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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2726/2023 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] [...]; Parte_1 C.F._1
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/09/1959;
, c.f. nata a [...] il Controparte_2 C.F._3
23/08/1971;
, c.f. , nata a [...] il [...]; CP_3 C.F._4
, c.f. , nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Oreste Puglisi, giusta procure in atti.
RICORRENTI
CONTRO
c.f. , in persona del Controparte_4 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Strada Statale n. 113 – Contrada
Casazza, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Fontana, giusta procura allegata in atti
RESISTENTE
1 , c.f. Controparte_5
, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio di Fiumicino del 22/03/2024, rep. 37875, racc. 7313. Persona_1
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: indennità di sub intensiva
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/05/2023 i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere dipendenti dell' di Messina ed evidenziavano che, Controparte_4
sebbene il datore di lavoro con verbale 24/03/2022 avesse concordato con le organizzazioni sindacali di riconoscere l'indennità di sub intensiva di cui all'art.86, comma 6 lettera b) del contratto di categoria a tutto il personale della riabilitazione, per i giorni di effettiva presenza,
a decorrere dall'01/04/2022, nessuna somma era stata accreditata in proprio favore.
Richiamavano l'art. 86, comma 6 lettera b) del CCNL 11/07/2019 Comparto Sanità, triennio
2016-2018, che prevedeva un'indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie sub-intensive e nei reparti di nefrologia e dialisi pari ad € 4,13, e sottolineavano di disimpegnare mansioni come tecnici della riabilitazione, logopedisti e fisioterapisti.
Quantificavano l'indennità loro dovuta tra aprile 2022 e marzo 2023 in € 582,33 per , € Pt_1
945,77 per , € 925,12 per , € 1003,59 per € 1007,72 per . CP_1 CP_2 CP_3 Pt_2
Chiedevano di riconoscere e dichiarare il proprio diritto, da aprile 2022, all'indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, comma 6 lettera b) del CCNL 11/07/2019
Comparto Sanità (indennità sub intensiva) in quanto tecnici della riabilitazione (logopedisti e fisioterapisti), con condanna dell' di Messina, anche Controparte_4
a titolo di risarcimento danni, al pagamento in loro favore delle somme indicate, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, regolarizzando altresì la prestazione con gli enti previdenziali.
Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2 2. L si costituiva in giudizio con memoria Controparte_4
depositata in data 22/09/2023, chiedendo, in via preliminare, la riunione del fascicolo a quello portante n. 2709/2023 RG.
Nel merito, evidenziava che, con decorrenza 01/01/2023, l'art 86 del CCNL 11/07/2019 era stato sostituito e disapplicato dall'art. 107 del nuovo CCNL comparto Sanità del 02/11/2022, che dettava una disciplina differente in materia di indennità, con la conseguenza che la domanda, per come formulata e con riferimento al periodo dall'01/01/2023 al 31/03/2023, e così per il futuro, andava dichiarata infondata perché basata su una normativa non più in vigore.
Deduceva inoltre che, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 86 CCNL andava interpretato nel senso che l'indennità ivi prevista spettava solo ed esclusivamente al personale infermieristico operante negli specifici servizi ivi indicati ovvero, per quanto di interesse, nei servizi di terapia intensiva e sub-intensiva, e che l'estensione dell'indennità ad altri operatori del ruolo sanitario poteva avvenire ad opera della contrattazione decentrata, purché si trattasse comunque di operatori addetti ai servizi - intesi quali articolazioni strutturali dell'organizzazione sanitaria - di malattie infettive, di terapia intensiva e di terapia sub- intensiva, nefrologia e dialisi e purché vi fosse disponibilità del fondo di cui all'art. 80: “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”.
Rappresentava che i ricorrenti non avevano allegato né dato prova di prestare attività lavorativa nei reparti sopra indicati, né avevano dedotto quali erano le strumentazioni e le prestazioni rese nel reparto di riabilitazione che potessero essere qualificabili eventualmente come rientranti tra quelle prestate nei servizi di terapia intensiva, sub-intensiva, nefrologia e dialisi. Precisava
l'inesistenza di reparti o unità operative di tale tipologia nel proprio organigramma.
Evidenziava, in ogni caso, l'incapienza del Fondo di cui all'art. 80 CCNL, circostanza già comunicata dall' con nota del 04/10/2022, in merito all'accordo del 24/03/2022. Pt_3
Invocava l'integrale rigetto del ricorso giacché inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
3. Rigettata l'istanza di riunione con altro procedimento, e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' quest'ultimo si costituiva con memoria depositata in CP_5 data 19/11/2024, dando atto dell'iscrizione dei ricorrenti alla CPDEL Cassa Pensioni
Dipendenti Enti Locali ed insistendo per una decisione secondo diritto e giustizia in relazione all'eventuale regolarizzazione della posizione assicurativa dei lavoratori.
3 4. L'udienza del 20 maggio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
5. I ricorrenti rivendicano la corresponsione dell'indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, c. 6, lett. b), CCNL 2016-18 Comparto Sanità (indennità sub intensiva) in quanto tecnici della riabilitazione (logopedisti e fisioterapisti) a decorrere dall'1 aprile 2022.
Occorre premettere che l'art. 86, comma 6, del CCNL relativo al personale del comparto sanità
2016-2018 (ex art. 44, comma 6, CCNL 1994-1997) - rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, così dispone: “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13.
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal
D.M. del 30.1.1998 e s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti”.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità il termine “servizio” è generale, e idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso (divisione, reparto, dipartimento) ma pur sempre identificabili come parti dell'organizzazione sanitaria destinate alla cura di un determinato tipo di malattie
(v., ex multis, Cass. n. 16701/2018, n. 460/2015 e n. 9248/2014).
Con particolare riferimento all'art. 44, comma 6, CCNL 1995-1998 cit. (oggi trasposto nel richiamato art. 86) la S.C. ha precisato che l'interpretazione ex artt. 1362 e 1363 c.c. della disposizione “non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di terapia intensive e sub-intensive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non finalizzate alle terapie intensive e sub-intensive ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria dei reparti di terapia intensive e sub-intensive”.
L'attribuzione dell'indennità è stata, cioè, condizionata allo svolgimento del lavoro nelle terapie intensive, sub-intensive e nelle sale operatorie e non al più generico rischio che si estende agli
4 infermieri di altri reparti, pur se chiamati a svolgere attività di terapia intensiva o subintensiva.
Una conferma si avrebbe dalla lettura del successivo art. 44, comma 9, laddove si abilita la contrattazione decentrata, entro ben definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo sanitario, operanti nei medesimi servizi di cui al comma 6, ai quali corrispondere l'indennità, rafforzando così “l'idea che il concetto di servizi utilizzato nel comma 6 è concetto unitario ed omogeneo che vale ad indicare strutture dell'organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizi di nefrologia, i servizi di malattie infettive ecc” (v. in termini Cass. n. 26103/2014, confermata più di recente da Cass. n. 10609/2020 e n. 550/2021 secondo cui “l'indennità in questione non spetta al personale infermieristico addetto al Pronto
Soccorso o ad altri reparti che – sebbene in concreto chiamato a svolgere attività di terapia intensiva o subintensiva ovvero in contatto con pazienti affetti da malattie infettive – non sia però addetto ai relativi servizi”).
In particolare, “il riferimento testuale operato dalla disciplina collettiva all'articolazione organizzativa cui è istituzionalmente demandato il compito di dar corso a terapie intensive o sub-intensive, piuttosto che ai soggetti impegnati nello svolgimento di quelle attività, risulta significativo della volontà delle parti di destinare l'emolumento in questione al personale infermieristico stabilmente assegnato alle articolazioni organizzative deputate, per disposizione espressa, alla somministrazione di quelle terapie” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
8576/2022 e n. 9781/2024).
L'accordo sindacale del 24 marzo 2022, nel dare attuazione al disposto dell'art. 86, c. 6, CCNL, ha specificato che “Le OO.SS. concordano di attribuire a tutti gli aventi diritto l'aumento delle indennità notturne (nella misura di € 2,00 a notte); pronta disponibilità (nella misura di € 2,00
a turno) ed a riconoscere l'indennità di sub intensiva a tutto il personale della riabilitazione nelle giornate effettuate in cui ruota nei reparti aventi diritto. Dette indennità vanno riconosciute anche al personale che opera in Urologia. La decorrenza è fissata al 01 aprile
2022”.
A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, pertanto, l'indennità di sub intensiva non è stata genericamente riconosciuta a tutto il personale della riabilitazione indistintamente e per tutte le giornate di servizio effettuato, bensì soltanto “nelle giornate effettuate in cui ruota nei reparti aventi diritto”, ovvero nei reparti di cui all'art. 86, c. 6, lett. b), CCNL (terapie sub-intensive, servizi di nefrologia e dialisi), e nel reparto di urologia, come espressamente indicato.
5 I ricorrenti si sono limitati ad affermare di essere tecnici della riabilitazione (logopedisti e fisioterapisti), e di aver diritto per ciò solo all'indennità di sub intensiva, ma non hanno provato l'ulteriore elemento fondativo del diritto, ovvero lo svolgimento di tali mansioni all'interno di uno o più reparti presso cui è riconosciuta l'indennità (terapie sub-intensive, servizi di nefrologia e dialisi, urologia), circostanza espressamente contestata dal resistente CP_4
Né la prova per testi articolata in ricorso è idonea a superare la carenza probatoria, in quanto non consentirebbe di provare lo svolgimento di attività di riabilitazione in reparto di natura sub intensiva. Il capitolo di prova articolato non fa infatti riferimento ad alcuno dei reparti aventi diritto bensì al “reparto di riabilitazione” che, da organigramma aziendale in atti, parrebbe ricondursi agli U.O. di recupero e riabilitazione funzionale, e dunque a reparti estranei a quelli aventi diritto. Nella documentazione prodotta (buste paga e fogli presenza) non risulta inoltre indicato il reparto di assegnazione dei ricorrenti.
L'ulteriore deduzione difensiva, peraltro formulata solo in corso di causa, secondo cui i ricorrenti opererebbero nel reparto GCA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite), risulta anch'essa generica e non provata, e non emerge, in ogni caso, la diretta riconducibilità di tale reparto ad uno di quelli aventi diritto all'indennità richiesta.
Le ulteriori richieste istruttorie formulate dai ricorrenti dopo la costituzione in giudizio dell' risultano evidentemente tardive ed inammissibili, avendo dovuto i ricorrenti CP_4
provare, ex art. 2697 c.c., la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di sub intensiva e, segnatamente, lo svolgimento di attività lavorativa in uno dei reparti indicati dalla contrattazione sindacale menzionata, già nel ricorso introduttivo e/o tramite le richieste istruttorie tempestivamente ivi formulate. Né tantomeno la prestazione di attività lavorativa presso specifici reparti avrebbe potuto essere provata tramite una richiesta di informazioni ad un'organizzazione sindacale, certamente estranea ai singoli rapporti lavorativi di ciascuno dei ricorrenti, ovvero all' che anzi ha espressamente negato l'esistenza di reparti di sub CP_4
intensiva nel proprio organigramma.
6. Non essendo provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, ogni ulteriore eccezione rimane assorbita ed il ricorso non può trovare accoglimento.
7. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano in favore del resistente
[...]
, come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. Controparte_4
147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, stante la limitata attività processuale svolta.
6 Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nei confronti dell' CP_5
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 CP_1
, , , , nel
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_2 ricorso depositato in data 18/05/2023 contro l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti dell' in
[...] CP_5
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
, che liquida in € 1.313,00 per compensi professionali, oltre Controparte_4
rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
- compensa integralmente le spese di giudizio nei confronti dell' CP_5
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 21 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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