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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. AN OR, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2063 2024 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”, promossa da con l'Avv. CALABRO FRANCESCO;
Parte_1
parte attrice contro
; Controparte_1
parte convenuta contumace
Con atto di citazione del 18.03.2024 l'odierna attrice deduceva che: “- In data 26 agosto 2022, la AS SA UI Academy D'Amblè, stipulava un contratto (cfr. allegato contratto del 26.08.22) con l'impresa (P.I.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Casarano (LE), al Vico Chiesa n. 5, in persona del legale rapp.te p.t. e
Amm. Unico, Sig. nato a [...], il [...], per Controparte_2 lavori di riqualificazione dello Stadio Comunale di Cavallino per l'importo di € 22.000,00 oltre Iva. Seguiva il pagamento dell'importo di € 8.450,00 a titolo di acconto per i lavori appaltati (cfr. allegata fattura n. 39 del 29.08.22). La restante somma di € 18.300,00 a mezzo di n. 8 rate di 2.287,50. - Successivamente, in data 11.10.2022, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un nuovo contratto, ad integrazione del precedente, che prevedeva la realizzazione di lavori di un impianto di illuminazione completo, sempre da eseguirsi presso lo stadio comunale di Cavallino (cfr. allegato contratto dell'11.10.2022). In esecuzione di tale ultimo contratto, veniva versato un acconto di € 7.320,00 (cfr. allegata fattura n. 47 del 12.10.2022). La restante somma di € 12.2000,00 a mezzo di n. 8 rate mensili di € 1.525,00. - In data 05.11.2022, veniva sottoscritto il contratto n. 74 (cfr. allegato contratto del 05.11.2022), che in sostituzione dei due precedenti sottoscritti, disciplinava i rapporti tra le parti. Relativamente al pagamento delle opere, in tale contratto si dava atto dell'avvenuto pagamento degli acconti precedenti per complessivi € 13.000,00 oltre iva, quali acconti già incassati, nonché si prevedeva il pagamento di € 30.500,00 per i lavori preventivati, a mezzo di assegno bancario (cfr. titolo allegato) incassato dalla convenuta. - In data 10.03.2023, nonostante i tempi di consegna delle opere pattuiti fossero fissati per il 07.12.2022, la comunicava l'impossibilità temporanea di portare a compimento le Controparte_1 opere pattuite, adducendo motivazioni legate agli eventi atmosferici e di provvedere alle stesse entro la data del 25 marzo 2023 (cfr. comunicazione del 10.30.2023). - Part Seguiva formale riscontro da parte della evidenziando l'infondatezza delle motivazioni addotte, atteso che, nel periodo indicato non erano stati segnalati eventi atmosferici tali da determinare la sospensione dei lavori (cfr. riscontro comunicazione del 10.03.2023). - In data 26 marzo 2023, richiedeva a mezzo di Controparte_1 nuova comunicazione ulteriore proroga di 10 giorni per la consegna dei lavori. - Nelle more, la AS SA UI Academy D'Amblè si vedeva costretta ad affidare il completamento dei lavori ad altre ditte. Ed in particolare, la ditta De OM ON che eseguiva opere per un totale di € 10.980,00; la ditta che eseguiva opere Pt_2 per € 1.220,00; e la ditta SS che eseguiva opere per € 1.700,00. Le somme sostenute per il completamento dei lavori ammontano complessivamente ad € 13.900,00. - In data 31.03.2023, la AS SA UI Academy D'Amblè, a mezzo dell'Avv. Francesco Calabro, tentava invano di contattare la per Controparte_1 sollecitare una definizione bonaria della controversia (cfr. comunicazione allegata). -
Seguivano successive comunicazioni del 28.04.2023, del 04.05.2023 e del
15.05.2023, rimaste tutte prive di riscontro (cfr. comunicazioni allegate). - Da ultimo, Part con diffida pec del 23.05.2023, la comunicava la formale risoluzione del contratto e chiedeva la ripetizione delle somme trattenute (cfr. diffida pec allegata). Anche tale comunicazione rimaneva priva di riscontro. - In data 30 maggio 2023, stante l'inerzia di controparte, l'AS SA UI Academy D'Amblè notificava formale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132 /2014 (cfr. invito allegato) rimasto anch'esso privo di riscontro. - Ad oggi, nessun riscontro alle suddette richieste è stato comunicato da controparte. - La condotta tenuta dalla controparte deve essere inequivocabilmente intesa come volontà non solo di voler rimanere inadempiente non onorando gli impegni assunti in sede di contratto, ma con espressa volontà di non voler restituire le somme incamerate e comunque come volontà di non voler rifondere le spese sostenute dalla AS per il completamento dei lavori, pari ad € 13.900,00.”
L'attrice adiva, pertanto, il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 13.900,00; 2. Condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che, all'uopo, rende dichiarazione di rito, il tutto comprensivo di spese generali, iva e cap come per legge.”
Parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, prova per testi e CTU.
La causa veniva discussa all'udienza odierna. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Secondo il successivo art. 1455 c.c., poi, “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione di tale circostanza;
sarà, infatti, l'obbligato a dover fornire prova liberatoria dell'avvenuto adempimento. "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
20073/2004).
Inoltre, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo” (in questi termini, Cass. sent. n. 7649/2023).
Parte attrice ha dedotto in giudizio di aver concluso con l'odierna convenuta un contratto per la realizzazione delle opere oggetto di causa, che non venivano portate a compimento dalla stessa convenuta.
La prova dell'assunto attoreo può darsi per acquisita, se si osserva che parte convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha reso l'interrogatorio formale deferito. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Inoltre, la prova testimoniale e i documenti depositati in atti confermano le circostanze dedotte da parte attrice ed in particolare che parte convenuta è risultata inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali.
TE : “è vera la circostanza di cui al punto 2 dell'atto di citazione, fu concordata Tes_1 anche l'esecuzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo e la AS SA UI anticipò le somme concordate”… “la chiedeva il pagamento in CP_1 anticipo per € 30.500,00”… “malgrado il pagamento ricevuto giustificavano i ritardi per il maltempo, ma io ero sul cantiere e le giornate erano buone”… “preciso che abbandonarono il cantiere senza eseguire le opere concordate ed in particolare, la recinzione del campo, il terreno di gioco, i fori di illuminazione, le reti salva palloni dietro la porta di gioco. Non rispondevano alle chiamate telefoniche che io facevo in continuazione” … “La AS SA UI si vide costretta a chiamare altra ditta per completare i lavori poiché era una concessione comunale ed il Comune pressava per l'esecuzione delle opere poiché dovevano necessariamente essere ultimate per l'inizio del campionato a settembre 2023”.
TE : “dopo aver iniziato le opere la che aveva Testimone_2 CP_1 comunicato l'ultimazione dei lavori alla data del 07.12.22, non ultimava le opere” … “le opere non furono mai portate a termine ed il cantiere abbandonato” … “la AS SA UI si vide costretta ad incaricare altre ditte per l'ultimazione dei lavori, nella fattispecie la Ditta De OM, la Ditta SS, io ho eseguito per conto della AS
SA UI in favore di queste ditte per € 13.900,00”.
Dall'istruttoria emerge che la parte convenuta si sia resa inadempiente ai propri obblighi e che tanto abbia alterato l'equilibrio del contratto e l'interesse della parte adempiente a vedersi realizzate le opere contrattualmente pattuite.
L'espletata CTU ha provato la fondatezza della domanda attorea, giungendo alla seguente conclusione “l'importo dei costi sostenuti per il completamento dei lavori sono complessivamente pari ad € 13.412,00 IVA compresa”.
Pertanto, l'odierna parte convenuta è tenuta a risarcire all'attrice il danno legato ai costi per il completamento delle opere così come quantificati dal CTU.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa e condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 13.412,00 in favore di parte attrice;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed €
2.540,00 per compensi oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali nella misura del 15% come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, il 11/12/2025
Il giudice
AN OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. AN OR, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2063 2024 R.G. avente ad oggetto “Altri contratti d'opera”, promossa da con l'Avv. CALABRO FRANCESCO;
Parte_1
parte attrice contro
; Controparte_1
parte convenuta contumace
Con atto di citazione del 18.03.2024 l'odierna attrice deduceva che: “- In data 26 agosto 2022, la AS SA UI Academy D'Amblè, stipulava un contratto (cfr. allegato contratto del 26.08.22) con l'impresa (P.I.: ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Casarano (LE), al Vico Chiesa n. 5, in persona del legale rapp.te p.t. e
Amm. Unico, Sig. nato a [...], il [...], per Controparte_2 lavori di riqualificazione dello Stadio Comunale di Cavallino per l'importo di € 22.000,00 oltre Iva. Seguiva il pagamento dell'importo di € 8.450,00 a titolo di acconto per i lavori appaltati (cfr. allegata fattura n. 39 del 29.08.22). La restante somma di € 18.300,00 a mezzo di n. 8 rate di 2.287,50. - Successivamente, in data 11.10.2022, le parti addivenivano alla sottoscrizione di un nuovo contratto, ad integrazione del precedente, che prevedeva la realizzazione di lavori di un impianto di illuminazione completo, sempre da eseguirsi presso lo stadio comunale di Cavallino (cfr. allegato contratto dell'11.10.2022). In esecuzione di tale ultimo contratto, veniva versato un acconto di € 7.320,00 (cfr. allegata fattura n. 47 del 12.10.2022). La restante somma di € 12.2000,00 a mezzo di n. 8 rate mensili di € 1.525,00. - In data 05.11.2022, veniva sottoscritto il contratto n. 74 (cfr. allegato contratto del 05.11.2022), che in sostituzione dei due precedenti sottoscritti, disciplinava i rapporti tra le parti. Relativamente al pagamento delle opere, in tale contratto si dava atto dell'avvenuto pagamento degli acconti precedenti per complessivi € 13.000,00 oltre iva, quali acconti già incassati, nonché si prevedeva il pagamento di € 30.500,00 per i lavori preventivati, a mezzo di assegno bancario (cfr. titolo allegato) incassato dalla convenuta. - In data 10.03.2023, nonostante i tempi di consegna delle opere pattuiti fossero fissati per il 07.12.2022, la comunicava l'impossibilità temporanea di portare a compimento le Controparte_1 opere pattuite, adducendo motivazioni legate agli eventi atmosferici e di provvedere alle stesse entro la data del 25 marzo 2023 (cfr. comunicazione del 10.30.2023). - Part Seguiva formale riscontro da parte della evidenziando l'infondatezza delle motivazioni addotte, atteso che, nel periodo indicato non erano stati segnalati eventi atmosferici tali da determinare la sospensione dei lavori (cfr. riscontro comunicazione del 10.03.2023). - In data 26 marzo 2023, richiedeva a mezzo di Controparte_1 nuova comunicazione ulteriore proroga di 10 giorni per la consegna dei lavori. - Nelle more, la AS SA UI Academy D'Amblè si vedeva costretta ad affidare il completamento dei lavori ad altre ditte. Ed in particolare, la ditta De OM ON che eseguiva opere per un totale di € 10.980,00; la ditta che eseguiva opere Pt_2 per € 1.220,00; e la ditta SS che eseguiva opere per € 1.700,00. Le somme sostenute per il completamento dei lavori ammontano complessivamente ad € 13.900,00. - In data 31.03.2023, la AS SA UI Academy D'Amblè, a mezzo dell'Avv. Francesco Calabro, tentava invano di contattare la per Controparte_1 sollecitare una definizione bonaria della controversia (cfr. comunicazione allegata). -
Seguivano successive comunicazioni del 28.04.2023, del 04.05.2023 e del
15.05.2023, rimaste tutte prive di riscontro (cfr. comunicazioni allegate). - Da ultimo, Part con diffida pec del 23.05.2023, la comunicava la formale risoluzione del contratto e chiedeva la ripetizione delle somme trattenute (cfr. diffida pec allegata). Anche tale comunicazione rimaneva priva di riscontro. - In data 30 maggio 2023, stante l'inerzia di controparte, l'AS SA UI Academy D'Amblè notificava formale invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132 /2014 (cfr. invito allegato) rimasto anch'esso privo di riscontro. - Ad oggi, nessun riscontro alle suddette richieste è stato comunicato da controparte. - La condotta tenuta dalla controparte deve essere inequivocabilmente intesa come volontà non solo di voler rimanere inadempiente non onorando gli impegni assunti in sede di contratto, ma con espressa volontà di non voler restituire le somme incamerate e comunque come volontà di non voler rifondere le spese sostenute dalla AS per il completamento dei lavori, pari ad € 13.900,00.”
L'attrice adiva, pertanto, il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 13.900,00; 2. Condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che, all'uopo, rende dichiarazione di rito, il tutto comprensivo di spese generali, iva e cap come per legge.”
Parte convenuta non si costituiva e rimaneva contumace.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale, prova per testi e CTU.
La causa veniva discussa all'udienza odierna. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
Secondo il successivo art. 1455 c.c., poi, “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitoria - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione di tale circostanza;
sarà, infatti, l'obbligato a dover fornire prova liberatoria dell'avvenuto adempimento. "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (v. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853; Cass. n.
15659/2011; Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
20073/2004).
Inoltre, come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “ai fini della pronuncia di risoluzione, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo” (in questi termini, Cass. sent. n. 7649/2023).
Parte attrice ha dedotto in giudizio di aver concluso con l'odierna convenuta un contratto per la realizzazione delle opere oggetto di causa, che non venivano portate a compimento dalla stessa convenuta.
La prova dell'assunto attoreo può darsi per acquisita, se si osserva che parte convenuta, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha reso l'interrogatorio formale deferito. Ha così deliberatamente ritenuto di non contestare i fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda.
Con la formulazione dell'art. 115 del c.p.c., introdotta con la legge di riforma del processo civile 18 giugno 2009 n° 69, “i fatti non specificamente contestati” devono essere posti a fondamento della decisione del Giudice. Il principio di ritenere provati i fatti non contestati è stato accolto dalla Corte di Cassazione per i giudizi ordinari di cognizione. In proposito, infatti, sono intervenute le sentenze del Supremo Collegio del 22 giugno 2009, sez. III, n° 14542 e del 21 maggio 2008, sez. III n° 13078.
Inoltre, la prova testimoniale e i documenti depositati in atti confermano le circostanze dedotte da parte attrice ed in particolare che parte convenuta è risultata inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali.
TE : “è vera la circostanza di cui al punto 2 dell'atto di citazione, fu concordata Tes_1 anche l'esecuzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo e la AS SA UI anticipò le somme concordate”… “la chiedeva il pagamento in CP_1 anticipo per € 30.500,00”… “malgrado il pagamento ricevuto giustificavano i ritardi per il maltempo, ma io ero sul cantiere e le giornate erano buone”… “preciso che abbandonarono il cantiere senza eseguire le opere concordate ed in particolare, la recinzione del campo, il terreno di gioco, i fori di illuminazione, le reti salva palloni dietro la porta di gioco. Non rispondevano alle chiamate telefoniche che io facevo in continuazione” … “La AS SA UI si vide costretta a chiamare altra ditta per completare i lavori poiché era una concessione comunale ed il Comune pressava per l'esecuzione delle opere poiché dovevano necessariamente essere ultimate per l'inizio del campionato a settembre 2023”.
TE : “dopo aver iniziato le opere la che aveva Testimone_2 CP_1 comunicato l'ultimazione dei lavori alla data del 07.12.22, non ultimava le opere” … “le opere non furono mai portate a termine ed il cantiere abbandonato” … “la AS SA UI si vide costretta ad incaricare altre ditte per l'ultimazione dei lavori, nella fattispecie la Ditta De OM, la Ditta SS, io ho eseguito per conto della AS
SA UI in favore di queste ditte per € 13.900,00”.
Dall'istruttoria emerge che la parte convenuta si sia resa inadempiente ai propri obblighi e che tanto abbia alterato l'equilibrio del contratto e l'interesse della parte adempiente a vedersi realizzate le opere contrattualmente pattuite.
L'espletata CTU ha provato la fondatezza della domanda attorea, giungendo alla seguente conclusione “l'importo dei costi sostenuti per il completamento dei lavori sono complessivamente pari ad € 13.412,00 IVA compresa”.
Pertanto, l'odierna parte convenuta è tenuta a risarcire all'attrice il danno legato ai costi per il completamento delle opere così come quantificati dal CTU.
Pertanto, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento nei limiti di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto oggetto di causa e condanna la parte convenuta al pagamento della somma di € 13.412,00 in favore di parte attrice;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e competenze di lite per il presente giudizio che si liquidano in € 264,00 per spese ed €
2.540,00 per compensi oltre I.V.A. e C.A.P. e spese generali nella misura del 15% come per legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, il 11/12/2025
Il giudice
AN OR