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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6676 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.1495/2019 del Tribunale di Santa MA AP
ET, pubblicata il 23.05.2019, iscritto al n. 5636/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 14.10.2025 e pendente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso come da procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Roberto Fabozzi (C.F. C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Pavan (C.F.
[...] C.F._3
) giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del C.F._4 giudizio di primo grado
APPELLATA
E
(C.F. ), in proprio Controparte_2 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.2.2012, conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Santa MA AP ET la in persona del legale rappresentante, e Controparte_1 CP_3
[...
[...] , in proprio, affinché fossero condannati al pagamento della somma di € 9.696,52 a titolo di
[...] provvigioni per l'attività di mediazione creditizia svolta.
Deduceva infatti che, al fine di regolare la distribuzione delle provvigioni relative ai rapporti in corso, il e il in qualità di soci, stipulavano una scrittura privata, con la quale il Pt_1 CP_2
Con
si obbligava, in proprio e nella qualità di amministratore della Fin. Group Controparte_2
s.r.l., a pagare al in seguito alla cessione delle partecipazioni dello stesso nella società, il Pt_1
50% delle provvigioni da incassare.
La si costituiva eccependo la formazione del giudicato con sentenza Controparte_1
n.2739/2009 emessa dal Tribunale di Santa MA AP ET che aveva statuito, tra le medesime parti rispetto alla stessa controversia, il difetto di competenza del giudice ordinario, in favore del
Collegio Arbitrale.
Con sentenza n. 1495/2019, pubblicata il 23.5.2019, il Tribunale di primo grado riconosceva la fondatezza dell'eccezione di parte convenuta. Rilevava che “la domanda va dichiarata nuovamente improponibile. Ha rilevato la parte costituita che invero, il Sig. aveva già Parte_1 notificato atto di citazione in data 12/03/2008, contenente la medesima domanda in relazione ai medesimi fatti, a seguito del quale veniva incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Santa MA
AP ET recante R.G. n.1829/08; tale giudizio si concludeva con sentenza di improcedibilità
(in atti esibita), passata in giudicato, nella quale veniva statuito testualmente: “si osserva che il presente giudizio è relativo ad una controversia insorta tra soci a seguito di un atto di trasferimento di quote sociali sicché esso ricade nell'ambito di applicazione della riportata clausola statutaria che prevede la sua devoluzione ad un collegio arbitrale tenuto ad adottare una procedura irrituale”. La domanda fu dichiarata improcedibile. La parte convenuta costituita ha allegato tale sentenza deducendo il passaggio in giudicato;
la parte attrice non ha neanche dedotto di aver proposto appello avverso la suddetta sentenza. (…) Ne consegue che la parte attrice, essendosi formato il giudicato formale, non poteva riproporre la stessa domanda dinanzi a questo
Tribunale”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
23.12.2019 impugnando il capo con cui il Tribunale dichiarava la domanda attorea improponibile, sostenendo che la precedente sentenza n. 1829/2008 fosse improduttiva dell'efficacia di un giudicato sostanziale in punto di competenza del collegio arbitrale. In secondo luogo, l'odierno appellante escludeva l'operatività del disposto di cui all'art. 39 D.Lgs. 5/2003, ritenendo che la controversia non intercorresse tra soci, avendo il operato il proprio recesso, e non Pt_1 interessando la domanda i rapporti societari, ma il pagamento di un credito. Pertanto, concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e di “accertare e dichiarare insussistente il
2 giudicato sulla questione di giurisdizione invocata in relazione alla sentenza n. 2739/2009, nonché considerare la domanda di pagamento avanzata dall'odierno appellante non rientrante fra le materie indicate nell'art. 34 dlgs 5/2003 e conseguentemente accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario. Condannare gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellato, della somma di € 9.696,52 così come contrattualmente previsto e documentalmente provato. Condannare gli appellati in solido al pagamento della somma che risulterà provata in Con corso di causa, pari al 50% delle provvigioni incassate dalla Fin. Group s.r.l., anche a seguito di verifica contabile dei documenti relativi ai mutui aventi buon esito relativi al c.d. magazzino pratiche di cui agli allegati c) e d) (…)”.
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
20.10.2020. Parte appellata contestava l'ammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. avendo il giudice di Prime Cure ritenuto operativa la clausola compromissoria che riconosce la competenza per le controversie tra i soci e tra i soci e la società appartenere al collegio arbitrale.
In secondo luogo, riproponendo l'eccezione di giurisdizione del G.O. già formulata nel giudizio di primo grado, rilevava la produzione degli effetti del giudicato sostanziale prodotti dalla sentenza n.
2739/2009. Ancora, eccepiva la nullità per contrarietà a norme imperative di alcune clausole contrattuali di cui alla scrittura privata del 28.12.2006, sottoscritta dalle parti. Infine, parte appellata formulava domanda riconvenzionale. Riteneva invero l'errata interpretazione, da parte del Pt_1 della clausola, di cui alla suddetta scrittura privata, che prevedeva il pagamento di tutte le provvigioni senza alcuna penalità, dovendosi invece riferire la stessa alle pratiche successive al
31.12.2006 per il mancato raggiungimento di obiettivi di budget. Data l'applicazione da parte della della penalità del 4° trimestre, addebitata sul budget dell'anno 2006, per il quale il CP_5 ancora era tenuto al pagamento nella misura del 50% la chiedeva la Pt_1 Controparte_1 restituzione del 50% dell'importo di.8.879,36.
Per tali ragioni domandava il rigetto dell'appello.
rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 14.10.2025 la Corte assegnava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 30 per le comparse conclusionali e 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In via preliminare va dato atto che , pur ritualmente citato in data 29.12.2019, non Controparte_2 si è costituito e va, pertanto, dichiarato contumace.
3 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1495/2019 con cui il Tribunale di Santa Parte_1
MA AP ET dichiarava la domanda improponibile, per formazione del giudicato sull'eccezione di arbitrato.
Infatti, con la precedente sentenza n. 2739/2009 del 9.11.2009, lo stesso Tribunale era già intervenuto sulla medesima controversia, tra le stesse parti, dichiarandone l'improcedibilità, in applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 19 dello Statuto della Controparte_1
L'odierno appellante ha prestato acquiescenza alla prima sentenza adottata dal Tribunale di Santa
MA C.V. ed ha riproposto la domanda.
Ad avviso della Corte va condivisa la statuizione del giudice di prime cure in quanto deve ritenersi formato il giudicato sull'eccezione di arbitrato.
Diversamente da quanto dedotto dall'appellante, infatti, la statuizione del giudice sulla clausola compromissoria non è una pronuncia sulla giurisdizione o sulla competenza, bensì di merito.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte “ In materia di arbitrato, la questione conseguente alla eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito
e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l'appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.” (Cassazione civile sez. II, 08.08.2019, n.21177; nello stesso senso,
Cassazione civile, SS.UU.
6.7.2005 n.14205 ).
Pertanto l'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza del Tribunale di Santa MA AP
ET n.2739/2009.che aveva statuito per la improcedibilità della domanda accogliendo l'eccezione di arbitrato irrituale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi in base ai parametri contenuti nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
4 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000, in € 4.000,00 oltre €
600,00 per rimborso spese generali di rappresentanza e difesa nella misura del 15%.
Le spese vanno distratte in favore del procuratore costituito per la società appellata per dichiarazione di anticipo fattone.
Nulla va statuito per le spese nei confronti di , stante la contumacia. Controparte_2
Infine, deve darsi atto – ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
1495/2019 del Tribunale di Santa MA AP ET, pubblicata il 23.05.2019:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, in favore della in Group s.r.l., che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale e € 600,00 per spese di CP_4 rappresentanza e difesa, da distrarre in favore dell'Avv. Emanuela Pavan per dichiarazione di anticipo fattone;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 16 dicembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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