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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/03/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 989/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. DALLA ROSA ELENA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 19/05/2012.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 26/03/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente da oltre sei mesi, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/05/2012 da ata a MONTEBELLUNA (TV) il 05/05/1975 Controparte_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al n. 23, Parte II, Controparte_2
Serie A, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica, inclusa qualsiasi richiesta di assegno divorzile, dichiarando ciascuno di essi di essere economicamente autosufficiente;
2) i ricorrenti nulla hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in relazione alla cessazione del rapporto coniugale, dichiarando, in ogni caso, di aver già compiutamente definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal vincolo coniugale;
3) i ricorrenti si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis.12, III co., c.p.c., vista l'assenza di richieste di contributo economico e di trasferimenti patrimoniali;
nonché vista l'assenza di figli e la piena autonomia economica dei ricorrenti (il tutto anche alla luce delle indicazioni del
Tribunale di Milano, secondo cui “nel caso di richiesta di trattazione scritta del
procedimento su domanda congiunta, le parti possono esonerarsi reciprocamente, nel
ricorso, dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis-12, terzo comma” e tenuto conto, altresì, che il Protocollo del Tribunale di Treviso non risulta disporre un obbligo di depositare la documentazione economica nei casi di assenza di figli e di assenza di richieste patrimoniali). Qui precisato che i ricorrenti medesimi si rendono sin d'ora disponibili alle relative produzioni documentali, ove richiesto dall'intestato Tribunale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 26/03/2024
Il Presidente est.
2 Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 989/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Controparte_1 Controparte_2
entrambi con l'avv. DALLA ROSA ELENA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 19/05/2012.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 26/03/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura ininterrottamente da oltre sei mesi, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
1 poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/05/2012 da ata a MONTEBELLUNA (TV) il 05/05/1975 Controparte_1
e nato a [...] il [...] e trascritto al n. 23, Parte II, Controparte_2
Serie A, Anno 2012, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
1) i ricorrenti rinunciano ad ogni reciproca richiesta economica, inclusa qualsiasi richiesta di assegno divorzile, dichiarando ciascuno di essi di essere economicamente autosufficiente;
2) i ricorrenti nulla hanno a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in relazione alla cessazione del rapporto coniugale, dichiarando, in ogni caso, di aver già compiutamente definito ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal vincolo coniugale;
3) i ricorrenti si esonerano reciprocamente dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis.12, III co., c.p.c., vista l'assenza di richieste di contributo economico e di trasferimenti patrimoniali;
nonché vista l'assenza di figli e la piena autonomia economica dei ricorrenti (il tutto anche alla luce delle indicazioni del
Tribunale di Milano, secondo cui “nel caso di richiesta di trattazione scritta del
procedimento su domanda congiunta, le parti possono esonerarsi reciprocamente, nel
ricorso, dal depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473.bis-12, terzo comma” e tenuto conto, altresì, che il Protocollo del Tribunale di Treviso non risulta disporre un obbligo di depositare la documentazione economica nei casi di assenza di figli e di assenza di richieste patrimoniali). Qui precisato che i ricorrenti medesimi si rendono sin d'ora disponibili alle relative produzioni documentali, ove richiesto dall'intestato Tribunale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 26/03/2024
Il Presidente est.
2 Dott. Deli Luca
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