TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 28/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1139/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. in epigrafe, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da
nata ad [...][...] (C.F.: ), residente Parte_1 Pt_1 C.F._1 in Regalbuto, al Largo Don Luigi Sturzo n. 9, rappresentata e difesa, dall' Avv. Maria Rosa Rubulotta, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
nato a [...] l' 1/04/1959 (C.F.: ) ed ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
Via Lago Pozzillo n. 56, rappresentato e difeso, dall' Avv. Concetta Cusmano, giusta procura in atti;
- Resistente –
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/12/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/08/2019, ha chiesto al Tribunale di Enna la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario ad in data 17/05/1980, trascritto nei registri dello stato civile del Pt_1 predetto Comune al numero 3, parte II, serie A, anno 1980, dal quale sono nati i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale, col passare del tempo, si era rivelata infelice, a causa del comportamento dispotico del marito, che già da tempo aveva assunto un atteggiamento ostile ed aggressivo e che ha condotto alla definitiva rottura del vincolo matrimoniale.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al
Presidente ad assunti i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., pronunci la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il matrimonio, nonostante i tentativi di conciliazione, veniva distrutto e disgregato dalla condotta tenuta dalla moglie, che mostrava sentimenti di continua insofferenza nei confronti del marito e decideva di abbandonare immotivatamente il tetto coniugale.
In conclusione, il resistente, pur aderendo alla domanda di pronuncia della separazione, si è opposto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 2/01/2020 è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di €
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
quindi la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti offerti in produzione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé medesima, va preliminarmente premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Presupposti imprescindibili per il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge “debole” sono, pertanto, sia il fatto che a quest'ultimo non sia stata addebitata la separazione, sia che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
Il giudizio di adeguatezza presuppone quindi anzitutto il confronto della situazione economico- reddituale delle parti e l'accertamento di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi.
Va inoltre verificata non soltanto l'attuale condizione economica di ciascuno dei coniugi, ma altresì il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
È quindi necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre ponderare dapprima la situazione economica del coniuge richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre), per poi verificare se i mezzi economici a disposizione dello stesso gli permettano di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio indipendentemente dalla percezione di detto assegno (cfr. Cass. ordinanza n. 14367/2024).
Infine, devono essere tenuti in considerazione anche elementi quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età (cfr. Cass. Civ. Sez. UU., Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che il resistente è dipendente dell'
[...]
e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.000,00. Essendo affetto da cecità assoluta CP_2 il ricorrente percepisce anche la pensione di invalidità nella misura mensile di € 895,25 (cfr. doc.ti n.
7,8 e 9 allegati al fascicolo di parte resistente).
La ricorrente, invece, in costanza di matrimonio ha sempre svolto attività di casalinga, mentre, dopo essersene andata di casa per le incomprensioni con il marito, ha svolto qualche lavoretto come addetta alle pulizie, pur non avendo tuttavia un reddito stabile (cfr. verbale d'udienza del 3/12/2019).
Ciò posto, considerata la lunga durata del matrimonio (quasi quarantacinque anni), nonché l'età della ricorrente (sessantaquattro anni), tenuto conto che la stessa si è sempre occupata della gestione familiare, nonché dell'accudimento del marito e del figlio , entrambi affetti da Persona_1 invalidità e considerato altresì che solo dalla separazione di fatto ha iniziato svolgere qualche ora di lavoro come addetta delle pulizia e che, dunque, non ha maturato adeguate competenze spendibili nel mercato del lavoro, si ritiene di dover riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento.
Il Tribunale ritiene pertanto congruo confermare quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente misura di € 300,00. In ordine alla richiesta avanzata dal resistente dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale, ove attualmente vive con il figlio , sita in Regalbuto alla via Lago Pozzillo n. 16, si Persona_1 osserva quanto segue.
In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione “le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr. Cass. ord. n.
2670/2023).
Va disposta, dunque, l'assegnazione della casa coniugale al resistente a tutela dell'interesse del figlio,
, maggiorenne ma portatore di handicap, a continuare ad abitare presso l'habitat Persona_1 domestico dove ha sempre vissuto con il padre.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad Parte_1 Pt_1
l'1/01/1961 (C.F.: ), e nato a [...] l'[...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di di procedere all'annotazione a margine Pt_1 dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al numero 3, parte II, serie A, anno 1980, della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento di quest'ultima, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
- assegna la casa coniugale - sita in Regalbuto, alla via Lago Pozzillo n. 16 - a parte resistente ove continuerà ad abitarvi con il figlio, ; Persona_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. in epigrafe, avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da
nata ad [...][...] (C.F.: ), residente Parte_1 Pt_1 C.F._1 in Regalbuto, al Largo Don Luigi Sturzo n. 9, rappresentata e difesa, dall' Avv. Maria Rosa Rubulotta, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
nato a [...] l' 1/04/1959 (C.F.: ) ed ivi residente alla Controparte_1 C.F._2
Via Lago Pozzillo n. 56, rappresentato e difeso, dall' Avv. Concetta Cusmano, giusta procura in atti;
- Resistente –
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/12/2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29/08/2019, ha chiesto al Tribunale di Enna la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale da , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio concordatario ad in data 17/05/1980, trascritto nei registri dello stato civile del Pt_1 predetto Comune al numero 3, parte II, serie A, anno 1980, dal quale sono nati i figli Persona_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Per_2
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale, col passare del tempo, si era rivelata infelice, a causa del comportamento dispotico del marito, che già da tempo aveva assunto un atteggiamento ostile ed aggressivo e che ha condotto alla definitiva rottura del vincolo matrimoniale.
Parte ricorrente ha quindi chiesto che il Tribunale, esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al
Presidente ad assunti i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., pronunci la separazione personale dei coniugi, ponendo a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituito in giudizio il resistente, il quale ha contestato la corrispondenza a verità dei motivi indicati in ricorso come causa della rottura del matrimonio, assumendo, di contro, che il matrimonio, nonostante i tentativi di conciliazione, veniva distrutto e disgregato dalla condotta tenuta dalla moglie, che mostrava sentimenti di continua insofferenza nei confronti del marito e decideva di abbandonare immotivatamente il tetto coniugale.
In conclusione, il resistente, pur aderendo alla domanda di pronuncia della separazione, si è opposto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, con ordinanza presidenziale del 2/01/2020 è stato posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di €
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa;
quindi la causa è proseguita nel merito ed è stata istruita mediante la sola acquisizione dei documenti offerti in produzione.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con specifico riferimento alla richiesta di contributo che la ricorrente ha svolto per sé medesima, va preliminarmente premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c.: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Presupposti imprescindibili per il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento nei confronti del coniuge “debole” sono, pertanto, sia il fatto che a quest'ultimo non sia stata addebitata la separazione, sia che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri.
Il giudizio di adeguatezza presuppone quindi anzitutto il confronto della situazione economico- reddituale delle parti e l'accertamento di una situazione patrimoniale di squilibrio tra i coniugi.
Va inoltre verificata non soltanto l'attuale condizione economica di ciascuno dei coniugi, ma altresì il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
È quindi necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre ponderare dapprima la situazione economica del coniuge richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre), per poi verificare se i mezzi economici a disposizione dello stesso gli permettano di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio indipendentemente dalla percezione di detto assegno (cfr. Cass. ordinanza n. 14367/2024).
Infine, devono essere tenuti in considerazione anche elementi quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età (cfr. Cass. Civ. Sez. UU., Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che il resistente è dipendente dell'
[...]
e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.000,00. Essendo affetto da cecità assoluta CP_2 il ricorrente percepisce anche la pensione di invalidità nella misura mensile di € 895,25 (cfr. doc.ti n.
7,8 e 9 allegati al fascicolo di parte resistente).
La ricorrente, invece, in costanza di matrimonio ha sempre svolto attività di casalinga, mentre, dopo essersene andata di casa per le incomprensioni con il marito, ha svolto qualche lavoretto come addetta alle pulizie, pur non avendo tuttavia un reddito stabile (cfr. verbale d'udienza del 3/12/2019).
Ciò posto, considerata la lunga durata del matrimonio (quasi quarantacinque anni), nonché l'età della ricorrente (sessantaquattro anni), tenuto conto che la stessa si è sempre occupata della gestione familiare, nonché dell'accudimento del marito e del figlio , entrambi affetti da Persona_1 invalidità e considerato altresì che solo dalla separazione di fatto ha iniziato svolgere qualche ora di lavoro come addetta delle pulizia e che, dunque, non ha maturato adeguate competenze spendibili nel mercato del lavoro, si ritiene di dover riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento.
Il Tribunale ritiene pertanto congruo confermare quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale in ordine al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente misura di € 300,00. In ordine alla richiesta avanzata dal resistente dell'assegnazione in suo favore della casa coniugale, ove attualmente vive con il figlio , sita in Regalbuto alla via Lago Pozzillo n. 16, si Persona_1 osserva quanto segue.
In tema di regolamentazione della crisi familiare in relazione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi della legge n. 104 del 1992, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155- quinquies c.c.) trovano applicazione “le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo” (cfr. Cass. ord. n.
2670/2023).
Va disposta, dunque, l'assegnazione della casa coniugale al resistente a tutela dell'interesse del figlio,
, maggiorenne ma portatore di handicap, a continuare ad abitare presso l'habitat Persona_1 domestico dove ha sempre vissuto con il padre.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata ad Parte_1 Pt_1
l'1/01/1961 (C.F.: ), e nato a [...] l'[...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di di procedere all'annotazione a margine Pt_1 dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, al numero 3, parte II, serie A, anno 1980, della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, la somma di € 300,00 per il mantenimento di quest'ultima, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza;
- assegna la casa coniugale - sita in Regalbuto, alla via Lago Pozzillo n. 16 - a parte resistente ove continuerà ad abitarvi con il figlio, ; Persona_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 27.06.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta