TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6905 anno 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa LA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Picazio ed elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico. opponente contro
(CF: , IN Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Augusta TA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico opposto
Controparte_2 terzo chiamato contumace
(CF: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'Amministratore p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Roma ed Augusta
TA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico terza intervenuta
OGGETTO: – opposizione a decreto ingiuntivo. CP_1
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 1075/2015, col quale questo Tribunale ha ad esso ingiunto il pagamento, in favore del di Controparte_1
della somma di euro 56.575,02 quali oneri condominiali, oltre interessi e spese. CP_1
In particolare, l'opponente ha dedotto ed eccepito:
- l'illegittimità del D.I. opposto per non essere stato azionato nei confronti dell'altro comproprietario Sig. ; Controparte_2
- di essere titolare di un credito nei confronti del citato da porre in CP_1
compensazione con la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
- la illegittima emissione del D.I. per essere stato disposto senza delibera di ripartizione delle spese;
- la atipicità dei deliberati assembleari del 10.11.2015.
Sulla base delle esposte premesse, l'opponente ha chiesto: “a) revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché non azionato nei confronti di entrambi i comproprietari;
b)in via subordinata, condannarsi in via solidale anche al pagamento dell'importo di cui all'ingiunzione; c) Controparte_2 revocarsi il decreto ingiuntivo, per mancata approvazione del piano di riparto;
d) revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi, in via principale, che il credito non è dovuto in relazione ai maggiori crediti che vanta nei confronti del opposto in ragione Parte_1 CP_1 degli abusi perpetrati in comproprietà esclusiva dell'opponente, il tutto previa compensazione del rispettivi crediti fino alla concorrenza delle somme;
e) in via subordinata, sospendersi il presente giudizio fino alla definizione dei giudizi pendenti avanti al Tribunale di S. Maria C.V. IV sez. civ.
702582/2012 e RG 701343/2012; f) stante i gravi motivi e, comunque, la pendenza dei giudizi di cui sopra, non concedersi la provvisoria esecuzione, ove venisse richiesta;
g) vinte le spese con attribuzione”.
Ha resistito il opposto che, previa richiesta di concessione della CP_1 provvisoria esecuzione del D.I. de quo, ha ribadito, nel merito, le ragioni del credito concludendo per la conferma integrale del D.I., con condanna dell'opponente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
Si è, altresì, costituita a seguito di intervenuta cessione del credito vantato dal nei confronti del sig. Controparte_4 Parte_1
Pagina 2
, la la quale ha sostanzialmente aderito alla tesi Pt_1 Controparte_3 difensiva del opposto. CP_1
Benché citato dall'opponente, non si è costituito in giudizio , del quale Controparte_2 va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 19.12.2018 è stata concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto;
la causa è stata rinviata, quindi, per la precisazione conclusioni con successiva fissazione della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'odierna udienza del
17.10.2025, del cui verbale fa parte integrante la presente sentenza.
***********
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Va preliminarmente tenuto presente che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che ha per oggetto il pagamento di contributi per spese, il soddisfa il suo CP_1 onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti;
e il giudice dell'opposizione emette una sentenza favorevole o meno, in base al fatto che l'amministratore sia in grado di dimostrare la fondatezza della domanda, nel senso che il credito sussiste, è esigibile e il condominio ne è titolare (cfr. Cass., Sent. 29 agosto
1994, n. 7569). Da ciò consegue che la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del condominio che legittima la concessione del decreto ingiuntivo, il cui ambito è limitato alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (cfr. Cass. Sent. 23 febbraio 2017, n. 4672; Cass., Sez. Unite, Sent. 18 dicembre 2009, n. 26629).
Pertanto, sotto l'aspetto formale, in questa sede, la connaturata efficacia delle delibere medesime è, di per sé, senz'altro bastevole a giustificare, in partibus quibus, la perdurante legittimità della giudiziale tutela – tanto anticipatoria quanto di cognizione ordinaria – delle ragioni creditorie.
Nel caso di specie, poi, le contestazioni che l'opponente muove nei confronti delle delibere che hanno approvato l'esecuzione dei lavori, i rendiconti e la ripartizione della spesa, non possono rilevare nel presente giudizio.
Pagina 3
Al riguardo l'art. 1137 c.c., comma 2, (nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n.
220, art. 15, comma 1) – a tenore del quale "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti", prescrive le modalità processuali tramite le quali l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea dei condomini può essere fatta valere in giudizio.
Si tratta di una disposizione che descrive il "modello legale-tipico" tramite il quale l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere dedotta dinanzi al giudice: tale modello è quello dell'azione di impugnativa, da esercitare mediante la proposizione di apposita domanda giudiziale.
Ciò vuol dire che l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;
tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale", anche nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sempreché il termine per l'esercizio dell'azione di annullamento non sia perento.
Ora, atteso che i motivi di contestazione dell'opponente, sulla scorta dell'orientamento ormai consolidato espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza
Pagina 4
previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. SSUU. n. 9839/2021), configurano, in abstracto, ipotesi di annullabilità, gli stessi avrebbero dovuto essere oggetto di apposita impugnativa nel termine perentorio normativamente stabilito oppure di domanda riconvenzionale di annullamento.
Inoltre, la circostanza che tali delibere abbiano inciso negativamente sui beni di proprietà dell'opponente non emerge dagli atti di causa. Occorre, altresì, rilevare come l'opponente ha concentrato la sua difesa non tanto sulla invalidità delle delibere condominiali che hanno approvato i lavori straordinari al fabbricato condominiale e la ripartizione delle spese quanto piuttosto sull'esistenza di un suo credito nei confronti del Condominio, per il cui accertamento l'opponente, come da lui stesso dedotto, ha azionato autonomo giudizio, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda
(Tribunale di S. Maria C.V. - Sentenza n. 4704/2022).
Pertanto, allo stato alcun credito l'odierno opponente può opporre in compensazione nei confronti del per gli oneri dovuti ed oggetto del decreto ingiuntivo ivi CP_1 opposto.
Quanto, infine, alla chiamata in causa dell'altro comproprietario degli immobili siti nel
Condominio opposto, va rilevato che manca l'interesse dell'opponente all'accertamento richiesto e cioè che il debito per il quale è stato proposto il ricorso monitorio ha come condebitore solidale l'altro comproprietario Sig. , atteso che oggetto del Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto non è l'intera spesa condominiale dovuta in relazione agli immobili in comproprietà dei fratelli ma solo la metà della stessa e non vi è CP_2 alcuna norma che impedisce al creditore di chiedere il pagamento ad uno solo dei condebitori limitatamente alla sua quota, tenuto anche conto che la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione ha come ratio la tutela della posizione del creditore e non del debitore.
Da tutto quanto sopra argomentato, ne consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022.
Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96
c.p.c., in quanto non risultando forniti elementi probatori sufficienti a dimostrare la
Pagina 5
malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
2. RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in euro 7.052,00 per Controparte_3 compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Augusta Napolitano.
Santa Maria Capua Vetere, lì 17/10/2025
Il giudice
LA LL
Pagina 6