Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/06/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 21/5/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6936/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore dott. , con sede Parte_2 in Torre del Greco (NA), alla via Campanariello 39, (C.F.
– P. IVA ), con custodi e P.IVA_1 P.IVA_2 amministratori giudiziari la dott.ssa ed il Controparte_1 dott. , in forza di decreto di sequestro del CP_2
18.05.2018 emesso dal Tribunale di Napoli sez. GIP, n. 19104/14 Reg. Not. Reato – 8440/2015 GIP, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo De Simone (C.F. ) in C.F._1 forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di quest'ultimo, censito nel Reginde;
OPPONENTE E
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
- rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana DE P.IVA_3
SIMONE (C.F. e P.I. ), in CodiceFiscale_2 P.IVA_4 forza della procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Salerno (SA) alla via Torricella n. 13; OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 21/5/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
proponeva opposizion Parte_1 ingiuntivo n. 1934/2019 del 28/10/2019, notificato il 13/11/2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della Parte_3 somma di € penso per interventi di riparazione e manutenzione sui veicoli di proprietà della , in forza di fatture e documenti Parte_1 contabili. Parte opponente premetteva quanto segue:
- con provvedimento del 18/05/2018 il Tribunale di Napoli sez. GIP, disponeva, tra l'altro, il sequestro ex art. 321, II comma c.p.p., per il reato di cui all'art. 452 bis c.p., delle partecipazioni sociali della Parte_1
e dei beni costituenti l'a
[...] in qualità di custode ed amministratore giudiziario, della dott.ssa ; Controparte_1
- il provvedimento di sequestro veniva, peraltro, immediatamente trascritto, con le modalità di cui all'art. 104 disp. att. c.p.p.;
- successivamente, in data 25/07/2019, il GIP nominava quale co-amministratore giudiziario il dott. . CP_2
Ciò premesso, l'opponente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 alla tutela monitoria alla luce della disciplina a tutela dei terzi dettata dalla normativa processual-penalistica, volta che parte opposta avrebbe dovuto far valere le proprie pretese creditorie innanzi al giudice penale e non tramite il procedimento monitorio azionato in sede civile. Nel caso di sequestro di “… cose di cui è consentita la confisca
…”, con un chiaro rinvio al disposto di cui agli artt. 240 e 240 bis c.p.p., l'art. 104 disp. att. c.p.p. prevede che si applichino “le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni” (cfr. art. 104 disp. att. c.p.p.), operando un rinvio alle norme del c.d. Codice Antimafia. Evidenziava che le disposizioni contenute nel Titolo III e IV del Libro I del Codice Antimafia disciplinano la nomina ed i poteri degli amministratori giudiziari (Titolo III), e dettano una specifica procedura, finalizzata a tutelare i creditori del soggetto destinatario di provvedimenti di sequestro o confisca, predisponendo una procedura di verifica dell'an e del quantum debeatur dei crediti vantati da questi ultimi;
garantendo l'esclusione dei creditori che non siano in grado di provare la propria buona fede;
assicurando la par condicio creditorum, fatti salvi eventuali privilegi e garanzie (Titolo IV). La procedura anzidetta, disciplinata dagli artt. 52 e ss del Codice Antimafia, ricalca, in buona parte, quella prevista dalla Legge 267/1942 in punto di ammissione allo stato passivo nelle procedure concorsuali di matrice fallimentare. In particolare, l'art. 52 CAM stabilisce che “… la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro …”, e che tali crediti devono “… essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli
57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'art. 37, comma 5 …”. Gli articoli da 57 a 62 CAM disciplinano, nello specifico, la procedura di accertamento dei diritti dei terzi, con una metodologia che riprende i principi dettati per l'insinuazione al passivo delle procedure fallimentari. In particolare, l'art. 57 stabilisce che “… il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'art.
58, comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 motivi di urgenza …”. Gli articoli 58 e 59, poi, disciplinano tanto le modalità di presentazione della domanda di verifica del credito da parte dei terzi, quanto il procedimento di verifica stesso, finalizzato alla composizione dello stato passivo, ed al successivo riparto. Si tratta, dunque, di una procedura idonea a soddisfare le ragioni creditorie dei terzi, assicurando la par condicio di questi ultimi, anche alla luce della eventuale sussistenza o meno di garanzie che assistono i crediti oggetto di verifica. Pertanto, è in tale sede, e secondo le predette modalità, che la
, così come gli altri creditori dei soggetti Parte_3 vedimenti di sequestro o confisca, avrebbe dovuto fare valere i propri diritti. Con riguardo all'evoluzione normativa in materia, evidenziava poi che, a far data dall'entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, il legislatore ha mostrato in più occasioni l'intenzione di estendere detta disciplina alle diverse ipotesi di provvedimento ablatorio previste dal codice di rito e dalla disciplina speciale. Ed invero, proprio alla luce di detta finalità, il legislatore ha, in un primo momento, riformato l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. con il d.lgs. 21/2018, estendendo l'ambito applicativo del Codice Antimafia alle ipotesi di “… sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice …”. Successivamente, poi, con d.lgs. 14/2019, affrontando anche l'annosa questione relativa alla coesistenza di sequestri e/o confische penali e procedure concorsuali di matrice civilistica/fallimentare, è stato nuovamente modificato l'art. 104 bis, comma I-bis disp. att. c.p.p., integrandolo con la previsione in forza della quale “… si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo …”. Con la riforma attuata con d.lgs. 14/2019 si è, dunque, pervenuti ad una risistemazione della disciplina del sequestro e della confisca penale, prevedendo una uniformità di trattamento, sotto il profilo procedurale, rispetto alla nomina ed ai poteri degli amministratori giudiziari (Titolo III del Libro I del Codice
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 Antimafia) ed alla tutela dei terzi creditori (Titolo IV del Libro I del medesimo Codice). Aggiungeva, poi, che, in caso di “coesistenza “di sequestro ex art. 321, II comma c.p.p. e di atti esecutivi civilistici, vi è prevalenza del titolo che sia stato trascritto o iscritto anteriormente. Nel caso di specie, il sequestro disposto dal Tribunale di Napoli è stato trascritto nel maggio 2018, mentre il creditore ha agito in sede monitoria nel luglio del 2019, ottenendo una ingiunzione di pagamento, peraltro sprovvista di provvisoria esecutorietà, solo il 24.10.2019. Pertanto, anche laddove dovesse precostituirsi Parte_3 un titolo nei confronti della odierna opponente, la pretesa creditoria non potrebbe essere posta in esecuzione, attesa la prevalenza temporale della trascrizione del sequestro, effettuata in epoca anteriore. Nel merito, eccepiva che la non aveva fornito Parte_3 alcuna prova di avere eff le prestazioni in forza delle quali erano state emesse le fatture poste a fondamento della pretesa monitoria. Concludeva, pertanto, chiedendo:
1. di accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, nullo, annullabile, inefficace, sprovvisto di effetti il decreto ingiuntivo n.1934/2019, emesso il 28.10.2019 dal Tribunale di Nocera Inferiore e, comunque, revocarlo, per i motivi esposti nella opposizione;
2. in ogni caso, di accertare e dichiarare che la
[...] non è tenuta a corrispondere alcuna somma Parte_1
per le causali Parte_3 richiamate nella istanza monitoria;
3. in ogni caso, di condannare la opposta al pagamento delle spese di lite. In data 20/5/2020, si costituiva la Parte_3 che, in merito alle contestazioni circa l'erroneità
[...]
a attivata, rilevava che la circostanza per la quale la Società opponente fosse stata sottoposta a sequestro preventivo non era ostativa alla proposizione dell'azione monitoria da parte dell'opposta, né rendeva inammissibile il ricorso a tale procedura, spettando al Giudice civile la competenza ad accertare in via definitiva la esistenza e l'entità di un credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo relativamente a prestazioni intercorse con una Società, sottoposta a provvedimento di sequestro/confisca successivamente alla data delle prestazioni. Aggiungeva che, in seguito, il creditore avrebbe potuto porre in esecuzione il credito “per renderlo opponibile in danno del bene
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 oggetto della misura di prevenzione, nel rispetto delle condizioni e delle norme applicabili al procedimento esecutivo, dove dovrà fra l'altro essere esaminata la sussistenza del requisito della buona fede del creditore “(Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 08.08.2013 n. 18909; C. App. Palermo, 10.01.2018). Evidenziava, inoltre, la validità ed efficacia delle fatture da cui traeva origine il credito vantato da , che Parte_3 costituivano idonea prova scritta per l'emissione del decreto ingiuntivo. Nel merito, ribadiva la fondatezza della propria richiesta, dal momento che i lavori come indicati nelle fatture, oggetto del monitorio, erano stati regolarmente eseguiti sui veicoli di proprietà dell'opponente, come risultava dalle commesse di accettazione di officina firmata dai dipendenti di , che Parte_1 le avevano sottoscritte. Concludeva, dunque, chiedendo:
- in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1934/2019 reso dal Tribunale di Nocera Inferiore;
- ancora in via preliminare, di vagliare la fondatezza delle sollevate eccezioni di nullità, di inammissibilità e di improcedibilità dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, di rigettare l'opposizione proposta da
[...] perché assoluta Parte_1 infondata in fatto e diritto;
- di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1934/2019, con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese e compensi anche del presente giudizio, oltre spese al 15% ed oneri come per legge.
In data 11/6/2020, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari. In materia di misure di prevenzione cd. “antimafia”, la tutela dei creditori è stata apprestata con l'intervento legislativo di attuazione della Legge Delega n. 136 del 2010, denominata Piano straordinario contro le mafie, vale a dire con il D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 ss., che, per un verso, ha stabilizzato i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.9/1999, per altro verso, ha posto le basi per una progressiva espansione del sistema di tutela ad ambiti penalistici correlati, fra cui principalmente quello della confisca estesa (attuale art. 240 bis c.p.), in ragione delle analogie strutturali e funzionali di questa
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 misura con la confisca di prevenzione (Corte Cost. n. 33 del 2018). Ed invero, alcune decisioni emesse in sede di legittimità, sin dal 2014, avevano esteso in via interpretativa la disciplina della tutela del credito prevista per la confisca di prevenzione alla confisca penale estesa: ciò avevano fatto, argomentando ex art. 1 comma 190 della cd. legge di stabilità n. 228 del 2012, che aveva riformulato il testo del comma 4-bis dell'allora vigente D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (oggi art. 240 bis c.p.), ed inserito il riferimento alla applicabilità immediata, in tale procedura di confisca, delle disposizioni “in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011”. Orbene, anche se una parte della giurisprudenza si era espressa in senso contrario (Cfr. Cass. pen. Sez. III n. 2351 del 11/7/2018; Sez. IV n. 36092 del 6.7.2017), escludendo la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel Codice Antimafia, per il carattere di specialità, alla diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi, il contrasto ermeneutico è stato definitivamente risolto dalla L. n. 161 del 2017 (ritenuto applicabile alla vicenda in esame in quanto già vigente al momento della prima decisione emessa dal Gip), che ha riformulato il testo del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, espressamente includendo nel rinvio (al comma 4 bis) le disposizioni in tema di “tutela dei terzi” di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 e riconducendo definitivamente ad unitarietà la disciplina del trattamento delle posizioni creditorie incise dalle diverse tipologie di confisca. Tenuto conto dell'attuale assetto normativo, occorre distinguere tra:
- sequestri e confische disciplinati dal Codice antimafia;
- sequestri e confische diversi da quelli disciplinati dal Codice antimafia, cui si applica, in via di estensione (per esplicita scelta del legislatore), la disciplina dettata da tale Codice con riferimento ai rapporti tra la misura patrimoniale penale e la procedura esecutiva individuale riguardanti il medesimo bene;
- sequestri e confische diversi da quelli disciplinati dal Codice antimafia, per i quali non vi è, né in via diretta né in forza di un richiamo normativo, una regolamentazione espressa quanto ai predetti rapporti. Con riferimento ai sequestri e alle confische disciplinati dal Codice antimafia, il contenuto della normativa conferente può essere così schematizzato:
- il sequestro è misura strumentale alla confisca (cfr. art. 20, Codice antimafia);
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 - l'una e l'altra misura vengono adottate in seno ad un procedimento di prevenzione, “indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione (Art. 18, Codice antimafia);
- la confisca ha natura di atto di acquisto a titolo originario;
- la confisca, ciononostante, non pregiudica i diritti dei creditori, siano essi chirografari o muniti di ipoteca, se ricorrono le condizioni di cui all'art. 52, Codice antimafia;
- quanto ai rapporti con i procedimenti espropriativi che interessano il medesimo bene:
1. a seguito del sequestro “non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive” e “i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario”(Art. 55, comma 1, Codice antimafia);
2. “le procedure già pendenti sono sospese fino al procedimento di prevenzione”, laddove, in caso di dissequestro, “la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene” (Art. 55, comma 2, Codice antimafia);
3. quando invece interviene un provvedimento definitivo di confisca “le procedure esecutive si estinguono”. Con riferimento ai sequestri e alle confische diversi da quelli disciplinati dal Codice antimafia, cui si applica, in via di estensione (per esplicita scelta del legislatore), la disciplina dettata da tale Codice con riferimento ai rapporti tra la misura patrimoniale penale e la procedura esecutiva individuale riguardanti il medesimo bene, va osservato preliminarmente che si tratta di misure, rispettivamente cautelari ed afflittive, di natura patrimoniale che presuppongono la esistenza di un procedimento diretto ad accertare la sussistenza della responsabilità di un imputato rispetto alla commissione di un fatto previsto e punito dalla legge come reato. In proposito, rileva quanto disposto dall'art. 240-bis (Articolo inserito dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e che riprende, quanto ad ambito applicativo, l'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.), secondo cui, con riferimento ad una serie di reati ricavabili dalla stessa disposizione, “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni
o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 (comma 1), mentre, nei medesimi casi, “quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona”. Rispetto alla confisca disciplinata dall'art. 240 c.p. quella in esame ha in ogni caso carattere obbligatorio; colpisce beni che non presentano prima facie un rapporto di strumentalità con il reato (nel senso che non si tratta di cose che furono utilizzate per commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto), come previsto dall'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. (Norma modificata per effetto della l. 17 ottobre 2017, n. 161), secondo cui “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bisdel codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano”. Detto altrimenti, malgrado la profonda diversità ontologica tra queste misure patrimoniali e quelle disciplinate dal Codice antimafia, il legislatore, risolvendo un contrasto interpretativo che aveva diviso la giurisprudenza di legittimità, ha previsto una equiparazione quoad effectum rispetto alle interferenze con le procedure esecutive in corso. In precedenza, siccome il comma 4-bis dell'art. 12-sexies, cit., prevedeva che “le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”, si era posta la questione se il richiamo a tali disposizioni andasse inteso in senso letterale ovvero se fosse possibile una interpretazione analogica idonea a consentire l'applicazione dell'art. 55, Codice antimafia anche ai sequestri funzionali alla confisca allargata. La giurisprudenza si era divisa: secondo un primo orientamento, la disciplina del Codice antimafia era applicabile integralmente quanto al profilo che qui interessa, poiché, pur essendo diversa la “base cognitiva” degli accertamenti sottesi ai procedimenti di prevenzione ed a quelli penali (nel cui ambito viene disposta la confisca allargata), era ritenuto identico il profilo funzionale, con conseguente
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 applicabilità del Codice antimafia in via analogica (Cass. pen., 20 maggio 2014, n. 26527; Cass. pen., 13.12.2016, n. 9757; Cass. pen., 13.12.2016, n. 9758); un altro e diverso orientamento, invece, escludeva la praticabilità di tale opzione interpretativa (Cass. pen., 12 febbraio 2014, n. 10471; Cass. pen., 20 gennaio 2016, n. 8935; Cass. pen., 6.7.2017, n. 36092). Con riferimento ai sequestri e alle confische diversi da quelli disciplinati dal Codice antimafia, per i quali non vi è, né in via diretta né in forza di un esplicito richiamo, una regolamentazione espressa quanto ai predetti rapporti, invece, la dottrina e la giurisprudenza hanno percorso itinerari interpretativi diversificati. Si tratta, in particolare, dei casi di confisca disciplinati dagli artt. 240 e 322-ter c.p. A mente della prima disposizione, in caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (confisca c.d. facoltativa); il comma 2 prevede i casi di confisca obbligatoria. A mente della seconda disposizione, in relazione ai reati ivi richiamati, “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto” (comma 1); “è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio” (comma 2). Rileva notare, peraltro, che l'art. 321 c.p.p. prevede, al secondo comma, che “il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”, e che la medesima norma prevede, al terzo comma, che “l'interessato” possa proporre istanza di revoca del sequestro. In definitiva, risulta evidente che le confische di cui si è detto da ultimo presentano, per ciò che attiene al loro oggetto, un più marcato collegamento con il reato, dacché la misura colpisce il profitto o il prezzo del reato ovvero (e subordinatamente) un bene di valore equivalente, laddove la confisca di cui all'art. 240- bis c.p. (olim: art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) ha la funzione di “colpire” patrimoni di provenienza presumibilmente illecita, al di là di uno stretto nesso di pertinenzialità con il reato commesso.
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10 La individuazione delle diverse rationes legis potrebbe, in mancanza di una esplicita scelta del legislatore in senso contrario, condurre l'interprete ad escludere che l'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p. possa trovare applicazione con riferimento ai sequestri ed alle confische di cui si è da ultimo trattato, con la conseguenza che, per queste, non vi sarebbe la possibilità di estendere, in via analogica, la disciplina dettata dal Codice antimafia, ed in specie quella contenuta nell'art. 55 supra richiamato (Cass. pen., 15.11.2018, n. 51603, secondo cui “è manifestamente infondata in diritto la tesi del pubblico ministero ricorrente per la quale il richiamo dell'art. 104-bis, disp. att. c.p.p. alle norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs. 159/2011 si estenderebbe anche all'art. 20 del d.lgs. 150/2011 per il riferimento contenuto nell'art. 41”, in quanto “confisca di prevenzione, confisca del profitto e confisca per equivalente hanno tre distinte rationes e tre distinte nature giuridiche”). In questi casi, pertanto, la disciplina delle interferenze tra il sequestro e la confisca, da un canto, e le procedure esecutive aventi ad oggetto il medesimo bene, dall'altro, deve essere ricavata dal sistema, in assenza di una regolamentazione che, in via diretta o in forza di un richiamo normativo, disciplini la questione, essendo preclusa l'integrazione in via analogica di tale lacuna, stante la insussistenza della eadem ratio tra il caso espressamente disciplinato e quello non contemplato dalla norma.
Va, peraltro, rilevato che, nel caso di specie, ci troviamo ancora nella fase processuale della cognizione, né risulta adottato ancora alcun provvedimento definitivo di confisca. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria dinanzi al giudice civile.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 11 preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la sua non imputabilità (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale
o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento;
le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni - gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Deve pertanto ritenersi che, nel caso di specie, il creditore non abbia provato adeguatamente il proprio titolo (non essendo sufficiente, in sede di opposizione, la produzione delle fatture e delle scritture contabili), dal momento che i buoni di consegna prodotti sono relativi soltanto a determinate fatture, e in relazione agli stessi, inoltre, la scrittura appare in alcuni punti alterata. Con riguardo alla ulteriore documentazione depositata con le memorie cd. “secondo termine” va rilevato che: a) In relazione al Doc. 14.1 “Comunicazione pagamento bonifico di euro 13.000, corrisposto in data 27.04.2017”, lo stesso prova esclusivamente l'avvenuto pagamento della somma di € 13.000,00 a mezzo bonifico a favore della opponente, effettuato il 27/04/2017, pagamento effettuato al fine di saldare le fatture n. 421 – 760 – 976 – 986 -1001 del 2016, e le fatture n. 43 – 44 – 45 – 110– 112 – 113 – 128 e 158 del 2017, dato che si ricava dall'esame della causale del pagamento, che è “FATT. 421-760-976-986- 1001/anno 2016 – FATT. 43-44-45-110-112-113-128- 158/anno2017, MENO nc. su fattura 1001” e della scheda cliente pure allegata dall'opposta. Si tratta, dunque, di pagamenti che nulla hanno a che vedere con le fatture in forza delle quali ha agito in sede Parte_3
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 12 monitoria, e che nulla provano in merito alla concreta esecuzione delle prestazioni che sarebbero state svolte in favore della odierna opponente. b) Con riferimento al Doc. 14.2 “Note commesse relative alle fatture 986/16, 1001/16, 44/17, 45/17, 112/17 e 113/17”, va rilevato che si tratta di documenti di formazione unilaterale, privi di data certa, parzialmente illeggibili, e muniti di sottoscrizione di un soggetto non identificabile. Inoltre, è evidente che il documento è stato compilato in due momenti temporali differenti, laddove parte del testo è in “copia carbone”, e parte aggiunta a penna, presumibilmente in un momento successivo. Peraltro, anche questi documenti fanno riferimento a fatture diverse da quelle in forza delle quali ha agito in Parte_3 sede monitoria. c) Con riguardo al Doc. 14.3 “Note commesse di cui al decreto ingiuntivo relative alle fatture 128/17, 158/17, 211/17, 508/17, 522/17, 523/17, 524/17, 668/17,774/17, 775/17, 776/17, 779/17, 786/17 e 851/17”, va rilevato che le stesse farebbero riferimento solo ad alcune delle fatture di cui al procedimento monitorio, restando escluse invece le fatture n. 776/2017, 779/2017, 779/2017, 786/2017 e 787/2017. Anche tali documenti risultano di formazione unilaterale, privi di data certa, comunque parzialmente illeggibili, oltre che muniti di sottoscrizione di soggetto non identificabile. Anche in questo caso, poi, è palese che il documento è stato compilato in due momenti temporali differenti, laddove parte del testo è in “copia carbone”, e parte aggiunta a penna, presumibilmente in un momento successivo. d) Con riferimento al Doc. 14.4 “Moduli di accettazione e ordini di lavoro riguardanti la manutenzione dei veicoli di cui alle fatture del decreto ingiuntivo”, si tratta, anche in questo caso, di documentazione formata dalla stessa
, priva di data certa, in parte priva di Parte_3 sottoscrizione alcuna, ed in parte munita di sottoscrizione non riconducibile alla società opponente. e) Con riferimento al Doc. 14.5 “Richieste revisioni veicoli
effettuate con esito regolare”, gli stessi non CP_3 provano l'effettivo svolgimento della prestazione a favore dell'opponente, potendo, al più dimostrare che Parte_3
ha prenotato una revisione dei propri
[...] revisione della quale, si ripete, non viene fornita prova certa in atti. In particolare, va rilevato che i moduli alle pagine 10, 11 e 12 del doc 14.5 non sono compilati, né
N.R.G. 6936/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 13 muniti di data, e nemmeno recano la firma del funzionario tecnico. f) Con riferimento al Doc. 14.6 “Trasmissione documento amministratore a mezzo mail del 30.06.2017”, Parte_1 lo stesso non valore probatorio ai fini della decisione, trattandosi del mero invio di copia per scansione della carta di identità dell'amministratore pro tempore della alla odierna opposta, che nulla dimostra rispetto Parte_1 all'effettivo svolgimento di qualsivoglia attività da parte di quest'ultima a favore della prima. g) Con riferimento al Doc. 14.7, infine, “Comunicazioni riguardanti le richieste di pagamento”, si osserva come le due mail allegate sub doc. 14.7 siano mere richieste di pagamento indirizzate dalla all'odierna Parte_3 opponente, alle quali non è stato dato alcun riscontro probatorio, e dalle quali non è possibile evincere alcunché di processualmente significativo in merito all'attività asseritamente svolta dalla opposta.
A quanto sinora esposto consegue che, non potendosi ritenere efficacemente provata l'attività per la quale viene richiesto il pagamento, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 6936 /2019del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra e Parte_1
ni Parte_3 contraria istanza disattesa così provvede:
1.accoglie, per le ragioni esposte in motivazione, l'opposizione;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 1934/2019 del 28/10/2019;
3.condanna Parte_4
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per
[...] spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 23/06/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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