Articolo 36 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 35Articolo 37
Versione
2 gennaio 2000
Art. 36. 1. All' articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2 le parole: "e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso" sono soppresse e dopo le parole: "previste dagli articoli", sono inserite le seguenti: "438, commi 3 e 5,".
Entrata in vigore il 2 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente