata il 30/10/2025, si costituiva in giudizio l CP_1
evidenziando che l'avviso di addebito indicato era stato annullato con sentenza n.
1759/2024 del Tribunale di Salerno, senza alcuna responsabilità dell'Ente, essendosi estinta l'obbligazione per decorso dei termini prescrizionali dopo la notifica del titolo.
Rappresentava, altresì, che la domanda avente ad oggetto la comunicazione preventiva era di competenza esclusiva dell'Agente della Riscossione, quale Ente che si era occupato della notifica del preavviso di fermo amministrativo, nonché l'infondatezza della richiesta risarcitoria, atteso che nessun danno era stato arrecato al ricorrente dalla notifica del preavviso di fermo.
4 Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio o, in subordine, con compensazione delle stesse.
4. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 25/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Va premesso che, stante l'avvenuta notifica al ricorrente di una comunicazione preventiva di fermo da parte dell'agente della riscossione, prodromico all'inizio di un'azione esecutiva e da considerarsi, quindi, giuridicamente equipollente ad un atto di precetto, la domanda è
pienamente ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva sia in capo all' , Controparte_2
in quanto soggetto che ha posto in essere l'atto prodromico all'inizio dell'azione esecutiva oggetto dell'opposizione di cui si discute, sia in capo all'Ente impositore, venendo in rilievo la tematica della sussistenza stessa nel merito dei crediti azionati.
2. Venendo al merito dell'opposizione, va dato atto che agli atti del presente procedimento risulta allegata la sentenza n. n. 1759/2024 pubbl. il 20.9.2024, emessa dal Tribunale di
Salerno, Sezione Lavoro, con la quale è stata riconosciuta l'insussistenza del debito oggetto
5 dell'avviso di addebito n. 40020170007090990000 per intervenuta prescrizione ed è stato annullato il relativo titolo esecutivo.
Avverso detta sentenza, peraltro, non risultano proposte impugnazioni, come può evincersi dalle notificazioni effettuate dalla parte vittoriosa;
né alcunché è stato eccepito al riguardo dalle parti convenute, e comunque essa, anche laddove fosse stata oggetto di appello, è
allo stato idonea a comportare il temporaneo venir meno dell'esecutività del titolo oggetto dell'intimazione.
Da ciò consegue che, essendo stata accertata l'insussistenza del credito dedotto in giudizio,
il provvedimento con il quale l ha intimato il pagamento del debito Controparte_2
iscritto a ruolo, preannunziando l'iscrizione di fermo amministrativo, sul presupposto,
appunto, dell'esistenza di un titolo esecutivo nei confronti dell'odierna ricorrente, deve essere dichiarato illegittimo in parte qua, non essendo legittima la minacciata azione esecutiva in relazione al credito che era oggetto dell'AVA n. 40020170007090990000.
L'accoglimento del ricorso in relazione al motivo di opposizione che precede assorbe ogni altra doglianza formulata in relazione ad esso.
3. In considerazione della circostanza che il preavviso di fermo è stato notificato molti mesi dopo la declaratoria giudiziale di prescrizione del credito – circostanza resa nota all'
[...]
dal ricorrente con comunicazione del 27.3.2025 – l Controparte_2 [...]
e l vanno condannati, in solido tra loro (nella misura del 50% Controparte_2 CP_1
ciascuno nei loro rapporti interni) al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, mod. dal D.M. 147/2022.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'affermazione di responsabilità aggravata degli enti succitati richiesta da parte ricorrente, per mancanza di dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2366 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da Pt_1
6 contro , in persona del legale rappresentante Pt_1 Controparte_2
p.t. e nei confronti dell in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara insussistente il credito azionato con specifico riferimento all'obbligazione di pagamento oggetto dell'AVA n. 40020170007090990000 e,
per l'effetto, dichiara insussistente il potere dei convenuti di agire in executivis in relazione e detto titolo;
2) condanna gli enti convenuti, in solido tra loro, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €
1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, IVA, se dovuta e
Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al Difensore antistatario.
Salerno, 8.12.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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