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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5572/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TOMBOLINI Parte_1
MICHELA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 sostituita da deposto di note scritte, la parte costituita precisava le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con visto del 20.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 28.12.2010 matrimonio in AG con CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 06.10.2011 e 07.05.2014, che in data 24.10.2018 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati in data 11.01.2023 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore e all'udienza del 18.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte la parte costituita precisava le conclusioni;
in data 26.11.2024 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione;
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 24.10.2018 n.12427/2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta negli accordi di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius.
Il Collegio rileva, sul punto la inammissibilità delle ulteriori domande formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, senza che risulti neppure formulata motivata istanza di rimessione in termini, con allegate circostanze sopravvenute che giustifichino una modifica delle originarie richieste.
Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1
provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28.12.2010 a AG (TA) da , nata a Parte_1
AG (TA) il 20/09/1979, e nato a Controparte_1
AG (TA) il 03/08/1982, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di dell'anno 2010 , parte 2, serie A, numero 104;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) CONFERMA con riguardo alla prole, e Parte_2 Per_3
le condizioni della separazione, omologate con decreto del Tribunale
[...]
di Taranto n. 12427/2018 del 24.10.2018.
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5572/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TOMBOLINI Parte_1
MICHELA, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.11.2024 sostituita da deposto di note scritte, la parte costituita precisava le conclusioni come da note in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con visto del 20.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/10/2022, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 28.12.2010 matrimonio in AG con CP_1
che dalla loro unione erano nati i figli e
[...] Per_1 Per_2
rispettivamente il 06.10.2011 e 07.05.2014, che in data 24.10.2018 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati in data 11.01.2023 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore e all'udienza del 18.11.2024 sostituita dal deposito di note scritte la parte costituita precisava le conclusioni;
in data 26.11.2024 il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione;
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto del tribunale emesso il 24.10.2018 n.12427/2018.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge
n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta negli accordi di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius.
Il Collegio rileva, sul punto la inammissibilità delle ulteriori domande formulate per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, senza che risulti neppure formulata motivata istanza di rimessione in termini, con allegate circostanze sopravvenute che giustifichino una modifica delle originarie richieste.
Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi. In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di disattesa ogni altra domanda, così Controparte_1
provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28.12.2010 a AG (TA) da , nata a Parte_1
AG (TA) il 20/09/1979, e nato a Controparte_1
AG (TA) il 03/08/1982, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di dell'anno 2010 , parte 2, serie A, numero 104;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) CONFERMA con riguardo alla prole, e Parte_2 Per_3
le condizioni della separazione, omologate con decreto del Tribunale
[...]
di Taranto n. 12427/2018 del 24.10.2018.
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara