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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 9/2025 RGA, cui è stata riunita la causa di II grado iscritta al n. 20/2025 RGA, avverso la sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1028/2023, pubblicata in data 20.07.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26.6.2025; promossa da:
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.VA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, come da procura in atti;
- appellante/appellato; contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Casula Controparte_1 C.F._1 del foro di Roma, presso il cui studio – sito in Roma, via Carlo Mirabello n. 14 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellato/appellante;
udita la relazione della causa;
1 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.8.2023 e pedissequo decreto ritualmente notificati, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, la società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
«A) NEL MERITO: In via principale, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che i fatti che hanno dato causa al licenziamento della ricorrente da parte di in persona del Pt_1 Parte_1
l.r.p.t., non sussistono e che, comunque, i fatti ascritti rientrano nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, come meglio descritto in narrativa, ovvero: - ritenuta ed accertata la illegittimità e/o la nullità e/o la inefficacia del licenziamento per i motivi suddetti, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la in persona del l.r.p.t., a reintegrare la ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché a corrisponderle il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione (e comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità), all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 1.815,32, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali. In via subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che non sussistono gli estremi per la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo o che il licenziamento sia illegittimo e/o inefficace, per effetto del c. 5 dell'art. 18 Stat.
Lav., laddove dovesse emergere in giudizio, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la
[...]
in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno, con CP_2 la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di
24 (ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 1.815,32, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v In via ulteriormente subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato la violazione delle regole procedimentali sottese al licenziamento;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare la in persona del Parte_1
l.r.p.t., a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno con la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € € 1.815,32, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v Sempre in via principale, con riguardo alla indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a Parte_1 corrispondere al ricorrente l'importo pari ad € 3.867,29 oltre interessi legali e rivalutazione 2 monetaria a tale titolo, come da specifico conteggio;
In via subordinata, sull'indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa per aver avuto una responsabilità di maneggio denaro, anche di carattere finanziario, costituendo l'incasso la normale prestazione o prevalente derivante dall'art. 2104 c.c. che obbliga la dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere alla ricorrente l'importo pari ad € 3.867,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio, come da specifico conteggio;
v In ogni caso: - condannare la
Società Convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c. dalla spettanza al saldo, anche ex art. 1284, c. 4,
c.c.».
A fondamento delle domande come sopra riportate, la parte ricorrente, come efficacemente esposto dal giudice di prime cure, deduceva quanto segue:
“1) di avere iniziato a lavorare in data 16.4.2009 – in virtù di contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale a 24 h, a tempo indeterminato, per svolgere mansioni di operaia generica Aiuto
Addetta alla ristorazione, 6° livello del CCNL CI FO del 30.10.1997 – con la società
Cremonini s.p.a.; 2) come la resistente abbia incorporato nel 2010 la società Cremonini s.p.a.; 3) come la propria sede di lavoro fosse sita a Roma, Aeroporto Leonardo da Vinci, partenze nazionali
Terminal 1; 4) come la resistente, con missiva del 27.12.2022, le abbia contestato molteplici inadempimenti, dipanatisi dal 16.11.2022 sino al 6.12.2022; 5) di avere reso sia in data 5.1.2023 che 17.1.2023 le proprie giustificazioni;
6) l'irrogazione in data 23.1.2023 del licenziamento per giusta causa;
7) di avere impugnato stragiudizialmente tale licenziamento con lettera del
24.2.2023; 8) di percepire una retribuzione globale di fatto pari a € 1.815,32”.
Tanto premesso la censurava il licenziamento che le era stato comminato deducendo CP_1 sia vizi formali – quali: tardività, mancanza di specificità, illegittimità degli accertamenti datoriali tramite investigatori privati - sia sostanziali – per insussistenza dei fatti contestati e mancanza di proporzionalità della sanzione e comunque per ritorsività del licenziamento – insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate con riguardo alla dedotta illegittimità del licenziamento, rivendicando altresì l'indennità di maneggio denaro per l'intero rapporto contrattuale.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza della società convenuta in giudizio – che (come sintetizzato nella sentenza) “nel ribadire la legittimità del proprio operato, nell'evidenziare la non debenza dell'indennità e, in ogni caso l'avvenuto parziale decorso del termine prescrizionale
3 estintivo quinquennale” insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni1 - dato atto dell'esito negativo della tentata conciliazione ed istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali, rigettava le domande afferenti il licenziamento per giusta causa, avendone accertata la legittimità previo rigetto di ogni deduzione circa asseriti vizi formali e sostanziali;
ed invece accoglieva la domanda di maneggio di denaro applicando, in luogo dell'art. 404 CCNL FIPE invocato da parte ricorrente, l'art. 75 CCNL applicabile al rapporto e prodotto da stessa società, Controparte_3 con conseguente condanna della società resistente al pagamento della stessa in favore della lavoratrice, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione dedotta dalla società per l'intera durata del rapporto. In ragione dell'esito, veniva disposta la compensazione delle spese di lite in misura di tre quarti, condannando parte resistente a corrispondere il residuo quarto, liquidato in complessivi €
1.200,00, oltre accessori come per legge (con distrazione in favore del procuratore antistatario).
Avverso tale sentenza proponevano separati appelli entrambe le parti.
Segnatamente la società interponeva per prima gravame – così Parte_1 radicando la causa n. 9/2025 – impugnando, con appello da qualificarsi come “principale”, la parte della sentenza con cui è stata riconosciuta l'indennità di maneggio denaro in favore della CP_1 ritenendo che il giudice fosse incorso in vizio di ultra o extra petizione per avere applicato una norma contrattuale diversa da quella invocata da parte ricorrente, ossia l'art. 75 del CCNL CI
FO; e comunque riteneva inapplicabile detta norma perché non sarebbe stata fornita la prova della 1 Queste le conclusioni rassegnate in I grado dalla società resistente: «Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Modena adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, SUL LICENZIAMENTO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dalla Signora in quanto infondate in fatto Controparte_1 e in diritto, e pertanto accertare e dichiarare la giusta causa del licenziamento irrogato;
in via meramente subordinata: procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo dovuta alla Signora la sola indennità sostitutiva del preavviso;
Controparte_1 in via ulteriormente gradata: nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte delle domande avversarie riconoscere esclusivamente l'indennità risarcitoria minima o per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta non fondatezza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (12 mensilità) all'interno dei delta risarcitori previsti dall'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, riparamentrando la retribuzione globale di fatto mensile sulla base della busta paga in atti, essendo erronea la quantificazione della parte ricorrente;
SULL'INDENNITA' DI MANEGGIO DENARO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dalla Signora in quanto infondate in fatto Controparte_1 e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande economiche antecedenti cinque anni alla notifica del ricorso e dunque fino al 4 settembre 2018; rideterminare il quantum alla luce dell'erroneità dei conteggi depositati e, se del caso, anche con l'ausilio di una CTU contabile».
4 “normalità” dell'adibizione della lavoratrice alla cassa, né potrebbe ritenersi la sussistenza di una responsabilità finanziaria ex art. 2103 c.c.
La società appellante invocava, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione quinquennale già svolta in I grado e rigettata dal giudice di prime cure, ritenendo applicabile la tutela reale al rapporto dedotto in giudizio.
Dal canto proprio, con separato e successivo appello, da definirsi “incidentale” – CP_1 interponeva gravame – così radicando la causa n. 20/2025 - con cui, attraverso
[...]
l'articolazione di 3 motivi di appello, impugnava i capi della sentenza rispetto ai quali risultava soccombente afferenti al licenziamento.
La Corte, dato atto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio con riguardo ad entrambe le cause, ha disposto la riunione - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. – della causa n. 20/2025 a quella rubricata al n.9/2025 in applicazione del principio generale secondo cui la prima impugnazione vale a costituire il processo, nel quale debbono quindi confluire le eventuali successive impugnazioni di altre parti soccombenti, di talché l'appello principale successivo si converte in appello incidentale2.
Cionondimeno, per ragioni di logica argomentativa, si ritiene di principiare la disamina delle questioni versate nei gravami riuniti, dall'appello proposto dalla lavoratrice.
Preliminarmente si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del lavoratore - dedotta da parte datoriale con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. - debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello (incidentale) in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, puntualmente indicate nel contesto dell'atto e specificatamente contestate con argomentazioni specifiche.
Tanto premesso, sempre in via preliminare, si ritiene di dover porre in rilievo che con riguardo alle questioni circa la mancanza di specificità della contestazione disciplinare,
5 l'illegittimità dei controlli a campione effettuati dagli agenti accertatori (posti alla base della contestazione disciplinare) e la ritorsività del licenziamento oggetto di causa, la sentenza gravata è passata in giudicato per mancata specifica impugnazione di tali parti della pronuncia.
Tanto premesso e doveroso al fine di delimitare la materia del contendere, prima di procedere alla disamina dei motivi di appello proposti dalla lavoratrice, si ritiene utile riprendere taluni elementi fattuali indefettibili ed incontroversi che consentono di tracciare la vicenda nei sui tratti essenziali:
- la iniziava la propria attività lavorativa con la società Cremonini Spa dal 16.4.2009, CP_1 quando era assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale, a
24 ore, per svolgere mansioni di operaia generica “Aiuto Addetta alla ristorazione”, 6° livello del
CCNL CI FO (del 30.10.1997);
- posto che nel 2010 la incorporava a tutti gli effetti la Cremonini S.p.A., Parte_1 subentrava nei rapporti di lavoro in essere, tra cui quello della giusta dichiarazione del CP_1
27.10.2010, da cui emergeva quindi di avere alle proprie dipendenze la predetta, presso la sua sede operativa sita in Roma – Buffet Aeroporto Leonardo da Vinci, partenze nazionali Terminal 1.
Tanto precisato con riguardo agli aspetti contrattuali, è emerso – per quanto di interesse in tale sede – che con lettera del 27 dicembre 2022, la le contestava multipli Parte_1 inadempimenti verificatisi tra il 16 novembre 2022 e il 6 dicembre 2022 consistenti in vendite senza scontrini per varie tipologie di merci, con ammanchi di cassa di importo variabile.3 3 Dalla lettera di contestazione (doc.3, ricorrente I grado): “Gent. le Sig.ra la Scrivente ad CP_1 Parte_1 ogni effetto di legge e di contratto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/70, Le contesta formalmente quanto segue. Dopo accurate e prolungate verifiche è emerso che nei giorni di seguito indicati, LL, mentre era in servizio presso la nostra unità produttiva sita all'interno del punto Cioccolati Italiani nterno aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino T1 Partenze, ha posto in essere le seguenti gravissime condotte: Giorno 16.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 11:40 circa: 1 e una bottiglia ES Pesca 40 cl per un valore complessivo di 6,50 €. Parte_2 alle ore 11:43 circa: 1 panino Crudo e per un valore complessivo di 6,00 €. Parte_3 Non solo. Il ricavato di questa vendita, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno che registrano una differenza negativa di 1,20 €.
Giorno 28.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 14:49 circa: 1 per un valore complessivo di 6,00 €. Parte_4 alle ore 15:09 circa: 1 bottiglia Coca OL 45cl e una bottiglia acqua EP 50cl per un valore complessivo di 5,20 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 6,10 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 01.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 14:09 circa 2 bottiglie Coca OL 45cl per un valore complessivo di 7,00 €. Non solo. 6 Ricevute le giustificazioni offerte dalla lavoratrice (nelle giornate del 5 e del 17 gennaio
2023) – nel contesto delle quali la negava ogni addebito – ella veniva licenziata a far data CP_1 dal 23 gennaio 2023 per giusta causa4, in ragione non solo delle gravi violazioni dei doveri connessi all'inserimento della lavoratrice nella struttura aziendale e alla sua organizzazione alla luce dei doveri discendenti dall'art. 2104 c.c. ma anche, ed in particolare, in ragione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro.
Seguiva l'impugnazione del licenziamento e la rituale impugnazione in sede giudiziale.
Tanto delineato dal punto di vista fattuale, ritiene questa Corte che l'appello (incidentale) proposto dalla lavoratrice con riguardo al licenziamento – motivi A-B-C dell'appello, che si ritiene di trattare congiuntamente in quanto afferenti allo stesso argomento – sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Innanzitutto, si rileva che, con il primo motivo di appello (A), la ha inteso censurare CP_1 la sentenza gravata giacché il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, da ritenersi invero tardiva come già eccepito in primo grado.
Ebbene, tale censura è priva di fondamento in quanto il giudice di prime cure ha dato rigorosa applicazione ai principi vigenti in materia, con motivazione puntuale e rigorosa, in piena aderenza anche ai dati fattuali di riferimento – pronuncia che si intende confermare e che qui si riporta, nella parte di interesse (da pag. 7):
“In primo luogo, la lavoratrice eccepisce la tardività dell'iniziativa disciplinare poiché intrapresa non in immediata connessione temporale con il fatto contestato.
Si ritiene di disattendere il rilievo. Sul punto, si ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto stabilito dalla S.C. in esegesi dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di (relativa) immediatezza della contestazione di addebito: «Nel licenziamento per motivi disciplinari, il
Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 1,17 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 05.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 10:51 circa 1 pizzetta cotto e formaggio per un valore complessivo di 6,00 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 0,95 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 06.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 11:05 circa 1 per un valore complessivo di 5,50 €. Parte_5 Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 1,26 € rispetto quanto registrato in cassa.” 4 Cfr. doc. 6 allegato al ricorso di I grado. 7 principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale» (Cass.,
25.1.2016, n. 1248, v. anche Cass., 12.1.2016, n. 281).
Considerato che: – l'odierna resistente risulta essere dotata di una struttura complessa, articolata in numerose filiali;
– l'emersione degli inadempimenti ha avuto luogo solo in occasione di un controllo (della cui legittimità v. infra) – tra il primo inadempimento contestato (16.11.2022)
e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 4 ricorso) sono intercorsi circa quaranta giorni;
- tra la conclusione dei controlli (6.12.2022) e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 4 memoria difensiva) sono intercorsi circa venti giorni, si ritiene senz'altro tempestiva l'iniziativa disciplinare assunta dalla società odierna resistente”.
Si ritiene, quindi, che dando corretta valorizzazione ai dati fattuali, il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi in materia, circa il connotato “relativo” dell'immediatezza della contestazione disciplinare, in particolare a fronte di organizzazione aziendale complessa quale quella incontestabilmente della società Chef Express S.p.A.5, principi correttamente richiamati in motivazione per il tramite di citazione di precedenti di legittimità, anche successivamente confermati (cfr. ex multis Sez. L - , Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024, che ribadisce: “[…] 3.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre
2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542)”; vd. anche Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021).
Quanto al secondo motivo di gravame (B), si rileva che la lavoratrice si doleva della erronea valutazione circa l'inattendibilità dei propri testimoni - e - motivata dal giudice in Tes_1 Tes_2 ragione della pendenza di analoghi procedimenti nei confronti della medesima azienda datrice di lavoro. Si trae, quindi, che per l'appellante (incidentale) tale erronea valutazione probatoria avrebbe 5 Si rileva sul punto che, sin dalla propria costituzione, la deduceva di essere Aziende leader sul Parte_1 territorio nazionale quanto alla ristorazione in concessione negli aeroporti, nelle aree di servizio autostradali e nelle stazioni ferroviarie, con centinaia di dipendenti, dati questi che non risultano essere stati contestati tempestivamente quantomeno in termini specifici. 8 condotto ad una errata ricostruzione della vicenda dal punto di vista fattuale, invero fondata dal giudice di prime cure sulle plurime dichiarazioni rese dagli investigatori, lette in uno con la documentazione prodotta dalla società con riguardo ai controlli effettuati.
Ebbene, anche tale censura risulta destituita di fondamento in quanto il giudice, sul punto, afferma, a compendio della propria valutazione probatoria nella parte qui di interesse, quanto segue:
“Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.re e Tes_1 per l'esistenza di contenziosi giurisdizionali tra costoro e la resistente, per le medesime Tes_2 vicende per cui oggi è causa (v. sul punto dichiarazioni rilasciate udienze dell'11.1.2024 e
4.3.2024)” (cfr. pag. 14); in tal moto il giudice di prime cure mostra – a confutazione di quanto sostenuto dalla parte appellante (incidentale) - di non aver effettuato una valutazione aprioristica circa l'inattendibilità delle dette testimoni, bensì di avere valutato le relative dichiarazioni in termini di “scarsa attendibilità” ad esito della disamina completa delle evidenza probatorie, giungendo a ritenerle prive di forza probatoria idonea a scardinare il solido e convergente quadro probatorio a carico della lavoratrice, dato dal complesso delle prove orali e documentali offerte da parte datoriale.
V'è peraltro da rilevare, al fine di corroborare ulteriormente tale conclusione, che invero i due testimoni predetti ben poco hanno potuto riferire avendo gli stessi precisato di avere lavorato con la per poco tempo, peraltro senza nulla riferire di specifico con riguardo ai fatti oggetto di CP_1 contestazione disciplinare.6
Ed infatti, il giudice di prime cure – con motivazione prudente e puntuale, pienamente aderente e coerente con i dati fattuali e probatori – è giunto ad affermare, con motivazione da intendersi qui confermata, anche alla luce dei precedenti di merito specifici richiamati: “Passando, quindi, alle doglianze attoree circa l'invalidità sostanziale del recesso, si contesta in primo luogo la sussistenza materiale e giuridica degli addebiti contestati.
Si ritiene infondato il rilievo.
La verificazione fattuale degli illeciti contestati trova conferma: 1) nelle risultanze documentale degli accertamenti ispettivi compiuti (v. docc. 10-14 memoria difensiva); 2) nei tabulati di turno elaborati dal datore di lavoro (v. doc. 3 memoria difensiva); 3) nelle dichiarazioni rilasciate dagli ispettori in corso di causa”7. Non sono emersi riscontri probatori idonei a sovvertire tale plurimo, univoco e convergente quadro probatorio.
Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.ri e per l'esistenza di contenziosi giurisdizionali tra costoro e la ricorrente, per le Tes_1 Tes_2 medesime vicende per cui oggi è causa (v. sul punto dichiarazioni rilasciate nel corso delle udienze dell'11.1.2024 e 4.3.2024).
In definitiva vi è prova come parte ricorrente abbia reiteratamente serbato una condotta compendiatasi nella mancata registrazione fiscale di vendite effettuate e nel mancato inserimento del prezzo di vendita riscosso all'interno delle casse.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Civitavecchia in controversia esattamente sovrapponibile a quella odierna, deve escludersi che la condotta del prestatore di lavoro si sia compendiata in una mera violazione delle procedure di cassa.
Tale evenienza si sarebbe verificata: “se la cassa avesse riportato a fine giornata un disavanzo positivo perché, in tal caso, sarebbe stato evidente che il lavoratore aveva soltanto omesso di registrare la vendita e di emettere lo scontrino fiscale ma non anche di devolvere il ricavato della stessa in favore della società. Non rinvenendosi, invece, in cassa una somma maggiore rispetto alle vendite registrate appare evidente che il lavoratore non ha soltanto violato la procedura che impone di emettere lo scontrino fiscale ma anche la regola per la quale il ricavato di qualunque vendita di beni aziendali deve convergere nelle casse della società. Tale comportamento, posto in essere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed approfittando proprio delle condizioni di tempo e di luogo derivanti dalle mansioni affidatigli, a prescindere da ogni considerazione circa il rilievo penale, rappresenta una grave violazione rispetto ai doveri di diligenza e correttezza incombenti sul lavoratore. A tali fini non ha alcuna rilevanza il valore economico delle transazioni commerciali oggetto di contestazione, venendo qui in rilievo il comportamento del lavoratore come indice della sua serietà, diligenza e affidabilità nello svolgimento delle mansioni e non come fatto causativo di un danno all'azienda”. (v. doc. 17 memoria difensiva).
La reiterazione nel tempo – in plurime giornate ma con identità di occasione (id est: richiesta del cliente) – della medesima condotta;
la pluriennale esperienza della parte ricorrente nel disimpegno delle medesime mansioni, escludono qualsiasi ipotesi di mera negligenza e di sussistenza di un errore scusabile.
lettera di contestazione e di riferirli certamente all'odierna appellante incidentale, giacché riconosciuta personalmente dai testi con descrizione specifica. 10 Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale” (cfr. pagg. 12-14, sentenza gravata).
Tali valutazioni non risultano in alcun modo scalfitte dalle argomentazioni di parte appellante (in via incidentale), essendo emerso in modo incontrovertibile il solido quadro probatorio a carico della lavoratrice a sostegno della contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per giusta causa, non potendosi porre alcun dubbio circa la riferibilità soggettiva degli addebiti alla medesima alla luce, sia del riconoscimento della stessa come operato dai testi escussi nel corso del giudizio di I grado (che la riconoscevano anche in udienza), sia del controllo tramite documentazione aziendale, da cui è emerso senza tema di smentita che, in corrispondenza delle segnalazioni poi divenute oggetto di contestazione disciplinare, il codice cassa era sempre di pertinenza della CP_1
L'accertamento circa la riferibilità soggettiva dei fatti contestati nella lettera di contestazione all'odierna appellante incidentale, rende del tutto irrilevante – come peraltro ben posto in rilievo dall'attento giudice di prime cure - la circostanza di fatto dedotta dalla circa il possibile CP_1 avvicendamento di altri colleghi nella cassa gestita con il codice in uso alla medesima.
V'è inoltre da aggiungere doverosamente come sia stata esclusa anche la tesi dell'errore, pure sostenuta dalla ed infatti, i tabulati prodotti da parte datoriale relativi alle risultanze di CP_1 cassa a fine turno – i cui esiti non risultano stati efficacemente smentiti – non hanno consentito di rinvenire delle eccedenze, che sarebbero dovute risultare qualora i denari lasciati ai clienti fossero entrati comunque in cassa ancorché non scontrinati. D'altra parte – come rilevato dalla difesa datoriale in più occasioni, non ultimo in sede di udienza in appello – la lavoratrice mai si è prodigata a segnalare al proprio superiore eventuali anomalie di tale genere.
Piuttosto i detti tabulati hanno consentito di accertare come il ricavato delle vendite oggetto di contestazione non fosse presente nei versamenti alla Società di fine turno, come peraltro ben precisato in sede disciplinare.8
A fronte di quanto sopra esposto, che conduce - come già evidenziato - alla piena conferma delle valutazioni svolte dal Giudice di prime circa la sussistenza dei fatti addebitati alla lavoratrice, la loro estrema gravità e conseguente legittimità del recesso per giusta causa, consente pertanto di dare compiuta risposta anche all'ulteriore motivo di gravame (C, nelle sue articolazioni), da ritenersi infondato per le ragioni esposte.
Circa, infatti, la legittimità e proporzionalità del licenziamento per giusta causa, si ritiene di riprendere - a conferma - le chiare ed inappuntabili considerazioni svolte dal Giudice di prime cure, laddove afferma: “Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale. Il reiterato comportamento illecito serbato dalla ricorrente – con un contegno tutt'altro che negligente per i motivi già esposti – si pone in frontale contrapposizione non solo con i basilari doveri di lealtà e correttezza che devono informare l'agire di ogni parte contrattuale ma anche con le mansioni in concreto disimpegnate dalla ricorrente, sì da incrinare in maniera irreparabile il vincolo fiduciario”.
Peraltro, correttamente è stato posto in rilievo dallo stesso giudicante come la modestia del danno economico prodotto alla società non possa inficiare la detta valutazione;
ciò che rileva è la gravità del reiterato comportamento violativo dei basilari doveri gravanti in capo alla lavoratrice, che si pone in termini di centralità nella valutazione circa la legittimità e proporzionalità del licenziamento comminato per giusta causa, anche in ottica prospettica, trattandosi di comportamenti sorretti da elemento soggettivo intenzionale che mina in radice il vincolo fiduciario che deve permeare il rapporto lavorativo nell'intera sua durata, di talché laddove – come nel caso di specie – venga meno, irrimediabilmente il rapporto dovrà trovare cesura ad nutum.
Ed è in tal senso che si colloca la decisione del giudice di prime cure, che qui si conferma e si riporta a fini argomentativi nella parte di interesse: “Circa l'irrilevanza della prospettata modesta entità del depauperamento economico patito dal datore di lavoro è sufficiente il richiamo al condiviso principio di diritto espresso da Cass., 5.4.2017, n. 8886: «In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro».
A conforto dell'assunto cui si è pervenuti circa l'esistenza della giusta causa di licenziamento e dell'impossibilità di sussumere i riscontrati addebiti nell'alveo del disposto di cui all'art. 138
CCNL di riferimento si richiamano le condivise considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Firenze con pronuncia n. 557/2018: “Alla luce di tale ricostruzione - dunque correttamente analizzata da parte dei giudici del primo grado - restano irrilevanti le prove orali che pure il
12 lavoratore aveva articolato e che (quanto a mansioni ed usuale orario di lavoro) in nulla possono influire neppure in termini soggettivi sulla condotta rilevata nelle dette tre distinte occasioni.
Né può trascurarsi che l'illecito contestato non abbia riguardato esclusivamente l'omesso rilascio dello scontrino fiscale, estendendosi al rilievo della mancanza, in cassa, del relativo importo di cui alla omessa registrazione.
Ed in proposito non è un qualsiasi ammanco di cassa ad essere stato contestato al lavoratore - al quale potrebbe opporsi, come appunto propone la difesa del lavoratore, la inevitabilità di lievi differenze a fine giornata anche per semplici errori di battiture — bensì la rilevata assenza, in coincidenza con quella condotta omissiva, di quegli stessi importi che pure materialmente percepiti dal cassiere (come confermano le deposizioni delle due testimoni) non vi è prova che siano dal lavoratore stati riversati in cassa (il risultato negativo della contabilità di cassa ne offre dimostrazione, in caso di introiti non registrati semmai dovendosi riscontrare un saldo in eccesso rispetto al registrato).
La condotta di … omissis …, allora, non può ritenersi né frutto di un errore scusabile, né di mera negligenza, pur contestata.
La gravità soggettiva della condotta - in assenza, come già detto, di prove che possano diversamente giustificare la reiterazione della medesima omissione in diverse occasioni ed in analoghe condizioni - preclude la diversa riconducibilità dell'illecito alla previsione contrattuale delle lettere c) e d) dell'articolo 138 CCNL e che attengono, piuttosto, a comportamenti in cui l'elemento soggettivo è certamente meno grave.
È consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione al giudizio di proporzionalità della misura sanzionatoria. "In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato alla lavoratrice in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 md. civ., sicché la massima sanzione disciplinare risulta giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto tra le molte: Cass. sez. lav. n. 6848/2010; idem, n. 25743/2007). Ferma la facoltà datoriale, al momento della valutazione dei fatti contestati, di ricondurre gli stessi ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto: in tali termini Cass. sez. lav. n.26678/2017), il ruolo assegnato a … omissis…, la reiterazione da parte sua delle irregolari condotte, con identiche modalità, costituiscono oggettivamente elementi che, pur a fronte della mancanza di precedenti
13 disciplinari, impediscono al datore di lavoro di poter continuare a confidare nel regolare adempimento dei suoi obblighi lavorativi giustificando la perdita del vincolo fiduciario che giustifica il ricorso al licenziamento nei termini di cui all'art. 2119 c.c” (v. doc. 17 memoria difensiva)..”(cfr. pagg. 15-16, sentenza gravata).
Si può quindi affermare che la sentenza di prime cure è incensurabile in parte qua giacché si pone nel solco della giurisprudenza consolidata secondo cui: “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.” (Cfr. Cass., sez. lav., 01/07/2020, n. 13412), situazione senz'altro ricorrente nel caso di specie alla luce di quanto accertato in I grado e qui confermato, e ciò a prescindere da condotte appropriative, invero non contestate.
A conferma di tali valutazioni e della loro conformità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, si richiama altresì da ultimo Cass. sent. n. 11985 del 7.5.2025 che, in una situazione del tutto analoga, ha ulteriormente ribadito: “[…] Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento - meramente aggiuntivo nella sentenza impugnata - a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo
Collegio condivide, anche alla luce dei propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 - 01) è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L,
Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 - 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti)”.
Tirando le fila con riguardo al profilo di doglianza in trattazione, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali inerenti la nozione legale di licenziamento per giusta causa come sopra
14 richiamati ed, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale e coerente la gravità della condotta, ritenendo come la stessa sia dotata di specifica idoneità a far venire meno l'affidamento del datore di lavoro nel futuro – corretto
- adempimento degli obblighi contrattuali da parte della lavoratrice;
a conferma della pronuncia gravata si perviene, quindi, a confermare la valutazione circa la legittimità del recesso per giusta causa, con conseguente rigetto dei motivi di gravame proposti in parte qua dalla lavoratrice ed al conseguente rigetto di ogni domanda afferente al tema del licenziamento, anche svolta in via subordinata.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene pertanto all'integrale rigetto dell'appello proposto (in via incidentale) dalla lavoratrice.
Fondato, invece, si ritiene l'appello (principale) svolto dalla società volto Parte_1 ad ottenere la riforma (parziale) della sentenza laddove il giudice di prime cure è pervenuto ad accogliere la domanda di accertamento e conseguente condanna della società al pagamento, in favore della lavoratrice, dell'indennità “di maneggio di denaro” in applicazione non dell'art. 404
CCNL FIPE invocato dalla stessa in sede di ricorso, bensì dell'art. 75 CCNL CI CP_1 [...]
applicabile incontestabilmente al rapporto e prodotto dalla stessa società. CP_3
Ora, in via preliminare, si deve ritenere infondata l'eccezione sollevata dall'appellante principale circa il vizio di ultra o extra-petizione della sentenza sul punto specifico, in quanto il giudice ha dato risposta al petitum formulato dalla parte ricorrente attribuendo il bene della vita richiesto dalla medesima, senza che a nulla rilevi l'applicazione di diversa norma contrattuale rispetto a quella invocata, trattandosi di doveroso accertamento rimesso in capo allo stesso giudice.
Tanto precisato, si ritiene che nel merito l'appello principale sia fondato per le ragioni appresso indicate e che pertanto la sentenza in parte qua debba essere riformata9. 9 Da pag. 17 e ss. sentenza gravata: “Parte ricorrente agisce poi per la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma capitale di € 3.867,29 (oltre accessori) o a titolo di indennità di maneggio denaro ex art. 404 CCNL Turismo Pubblici Esercizi oppure a titolo risarcitorio. Si ritiene fondata la domanda, nei limiti che seguono. Al rapporto di lavoro per cui oggi è causa è applicabile il CCNL (v. docc. 2 e 16 memoria difensiva e Controparte_3 perciò utilizzabile ai fini del decidere ex Cass., 18.4.2006, n. 8951). L'art. 75 del richiamato CCNL stabilisce quanto segue: “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale la cui normale mansione consista nel maneggio del denaro per pagamenti e riscossioni, qualora abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura dell'otto per cento della paga base”. Per la definizione della questione, è pertinente quanto espresso in motivazione da Cass., 5.9.2019, n. 22949: «3. quanto al primo motivo, è vero che l'art. 148 c.c.n.l. applicato contempla tra i requisiti necessari per il riconoscimento della indennità de qua la normale adibizione ad operazioni di cassa con carattere di continuità e la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, e che tale ultimo obbligo è idoneo a caratterizzare la funzione della specifica indennità, evidentemente prevista ed erogata in relazione al rischio di una tale possibilità (che la perdita riscontrata gravi finanziariamente sull'addetto alla cassa), che è connaturato a tale attività;
3.1. pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate 15 In primo luogo, si ritiene che, correttamente, il giudice di prime cure abbia individuato come norma contrattuale di riferimento a cui aver riguardo quanto all'istituto invocato dalla lavoratrice – che per costante giurisprudenza ha imprescindibile matrice contrattuale (cfr. ossia Cass. 7353/2004
e Cass. n.22949/2019) - l'art. 75 del Contratto Aziendale - incontestabilmente Controparte_3 applicato al contratto di lavoro individuale dedotto in causa e prodotto dalla stessa società.
Tale disposizione - rubricata “indennità di maneggio denaro” – prevede quanto segue:
“senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, qualora abbia piena e completa responsabilità nella gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura dell'8%
(otto per cento) della busta paga”.
Se ne trae, quindi, che “l'indennità di maneggio denaro” spetta solo laddove concorrano i seguenti requisiti:
a) che il maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni rientri nelle “normali mansioni” del lavoratore;
b) che vi sia esposizione ad una piena e completa responsabilità, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass. 7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);
3.2. il principio espresso nella pronunzia da ultimo richiamata è stato, tuttavia, meglio specificato da Cass. 25742 del 14.12.2016 e Cass. n. 2212 4.2.2016 n. 2212, decisioni che hanno rilevato come, ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere);
3.3. in sostanza, l'orientamento espresso valorizza le mansioni specifiche del cassiere rispetto alle quali il maneggio del denaro, quale aspetto prevalente dell'attività svolta, di cui l'incasso costituisce il profilo principale, induce a ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.), aspetto neppure specificamente contestato nel motivo di ricorso;
quest'ultimo, al di là del generico richiamo ad un obbligo di ripianare le perdite verificatesi, non considera che, seppure eventuale, un tale obbligo è nella sostanza congruente con impegno assunto, il quale sottintende l'accettazione di ogni conseguenza economica di un comportamento non conforme allo stesso». Spostando tali considerazioni al caso di specie, tenuto conto delle prescrizioni di cui al CCNL di riferimento (da interpretarsi anche alla stregua dei canoni ermeneutici offerti dalla giurisprudenza di legittimità), tenuto conto dell'abituale disimpegno da parte della ricorrente delle mansioni di cassiera con maneggio e incasso denaro (circostanza del tutto compatibile con l'inquadramento della ricorrente e verificatasi in tutte le giornate in cui sono stati riscontrati gli illeciti posti a fondamento del licenziamento), tenuto conto del fatto che la ricorrente è stata sottoposta a procedimento disciplinare – sfociato nell'irrogazione del legittimo licenziamento per giusta causa – proprio per fatti inerenti il maneggio di denaro e di incasso dello stesso, si accerta il diritto di parte ricorrente a percepire tale emolumento retributivo, a decorrere dalla data di assunzione.”
16 Ebbene, a ben vedere, nel caso di specie manca già il primo dei presupposti in trattazione in quanto, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, non è emerso la “normalità” dell'attività di cassa svolta dalla piuttosto si trae come questa svolgesse attività di incasso in via CP_1 eventuale ovvero in caso di necessità, non certo secondo un concetto di “normalità” della mansione che ne implica la continuità, diversamente – pertanto - da quanto sostenuto dal primo giudice (che sul punto specifico il giudice di prime cure si è limitato a sostenere “tenuto conto dell'abituale disimpegno da parte della ricorrente delle mansioni di cassiera con maneggio e incasso denaro
(circostanza del tutto compatibile con l'inquadramento della ricorrente e verificatasi in tutte le giornate in cui sono stati riscontrati gli illeciti posti a fondamento del licenziamento..”).
A tale valutazione - con assorbimento di ogni altra considerazione rispetto al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, in quanto ultronea – segue, pertanto, la riforma in parte qua della sentenza, con conseguente rigetto delle domande svolte dalla lavoratrice con riguardo a tale aspetto specifico;
la è quindi tenuta, stante la specifica domanda svolta dalla società appellante, alla CP_1 restituzione – al netto delle imposte10 - della somma corrispostale a titolo di indennità di maneggio denaro, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di poterne disporre la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. come innovato dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.77/2018, nella misura del 50%, in ragione della peculiarità della fattispecie trattate e quantomeno della controvertibilità, in termini valutativi, delle fattispecie fattuali trattate in questa sede, dovendosi porre il residuo a carico della lavoratrice, come da determinazioni indicate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. 10 Cfr. sul tema Cassazione, Ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021, la quale ha deciso un ricorso affermando che, nel caso di riforma di una precedente sentenza con cui il datore di lavoro era stato condannato al pagamento di somme in favore del lavoratore e conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, anche parziale, di quanto ricevuto, il datore non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Ciò in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito;
non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Deve trovare infatti applicazione il disposto dell'art. 38, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Si osserva che, infatti, il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore, ma è anzi atto dovuto;
tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della Cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente. Nemmeno la modifica del DPR n. 917 del 1986, articolo 10, ad opera del DL n. 34/2020, articolo 150, giustifica una diversa interpretazione;
infatti, a prescindere dall'inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al citato articolo 150, comma 3, "le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente precedentemente esposto. 17 Si rappresenta che il dispositivo, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese come appena indicata - segnatamente al punto 3 - contiene un mero refuso, laddove si indica in CP_4 luogo di . Controparte_1
Si rappresenta che il dispositivo contiene un mero refuso al punto 3, laddove si indica CP_4 in luogo di .
[...] Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento - da parte dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno 20/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello principale e in riforma parziale della sentenza appellata:
- dichiara non dovuta, in favore di , l'indennità di maneggio denaro riconosciuta al Controparte_1 punto 1 della sentenza appellata e, per l'effetto,
- condanna alla restituzione, in favore di , della somma alla stessa Controparte_1 Parte_1 corrisposta al titolo in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo;
- condanna altresì alla restituzione di quanto alla stessa corrisposto a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal dì della corresponsione al saldo effettivo;
2. respinge l'appello incidentale proposto da , confermando le statuizioni di primo Controparte_1 grado in ordine all'impugnazione del licenziamento;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, ponendo il residuo
50% a carico di , da determinarsi sull'intero pari ad € 4800,00, oltre iva, cpa e spese CP_4 generali come per legge, quanto al I grado di giudizio, e pari ad € 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, quanto grado d'appello;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 26/06/2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott. Alessandra Martinelli dott. Marcella Angelini
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. 23457/2018 che ribadisce il principio richiamato ed applicato in parte motiva: "nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza;
le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia;
ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazìone (cfr. ex plurìmis, Cass. 2878/1988; Cass. 14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012). 6 La (cfr. verbale di udienza dell'11 gennaio 2024) infatti ammetteva di aver lavorato ben poco con la Tes_2 CP_1
“Ho lavorato poco con il ricorrente perché io lavoravo presso altro punto vendita sempre all'aeroporto Parte_1 di Fiumicino ma in altro punto. Andavo nel punto vendita dove lavorava il ricorrente solo se mancava personale” (il ricorrente si legga: la ricorrente”). Parimenti l' (cfr. verbale di udienza del 4 marzo 2024) riferiva: “Io ho Tes_1 lavorato per da novembre 2012 per circa sei mesi insieme alla nei locali Chiosco, Partenze – T3”. CP_1 7 Si tratta, in particolare, dei testimoni indotti da ossia , Parte_1 Testimone_3 [...]
, , , Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
, , le cui convergenti dichiarazioni hanno consentito di confermare i fatti contestati nella
[...] Testimone_10 9 8 Si riportano, per completezza motivazionale, gli esiti:
- 16 novembre 2022: ammanco con una differenza negativa di cassa di - € 1,20;
- 28 novembre 2022: eccedenza di € 6,10 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 11,20;
- 1° dicembre 2022: eccedenza di € 1,17 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 7,00;
- 5 dicembre 2022: eccedenza di € 0,95 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 6,00;
- 6 dicembre 2022: eccedenza di € 1,26 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 5,50. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 9/2025 RGA, cui è stata riunita la causa di II grado iscritta al n. 20/2025 RGA, avverso la sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 1028/2023, pubblicata in data 20.07.2024, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 26.6.2025; promossa da:
(P. VA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.VA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardo Vesci del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, come da procura in atti;
- appellante/appellato; contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Casula Controparte_1 C.F._1 del foro di Roma, presso il cui studio – sito in Roma, via Carlo Mirabello n. 14 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
- appellato/appellante;
udita la relazione della causa;
1 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.8.2023 e pedissequo decreto ritualmente notificati, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, la società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
«A) NEL MERITO: In via principale, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che i fatti che hanno dato causa al licenziamento della ricorrente da parte di in persona del Pt_1 Parte_1
l.r.p.t., non sussistono e che, comunque, i fatti ascritti rientrano nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, come meglio descritto in narrativa, ovvero: - ritenuta ed accertata la illegittimità e/o la nullità e/o la inefficacia del licenziamento per i motivi suddetti, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la in persona del l.r.p.t., a reintegrare la ricorrente Parte_1 nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché a corrisponderle il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione (e comunque nella misura non inferiore a 5 mensilità), all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 1.815,32, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali. In via subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato che non sussistono gli estremi per la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo o che il licenziamento sia illegittimo e/o inefficace, per effetto del c. 5 dell'art. 18 Stat.
Lav., laddove dovesse emergere in giudizio, - per l'effetto di quanto sopra, condannare la
[...]
in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno, con CP_2 la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 12 (dodici) ed un massimo di
24 (ventiquattro mensilità) dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € 1.815,32, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v In via ulteriormente subordinata, sul licenziamento: - ritenuto ed accertato la violazione delle regole procedimentali sottese al licenziamento;
- per l'effetto di quanto sopra, condannare la in persona del Parte_1
l.r.p.t., a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno con la condanna al pagamento di un'indennità compresa tra un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore, pari ad € € 1.815,32, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia;
v Sempre in via principale, con riguardo alla indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa;
- per l'effetto, condannare la in persona del l.r.p.t., a Parte_1 corrispondere al ricorrente l'importo pari ad € 3.867,29 oltre interessi legali e rivalutazione 2 monetaria a tale titolo, come da specifico conteggio;
In via subordinata, sull'indennità di maneggio denaro: - ritenuto ed accertato il diritto della ricorrente alla percezione della indennità di cassa di cui in narrativa per aver avuto una responsabilità di maneggio denaro, anche di carattere finanziario, costituendo l'incasso la normale prestazione o prevalente derivante dall'art. 2104 c.c. che obbliga la dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
- per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere alla ricorrente l'importo pari ad € 3.867,29, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo risarcitorio, come da specifico conteggio;
v In ogni caso: - condannare la
Società Convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c. dalla spettanza al saldo, anche ex art. 1284, c. 4,
c.c.».
A fondamento delle domande come sopra riportate, la parte ricorrente, come efficacemente esposto dal giudice di prime cure, deduceva quanto segue:
“1) di avere iniziato a lavorare in data 16.4.2009 – in virtù di contratto di lavoro subordinato, a tempo parziale a 24 h, a tempo indeterminato, per svolgere mansioni di operaia generica Aiuto
Addetta alla ristorazione, 6° livello del CCNL CI FO del 30.10.1997 – con la società
Cremonini s.p.a.; 2) come la resistente abbia incorporato nel 2010 la società Cremonini s.p.a.; 3) come la propria sede di lavoro fosse sita a Roma, Aeroporto Leonardo da Vinci, partenze nazionali
Terminal 1; 4) come la resistente, con missiva del 27.12.2022, le abbia contestato molteplici inadempimenti, dipanatisi dal 16.11.2022 sino al 6.12.2022; 5) di avere reso sia in data 5.1.2023 che 17.1.2023 le proprie giustificazioni;
6) l'irrogazione in data 23.1.2023 del licenziamento per giusta causa;
7) di avere impugnato stragiudizialmente tale licenziamento con lettera del
24.2.2023; 8) di percepire una retribuzione globale di fatto pari a € 1.815,32”.
Tanto premesso la censurava il licenziamento che le era stato comminato deducendo CP_1 sia vizi formali – quali: tardività, mancanza di specificità, illegittimità degli accertamenti datoriali tramite investigatori privati - sia sostanziali – per insussistenza dei fatti contestati e mancanza di proporzionalità della sanzione e comunque per ritorsività del licenziamento – insistendo, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni come sopra riportate con riguardo alla dedotta illegittimità del licenziamento, rivendicando altresì l'indennità di maneggio denaro per l'intero rapporto contrattuale.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza della società convenuta in giudizio – che (come sintetizzato nella sentenza) “nel ribadire la legittimità del proprio operato, nell'evidenziare la non debenza dell'indennità e, in ogni caso l'avvenuto parziale decorso del termine prescrizionale
3 estintivo quinquennale” insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni1 - dato atto dell'esito negativo della tentata conciliazione ed istruita la causa anche con l'assunzione di prove orali, rigettava le domande afferenti il licenziamento per giusta causa, avendone accertata la legittimità previo rigetto di ogni deduzione circa asseriti vizi formali e sostanziali;
ed invece accoglieva la domanda di maneggio di denaro applicando, in luogo dell'art. 404 CCNL FIPE invocato da parte ricorrente, l'art. 75 CCNL applicabile al rapporto e prodotto da stessa società, Controparte_3 con conseguente condanna della società resistente al pagamento della stessa in favore della lavoratrice, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione dedotta dalla società per l'intera durata del rapporto. In ragione dell'esito, veniva disposta la compensazione delle spese di lite in misura di tre quarti, condannando parte resistente a corrispondere il residuo quarto, liquidato in complessivi €
1.200,00, oltre accessori come per legge (con distrazione in favore del procuratore antistatario).
Avverso tale sentenza proponevano separati appelli entrambe le parti.
Segnatamente la società interponeva per prima gravame – così Parte_1 radicando la causa n. 9/2025 – impugnando, con appello da qualificarsi come “principale”, la parte della sentenza con cui è stata riconosciuta l'indennità di maneggio denaro in favore della CP_1 ritenendo che il giudice fosse incorso in vizio di ultra o extra petizione per avere applicato una norma contrattuale diversa da quella invocata da parte ricorrente, ossia l'art. 75 del CCNL CI
FO; e comunque riteneva inapplicabile detta norma perché non sarebbe stata fornita la prova della 1 Queste le conclusioni rassegnate in I grado dalla società resistente: «Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro di Modena adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, SUL LICENZIAMENTO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dalla Signora in quanto infondate in fatto Controparte_1 e in diritto, e pertanto accertare e dichiarare la giusta causa del licenziamento irrogato;
in via meramente subordinata: procedere alla conversione del recesso in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, riconoscendo dovuta alla Signora la sola indennità sostitutiva del preavviso;
Controparte_1 in via ulteriormente gradata: nella non creduta ipotesi di accoglimento in tutto od in parte delle domande avversarie riconoscere esclusivamente l'indennità risarcitoria minima o per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta non fondatezza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo (12 mensilità) all'interno dei delta risarcitori previsti dall'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, riparamentrando la retribuzione globale di fatto mensile sulla base della busta paga in atti, essendo erronea la quantificazione della parte ricorrente;
SULL'INDENNITA' DI MANEGGIO DENARO: Nel merito: rigettare integralmente il ricorso e le domande ivi avanzate dalla Signora in quanto infondate in fatto Controparte_1 e in diritto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le domande economiche antecedenti cinque anni alla notifica del ricorso e dunque fino al 4 settembre 2018; rideterminare il quantum alla luce dell'erroneità dei conteggi depositati e, se del caso, anche con l'ausilio di una CTU contabile».
4 “normalità” dell'adibizione della lavoratrice alla cassa, né potrebbe ritenersi la sussistenza di una responsabilità finanziaria ex art. 2103 c.c.
La società appellante invocava, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione quinquennale già svolta in I grado e rigettata dal giudice di prime cure, ritenendo applicabile la tutela reale al rapporto dedotto in giudizio.
Dal canto proprio, con separato e successivo appello, da definirsi “incidentale” – CP_1 interponeva gravame – così radicando la causa n. 20/2025 - con cui, attraverso
[...]
l'articolazione di 3 motivi di appello, impugnava i capi della sentenza rispetto ai quali risultava soccombente afferenti al licenziamento.
La Corte, dato atto della ritualità dell'instaurazione del contraddittorio con riguardo ad entrambe le cause, ha disposto la riunione - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. – della causa n. 20/2025 a quella rubricata al n.9/2025 in applicazione del principio generale secondo cui la prima impugnazione vale a costituire il processo, nel quale debbono quindi confluire le eventuali successive impugnazioni di altre parti soccombenti, di talché l'appello principale successivo si converte in appello incidentale2.
Cionondimeno, per ragioni di logica argomentativa, si ritiene di principiare la disamina delle questioni versate nei gravami riuniti, dall'appello proposto dalla lavoratrice.
Preliminarmente si ritiene che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello del lavoratore - dedotta da parte datoriale con riguardo all'attuale formulazione del disposto di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. - debba essere disattesa giacché si fonda su una lettura meramente formalistica della riforma del 2023 - volta invero a stimolare la puntualità, anche in ottica di sinteticità, nella proposizione dei motivi di gravame e delle relative argomentazioni - e non si confronta con quanto emergente dal tenore complessivo dell'atto d'appello (incidentale) in esame, che contiene quanto utile a veicolare le censure alle statuizioni impugnate, puntualmente indicate nel contesto dell'atto e specificatamente contestate con argomentazioni specifiche.
Tanto premesso, sempre in via preliminare, si ritiene di dover porre in rilievo che con riguardo alle questioni circa la mancanza di specificità della contestazione disciplinare,
5 l'illegittimità dei controlli a campione effettuati dagli agenti accertatori (posti alla base della contestazione disciplinare) e la ritorsività del licenziamento oggetto di causa, la sentenza gravata è passata in giudicato per mancata specifica impugnazione di tali parti della pronuncia.
Tanto premesso e doveroso al fine di delimitare la materia del contendere, prima di procedere alla disamina dei motivi di appello proposti dalla lavoratrice, si ritiene utile riprendere taluni elementi fattuali indefettibili ed incontroversi che consentono di tracciare la vicenda nei sui tratti essenziali:
- la iniziava la propria attività lavorativa con la società Cremonini Spa dal 16.4.2009, CP_1 quando era assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale, a
24 ore, per svolgere mansioni di operaia generica “Aiuto Addetta alla ristorazione”, 6° livello del
CCNL CI FO (del 30.10.1997);
- posto che nel 2010 la incorporava a tutti gli effetti la Cremonini S.p.A., Parte_1 subentrava nei rapporti di lavoro in essere, tra cui quello della giusta dichiarazione del CP_1
27.10.2010, da cui emergeva quindi di avere alle proprie dipendenze la predetta, presso la sua sede operativa sita in Roma – Buffet Aeroporto Leonardo da Vinci, partenze nazionali Terminal 1.
Tanto precisato con riguardo agli aspetti contrattuali, è emerso – per quanto di interesse in tale sede – che con lettera del 27 dicembre 2022, la le contestava multipli Parte_1 inadempimenti verificatisi tra il 16 novembre 2022 e il 6 dicembre 2022 consistenti in vendite senza scontrini per varie tipologie di merci, con ammanchi di cassa di importo variabile.3 3 Dalla lettera di contestazione (doc.3, ricorrente I grado): “Gent. le Sig.ra la Scrivente ad CP_1 Parte_1 ogni effetto di legge e di contratto ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 300/70, Le contesta formalmente quanto segue. Dopo accurate e prolungate verifiche è emerso che nei giorni di seguito indicati, LL, mentre era in servizio presso la nostra unità produttiva sita all'interno del punto Cioccolati Italiani nterno aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino T1 Partenze, ha posto in essere le seguenti gravissime condotte: Giorno 16.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 11:40 circa: 1 e una bottiglia ES Pesca 40 cl per un valore complessivo di 6,50 €. Parte_2 alle ore 11:43 circa: 1 panino Crudo e per un valore complessivo di 6,00 €. Parte_3 Non solo. Il ricavato di questa vendita, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno che registrano una differenza negativa di 1,20 €.
Giorno 28.11.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 14:49 circa: 1 per un valore complessivo di 6,00 €. Parte_4 alle ore 15:09 circa: 1 bottiglia Coca OL 45cl e una bottiglia acqua EP 50cl per un valore complessivo di 5,20 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 6,10 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 01.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 14:09 circa 2 bottiglie Coca OL 45cl per un valore complessivo di 7,00 €. Non solo. 6 Ricevute le giustificazioni offerte dalla lavoratrice (nelle giornate del 5 e del 17 gennaio
2023) – nel contesto delle quali la negava ogni addebito – ella veniva licenziata a far data CP_1 dal 23 gennaio 2023 per giusta causa4, in ragione non solo delle gravi violazioni dei doveri connessi all'inserimento della lavoratrice nella struttura aziendale e alla sua organizzazione alla luce dei doveri discendenti dall'art. 2104 c.c. ma anche, ed in particolare, in ragione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro.
Seguiva l'impugnazione del licenziamento e la rituale impugnazione in sede giudiziale.
Tanto delineato dal punto di vista fattuale, ritiene questa Corte che l'appello (incidentale) proposto dalla lavoratrice con riguardo al licenziamento – motivi A-B-C dell'appello, che si ritiene di trattare congiuntamente in quanto afferenti allo stesso argomento – sia infondato per le ragioni appresso indicate.
Innanzitutto, si rileva che, con il primo motivo di appello (A), la ha inteso censurare CP_1 la sentenza gravata giacché il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare, da ritenersi invero tardiva come già eccepito in primo grado.
Ebbene, tale censura è priva di fondamento in quanto il giudice di prime cure ha dato rigorosa applicazione ai principi vigenti in materia, con motivazione puntuale e rigorosa, in piena aderenza anche ai dati fattuali di riferimento – pronuncia che si intende confermare e che qui si riporta, nella parte di interesse (da pag. 7):
“In primo luogo, la lavoratrice eccepisce la tardività dell'iniziativa disciplinare poiché intrapresa non in immediata connessione temporale con il fatto contestato.
Si ritiene di disattendere il rilievo. Sul punto, si ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto stabilito dalla S.C. in esegesi dell'art. 7 L. 300/1970 e del principio di (relativa) immediatezza della contestazione di addebito: «Nel licenziamento per motivi disciplinari, il
Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 1,17 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 05.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 10:51 circa 1 pizzetta cotto e formaggio per un valore complessivo di 6,00 €. Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 0,95 € rispetto quanto registrato in cassa.
Giorno 06.12.2022 LL ha posto in vendita i seguenti prodotti senza rilasciare i relativi scontrini fiscali: alle ore 11:05 circa 1 per un valore complessivo di 5,50 €. Parte_5 Non solo. Il ricavato della vendita indicata, inoltre, risulta non presente nei versamenti alla Società di fine turno se non nella misura di 1,26 € rispetto quanto registrato in cassa.” 4 Cfr. doc. 6 allegato al ricorso di I grado. 7 principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale» (Cass.,
25.1.2016, n. 1248, v. anche Cass., 12.1.2016, n. 281).
Considerato che: – l'odierna resistente risulta essere dotata di una struttura complessa, articolata in numerose filiali;
– l'emersione degli inadempimenti ha avuto luogo solo in occasione di un controllo (della cui legittimità v. infra) – tra il primo inadempimento contestato (16.11.2022)
e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 4 ricorso) sono intercorsi circa quaranta giorni;
- tra la conclusione dei controlli (6.12.2022) e la spedizione di lettera contestazione di addebito (27.12.2022, v. doc. 4 memoria difensiva) sono intercorsi circa venti giorni, si ritiene senz'altro tempestiva l'iniziativa disciplinare assunta dalla società odierna resistente”.
Si ritiene, quindi, che dando corretta valorizzazione ai dati fattuali, il giudice di prime cure abbia fatto buon governo dei principi in materia, circa il connotato “relativo” dell'immediatezza della contestazione disciplinare, in particolare a fronte di organizzazione aziendale complessa quale quella incontestabilmente della società Chef Express S.p.A.5, principi correttamente richiamati in motivazione per il tramite di citazione di precedenti di legittimità, anche successivamente confermati (cfr. ex multis Sez. L - , Ordinanza n. 14726 del 27/05/2024, che ribadisce: “[…] 3.
Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della contestazione è declinata in senso relativo, a motivo delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, ferma la riserva di valutazione delle suddette circostanze al giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici (Cass. 12 gennaio 2016, n. 281; Cass. 26 giugno 2018, n. 16841; Cass. 20 settembre
2019, n. 23516; Cass. 8 novembre 2021, n. 32542)”; vd. anche Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 35664 del 19/11/2021).
Quanto al secondo motivo di gravame (B), si rileva che la lavoratrice si doleva della erronea valutazione circa l'inattendibilità dei propri testimoni - e - motivata dal giudice in Tes_1 Tes_2 ragione della pendenza di analoghi procedimenti nei confronti della medesima azienda datrice di lavoro. Si trae, quindi, che per l'appellante (incidentale) tale erronea valutazione probatoria avrebbe 5 Si rileva sul punto che, sin dalla propria costituzione, la deduceva di essere Aziende leader sul Parte_1 territorio nazionale quanto alla ristorazione in concessione negli aeroporti, nelle aree di servizio autostradali e nelle stazioni ferroviarie, con centinaia di dipendenti, dati questi che non risultano essere stati contestati tempestivamente quantomeno in termini specifici. 8 condotto ad una errata ricostruzione della vicenda dal punto di vista fattuale, invero fondata dal giudice di prime cure sulle plurime dichiarazioni rese dagli investigatori, lette in uno con la documentazione prodotta dalla società con riguardo ai controlli effettuati.
Ebbene, anche tale censura risulta destituita di fondamento in quanto il giudice, sul punto, afferma, a compendio della propria valutazione probatoria nella parte qui di interesse, quanto segue:
“Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.re e Tes_1 per l'esistenza di contenziosi giurisdizionali tra costoro e la resistente, per le medesime Tes_2 vicende per cui oggi è causa (v. sul punto dichiarazioni rilasciate udienze dell'11.1.2024 e
4.3.2024)” (cfr. pag. 14); in tal moto il giudice di prime cure mostra – a confutazione di quanto sostenuto dalla parte appellante (incidentale) - di non aver effettuato una valutazione aprioristica circa l'inattendibilità delle dette testimoni, bensì di avere valutato le relative dichiarazioni in termini di “scarsa attendibilità” ad esito della disamina completa delle evidenza probatorie, giungendo a ritenerle prive di forza probatoria idonea a scardinare il solido e convergente quadro probatorio a carico della lavoratrice, dato dal complesso delle prove orali e documentali offerte da parte datoriale.
V'è peraltro da rilevare, al fine di corroborare ulteriormente tale conclusione, che invero i due testimoni predetti ben poco hanno potuto riferire avendo gli stessi precisato di avere lavorato con la per poco tempo, peraltro senza nulla riferire di specifico con riguardo ai fatti oggetto di CP_1 contestazione disciplinare.6
Ed infatti, il giudice di prime cure – con motivazione prudente e puntuale, pienamente aderente e coerente con i dati fattuali e probatori – è giunto ad affermare, con motivazione da intendersi qui confermata, anche alla luce dei precedenti di merito specifici richiamati: “Passando, quindi, alle doglianze attoree circa l'invalidità sostanziale del recesso, si contesta in primo luogo la sussistenza materiale e giuridica degli addebiti contestati.
Si ritiene infondato il rilievo.
La verificazione fattuale degli illeciti contestati trova conferma: 1) nelle risultanze documentale degli accertamenti ispettivi compiuti (v. docc. 10-14 memoria difensiva); 2) nei tabulati di turno elaborati dal datore di lavoro (v. doc. 3 memoria difensiva); 3) nelle dichiarazioni rilasciate dagli ispettori in corso di causa”7. Non sono emersi riscontri probatori idonei a sovvertire tale plurimo, univoco e convergente quadro probatorio.
Si evidenzia inoltre la scarsa attendibilità dei testimoni indicati da parte attrice Sig.ri e per l'esistenza di contenziosi giurisdizionali tra costoro e la ricorrente, per le Tes_1 Tes_2 medesime vicende per cui oggi è causa (v. sul punto dichiarazioni rilasciate nel corso delle udienze dell'11.1.2024 e 4.3.2024).
In definitiva vi è prova come parte ricorrente abbia reiteratamente serbato una condotta compendiatasi nella mancata registrazione fiscale di vendite effettuate e nel mancato inserimento del prezzo di vendita riscosso all'interno delle casse.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale di Civitavecchia in controversia esattamente sovrapponibile a quella odierna, deve escludersi che la condotta del prestatore di lavoro si sia compendiata in una mera violazione delle procedure di cassa.
Tale evenienza si sarebbe verificata: “se la cassa avesse riportato a fine giornata un disavanzo positivo perché, in tal caso, sarebbe stato evidente che il lavoratore aveva soltanto omesso di registrare la vendita e di emettere lo scontrino fiscale ma non anche di devolvere il ricavato della stessa in favore della società. Non rinvenendosi, invece, in cassa una somma maggiore rispetto alle vendite registrate appare evidente che il lavoratore non ha soltanto violato la procedura che impone di emettere lo scontrino fiscale ma anche la regola per la quale il ricavato di qualunque vendita di beni aziendali deve convergere nelle casse della società. Tale comportamento, posto in essere durante lo svolgimento dell'attività lavorativa ed approfittando proprio delle condizioni di tempo e di luogo derivanti dalle mansioni affidatigli, a prescindere da ogni considerazione circa il rilievo penale, rappresenta una grave violazione rispetto ai doveri di diligenza e correttezza incombenti sul lavoratore. A tali fini non ha alcuna rilevanza il valore economico delle transazioni commerciali oggetto di contestazione, venendo qui in rilievo il comportamento del lavoratore come indice della sua serietà, diligenza e affidabilità nello svolgimento delle mansioni e non come fatto causativo di un danno all'azienda”. (v. doc. 17 memoria difensiva).
La reiterazione nel tempo – in plurime giornate ma con identità di occasione (id est: richiesta del cliente) – della medesima condotta;
la pluriennale esperienza della parte ricorrente nel disimpegno delle medesime mansioni, escludono qualsiasi ipotesi di mera negligenza e di sussistenza di un errore scusabile.
lettera di contestazione e di riferirli certamente all'odierna appellante incidentale, giacché riconosciuta personalmente dai testi con descrizione specifica. 10 Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale” (cfr. pagg. 12-14, sentenza gravata).
Tali valutazioni non risultano in alcun modo scalfitte dalle argomentazioni di parte appellante (in via incidentale), essendo emerso in modo incontrovertibile il solido quadro probatorio a carico della lavoratrice a sostegno della contestazione disciplinare sfociata nel licenziamento per giusta causa, non potendosi porre alcun dubbio circa la riferibilità soggettiva degli addebiti alla medesima alla luce, sia del riconoscimento della stessa come operato dai testi escussi nel corso del giudizio di I grado (che la riconoscevano anche in udienza), sia del controllo tramite documentazione aziendale, da cui è emerso senza tema di smentita che, in corrispondenza delle segnalazioni poi divenute oggetto di contestazione disciplinare, il codice cassa era sempre di pertinenza della CP_1
L'accertamento circa la riferibilità soggettiva dei fatti contestati nella lettera di contestazione all'odierna appellante incidentale, rende del tutto irrilevante – come peraltro ben posto in rilievo dall'attento giudice di prime cure - la circostanza di fatto dedotta dalla circa il possibile CP_1 avvicendamento di altri colleghi nella cassa gestita con il codice in uso alla medesima.
V'è inoltre da aggiungere doverosamente come sia stata esclusa anche la tesi dell'errore, pure sostenuta dalla ed infatti, i tabulati prodotti da parte datoriale relativi alle risultanze di CP_1 cassa a fine turno – i cui esiti non risultano stati efficacemente smentiti – non hanno consentito di rinvenire delle eccedenze, che sarebbero dovute risultare qualora i denari lasciati ai clienti fossero entrati comunque in cassa ancorché non scontrinati. D'altra parte – come rilevato dalla difesa datoriale in più occasioni, non ultimo in sede di udienza in appello – la lavoratrice mai si è prodigata a segnalare al proprio superiore eventuali anomalie di tale genere.
Piuttosto i detti tabulati hanno consentito di accertare come il ricavato delle vendite oggetto di contestazione non fosse presente nei versamenti alla Società di fine turno, come peraltro ben precisato in sede disciplinare.8
A fronte di quanto sopra esposto, che conduce - come già evidenziato - alla piena conferma delle valutazioni svolte dal Giudice di prime circa la sussistenza dei fatti addebitati alla lavoratrice, la loro estrema gravità e conseguente legittimità del recesso per giusta causa, consente pertanto di dare compiuta risposta anche all'ulteriore motivo di gravame (C, nelle sue articolazioni), da ritenersi infondato per le ragioni esposte.
Circa, infatti, la legittimità e proporzionalità del licenziamento per giusta causa, si ritiene di riprendere - a conferma - le chiare ed inappuntabili considerazioni svolte dal Giudice di prime cure, laddove afferma: “Tutte le considerazioni da ultimo esposte circa la sussistenza sia fattuale che giuridica dell'addebito consentono di ritenere, al contempo, integrata nel caso di specie l'ipotesi di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e infondata ogni doglianza attorea in ordine alla natura sproporzionata della reazione disciplinare datoriale. Il reiterato comportamento illecito serbato dalla ricorrente – con un contegno tutt'altro che negligente per i motivi già esposti – si pone in frontale contrapposizione non solo con i basilari doveri di lealtà e correttezza che devono informare l'agire di ogni parte contrattuale ma anche con le mansioni in concreto disimpegnate dalla ricorrente, sì da incrinare in maniera irreparabile il vincolo fiduciario”.
Peraltro, correttamente è stato posto in rilievo dallo stesso giudicante come la modestia del danno economico prodotto alla società non possa inficiare la detta valutazione;
ciò che rileva è la gravità del reiterato comportamento violativo dei basilari doveri gravanti in capo alla lavoratrice, che si pone in termini di centralità nella valutazione circa la legittimità e proporzionalità del licenziamento comminato per giusta causa, anche in ottica prospettica, trattandosi di comportamenti sorretti da elemento soggettivo intenzionale che mina in radice il vincolo fiduciario che deve permeare il rapporto lavorativo nell'intera sua durata, di talché laddove – come nel caso di specie – venga meno, irrimediabilmente il rapporto dovrà trovare cesura ad nutum.
Ed è in tal senso che si colloca la decisione del giudice di prime cure, che qui si conferma e si riporta a fini argomentativi nella parte di interesse: “Circa l'irrilevanza della prospettata modesta entità del depauperamento economico patito dal datore di lavoro è sufficiente il richiamo al condiviso principio di diritto espresso da Cass., 5.4.2017, n. 8886: «In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro».
A conforto dell'assunto cui si è pervenuti circa l'esistenza della giusta causa di licenziamento e dell'impossibilità di sussumere i riscontrati addebiti nell'alveo del disposto di cui all'art. 138
CCNL di riferimento si richiamano le condivise considerazioni espresse dalla Corte d'Appello di
Firenze con pronuncia n. 557/2018: “Alla luce di tale ricostruzione - dunque correttamente analizzata da parte dei giudici del primo grado - restano irrilevanti le prove orali che pure il
12 lavoratore aveva articolato e che (quanto a mansioni ed usuale orario di lavoro) in nulla possono influire neppure in termini soggettivi sulla condotta rilevata nelle dette tre distinte occasioni.
Né può trascurarsi che l'illecito contestato non abbia riguardato esclusivamente l'omesso rilascio dello scontrino fiscale, estendendosi al rilievo della mancanza, in cassa, del relativo importo di cui alla omessa registrazione.
Ed in proposito non è un qualsiasi ammanco di cassa ad essere stato contestato al lavoratore - al quale potrebbe opporsi, come appunto propone la difesa del lavoratore, la inevitabilità di lievi differenze a fine giornata anche per semplici errori di battiture — bensì la rilevata assenza, in coincidenza con quella condotta omissiva, di quegli stessi importi che pure materialmente percepiti dal cassiere (come confermano le deposizioni delle due testimoni) non vi è prova che siano dal lavoratore stati riversati in cassa (il risultato negativo della contabilità di cassa ne offre dimostrazione, in caso di introiti non registrati semmai dovendosi riscontrare un saldo in eccesso rispetto al registrato).
La condotta di … omissis …, allora, non può ritenersi né frutto di un errore scusabile, né di mera negligenza, pur contestata.
La gravità soggettiva della condotta - in assenza, come già detto, di prove che possano diversamente giustificare la reiterazione della medesima omissione in diverse occasioni ed in analoghe condizioni - preclude la diversa riconducibilità dell'illecito alla previsione contrattuale delle lettere c) e d) dell'articolo 138 CCNL e che attengono, piuttosto, a comportamenti in cui l'elemento soggettivo è certamente meno grave.
È consolidato indirizzo giurisprudenziale in relazione al giudizio di proporzionalità della misura sanzionatoria. "In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato alla lavoratrice in relazione al concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 md. civ., sicché la massima sanzione disciplinare risulta giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto tra le molte: Cass. sez. lav. n. 6848/2010; idem, n. 25743/2007). Ferma la facoltà datoriale, al momento della valutazione dei fatti contestati, di ricondurre gli stessi ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto: in tali termini Cass. sez. lav. n.26678/2017), il ruolo assegnato a … omissis…, la reiterazione da parte sua delle irregolari condotte, con identiche modalità, costituiscono oggettivamente elementi che, pur a fronte della mancanza di precedenti
13 disciplinari, impediscono al datore di lavoro di poter continuare a confidare nel regolare adempimento dei suoi obblighi lavorativi giustificando la perdita del vincolo fiduciario che giustifica il ricorso al licenziamento nei termini di cui all'art. 2119 c.c” (v. doc. 17 memoria difensiva)..”(cfr. pagg. 15-16, sentenza gravata).
Si può quindi affermare che la sentenza di prime cure è incensurabile in parte qua giacché si pone nel solco della giurisprudenza consolidata secondo cui: “In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.” (Cfr. Cass., sez. lav., 01/07/2020, n. 13412), situazione senz'altro ricorrente nel caso di specie alla luce di quanto accertato in I grado e qui confermato, e ciò a prescindere da condotte appropriative, invero non contestate.
A conferma di tali valutazioni e della loro conformità a principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, si richiama altresì da ultimo Cass. sent. n. 11985 del 7.5.2025 che, in una situazione del tutto analoga, ha ulteriormente ribadito: “[…] Tali fatti assumono una obiettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario tra le parti, e ciò a prescindere dal riferimento - meramente aggiuntivo nella sentenza impugnata - a precise condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro, fiducia che secondo la valutazione della corte territoriale (che questo
Collegio condivide, anche alla luce dei propri precedenti su casi analoghi Sez. L, Sentenza n. 4212 del 14/05/1997, Rv. 504274 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1145 del 19/01/2011, Rv. 616256 - 01) è lesa già dai fatti contestati in quanto connotati dall'elemento doloso e inidonei a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Sez. L,
Sentenza n. 5434 del 07/04/2003, Rv. 561954 - 01, secondo la quale ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, e, quindi, della sussistenza della giusta causa di licenziamento, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti)”.
Tirando le fila con riguardo al profilo di doglianza in trattazione, la Corte ritiene che il giudice di prime cure, nell'esprimere motivatamente il proprio convincimento, si sia attenuto ai canoni giurisprudenziali inerenti la nozione legale di licenziamento per giusta causa come sopra
14 richiamati ed, attraverso la compiuta e prudente valutazione delle circostanze del caso concreto, abbia motivato in modo puntuale e coerente la gravità della condotta, ritenendo come la stessa sia dotata di specifica idoneità a far venire meno l'affidamento del datore di lavoro nel futuro – corretto
- adempimento degli obblighi contrattuali da parte della lavoratrice;
a conferma della pronuncia gravata si perviene, quindi, a confermare la valutazione circa la legittimità del recesso per giusta causa, con conseguente rigetto dei motivi di gravame proposti in parte qua dalla lavoratrice ed al conseguente rigetto di ogni domanda afferente al tema del licenziamento, anche svolta in via subordinata.
Tirando le fila di quanto sopra esposto, si perviene pertanto all'integrale rigetto dell'appello proposto (in via incidentale) dalla lavoratrice.
Fondato, invece, si ritiene l'appello (principale) svolto dalla società volto Parte_1 ad ottenere la riforma (parziale) della sentenza laddove il giudice di prime cure è pervenuto ad accogliere la domanda di accertamento e conseguente condanna della società al pagamento, in favore della lavoratrice, dell'indennità “di maneggio di denaro” in applicazione non dell'art. 404
CCNL FIPE invocato dalla stessa in sede di ricorso, bensì dell'art. 75 CCNL CI CP_1 [...]
applicabile incontestabilmente al rapporto e prodotto dalla stessa società. CP_3
Ora, in via preliminare, si deve ritenere infondata l'eccezione sollevata dall'appellante principale circa il vizio di ultra o extra-petizione della sentenza sul punto specifico, in quanto il giudice ha dato risposta al petitum formulato dalla parte ricorrente attribuendo il bene della vita richiesto dalla medesima, senza che a nulla rilevi l'applicazione di diversa norma contrattuale rispetto a quella invocata, trattandosi di doveroso accertamento rimesso in capo allo stesso giudice.
Tanto precisato, si ritiene che nel merito l'appello principale sia fondato per le ragioni appresso indicate e che pertanto la sentenza in parte qua debba essere riformata9. 9 Da pag. 17 e ss. sentenza gravata: “Parte ricorrente agisce poi per la condanna di parte resistente alla corresponsione della somma capitale di € 3.867,29 (oltre accessori) o a titolo di indennità di maneggio denaro ex art. 404 CCNL Turismo Pubblici Esercizi oppure a titolo risarcitorio. Si ritiene fondata la domanda, nei limiti che seguono. Al rapporto di lavoro per cui oggi è causa è applicabile il CCNL (v. docc. 2 e 16 memoria difensiva e Controparte_3 perciò utilizzabile ai fini del decidere ex Cass., 18.4.2006, n. 8951). L'art. 75 del richiamato CCNL stabilisce quanto segue: “Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale la cui normale mansione consista nel maneggio del denaro per pagamenti e riscossioni, qualora abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura dell'otto per cento della paga base”. Per la definizione della questione, è pertinente quanto espresso in motivazione da Cass., 5.9.2019, n. 22949: «3. quanto al primo motivo, è vero che l'art. 148 c.c.n.l. applicato contempla tra i requisiti necessari per il riconoscimento della indennità de qua la normale adibizione ad operazioni di cassa con carattere di continuità e la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, e che tale ultimo obbligo è idoneo a caratterizzare la funzione della specifica indennità, evidentemente prevista ed erogata in relazione al rischio di una tale possibilità (che la perdita riscontrata gravi finanziariamente sull'addetto alla cassa), che è connaturato a tale attività;
3.1. pure essendo l'indennità di cassa e di maneggio di denaro un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale, per il quale le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate 15 In primo luogo, si ritiene che, correttamente, il giudice di prime cure abbia individuato come norma contrattuale di riferimento a cui aver riguardo quanto all'istituto invocato dalla lavoratrice – che per costante giurisprudenza ha imprescindibile matrice contrattuale (cfr. ossia Cass. 7353/2004
e Cass. n.22949/2019) - l'art. 75 del Contratto Aziendale - incontestabilmente Controparte_3 applicato al contratto di lavoro individuale dedotto in causa e prodotto dalla stessa società.
Tale disposizione - rubricata “indennità di maneggio denaro” – prevede quanto segue:
“senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, qualora abbia piena e completa responsabilità nella gestione di cassa, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura dell'8%
(otto per cento) della busta paga”.
Se ne trae, quindi, che “l'indennità di maneggio denaro” spetta solo laddove concorrano i seguenti requisiti:
a) che il maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni rientri nelle “normali mansioni” del lavoratore;
b) che vi sia esposizione ad una piena e completa responsabilità, con obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale, ciò che rileva è che l'attività svolta a contatto col denaro abbia carattere se non di esclusività quanto meno di continuatività e non occasionalità, e che comporti l'esposizione del lavoratore ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario (cfr. in tali termini Cass. 7353/2004, riferita al trasporto di valori e contanti in un tempo circoscritto ed a mansioni di natura meramente esecutiva);
3.2. il principio espresso nella pronunzia da ultimo richiamata è stato, tuttavia, meglio specificato da Cass. 25742 del 14.12.2016 e Cass. n. 2212 4.2.2016 n. 2212, decisioni che hanno rilevato come, ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere da ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere);
3.3. in sostanza, l'orientamento espresso valorizza le mansioni specifiche del cassiere rispetto alle quali il maneggio del denaro, quale aspetto prevalente dell'attività svolta, di cui l'incasso costituisce il profilo principale, induce a ritenere immanente alla attività stessa una responsabilità che deriva direttamente dalle norme codicistiche che obbligano il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta (art. 2104 c.c.), aspetto neppure specificamente contestato nel motivo di ricorso;
quest'ultimo, al di là del generico richiamo ad un obbligo di ripianare le perdite verificatesi, non considera che, seppure eventuale, un tale obbligo è nella sostanza congruente con impegno assunto, il quale sottintende l'accettazione di ogni conseguenza economica di un comportamento non conforme allo stesso». Spostando tali considerazioni al caso di specie, tenuto conto delle prescrizioni di cui al CCNL di riferimento (da interpretarsi anche alla stregua dei canoni ermeneutici offerti dalla giurisprudenza di legittimità), tenuto conto dell'abituale disimpegno da parte della ricorrente delle mansioni di cassiera con maneggio e incasso denaro (circostanza del tutto compatibile con l'inquadramento della ricorrente e verificatasi in tutte le giornate in cui sono stati riscontrati gli illeciti posti a fondamento del licenziamento), tenuto conto del fatto che la ricorrente è stata sottoposta a procedimento disciplinare – sfociato nell'irrogazione del legittimo licenziamento per giusta causa – proprio per fatti inerenti il maneggio di denaro e di incasso dello stesso, si accerta il diritto di parte ricorrente a percepire tale emolumento retributivo, a decorrere dalla data di assunzione.”
16 Ebbene, a ben vedere, nel caso di specie manca già il primo dei presupposti in trattazione in quanto, dall'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio, non è emerso la “normalità” dell'attività di cassa svolta dalla piuttosto si trae come questa svolgesse attività di incasso in via CP_1 eventuale ovvero in caso di necessità, non certo secondo un concetto di “normalità” della mansione che ne implica la continuità, diversamente – pertanto - da quanto sostenuto dal primo giudice (che sul punto specifico il giudice di prime cure si è limitato a sostenere “tenuto conto dell'abituale disimpegno da parte della ricorrente delle mansioni di cassiera con maneggio e incasso denaro
(circostanza del tutto compatibile con l'inquadramento della ricorrente e verificatasi in tutte le giornate in cui sono stati riscontrati gli illeciti posti a fondamento del licenziamento..”).
A tale valutazione - con assorbimento di ogni altra considerazione rispetto al secondo dei requisiti richiesti dalla norma, in quanto ultronea – segue, pertanto, la riforma in parte qua della sentenza, con conseguente rigetto delle domande svolte dalla lavoratrice con riguardo a tale aspetto specifico;
la è quindi tenuta, stante la specifica domanda svolta dalla società appellante, alla CP_1 restituzione – al netto delle imposte10 - della somma corrispostale a titolo di indennità di maneggio denaro, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo.
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di poterne disporre la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. come innovato dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n.77/2018, nella misura del 50%, in ragione della peculiarità della fattispecie trattate e quantomeno della controvertibilità, in termini valutativi, delle fattispecie fattuali trattate in questa sede, dovendosi porre il residuo a carico della lavoratrice, come da determinazioni indicate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche. 10 Cfr. sul tema Cassazione, Ordinanza n. 23531 del 27 agosto 2021, la quale ha deciso un ricorso affermando che, nel caso di riforma di una precedente sentenza con cui il datore di lavoro era stato condannato al pagamento di somme in favore del lavoratore e conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, anche parziale, di quanto ricevuto, il datore non può pretendere la restituzione di importi al lordo, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Ciò in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente secondo cui, in caso di riforma, totale o parziale della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito;
non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Deve trovare infatti applicazione il disposto dell'art. 38, co. 1, del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo. Si osserva che, infatti, il versamento eseguito dal datore di lavoro quale sostituto d'imposta, in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, non è frutto di errore, ma è anzi atto dovuto;
tale versamento, tuttavia, diviene erroneo in conseguenza e a causa della riforma o della Cassazione di quella sentenza, venendo meno ex tunc e definitivamente il titolo in base al quale il pagamento era stato effettuato. Ne consegue che quel versamento risulta ex tunc privo di titolo, quindi eseguito a fronte di un obbligo inesistente. Nemmeno la modifica del DPR n. 917 del 1986, articolo 10, ad opera del DL n. 34/2020, articolo 150, giustifica una diversa interpretazione;
infatti, a prescindere dall'inapplicabilità di tale modifica alla fattispecie oggetto di causa (in quanto, in base al citato articolo 150, comma 3, "le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020"), la previsione dell'obbligo di restituzione al netto delle somme ricevute dal lavoratore conferma l'indirizzo giurisprudenziale prevalente precedentemente esposto. 17 Si rappresenta che il dispositivo, nella parte relativa alla regolamentazione delle spese come appena indicata - segnatamente al punto 3 - contiene un mero refuso, laddove si indica in CP_4 luogo di . Controparte_1
Si rappresenta che il dispositivo contiene un mero refuso al punto 3, laddove si indica CP_4 in luogo di .
[...] Controparte_1
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento - da parte dell'appellante incidentale - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro - definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Modena resa e pubblicata il giorno 20/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello principale e in riforma parziale della sentenza appellata:
- dichiara non dovuta, in favore di , l'indennità di maneggio denaro riconosciuta al Controparte_1 punto 1 della sentenza appellata e, per l'effetto,
- condanna alla restituzione, in favore di , della somma alla stessa Controparte_1 Parte_1 corrisposta al titolo in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dal dì della corresponsione sino al saldo effettivo;
- condanna altresì alla restituzione di quanto alla stessa corrisposto a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal dì della corresponsione al saldo effettivo;
2. respinge l'appello incidentale proposto da , confermando le statuizioni di primo Controparte_1 grado in ordine all'impugnazione del licenziamento;
3. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 50%, ponendo il residuo
50% a carico di , da determinarsi sull'intero pari ad € 4800,00, oltre iva, cpa e spese CP_4 generali come per legge, quanto al I grado di giudizio, e pari ad € 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, quanto grado d'appello;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione, se dovuto.
Bologna, 26/06/2025
Il Cons. estensore Il Presidente dott. Alessandra Martinelli dott. Marcella Angelini
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Cass. 23457/2018 che ribadisce il principio richiamato ed applicato in parte motiva: "nel vigente sistema processuale, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica d'impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza;
le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia;
ne consegue che nel caso dell'appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte nel termine prescritto per quest'ultima impugnazìone (cfr. ex plurìmis, Cass. 2878/1988; Cass. 14167/2001; Cass. 15687/2001; Cass. 2026/2012). 6 La (cfr. verbale di udienza dell'11 gennaio 2024) infatti ammetteva di aver lavorato ben poco con la Tes_2 CP_1
“Ho lavorato poco con il ricorrente perché io lavoravo presso altro punto vendita sempre all'aeroporto Parte_1 di Fiumicino ma in altro punto. Andavo nel punto vendita dove lavorava il ricorrente solo se mancava personale” (il ricorrente si legga: la ricorrente”). Parimenti l' (cfr. verbale di udienza del 4 marzo 2024) riferiva: “Io ho Tes_1 lavorato per da novembre 2012 per circa sei mesi insieme alla nei locali Chiosco, Partenze – T3”. CP_1 7 Si tratta, in particolare, dei testimoni indotti da ossia , Parte_1 Testimone_3 [...]
, , , Tes_4 Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
, , le cui convergenti dichiarazioni hanno consentito di confermare i fatti contestati nella
[...] Testimone_10 9 8 Si riportano, per completezza motivazionale, gli esiti:
- 16 novembre 2022: ammanco con una differenza negativa di cassa di - € 1,20;
- 28 novembre 2022: eccedenza di € 6,10 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 11,20;
- 1° dicembre 2022: eccedenza di € 1,17 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 7,00;
- 5 dicembre 2022: eccedenza di € 0,95 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 6,00;
- 6 dicembre 2022: eccedenza di € 1,26 a fronte dell'omessa scontrinatura dell'importo pari ad € 5,50. 11