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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELOZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), con l'assistenza dell'amministratore di Controparte_3 C.F._4 sostegno avv. RAZZE' MARINELLA, con il patrocinio dell'avv. RAZZE' MARINELLA
CONVENUTI oggetto: divisione di immobili in comunione.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Per il convenuto “Voglia L'lll.mo sig. Giudice adito, così provvedere: Controparte_3
pagina 1 di 4 A - in via principale, dichiarare la divisione giudiziale del compendio immobiliare descritto, ovvero immobile sito in San benedetto del Tronto(AP) via Pietro Togliatti n. 7, posto ai piani 4 e 5 di complessivi 7,5 vani e distinto al NCEU del Comune di San Benedetto del Tronto, al Foglio 16,
Particella 721, Sub 16, Categoria A/3, Classe 6, rendita catastale € 522,91, secondo le quote evidenziate in premessa, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
B - In subordine, laddove il Giudicante dovesse ritenere l'indivisibilità del compendio immobiliare, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
C - rimettere la causa a ruolo per la determinazione del valore del bene preliminarmente alla messa in vendita del compendio immobiliare.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in date 12/18.1.2024 conveniva in giudizio i propri Parte_1 fratelli, e e la propria madre, deducendo che: esse parti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 erano comproprietarie di un appartamento sito a San Benedetto del Tronto, originariamente assegnato dall' a in comunione con;
a Controparte_4 A_ Controparte_3 erano succedute mortis causa le odierne parti (in qualità di figli e moglie) e la figlia A_
, poi anch'ella deceduta in data 29.3.2019. Chiedeva, quindi, ordinarsi la divisione Persona_2 dell'immobile secondo le quote di proprietà meglio indicate in citazione.
Si costituiva la convenuta aderendo alla domanda di divisione e facendo presente che Controparte_3
l'immobile in questione era goduto in via esclusiva da . Controparte_1
Rimanevano contumaci gli altri due convenuti.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter da parte del solo attore, nell'assenza di istanze istruttorie diverse dalla c.t.u., con ordinanza del 13.6.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per memorie. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte, per l'attore l'avv. Angelozzi e per il convenuto costituito l'avv. Razzè. Si procede, dunque, al deposito della sentenza.
L'attore e la convenuta costituita fondano la domanda di divisione sulla loro qualità di comproprietari in virtù di successione ereditaria prima nei confronti di e poi anche nei confronti di A_
. Persona_2
In disparte il problema delle c.d. “masse plurime” (essendo il bene oggetto di giudizio stato acquistato in virtù di due diverse successioni ereditarie si porrebbe in astratto il problema se procedere a divisione della comunione unitariamente considerata o a più divisioni quante erano le masse da dividere), risulta dirimente ai fini della decisione della causa la pregiudiziale circostanza per cui non è stata depositata in giudizio la documentazione necessaria ai fini della delibazione della domanda di scioglimento e divisione.
Pur essendo stato prodotto dall'attore il titolo originario di provenienza del bene immobile in favore dell'originario intestatario ( , non risultano, tuttavia, prodotte né le normali visure A_ dei registri immobiliari aggiornate, né tanto meno quelle contenenti l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della chiesta divisione (o la certificazione notarile sostitutiva). In particolare, è stata prodotta solo (doc. 2 all. citazione) una schermata (e non un formale estratto dei pagina 2 di 4 registri catastali) risalente all'anno 2022 ed indicante solo la proprietà per 2/6 in capo a CP_3
[...]
Le parti che agiscono in giudizio per lo scioglimento della comunione devono, al fine di assolvere all'onere probatorio che su di esse incombe, produrre, oltre al titolo di acquisto dei beni in favore del comune dante causa, anche le certificazioni ipo-catastali relative ai medesimi beni, al fine di dimostrare che i beni stessi erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi.
Tale indirizzo, seguito da gran parte della giurisprudenza di merito, trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713 c.c.) ovvero dei comunisti (art. 1111 c.c.), sicché l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono. E la documentazione indicata è per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
L'indirizzo in questione è ben espresso dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 2480 del
01/06/2011, a giudizio della quale, nell'adire il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 cod. civ. e 784 c.p.c.
Nella sentenza in esame si specifica, altresì, che la dichiarazione di successione non prova la qualità per formulare domanda di divisione, né permette di accertare la integrità del contraddittorio e non compete al giudice di ordinare alle parti la produzione documentale o di conseguirla per c.t.u.
peraltro, nel caso di specie anche la necessaria prova, in capo a tutte le parti del giudizio, della Per_3 qualità di eredi (dunque di soggetti che hanno effettivamente accettato l'eredità) sia di Per_1 che di . Infatti, pur essendo stata fornita (a mezzo certificazione anagrafica,
[...] Persona_2 doc. 4 all. citazione) la prova dei rapporti di parentela tra i soggetti in questione – il che dimostra la diversa e preliminare qualità di meri chiamati alla successione -, è stata, per il resto, prodotta solo la dichiarazione di successione di Orbene, per pacifica giurisprudenza la A_ dichiarazione di successione, di per sé sola, non è idonea a fornire la prova della qualità di erede, avendo valore a meri fini fiscali. E', poi, certamente vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, con sentenza n. 12065 del 2024, riconosciuto che, pur non essendo l'atto notorio idonea prova della qualità di erede, tuttavia il giudice deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi pagina 3 di 4 affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. Tuttavia, nel caso di specie due dei convenuti sono rimasti contumaci e la contumacia ha nel nostro ordinamento processuale, com'è noto, il valore di ficta contestatio e non già di ficta confessio.
Per la successione di poi, nulla è stato prodotto, neppure la dichiarazione di Persona_2 successione.
Non essendovi, dunque, la prova della comproprietà attuale degli immobili e della qualità di eredi su cui si basa la domanda, questa dev'essere rigettata. Le spese di giudizio vengono compensate, considerato il rigetto della domanda, cui l'unica convenuta costituita ha aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: rigetta la domanda;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 44/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELOZZI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
ATTORE contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3 (C.F. ), con l'assistenza dell'amministratore di Controparte_3 C.F._4 sostegno avv. RAZZE' MARINELLA, con il patrocinio dell'avv. RAZZE' MARINELLA
CONVENUTI oggetto: divisione di immobili in comunione.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Per il convenuto “Voglia L'lll.mo sig. Giudice adito, così provvedere: Controparte_3
pagina 1 di 4 A - in via principale, dichiarare la divisione giudiziale del compendio immobiliare descritto, ovvero immobile sito in San benedetto del Tronto(AP) via Pietro Togliatti n. 7, posto ai piani 4 e 5 di complessivi 7,5 vani e distinto al NCEU del Comune di San Benedetto del Tronto, al Foglio 16,
Particella 721, Sub 16, Categoria A/3, Classe 6, rendita catastale € 522,91, secondo le quote evidenziate in premessa, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio da nominarsi;
B - In subordine, laddove il Giudicante dovesse ritenere l'indivisibilità del compendio immobiliare, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
C - rimettere la causa a ruolo per la determinazione del valore del bene preliminarmente alla messa in vendita del compendio immobiliare.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in date 12/18.1.2024 conveniva in giudizio i propri Parte_1 fratelli, e e la propria madre, deducendo che: esse parti CP_1 Controparte_2 Controparte_3 erano comproprietarie di un appartamento sito a San Benedetto del Tronto, originariamente assegnato dall' a in comunione con;
a Controparte_4 A_ Controparte_3 erano succedute mortis causa le odierne parti (in qualità di figli e moglie) e la figlia A_
, poi anch'ella deceduta in data 29.3.2019. Chiedeva, quindi, ordinarsi la divisione Persona_2 dell'immobile secondo le quote di proprietà meglio indicate in citazione.
Si costituiva la convenuta aderendo alla domanda di divisione e facendo presente che Controparte_3
l'immobile in questione era goduto in via esclusiva da . Controparte_1
Rimanevano contumaci gli altri due convenuti.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter da parte del solo attore, nell'assenza di istanze istruttorie diverse dalla c.t.u., con ordinanza del 13.6.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata l'udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa assegnazione di un termine per memorie. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte, per l'attore l'avv. Angelozzi e per il convenuto costituito l'avv. Razzè. Si procede, dunque, al deposito della sentenza.
L'attore e la convenuta costituita fondano la domanda di divisione sulla loro qualità di comproprietari in virtù di successione ereditaria prima nei confronti di e poi anche nei confronti di A_
. Persona_2
In disparte il problema delle c.d. “masse plurime” (essendo il bene oggetto di giudizio stato acquistato in virtù di due diverse successioni ereditarie si porrebbe in astratto il problema se procedere a divisione della comunione unitariamente considerata o a più divisioni quante erano le masse da dividere), risulta dirimente ai fini della decisione della causa la pregiudiziale circostanza per cui non è stata depositata in giudizio la documentazione necessaria ai fini della delibazione della domanda di scioglimento e divisione.
Pur essendo stato prodotto dall'attore il titolo originario di provenienza del bene immobile in favore dell'originario intestatario ( , non risultano, tuttavia, prodotte né le normali visure A_ dei registri immobiliari aggiornate, né tanto meno quelle contenenti l'indicazione delle trascrizioni, a favore e contro, sui beni oggetto della chiesta divisione (o la certificazione notarile sostitutiva). In particolare, è stata prodotta solo (doc. 2 all. citazione) una schermata (e non un formale estratto dei pagina 2 di 4 registri catastali) risalente all'anno 2022 ed indicante solo la proprietà per 2/6 in capo a CP_3
[...]
Le parti che agiscono in giudizio per lo scioglimento della comunione devono, al fine di assolvere all'onere probatorio che su di esse incombe, produrre, oltre al titolo di acquisto dei beni in favore del comune dante causa, anche le certificazioni ipo-catastali relative ai medesimi beni, al fine di dimostrare che i beni stessi erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi.
Tale indirizzo, seguito da gran parte della giurisprudenza di merito, trova fondamento, oltre che sulla regola generale secondo cui la divisione può essere domandata soltanto da ciascuno dei coeredi (art. 713 c.c.) ovvero dei comunisti (art. 1111 c.c.), sicché l'esistenza della menzionata qualità costituisce indispensabile condizione dell'azione, la cui ricorrenza va verificata d'ufficio, sul principio dell'universalità della divisione, del quale è espressione l'art. 784 c.p.c., ove è stabilito che le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono essere proposte in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono. E la documentazione indicata è per l'appunto necessaria a verificare che le parti stiano dividendo beni effettivamente ed oggettivamente propri (e non semplicemente beni tra le parti incontestatamente propri) e che non vi siano altri soggetti titolari della qualità di litisconsorti necessari.
L'indirizzo in questione è ben espresso dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 2480 del
01/06/2011, a giudizio della quale, nell'adire il giudice per la divisione di comunione ereditaria, è indispensabile l'allegazione alla domanda dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, quanto meno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Ciò per consentire al giudice di verificare la presenza di condizioni ostative dell'azione divisoria, la sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione) a norma degli artt. 1113 cod. civ. e 784 c.p.c.
Nella sentenza in esame si specifica, altresì, che la dichiarazione di successione non prova la qualità per formulare domanda di divisione, né permette di accertare la integrità del contraddittorio e non compete al giudice di ordinare alle parti la produzione documentale o di conseguirla per c.t.u.
peraltro, nel caso di specie anche la necessaria prova, in capo a tutte le parti del giudizio, della Per_3 qualità di eredi (dunque di soggetti che hanno effettivamente accettato l'eredità) sia di Per_1 che di . Infatti, pur essendo stata fornita (a mezzo certificazione anagrafica,
[...] Persona_2 doc. 4 all. citazione) la prova dei rapporti di parentela tra i soggetti in questione – il che dimostra la diversa e preliminare qualità di meri chiamati alla successione -, è stata, per il resto, prodotta solo la dichiarazione di successione di Orbene, per pacifica giurisprudenza la A_ dichiarazione di successione, di per sé sola, non è idonea a fornire la prova della qualità di erede, avendo valore a meri fini fiscali. E', poi, certamente vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, con sentenza n. 12065 del 2024, riconosciuto che, pur non essendo l'atto notorio idonea prova della qualità di erede, tuttavia il giudice deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi pagina 3 di 4 affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. Tuttavia, nel caso di specie due dei convenuti sono rimasti contumaci e la contumacia ha nel nostro ordinamento processuale, com'è noto, il valore di ficta contestatio e non già di ficta confessio.
Per la successione di poi, nulla è stato prodotto, neppure la dichiarazione di Persona_2 successione.
Non essendovi, dunque, la prova della comproprietà attuale degli immobili e della qualità di eredi su cui si basa la domanda, questa dev'essere rigettata. Le spese di giudizio vengono compensate, considerato il rigetto della domanda, cui l'unica convenuta costituita ha aderito.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: rigetta la domanda;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Ascoli Piceno, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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