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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/09/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
RG nr. 386/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 luglio 2023, da ente di Parte_1 diritto pubblico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica
t), Email_1 appellante contro
(c.f. ), in proprio, (pec: CP_1 C.F._1
Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo n. 118/2023 d.d. 20.06.2023, non notificata.-
In punto: ricongiunzione contributi versati nella G.S. presso la .- CP_2
CONCLUSIONI
: Pt_1
“Piaccia all'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado, spese rifuse”.
CP_1
1 “Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dall' con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese Pt_1
e competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 11 gennaio 2023 l'avvocato esponeva di aver operato, nel periodo compreso tra il CP_1
01.04.1996 e il 31.12.1999, presso lo studio Legale Tosini di Rovigo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di essere stato iscritto dal
01.04.1996 al 1999 presso la gestione separata e, con decorrenza da Pt_1 gennaio 2000, presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Rilevava di avere presentato in data 22.06.2020 domanda di ricongiunzione dei contributi versati tra il 1996 il 1999 alla ES AT e che l' Pt_1 comunicava la reiezione della domanda in quanto i periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa, in qualità di iscritto alla ES AT, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative.
Affermando il suo diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla ES
AT in favore della Cassa di appartenenza, ha chiesto di condannare l' Pt_1
a dare corso a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 4 della l. n. 45/1990 del 1990 e, comunque, a tutte le procedure necessarie per la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dal ricorrente alla G.S.
L' ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Pt_1
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo ha accolto il ricorso accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella gestione separata – lavoratori Pt_1 parasubordinati, nel periodo 01.04.1996 – 31.12.1999, con i contributi versati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense successivamente al 1.01.2000 e condannando l' convenuto a trasferire i contributi versati Pt_1 dal ricorrente nella gestione separata lavoratori parasubordinati presso la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi.
Ha condannato, altresì, l'Istituto alla refusione delle spese di lite nella misura di
€ 2.905,00 (oltre accessori).
2 In parte motiva così argomentava:
“Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare il merito del ricorso, che è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che con riferimento alla normativa applicata dall Pt_1 resistente, la legge n. 45 del 1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), che disciplina l'istituto della ricongiunzione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati nella sentenza. Nella motivazione della decisione della Consulta, che invero nella vicenda processuale a qua era stata investita con riguardo all'onerosità della ricongiunzione, si legge che: “… Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte ancora di recente ha avuto occasione di osservare - è consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata;
talaltra, l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento 3 pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto. Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus, quest'ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria….La ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata concepita dal legislatore come operazione destinata a permettere la concentrazione, nella gestione di attuale afferenza, delle diverse posizioni previdenziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle quali sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. La disciplina relativa ha come scopo prioritario quello di provvedere - attraverso la previsione dell'onere corrispondente ad una quota più o meno consistente della riserva matematica - alla copertura assicurativa necessaria per alimentare l'incremento di pensione derivante dall'operazione. Si tratta di normative calibrate sui diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente non comparabili ai fini del sindacato di costituzionalità, espressione di una discrezionalità la cui ampiezza, in tema di ricongiunzione, la Corte ha già riconosciuto al legislatore previdenziale in più occasioni.(..)” Sulla base della decisione della Consulta, la Suprema Corte, nella sentenza n. 26039 del 2019, ha respinto il ricorso dell qui resistente Pt_1 evidenziando che l'art. 1 della ricordata legge n. 45/1990, che prevede la possibilità della ricongiunzione, pure maggiormente oneroso per il lavoratore, deve essere interpretato in modo che rifletta l'assenza di limiti, né derivanti dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né derivanti dal preteso allineamento alla previsione del primo comma dell'art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i libero professionisti, alla facoltà dei lavoratori di avvalersi di tale istituto anche in alternativa ai diversi istituti della totalizzazione e del cumulo. Invero, dal testo letterale dell'art. 1 sopra citato non si evince una limitazione solo in entrata della ricongiunzione, leggendosi quanto segue:
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per 4 lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. (…) Deve dunque ritenersi che l'interpretazione limitativa alla sola fase di accumulo delle diverse contribuzioni data dall resistente non sia condivisibile e non rispecchi Pt_1 neppure l'intenzione del legislatore, considerando peraltro che l'istituto della ricongiunzione, qui invocato dall'attore, risulta svantaggioso – in termini economici
– solo per il lavoratore che ne chiede l'applicazione, tanto è vero che la Consulta si
è pronunciata proprio su questo aspetto, sicché non sono ravvisabili pregiudizi alla finanza pubblica dall'accoglimento della domanda, e dunque il ricorso va accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella gestione separata – lavoratori parasubordinati, nel Pt_1 periodo 01.04.1996 – 31.12.1999, con i contributi versati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense successivamente al 1.01.2000, e va ordinato altresì all convenuto (richiamandosi sul punto Cassazione, Sezione 6 - 3, Pt_1
Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021) di trasferire i contributi versati dal ricorrente nella gestione separata lavoratori parasubordinati presso la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi”.
2. Impugna la sentenza l' evidenziando che la gestione separata di cui all'art. Pt_1
2, comma 26, della Legge n. 335/1995, ispirata al sistema di calcolo contributivo della pensione, non può essere ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione (L. n. 29/1979 e n. 45/1990) in quanto non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, bensì ricondotta alle norme definite con il regolamento di cui al
D.M. 2 maggio 1996, n. 282, che non richiamano le disposizioni in materia di ricongiunzione rilevando, altresì, che la possibilità di ricongiunzione è stata espressamente esclusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 26 maggio 2006.
Valorizza che l'orientamento della Suprema Corte richiamato dal giudice a quo non è condivisibile posto che lo stesso risulta fondarsi esclusivamente sulla sentenza della Corte Costituzionale (n. 61 del 5 marzo 1999), inconferente rispetto alla questione di diritto posta in quel caso e in questo caso, che
5 riguardava il cumulo della contribuzione e non invece il suo trasferimento (come nel caso di specie).
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza chiedendone CP_1
l'integrale conferma.
4. Tentata invano la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del
25 settembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. A tale proposito il Collegio non può che richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp att.
c.p.c. ad altro precedente di questa Corte (sentenza n. 439/2024 che a sua volta richiama Cass. n. 3635/2023) che ha affrontato in altro contenzioso proposto da
, questione relativa alla medesima vicenda. Pt_1
In particolare, è stato affermato a definizione di quel giudizio: “superata l'accezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito e va rigettato per infondatezza dei motivi di gravame addotti.
Differentemente da quanto sostenuto dall non c'è motivo dal discostarsi Pt_1 dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dal più recente arresto (cfr. Cass. n.
3635/2023) citato anche dal giudice a quo relativo a professionista iscritto proprio alla cassa Forense.
Invero il 2° comma dell'art. 1 L. 45/1990 riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. (nella specie, i contributi versati alla ES
AT ) nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero Pt_1 professionista (nella specie, ) e ciò senza alcuna limitazione, ed CP_2 indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
La norma regolamentare invocata dall (art. 1 D.M. 282/1996) non può, Pt_1 evidentemente, derogare a tale espressa previsione di legge.
I precedenti di legittimità (cfr. in particolare Cass. 26039/2019) citati dal giudice lagunare sono perfettamente in termini: anche in quel caso si trattava di un libero professionista (un commercialista, iscritto alla CNPADC) che chiedeva la ricongiunzione, presso la sua cassa professionale, dei contributi a suo tempo versati nella ES AT , ed aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto Pt_1
6 nei precedenti gradi di merito, proprio in base alla formulazione letterale dell'art. 1 comma 2° della l. n. 45/1990. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell , “dovendosi accogliere, anche alla luce della pronunzia della Corte Pt_1 costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione”
Dunque, secondo la Suprema Corte, l'interpretazione corretta della norma in esame
è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere, presso la Cassa professionale a cui
è iscritto, i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza
(ivi inclusa la ES AT ), secondo le modalità descritte all'art. 2 Pt_1
(ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche: spetta al richiedente scegliere quello più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso.
L non può, allora, rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che esistono altri Pt_1 istituti ai quali il richiedente può ricorrere e sulla sola ipotizzata differenza fra gli istituti del cumulo e del trasferimento della contribuzione”
7. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa scaglione da indeterminato senza fase istruttoria) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 ed alle
7 tariffe professionali vigenti tenuto conto della ripetitività delle difese delle parti.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali ex lege, iva e c.p.a;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 6 luglio 2023, da ente di Parte_1 diritto pubblico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Sica
t), Email_1 appellante contro
(c.f. ), in proprio, (pec: CP_1 C.F._1
Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Rovigo n. 118/2023 d.d. 20.06.2023, non notificata.-
In punto: ricongiunzione contributi versati nella G.S. presso la .- CP_2
CONCLUSIONI
: Pt_1
“Piaccia all'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado, spese rifuse”.
CP_1
1 “Voglia l'adita Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dall' con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese Pt_1
e competenze del grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 11 gennaio 2023 l'avvocato esponeva di aver operato, nel periodo compreso tra il CP_1
01.04.1996 e il 31.12.1999, presso lo studio Legale Tosini di Rovigo con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di essere stato iscritto dal
01.04.1996 al 1999 presso la gestione separata e, con decorrenza da Pt_1 gennaio 2000, presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Rilevava di avere presentato in data 22.06.2020 domanda di ricongiunzione dei contributi versati tra il 1996 il 1999 alla ES AT e che l' Pt_1 comunicava la reiezione della domanda in quanto i periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa, in qualità di iscritto alla ES AT, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative.
Affermando il suo diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla ES
AT in favore della Cassa di appartenenza, ha chiesto di condannare l' Pt_1
a dare corso a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 4 della l. n. 45/1990 del 1990 e, comunque, a tutte le procedure necessarie per la ricongiunzione dei periodi contributivi versati dal ricorrente alla G.S.
L' ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Pt_1
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo ha accolto il ricorso accertando il diritto del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella gestione separata – lavoratori Pt_1 parasubordinati, nel periodo 01.04.1996 – 31.12.1999, con i contributi versati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense successivamente al 1.01.2000 e condannando l' convenuto a trasferire i contributi versati Pt_1 dal ricorrente nella gestione separata lavoratori parasubordinati presso la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi.
Ha condannato, altresì, l'Istituto alla refusione delle spese di lite nella misura di
€ 2.905,00 (oltre accessori).
2 In parte motiva così argomentava:
“Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare il merito del ricorso, che è fondato e va accolto, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che con riferimento alla normativa applicata dall Pt_1 resistente, la legge n. 45 del 1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), che disciplina l'istituto della ricongiunzione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati nella sentenza. Nella motivazione della decisione della Consulta, che invero nella vicenda processuale a qua era stata investita con riguardo all'onerosità della ricongiunzione, si legge che: “… Finalità ed effetto della ricongiunzione - come questa Corte ancora di recente ha avuto occasione di osservare - è consentire all'assicurato di concentrare presso la gestione prevedibilmente destinata ad erogare la prestazione la posizione assicurativa già posseduta dal lavoratore nella gestione, o nelle gestioni, di provenienza, nella sua integrale consistenza (sentenza n. 374 del 1997). La ricongiunzione dei periodi assicurativi, operandosi solitamente presso la gestione cui l'assicurato afferisce al termine della sua attività lavorativa, garantisce, di norma, l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata, specie se si tratta di casse di previdenza per i liberi professionisti - ma il rilievo potrebbe estendersi all'INPDAI, gestione nella quale sovente operano la ricongiunzione i liberi professionisti - che liquidano la pensione in base al sistema retributivo, assumendo a base di calcolo il reddito professionale degli ultimi anni di iscrizione e contribuzione. La facoltà di operare la ricongiunzione presso l'ente previdenziale di attuale afferenza può rappresentare, talora, un'opportunità per il lavoratore, chiamato a contribuire all'operazione in una misura congrua e proporzionata;
talaltra, l'unica via di accesso alla prestazione, subordinata al pagamento di un onere che in qualche caso può risultare non sostenibile, o tale da assorbire per diversi anni la prestazione medesima. In queste ipotesi, l'onere particolarmente gravoso della ricongiunzione può effettivamente provocare la paventata "sterilizzazione" della contribuzione versata presso gestioni diverse e, nella peggiore delle ipotesi, la privazione del diritto al trattamento 3 pensionistico, qualora in nessuna delle predette gestioni sia stato raggiunto il minimo contributivo prescritto. Nonostante le anomalie e gli elementi di irrazionalità che, come si è constatato, caratterizzano la disciplina della ricongiunzione censurata dai giudici a quibus, quest'ultima - occorre ribadire - non può formare oggetto di una pronuncia meramente caducatoria….La ricongiunzione dei periodi assicurativi è stata concepita dal legislatore come operazione destinata a permettere la concentrazione, nella gestione di attuale afferenza, delle diverse posizioni previdenziali maturate dal lavoratore presso le gestioni alle quali sia stato iscritto nel corso della sua vita lavorativa. La disciplina relativa ha come scopo prioritario quello di provvedere - attraverso la previsione dell'onere corrispondente ad una quota più o meno consistente della riserva matematica - alla copertura assicurativa necessaria per alimentare l'incremento di pensione derivante dall'operazione. Si tratta di normative calibrate sui diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente non comparabili ai fini del sindacato di costituzionalità, espressione di una discrezionalità la cui ampiezza, in tema di ricongiunzione, la Corte ha già riconosciuto al legislatore previdenziale in più occasioni.(..)” Sulla base della decisione della Consulta, la Suprema Corte, nella sentenza n. 26039 del 2019, ha respinto il ricorso dell qui resistente Pt_1 evidenziando che l'art. 1 della ricordata legge n. 45/1990, che prevede la possibilità della ricongiunzione, pure maggiormente oneroso per il lavoratore, deve essere interpretato in modo che rifletta l'assenza di limiti, né derivanti dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né derivanti dal preteso allineamento alla previsione del primo comma dell'art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i libero professionisti, alla facoltà dei lavoratori di avvalersi di tale istituto anche in alternativa ai diversi istituti della totalizzazione e del cumulo. Invero, dal testo letterale dell'art. 1 sopra citato non si evince una limitazione solo in entrata della ricongiunzione, leggendosi quanto segue:
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per 4 lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti. (…) Deve dunque ritenersi che l'interpretazione limitativa alla sola fase di accumulo delle diverse contribuzioni data dall resistente non sia condivisibile e non rispecchi Pt_1 neppure l'intenzione del legislatore, considerando peraltro che l'istituto della ricongiunzione, qui invocato dall'attore, risulta svantaggioso – in termini economici
– solo per il lavoratore che ne chiede l'applicazione, tanto è vero che la Consulta si
è pronunciata proprio su questo aspetto, sicché non sono ravvisabili pregiudizi alla finanza pubblica dall'accoglimento della domanda, e dunque il ricorso va accolto, con accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi versati nella gestione separata – lavoratori parasubordinati, nel Pt_1 periodo 01.04.1996 – 31.12.1999, con i contributi versati presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense successivamente al 1.01.2000, e va ordinato altresì all convenuto (richiamandosi sul punto Cassazione, Sezione 6 - 3, Pt_1
Ordinanza n. 25843 del 23/09/2021) di trasferire i contributi versati dal ricorrente nella gestione separata lavoratori parasubordinati presso la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi”.
2. Impugna la sentenza l' evidenziando che la gestione separata di cui all'art. Pt_1
2, comma 26, della Legge n. 335/1995, ispirata al sistema di calcolo contributivo della pensione, non può essere ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione (L. n. 29/1979 e n. 45/1990) in quanto non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria, bensì ricondotta alle norme definite con il regolamento di cui al
D.M. 2 maggio 1996, n. 282, che non richiamano le disposizioni in materia di ricongiunzione rilevando, altresì, che la possibilità di ricongiunzione è stata espressamente esclusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 26 maggio 2006.
Valorizza che l'orientamento della Suprema Corte richiamato dal giudice a quo non è condivisibile posto che lo stesso risulta fondarsi esclusivamente sulla sentenza della Corte Costituzionale (n. 61 del 5 marzo 1999), inconferente rispetto alla questione di diritto posta in quel caso e in questo caso, che
5 riguardava il cumulo della contribuzione e non invece il suo trasferimento (come nel caso di specie).
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza chiedendone CP_1
l'integrale conferma.
4. Tentata invano la conciliazione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del
25 settembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello va rigettato essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
6. A tale proposito il Collegio non può che richiamarsi ai sensi dell'art.118 disp att.
c.p.c. ad altro precedente di questa Corte (sentenza n. 439/2024 che a sua volta richiama Cass. n. 3635/2023) che ha affrontato in altro contenzioso proposto da
, questione relativa alla medesima vicenda. Pt_1
In particolare, è stato affermato a definizione di quel giudizio: “superata l'accezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito e va rigettato per infondatezza dei motivi di gravame addotti.
Differentemente da quanto sostenuto dall non c'è motivo dal discostarsi Pt_1 dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dal più recente arresto (cfr. Cass. n.
3635/2023) citato anche dal giudice a quo relativo a professionista iscritto proprio alla cassa Forense.
Invero il 2° comma dell'art. 1 L. 45/1990 riconosce espressamente la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. (nella specie, i contributi versati alla ES
AT ) nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero Pt_1 professionista (nella specie, ) e ciò senza alcuna limitazione, ed CP_2 indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
La norma regolamentare invocata dall (art. 1 D.M. 282/1996) non può, Pt_1 evidentemente, derogare a tale espressa previsione di legge.
I precedenti di legittimità (cfr. in particolare Cass. 26039/2019) citati dal giudice lagunare sono perfettamente in termini: anche in quel caso si trattava di un libero professionista (un commercialista, iscritto alla CNPADC) che chiedeva la ricongiunzione, presso la sua cassa professionale, dei contributi a suo tempo versati nella ES AT , ed aveva ottenuto il riconoscimento del suo diritto Pt_1
6 nei precedenti gradi di merito, proprio in base alla formulazione letterale dell'art. 1 comma 2° della l. n. 45/1990. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell , “dovendosi accogliere, anche alla luce della pronunzia della Corte Pt_1 costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione”
Dunque, secondo la Suprema Corte, l'interpretazione corretta della norma in esame
è quella che consente, in ogni caso, al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere, presso la Cassa professionale a cui
è iscritto, i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza
(ivi inclusa la ES AT ), secondo le modalità descritte all'art. 2 Pt_1
(ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche: spetta al richiedente scegliere quello più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso.
L non può, allora, rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che esistono altri Pt_1 istituti ai quali il richiedente può ricorrere e sulla sola ipotizzata differenza fra gli istituti del cumulo e del trasferimento della contribuzione”
7. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa scaglione da indeterminato senza fase istruttoria) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori prossimi ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 ed alle
7 tariffe professionali vigenti tenuto conto della ripetitività delle difese delle parti.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali ex lege, iva e c.p.a;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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