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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1917/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Lorenzo Orsenigo Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1917/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quali eredi con beneficio di inventario di C.F._2 Per_1
(C.F. ), quale erede con
[...] Parte_3 C.F._3
beneficio di inventario di elettivamente domiciliati in Calco (LC), via IT n. Persona_1
44, presso lo studio dell'avv. Roberta Mandelli, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ONroparte_1
), già P.IVA_1 ONroparte_2
elettivamente domiciliata in Milano, via Senato n. 12, presso lo studio dell'avv. Maria Maddalena
Arlenghi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elena Agostini;
pagina 1 di 44 appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_4 Parte_1
[...] Parte_3 Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE:
A fronte della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15130 del 29.05.2024), con cui la
Corte ha dichiarato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto possa essere risolta solo ove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, nella specie mancanti, si chiede di sospendere la sentenza di primo grado del giudizio, quanto al rigetto della domanda inerente ai mutui oggetto del contendere, sospendendo occorrendo la loro esecutività per le causali che precedono.
Rigettare ogni avversa domanda azione e deduzione e conclusione, rigettare la domanda di inammissibilità- irricevibilità dell'appello in quanto infondate in fatto ed in diritto.
NEL MERITO:
QUANTO AL CONTO CORRENTE
- Riformare nei limiti indicati nella parte motiva e che seguono la sentenza di primo grado 684/2021, pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 15 dicembre 2021 e per l'effetto;
- Riformare la sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco nella parte in cui non ha ritenuto nullo,
invalido inefficace od illegittimo il contratto di conto corrente n. 12051 e/o tutte le pattuizioni successive e rinegoziazioni ed i documenti dallo stesso conseguenti nonché tutte le sue clausole, con conseguente accertamento della mancata debenza di alcun interesse da parte degli attori nei confronti di
ON
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o della mancata debenza di alcuna somma alla convenuta appellata;
- Riformare la sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco in merito al quantum in condanna pari ad
euro 8.950,04 quale saldo attivo del c/c conto corrente n. 12051 al 31.03.2017 oltre interessi legali in luogo di una sentenza in appello che accerti la fondatezza di ogni e ciascuna domanda azione e contestazione sollevate in narrativa;
in particolare che accerti che:
pagina 2 di 44 - 1. al contratto di conto corrente per cui è in causa sono stati applicati condizioni e interessi ultralegali e/o superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/1996 e/o comunque interessi a carattere usuraio ex art. 644 c.p.,
sia per usura oggettiva e/o per usura soggettiva, e/o interessi anatocistici e/o comunque in violazione di norme e disposizioni di legge innanzi richiamate negli atti e documenti di causa e per gli importi sopra esposti;
- 2. accerti e/o dichiari la nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità delle somme corrisposte per commissioni
ON di massimo scoperto nonché a titolo di spese ed oneri con conseguente richiesta di condanna di in epigrafe generalizzata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire l'importo di totale di euro 35.903,77 (21.533,75 a titolo di csm, come da par.
4.1 CTU, + 14.370,02 a titolo di spese ed oneri) od il diverso anche maggiore importo accertato in corso di causa e/o determinati dalla CTU;
- 3. accerti e/o dichiari la nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità della pattuizione circa i giorni di valuta come esposto in narrativa;
- anche per l'effetto, accerti e dichiari l'illegittimità e/o non debenza degli interessi versati dagli odierni
ON attori a , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto usurari ex art. 644, I e/o II
comma, c.p. dalla data di apertura del c/c e/o mutui indicati in narrativa e/o fideiussione in essere sino alla data odierna e/o delle spese tutte corrisposte, di ogni pagamento e/o versamento eseguito nell'ambito del contratto di conto corrente n. 12051, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari,
anatocismo, ovvero, dove applicabile, degli interessi di legge;
ciò per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
- accerti e dichiari inoltre come non dovuti gli interessi, le spese ed oneri, la commissione di massimo
ON scoperto e/o la capitalizzazione effettuata da e/o delle altre poste meglio indicate in narrativa, anche in conseguenza della nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità del rapporto di conto corrente, dei mutui, anche con riferimento alle rinegoziazioni, e/o la fideiussione, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale, per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B od il diverso importo anche superiore ritenuto provato;
ONr
-In riforma della sopra richiamata sentenza, accerti e/o dichiari e condanni in appello , in parziale riforma sia sull'an e sul quantum rispetto alla condanna di soli euro 8.950,04, a rimborsare – rifondere e/o restituire agli appellanti tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per i titoli e causali in narrativa e/o in atti e/o documenti prodotti e/o per le sollevate nullità di cui innanzi, pari complessivamente a:
-1. per quanto riguarda il c/c n. 12051, euro 154.818,89 (di cui euro 46.784,71 - per usura oggettiva,
soggettiva, spese, interessi e csm per il superamento del tasso soglia -, euro 108.034,18 - per anatocismo,
delta interessi, spese non dovute, interessi anatocistici su csm e spese, csm per nullità di causa ) e/o per le pagina 3 di 44 diverse causali e titoli ed importi in atti difensivi di parte e relativi documenti e/o perizia allegata ovvero che risulteranno in corso di causa anche a mezzo CTU, ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
QUANTO AI MUTUI
-Riformare la sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco nella parte in cui non ha ritenuto nulli,
invalidi inefficaci od illegittimi i contratti di mutuo 165918 e 19835-47 meglio indicati in atti in
narrativa e nei documenti prodotti, in luogo di una sentenza in appello che
- previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accerti e/o dichiari la
nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità, totale o parziale, dei mutui n. 165918 e 19835 47 meglio indicati in narrativa ed in atti e documenti prodotti, nonché delle rinegoziazioni negli stessi intervenute e/o di tutti i documenti dallo stesso conseguenti nonché di tutte le sue clausole;
con ogni conseguenza di legge,
anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o di alcuna somma in favore della convenuta;
-Si chiede pertanto di riformare la sentenza di appello in luogo di una sentenza in appello che accerti e
ON dichiari che in persona del suo legale rappresentante pro tempore sia condannata a rimborsare –
rifondere e/o restituire agli odierni appellanti tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per i titoli e causali in atti e in narrativa e/o dai documenti prodotti e/o per le sollevate nullità di cui innanzi con richiesta di condanna pari complessivamente a:
-2. per quanto riguarda il mutuo n. 19835 47 e la successiva rinegoziazione, euro 14.766,04 (di cui euro
445,00 – per interessi di mora, euro 2.361,00 - per spese iniziali, euro 171,25 - per spese fisse rata, euro
12.233,79 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti); e/o per le diverse causali e titoli in atti difensivi di parte e relativi documenti e/o perizia allegata;
ovvero per gli importi che risulteranno in corso di causa anche a mezzo di CTU, che si chiede di rinnovare;
-3. per quanto riguarda il mutuo n. 165918 e la successiva rinegoziazione, euro 19.309,54 (di cui euro
1.314,13 – per interessi di mora, euro 1.110,00 - per spese iniziali, euro 165,00 - per spese fisse rata, euro
16.720,41 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti); e/o per le diverse causali e titoli in atti difensivi di parte e relativi documenti e/o perizia allegata;
ovvero per gli importi che risulteranno in corso di causa anche a mezzo CTU, di cui si chiede la rinnovazione e/o il tutto anche nella maggiore o comunque diversa somma risultata accertata come dovuta, per ciascuna di dette voci, in favore degli attori, per le causali e titoli in atti, anche per erronea capitalizzazione degli interessi e/o per interessi debitori non dovuti e/o spese ed oneri non oggetto di pattuizione;
ONr
-In riforma alla sentenza impugnata pronunciare in appello sentenza che condanni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare rifondere e/o restituire e/o rimborsare agli odierni attori, per quanto di rispettiva competenza: pagina 4 di 44 - l'importo di euro 154.818,89 (di cui euro 46.784,71 - per usura oggettiva, soggettiva, spese, interessi e csm per il superamento del tasso soglia -, euro 108.034,18 - per anatocismo, delta interessi, spese non dovute, interessi anatocistici su csm e spese, csm per nullità di causa);
- oltre agli importi di euro 14.766,04 (di cui euro 445,00 – per interessi di mora, euro 2.361,00 - per spese iniziali, euro 171,25 - per spese fisse rata, euro 12.233,79 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti) per il mutuo n. 19835 47 e le successive rinegoziazioni, e
- oltre all'importo di euro 19.309,54 (di cui euro 1.314,13 – per interessi di mora, euro 1.110,00 - per spese iniziali, euro 165,00 - per spese fisse rata, euro 16.720,41 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti) per il mutuo n. 165918 e le intervenute rinegoziazioni;
ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulterà in corso di causa con attualizzazione della stessa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
SULLE FIDEIUSSIONI
Riformare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valide la fideiussioni prestate dagli attori in primo grado in luogo di una sentenza in appello che, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accerti e dichiari la nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità, totale o parziale, delle garanzie prestate dagli attori e/o dagli odierni appellanti con riferimento sia al contratto di c/c n. 12051 nonché dei mutui n. 165918 e 19835 47 e/o risultanti dai documenti allegati, tutti meglio indicati in narrativa e dai documenti allegati, nonché delle rinegoziazioni negli stessi intervenute e/o di tutti i documenti dagli stessi conseguenti nonché di tutte le loro clausole;
con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o di alcuna somma in favore della convenuta;
ON
-accerti che , con riferimento al rapporto fideiussorio con e Persona_1 Parte_1 ha operato in violazione degli artt. 1775 c.c. e 1375 c.c. e 1956 c.c. e/o di tutte le Parte_2 altre disposizioni di legge che risulteranno accertate e/o indicate in narrativa;
anche per l'effetto, disporre in riforma della sentenza impugnata, e dichiarare che i fideiussori siano liberati da detta garanzia e/o,
ON in ogni caso, che nulla devono a , sia per inesistenza dell'obbligazione principale a suo carico, sia per invalidità e/o nullità della fideiussione e/o per le causali e titoli in narrativa e/o in atti e documenti prodotti;
IN SUBORDINE
Si chiede la riforma della sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco laddove ha respinto il risarcimento del danno in favore degli attori ritenendolo non provato, in luogo di una sentenza in appello che:
ON
- accerti e dichiari e condanni in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire il danno
ON subito dagli attori per le causali e titoli che precedono;
anche per l'effetto, condanni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare ai signori e Parte_2 Parte_1
in solido una somma equivalente all'indebito arricchimento della convenuta in danno al Parte_3 pagina 5 di 44 parte attrice, per ripetizione dell'indebito e/o il limine per arricchimento senza causa, per l'importo di euro
154.818,89, oltre ad euro 14.766,04, ed oltre ad euro 19.309,54 ovvero per il diverso anche maggiore importo che risulterà in corso di causa occorrendo con liquidazione anche in via equitativa, ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
Si chiede la riforma della sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco laddove ha respinto la debenza dei sopra richiamati importi agli odierni appellanti, in luogo di una sentenza che, per le causali che precedono in appello in via ulteriormente subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuta la parziale debenza di importi ex adverso ON richiesti, compensi i contestati importi eventualmente liquidati in favore di con quanto già versato dagli attori per interessi usurari o per spese non dovute o per commissioni di massimo scoperto, ovvero per le causali e titoli indicati in narrativa, con liquidazione in favore degli attori della residua parte a credito nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU
e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
- spese di lite rifuse anche di mediazione, CTU, Consulenti di parte, di mediazione e 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.
In ogni caso:
Si chiede la riforma della sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco laddove ha respinto il risarcimento del danno in favore degli attori, in luogo di una sentenza in appello che:
- accerti e dichiari che gli attori hanno subito un danno ingiusto e/o gravissimo nonché un danno emergente,
lucro cessante, perdita di chance ed indebita segnalazione in Centrale Rischi per le diverse causali e titoli di cui in narrativa,
ON
- anche per l'effetto, condanni, in riforma della sentenza impugnata, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in epigrafe generalizzata, a restituire, rifondere e/o comunque rimborsare - in favore degli attori - tutti gli importi indebitamente pagati da questi ultimi, sia sulla base di titoli nulli e/o per interessi usurari (usura oggettiva e/o soggettiva, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, e/o anatocismo e/o erronea capitalizzazione degli interessi e/o tutte le altre poste illegittime innanzi indicate in narrativa) nella misura che risulterà in corso di causa ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
nonché a risarcire tutti i danni diretti,
indiretti nessuno escluso (danno emergente, lucro cessante, per perdita di chances etc) subiti e subendi dagli attori, da determinarsi nella somma che risulterà in corso di causa, oltre agli importi indicati in perizia,
occorrendo anche secondo equità;
pagina 6 di 44 ON
- condanni in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere su dette somme la rivalutazione e gli interessi ex art.
4-5 d.lgs 231/2002 od in subordine al saggio legale, dalla data del dovuto al saldo in favore degli attori;
- rigetti ogni avversa domanda, azione, eccezione, conclusione e deduzione nonché ogni richiesta di pagamento avversaria, per le causali che precedono;
- dichiari che nulla è dovuto per nessun titolo alla convenuta dagli attori;
-dichiari il diritto degli odierni attori al risarcimento del danno correlato alle segnalazioni alla Centrale
ON Rischi effettuate da ed altresì per le restanti causali e titoli in narrativa;
anche per l'effetto condanni ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire detto danno nella misura che risulterà provata in corso di causa, od in subordine con valutazione effettuata in via equitativa;
-in riforma della impugnata sentenza si chiede venga pronunciata sentenza che rigetti ogni avversa
domanda anche di prescrizione anche inerente asserite rimesse qualificate erroneamente quali di natura solutoria;
che rigetti inoltre ogni azione deduzione, eccezione e conclusione, per le motivazioni e titoli in atti e documenti di parte,
- in riforma della impugnata sentenza si chiede venga pronunciata sentenza che rigetti la richiesta di corresponsione delle spese di CTU per la quota del 50% in capo agli attori, seppur prevista solo nella parte motiva della sentenza e condanni controparte alla refusione delle spese di lite con vittoria di spese,
diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, spese per CTU e CTP, spese e contributi di mediazione civile ed elaborati peritali per entrambi i gradi di giudizio rideterminandoli sulla base dell'effettiva condanna accertata in appello quale scaglione di liquidazione di riferimento.
e conseguentemente accogliersi le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado”.
In via istruttoria richiesta di ctu Si chiede rinnovarsi C.T.U. volta ad accertare, previa verifica della documentazione in atti e previa eventuale ulteriore acquisizione in corso di causa (conformemente a Corte di Cassazione - sentenza n. 509116), la reale costituzione e progressione del c/c n. 12051, il reale costo di ammortamento dei contratti di mutuo n. 19835 47 (doc. 5) e 165918 (doc. 4), nonché delle loro proroghe e dilazioni sottoscritte, rispettivamente, in data 04.02.2016 e 31.12.2015: sul contratto di c/c 12051
a.accerti il CTU se il contratto di c/c n. 12051 ed il credito concessi dalla banca erano assistiti da una convenzione stipulata per iscritto e se il saggio di interesse convenzionale sia stato applicato al conto, eventualmente, in conformità o in difformità rispetto al contratto;
nel caso in cui riconosca l'assenza di una qualsivoglia convenzione scritta, applichi il CTU ai rapporti de quibus, per il periodo che precede l'entrata in vigore della L. 154/92 e s.m., gli interessi legali mentre per la fase successiva, i tassi in essa previsti, sia attivi che passivi;
b. accerti il CTU se l'istituto di credito abbia calcolato gli interessi secondo il metodo composto anziché dell'interesse semplice (verifica anatocismo); c.accerti se il tasso applicato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia usura, secondo le istruzioni vigenti pro tempore;
d.accerti la pattuizione di spese e commissioni di massimo scoperto e se queste siano conformi a quanto previsto dal contratto di conto corrente e dalla normativa sul punto;
pagina 7 di 44 e.determini il reale saldo bancario dare/avere, tenuto conto di quanto emergente dai punti precedenti;
determini se vi siano rimborsi o restituzioni o indebiti da restituire agli attori precisando quale sia l'importo in favore del correntista e dei mutuatari, odierni attori. Sugli interessi applicati al rapporto c/c 12051
f.accerti le modalità in concreto attuate per la determinazione degli interessi attivi e passivi e, nello specifico, verifichi il CTU il Tasso Effettivo Globale Medio e se il medesimo, rilevato sull'intera durata del rapporto e calcolato sul credito, di cui il correntista ha effettivamente beneficiato, superi o meno quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla L. 108/1996, tenendo conto, a tal uopo, delle rilevazioni compiute dal Ministero del Tesoro per lo stesso periodo, nonché del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura (Cass. Penale 33331/2011). g.Se, sulla base delle predette rilevazioni, il tasso applicato dovesse superare il limite massimo consentito, non applichi il
CTU alcuna competenza in favore dell'istituto di credito;
ove, invece, gli interessi convenzionali siano determinati alla stregua delle “condizioni usualmente praticate su piazza” o ad “accordi di cartello fissati su scala nazionale”, senza alcuna indicazione nel contratto ovvero senza la dovuta certezza per la loro determinazione, ridetermini il CTU gli interessi convenzionali individuati dall'istituto di credito, sostituendoli con quelli legali, sempre che non siano state superate le soglie. In ogni caso, se l'istituto ha applicato la capitalizzazione trimestrale o qualunque altra forma anatocistica, ridetermini il CTU quanto dovuto dal correntista senza di essa.
h.Sulle spese, sugli oneri di gestione conto corrente e derivati e sulle cms, previa verifica della relativa pattuizione, ricalcoli il CTU:
- per le operazioni bancarie e per le spese previste dal contratto (addebiti, accrediti, ordini di traenza, chiusura conto et similia) la valuta, tenendo conto del momento in cui il relativo addebito, accredito e/o spesa sono stati sostenuti (in tal ON modo, sarà possibile, determinare complessivamente il capitale erogato da su cui, poi calcolare gli interessi);
- per la commissione di massimo scoperto: se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda il CTU ad escluderla da quanto dovuto alla banca;
se invece è stata stabilita, in caso di addebito con capitalizzazione trimestrale degli interessi o con qualunque altra sua forma, provveda il CTU a ricalcolarla senza capitalizzazione alcuna (il tutto nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, per ultimo con sent. Cass. Pen., sez. II, n. 12028 del 19.02.2010, la quale ha specificatamente statuito che, anche nella determinazione della fattispecie di usura, vadano presi in considerazione tutti gli oneri connessi all'uso del credito, tra cui rientra la commissione di massimo scoperto).
- In ogni caso, nell'ipotesi di corretta applicazione delle condizioni stipulate, espunga il CTU dal conto corrente l'ammontare degli interessi anatocistici e li ponga a detrazione di quanto dovuto alla banca utilizzando, per il calcolo, gli stessi tassi applicati al conto, ovvero la loro media ponderata.
i.Determini il saldo del c/c in oggetto ed accerti il CTU, per tutta la durata del rapporto bancario, se la banca ha trattenuto illegittimamente somme ad essa non dovute, ne determini l'importo a favore del correntista ed accerti il danno conseguente subito dallo stesso (determinandone l'ammontare) che non si sarebbe cagionato, se la società avesse potuto utilizzare le predette somme per l'esercizio dell'impresa. sui mutui n. 19835 47 e n. 165918 sottoscritti rispettivamente in data 17.01.2011 e 16.04.2013 nonché sulle loro proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015
j.Determini il CTU se i contratti di mutuo sottoscritti in data 17.01.2011 e 16.04.2013, nonché le loro rispettive proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015 siano dei contratti di natura simulata, volti alla copertura di preesistenti passività e pertanto stipulati a puro vantaggio della banca, nonché verifichi se le condizioni applicate rispettino quanto pattuito (verifica interesse composto). Verifichi ed accerti il reale tasso di interesse applicato a detti mutui e se rispettino o meno la normativa ON e limite di tasso antiusura ex lege;
accerti se vi sia stata da parte di usura oggettiva o soggettiva;
accerti se il saggio di interesse effettivo sia conforme alla normativa in vigore anche sulla base della più recente giurisprudenza a tal riguardo;
accerti se la capitalizzazione sia stata disposta nei limiti di legge e con pari tasso dare avere come disposto dalla giurisprudenza in merito;
k. in caso di violazione di legge come integrata dalla giurisprudenza e circolari, accerti e determini l'effettivo saldo dare avere ed il credito derivante da detta operazione a favore degli attori per rimborso poste non dovute o interessi usurari da restituire. Prova per interrogatorio formale e per testi Gli esponenti, senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova per quanto posto per legge a carico di controparte, chiedono che venga ammessa prova per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti circostanze: sull'indebito oggettivo 1.Solo in caso di contestazione: Vero che, dopo la sottoscrizione delle proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015 dei ON contratti di mutuo sottoscritti in data 17.01.2011 e 16.04.2013, inoltrava in data 29.04.2016 agli attori, comunicazione di revoca degli affidamenti e di diffida ad adempiere, come da doc. 21 che si mostra?
pagina 8 di 44 2.Solo in caso di contestazione: Vero che, prima della sottoscrizione delle proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015 ON dei contratti di mutuo sottoscritti in data 17.01.2011 e 16.04.2013, inoltrava in data 29.04.2014 agli attori, comunicazione di variazione della classificazione degli affidamenti, come da doc. 15 che si mostra?
3.Vero che, nonostante l'inoltro agli attori della comunicazione di variazione della classificazione degli affidamenti ON ON giustificato da dall'asserito anomalo andamento del rapporto, come da doc. 15 che si mostra, sottoscriveva, in data 30.12.2015, con parte attrice contratto di apertura di credito ipotecaria, come da doc. 3 sub. 15 che si mostra?
4.Vero che l'erogazione del mutuo n. 165918, sottoscritto in data 16.04.2013, di euro 120.000,00 di cui al doc. 4 sub. 5, che si mostra, è servito ad assorbire la complessiva esposizione extrafido di euro 50.718,75 del c/c 12051, di cui al doc. 13 che si mostra?
5.Vero che l'operazione di cui al capitolo precedente è servita solo per consolidare le passività esistenti sul c/c 12051?
6.Vero che l'erogazione del mutuo n. 1983547, sottoscritto in data 17.01.2011, di euro 130.000,00 di cui al doc. 5 sub. 5, che si mostra, è servito ad assorbire la complessiva esposizione extrafido di euro 49.550,15 del c/c 12051, di cui al doc. 13 che si mostra?
7.Vero che l'operazione di cui al capitolo precedente è servita solo per consolidare le passività esistenti sul c/c 12051?
8.Vero che, a seguito della comunicazione datata 29.04.2014, di cui al doc. 21 che si mostra, ha venduto una ONroparte_3 macchina operatrice semovente, come da doc. 10 che si mostra, per poter garantire la continuità aziendale ed il pagamento ai fornitori?
9.Vero che nel giugno 2013, anche stante la difficoltà di far fronte agli oneri di rimborso dei mutui n. ONroparte_3 165918 e 195847, come da docc. 4 sub. 5 e 5 sub. 5, ha dovuto licenziare il proprio dipendente sig. , ONroparte_4 come da doc. 23 che si mostra?
10.Vero che le obbligazioni di pagamento e gli oneri di rimborso conseguenti alla sottoscrizione dei mutui n. 165918 e 195847, come da docc. 4 sub. 5 e 5 sub. 5, e derivanti dalle loro rispettive rinegoziazioni, hanno impedito a ONroparte_3 di adempiere ai pagamenti dovuti ad alcuni fornitori, come da doc. 28 che si mostra? Sul risarcimento del danno ON
11.Vero che riceveva comunicazione datata 27.06.2017, da nella quale l'istituto di credito dava atto di ONroparte_3 voler procedere alla segnalazione presso la Centrale Rischi, come da doc. 22 che si mostra? ON
12.Vero che a seguito della segnalazione in Centrale Rischi da parte di , si è vista privata ONroparte_3 delle proprie linee di credito innanzi aperte, che fino ad allora le avevano consentito di effettuare lavori superiori annualmente ad un milione di euro come da doc. 12 che si mostra? ON
13.Vero che, anche a seguito della contrazione delle linee di credito effettuata da nel 2012 e della successiva segnalazione a sofferenza del gennaio 2014, si è vista privata di ogni linea di credito con tutti gli istituti di ONroparte_3 credito con cui innanzi lavorava? ON
14.Vero che, anche a seguito della contrazione delle linee di credito – innanzi concesse da a e del ONroparte_3 successivo recesso dal contratto di c/c 1270, operato nel 2012 dalla banca, si è trovata nell'impossibilità di ONroparte_3 pagare i propri fornitori, come da doc. 28? ON
15.Vero che, anche a seguito della contrazione delle linee di credito – innanzi concesse da a e del ONroparte_3 successivo recesso, operato nel 2016 dalla banca, dal contratto di c/c 12051 - si è trovata nell'impossibilità ONroparte_3Pa di pagare stipendi ed anticipare la ai propri dipendenti, come da doc. 24-25 che si mostra?
16.Vero che, in data 17 giugno 2016, è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione guadagni, come da ONroparte_3 doc. 25 che si mostra, dettata dalla permanenza di una situazione di tensione finanziaria anche conseguente alla chiusura di ogni linea di credito e impossibilità di lavorare per cassa, come da doc. 21-25 che si mostrano?
17.Vero che, in data 06 ottobre 2016, è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione guadagni dettata, ONroparte_3 come da doc. 25 che si mostra, dalla permanenza di una situazione di tensione finanziaria anche conseguente alla chiusura di ogni linea di credito e impossibilità di lavorare per cassa, come da doc. 21-25 che si mostrano?
18.Vero che la circostanza di cui al punto precedente ha provocato a l'impossibilità di assumere nuovi ONroparte_3 appalti e ulteriori commissioni da parte di attesa la necessità di pagare a vista dipendenti e fornitori, stante la ONroparte_3 chiusura dei rapporti con le banche?
19.Vero le somme, di cui al capitolo precedente come da doc. 3 – 4 - 5 che si mostrano, avrebbero permesso a
[...] di investire liquidità per la propria attività imprenditoriale? CP_3 Sul danno patito da Parte_6
20.Vero che i costi sostenuti da per addebiti effettuati al c/c 12051 e risultanti dalle perizie che si mostrano ONroparte_3 sub docc. 3 – 4 - 5, hanno impedito alla stessa di disporre di liquidità di cassa? ONroparte_3ON
21.Vero che il blocco da parte di all'erogazione di finanziamenti a ha limitato l'attività dell'impresa ONroparte_3 attrice, che ha dovuto ridimensionare la quantità dei propri lavori e appalti, passando da società che faceva grossi appalti (come da doc. 12 che si mostra) a fare lavori di 10.000 euro circa ciascuno, come da docc. 8 – 9 -12 -23- 26 - 27 che si mostrano? pagina 9 di 44 ON
22.Vero che anche la revoca dei fidi al c/c 12051 da parte di ha reso impossibile l'esecuzione di commesse di importi rilevanti come emerge dal doc. 26-27 che si mostra? ON
23.Vero che la revoca delle aperture di credito al c/c 12051 da parte di ha limitato l'attività dell'impresa attrice alle piccole attività di ristrutturazione, come da doc. 27 che si mostra, rispetto a quelle realizzate negli anni e per gli importi che risultano dal doc. 12 che pure si mostra al teste? ON
24.Vero che il blocco degli affidamenti imposto da sul c/c n. 12051 ha determinato un danno di immagine a
[...]
che da impresa edile addetta a lavori di grosse dimensioni (come la creazione di complessi residenziali di cui al CP_3 doc. 12 che si mostra) è divenuta impresa dedita all'esecuzione di piccole opere, come da doc. 27 che si mostra? 25.Vero che, nell'ultimo anno, gli unici lavori effettuati da hanno riguardato piccole riparazioni come da ONroparte_3 doc. 27 che si mostra?
26.Vero che, anche a seguito della chiusura del c/c 12051 e di ogni connessa linea di credito, è stata costretta ONroparte_3 a vendere parte della propria attrezzatura di cantiere come da doc. 10 che si mostra?
27.Vero che riconosco la perizia di cui al doc. 3 – che mi si mostra - come a mia firma?
28.Vero che riconosco la perizia di cui al doc.
4 - che mi si mostra - come a mia firma?
29.Vero che riconosco la perizia di cui al doc.
5 - che mi si mostra - come a mia firma?
30.Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della perizia di cui al doc. 3, che mi si mostra?
31.Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della perizia di cui al doc. 4, che mi si mostra?
32.Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della perizia di cui al doc. 5, che mi si mostra?
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i seguenti sigg.
-Rag. residente in [...] su tutti i capitoli. Tes_1
-dott. presso il suo Studio in Calco (LC), Via San Vigilio su tutti i capitoli tranne da capp. 27 a 31. Tes_2 Ci si oppone all'ammissione delle prove formulate ex adverso e, nella denegata ipotesi del loro accoglimento, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati, ed a prova indiretta. ORDINE DI ESIBIZIONE ex art 210 c.p.c. ON Si chiede all'll.mo G.I., di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione di tutta la documentazione relativa:
- al contratto di conto corrente per cui è in causa, con particolare riferimento anche alla copia originale del contratto nonché copia della documentazione relativa alla segnalazione presso la Centrale Rischi;
-ai mutui n. 165918 e n. 19835 47 ed alle loro proroghe e dilazioni di cui ai docc. 4 e 5. Ciò onde provare e verificare l'applicazione di tassi usura superiori a quelli ex lege”.
Per ONroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, a totale conferma della sentenza di primo grado impugnata, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli appellanti ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c. e/o i singoli motivi d'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per tutto quanto esposto in atti;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado per tutto quanto esposto in atti;
Nel merito:
- respingere l'appello avversario, con ogni e più opportuna statuizione al riguardo, e così tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare,
pagina 10 di 44 nei capi impugnati dagli appellanti, la sentenza n. 684/2021 pubblicata in data 15/12/2021 dal
Tribunale di Lecco;
- in via di appello incidentale, in accoglimento dell'appello promosso dalla - in parziale CP_1
riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 684/2021 che ha condannato la al CP_1 pagamento della somma di € 8.950,04, - accertare e dichiarare il saldo al 31.3.2017 del conto corrente de quo pari a € -589,97 a debito della società correntista e conseguentemente condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'esponente mporto di € Parte_7
589,97, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi contrattualmente pattuiti dal dovuto. In via subordinata, ridurre la condanna posta in capo alla al pagamento del minor importo di € 1.502,80 o, in ulteriore subordine ridurre la CP_1 condanna al minor importo di € 6.857,27;
In via istruttoria, rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata dagli appellanti per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
Con il favore delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. nonché i soci illimitatamente Parte_4
responsabili, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Lecco,
[...]
affinchè: ONroparte_5
a) in relazione rapporto di c/c con affido per cassa n. 12051 acceso in data 21.11.1991, venisse accertato:
- il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam;
- l'applicazione di interessi ultra - legali non pattuiti;
- l'usura oggettiva, anche sopravvenuta, per il superamento del tasso - soglia;
- l'usura soggettiva;
- l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi;
- la nullità delle cms;
pagina 11 di 44 - l'applicazione di spese ed oneri non pattuiti;
- l'illegittima applicazione dei giorni di valuta;
con condanna, per l'effetto, alla restituzione di euro 154.818,89.
b) In relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 19835 47 stipulato il 21.11.2011 per euro 130.000,00 (poi, rinegoziato in data 4.2.2016):
- la violazione del divieto di anatocismo in conseguenza del piano di ammortamento alla francese
- l'applicazione di interessi usurai;
- l'usura soggettiva;
- la previsione, nel contratto, di un TAEG inferiore rispetto a quello effettivo;
con condanna, per l'effetto, alla restituzione di euro 14.766,04.
c) In relazione al contratto di mutuo fondiario n. 165918 acceso il 16.04.2013 per euro
120.000,00 (poi, rinegoziato in data 30.12.2015):
- la violazione del divieto di anatocismo in conseguenza del piano di ammortamento alla francese
- l'applicazione di interessi usurai;
- l'usura soggettiva;
- la previsione di un TAEG inferiore a quello effettivo
Con condanna, per l'effetto, alla restituzione di euro 19.309,54.
In subordine, gli attori chiedevano la condanna della al risarcimento dei danni per CP_1
“indebito arricchimento”, in ragione delle stesse prospettazioni indicate e in misura pari agli indebiti percepiti;
in via ulteriormente subordinata, instavano per la compensazione delle somme eventualmente dovute alla con quelle che sarebbero risultate suscettibili di CP_1
ripetizione.
In ogni caso, con condanna al risarcimento dei danni subiti – anche da perdita di chance - per illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
pagina 12 di 44 2. La , costituendosi in primo grado, tra l'altro, eccepiva la mancata CP_1
individuazione da parte del correntista delle rimesse aventi natura solutoria e, in ogni caso, la prescrizione decennale per tutte le rimesse suscettibili di ripetizioni anteriori al
7.11.2006 (i dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione).
3. Espletata CTU contabile1, con sentenza n. 684/2021 pubblicata il 15.12.2021, il
Tribunale di Lecco così decideva: 1 Sul seguente quesito:
“1. Evidenzi il CTU il saldo debitorio esistente alla data del 31.3.2016 del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti individuando, specificatamente, gli importi complessivamente addebitati nel periodo in esame per interessi, commissioni di massimo scoperto e/o altre commissioni afferenti il credito (per “messa a disposizione di fondi”, per “istruttoria veloce”, per “sconfinamento extra fido” o simili) nonché le altre spese. Indichi altresì se le operazioni bancarie siano state addebitate/accreditate in conto corrente nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
2. Dica il CTU se gli interessi ultralegali applicati dalla banca siano stati espressamente pattuiti per iscritto e se nel contratto di conto corrente fosse presente apposita clausola relativa allo ius variandi;
dica altresì il CTU se sussistano pattuizioni per iscritto delle successive variazioni dei tassi ovvero se la banca abbia effettuato la sola comunicazione della variazione delle condizioni con invio dell'estratto conto al cliente. In caso di mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali e/o in caso di successiva variazione con sola comunicazione ed in assenza di apposita clausola relativa allo ius variandi, applichi, nei successivi previsti calcoli, gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 lettera a) L.154/1992 (poi art. 117 comma 7 lettera a) D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
3. Verifichi il CTU se la commissione di massimo scoperto nonché eventuali altre commissioni afferenti il credito siano state pattuite per iscritto con indicazione delle specifiche modalità di calcolo. Quindi:
- in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
-in presenza di pattuizione solo sul tasso, calcoli la c.m.s. con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca
(del trimestre di massimo scoperto);
- in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, calcoli la c.m.s. con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.
4. Proceda il CTU al ricalcolo degli interessi e delle commissioni sui saldi debitori con utilizzo delle condizioni convenute partendo dall'estratto conto più risalente;
effettui le operazioni di ricalcolo con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista, prendendo a riferimento il saldo ivi risultante;
nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, non escluda il CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;
5. Verifichi il CTU se vi sia stata applicazione di anatocismo da parte della banca;
nel caso in cui le condizioni contrattuali contengano una clausola anatocistica che preveda la capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità rispetto a quelli attivi, proceda il CTU a ricalcolare le liquidazioni di interessi e competenze come segue: pagina 13 di 44 “Accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande avanzate dall'
[...]
e dai soci illimitatamente responsabili con atto di ONroparte_6
citazione notificato in data 10.11.2016 e, per l'effetto, condanna
[...]
(C.F. , in persona del legale ONroparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare agli attori in solido la somma di euro 8.950,04 quale saldo attivo al 31/03/2017 del conto corrente n. 12051 riconteggiato, oltre successivi interessi legali, rigetta per il resto;
condanna la ONroparte_5
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, a rifondere agli attori in solido le spese di lita per euro 13.830, 50, oltre 15% spese generali, cpa e IVA, se dovuta”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
aa) In ordine al rapporto di c/c con affido per cassa n. 12051 acceso in data 21.11.1991:
- sino alla data del 30/06/2000 (compreso) escluda la capitalizzazione trimestrale (cioè non effettui alcuna capitalizzazione periodica) e addebiti gli interessi semplici maturati sino alla data del 30.6.2000 -così come ricalcolati-con valuta al 31.3.2016;
- per il periodo dal 01/07/2000 al 31/12/2013 proceda alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese, solo se risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000); diversamente effettui un secondo ricalcolo senza alcuna capitalizzazione sino alla chiusura del rapporto;
- dal 01/01/2014 escluda la capitalizzazione degli interessi.
6. Accerti il CTU se al momento di sottoscrizione del contratto di conto corrente e durante lo svolgersi del rapporto contrattuale tra le parti vi sia stata pattuizione e/o applicazione di un tasso di interesse superiore ai tassi soglia previsti dalla L.108/96. Conseguentemente:
- in caso di superamento del tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto applichi la sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c. (nessun interesse e spese illegittime dovuti);
- nel caso in cui il tasso effettivo applicato dalla banca in ciascun successivo trimestre superi il tasso soglia escluda completamente gli interessi e le spese illegittime ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. per i soli trimestri in cui si sia verificato il superamento;
- in ciascuno dei due casi effettui anche il ricalcolo abbattendo gli interessi al tasso soglia
Per accertare ciò il CTU determini il Tasso di interesse Effettivo Globale (TEG) nel rispetto dell'art. 644 c.p. che impone di tenere conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” (dapprima compresa CMS e quindi esclusa) per tutto il periodo ed applicando le due formule di calcolo individuabili (AN d'IT protempore applicabile e formula finanziaria).
7. Individui infine le rimesse solutorie sul conto corrente prescritte ante 7.11.2006 sulla base delle originarie annotazioni della banca nonché sulla base della data disponibile dei singoli movimenti.
8. Con riferimento ai due contratti di mutuo, verifichi se sussista o meno usura originaria e come sia stato utilizzato l'importo erogato”. pagina 14 di 44 - quanto alla forma del contratto, si rilevava che lo stesso, acceso in data 21.11.1991 e denominato “lettera apertura di conto corrente – benestare”, fosse sottoscritto dal correntista (con richiamo a SS.UU. 1653/2018), tale che – si legge a pg. 15 della sentenza - “la forma è rispettata ogni qual volta il contratto di conto corrente sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente”;
- in ordine al tasso di interesse convenzionale, l'art. 7 prevedeva il rinvio ad uso piazza, oltre che la diversa periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito;
- dopo avere dato atto delle numerose aperture di credito accordate, nel tempo, dalla e delle principali condizioni economiche indicate, segnalandosi che alcune non CP_1
risultavano sottoscritte da alcuna parte e, altre, solo dalla (così, pgg. 16 e 17 CP_1
sentenza), si evidenziava che il primo documento contrattuale sottoscritto dal
“correntista” fosse quello datato 13.3.2008;
- fatta tale premessa, quanto ai i tassi debitori e creditori, si dava evidenza del ricalcolo fatto dal CTU – (sino al 8.7.92, mediante applicazione del tasso legale e, dal 9.7.1992, al tasso sostitutivo sino al 13.3.2008, giorno a partire dal quale, come detto, risultava la sottoscrizione, da parte del correntista, del citato contratto di apertura di credito, con la previsione delle condizioni economiche);
- inoltre, ai fini del ricalcolo, venivano espunte le cms (sempre sino al 13.3.2008), per essere poi applicate dal 13.3.2008 in avanti, in quanto – si osservava – adeguatamente indicate;
- ancora, veniva espunta la CI (commissione istruttoria veloce) e la FA (commissione sul fido accordato) sino al 31.7.2014, allorquando venivano pattuite espressamente nel nuovo contratto di apertura di credito, non risultando espressamente regolate nelle condizioni economiche precedenti;
- quanto all'anatocismo, lo stesso veniva espunto sino al 13.3.2008, allorquando – nel citato contratto di apertura di credito – era prevista la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a debito ed a credito e veniva calcolato sino al 31.12.2013, per poi essere espunto dal 1.1.2014 (ex art. 1, comma 629, L. 27.12.2013
n. 147);
pagina 15 di 44 - infine, quanto all'usura oggettiva, veniva accertato, mediante CTU contabile, che non vi fosse stato il superamento del tasso soglia, al momento di accensione del contratto di c/c e delle aperture di credito in c/c.
Tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla la Ctu contabile accertava CP_1
che il saldo attivo di c/c ricalcolato al 31.3.2017, fosse pari ad euro 8.950,04.
bb) In ordine ai due contratti di mutuo, il Tribunale di Lecco accertava come non fosse stato superato il tasso – soglia di usura (così, pp. 27 e 28 sentenza).
Inoltre, si accertava che l'ammortamento alla francese non determinasse l'applicazione di interessi anatocistici vietati;
ancora, che, nell'ipotesi di applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello previsto nel contratto, si trattasse di questione non rilevante ai fini della validità dello stesso.
Ulteriormente, si escludeva la natura simulata del contratto di mutuo per il solo fatto che le somme erogate fossero state destinate a ripianare passività pregresse (il c.d. mutuo solutorio).
Infine, in ordine alla dedotta usura soggettiva, tale questione veniva respinta perché genericamente allegata.
cc) Quanto alle domande di risarcimento del danno per illegittima segnalazione in Centrale
Rischi, le stesse venivano respinte, in quanto non adeguatamente dimostrate.
dd) Infine, la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. veniva respinta, atteso che i fideiussori (i sigg.ri e ) erano ragionevolmente a Parte_2 Parte_1
conoscenza della situazione societaria, così motivando il Tribunale di Lecco: “I due attori fideiussori, specialmente in seno ad una società che vede associati padre e figli, non potevano non essere al corrente della situazione economica della loro società, per modo che ben avrebbero potuto intervenire per evitare conseguenze economiche pregiudizievoli per essi garanti, oltre che per la società garantita. Avendo all'epoca deciso di non farlo, evidentemente per tenere in vita la compagine sociale sperando in un superamento della crisi, non possono a posteriori riversare questa loro risoluzione sulla banca per ottenere la liberazione dalle garanzie personali” – (p. 37 sentenza).
pagina 16 di 44 5. A seguito di procedimento di correzione di errore materiale, il dispositivo della sentenza, veniva così integrato: “ripartisce definitivamente fra le due parti processuali al
50% ciascuna le spese di CTU liquidate in € 30.000,00 oltre oneri di legge”.
6. e in proprio e/o quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di hanno proposto appello, avvero la sentenza n. 684/2021, Persona_1
per i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “Violazione e/o erronea valutazione in sentenza dell'art. 117 co.1, 3 e 7 TUB, dell'art. 13, co.1 L.154 del 17.02.1992 e dell'art. 1283 c.c.: inesistenza di valida apertura di contratto di conto corrente - nullità del contratto di conto corrente n. 12051 - nullità dell'interesse ultralegale, delle commissioni e spese addebitate in costanza di rapporto”;
II^ MOTIVO: “Erronea valutazione dell'anatocismo nel contratto di conto corrente – paragrafo 4 e 5 sentenza impugnata pag. 14 – 19 e seguenti”;
III^ MOTIVO: “Erronea valutazione dell'insussistenza di usura. Valutazione della presenza di c.m.s. paragrafo 6-7-8 sentenza pagina 20 – 24”;
IV^ MOTIVO: “Erronea valutazione del giudice in punto usura oggettiva in merito all'integrazione alla CTU con riferimento agli interessi – violazione della L. 108/1996 – erronea esclusione dell'usura oggettiva”;
V^ MOTIVO: “Erronea valutazione del Giudice circa la prescrizione delle rimesse solutorie”;
VI^ MOTIVO: “Erronea valutazione del Giudice in merito al rigetto dell'eccezione di nullità del mutuo;
Mancata motivazione circa l'asserita insussistenza di indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale del mutuo;
VII^ MOTIVO: “Quanto al paragrafo 18 della sentenza”;
VIII^ MOTIVO: “Sul rigetto della sussistenza di usura soggettiva – pag. 35 sentenza, paragrafo 19 sentenza pagina 35”;
pagina 17 di 44 IX^ MOTIVO: “Erronea valutazione del giudice in merito all'esclusione del danno risarcibile - illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi”;
X^ MOTIVO: “Sulla liquidazione delle spese di lite”.
7. La si è costituita in appello e ha concluso, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, per il rigetto, proponendo appello incidentale per un unico motivo.
8. Con ordinanza del 9.4.2024, veniva ammessa CTU in appello, sul seguente quesito:
“Il Ctu – tenuto conto degli accertamenti già svolti nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Lecco (R.G. n. 3096/2016), della documentazione depositata dalle parti e di quella eventualmente ulteriore che venisse acquisita con il consenso di entrambe, sentiti i Ctp laddove nominati – in relazione al rapporto di conto corrente n. 12051:
a. espunga gli interessi anatocistici, effettuando due distinte ipotesi ricostruttive:
- nel primo caso, sino al 30 giugno 2000 e, poi, successivamente, dal 1.1.2014 al 5.01.2017;
- nel secondo, sino a quando non accerti la pattuizione, sottoscritta dal correntista, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito e, comunque, dal
1.1.2014 al 5.01.2017;
b. applichi le c.m.s. solo se:
- risulti specificamente indicata la misura percentuale, la periodicità dell'addebito e le modalità di calcolo e, comunque, sino al 28.12.2011;
- nel periodo compreso tra il 2.1.2009 ed il 27.12.2011, a condizione che il conto presenti un saldo a debito per almeno trenta giorni in presenza e nei limiti di fido;
- dal 28.12.2011 – se previste - la sola commissione omnicomprensiva in misura non superiore allo 0,50% per trimestre, sull'importo e sulla durata dell'affidamento (in aggiunta al tasso di interesse), oltre che la commissione di istruttoria veloce (c.i.v.) per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido;
c. espunga le rimesse aventi natura solutoria, anteriori al 7 novembre 2006, sul saldo di conto corrente previamente rettificato dalle poste non dovute”.
pagina 18 di 44 9. Completata l'attività istruttoria, all'udienza del 22 gennaio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata preliminarmente la questione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla per non avere l'appellante prospettato “un supporto argomentativo CP_1
idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime”.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 134 del
2012 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 19 di 44 Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto di apertura del conto corrente
n. 12051, prospettando le seguenti ragioni di censura:
- il contratto risulta firmato dal solo correntista e una copia non è stata consegnata a quest'ultimo;
- manca l'attestazione di consegna della copia del contratto;
- di conseguenza, risulta violato il disposto di cui all'art. 117 Tub.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione, così come proposta, non sia meritevole di accoglimento.
I.A. Innanzi tutto, appare fondata la questione di inammissibilità del motivo in esame, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella parte in cui l'appellante – solo in sede di gravame
– ha prospettato la mancata consegna di copia del contratto, in quanto, in primo grado, la medesima parte si era limitata a dedurre la (sola) nullità del contratto per difetto della forma scritta
ad substantiam (così, pgg.
8-12 atto di citazione del 7.11.2016 e pgg.
7-9 memoria n.1, ex art. 183
c.p.c. del 22 febbraio 2018).
I.B. Premesso quanto sopra, nel merito, la doglianza di difetto di forma scritta a pena di nullità appare infondata, tenuto conto dei seguenti principi:
a) prima dell'entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza bancaria (che, all'art. 3, ha imposto per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, la forma scritta, prevedendo, altresì, che i contratti “devono indicare il tasso di interesse” e che le clausole “di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”), non era previsto un onere di forma scritta, né ad probationem, né ad substantiam4; né era prevista una disciplina analoga a quella di pagina 20 di 44 cui agli artt. 117, commi 1 e 3 - 127 TUB, ivi compresa la nullità di protezione rilevabile anche di ufficio da parte del Giudice;
5
b) le discipline di cui alla Legge 154/1992 ed al successivo d.lgs.385/1993 (T.U.B.) non sono retroattive (Cass. nn. 9896/2019, 23472/2020), tanto che l'art. 161, comma 6, TUB stabilisce espressamente che i contratti, già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (1° gennaio
1994), sono regolati dalle norme anteriori;
c) solo per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico ANrio si applica la relativa disciplina, così come interpretata, in punto di forma scritta, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (con le sentenze nn.898, 1200, 1201 e 1653 del 20186);
d) per i contratti antecedenti alla legge 154/1992, ove non vi era una forma imposta (sebbene le Banche utilizzassero, spesso, come nel caso di specie, modulistiche scritte predisposte dall'ABI), trovava applicazione la disciplina codicistica che, ad esempio, in tema di interessi ultra - legali, all'art. 1284, 3° comma, c.c., prevedeva che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto”, essendo altrimenti dovuti nella misura legale.
I.C. Così declinati i principi generali in tema di forma scritta dei contratti bancari, si osserva, in relazione al caso in esame, che la doglianza si concentri sul contratto di conto corrente concluso il
21.11.1991, quindi, prima dell'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria.
Di conseguenza, si deve escludere la dedotta ipotesi di nullità del contratto per difetto della forma ad substantiam, in quanto, a tale epoca, non prevista dalla legge, ritenendosi non applicabili i principi di cui alla Legge 154/1992 ed all'art. 117 Tub, (così come l'interpretazione data dalle SS.UU.cit.), in quanto non ancora in vigore al momento di stipulazione del contratto. Trattasi di profilo che appare, in ogni caso, assorbente rispetto alla dedotta “omessa consegna di copia del contratto”.
I.D. In ultimo, si osserva che tale doglianza – quand'anche, per ipotesi, potesse integrare una causa di nullità e, non invece, più correttamente, una violazione di un obbligo di condotta – sia contraddetta dallo stesso testo contrattuale laddove, nel suo incipit, prevede quanto segue:
“Ho/abbiamo ricevuto la Vostra lettera del 21.11.1991 con la quale mi /ci avete comunicato di aver aperto un conto corrente di corrispondenza che sarà regolato, salvo successive variazioni, al seguente tasso d'interesse d'uso. Nel dichiararmi/dichiararci d'accordo sull'intero contenuto della
Vostra prendo/prendiamo nota che i nostri rapporti sono regolati dalle “norme” riportate qui di seguito che dichiaro/dichiariamo di approvare (…)” – (doc. n. 3 AN: “Lettera di apertura di conto corrente – benestare” datata 21.11.1991 e sottoscritta in calce dall'allora legale rappresentante di e Malighetti snc). CP_3
I.E. Infine, si rileva che – in ordine agli interessi da applicare al rapporto in discussione – il
Giudice di primo grado, rilevata l'omessa specifica pattuizione degli interessi convenzionali, abbia correttamente disposto l'applicazione del “criterio legale”, nei termini già indicati in premessa.
Pertanto, tenuto conto dei principi esposti in precedenza, la censura in esame appare da respingere.
II. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui – in relazione agli interessi anatocistici, che ha espunto sino al 13.3.2008 - ha ritenuto di farne applicazione dal 13.3.2008 sino al 31.12.2013, ritenendo così rispettato il disposto di cui all'art. 7 delibera CICR 9.2.2000 (in base al quale, al comma 2, si prevedeva quanto segue: “2. Qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna. Di tale nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”).
Si duole parte appellante della circostanza che tale specifica pattuizione sia stata apposta in un contratto di apertura di credito in conto corrente e che, in quanto tale, non valga a soddisfare il requisito della specifica pattuizione prevista dall'art. 7 delibera CICR cit.
Di conseguenza, si chiede che l'anatocismo venga espunto per l'intero periodo considerato. pagina 22 di 44 Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
II.A. Si premette che la avesse comunicato l'adeguamento, alla citata delibera Cicr, sia con CP_1
l'estratto di conto corrente al 31.12.2000, sia mediante la pubblicazione, in G.U., Parte Seconda, n.
247 del 21.10.2000 (doc. n. 18 . CP_1
Inoltre, dalla disamina del contratto di apertura di credito del 13.3.2008, risultano riportate le
“condizioni economiche più significative” relative al “conto corrente n. 12051 e sul quale l'apertura di credito avrebbe operato.
A pg. 2 del contratto 13.3.2008, era previsto che:
Dalle condizioni economiche sopra trascritte, risulta chiara la specifica pattuizione dei tassi, a debito ed a credito (sia del TAN sia del T.A.E.), che della pari periodicità trimestrale della capitalizzazione.
Ancora, si osserva che - a pg.
2 - si era previsto quanto segue:
“La capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avverrà con periodicità trimestrale. La chiusura contabile periodica coincide con la fine di ogni trimestre, e cioè con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.” (…) “Ai fini del perfezionamento del rapporto, pagina 23 di 44 La/Vi invitiamo a restituirci l'unita lettera, munita della Sua/Vostra firma, da apporre negli appositi spazi, in segno di accettazione delle condizioni in essa riportate e per l'approvazione specifica, anche se già effettuata all'atto della stipula del contratto di conto corrente, delle clausole relative alla periodicità di capitalizzazione degli interessi e alla facoltà di variare
(…).”
A pg. 3, era, altresì, specificato che:
“Nel ribadire di aver ricevuto la lettera innanzi trascritta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, approvo/approviamo specificamente – pur se ciò fosse una ripetizione – le previsioni di cui alla lettera in parola, relative alla periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e alla facoltà della AN di variare (…)”.
Seguiva la sottoscrizione del correntista.
III – IV. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata, laddove, ai fini dell'accertamento dell'usura, non ha considerato che:
- si dovesse tenere conto del tasso annuo effettivo e non del solo tasso annuo nominale;
- non ha considerato il costo annualizzato delle c.m.s.;
- non ha tenuto conto del superamento, in corso di rapporto, del tasso soglia, né la a CP_1
fine trimestre, ha ritenuto di correggere il tasso applicato, se superiore al tasso – soglia.
Oltre a ciò, l'appellante evidenzia la nullità della c.m.s. laddove “indeterminata” cioè non indica, oltre alla percentuale da applicare, la base di calcolo e il metodo di riferimento.
Il terzo motivo di appello può essere disaminato unitamente al quarto, in quanto logicamente connessi e con il quale l'appellante si duole dell'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'usura in corso di rapporto, laddove la stessa fosse conseguente alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della CP_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che i profili di censura dinanzi indicati siano infondati, per le seguenti principali ragioni.
pagina 24 di 44 III.A. Innanzi tutto, il CTU di primo grado, alle pgg. 33 e ss. della relazione, evidenziava che, in relazione ai contratti prodotti in giudizio, non avesse mai riscontrato il superamento del tasso – soglia.
III.B. Oltre a ciò, si aggiunge che, quanto al contratto del 21.11.1991, la Legge 108/1996 non era ancora entrata in vigore e che, comunque, stante che gli interessi erano stati determinati mediante
rinvio ad uso piazza, il primo giudice correttamente ha fatto applicazione degli interessi legali, ai fini dei ricalcoli, così come già in precedenza evidenziato.
III.C. Inoltre, si ritiene che l'accertamento del Ctu sia stato eseguito mediante metodologia corretta, ovvero mediante l'applicazione della formula di AN d'IT (così, pg. 36 relazione).
Quanto alle c.m.s., il CTU ha fatto applicazione, per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. 185/2008, del principio affermato da SS.UU. Civili n. 16303/2018 (in base al quale: “Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto
a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pagina 25 di 44 pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”) (così, pgg. 38 e ss. relazione).
Inoltre, lo stesso CTU ha specificato di avere tenuto conto del “costo annualizzato” delle cms solo a partire dal primo trimestre dell'anno 2010, in quanto era così previsto dalle Istruzioni di AN
D'IT (cfr. pg. 152 Ctu).
III.D. Quindi, questa Corte ritiene corretta la valutazione del primo Giudice laddove, a pg. 24 della sentenza, ha escluso “l'usura originaria”, in relazione ai rapporti indicati, evidenziando che la configurabilità dell'usura sopravvenuta è stata esclusa da SS.UU. Civili n. 24675/2017 (che ha affermato, tra l'altro, che “allorchè il tasso degli interessi concordato fra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della
Legge 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
d'interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”).
III.E. Né, sotto altro profilo, appare suscettibile di accoglimento la prospettazione di parte appellante – laddove deduce il superamento del tasso soglia, in conseguenza delle modifiche unilaterali del contratto, da parte della banca, ex art. 118 Tub.
La doglianza appare, invero, generica, in quanto l'appellante non risulta avere specificamente allegato, né provato, l'esercizio dello ius variandi successivamente alla stipulazione del contratto,
così come il superamento del tasso soglia, mancando l'indicazione di quando e in che termini lo stesso sarebbe avvenuto;
né tale carente allegazione risulta colmata dalla perizia di parte che nulla ha detto sul punto.7
III.F. In ultimo, con riferimento alla dedotta nullità della c.m.s. in quanto carente dell'indicazione del metodo di calcolo, questa Corte – nel disporre CTU integrativa in appello – ha demandato al
CTU, tra l'altro, l'espunzione delle cms laddove non determinate (così punto b del quesito). 7 con riferimento alla questione esaminata, in ordine all'onere di allegazione e prova, si rimanda a Cass. Civ. 1° aprile 2025, n. 8669; pagina 26 di 44 Si ricorda, infatti, che, secondo ampio orientamento della Corte di legittimità – “[…] deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità
di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta
commissione alla banca. non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione
di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., in motivazione,
Cass. n. 19285 del 2022, confermate in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n.
9712/2024)”.8
V. Con il quinto motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'individuazione delle rimesse solutorie andasse effettuata sul “saldo storico” della banca e non sul “saldo previamente rettificato” dalle annotazioni indebite.
Inoltre, l'appellante si duole dell'erronea valutazione dell'onere della prova, in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto – onere della prova che il Tribunale di
Lecco ha ritenuto fosse a carico del correntista.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza sia parzialmente fondata, nei termini che si vanno ad evidenziare.
Sul punto, si premette che:
a) come affermato da Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 15895/2019, l'onere di allegazione gravante a carico della AN che, convenuta in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria, “è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”;
b) a fronte dell'eccezione di prescrizione così formulata dalla spetta al correntista CP_1
l'onere di provare la natura meramente ripristinatoria della rimessa in conto (così, di recente, Cass. Civ. n. 26897/2024); 8 Così, Cass. Civ., I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30298; pagina 27 di 44 c) inoltre, la valutazione della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa deve essere effettuata, previa eliminazione di tutte le annotazioni indebite, al fine di “determinare il reale saldo passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”;
d) si richiamano, tra molte Cass. Civ. n. 9141/2020 e Cass. Civ. n. 7721/2023:
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta
dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”);
e) la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti ultra - decennali.
Di conseguenza, tenuto conto di tali principi, questa Corte ha incaricato il CTU di ricalcolare il saldo passivo di conto corrente, previamente epurato dalle poste indebite (così, punto c del quesito).
VI – VII. Con il sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui – in relazione ai contratti di mutuo:
(i) non ha tenuto conto, ai fini dell'accertamento dell'usura, della penale di estinzione anticipata;
(ii) non ha ritenuto che l'ammortamento alla francese implicasse un effetto anatocistico vietato;
(iii) non ha accertato la nullità dei contratti di mutuo fondiario in quanto simulati, avendo avuto la sola finalità di ripianare il debito preesistente;
(iv) non ha rilevato l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo;
(v) non ha accertato l'omessa indicazione del regime finanziario ai fini della determinazione della rata;
pagina 28 di 44 (vi) non ha accertato l'omessa indicazione del TAEG / ISC e la conseguente nullità del contratto.
Il sesto motivo di appello può essere esaminato unitamente al settimo, in quanto intimamente connessi e con il quale gli appellanti reiterano la prospettazione di nullità dei mutui conclusi con la in quanto finalizzati a ripianare passività pregresse. CP_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che le doglianze sopra indicate siano infondate per le seguenti principali ragioni.
Seguendo l'ordine sopra indicato, si osserva quanto segue.
(i) Quanto alle penali per l'estinzione anticipata, le Istruzioni di AN d'IT del mese di agosto 2009, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge in materia di usura, al punto C4) prevedevano che:
“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” (così, pg. 120 CTU primo grado).
Sul tema, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7352 del 7.3.2022, ha confermato la correttezza delle citate Istruzioni di B.I., in quanto:
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”.
(ii) In ordine al secondo profilo, si richiama l'orientamento espresso, in diverse pronunce, dalla Corte di Appello di Milano (ex multis, C.A. Milano, sentenza 2643 dell'8.10.2024), oltre che dalla Corte di Cassazione (così, SS.UU. Civili, sentenza n.
15130 del 29.05.2024) e in base al quale, in tema di mutuo bancario, nell'ipotesi di rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pagina 29 di 44 capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ciò in quanto - ha specificato la Suprema Corte con la sentenza indicata - il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi” e, quindi, con il calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi o sugli interessi scaduti (i.e. propriamente anatocistici), ma dal fatto che, nel piano concordato tra le parti, la restituzione del capitale risulta ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) e in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di maggiori interessi corrispettivi da parte del mutuatario per il differimento del termine di restituzione.
Quindi, in mancanza di un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, la tipologia di ammortamento adottato non incide, né sul tasso annuo nominale (TAN), né sul tasso annuo globale (TAEG).
Oltre a ciò, si rimanda alle valutazioni del CTU – (in particolare, pgg. 26 – 30 relazione integrativa depositata in primo grado) – ove il medesimo giungeva, dal punto di vista tecnico, alle stesse conclusioni espresse dalle SS.UU. Civili cit., confutando la diversa prospettaz.one del Ctp degli appellanti ed escludendo l'effetto anatocistico del “sistema di ammortamento alla francese”.
(iii) In ordine alla dedotta natura simulata dei mutui fondiari, si rileva che la stessa non sia fondata, in quanto, in punto di fatto:
- all'art. 1) veniva previsto che l'importo erogato “verrà utilizzato per liquidità”;
- inoltre, dall'esame degli estratti di conto corrente, risulta che gli importi mutuati, di euro
130.000,00 in data 17.01.2011 e di euro 120.000,00 in data 16.04.2013, siano stati erogati e accreditati, rispettivamente, nelle stesse date indicate, sul conto corrente degli appellanti.
pagina 30 di 44 Di conseguenza, risulta per tabulas che le somme mutuate siano entrate nella disponibilità di questi ultimi.
Inoltre, in punto di diritto, si rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5841 del 5.3.2025, componendo il precedente contrasto, abbiano affermato che il perfezionamento del contratto di mutuo, con il conseguente obbligo restitutorio a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui “la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattaule”.
Conclusivamente, tenuto conto delle circostanze evidenziate e di tale principio di diritto, si ritiene che i contratti di mutuo fondiari conclusi dalle parti non fossero “simulati”, con conseguente rigetto della censura in esame.
(iv) – (v) In ordine agli ulteriori profili di doglianza, relativi all'omessa indicazione, sempre in relazione ai contratti di mutuo, del TAE e delle condizioni economiche, al fine dell'esatta determinazione della rata, la Corte osserva che il motivo, così proposto, sia generico, oltre che infondato.
Invero, da un lato, non è dato cogliere l'esatta portata della censura in esame, in quanto non adeguatamente esplicitata da parte appellante;
dall'altro, la disamina dei contratti di mutuo e l'accurata analisi del CTU, (tanto nella prima relazione, quanto nella relazione integrativa, depositate in primo grado), rende evidente la previsione di tutte le condizioni economiche necessarie al fine di rendere edotto il mutuatario dell'importo della rata e, in generale, del trattamento economico e giuridico del rapporto.
Si rimanda – per necessaria brevità – alla disamina fatta dal CTU alle pgg. 108 e ss. e 123 e ss. della prima relazione, rispettivamente, per il mutuo del 17.01.2011 e per il mutuo del
16.04.2013, ove dà conto delle più importanti previsioni negoziali, in punto: alla durata del pagina 31 di 44 contratto, agli interessi corrispettivi convenzionali, al tasso minimo applicato, alle modalità di rimborso, agli interessi di mora convenzionali, alle modalità di estinzione anticipata ed alle spese.
Inoltre, si richiamano i documenti di sintesi allegati ai mutui che evidenziano, nel dettaglio, le condizioni economiche e i piani di ammortamento (anche questi ultimi allegati ai mutui) e che dettagliano l'importo di ciascuna rata, con riferimento alla quota capitale, al debito residuo e agli interessi.
Si tratta di condizioni – tutte – analizzate dal CTU ai fini del successivo calcolo del TEG e esplicitate nella relazione alla quale si rimanda per il dettaglio tecnico.
Pertanto, non appare fondata la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni contrattuali, attesa la loro puntuale indicazione nel documento contrattuale e nei citati allegati.
(vi) Infine, si rileva come sia infondata anche la doglianza relativa all'omessa indicazione del
TAEG /ISC quale causa di nullità del contratto atteso che, secondo l'orientamento interpretativo che si intende ribadire – (esclusa la ricorrenza, nel caso in esame, di un contratto di credito al consumatore, ex art. 121 e ss. TUB) – detta omissione, quand'anche fondata, non è causa di nullità del contratto.
Sul punto, appare sufficiente richiamare la motivazione assunta dal Tribunale di Lecco – in quanto coerente con l'orientamento di questa Corte di Appello e con i principi, da tempo, affermati dalla Corte di Cassazione9 – e che si trascrive:
“esso [il TAEG] rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. E' quindi un indicatore previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza e non costituisce invece un tasso di interesse, un prezzo o una
condizione economica direttamente applicabile al contratto. Ne discende che non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB 9 cfr., fra molte, Cass. Civ. n. 4597/2023; pagina 32 di 44 per sancirne la nullità (“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali… che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”). Pertanto, sia nell'ipotesi in cui vi sia difformità tra l indicato in contratto e quello concretamente CP_7 applicato, sia nell'ipotesi di totale assenza di indicazione dell' il difetto non incide sulla CP_7 validità del contratto o della clausola relativa agli interessi. L' infatti, serve solo ad CP_7
informare il cliente del costo complessivo del credito a lui erogato, ma le varie voci di costo,
compresa prima di tutto la misura degli interessi, sono pattuite nelle specifiche clausole contrattuali. In altri termini, l'Indicatore in esame non ha alcuna funzione o valore di regola di validità del contratto (tanto meno essenziale al punto da derivarne la nullità) poiché non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo contenute nel singolo contratto;
riveste invece una finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale e
dispiega la sua valenza come regola di comportamento per la banca, che può comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi che, se gli fosse stato correttamente rammostrato l' non avrebbe concluso quel CP_7 contratto o a quelle condizioni” – (pgg. 32 e 33 sentenza).
Si ritiene, pertanto, di confermare la valutazione del primo Giudice nella parte in cui – valutando
Con che l'eventuale omessa o erronea indicazione del TAEG / integri la (sola) violazione di “un obbligo di condotta” – ha escluso il dedotto profilo di nullità contrattuale, rappresentando, in generale, quale rimedio a tutela del cliente, la sola azione di responsabilità (contrattuale o pre – contrattuale), oltre che di risarcimento del danno (sussistendone i presupposti) – quali azioni,
peraltro, non proposte nel presente giudizio (in termini, Cass. Civ. n. 4597/2023).
VIII. Con l'ottavo motivo di appello, la statuizione di primo grado viene impugnata per avere escluso l'usura soggettiva dei contratti di mutuo e per avere affermato che gli allora attori non avessero delineato gli elementi necessari per poterla accertare in concreto.
Sul punto, gli appellanti deducono l'erroneità di tale valutazione, tenuto conto del “tasso sproporzionato” e dello “stato di necessità economico finanziario” in cui i mutuatari versavano a tale epoca, tanto che venivano segnalati in Centrale Rischi.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza, così proposta, sia generica e, comunque infondata.
pagina 33 di 44 Si premette che il Tribunale (così, pgg. 35 sentenza) avesse già stigmatizzato la carente indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendo stati delineati gli elementi concreti per procedere al relativo accertamento.
Tale carenza di allegazione e di prova risulta evidente, anche in questa sede di gravame, atteso che:
- ai sensi dell'art. 644, comma 3° c.p. “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”;
- quindi, elementi costitutivi della fattispecie sono:
1) la sproporzione degli interessi o, comunque, delle altre condizioni economiche pattuite, sebbene inferiori al tasso – soglia, da valutare in concreto e tenuto conto del tasso medio
praticato per operazioni similari;
2) la condizione di “difficoltà economica e finanziaria” della parte che ha ricevuto dette somme di denaro.
In relazione al caso in esame, questa Corte evidenzia che gli allora attori non risultino avere adeguatamente allegato gli elementi costitutivi della fattispecie in esame, risultando del tutto omesso il requisito sub 1) e apparendo, comunque, non sufficiente l'allegazione della segnalazione alla Centrale Rischi sub 2) - (segnalazione che risulta comunicata dalla in data 27.06.2017 – CP_1
cfr.doc n. 22 appellanti) - in quanto successiva di diversi anni rispetto alla conclusione dei mutui del 17.01.2011 e del 16.04.2013.
Pertanto, non avendosi chiara conoscenza della situazione della Società al momento di conclusione dei due contratti di mutuo e stante il lasso di tempo trascorso rispetto alla successiva segnalazione in C.R., in difetto di altre o diverse circostanze, non allegate dagli appellanti, la censura in esame appare da rigettare.
IX. Con il nono motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente ritenuto non provato il danno subito dagli appellanti in conseguenza dell'illegittima
segnalazione alla Centrale Rischi di AN d'IT. pagina 34 di 44 In particolare, gli appellanti prospettano di avere subito un danno patrimoniale (da lucro cessante) e richiamano la documentazione, già prodotta in primo grado e relativa, tra l'altro:
- ai contratti di appalto antecedenti a tale segnalazione, onde dare prova dell'operatività della
Società in campo edilizio;
- agli altri contratti di appalto, successivi a tale periodo ed a dimostrazione del ridimensionamento dell'attività;
- le fatture di vendita dei macchinari e che si allegava quale conseguenza della segnalazione in Centrale Rischi.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
Parte appellante non risulta avere proposto adeguata critica alla motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui – evidenziando il difetto di prova del danno da lucro cessante – ha rilevato che:
a) non risultano prodotti in giudizio i documenti contabili e, dunque, non si è in grado di valutare la dedotta contrazione di fatturato della Società;
b) non risulta allegato, con sufficiente specificità, il ridimensionamento dell'attività che si assume conseguente a tale segnalazione (così, pg. 36 sentenza “mai gli attori hanno fornito un dato di grandezza del preteso danno da lucro cessante e perdita di chance”);
c) la segnalazione “a sofferenza” in Centrale Rischi è avvenuta solo nel corso del giudizio di primo grado (precisamente in data 27.6.2017, così doc. n. 22 appellanti), cioè allorquando – secondo la stessa prospettazione di questi ultimi – la situazione economico – patrimoniale della Società era già
critica da diversi anni;
d) in data 29.4.2014, avveniva la sola “segnalazione ad incaglio” (doc. n. 15 appellanti).
Oltre a ciò, si osserva che risulti per tabulas (doc. n. 16 appellanti) che – successivamente alla
“segnalazione ad incaglio” del 2014 – la abbia confermato le linee di credito già accordate e, CP_1
dunque, non abbia revocato i finanziamenti in essere.10
pagina 35 di 44 La revoca interveniva solo in data 29.4.2016, alla quale seguiva la comunicazione di recesso della in data 5.12.2016 e, in data 27.6.2017, avveniva – come detto – la segnalazione in Centrale CP_1
Rischi.
Per tali principali considerazioni, la Corte ritiene, in via assorbente, carente la prova del danno e del nesso di causalità fra la condotta della e il dedotto danno patrimoniale da lucro cessante. CP_1
Né, infine, si ritiene che le prove orali reiterate da parte appellante possano astrattamente dare prova di tali circostanze, in carenza di adeguato corredo documentale in ordine agli indicati elementi costitutivi della fattispecie.
X. Infine, con il decimo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado per avere escluso l'applicazione dell'art. 1956 c.c. nei confronti dei garanti che erano (solo)
“figli” del legale rappresentante e, quindi, non potevano essere a conoscenza della situazione economico – finanziaria della società.
La Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Risulta per tabulas (così, doc. n. 23 atto notarile dell'8 agosto 1995) che, da quando venne CP_1
modificata la ragione sociale della Società (i.e. da a ONroparte_8 [...]
e, contestualmente, la compagine sociale, i signori ONroparte_9
e erano “soci amministratori” (prevendendosi, all'art. Parte_1 Parte_2
6 dell'atto pubblico 8.8.1995, che l'amministrazione e la rappresentanza legale ella Società spettava “ai soci”).
Si ha ulteriore conferma di ciò da quanto previsto nei citati contratti di mutuo (così, docc. nn. 7 e 9
ove i medesimi e comparivano avanti al Notaio CP_1 Parte_1 Parte_2
“Nel gennaio 2014 la ha comunicato unicamente una variazione di classificazione nella categoria “ad CP_1 incaglio” […] tra i vari elementi che hanno indotto la a classificare la posizione ad incaglio vi è proprio CP_1 il fatto che dalla Centrale Rischi risultava che nel gennaio 2014 AN PO di Milano aveva girato a sofferenza la posizione per € 101.269 (si vd. all. 21 doc.5 avv.). Si aggiunga poi che nell'aprile ONroparte_3
2015 anche UT BA girava la posizione a sofferenza per € 161.981 e nell'aprile 2016 ONroparte_3 anche Intesa NP segnalava a sofferenza la società attrice per complessivi € 38.290. Da ultimo, solo nel giugno 2017 l'esponente si vedeva costretta a segnalare la posizione a sofferenza (si vd. sempre all. 21 CP_1 doc. 5 avv.)”.
pagina 36 di 44 e sottoscrivevano gli atti in qualità di “soci amministratori” di ONroparte_9
[...]
Pertanto, i medesimi, in quanto “soci” erano nelle condizioni di conoscere la situazione economico
– finanziaria della Società, allorquando venivano sottoscritti tali contratti in corso di rapporto.
XI. Con un unico motivo di appello incidentale, la si duole della statuizione di primo CP_1
grado nella parte in cui ha ritenuto di non applicare gli interessi anatocistici sino alla stipulazione del contratto del 13.03.2008 e non, invece, solo sino al 1° luglio 2000.
XI.A. La Corte ritiene che la doglianza sia fondata, per le seguenti principali ragioni.
(i) Innanzi tutto, è opportuno dare conto dell'evoluzione normativa in materia, onde meglio evidenziare le ragioni di dissenso di questa Corte rispetto all'orientamento interpretativo indicato da parte appellante.
Con il revirement del 1999, la Corte di Cassazione affermava la natura negoziale11 e non normativa delle norme ABI che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la capitalizzazione annuale di quelli a credito, ritenute, quindi, nulle, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
Il Legislatore, con l'art. 25 d.lgs. 342/199912, che modificava l'originario art. 120 Tub, demandava al CICR di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi, 11 Principalmente, per l'inesistenza di un uso consuetudinario antecedente al codice civile del 1942, sia dal punto di vista oggettivo (l'usus) - non risultando lo stesso registrato presso le Camere di Commercio in sede provinciale ed essendo stato introdotto solo dal 1° gennaio 1952 dalle N.B.U.; sia in ordine alla componente soggettiva, atteso che la loro reiterazione non era accompagnata dalla c.d. opinio iuris ac necessitatis;
pagina 37 di 44 prevedendo, al 2° comma, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori;
nonché, al 3° comma, che le clausole già previste nei contratti in corso fossero “valide ed efficaci” e dovessero essere adeguate in base ai criteri indicati dal Cicr.
Il CICR - con la nota delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 - stabiliva che, nei rapporti di conto corrente, debba essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2); inoltre, quale regime transitorio, assegnava termine sino al 30 giugno 2000 per l'adeguamento, da parte delle banche, dei contratti in corso (art. 7, comma 1°) e precisava che:
“2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (cfr. art. 7, comma 2°).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del (solo) 3° comma dell'art. 25 d.lgs.342/99, nella parte in cui stabiliva la validità - anche retroattiva - delle clausole di produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della delibera CICR.
Di conseguenza, in base al novellato art. 120 ed alla delibera attuativa del 9.2.2000, così come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale, le clausole anatocistiche:
- per i contratti stipulati in epoca antecedente, sono nulle, in quanto integranti un mero uso negoziale inidoneo a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c.;
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. pagina 38 di 44 - per il periodo successivo, sono valide, purché rispettino la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito.
(ii) Quanto alla valutazione della natura (migliorativa o peggiorativa) delle nuove pattuizioni ed alle modalità di adeguamento dei contratti in corso – si sono delineati due diversi orientamenti.
A. Secondo il primo13 - che questa Corte conosce e che, peraltro, ritiene meno persuasivo per tutte le ragioni che si andranno ad esporre - seppure la pronuncia di incostituzionalità n.
425/2000 non abbia direttamente interessato il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. - il riferimento operato dall'art. 7 della delibera Cicr ad una disposizione migliorativa o peggiorativa, presuppone, necessariamente, l'efficacia della clausola previgente.
Ma ciò – si prosegue - non è più astrattamente prospettabile, poiché – a seguito della citata pronuncia – la clausola previgente è nulla e, dunque, tamquam non esset;
di conseguenza, il giudizio di comparazione è impraticabile e ogni modifica contrattuale è da ritenersi sempre
peggiorativa (passandosi dall'assenza di capitalizzazione alcuna ad una capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, in senso sfavorevole per il correntista).
Pertanto, è sempre necessaria una nuova pattuizione negoziale e gli adempimenti pubblicitari indicati (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista nel rispetto dei termini indicati dal Cicr) non sono sufficienti per la valida applicazione degli interessi composti.
B. Secondo altro orientamento interpretativo14, si evidenzia che la pronuncia di incostituzionalità n. 425 del 17 ottobre 2000 non ha travolto la disciplina transitoria (i.e. l'art. 7 cit.
delibera Cicr) in relazione all'adeguamento dei contratti in corso, avendo diversamente accertato il solo eccesso di delega nella misura in cui si era prevista la sanatoria retroattiva degli stessi.
Di conseguenza, deve comunque verificarsi se la nuova previsione - della pari capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito - sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quella in precedenza applicata. 13 cfr., fra le altre, Cass. Civ. sentenze nn. 26769/2019, 9140/2020, 29420/2020; 23459/2023; 28215/2024;
pagina 39 di 44 Questa Corte – così come già in altre pronunce analoghe – ritiene di confermare l'adesione a tale secondo orientamento interpretativo.
Rifuggendo da meri richiami a precedenti di legittimità conformi (di cui, peraltro, non si può non dare atto), si osserva che solo quest'ultimo appaia soddisfare i criteri di interpretazione della legge
(e, più in generale, degli atti aventi contenuto normativo) di tipo letterale, sistematico e teleologico.
In particolare, il tenore testuale della disposizione transitoria citata (che prevede espressamente il raffronto fra le disposizioni previgenti e quelle introdotte successivamente alla delibera 9.2.2000) richiede ragionevolmente di effettuare tale raffronto fra valori “omogenei”.
Invero, il Legislatore secondario ha indicato, agli operatori di settore, di effettuare un raffronto in concreto e non in astratto, quindi, una comparazione non giuridica, ma di fatto.
Certamente non sarebbe comparabile – come sostiene il primo orientamento indicato – la clausola previgente nulla e quella successivamente introdotta, nel senso che – così operando – l'esito sarà
sempre quello di una modifica peggiorativa.
Ma, ad avviso della Corte, è erroneo il raffronto che si vuole effettuare fra due dati non omogenei:
l'uno, squisitamente giuridico e che tiene conto della nullità ed inefficacia della clausola preesistente (che sarà sempre e comunque nulla) e, l'altro, invece, di tipo fattuale (cioè la clausola introdotta dalla AN dopo l'adeguamento nel 2000).
L'esito, così opinando, è univoco.
Se si volesse, per mera ipotesi, fare una comparazione fra dati omogenei e di tipo squisitamente
giuridico, allora, si dovrebbe comparare la clausola previgente nulla e la clausola valida successivamente introdotta: ipotesi, quest'ultima, che rimane tale, ma solo per evidenziare che il raffronto, in tale caso, porterebbe ad una modifica sempre migliorativa.
Tale risultato interpretativo non appare, quindi, appagante.
Tenuto conto di quanto evidenziato, risulta allora non persuasiva la valutazione, posta a fondamento del primo orientamento, in base alla quale la pronuncia di incostituzionalità, sebbene abbia direttamente interessato il solo terzo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. (cioè la sanatoria delle pagina 40 di 44 clausole contenute nei contratti pendenti al 21 aprile 2000), avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante il raffronto previsto dall'art. 7 delibera Cicr.
Questa Corte ritiene, infatti, che le scelte del Legislatore secondario – così come già esposte –
prescindessero da ciò, nella misura in cui prevedevano un raffronto di tipo fattuale, fra la clausola previgente (siccome esistente) e quella introdotta dopo l'adeguamento e rispetto alla quale la citata pronuncia di incostituzionalità e la valutazione (ex post) di tipo giuridico (i.e. la nullità della clausola) non appare incidere nel senso indicato.
Quindi – ritiene questa Corte – seguendo le indicazioni del Legislatore ed effettuando il raffronto in concreto, si deve valutare se la disciplina applicata a quel rapporto sia migliorativa o meno a seguito dell'adeguamento alla delibera Cicr.
Si avranno esiti differenti, a seconda della disciplina contrattuale previgente e di quella successivamente introdotta dalla singola e in relazione a ciascun rapporto. CP_1
Tale secondo orientamento appare altresì più coerente con la restante previsione, da parte dell'art. 7
2° comma cit., di dette forme di pubblicità (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista) - pubblicità che le Banche hanno generalmente rispettato nel termine loro assegnato.
Diversamente, non si comprende quale significato avrebbe tale previsione di adeguamento
(anch'essa rimasta valida ed efficace), in quanto del tutto inutile laddove si ritenga che la modifica contrattuale sia sempre peggiorativa e, dunque, sia sempre necessaria una nuova pattuizione scritta.
Anzi, proprio la previsione di tali modalità “semplificate” di adeguamento faceva trasparire, in realtà, una generale valutazione “migliorativa” delle “nuove” condizioni contrattuali rispetto a quelle previgenti (salvo ogni diverso apprezzamento da valutare in concreto, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti).
In ultimo, si osserva che il primo orientamento indicato non appare altresì tenere conto della
finalità generale di tali previsioni normative, in particolare, del fatto che – a seguito del revirement della Cassazione del 1999 – si è reso necessario l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti bancari.
pagina 41 di 44 E' ragionevole, dunque, affermare che si volesse ottenere l'adeguamento dei contratti in corso nel rispetto della logica generale che permea la disciplina bancaria, ovvero ritenere sufficienti detti adempimenti pubblicitari nel caso in cui la modifica risultasse favorevole al correntista e, al contrario, imporre la pattuizione scritta solo laddove la modifica di quel rapporto contrattuale fosse concretamente peggiorativa.
XI.B. Fatta tale premessa, in relazione al caso in esame, si rileva che, tra le varie ipotesi ricostruttive fatte dal CTU, si ritiene più corretta l'ipotesi “TIPO 1”, con esclusione della capitalizzazione fino al 30.6.2000, con applicazione della capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000
al 31.12.2013 e con esclusione dell'anatocismo dal 1.1.2014 sino all'estinzione del rapporto di conto corrente.
L'ipotesi “TIPO 1”, a sua volta, delinea tre diverse soluzioni:
La soluzione A1) tiene conto, ai fini della valutazione delle rimesse solutorie /ripristinatorie, dei soli fidi pattuiti.
La soluzione A2) tiene conto dei soli fidi di fatto.
La soluzione A3) tiene conto dei fidi pattuiti e dei fidi di fatto.
pagina 42 di 44 Ritiene la Corte che l'opzione più corretta, ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente, sia la soluzione A1), in quanto:
- la stessa considera i soli fidi risultanti dai contratti prodotti in giudizio15;
- le soluzioni A2) e A3), invece, tengono conto (solo o anche) dei “fidi di fatto” che – secondo l'interpretazione già seguita da questa Corte - è concetto “estraneo all'ordinamento, poiché l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che solo può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata per facta concludentia dalla mera tolleranza di una
situazione di scoperto (Cass. n. 7935/2023; v. già Cass. n. 8160/1999; Cass. n.
9018/1998)”16.
Non appare fondata l'osservazione della AN, svolta negli scritti conclusivi e che, pur aderendo anch'essa alla soluzione “TIPO 1”, ritiene che l'opzione “A1)” non possa essere accolta in quanto il primo Giudice ha ritenuto “nulli” i contratti di affidamento.
Invero, si osserva come il primo giudice abbia ravvisato la nullità non degli interi contratti, ma di talune condizioni contrattuali, laddove non specificamente pattuite, applicando, limitatamente a queste, la disciplina legale.
XI.C. Conclusivamente, il saldo finale di conto corrente ricalcolato al 5.1.2017, risulta a credito,
per il correntista di euro 35.120,56, con una complessiva differenza di (+) euro 75.061,94, stante che il saldo contabile originario era pari, a tale data, a (-) euro 39.941,38.
Per l'effetto, è tenuta al pagamento, in favore di parte appellante, di ONroparte_10
euro 35.120,56, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
XII. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, del primo e del secondo grado, vengono poste a carico della la liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, CP_1 16 così, Cass. Civ., I, ordinanza 11 aprile 2024, n. 9742; pagina 43 di 44 modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in base al valore del decisum, considerate le questioni trattate e l'attività difensiva svolta, che comprende la fase istruttoria per entrambi i gradi.
Le spese delle CTU svolte in primo grado e già liquidate con decreto datato 9.12.2021 e le spese della CTU integrativa svolta in appello – che si liquidano con ordinanza in pari data – vengono poste a carico delle parti nella misura del 50%, ferma restando la solidarietà nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza n. 684/2021 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 15 dicembre 2021, condanna alla restituzione, in favore degli ONroparte_10
appellanti, della somma pari ad euro 35.120,56 (in luogo della somma di euro 8.950,04 determinata nella sentenza impugnata), oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di ONroparte_10 Parte_1
e in proprio e quali eredi con beneficio Parte_2 Parte_3
d'inventario di delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Persona_1
che liquida in complessivi euro 30.789,30, di cui euro 28.420,00 per compensi (euro
14.103,00 per il primo grado ed euro 14.317,00 per l'appello) ed euro 2.369,30 per esborsi
(euro 1.230,80 per il primo grado ed euro 1.138,50 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese delle CTU, liquidate dal Tribunale di Lecco con decreto del
9.12.2021 e con separato decreto in pari data, a carico delle parti nella misura del 50%, ferma restando la solidarietà nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Lorenzo Orsenigo
pagina 44 di 44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr., per tutte, SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Cass. Civ., n. 9896/2019; 5 Cass. Civ. n. 22385/2019; 6 In base alle quali: “«in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” – con interpretazione che si ritiene applicabile anche alla materia bancaria, stante l'eadem ratio;
pagina 21 di 44 10 Quanto alle ragioni che hanno determinato la ad effettuare detta segnalazione, si richiama quando CP_1
dedotto alle pgg. 58 e 59 della comparsa in appello e non oggetto di specifica confutazione: 12 Rubricato “Modalità di calcolo degli interessi”, che disponeva come segue
“ …
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". 14 cfr. Cass. Civ. nn. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024, 8639/2024; 15 E' documentato che la banca abbia concesso diverse linee di credito nel corso del rapporto e di cui il CTU ha correttamente tenuto conto nel ricalcolo del saldo – (cfr. Allegato n.
5.2 alla CTU ove, nel dettaglio, si ricostruisce il saldo di conto corrente e le “rimesse – fido pattuito”). Pt_8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Lorenzo Orsenigo Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1917/2022, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quali eredi con beneficio di inventario di C.F._2 Per_1
(C.F. ), quale erede con
[...] Parte_3 C.F._3
beneficio di inventario di elettivamente domiciliati in Calco (LC), via IT n. Persona_1
44, presso lo studio dell'avv. Roberta Mandelli, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
appellanti
CONTRO
(C.F. ONroparte_1
), già P.IVA_1 ONroparte_2
elettivamente domiciliata in Milano, via Senato n. 12, presso lo studio dell'avv. Maria Maddalena
Arlenghi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Elena Agostini;
pagina 1 di 44 appellata
Avente ad oggetto: rapporti bancari
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_4 Parte_1
[...] Parte_3 Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE:
A fronte della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 15130 del 29.05.2024), con cui la
Corte ha dichiarato che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto possa essere risolta solo ove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara
e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, nella specie mancanti, si chiede di sospendere la sentenza di primo grado del giudizio, quanto al rigetto della domanda inerente ai mutui oggetto del contendere, sospendendo occorrendo la loro esecutività per le causali che precedono.
Rigettare ogni avversa domanda azione e deduzione e conclusione, rigettare la domanda di inammissibilità- irricevibilità dell'appello in quanto infondate in fatto ed in diritto.
NEL MERITO:
QUANTO AL CONTO CORRENTE
- Riformare nei limiti indicati nella parte motiva e che seguono la sentenza di primo grado 684/2021, pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 15 dicembre 2021 e per l'effetto;
- Riformare la sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco nella parte in cui non ha ritenuto nullo,
invalido inefficace od illegittimo il contratto di conto corrente n. 12051 e/o tutte le pattuizioni successive e rinegoziazioni ed i documenti dallo stesso conseguenti nonché tutte le sue clausole, con conseguente accertamento della mancata debenza di alcun interesse da parte degli attori nei confronti di
ON
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o della mancata debenza di alcuna somma alla convenuta appellata;
- Riformare la sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco in merito al quantum in condanna pari ad
euro 8.950,04 quale saldo attivo del c/c conto corrente n. 12051 al 31.03.2017 oltre interessi legali in luogo di una sentenza in appello che accerti la fondatezza di ogni e ciascuna domanda azione e contestazione sollevate in narrativa;
in particolare che accerti che:
pagina 2 di 44 - 1. al contratto di conto corrente per cui è in causa sono stati applicati condizioni e interessi ultralegali e/o superiori al tasso soglia di cui alla L. 108/1996 e/o comunque interessi a carattere usuraio ex art. 644 c.p.,
sia per usura oggettiva e/o per usura soggettiva, e/o interessi anatocistici e/o comunque in violazione di norme e disposizioni di legge innanzi richiamate negli atti e documenti di causa e per gli importi sopra esposti;
- 2. accerti e/o dichiari la nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità delle somme corrisposte per commissioni
ON di massimo scoperto nonché a titolo di spese ed oneri con conseguente richiesta di condanna di in epigrafe generalizzata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire l'importo di totale di euro 35.903,77 (21.533,75 a titolo di csm, come da par.
4.1 CTU, + 14.370,02 a titolo di spese ed oneri) od il diverso anche maggiore importo accertato in corso di causa e/o determinati dalla CTU;
- 3. accerti e/o dichiari la nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità della pattuizione circa i giorni di valuta come esposto in narrativa;
- anche per l'effetto, accerti e dichiari l'illegittimità e/o non debenza degli interessi versati dagli odierni
ON attori a , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto usurari ex art. 644, I e/o II
comma, c.p. dalla data di apertura del c/c e/o mutui indicati in narrativa e/o fideiussione in essere sino alla data odierna e/o delle spese tutte corrisposte, di ogni pagamento e/o versamento eseguito nell'ambito del contratto di conto corrente n. 12051, con applicazione della disciplina in materia di tassi usurari,
anatocismo, ovvero, dove applicabile, degli interessi di legge;
ciò per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
- accerti e dichiari inoltre come non dovuti gli interessi, le spese ed oneri, la commissione di massimo
ON scoperto e/o la capitalizzazione effettuata da e/o delle altre poste meglio indicate in narrativa, anche in conseguenza della nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità del rapporto di conto corrente, dei mutui, anche con riferimento alle rinegoziazioni, e/o la fideiussione, ovvero subordinatamente, con applicazione degli interessi di legge al tasso legale, per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B od il diverso importo anche superiore ritenuto provato;
ONr
-In riforma della sopra richiamata sentenza, accerti e/o dichiari e condanni in appello , in parziale riforma sia sull'an e sul quantum rispetto alla condanna di soli euro 8.950,04, a rimborsare – rifondere e/o restituire agli appellanti tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per i titoli e causali in narrativa e/o in atti e/o documenti prodotti e/o per le sollevate nullità di cui innanzi, pari complessivamente a:
-1. per quanto riguarda il c/c n. 12051, euro 154.818,89 (di cui euro 46.784,71 - per usura oggettiva,
soggettiva, spese, interessi e csm per il superamento del tasso soglia -, euro 108.034,18 - per anatocismo,
delta interessi, spese non dovute, interessi anatocistici su csm e spese, csm per nullità di causa ) e/o per le pagina 3 di 44 diverse causali e titoli ed importi in atti difensivi di parte e relativi documenti e/o perizia allegata ovvero che risulteranno in corso di causa anche a mezzo CTU, ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
QUANTO AI MUTUI
-Riformare la sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco nella parte in cui non ha ritenuto nulli,
invalidi inefficaci od illegittimi i contratti di mutuo 165918 e 19835-47 meglio indicati in atti in
narrativa e nei documenti prodotti, in luogo di una sentenza in appello che
- previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accerti e/o dichiari la
nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità, totale o parziale, dei mutui n. 165918 e 19835 47 meglio indicati in narrativa ed in atti e documenti prodotti, nonché delle rinegoziazioni negli stessi intervenute e/o di tutti i documenti dallo stesso conseguenti nonché di tutte le sue clausole;
con ogni conseguenza di legge,
anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o di alcuna somma in favore della convenuta;
-Si chiede pertanto di riformare la sentenza di appello in luogo di una sentenza in appello che accerti e
ON dichiari che in persona del suo legale rappresentante pro tempore sia condannata a rimborsare –
rifondere e/o restituire agli odierni appellanti tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse per i titoli e causali in atti e in narrativa e/o dai documenti prodotti e/o per le sollevate nullità di cui innanzi con richiesta di condanna pari complessivamente a:
-2. per quanto riguarda il mutuo n. 19835 47 e la successiva rinegoziazione, euro 14.766,04 (di cui euro
445,00 – per interessi di mora, euro 2.361,00 - per spese iniziali, euro 171,25 - per spese fisse rata, euro
12.233,79 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti); e/o per le diverse causali e titoli in atti difensivi di parte e relativi documenti e/o perizia allegata;
ovvero per gli importi che risulteranno in corso di causa anche a mezzo di CTU, che si chiede di rinnovare;
-3. per quanto riguarda il mutuo n. 165918 e la successiva rinegoziazione, euro 19.309,54 (di cui euro
1.314,13 – per interessi di mora, euro 1.110,00 - per spese iniziali, euro 165,00 - per spese fisse rata, euro
16.720,41 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti); e/o per le diverse causali e titoli in atti difensivi di parte e relativi documenti e/o perizia allegata;
ovvero per gli importi che risulteranno in corso di causa anche a mezzo CTU, di cui si chiede la rinnovazione e/o il tutto anche nella maggiore o comunque diversa somma risultata accertata come dovuta, per ciascuna di dette voci, in favore degli attori, per le causali e titoli in atti, anche per erronea capitalizzazione degli interessi e/o per interessi debitori non dovuti e/o spese ed oneri non oggetto di pattuizione;
ONr
-In riforma alla sentenza impugnata pronunciare in appello sentenza che condanni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare rifondere e/o restituire e/o rimborsare agli odierni attori, per quanto di rispettiva competenza: pagina 4 di 44 - l'importo di euro 154.818,89 (di cui euro 46.784,71 - per usura oggettiva, soggettiva, spese, interessi e csm per il superamento del tasso soglia -, euro 108.034,18 - per anatocismo, delta interessi, spese non dovute, interessi anatocistici su csm e spese, csm per nullità di causa);
- oltre agli importi di euro 14.766,04 (di cui euro 445,00 – per interessi di mora, euro 2.361,00 - per spese iniziali, euro 171,25 - per spese fisse rata, euro 12.233,79 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti) per il mutuo n. 19835 47 e le successive rinegoziazioni, e
- oltre all'importo di euro 19.309,54 (di cui euro 1.314,13 – per interessi di mora, euro 1.110,00 - per spese iniziali, euro 165,00 - per spese fisse rata, euro 16.720,41 - per interessi maturati e corrisposti ma non dovuti) per il mutuo n. 165918 e le intervenute rinegoziazioni;
ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risulterà in corso di causa con attualizzazione della stessa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo;
SULLE FIDEIUSSIONI
Riformare la sentenza impugnata laddove ha ritenuto valide la fideiussioni prestate dagli attori in primo grado in luogo di una sentenza in appello che, previe tutte le declaratorie del caso, per i motivi di cui in atti, accerti e dichiari la nullità/invalidità/inefficacia/illegittimità, totale o parziale, delle garanzie prestate dagli attori e/o dagli odierni appellanti con riferimento sia al contratto di c/c n. 12051 nonché dei mutui n. 165918 e 19835 47 e/o risultanti dai documenti allegati, tutti meglio indicati in narrativa e dai documenti allegati, nonché delle rinegoziazioni negli stessi intervenute e/o di tutti i documenti dagli stessi conseguenti nonché di tutte le loro clausole;
con ogni conseguenza di legge, anche in relazione alla non debenza di alcun interesse e/o di alcuna somma in favore della convenuta;
ON
-accerti che , con riferimento al rapporto fideiussorio con e Persona_1 Parte_1 ha operato in violazione degli artt. 1775 c.c. e 1375 c.c. e 1956 c.c. e/o di tutte le Parte_2 altre disposizioni di legge che risulteranno accertate e/o indicate in narrativa;
anche per l'effetto, disporre in riforma della sentenza impugnata, e dichiarare che i fideiussori siano liberati da detta garanzia e/o,
ON in ogni caso, che nulla devono a , sia per inesistenza dell'obbligazione principale a suo carico, sia per invalidità e/o nullità della fideiussione e/o per le causali e titoli in narrativa e/o in atti e documenti prodotti;
IN SUBORDINE
Si chiede la riforma della sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco laddove ha respinto il risarcimento del danno in favore degli attori ritenendolo non provato, in luogo di una sentenza in appello che:
ON
- accerti e dichiari e condanni in persona del suo legale rappresentante pro tempore a risarcire il danno
ON subito dagli attori per le causali e titoli che precedono;
anche per l'effetto, condanni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare ai signori e Parte_2 Parte_1
in solido una somma equivalente all'indebito arricchimento della convenuta in danno al Parte_3 pagina 5 di 44 parte attrice, per ripetizione dell'indebito e/o il limine per arricchimento senza causa, per l'importo di euro
154.818,89, oltre ad euro 14.766,04, ed oltre ad euro 19.309,54 ovvero per il diverso anche maggiore importo che risulterà in corso di causa occorrendo con liquidazione anche in via equitativa, ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
Si chiede la riforma della sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco laddove ha respinto la debenza dei sopra richiamati importi agli odierni appellanti, in luogo di una sentenza che, per le causali che precedono in appello in via ulteriormente subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia riconosciuta la parziale debenza di importi ex adverso ON richiesti, compensi i contestati importi eventualmente liquidati in favore di con quanto già versato dagli attori per interessi usurari o per spese non dovute o per commissioni di massimo scoperto, ovvero per le causali e titoli indicati in narrativa, con liquidazione in favore degli attori della residua parte a credito nella misura che risulterà in corso di causa, ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU
e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
- spese di lite rifuse anche di mediazione, CTU, Consulenti di parte, di mediazione e 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.
In ogni caso:
Si chiede la riforma della sentenza 684/2021 del Tribunale di Lecco laddove ha respinto il risarcimento del danno in favore degli attori, in luogo di una sentenza in appello che:
- accerti e dichiari che gli attori hanno subito un danno ingiusto e/o gravissimo nonché un danno emergente,
lucro cessante, perdita di chance ed indebita segnalazione in Centrale Rischi per le diverse causali e titoli di cui in narrativa,
ON
- anche per l'effetto, condanni, in riforma della sentenza impugnata, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in epigrafe generalizzata, a restituire, rifondere e/o comunque rimborsare - in favore degli attori - tutti gli importi indebitamente pagati da questi ultimi, sia sulla base di titoli nulli e/o per interessi usurari (usura oggettiva e/o soggettiva, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, e/o anatocismo e/o erronea capitalizzazione degli interessi e/o tutte le altre poste illegittime innanzi indicate in narrativa) nella misura che risulterà in corso di causa ovvero per l'importo risultante dal ricalcolo effettuato dal CTU e corrispondente alla tipologia di ricalcolo n. 2, soluzione B;
nonché a risarcire tutti i danni diretti,
indiretti nessuno escluso (danno emergente, lucro cessante, per perdita di chances etc) subiti e subendi dagli attori, da determinarsi nella somma che risulterà in corso di causa, oltre agli importi indicati in perizia,
occorrendo anche secondo equità;
pagina 6 di 44 ON
- condanni in persona del suo legale rappresentante pro tempore a corrispondere su dette somme la rivalutazione e gli interessi ex art.
4-5 d.lgs 231/2002 od in subordine al saggio legale, dalla data del dovuto al saldo in favore degli attori;
- rigetti ogni avversa domanda, azione, eccezione, conclusione e deduzione nonché ogni richiesta di pagamento avversaria, per le causali che precedono;
- dichiari che nulla è dovuto per nessun titolo alla convenuta dagli attori;
-dichiari il diritto degli odierni attori al risarcimento del danno correlato alle segnalazioni alla Centrale
ON Rischi effettuate da ed altresì per le restanti causali e titoli in narrativa;
anche per l'effetto condanni ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire detto danno nella misura che risulterà provata in corso di causa, od in subordine con valutazione effettuata in via equitativa;
-in riforma della impugnata sentenza si chiede venga pronunciata sentenza che rigetti ogni avversa
domanda anche di prescrizione anche inerente asserite rimesse qualificate erroneamente quali di natura solutoria;
che rigetti inoltre ogni azione deduzione, eccezione e conclusione, per le motivazioni e titoli in atti e documenti di parte,
- in riforma della impugnata sentenza si chiede venga pronunciata sentenza che rigetti la richiesta di corresponsione delle spese di CTU per la quota del 50% in capo agli attori, seppur prevista solo nella parte motiva della sentenza e condanni controparte alla refusione delle spese di lite con vittoria di spese,
diritti ed onorari, oltre al 15% quale rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, spese per CTU e CTP, spese e contributi di mediazione civile ed elaborati peritali per entrambi i gradi di giudizio rideterminandoli sulla base dell'effettiva condanna accertata in appello quale scaglione di liquidazione di riferimento.
e conseguentemente accogliersi le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado”.
In via istruttoria richiesta di ctu Si chiede rinnovarsi C.T.U. volta ad accertare, previa verifica della documentazione in atti e previa eventuale ulteriore acquisizione in corso di causa (conformemente a Corte di Cassazione - sentenza n. 509116), la reale costituzione e progressione del c/c n. 12051, il reale costo di ammortamento dei contratti di mutuo n. 19835 47 (doc. 5) e 165918 (doc. 4), nonché delle loro proroghe e dilazioni sottoscritte, rispettivamente, in data 04.02.2016 e 31.12.2015: sul contratto di c/c 12051
a.accerti il CTU se il contratto di c/c n. 12051 ed il credito concessi dalla banca erano assistiti da una convenzione stipulata per iscritto e se il saggio di interesse convenzionale sia stato applicato al conto, eventualmente, in conformità o in difformità rispetto al contratto;
nel caso in cui riconosca l'assenza di una qualsivoglia convenzione scritta, applichi il CTU ai rapporti de quibus, per il periodo che precede l'entrata in vigore della L. 154/92 e s.m., gli interessi legali mentre per la fase successiva, i tassi in essa previsti, sia attivi che passivi;
b. accerti il CTU se l'istituto di credito abbia calcolato gli interessi secondo il metodo composto anziché dell'interesse semplice (verifica anatocismo); c.accerti se il tasso applicato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia usura, secondo le istruzioni vigenti pro tempore;
d.accerti la pattuizione di spese e commissioni di massimo scoperto e se queste siano conformi a quanto previsto dal contratto di conto corrente e dalla normativa sul punto;
pagina 7 di 44 e.determini il reale saldo bancario dare/avere, tenuto conto di quanto emergente dai punti precedenti;
determini se vi siano rimborsi o restituzioni o indebiti da restituire agli attori precisando quale sia l'importo in favore del correntista e dei mutuatari, odierni attori. Sugli interessi applicati al rapporto c/c 12051
f.accerti le modalità in concreto attuate per la determinazione degli interessi attivi e passivi e, nello specifico, verifichi il CTU il Tasso Effettivo Globale Medio e se il medesimo, rilevato sull'intera durata del rapporto e calcolato sul credito, di cui il correntista ha effettivamente beneficiato, superi o meno quello risultante dall'applicazione dei criteri di cui alla L. 108/1996, tenendo conto, a tal uopo, delle rilevazioni compiute dal Ministero del Tesoro per lo stesso periodo, nonché del fatto che anche l'effetto anatocistico produce usura (Cass. Penale 33331/2011). g.Se, sulla base delle predette rilevazioni, il tasso applicato dovesse superare il limite massimo consentito, non applichi il
CTU alcuna competenza in favore dell'istituto di credito;
ove, invece, gli interessi convenzionali siano determinati alla stregua delle “condizioni usualmente praticate su piazza” o ad “accordi di cartello fissati su scala nazionale”, senza alcuna indicazione nel contratto ovvero senza la dovuta certezza per la loro determinazione, ridetermini il CTU gli interessi convenzionali individuati dall'istituto di credito, sostituendoli con quelli legali, sempre che non siano state superate le soglie. In ogni caso, se l'istituto ha applicato la capitalizzazione trimestrale o qualunque altra forma anatocistica, ridetermini il CTU quanto dovuto dal correntista senza di essa.
h.Sulle spese, sugli oneri di gestione conto corrente e derivati e sulle cms, previa verifica della relativa pattuizione, ricalcoli il CTU:
- per le operazioni bancarie e per le spese previste dal contratto (addebiti, accrediti, ordini di traenza, chiusura conto et similia) la valuta, tenendo conto del momento in cui il relativo addebito, accredito e/o spesa sono stati sostenuti (in tal ON modo, sarà possibile, determinare complessivamente il capitale erogato da su cui, poi calcolare gli interessi);
- per la commissione di massimo scoperto: se essa non è stata stipulata ma, tuttavia, comunque addebitata, provveda il CTU ad escluderla da quanto dovuto alla banca;
se invece è stata stabilita, in caso di addebito con capitalizzazione trimestrale degli interessi o con qualunque altra sua forma, provveda il CTU a ricalcolarla senza capitalizzazione alcuna (il tutto nel rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, per ultimo con sent. Cass. Pen., sez. II, n. 12028 del 19.02.2010, la quale ha specificatamente statuito che, anche nella determinazione della fattispecie di usura, vadano presi in considerazione tutti gli oneri connessi all'uso del credito, tra cui rientra la commissione di massimo scoperto).
- In ogni caso, nell'ipotesi di corretta applicazione delle condizioni stipulate, espunga il CTU dal conto corrente l'ammontare degli interessi anatocistici e li ponga a detrazione di quanto dovuto alla banca utilizzando, per il calcolo, gli stessi tassi applicati al conto, ovvero la loro media ponderata.
i.Determini il saldo del c/c in oggetto ed accerti il CTU, per tutta la durata del rapporto bancario, se la banca ha trattenuto illegittimamente somme ad essa non dovute, ne determini l'importo a favore del correntista ed accerti il danno conseguente subito dallo stesso (determinandone l'ammontare) che non si sarebbe cagionato, se la società avesse potuto utilizzare le predette somme per l'esercizio dell'impresa. sui mutui n. 19835 47 e n. 165918 sottoscritti rispettivamente in data 17.01.2011 e 16.04.2013 nonché sulle loro proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015
j.Determini il CTU se i contratti di mutuo sottoscritti in data 17.01.2011 e 16.04.2013, nonché le loro rispettive proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015 siano dei contratti di natura simulata, volti alla copertura di preesistenti passività e pertanto stipulati a puro vantaggio della banca, nonché verifichi se le condizioni applicate rispettino quanto pattuito (verifica interesse composto). Verifichi ed accerti il reale tasso di interesse applicato a detti mutui e se rispettino o meno la normativa ON e limite di tasso antiusura ex lege;
accerti se vi sia stata da parte di usura oggettiva o soggettiva;
accerti se il saggio di interesse effettivo sia conforme alla normativa in vigore anche sulla base della più recente giurisprudenza a tal riguardo;
accerti se la capitalizzazione sia stata disposta nei limiti di legge e con pari tasso dare avere come disposto dalla giurisprudenza in merito;
k. in caso di violazione di legge come integrata dalla giurisprudenza e circolari, accerti e determini l'effettivo saldo dare avere ed il credito derivante da detta operazione a favore degli attori per rimborso poste non dovute o interessi usurari da restituire. Prova per interrogatorio formale e per testi Gli esponenti, senza che ciò equivalga ad inversione dell'onere della prova per quanto posto per legge a carico di controparte, chiedono che venga ammessa prova per testi, con i testimoni di seguito indicati, sulle seguenti circostanze: sull'indebito oggettivo 1.Solo in caso di contestazione: Vero che, dopo la sottoscrizione delle proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015 dei ON contratti di mutuo sottoscritti in data 17.01.2011 e 16.04.2013, inoltrava in data 29.04.2016 agli attori, comunicazione di revoca degli affidamenti e di diffida ad adempiere, come da doc. 21 che si mostra?
pagina 8 di 44 2.Solo in caso di contestazione: Vero che, prima della sottoscrizione delle proroghe e dilazioni del 04.02.2016 e 30.12.2015 ON dei contratti di mutuo sottoscritti in data 17.01.2011 e 16.04.2013, inoltrava in data 29.04.2014 agli attori, comunicazione di variazione della classificazione degli affidamenti, come da doc. 15 che si mostra?
3.Vero che, nonostante l'inoltro agli attori della comunicazione di variazione della classificazione degli affidamenti ON ON giustificato da dall'asserito anomalo andamento del rapporto, come da doc. 15 che si mostra, sottoscriveva, in data 30.12.2015, con parte attrice contratto di apertura di credito ipotecaria, come da doc. 3 sub. 15 che si mostra?
4.Vero che l'erogazione del mutuo n. 165918, sottoscritto in data 16.04.2013, di euro 120.000,00 di cui al doc. 4 sub. 5, che si mostra, è servito ad assorbire la complessiva esposizione extrafido di euro 50.718,75 del c/c 12051, di cui al doc. 13 che si mostra?
5.Vero che l'operazione di cui al capitolo precedente è servita solo per consolidare le passività esistenti sul c/c 12051?
6.Vero che l'erogazione del mutuo n. 1983547, sottoscritto in data 17.01.2011, di euro 130.000,00 di cui al doc. 5 sub. 5, che si mostra, è servito ad assorbire la complessiva esposizione extrafido di euro 49.550,15 del c/c 12051, di cui al doc. 13 che si mostra?
7.Vero che l'operazione di cui al capitolo precedente è servita solo per consolidare le passività esistenti sul c/c 12051?
8.Vero che, a seguito della comunicazione datata 29.04.2014, di cui al doc. 21 che si mostra, ha venduto una ONroparte_3 macchina operatrice semovente, come da doc. 10 che si mostra, per poter garantire la continuità aziendale ed il pagamento ai fornitori?
9.Vero che nel giugno 2013, anche stante la difficoltà di far fronte agli oneri di rimborso dei mutui n. ONroparte_3 165918 e 195847, come da docc. 4 sub. 5 e 5 sub. 5, ha dovuto licenziare il proprio dipendente sig. , ONroparte_4 come da doc. 23 che si mostra?
10.Vero che le obbligazioni di pagamento e gli oneri di rimborso conseguenti alla sottoscrizione dei mutui n. 165918 e 195847, come da docc. 4 sub. 5 e 5 sub. 5, e derivanti dalle loro rispettive rinegoziazioni, hanno impedito a ONroparte_3 di adempiere ai pagamenti dovuti ad alcuni fornitori, come da doc. 28 che si mostra? Sul risarcimento del danno ON
11.Vero che riceveva comunicazione datata 27.06.2017, da nella quale l'istituto di credito dava atto di ONroparte_3 voler procedere alla segnalazione presso la Centrale Rischi, come da doc. 22 che si mostra? ON
12.Vero che a seguito della segnalazione in Centrale Rischi da parte di , si è vista privata ONroparte_3 delle proprie linee di credito innanzi aperte, che fino ad allora le avevano consentito di effettuare lavori superiori annualmente ad un milione di euro come da doc. 12 che si mostra? ON
13.Vero che, anche a seguito della contrazione delle linee di credito effettuata da nel 2012 e della successiva segnalazione a sofferenza del gennaio 2014, si è vista privata di ogni linea di credito con tutti gli istituti di ONroparte_3 credito con cui innanzi lavorava? ON
14.Vero che, anche a seguito della contrazione delle linee di credito – innanzi concesse da a e del ONroparte_3 successivo recesso dal contratto di c/c 1270, operato nel 2012 dalla banca, si è trovata nell'impossibilità di ONroparte_3 pagare i propri fornitori, come da doc. 28? ON
15.Vero che, anche a seguito della contrazione delle linee di credito – innanzi concesse da a e del ONroparte_3 successivo recesso, operato nel 2016 dalla banca, dal contratto di c/c 12051 - si è trovata nell'impossibilità ONroparte_3Pa di pagare stipendi ed anticipare la ai propri dipendenti, come da doc. 24-25 che si mostra?
16.Vero che, in data 17 giugno 2016, è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione guadagni, come da ONroparte_3 doc. 25 che si mostra, dettata dalla permanenza di una situazione di tensione finanziaria anche conseguente alla chiusura di ogni linea di credito e impossibilità di lavorare per cassa, come da doc. 21-25 che si mostrano?
17.Vero che, in data 06 ottobre 2016, è stata costretta a ricorrere alla cassa integrazione guadagni dettata, ONroparte_3 come da doc. 25 che si mostra, dalla permanenza di una situazione di tensione finanziaria anche conseguente alla chiusura di ogni linea di credito e impossibilità di lavorare per cassa, come da doc. 21-25 che si mostrano?
18.Vero che la circostanza di cui al punto precedente ha provocato a l'impossibilità di assumere nuovi ONroparte_3 appalti e ulteriori commissioni da parte di attesa la necessità di pagare a vista dipendenti e fornitori, stante la ONroparte_3 chiusura dei rapporti con le banche?
19.Vero le somme, di cui al capitolo precedente come da doc. 3 – 4 - 5 che si mostrano, avrebbero permesso a
[...] di investire liquidità per la propria attività imprenditoriale? CP_3 Sul danno patito da Parte_6
20.Vero che i costi sostenuti da per addebiti effettuati al c/c 12051 e risultanti dalle perizie che si mostrano ONroparte_3 sub docc. 3 – 4 - 5, hanno impedito alla stessa di disporre di liquidità di cassa? ONroparte_3ON
21.Vero che il blocco da parte di all'erogazione di finanziamenti a ha limitato l'attività dell'impresa ONroparte_3 attrice, che ha dovuto ridimensionare la quantità dei propri lavori e appalti, passando da società che faceva grossi appalti (come da doc. 12 che si mostra) a fare lavori di 10.000 euro circa ciascuno, come da docc. 8 – 9 -12 -23- 26 - 27 che si mostrano? pagina 9 di 44 ON
22.Vero che anche la revoca dei fidi al c/c 12051 da parte di ha reso impossibile l'esecuzione di commesse di importi rilevanti come emerge dal doc. 26-27 che si mostra? ON
23.Vero che la revoca delle aperture di credito al c/c 12051 da parte di ha limitato l'attività dell'impresa attrice alle piccole attività di ristrutturazione, come da doc. 27 che si mostra, rispetto a quelle realizzate negli anni e per gli importi che risultano dal doc. 12 che pure si mostra al teste? ON
24.Vero che il blocco degli affidamenti imposto da sul c/c n. 12051 ha determinato un danno di immagine a
[...]
che da impresa edile addetta a lavori di grosse dimensioni (come la creazione di complessi residenziali di cui al CP_3 doc. 12 che si mostra) è divenuta impresa dedita all'esecuzione di piccole opere, come da doc. 27 che si mostra? 25.Vero che, nell'ultimo anno, gli unici lavori effettuati da hanno riguardato piccole riparazioni come da ONroparte_3 doc. 27 che si mostra?
26.Vero che, anche a seguito della chiusura del c/c 12051 e di ogni connessa linea di credito, è stata costretta ONroparte_3 a vendere parte della propria attrezzatura di cantiere come da doc. 10 che si mostra?
27.Vero che riconosco la perizia di cui al doc. 3 – che mi si mostra - come a mia firma?
28.Vero che riconosco la perizia di cui al doc.
4 - che mi si mostra - come a mia firma?
29.Vero che riconosco la perizia di cui al doc.
5 - che mi si mostra - come a mia firma?
30.Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della perizia di cui al doc. 3, che mi si mostra?
31.Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della perizia di cui al doc. 4, che mi si mostra?
32.Vero che confermo in ogni sua parte il contenuto della perizia di cui al doc. 5, che mi si mostra?
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i seguenti sigg.
-Rag. residente in [...] su tutti i capitoli. Tes_1
-dott. presso il suo Studio in Calco (LC), Via San Vigilio su tutti i capitoli tranne da capp. 27 a 31. Tes_2 Ci si oppone all'ammissione delle prove formulate ex adverso e, nella denegata ipotesi del loro accoglimento, si chiede essere ammessi a prova contraria con i testi indicati, ed a prova indiretta. ORDINE DI ESIBIZIONE ex art 210 c.p.c. ON Si chiede all'll.mo G.I., di voler ordinare, ex art. 210 c.p.c., a in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione di tutta la documentazione relativa:
- al contratto di conto corrente per cui è in causa, con particolare riferimento anche alla copia originale del contratto nonché copia della documentazione relativa alla segnalazione presso la Centrale Rischi;
-ai mutui n. 165918 e n. 19835 47 ed alle loro proroghe e dilazioni di cui ai docc. 4 e 5. Ciò onde provare e verificare l'applicazione di tassi usura superiori a quelli ex lege”.
Per ONroparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraris reiectis, a totale conferma della sentenza di primo grado impugnata, così giudicare: in via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dagli appellanti ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e/o dell'art. 342 c.p.c. e/o i singoli motivi d'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per tutto quanto esposto in atti;
- dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado per tutto quanto esposto in atti;
Nel merito:
- respingere l'appello avversario, con ogni e più opportuna statuizione al riguardo, e così tutte le domande ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare,
pagina 10 di 44 nei capi impugnati dagli appellanti, la sentenza n. 684/2021 pubblicata in data 15/12/2021 dal
Tribunale di Lecco;
- in via di appello incidentale, in accoglimento dell'appello promosso dalla - in parziale CP_1
riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 684/2021 che ha condannato la al CP_1 pagamento della somma di € 8.950,04, - accertare e dichiarare il saldo al 31.3.2017 del conto corrente de quo pari a € -589,97 a debito della società correntista e conseguentemente condannare gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'esponente mporto di € Parte_7
589,97, ovvero di quella maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi contrattualmente pattuiti dal dovuto. In via subordinata, ridurre la condanna posta in capo alla al pagamento del minor importo di € 1.502,80 o, in ulteriore subordine ridurre la CP_1 condanna al minor importo di € 6.857,27;
In via istruttoria, rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata dagli appellanti per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso:
Con il favore delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. nonché i soci illimitatamente Parte_4
responsabili, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Lecco,
[...]
affinchè: ONroparte_5
a) in relazione rapporto di c/c con affido per cassa n. 12051 acceso in data 21.11.1991, venisse accertato:
- il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam;
- l'applicazione di interessi ultra - legali non pattuiti;
- l'usura oggettiva, anche sopravvenuta, per il superamento del tasso - soglia;
- l'usura soggettiva;
- l'applicazione di interessi anatocistici illegittimi;
- la nullità delle cms;
pagina 11 di 44 - l'applicazione di spese ed oneri non pattuiti;
- l'illegittima applicazione dei giorni di valuta;
con condanna, per l'effetto, alla restituzione di euro 154.818,89.
b) In relazione al contratto di mutuo ipotecario n. 19835 47 stipulato il 21.11.2011 per euro 130.000,00 (poi, rinegoziato in data 4.2.2016):
- la violazione del divieto di anatocismo in conseguenza del piano di ammortamento alla francese
- l'applicazione di interessi usurai;
- l'usura soggettiva;
- la previsione, nel contratto, di un TAEG inferiore rispetto a quello effettivo;
con condanna, per l'effetto, alla restituzione di euro 14.766,04.
c) In relazione al contratto di mutuo fondiario n. 165918 acceso il 16.04.2013 per euro
120.000,00 (poi, rinegoziato in data 30.12.2015):
- la violazione del divieto di anatocismo in conseguenza del piano di ammortamento alla francese
- l'applicazione di interessi usurai;
- l'usura soggettiva;
- la previsione di un TAEG inferiore a quello effettivo
Con condanna, per l'effetto, alla restituzione di euro 19.309,54.
In subordine, gli attori chiedevano la condanna della al risarcimento dei danni per CP_1
“indebito arricchimento”, in ragione delle stesse prospettazioni indicate e in misura pari agli indebiti percepiti;
in via ulteriormente subordinata, instavano per la compensazione delle somme eventualmente dovute alla con quelle che sarebbero risultate suscettibili di CP_1
ripetizione.
In ogni caso, con condanna al risarcimento dei danni subiti – anche da perdita di chance - per illegittima segnalazione in Centrale Rischi.
pagina 12 di 44 2. La , costituendosi in primo grado, tra l'altro, eccepiva la mancata CP_1
individuazione da parte del correntista delle rimesse aventi natura solutoria e, in ogni caso, la prescrizione decennale per tutte le rimesse suscettibili di ripetizioni anteriori al
7.11.2006 (i dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione).
3. Espletata CTU contabile1, con sentenza n. 684/2021 pubblicata il 15.12.2021, il
Tribunale di Lecco così decideva: 1 Sul seguente quesito:
“1. Evidenzi il CTU il saldo debitorio esistente alla data del 31.3.2016 del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti individuando, specificatamente, gli importi complessivamente addebitati nel periodo in esame per interessi, commissioni di massimo scoperto e/o altre commissioni afferenti il credito (per “messa a disposizione di fondi”, per “istruttoria veloce”, per “sconfinamento extra fido” o simili) nonché le altre spese. Indichi altresì se le operazioni bancarie siano state addebitate/accreditate in conto corrente nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
2. Dica il CTU se gli interessi ultralegali applicati dalla banca siano stati espressamente pattuiti per iscritto e se nel contratto di conto corrente fosse presente apposita clausola relativa allo ius variandi;
dica altresì il CTU se sussistano pattuizioni per iscritto delle successive variazioni dei tassi ovvero se la banca abbia effettuato la sola comunicazione della variazione delle condizioni con invio dell'estratto conto al cliente. In caso di mancata pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali e/o in caso di successiva variazione con sola comunicazione ed in assenza di apposita clausola relativa allo ius variandi, applichi, nei successivi previsti calcoli, gli interessi nella misura prevista dall'art. 5 lettera a) L.154/1992 (poi art. 117 comma 7 lettera a) D.Lgs 385/1993), intendendosi per operazioni attive quelle a credito della banca e per conclusione del contratto ogni chiusura trimestrale del conto in cui risultino addebitati interessi;
3. Verifichi il CTU se la commissione di massimo scoperto nonché eventuali altre commissioni afferenti il credito siano state pattuite per iscritto con indicazione delle specifiche modalità di calcolo. Quindi:
- in assenza di pattuizione contrattuale o di indicazioni sulle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di c.m.s.;
-in presenza di pattuizione solo sul tasso, calcoli la c.m.s. con periodicità annuale e tasso adottato dalla banca
(del trimestre di massimo scoperto);
- in presenza di pattuizione sia sul tasso che sulla periodicità di addebito, calcoli la c.m.s. con il tasso e periodicità convenzionalmente adottate dalla banca;
Quanto alle commissioni che, dal 2009, hanno sostituito la c.m.s. (per la 'messa a disposizione di fondi', per 'istruttoria veloce', per 'lo sconfinamento extra fido' o simili), le stesse vanno applicate nella misura e periodicità convenzionale unicamente se risultino da pattuizione scritta (che ne specifichi anche le modalità di calcolo) e purché conformi a quanto previsto dall'art.
2-bis del D.l. 185/2008, convertito con L. 2/2009, e, a partire dal 28.12.2011, dall'art. 117-bis del D.Lgs 385/1993); in difetto vanno escluse.
4. Proceda il CTU al ricalcolo degli interessi e delle commissioni sui saldi debitori con utilizzo delle condizioni convenute partendo dall'estratto conto più risalente;
effettui le operazioni di ricalcolo con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dall'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista, prendendo a riferimento il saldo ivi risultante;
nel caso, invece, in cui la documentazione sia incompleta in periodi intermedi, non escluda il CTU l'eventuale peggioramento del saldo formatosi nel periodo non documentato;
5. Verifichi il CTU se vi sia stata applicazione di anatocismo da parte della banca;
nel caso in cui le condizioni contrattuali contengano una clausola anatocistica che preveda la capitalizzazione degli interessi passivi con diversa periodicità rispetto a quelli attivi, proceda il CTU a ricalcolare le liquidazioni di interessi e competenze come segue: pagina 13 di 44 “Accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande avanzate dall'
[...]
e dai soci illimitatamente responsabili con atto di ONroparte_6
citazione notificato in data 10.11.2016 e, per l'effetto, condanna
[...]
(C.F. , in persona del legale ONroparte_5 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare agli attori in solido la somma di euro 8.950,04 quale saldo attivo al 31/03/2017 del conto corrente n. 12051 riconteggiato, oltre successivi interessi legali, rigetta per il resto;
condanna la ONroparte_5
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, a rifondere agli attori in solido le spese di lita per euro 13.830, 50, oltre 15% spese generali, cpa e IVA, se dovuta”.
4. L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può riassumersi come segue.
aa) In ordine al rapporto di c/c con affido per cassa n. 12051 acceso in data 21.11.1991:
- sino alla data del 30/06/2000 (compreso) escluda la capitalizzazione trimestrale (cioè non effettui alcuna capitalizzazione periodica) e addebiti gli interessi semplici maturati sino alla data del 30.6.2000 -così come ricalcolati-con valuta al 31.3.2016;
- per il periodo dal 01/07/2000 al 31/12/2013 proceda alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle spese, solo se risulti un'approvazione scritta 'specifica' del cliente della relativa clausola anatocistica 'reciproca' (art. 6 Del. CICR del 9.2.2000); diversamente effettui un secondo ricalcolo senza alcuna capitalizzazione sino alla chiusura del rapporto;
- dal 01/01/2014 escluda la capitalizzazione degli interessi.
6. Accerti il CTU se al momento di sottoscrizione del contratto di conto corrente e durante lo svolgersi del rapporto contrattuale tra le parti vi sia stata pattuizione e/o applicazione di un tasso di interesse superiore ai tassi soglia previsti dalla L.108/96. Conseguentemente:
- in caso di superamento del tasso soglia al momento della sottoscrizione del contratto applichi la sanzione ex art. 1815 comma 2 c.c. (nessun interesse e spese illegittime dovuti);
- nel caso in cui il tasso effettivo applicato dalla banca in ciascun successivo trimestre superi il tasso soglia escluda completamente gli interessi e le spese illegittime ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. per i soli trimestri in cui si sia verificato il superamento;
- in ciascuno dei due casi effettui anche il ricalcolo abbattendo gli interessi al tasso soglia
Per accertare ciò il CTU determini il Tasso di interesse Effettivo Globale (TEG) nel rispetto dell'art. 644 c.p. che impone di tenere conto “delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” (dapprima compresa CMS e quindi esclusa) per tutto il periodo ed applicando le due formule di calcolo individuabili (AN d'IT protempore applicabile e formula finanziaria).
7. Individui infine le rimesse solutorie sul conto corrente prescritte ante 7.11.2006 sulla base delle originarie annotazioni della banca nonché sulla base della data disponibile dei singoli movimenti.
8. Con riferimento ai due contratti di mutuo, verifichi se sussista o meno usura originaria e come sia stato utilizzato l'importo erogato”. pagina 14 di 44 - quanto alla forma del contratto, si rilevava che lo stesso, acceso in data 21.11.1991 e denominato “lettera apertura di conto corrente – benestare”, fosse sottoscritto dal correntista (con richiamo a SS.UU. 1653/2018), tale che – si legge a pg. 15 della sentenza - “la forma è rispettata ogni qual volta il contratto di conto corrente sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente”;
- in ordine al tasso di interesse convenzionale, l'art. 7 prevedeva il rinvio ad uso piazza, oltre che la diversa periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito;
- dopo avere dato atto delle numerose aperture di credito accordate, nel tempo, dalla e delle principali condizioni economiche indicate, segnalandosi che alcune non CP_1
risultavano sottoscritte da alcuna parte e, altre, solo dalla (così, pgg. 16 e 17 CP_1
sentenza), si evidenziava che il primo documento contrattuale sottoscritto dal
“correntista” fosse quello datato 13.3.2008;
- fatta tale premessa, quanto ai i tassi debitori e creditori, si dava evidenza del ricalcolo fatto dal CTU – (sino al 8.7.92, mediante applicazione del tasso legale e, dal 9.7.1992, al tasso sostitutivo sino al 13.3.2008, giorno a partire dal quale, come detto, risultava la sottoscrizione, da parte del correntista, del citato contratto di apertura di credito, con la previsione delle condizioni economiche);
- inoltre, ai fini del ricalcolo, venivano espunte le cms (sempre sino al 13.3.2008), per essere poi applicate dal 13.3.2008 in avanti, in quanto – si osservava – adeguatamente indicate;
- ancora, veniva espunta la CI (commissione istruttoria veloce) e la FA (commissione sul fido accordato) sino al 31.7.2014, allorquando venivano pattuite espressamente nel nuovo contratto di apertura di credito, non risultando espressamente regolate nelle condizioni economiche precedenti;
- quanto all'anatocismo, lo stesso veniva espunto sino al 13.3.2008, allorquando – nel citato contratto di apertura di credito – era prevista la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a debito ed a credito e veniva calcolato sino al 31.12.2013, per poi essere espunto dal 1.1.2014 (ex art. 1, comma 629, L. 27.12.2013
n. 147);
pagina 15 di 44 - infine, quanto all'usura oggettiva, veniva accertato, mediante CTU contabile, che non vi fosse stato il superamento del tasso soglia, al momento di accensione del contratto di c/c e delle aperture di credito in c/c.
Tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla la Ctu contabile accertava CP_1
che il saldo attivo di c/c ricalcolato al 31.3.2017, fosse pari ad euro 8.950,04.
bb) In ordine ai due contratti di mutuo, il Tribunale di Lecco accertava come non fosse stato superato il tasso – soglia di usura (così, pp. 27 e 28 sentenza).
Inoltre, si accertava che l'ammortamento alla francese non determinasse l'applicazione di interessi anatocistici vietati;
ancora, che, nell'ipotesi di applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello previsto nel contratto, si trattasse di questione non rilevante ai fini della validità dello stesso.
Ulteriormente, si escludeva la natura simulata del contratto di mutuo per il solo fatto che le somme erogate fossero state destinate a ripianare passività pregresse (il c.d. mutuo solutorio).
Infine, in ordine alla dedotta usura soggettiva, tale questione veniva respinta perché genericamente allegata.
cc) Quanto alle domande di risarcimento del danno per illegittima segnalazione in Centrale
Rischi, le stesse venivano respinte, in quanto non adeguatamente dimostrate.
dd) Infine, la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. veniva respinta, atteso che i fideiussori (i sigg.ri e ) erano ragionevolmente a Parte_2 Parte_1
conoscenza della situazione societaria, così motivando il Tribunale di Lecco: “I due attori fideiussori, specialmente in seno ad una società che vede associati padre e figli, non potevano non essere al corrente della situazione economica della loro società, per modo che ben avrebbero potuto intervenire per evitare conseguenze economiche pregiudizievoli per essi garanti, oltre che per la società garantita. Avendo all'epoca deciso di non farlo, evidentemente per tenere in vita la compagine sociale sperando in un superamento della crisi, non possono a posteriori riversare questa loro risoluzione sulla banca per ottenere la liberazione dalle garanzie personali” – (p. 37 sentenza).
pagina 16 di 44 5. A seguito di procedimento di correzione di errore materiale, il dispositivo della sentenza, veniva così integrato: “ripartisce definitivamente fra le due parti processuali al
50% ciascuna le spese di CTU liquidate in € 30.000,00 oltre oneri di legge”.
6. e in proprio e/o quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi di hanno proposto appello, avvero la sentenza n. 684/2021, Persona_1
per i seguenti motivi:
I^ MOTIVO: “Violazione e/o erronea valutazione in sentenza dell'art. 117 co.1, 3 e 7 TUB, dell'art. 13, co.1 L.154 del 17.02.1992 e dell'art. 1283 c.c.: inesistenza di valida apertura di contratto di conto corrente - nullità del contratto di conto corrente n. 12051 - nullità dell'interesse ultralegale, delle commissioni e spese addebitate in costanza di rapporto”;
II^ MOTIVO: “Erronea valutazione dell'anatocismo nel contratto di conto corrente – paragrafo 4 e 5 sentenza impugnata pag. 14 – 19 e seguenti”;
III^ MOTIVO: “Erronea valutazione dell'insussistenza di usura. Valutazione della presenza di c.m.s. paragrafo 6-7-8 sentenza pagina 20 – 24”;
IV^ MOTIVO: “Erronea valutazione del giudice in punto usura oggettiva in merito all'integrazione alla CTU con riferimento agli interessi – violazione della L. 108/1996 – erronea esclusione dell'usura oggettiva”;
V^ MOTIVO: “Erronea valutazione del Giudice circa la prescrizione delle rimesse solutorie”;
VI^ MOTIVO: “Erronea valutazione del Giudice in merito al rigetto dell'eccezione di nullità del mutuo;
Mancata motivazione circa l'asserita insussistenza di indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto contrattuale del mutuo;
VII^ MOTIVO: “Quanto al paragrafo 18 della sentenza”;
VIII^ MOTIVO: “Sul rigetto della sussistenza di usura soggettiva – pag. 35 sentenza, paragrafo 19 sentenza pagina 35”;
pagina 17 di 44 IX^ MOTIVO: “Erronea valutazione del giudice in merito all'esclusione del danno risarcibile - illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi”;
X^ MOTIVO: “Sulla liquidazione delle spese di lite”.
7. La si è costituita in appello e ha concluso, in via preliminare, per CP_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, per il rigetto, proponendo appello incidentale per un unico motivo.
8. Con ordinanza del 9.4.2024, veniva ammessa CTU in appello, sul seguente quesito:
“Il Ctu – tenuto conto degli accertamenti già svolti nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Lecco (R.G. n. 3096/2016), della documentazione depositata dalle parti e di quella eventualmente ulteriore che venisse acquisita con il consenso di entrambe, sentiti i Ctp laddove nominati – in relazione al rapporto di conto corrente n. 12051:
a. espunga gli interessi anatocistici, effettuando due distinte ipotesi ricostruttive:
- nel primo caso, sino al 30 giugno 2000 e, poi, successivamente, dal 1.1.2014 al 5.01.2017;
- nel secondo, sino a quando non accerti la pattuizione, sottoscritta dal correntista, della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito e, comunque, dal
1.1.2014 al 5.01.2017;
b. applichi le c.m.s. solo se:
- risulti specificamente indicata la misura percentuale, la periodicità dell'addebito e le modalità di calcolo e, comunque, sino al 28.12.2011;
- nel periodo compreso tra il 2.1.2009 ed il 27.12.2011, a condizione che il conto presenti un saldo a debito per almeno trenta giorni in presenza e nei limiti di fido;
- dal 28.12.2011 – se previste - la sola commissione omnicomprensiva in misura non superiore allo 0,50% per trimestre, sull'importo e sulla durata dell'affidamento (in aggiunta al tasso di interesse), oltre che la commissione di istruttoria veloce (c.i.v.) per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido;
c. espunga le rimesse aventi natura solutoria, anteriori al 7 novembre 2006, sul saldo di conto corrente previamente rettificato dalle poste non dovute”.
pagina 18 di 44 9. Completata l'attività istruttoria, all'udienza del 22 gennaio 2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Deve essere affrontata preliminarmente la questione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla per non avere l'appellante prospettato “un supporto argomentativo CP_1
idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, contrapponendo alle argomentazioni ivi svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime”.
La Corte ritiene che l'eccezione sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in Legge n. 134 del
2012 e applicabile ratione temporis al caso in decisione, va interpretato nel senso che l'impugnazione debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tale fine, non si richiede l'utilizzo di “particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.2
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”.3 3 cfr., in tale senso, Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; pagina 19 di 44 Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza.
I. Passando al merito, con il primo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta del contratto di apertura del conto corrente
n. 12051, prospettando le seguenti ragioni di censura:
- il contratto risulta firmato dal solo correntista e una copia non è stata consegnata a quest'ultimo;
- manca l'attestazione di consegna della copia del contratto;
- di conseguenza, risulta violato il disposto di cui all'art. 117 Tub.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la questione, così come proposta, non sia meritevole di accoglimento.
I.A. Innanzi tutto, appare fondata la questione di inammissibilità del motivo in esame, sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nella parte in cui l'appellante – solo in sede di gravame
– ha prospettato la mancata consegna di copia del contratto, in quanto, in primo grado, la medesima parte si era limitata a dedurre la (sola) nullità del contratto per difetto della forma scritta
ad substantiam (così, pgg.
8-12 atto di citazione del 7.11.2016 e pgg.
7-9 memoria n.1, ex art. 183
c.p.c. del 22 febbraio 2018).
I.B. Premesso quanto sopra, nel merito, la doglianza di difetto di forma scritta a pena di nullità appare infondata, tenuto conto dei seguenti principi:
a) prima dell'entrata in vigore della Legge 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza bancaria (che, all'art. 3, ha imposto per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, la forma scritta, prevedendo, altresì, che i contratti “devono indicare il tasso di interesse” e che le clausole “di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”), non era previsto un onere di forma scritta, né ad probationem, né ad substantiam4; né era prevista una disciplina analoga a quella di pagina 20 di 44 cui agli artt. 117, commi 1 e 3 - 127 TUB, ivi compresa la nullità di protezione rilevabile anche di ufficio da parte del Giudice;
5
b) le discipline di cui alla Legge 154/1992 ed al successivo d.lgs.385/1993 (T.U.B.) non sono retroattive (Cass. nn. 9896/2019, 23472/2020), tanto che l'art. 161, comma 6, TUB stabilisce espressamente che i contratti, già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. 385/1993 (1° gennaio
1994), sono regolati dalle norme anteriori;
c) solo per i contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Testo Unico ANrio si applica la relativa disciplina, così come interpretata, in punto di forma scritta, dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (con le sentenze nn.898, 1200, 1201 e 1653 del 20186);
d) per i contratti antecedenti alla legge 154/1992, ove non vi era una forma imposta (sebbene le Banche utilizzassero, spesso, come nel caso di specie, modulistiche scritte predisposte dall'ABI), trovava applicazione la disciplina codicistica che, ad esempio, in tema di interessi ultra - legali, all'art. 1284, 3° comma, c.c., prevedeva che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto”, essendo altrimenti dovuti nella misura legale.
I.C. Così declinati i principi generali in tema di forma scritta dei contratti bancari, si osserva, in relazione al caso in esame, che la doglianza si concentri sul contratto di conto corrente concluso il
21.11.1991, quindi, prima dell'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria.
Di conseguenza, si deve escludere la dedotta ipotesi di nullità del contratto per difetto della forma ad substantiam, in quanto, a tale epoca, non prevista dalla legge, ritenendosi non applicabili i principi di cui alla Legge 154/1992 ed all'art. 117 Tub, (così come l'interpretazione data dalle SS.UU.cit.), in quanto non ancora in vigore al momento di stipulazione del contratto. Trattasi di profilo che appare, in ogni caso, assorbente rispetto alla dedotta “omessa consegna di copia del contratto”.
I.D. In ultimo, si osserva che tale doglianza – quand'anche, per ipotesi, potesse integrare una causa di nullità e, non invece, più correttamente, una violazione di un obbligo di condotta – sia contraddetta dallo stesso testo contrattuale laddove, nel suo incipit, prevede quanto segue:
“Ho/abbiamo ricevuto la Vostra lettera del 21.11.1991 con la quale mi /ci avete comunicato di aver aperto un conto corrente di corrispondenza che sarà regolato, salvo successive variazioni, al seguente tasso d'interesse d'uso. Nel dichiararmi/dichiararci d'accordo sull'intero contenuto della
Vostra prendo/prendiamo nota che i nostri rapporti sono regolati dalle “norme” riportate qui di seguito che dichiaro/dichiariamo di approvare (…)” – (doc. n. 3 AN: “Lettera di apertura di conto corrente – benestare” datata 21.11.1991 e sottoscritta in calce dall'allora legale rappresentante di e Malighetti snc). CP_3
I.E. Infine, si rileva che – in ordine agli interessi da applicare al rapporto in discussione – il
Giudice di primo grado, rilevata l'omessa specifica pattuizione degli interessi convenzionali, abbia correttamente disposto l'applicazione del “criterio legale”, nei termini già indicati in premessa.
Pertanto, tenuto conto dei principi esposti in precedenza, la censura in esame appare da respingere.
II. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della sentenza di primo grado nella parte in cui – in relazione agli interessi anatocistici, che ha espunto sino al 13.3.2008 - ha ritenuto di farne applicazione dal 13.3.2008 sino al 31.12.2013, ritenendo così rispettato il disposto di cui all'art. 7 delibera CICR 9.2.2000 (in base al quale, al comma 2, si prevedeva quanto segue: “2. Qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna. Di tale nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”).
Si duole parte appellante della circostanza che tale specifica pattuizione sia stata apposta in un contratto di apertura di credito in conto corrente e che, in quanto tale, non valga a soddisfare il requisito della specifica pattuizione prevista dall'art. 7 delibera CICR cit.
Di conseguenza, si chiede che l'anatocismo venga espunto per l'intero periodo considerato. pagina 22 di 44 Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
II.A. Si premette che la avesse comunicato l'adeguamento, alla citata delibera Cicr, sia con CP_1
l'estratto di conto corrente al 31.12.2000, sia mediante la pubblicazione, in G.U., Parte Seconda, n.
247 del 21.10.2000 (doc. n. 18 . CP_1
Inoltre, dalla disamina del contratto di apertura di credito del 13.3.2008, risultano riportate le
“condizioni economiche più significative” relative al “conto corrente n. 12051 e sul quale l'apertura di credito avrebbe operato.
A pg. 2 del contratto 13.3.2008, era previsto che:
Dalle condizioni economiche sopra trascritte, risulta chiara la specifica pattuizione dei tassi, a debito ed a credito (sia del TAN sia del T.A.E.), che della pari periodicità trimestrale della capitalizzazione.
Ancora, si osserva che - a pg.
2 - si era previsto quanto segue:
“La capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avverrà con periodicità trimestrale. La chiusura contabile periodica coincide con la fine di ogni trimestre, e cioè con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.” (…) “Ai fini del perfezionamento del rapporto, pagina 23 di 44 La/Vi invitiamo a restituirci l'unita lettera, munita della Sua/Vostra firma, da apporre negli appositi spazi, in segno di accettazione delle condizioni in essa riportate e per l'approvazione specifica, anche se già effettuata all'atto della stipula del contratto di conto corrente, delle clausole relative alla periodicità di capitalizzazione degli interessi e alla facoltà di variare
(…).”
A pg. 3, era, altresì, specificato che:
“Nel ribadire di aver ricevuto la lettera innanzi trascritta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, approvo/approviamo specificamente – pur se ciò fosse una ripetizione – le previsioni di cui alla lettera in parola, relative alla periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi e alla facoltà della AN di variare (…)”.
Seguiva la sottoscrizione del correntista.
III – IV. Con il terzo motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata, laddove, ai fini dell'accertamento dell'usura, non ha considerato che:
- si dovesse tenere conto del tasso annuo effettivo e non del solo tasso annuo nominale;
- non ha considerato il costo annualizzato delle c.m.s.;
- non ha tenuto conto del superamento, in corso di rapporto, del tasso soglia, né la a CP_1
fine trimestre, ha ritenuto di correggere il tasso applicato, se superiore al tasso – soglia.
Oltre a ciò, l'appellante evidenzia la nullità della c.m.s. laddove “indeterminata” cioè non indica, oltre alla percentuale da applicare, la base di calcolo e il metodo di riferimento.
Il terzo motivo di appello può essere disaminato unitamente al quarto, in quanto logicamente connessi e con il quale l'appellante si duole dell'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'usura in corso di rapporto, laddove la stessa fosse conseguente alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della CP_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che i profili di censura dinanzi indicati siano infondati, per le seguenti principali ragioni.
pagina 24 di 44 III.A. Innanzi tutto, il CTU di primo grado, alle pgg. 33 e ss. della relazione, evidenziava che, in relazione ai contratti prodotti in giudizio, non avesse mai riscontrato il superamento del tasso – soglia.
III.B. Oltre a ciò, si aggiunge che, quanto al contratto del 21.11.1991, la Legge 108/1996 non era ancora entrata in vigore e che, comunque, stante che gli interessi erano stati determinati mediante
rinvio ad uso piazza, il primo giudice correttamente ha fatto applicazione degli interessi legali, ai fini dei ricalcoli, così come già in precedenza evidenziato.
III.C. Inoltre, si ritiene che l'accertamento del Ctu sia stato eseguito mediante metodologia corretta, ovvero mediante l'applicazione della formula di AN d'IT (così, pg. 36 relazione).
Quanto alle c.m.s., il CTU ha fatto applicazione, per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis d.l. 185/2008, del principio affermato da SS.UU. Civili n. 16303/2018 (in base al quale: “Con riferimento ai rapporti svoltisi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle
disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto
a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pagina 25 di 44 pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”) (così, pgg. 38 e ss. relazione).
Inoltre, lo stesso CTU ha specificato di avere tenuto conto del “costo annualizzato” delle cms solo a partire dal primo trimestre dell'anno 2010, in quanto era così previsto dalle Istruzioni di AN
D'IT (cfr. pg. 152 Ctu).
III.D. Quindi, questa Corte ritiene corretta la valutazione del primo Giudice laddove, a pg. 24 della sentenza, ha escluso “l'usura originaria”, in relazione ai rapporti indicati, evidenziando che la configurabilità dell'usura sopravvenuta è stata esclusa da SS.UU. Civili n. 24675/2017 (che ha affermato, tra l'altro, che “allorchè il tasso degli interessi concordato fra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della
Legge 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso
d'interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”).
III.E. Né, sotto altro profilo, appare suscettibile di accoglimento la prospettazione di parte appellante – laddove deduce il superamento del tasso soglia, in conseguenza delle modifiche unilaterali del contratto, da parte della banca, ex art. 118 Tub.
La doglianza appare, invero, generica, in quanto l'appellante non risulta avere specificamente allegato, né provato, l'esercizio dello ius variandi successivamente alla stipulazione del contratto,
così come il superamento del tasso soglia, mancando l'indicazione di quando e in che termini lo stesso sarebbe avvenuto;
né tale carente allegazione risulta colmata dalla perizia di parte che nulla ha detto sul punto.7
III.F. In ultimo, con riferimento alla dedotta nullità della c.m.s. in quanto carente dell'indicazione del metodo di calcolo, questa Corte – nel disporre CTU integrativa in appello – ha demandato al
CTU, tra l'altro, l'espunzione delle cms laddove non determinate (così punto b del quesito). 7 con riferimento alla questione esaminata, in ordine all'onere di allegazione e prova, si rimanda a Cass. Civ. 1° aprile 2025, n. 8669; pagina 26 di 44 Si ricorda, infatti, che, secondo ampio orientamento della Corte di legittimità – “[…] deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità
di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta
commissione alla banca. non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione
di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., in motivazione,
Cass. n. 19285 del 2022, confermate in seguito da numerose pronunce v. per tutte Cass. n.
9712/2024)”.8
V. Con il quinto motivo, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'individuazione delle rimesse solutorie andasse effettuata sul “saldo storico” della banca e non sul “saldo previamente rettificato” dalle annotazioni indebite.
Inoltre, l'appellante si duole dell'erronea valutazione dell'onere della prova, in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto – onere della prova che il Tribunale di
Lecco ha ritenuto fosse a carico del correntista.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza sia parzialmente fondata, nei termini che si vanno ad evidenziare.
Sul punto, si premette che:
a) come affermato da Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 15895/2019, l'onere di allegazione gravante a carico della AN che, convenuta in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione delle rimesse aventi natura solutoria, “è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”;
b) a fronte dell'eccezione di prescrizione così formulata dalla spetta al correntista CP_1
l'onere di provare la natura meramente ripristinatoria della rimessa in conto (così, di recente, Cass. Civ. n. 26897/2024); 8 Così, Cass. Civ., I, ordinanza 25 novembre 2024, n. 30298; pagina 27 di 44 c) inoltre, la valutazione della natura solutoria o ripristinatoria della rimessa deve essere effettuata, previa eliminazione di tutte le annotazioni indebite, al fine di “determinare il reale saldo passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”;
d) si richiamano, tra molte Cass. Civ. n. 9141/2020 e Cass. Civ. n. 7721/2023:
“Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta
dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della
prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo”);
e) la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse solutorie non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti ultra - decennali.
Di conseguenza, tenuto conto di tali principi, questa Corte ha incaricato il CTU di ricalcolare il saldo passivo di conto corrente, previamente epurato dalle poste indebite (così, punto c del quesito).
VI – VII. Con il sesto motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui – in relazione ai contratti di mutuo:
(i) non ha tenuto conto, ai fini dell'accertamento dell'usura, della penale di estinzione anticipata;
(ii) non ha ritenuto che l'ammortamento alla francese implicasse un effetto anatocistico vietato;
(iii) non ha accertato la nullità dei contratti di mutuo fondiario in quanto simulati, avendo avuto la sola finalità di ripianare il debito preesistente;
(iv) non ha rilevato l'omessa indicazione del tasso annuo effettivo;
(v) non ha accertato l'omessa indicazione del regime finanziario ai fini della determinazione della rata;
pagina 28 di 44 (vi) non ha accertato l'omessa indicazione del TAEG / ISC e la conseguente nullità del contratto.
Il sesto motivo di appello può essere esaminato unitamente al settimo, in quanto intimamente connessi e con il quale gli appellanti reiterano la prospettazione di nullità dei mutui conclusi con la in quanto finalizzati a ripianare passività pregresse. CP_1
Ciò premesso, la Corte ritiene che le doglianze sopra indicate siano infondate per le seguenti principali ragioni.
Seguendo l'ordine sopra indicato, si osserva quanto segue.
(i) Quanto alle penali per l'estinzione anticipata, le Istruzioni di AN d'IT del mese di agosto 2009, per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge in materia di usura, al punto C4) prevedevano che:
“le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica” (così, pg. 120 CTU primo grado).
Sul tema, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7352 del 7.3.2022, ha confermato la correttezza delle citate Istruzioni di B.I., in quanto:
“proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”.
(ii) In ordine al secondo profilo, si richiama l'orientamento espresso, in diverse pronunce, dalla Corte di Appello di Milano (ex multis, C.A. Milano, sentenza 2643 dell'8.10.2024), oltre che dalla Corte di Cassazione (così, SS.UU. Civili, sentenza n.
15130 del 29.05.2024) e in base al quale, in tema di mutuo bancario, nell'ipotesi di rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di pagina 29 di 44 capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Ciò in quanto - ha specificato la Suprema Corte con la sentenza indicata - il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi” e, quindi, con il calcolo degli interessi sul capitale incrementato da interessi o sugli interessi scaduti (i.e. propriamente anatocistici), ma dal fatto che, nel piano concordato tra le parti, la restituzione del capitale risulta ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) e in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di maggiori interessi corrispettivi da parte del mutuatario per il differimento del termine di restituzione.
Quindi, in mancanza di un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, la tipologia di ammortamento adottato non incide, né sul tasso annuo nominale (TAN), né sul tasso annuo globale (TAEG).
Oltre a ciò, si rimanda alle valutazioni del CTU – (in particolare, pgg. 26 – 30 relazione integrativa depositata in primo grado) – ove il medesimo giungeva, dal punto di vista tecnico, alle stesse conclusioni espresse dalle SS.UU. Civili cit., confutando la diversa prospettaz.one del Ctp degli appellanti ed escludendo l'effetto anatocistico del “sistema di ammortamento alla francese”.
(iii) In ordine alla dedotta natura simulata dei mutui fondiari, si rileva che la stessa non sia fondata, in quanto, in punto di fatto:
- all'art. 1) veniva previsto che l'importo erogato “verrà utilizzato per liquidità”;
- inoltre, dall'esame degli estratti di conto corrente, risulta che gli importi mutuati, di euro
130.000,00 in data 17.01.2011 e di euro 120.000,00 in data 16.04.2013, siano stati erogati e accreditati, rispettivamente, nelle stesse date indicate, sul conto corrente degli appellanti.
pagina 30 di 44 Di conseguenza, risulta per tabulas che le somme mutuate siano entrate nella disponibilità di questi ultimi.
Inoltre, in punto di diritto, si rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5841 del 5.3.2025, componendo il precedente contrasto, abbiano affermato che il perfezionamento del contratto di mutuo, con il conseguente obbligo restitutorio a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui “la somma mutuata, ancorchè non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattaule”.
Conclusivamente, tenuto conto delle circostanze evidenziate e di tale principio di diritto, si ritiene che i contratti di mutuo fondiari conclusi dalle parti non fossero “simulati”, con conseguente rigetto della censura in esame.
(iv) – (v) In ordine agli ulteriori profili di doglianza, relativi all'omessa indicazione, sempre in relazione ai contratti di mutuo, del TAE e delle condizioni economiche, al fine dell'esatta determinazione della rata, la Corte osserva che il motivo, così proposto, sia generico, oltre che infondato.
Invero, da un lato, non è dato cogliere l'esatta portata della censura in esame, in quanto non adeguatamente esplicitata da parte appellante;
dall'altro, la disamina dei contratti di mutuo e l'accurata analisi del CTU, (tanto nella prima relazione, quanto nella relazione integrativa, depositate in primo grado), rende evidente la previsione di tutte le condizioni economiche necessarie al fine di rendere edotto il mutuatario dell'importo della rata e, in generale, del trattamento economico e giuridico del rapporto.
Si rimanda – per necessaria brevità – alla disamina fatta dal CTU alle pgg. 108 e ss. e 123 e ss. della prima relazione, rispettivamente, per il mutuo del 17.01.2011 e per il mutuo del
16.04.2013, ove dà conto delle più importanti previsioni negoziali, in punto: alla durata del pagina 31 di 44 contratto, agli interessi corrispettivi convenzionali, al tasso minimo applicato, alle modalità di rimborso, agli interessi di mora convenzionali, alle modalità di estinzione anticipata ed alle spese.
Inoltre, si richiamano i documenti di sintesi allegati ai mutui che evidenziano, nel dettaglio, le condizioni economiche e i piani di ammortamento (anche questi ultimi allegati ai mutui) e che dettagliano l'importo di ciascuna rata, con riferimento alla quota capitale, al debito residuo e agli interessi.
Si tratta di condizioni – tutte – analizzate dal CTU ai fini del successivo calcolo del TEG e esplicitate nella relazione alla quale si rimanda per il dettaglio tecnico.
Pertanto, non appare fondata la dedotta nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni contrattuali, attesa la loro puntuale indicazione nel documento contrattuale e nei citati allegati.
(vi) Infine, si rileva come sia infondata anche la doglianza relativa all'omessa indicazione del
TAEG /ISC quale causa di nullità del contratto atteso che, secondo l'orientamento interpretativo che si intende ribadire – (esclusa la ricorrenza, nel caso in esame, di un contratto di credito al consumatore, ex art. 121 e ss. TUB) – detta omissione, quand'anche fondata, non è causa di nullità del contratto.
Sul punto, appare sufficiente richiamare la motivazione assunta dal Tribunale di Lecco – in quanto coerente con l'orientamento di questa Corte di Appello e con i principi, da tempo, affermati dalla Corte di Cassazione9 – e che si trascrive:
“esso [il TAEG] rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. E' quindi un indicatore previsto dalla normativa ai soli fini di pubblicità e trasparenza e non costituisce invece un tasso di interesse, un prezzo o una
condizione economica direttamente applicabile al contratto. Ne discende che non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB 9 cfr., fra molte, Cass. Civ. n. 4597/2023; pagina 32 di 44 per sancirne la nullità (“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali… che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”). Pertanto, sia nell'ipotesi in cui vi sia difformità tra l indicato in contratto e quello concretamente CP_7 applicato, sia nell'ipotesi di totale assenza di indicazione dell' il difetto non incide sulla CP_7 validità del contratto o della clausola relativa agli interessi. L' infatti, serve solo ad CP_7
informare il cliente del costo complessivo del credito a lui erogato, ma le varie voci di costo,
compresa prima di tutto la misura degli interessi, sono pattuite nelle specifiche clausole contrattuali. In altri termini, l'Indicatore in esame non ha alcuna funzione o valore di regola di validità del contratto (tanto meno essenziale al punto da derivarne la nullità) poiché non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo contenute nel singolo contratto;
riveste invece una finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale e
dispiega la sua valenza come regola di comportamento per la banca, che può comportare un'obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, laddove il cliente alleghi e provi che, se gli fosse stato correttamente rammostrato l' non avrebbe concluso quel CP_7 contratto o a quelle condizioni” – (pgg. 32 e 33 sentenza).
Si ritiene, pertanto, di confermare la valutazione del primo Giudice nella parte in cui – valutando
Con che l'eventuale omessa o erronea indicazione del TAEG / integri la (sola) violazione di “un obbligo di condotta” – ha escluso il dedotto profilo di nullità contrattuale, rappresentando, in generale, quale rimedio a tutela del cliente, la sola azione di responsabilità (contrattuale o pre – contrattuale), oltre che di risarcimento del danno (sussistendone i presupposti) – quali azioni,
peraltro, non proposte nel presente giudizio (in termini, Cass. Civ. n. 4597/2023).
VIII. Con l'ottavo motivo di appello, la statuizione di primo grado viene impugnata per avere escluso l'usura soggettiva dei contratti di mutuo e per avere affermato che gli allora attori non avessero delineato gli elementi necessari per poterla accertare in concreto.
Sul punto, gli appellanti deducono l'erroneità di tale valutazione, tenuto conto del “tasso sproporzionato” e dello “stato di necessità economico finanziario” in cui i mutuatari versavano a tale epoca, tanto che venivano segnalati in Centrale Rischi.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza, così proposta, sia generica e, comunque infondata.
pagina 33 di 44 Si premette che il Tribunale (così, pgg. 35 sentenza) avesse già stigmatizzato la carente indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendo stati delineati gli elementi concreti per procedere al relativo accertamento.
Tale carenza di allegazione e di prova risulta evidente, anche in questa sede di gravame, atteso che:
- ai sensi dell'art. 644, comma 3° c.p. “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”;
- quindi, elementi costitutivi della fattispecie sono:
1) la sproporzione degli interessi o, comunque, delle altre condizioni economiche pattuite, sebbene inferiori al tasso – soglia, da valutare in concreto e tenuto conto del tasso medio
praticato per operazioni similari;
2) la condizione di “difficoltà economica e finanziaria” della parte che ha ricevuto dette somme di denaro.
In relazione al caso in esame, questa Corte evidenzia che gli allora attori non risultino avere adeguatamente allegato gli elementi costitutivi della fattispecie in esame, risultando del tutto omesso il requisito sub 1) e apparendo, comunque, non sufficiente l'allegazione della segnalazione alla Centrale Rischi sub 2) - (segnalazione che risulta comunicata dalla in data 27.06.2017 – CP_1
cfr.doc n. 22 appellanti) - in quanto successiva di diversi anni rispetto alla conclusione dei mutui del 17.01.2011 e del 16.04.2013.
Pertanto, non avendosi chiara conoscenza della situazione della Società al momento di conclusione dei due contratti di mutuo e stante il lasso di tempo trascorso rispetto alla successiva segnalazione in C.R., in difetto di altre o diverse circostanze, non allegate dagli appellanti, la censura in esame appare da rigettare.
IX. Con il nono motivo di appello, la sentenza di primo grado viene impugnata per avere erroneamente ritenuto non provato il danno subito dagli appellanti in conseguenza dell'illegittima
segnalazione alla Centrale Rischi di AN d'IT. pagina 34 di 44 In particolare, gli appellanti prospettano di avere subito un danno patrimoniale (da lucro cessante) e richiamano la documentazione, già prodotta in primo grado e relativa, tra l'altro:
- ai contratti di appalto antecedenti a tale segnalazione, onde dare prova dell'operatività della
Società in campo edilizio;
- agli altri contratti di appalto, successivi a tale periodo ed a dimostrazione del ridimensionamento dell'attività;
- le fatture di vendita dei macchinari e che si allegava quale conseguenza della segnalazione in Centrale Rischi.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che la censura in esame sia infondata.
Parte appellante non risulta avere proposto adeguata critica alla motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui – evidenziando il difetto di prova del danno da lucro cessante – ha rilevato che:
a) non risultano prodotti in giudizio i documenti contabili e, dunque, non si è in grado di valutare la dedotta contrazione di fatturato della Società;
b) non risulta allegato, con sufficiente specificità, il ridimensionamento dell'attività che si assume conseguente a tale segnalazione (così, pg. 36 sentenza “mai gli attori hanno fornito un dato di grandezza del preteso danno da lucro cessante e perdita di chance”);
c) la segnalazione “a sofferenza” in Centrale Rischi è avvenuta solo nel corso del giudizio di primo grado (precisamente in data 27.6.2017, così doc. n. 22 appellanti), cioè allorquando – secondo la stessa prospettazione di questi ultimi – la situazione economico – patrimoniale della Società era già
critica da diversi anni;
d) in data 29.4.2014, avveniva la sola “segnalazione ad incaglio” (doc. n. 15 appellanti).
Oltre a ciò, si osserva che risulti per tabulas (doc. n. 16 appellanti) che – successivamente alla
“segnalazione ad incaglio” del 2014 – la abbia confermato le linee di credito già accordate e, CP_1
dunque, non abbia revocato i finanziamenti in essere.10
pagina 35 di 44 La revoca interveniva solo in data 29.4.2016, alla quale seguiva la comunicazione di recesso della in data 5.12.2016 e, in data 27.6.2017, avveniva – come detto – la segnalazione in Centrale CP_1
Rischi.
Per tali principali considerazioni, la Corte ritiene, in via assorbente, carente la prova del danno e del nesso di causalità fra la condotta della e il dedotto danno patrimoniale da lucro cessante. CP_1
Né, infine, si ritiene che le prove orali reiterate da parte appellante possano astrattamente dare prova di tali circostanze, in carenza di adeguato corredo documentale in ordine agli indicati elementi costitutivi della fattispecie.
X. Infine, con il decimo motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza di primo grado per avere escluso l'applicazione dell'art. 1956 c.c. nei confronti dei garanti che erano (solo)
“figli” del legale rappresentante e, quindi, non potevano essere a conoscenza della situazione economico – finanziaria della società.
La Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Risulta per tabulas (così, doc. n. 23 atto notarile dell'8 agosto 1995) che, da quando venne CP_1
modificata la ragione sociale della Società (i.e. da a ONroparte_8 [...]
e, contestualmente, la compagine sociale, i signori ONroparte_9
e erano “soci amministratori” (prevendendosi, all'art. Parte_1 Parte_2
6 dell'atto pubblico 8.8.1995, che l'amministrazione e la rappresentanza legale ella Società spettava “ai soci”).
Si ha ulteriore conferma di ciò da quanto previsto nei citati contratti di mutuo (così, docc. nn. 7 e 9
ove i medesimi e comparivano avanti al Notaio CP_1 Parte_1 Parte_2
“Nel gennaio 2014 la ha comunicato unicamente una variazione di classificazione nella categoria “ad CP_1 incaglio” […] tra i vari elementi che hanno indotto la a classificare la posizione ad incaglio vi è proprio CP_1 il fatto che dalla Centrale Rischi risultava che nel gennaio 2014 AN PO di Milano aveva girato a sofferenza la posizione per € 101.269 (si vd. all. 21 doc.5 avv.). Si aggiunga poi che nell'aprile ONroparte_3
2015 anche UT BA girava la posizione a sofferenza per € 161.981 e nell'aprile 2016 ONroparte_3 anche Intesa NP segnalava a sofferenza la società attrice per complessivi € 38.290. Da ultimo, solo nel giugno 2017 l'esponente si vedeva costretta a segnalare la posizione a sofferenza (si vd. sempre all. 21 CP_1 doc. 5 avv.)”.
pagina 36 di 44 e sottoscrivevano gli atti in qualità di “soci amministratori” di ONroparte_9
[...]
Pertanto, i medesimi, in quanto “soci” erano nelle condizioni di conoscere la situazione economico
– finanziaria della Società, allorquando venivano sottoscritti tali contratti in corso di rapporto.
XI. Con un unico motivo di appello incidentale, la si duole della statuizione di primo CP_1
grado nella parte in cui ha ritenuto di non applicare gli interessi anatocistici sino alla stipulazione del contratto del 13.03.2008 e non, invece, solo sino al 1° luglio 2000.
XI.A. La Corte ritiene che la doglianza sia fondata, per le seguenti principali ragioni.
(i) Innanzi tutto, è opportuno dare conto dell'evoluzione normativa in materia, onde meglio evidenziare le ragioni di dissenso di questa Corte rispetto all'orientamento interpretativo indicato da parte appellante.
Con il revirement del 1999, la Corte di Cassazione affermava la natura negoziale11 e non normativa delle norme ABI che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la capitalizzazione annuale di quelli a credito, ritenute, quindi, nulle, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
Il Legislatore, con l'art. 25 d.lgs. 342/199912, che modificava l'originario art. 120 Tub, demandava al CICR di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi, 11 Principalmente, per l'inesistenza di un uso consuetudinario antecedente al codice civile del 1942, sia dal punto di vista oggettivo (l'usus) - non risultando lo stesso registrato presso le Camere di Commercio in sede provinciale ed essendo stato introdotto solo dal 1° gennaio 1952 dalle N.B.U.; sia in ordine alla componente soggettiva, atteso che la loro reiterazione non era accompagnata dalla c.d. opinio iuris ac necessitatis;
pagina 37 di 44 prevedendo, al 2° comma, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori;
nonché, al 3° comma, che le clausole già previste nei contratti in corso fossero “valide ed efficaci” e dovessero essere adeguate in base ai criteri indicati dal Cicr.
Il CICR - con la nota delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 - stabiliva che, nei rapporti di conto corrente, debba essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2); inoltre, quale regime transitorio, assegnava termine sino al 30 giugno 2000 per l'adeguamento, da parte delle banche, dei contratti in corso (art. 7, comma 1°) e precisava che:
“2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (cfr. art. 7, comma 2°).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del (solo) 3° comma dell'art. 25 d.lgs.342/99, nella parte in cui stabiliva la validità - anche retroattiva - delle clausole di produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della delibera CICR.
Di conseguenza, in base al novellato art. 120 ed alla delibera attuativa del 9.2.2000, così come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale, le clausole anatocistiche:
- per i contratti stipulati in epoca antecedente, sono nulle, in quanto integranti un mero uso negoziale inidoneo a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c.;
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. pagina 38 di 44 - per il periodo successivo, sono valide, purché rispettino la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito.
(ii) Quanto alla valutazione della natura (migliorativa o peggiorativa) delle nuove pattuizioni ed alle modalità di adeguamento dei contratti in corso – si sono delineati due diversi orientamenti.
A. Secondo il primo13 - che questa Corte conosce e che, peraltro, ritiene meno persuasivo per tutte le ragioni che si andranno ad esporre - seppure la pronuncia di incostituzionalità n.
425/2000 non abbia direttamente interessato il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. - il riferimento operato dall'art. 7 della delibera Cicr ad una disposizione migliorativa o peggiorativa, presuppone, necessariamente, l'efficacia della clausola previgente.
Ma ciò – si prosegue - non è più astrattamente prospettabile, poiché – a seguito della citata pronuncia – la clausola previgente è nulla e, dunque, tamquam non esset;
di conseguenza, il giudizio di comparazione è impraticabile e ogni modifica contrattuale è da ritenersi sempre
peggiorativa (passandosi dall'assenza di capitalizzazione alcuna ad una capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, in senso sfavorevole per il correntista).
Pertanto, è sempre necessaria una nuova pattuizione negoziale e gli adempimenti pubblicitari indicati (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista nel rispetto dei termini indicati dal Cicr) non sono sufficienti per la valida applicazione degli interessi composti.
B. Secondo altro orientamento interpretativo14, si evidenzia che la pronuncia di incostituzionalità n. 425 del 17 ottobre 2000 non ha travolto la disciplina transitoria (i.e. l'art. 7 cit.
delibera Cicr) in relazione all'adeguamento dei contratti in corso, avendo diversamente accertato il solo eccesso di delega nella misura in cui si era prevista la sanatoria retroattiva degli stessi.
Di conseguenza, deve comunque verificarsi se la nuova previsione - della pari capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito - sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quella in precedenza applicata. 13 cfr., fra le altre, Cass. Civ. sentenze nn. 26769/2019, 9140/2020, 29420/2020; 23459/2023; 28215/2024;
pagina 39 di 44 Questa Corte – così come già in altre pronunce analoghe – ritiene di confermare l'adesione a tale secondo orientamento interpretativo.
Rifuggendo da meri richiami a precedenti di legittimità conformi (di cui, peraltro, non si può non dare atto), si osserva che solo quest'ultimo appaia soddisfare i criteri di interpretazione della legge
(e, più in generale, degli atti aventi contenuto normativo) di tipo letterale, sistematico e teleologico.
In particolare, il tenore testuale della disposizione transitoria citata (che prevede espressamente il raffronto fra le disposizioni previgenti e quelle introdotte successivamente alla delibera 9.2.2000) richiede ragionevolmente di effettuare tale raffronto fra valori “omogenei”.
Invero, il Legislatore secondario ha indicato, agli operatori di settore, di effettuare un raffronto in concreto e non in astratto, quindi, una comparazione non giuridica, ma di fatto.
Certamente non sarebbe comparabile – come sostiene il primo orientamento indicato – la clausola previgente nulla e quella successivamente introdotta, nel senso che – così operando – l'esito sarà
sempre quello di una modifica peggiorativa.
Ma, ad avviso della Corte, è erroneo il raffronto che si vuole effettuare fra due dati non omogenei:
l'uno, squisitamente giuridico e che tiene conto della nullità ed inefficacia della clausola preesistente (che sarà sempre e comunque nulla) e, l'altro, invece, di tipo fattuale (cioè la clausola introdotta dalla AN dopo l'adeguamento nel 2000).
L'esito, così opinando, è univoco.
Se si volesse, per mera ipotesi, fare una comparazione fra dati omogenei e di tipo squisitamente
giuridico, allora, si dovrebbe comparare la clausola previgente nulla e la clausola valida successivamente introdotta: ipotesi, quest'ultima, che rimane tale, ma solo per evidenziare che il raffronto, in tale caso, porterebbe ad una modifica sempre migliorativa.
Tale risultato interpretativo non appare, quindi, appagante.
Tenuto conto di quanto evidenziato, risulta allora non persuasiva la valutazione, posta a fondamento del primo orientamento, in base alla quale la pronuncia di incostituzionalità, sebbene abbia direttamente interessato il solo terzo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. (cioè la sanatoria delle pagina 40 di 44 clausole contenute nei contratti pendenti al 21 aprile 2000), avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante il raffronto previsto dall'art. 7 delibera Cicr.
Questa Corte ritiene, infatti, che le scelte del Legislatore secondario – così come già esposte –
prescindessero da ciò, nella misura in cui prevedevano un raffronto di tipo fattuale, fra la clausola previgente (siccome esistente) e quella introdotta dopo l'adeguamento e rispetto alla quale la citata pronuncia di incostituzionalità e la valutazione (ex post) di tipo giuridico (i.e. la nullità della clausola) non appare incidere nel senso indicato.
Quindi – ritiene questa Corte – seguendo le indicazioni del Legislatore ed effettuando il raffronto in concreto, si deve valutare se la disciplina applicata a quel rapporto sia migliorativa o meno a seguito dell'adeguamento alla delibera Cicr.
Si avranno esiti differenti, a seconda della disciplina contrattuale previgente e di quella successivamente introdotta dalla singola e in relazione a ciascun rapporto. CP_1
Tale secondo orientamento appare altresì più coerente con la restante previsione, da parte dell'art. 7
2° comma cit., di dette forme di pubblicità (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista) - pubblicità che le Banche hanno generalmente rispettato nel termine loro assegnato.
Diversamente, non si comprende quale significato avrebbe tale previsione di adeguamento
(anch'essa rimasta valida ed efficace), in quanto del tutto inutile laddove si ritenga che la modifica contrattuale sia sempre peggiorativa e, dunque, sia sempre necessaria una nuova pattuizione scritta.
Anzi, proprio la previsione di tali modalità “semplificate” di adeguamento faceva trasparire, in realtà, una generale valutazione “migliorativa” delle “nuove” condizioni contrattuali rispetto a quelle previgenti (salvo ogni diverso apprezzamento da valutare in concreto, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti).
In ultimo, si osserva che il primo orientamento indicato non appare altresì tenere conto della
finalità generale di tali previsioni normative, in particolare, del fatto che – a seguito del revirement della Cassazione del 1999 – si è reso necessario l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti bancari.
pagina 41 di 44 E' ragionevole, dunque, affermare che si volesse ottenere l'adeguamento dei contratti in corso nel rispetto della logica generale che permea la disciplina bancaria, ovvero ritenere sufficienti detti adempimenti pubblicitari nel caso in cui la modifica risultasse favorevole al correntista e, al contrario, imporre la pattuizione scritta solo laddove la modifica di quel rapporto contrattuale fosse concretamente peggiorativa.
XI.B. Fatta tale premessa, in relazione al caso in esame, si rileva che, tra le varie ipotesi ricostruttive fatte dal CTU, si ritiene più corretta l'ipotesi “TIPO 1”, con esclusione della capitalizzazione fino al 30.6.2000, con applicazione della capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000
al 31.12.2013 e con esclusione dell'anatocismo dal 1.1.2014 sino all'estinzione del rapporto di conto corrente.
L'ipotesi “TIPO 1”, a sua volta, delinea tre diverse soluzioni:
La soluzione A1) tiene conto, ai fini della valutazione delle rimesse solutorie /ripristinatorie, dei soli fidi pattuiti.
La soluzione A2) tiene conto dei soli fidi di fatto.
La soluzione A3) tiene conto dei fidi pattuiti e dei fidi di fatto.
pagina 42 di 44 Ritiene la Corte che l'opzione più corretta, ai fini del ricalcolo del saldo di conto corrente, sia la soluzione A1), in quanto:
- la stessa considera i soli fidi risultanti dai contratti prodotti in giudizio15;
- le soluzioni A2) e A3), invece, tengono conto (solo o anche) dei “fidi di fatto” che – secondo l'interpretazione già seguita da questa Corte - è concetto “estraneo all'ordinamento, poiché l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, che solo può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata per facta concludentia dalla mera tolleranza di una
situazione di scoperto (Cass. n. 7935/2023; v. già Cass. n. 8160/1999; Cass. n.
9018/1998)”16.
Non appare fondata l'osservazione della AN, svolta negli scritti conclusivi e che, pur aderendo anch'essa alla soluzione “TIPO 1”, ritiene che l'opzione “A1)” non possa essere accolta in quanto il primo Giudice ha ritenuto “nulli” i contratti di affidamento.
Invero, si osserva come il primo giudice abbia ravvisato la nullità non degli interi contratti, ma di talune condizioni contrattuali, laddove non specificamente pattuite, applicando, limitatamente a queste, la disciplina legale.
XI.C. Conclusivamente, il saldo finale di conto corrente ricalcolato al 5.1.2017, risulta a credito,
per il correntista di euro 35.120,56, con una complessiva differenza di (+) euro 75.061,94, stante che il saldo contabile originario era pari, a tale data, a (-) euro 39.941,38.
Per l'effetto, è tenuta al pagamento, in favore di parte appellante, di ONroparte_10
euro 35.120,56, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
XII. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite, del primo e del secondo grado, vengono poste a carico della la liquidazione avviene in base al d.m. 55/2014, CP_1 16 così, Cass. Civ., I, ordinanza 11 aprile 2024, n. 9742; pagina 43 di 44 modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in base al valore del decisum, considerate le questioni trattate e l'attività difensiva svolta, che comprende la fase istruttoria per entrambi i gradi.
Le spese delle CTU svolte in primo grado e già liquidate con decreto datato 9.12.2021 e le spese della CTU integrativa svolta in appello – che si liquidano con ordinanza in pari data – vengono poste a carico delle parti nella misura del 50%, ferma restando la solidarietà nei confronti del CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza n. 684/2021 pubblicata dal Tribunale di Lecco in data 15 dicembre 2021, condanna alla restituzione, in favore degli ONroparte_10
appellanti, della somma pari ad euro 35.120,56 (in luogo della somma di euro 8.950,04 determinata nella sentenza impugnata), oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al soddisfo;
- condanna alla rifusione, in favore di ONroparte_10 Parte_1
e in proprio e quali eredi con beneficio Parte_2 Parte_3
d'inventario di delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio Persona_1
che liquida in complessivi euro 30.789,30, di cui euro 28.420,00 per compensi (euro
14.103,00 per il primo grado ed euro 14.317,00 per l'appello) ed euro 2.369,30 per esborsi
(euro 1.230,80 per il primo grado ed euro 1.138,50 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese delle CTU, liquidate dal Tribunale di Lecco con decreto del
9.12.2021 e con separato decreto in pari data, a carico delle parti nella misura del 50%, ferma restando la solidarietà nei confronti del Ctu.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Lorenzo Orsenigo
pagina 44 di 44 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 cfr., per tutte, SS.UU. Civili sentenza 16 novembre 2017, n. 27199; 4 Cass. Civ., n. 9896/2019; 5 Cass. Civ. n. 22385/2019; 6 In base alle quali: “«in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto- quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” – con interpretazione che si ritiene applicabile anche alla materia bancaria, stante l'eadem ratio;
pagina 21 di 44 10 Quanto alle ragioni che hanno determinato la ad effettuare detta segnalazione, si richiama quando CP_1
dedotto alle pgg. 58 e 59 della comparsa in appello e non oggetto di specifica confutazione: 12 Rubricato “Modalità di calcolo degli interessi”, che disponeva come segue
“ …
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". 14 cfr. Cass. Civ. nn. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024, 8639/2024; 15 E' documentato che la banca abbia concesso diverse linee di credito nel corso del rapporto e di cui il CTU ha correttamente tenuto conto nel ricalcolo del saldo – (cfr. Allegato n.
5.2 alla CTU ove, nel dettaglio, si ricostruisce il saldo di conto corrente e le “rimesse – fido pattuito”). Pt_8