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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. SM 22394), con l'avv. ALBISANI GREGORIO e l'avv. PAGLIAI Parte_1
STEFANO
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , contumaci Controparte_2 C.F._1
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come da verbale d'udienza del 16.01.2024
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio per sentire accertata la nullità ai sensi degli artt. 1414 e ss Parte_1
c.c. o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. della compravendita di data
10.11.2022, con cui la società in persona del Controparte_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , ha trasferito Controparte_1
ad la proprietà del veicolo tg. CX575AB, avente telaio Controparte_2
SALLMAMC46A208399.
A sostegno delle domande, l'attrice ha dedotto: di vantare un credito nei confronti della società convenuta, portato dalle fatture n. 2752 del 31.05.2021, 3818 del 30.06.2021 e 5770
del 31.08.2021 e per il pagamento del quale la debitrice aveva consegnato sei assegni,
tornati insoluti e protestati;
che il sig. , quale accomandatario della Controparte_1
predetta società, era altresì socio unico ed amministratore della parimenti _3
debitrice dell'attrice e dichiarata fallita con sentenza n. 85 del 4.11.2022; che dopo aver promosso un pignoramento presso terzi con esito negativo, da ulteriori indagini era emerso che la società era proprietaria del veicolo Land Rover tg. CX575AB, per cui era stato notificato pignoramento ex art. 521 bis cpc;
che all'atto della trascrizione del pignoramento era emerso che la società aveva venduto al sig. , padre del socio Controparte_2
accomandatario, la predetta vettura, dietro versamento dell'irrisorio corrispettivo di euro
500,00.
Invocando i presupposti della simulazione del contratto, alla luce dei rapporti tra venditore ed acquirente, della necessaria consapevolezza in capo a quest'ultimo, peraltro collaboratore in delle difficoltà economiche del figlio, dell'epoca di CP_1
2 perfezionamento della vendita e della non congruità del prezzo rispetto al valore di mercato del veicolo, peraltro acquistato soli sei mesi prima al prezzo di euro 1800,00, nonché della mancata indicazione in contratto del mezzo di pagamento utilizzato e dell'assenza di prova dell'effettiva dazione della somma pattuita, l'attrice ha concluso chiedendo di dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del 10.11.2022 avente ad oggetto la proprietà del veicolo targato CX575AB.
In subordine, l'attrice ha insistito per la dichiarazione di inefficacia del predetto contratto,
ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ossia il pregiudizio alle proprie ragioni creditorie per effetto della distrazione dell'unico bene della società e la consapevolezza, sia in capo al venditore, sia in capo all'acquirente, di aver danneggiato le aspettative dei creditori per effetto dell'atto dispositivo in questione.
Non si sono costituiti i convenuti, dichiarati contumaci all'udienza del 31.05.2023.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9.10.2024.
La domanda attorea va accolta nei limiti di cui si dirà.
Non sussistono, infatti, i presupposti per la dichiarazione di nullità dell'atto dispositivo oggetto di causa, tenuto conto che gli elementi dedotti a sostegno della domanda non paiono sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso simulare la vendita del veicolo.
La situazione debitoria della società e del socio accomandatario , quale Controparte_1
socio unico della lo stretto rapporto di parentela tra il predetto ed il convenuto _3
, il prezzo esiguo della vendita e la mancata espressa indicazione del Controparte_2
mezzo di pagamento utilizzato, possono infatti, al più, essere indici presuntivi della
3 preordinazione dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale generica a tutela dei creditori della società, ma non bastano invece a far emergere una divergenza tra quanto le parti desiderano appaia verso l'esterno e quanto invece vogliono che venga in concreto prodotto tra loro.
D'altro canto, la circostanza per cui il veicolo continuerebbe ad essere utilizzato in via esclusiva da è stata descritta da parte attrice solo come “altamente Controparte_1
probabile”, ma nessuna prova è stata fornita al riguardo.
Diversamente, si ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita di data 10.11.2022 ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La norma in questione, per il caso di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere dopo l'insorgenza della situazione debitoria, richiede che l'atto in questione abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), che il debitore fosse consapevole di ledere in conseguenza dell'atto dispositivo la garanzia del creditore (c.d. consilium fraudis)
e che l'acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie altrui (c.d. partecipatio fraudis).
Nel caso di specie, la documentazione in atti comprova l'esistenza di un credito dell'attrice nei confronti della società convenuta, come portato dalle fatture n. 2752 del 31.05.2021, n.
3818 del 30.06.2021 e n. 5770 del 31.08.2021, per euro 14.808,96 (cfr. docc. 02, 03 e 04
fasc. attoreo), e dal successivo decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 643/2022 del
18.03.2022 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), insorto dunque anteriormente all'atto dispositivo di cui si chiede la nullità/inefficacia relativa.
4 Che la vendita avvenuta nel novembre 2022 abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie di appare indubbio, sol che si considerino l'esito negativo dei Parte_1
pignoramenti presso terzi dalla tale ultimo soggetto tentati e l'insussistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili da parte del creditore.
Oltretutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2901 c.c. richiederebbe non già un danno in atto, bensì un pericolo di pregiudizio, che comporta la revocabilità anche dell'atto dispositivo che semplicemente renda più difficile o onerosa la realizzazione del diritto, come nel caso in cui venga venduto l'unico bene di proprietà del debitore anche ad un prezzo più alto del valore reale, posto che il denaro può
essere occultato e quindi sottratto all'azione esecutiva dei creditori, a differenza del bene mobile registrato.
Del pari, deve ritenersi configurabile in capo alla debitrice Controparte_1
e, in sostanza, al socio accomandatario della stessa , la
[...] Controparte_1
consapevolezza di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori per il tramite della vendita della quale si richiede l'inefficacia, trattandosi dell'unico bene societario utilmente aggredibile e non potendo il predetto non essere a conoscenza della situazione debitoria della società, per la posizione apicale specificamente rivestita in seno alla stessa.
D'altro canto, la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito oggettivi elementi di giudizio atti a smentire la tesi attorea della insussistenza di ulteriori beni su cui rivalersi.
5 Da ultimo, molteplici elementi portano a ritenere che anche l'acquirente del veicolo,
, sapesse che l'atto in questione avrebbe pregiudicato le ragioni dei Controparte_2
creditori della società CP_1
Vanno, infatti, considerati a tal fine lo stretto rapporto di parentela tra e Controparte_1
; il fatto che quest'ultimo collaborasse per la società debitrice con il Controparte_2
noleggio bici (cfr. doc. 30 fasc. attoreo); la residenza di entrambi nel medesimo contesto territoriale (cfr. docc. 28 e 29 fasc. attoreo) e, dunque, la ragionevole conoscenza in capo al padre sia della sentenza dichiarativa del fallimento dell'altra società del figlio, sia della generale situazione debitoria di quest'ultimo; la vendita del veicolo avvenuta dopo appena sei mesi dall'acquisto.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di compravendita di data 10.11.2022 Parte_1
registrato il successivo 11.11.2022 al r.p N194692M (Ufficio PRA di Venezia), avente ad oggetto la proprietà del veicolo tg CX575AB avente telaio n. SALLMAMC46A208399,
con ordine al PRA Ufficio Provinciale di Venezia di effettuare le trascrizioni di legge.
La soccombenza dei convenuti giustifica la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di compravendita Parte_1
di data 10.11.2022, registrato il successivo 11.11.2022 al r.p N194692M (Ufficio PRA di
6 Venezia), avente ad oggetto la proprietà del veicolo tg CX575AB, avente telaio n.
SALLMAMC46A208399;
ordina al PRA Ufficio Provinciale di Venezia di effettuare le trascrizioni di legge;
condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 3703,09, di cui euro 316,09 per spese ed euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 4.02.2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da
(C.F. SM 22394), con l'avv. ALBISANI GREGORIO e l'avv. PAGLIAI Parte_1
STEFANO
Contro
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , contumaci Controparte_2 C.F._1
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come da verbale d'udienza del 16.01.2024
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio per sentire accertata la nullità ai sensi degli artt. 1414 e ss Parte_1
c.c. o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 e ss. c.c. della compravendita di data
10.11.2022, con cui la società in persona del Controparte_1
socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore , ha trasferito Controparte_1
ad la proprietà del veicolo tg. CX575AB, avente telaio Controparte_2
SALLMAMC46A208399.
A sostegno delle domande, l'attrice ha dedotto: di vantare un credito nei confronti della società convenuta, portato dalle fatture n. 2752 del 31.05.2021, 3818 del 30.06.2021 e 5770
del 31.08.2021 e per il pagamento del quale la debitrice aveva consegnato sei assegni,
tornati insoluti e protestati;
che il sig. , quale accomandatario della Controparte_1
predetta società, era altresì socio unico ed amministratore della parimenti _3
debitrice dell'attrice e dichiarata fallita con sentenza n. 85 del 4.11.2022; che dopo aver promosso un pignoramento presso terzi con esito negativo, da ulteriori indagini era emerso che la società era proprietaria del veicolo Land Rover tg. CX575AB, per cui era stato notificato pignoramento ex art. 521 bis cpc;
che all'atto della trascrizione del pignoramento era emerso che la società aveva venduto al sig. , padre del socio Controparte_2
accomandatario, la predetta vettura, dietro versamento dell'irrisorio corrispettivo di euro
500,00.
Invocando i presupposti della simulazione del contratto, alla luce dei rapporti tra venditore ed acquirente, della necessaria consapevolezza in capo a quest'ultimo, peraltro collaboratore in delle difficoltà economiche del figlio, dell'epoca di CP_1
2 perfezionamento della vendita e della non congruità del prezzo rispetto al valore di mercato del veicolo, peraltro acquistato soli sei mesi prima al prezzo di euro 1800,00, nonché della mancata indicazione in contratto del mezzo di pagamento utilizzato e dell'assenza di prova dell'effettiva dazione della somma pattuita, l'attrice ha concluso chiedendo di dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del 10.11.2022 avente ad oggetto la proprietà del veicolo targato CX575AB.
In subordine, l'attrice ha insistito per la dichiarazione di inefficacia del predetto contratto,
ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., ossia il pregiudizio alle proprie ragioni creditorie per effetto della distrazione dell'unico bene della società e la consapevolezza, sia in capo al venditore, sia in capo all'acquirente, di aver danneggiato le aspettative dei creditori per effetto dell'atto dispositivo in questione.
Non si sono costituiti i convenuti, dichiarati contumaci all'udienza del 31.05.2023.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
9.10.2024.
La domanda attorea va accolta nei limiti di cui si dirà.
Non sussistono, infatti, i presupposti per la dichiarazione di nullità dell'atto dispositivo oggetto di causa, tenuto conto che gli elementi dedotti a sostegno della domanda non paiono sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso simulare la vendita del veicolo.
La situazione debitoria della società e del socio accomandatario , quale Controparte_1
socio unico della lo stretto rapporto di parentela tra il predetto ed il convenuto _3
, il prezzo esiguo della vendita e la mancata espressa indicazione del Controparte_2
mezzo di pagamento utilizzato, possono infatti, al più, essere indici presuntivi della
3 preordinazione dell'atto a ledere la garanzia patrimoniale generica a tutela dei creditori della società, ma non bastano invece a far emergere una divergenza tra quanto le parti desiderano appaia verso l'esterno e quanto invece vogliono che venga in concreto prodotto tra loro.
D'altro canto, la circostanza per cui il veicolo continuerebbe ad essere utilizzato in via esclusiva da è stata descritta da parte attrice solo come “altamente Controparte_1
probabile”, ma nessuna prova è stata fornita al riguardo.
Diversamente, si ritiene che sussistano i presupposti per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita di data 10.11.2022 ai sensi dell'art. 2901 c.c.
La norma in questione, per il caso di atto dispositivo a titolo oneroso posto in essere dopo l'insorgenza della situazione debitoria, richiede che l'atto in questione abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni), che il debitore fosse consapevole di ledere in conseguenza dell'atto dispositivo la garanzia del creditore (c.d. consilium fraudis)
e che l'acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie altrui (c.d. partecipatio fraudis).
Nel caso di specie, la documentazione in atti comprova l'esistenza di un credito dell'attrice nei confronti della società convenuta, come portato dalle fatture n. 2752 del 31.05.2021, n.
3818 del 30.06.2021 e n. 5770 del 31.08.2021, per euro 14.808,96 (cfr. docc. 02, 03 e 04
fasc. attoreo), e dal successivo decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 643/2022 del
18.03.2022 (cfr. doc. 1 fasc. attoreo), insorto dunque anteriormente all'atto dispositivo di cui si chiede la nullità/inefficacia relativa.
4 Che la vendita avvenuta nel novembre 2022 abbia arrecato un pregiudizio alle ragioni creditorie di appare indubbio, sol che si considerino l'esito negativo dei Parte_1
pignoramenti presso terzi dalla tale ultimo soggetto tentati e l'insussistenza di ulteriori beni utilmente aggredibili da parte del creditore.
Oltretutto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2901 c.c. richiederebbe non già un danno in atto, bensì un pericolo di pregiudizio, che comporta la revocabilità anche dell'atto dispositivo che semplicemente renda più difficile o onerosa la realizzazione del diritto, come nel caso in cui venga venduto l'unico bene di proprietà del debitore anche ad un prezzo più alto del valore reale, posto che il denaro può
essere occultato e quindi sottratto all'azione esecutiva dei creditori, a differenza del bene mobile registrato.
Del pari, deve ritenersi configurabile in capo alla debitrice Controparte_1
e, in sostanza, al socio accomandatario della stessa , la
[...] Controparte_1
consapevolezza di aver arrecato un pregiudizio alle ragioni dei creditori per il tramite della vendita della quale si richiede l'inefficacia, trattandosi dell'unico bene societario utilmente aggredibile e non potendo il predetto non essere a conoscenza della situazione debitoria della società, per la posizione apicale specificamente rivestita in seno alla stessa.
D'altro canto, la società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito oggettivi elementi di giudizio atti a smentire la tesi attorea della insussistenza di ulteriori beni su cui rivalersi.
5 Da ultimo, molteplici elementi portano a ritenere che anche l'acquirente del veicolo,
, sapesse che l'atto in questione avrebbe pregiudicato le ragioni dei Controparte_2
creditori della società CP_1
Vanno, infatti, considerati a tal fine lo stretto rapporto di parentela tra e Controparte_1
; il fatto che quest'ultimo collaborasse per la società debitrice con il Controparte_2
noleggio bici (cfr. doc. 30 fasc. attoreo); la residenza di entrambi nel medesimo contesto territoriale (cfr. docc. 28 e 29 fasc. attoreo) e, dunque, la ragionevole conoscenza in capo al padre sia della sentenza dichiarativa del fallimento dell'altra società del figlio, sia della generale situazione debitoria di quest'ultimo; la vendita del veicolo avvenuta dopo appena sei mesi dall'acquisto.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di compravendita di data 10.11.2022 Parte_1
registrato il successivo 11.11.2022 al r.p N194692M (Ufficio PRA di Venezia), avente ad oggetto la proprietà del veicolo tg CX575AB avente telaio n. SALLMAMC46A208399,
con ordine al PRA Ufficio Provinciale di Venezia di effettuare le trascrizioni di legge.
La soccombenza dei convenuti giustifica la condanna dei medesimi in solido al pagamento delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di dell'atto di compravendita Parte_1
di data 10.11.2022, registrato il successivo 11.11.2022 al r.p N194692M (Ufficio PRA di
6 Venezia), avente ad oggetto la proprietà del veicolo tg CX575AB, avente telaio n.
SALLMAMC46A208399;
ordina al PRA Ufficio Provinciale di Venezia di effettuare le trascrizioni di legge;
condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in euro 3703,09, di cui euro 316,09 per spese ed euro 3387,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Venezia, in data 4.02.2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
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