Decreto cautelare 15 settembre 2022
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 15/09/2022, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 01015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Losavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Galileo Galilei, Sito in Nardò alla via XX Settembre n. 65, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla frequenza della classe successiva, ovvero al terzo anno del Liceo Scientifico, -OMISSIS-, per via del mancato recupero di due debiti formativi, emesso da Istituto D'Istruzione Secondaria Superiore G. Galilei a firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Fracella avente protocollo n. -OMISSIS- riferito all'anno scolastico 2021/2022 consegnato a mani proprie del Sig. -OMISSIS- in data 02.09.2022, nonché di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, nel caso di specie, siano riscontrabili validi motivi per escludere la sussistenza dei presupposti necessari per la corretta instaurazione di un valido rapporto processuale, come – per contro - richiesto dall’art. 56, comma 2, c.pr.amm.;
P.Q.M.
Dichiara il non luogo a provvedere ex art. 56 c.pr.amm..
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 ottobre 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce il giorno 15 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.