Sentenza 15 marzo 1999
Massime • 1
In tema di contributi statali alle spese sostenute dai partiti in occasione di consultazioni elettorali regionali, l'art. 4 della legge 195/74 (tuttora applicabile alla materia delle elezioni regionali ed europee, nonostante l'entrata in vigore della legge 659/81 che, con il predetto articolo, forma un unico "corpus" normativo), nel prevedere, in caso di controversie, la possibilità del ricorso all'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, non ha introdotto una ulteriore fattispecie di giurisdizione domestica ("rectius", autodichia) della Camera dei deputati, riconoscendo all'ufficio di presidenza la funzione di giudice esclusivo in tema di controversie sui contributi elettorali, ma ha, viceversa, introdotto un rimedio meramente interno all'organo cui è demandata l'erogazione del contributo (al fine dell'eventuale esercizio del relativo potere di autotutela), con la conseguenza che la previsione di tale rimedio non è in alcun modo preclusiva della facoltà, per il partito politico, di adire successivamente l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo i generali principi sanciti dalla Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ANTIPROIBIZIONISMO SULLA DROGA,
CONTRO
TUTTE LE MAFIE, CIVICI, LAICI E VERDI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CHIOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CAMERA DEI DEPUTATI, UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05535/97 proposto da:
CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Presidente pro-tempore, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSOCIAZIONE ANTIPROIBIZIONISMO SULLA DROGA,
CONTRO
TUTTE LE MAFIE - CIVICI, LAICI E VERDI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1101/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati, Claudio CHIOLA, per la ricorrente principale, Sergio LAPORTA, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.2.1991, l'Associazione
antiproibizionismo sulla droga contro tutte le mafie, civici, laici e verdi, in persona del legale rappresentante conveniva davanti al Tribunale di Roma la Camera dei deputati ed il Presidente della Camera dei deputati, in proprio e quale presidente dell'Ufficio di presidenza, per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 261.412.566, quale differenza tra quanto dovuto a titolo di contributo statale alle spese relative alle elezioni regionali del 1990, ai sensi della legge 18 novembre 1981 n. 659, e quanto corrisposto in base a criterio asseritamente erroneo. I convenuti si costituivano col ministero dell'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sul rilievo che l'art. 4 della legge 2 maggio 1974 n.195, da coordinarsi con la menzionata legge n. 659 del 1981,
riserva all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati la decisione delle controversie sul contributo statale al finanziamento dei partiti politici;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva del Presidente della Camera dei deputati in proprio;
richiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partiti politici beneficiari delle erogazioni;
contestava la fondatezza nel merito della domanda.
Il tribunale, con sentenza del 22.3.1994, affermava la propria giurisdizione;
riteneva sussistente la concorrente legittimazione della Camera dei deputati e del suo Presidente;
accoglieva la domanda e per l'effetto condannava i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma richiesta dagli attori.
L'Avvocatura dello Stato proponeva appello, ribadendo il difetto di giurisdizione, la non configurabilità della legittimazione passiva del Presidente della Camera dei deputati in proprio, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partiti interessati, e contestando la fondatezza della domanda.
Gli appellati resistevano e proponevano appello incidentale, richiedendo l'attribuzione degli interessi di mora. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 25.3.1996, rigettava la domanda.
Considerava la corte, con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, che non è configurabile in materia di controversie relative al contributo alle spese sostenute dai partiti per le elezioni regionali, ai sensi del coordinato disposto della legge n.659 del 1981 e della legge n. 195 del 1974, una riserva di giurisdizione a favore dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati riconducibile all'istituto dell'autodichia o giurisdizione domestica;
la giurisdizione domestica, esclusiva di ogni altra giurisdizione, è invero sancita dai regolamenti parlamentari, integranti atti normativi dei quali la Camera ed il Senato hanno il potere di dotarsi ai sensi dell'art. 64 Cost., solo in tema di stato giuridico e di carriera dei rispettivi dipendenti, e sussiste solo in relazione all'esercizio dei poteri dì autoorganizzazione delle assemblee legislative all'espletamento delle loro funzioni primarie;
non può valere per converso ad introdurre una ulteriore ipotesi di giurisdizione domestica una legge ordinaria, qual è la legge n. 174 del 1975, con riferimento a controversie concernenti situazioni soggettive di terzi, estranee alle menzionate funzioni, quali sono le pretese delle formazioni politiche che partecipano alle elezioni regionali a conseguire il contributo a carico dello Stato (in tal senso dispone infatti l'art. 1 della legge n. 659 del 1981 in tema di elezioni regionali, diversamente dalla legge n. 195 del 1974, che pone il contributo a carico del bilancio interno della Camera), in relazione alle quali alla Camera dei deputati è affidato il compito di mero organo erogante;
deve quindi ritenersi che il ricorso all'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 4 della legge n. 195 del 1974 ha natura di rimedio interno volto a sollecitare il potere di autotutela nei riguardi di atti sostanzialmente amministrativi, senza preclusione per il successivo ricorso al giudice comune, da individuare nel giudice ordinario vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Quanto al merito, la corte d'appello riteneva non fondata la pretesa degli attori a conseguire un maggior contributo rispetto a quello erogato, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, volti a censurare il merito della decisione e la pronuncia sulle spese. I convenuti hanno resistito ed hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, ai quali hanno resistito i ricorrenti principali.
Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente alle sezioni unite civili, per la sola decisione della questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale (Ricorso n. 3327/97), l'Avvocatura dello Stato denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione agli artt. 1 e 4 della legge 2 maggio 1974 n. 195, in ragione del principio di indipendenza e di autonomia degli organi costituzionali supremi, tra i quali è compresa la Camera dei deputati, che determina la sottrazione al controllo ed all'interferenza di altri organismi statuali.
Deduce in primo luogo l'Avvocatura che l'art. 1, comma 2, della legge n. 195 del 1974 prevede che i contributi per le spese elettorali a favore dei partiti sono erogati con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera, e che la riprodotta formula normativa sta a significare che, rispetto alla spesa suddetta, lo Stato si limita a mettere a disposizione la sola provvista delle risorse economiche, che refluiscono nelle risorse della Camera dei deputati, che le amministra autonomamente, al di fuori di ogni controllo esterno. Osserva ancora che non vale opporre che i beneficiari dell'erogazione sono soggetti esterni all'assemblea e non necessariamente in questa rapresentati, vertendosi in tema di elezioni regionali. Sostiene infatti che, con l'attribuzione alla Camera della competenza in materia di contributo finanziario ai partiti il Legislatore ha voluto sottrarre all'ingerenza di altri apparati amministrativi la relativa erogazione, riconducendo le attività relative sotto il regime proprio delle spese di un organo costituzionale. E non rileva che i beneficiari dei contributi siano soggetti estranei alla Camera, poiché quel che si rivela decisivo è che il Legislatore ha voluto equiparare l'attività dei partiti, in quanto soggetti primari dell'agire politico, allo stesso rango dell'attività delle Camere, l'agire degli uni e quello delle altre concorrendo, in definitiva, alla formazione delle scelte di politica generale, così da dover essere garantito, allo stesso modo e nelle stesse forme, dalle ingerenze esterne.
Ed il suindicato quadro si completa - prosegue l'Avvocatura - con la disposizione dell'art. 4 della legge n. 195 del 1974, secondo cui le eventuali controversie in materia sono decise dall'Ufficio di presidenza della Camera. Ed infatti, l'incontrovertibile natura di diritto soggettivo da riconoscersi alla posizione giuridica dei partiti rispetto al contributo non esclude, da un lato, che l'esigenza di indipendenza dell'organo costituzionale, di cui essi sono considerati sostanzialmente partecipi, comporti la sottrazione delle decisioni adottate in materia alle ingerenze di altri organi statali, ne' può ritenersi insoddisfatta l'esigenza di una tutela di tipo giurisdizionale, giacché allo scopo risulta allestito l'apposito rimedio, di natura giurisdizionale, costituito dal ricorso all'Ufficio di presidenza, oggetto di specifica disciplina mediante Regolamento adottato dalla Camera.
Afferma infine l'Avvocatura che la suindicata conclusione non può indurre a dubitare della legittimità costituzionale della legge n. 195 del 1974, come implicitamente ipotizzato dalla corte romana,
perché i parametri costituzionali di riferimento non potrebbero essere quelli della tutela giurisdizionale individuale e del diritto di difesa nel processo, bensì appunto quelli dell'autonomia degli organi costituzionali.
3. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali denunciano violazione degli artt. 102 e 112 c.p.c.. Deducono i ricorrenti che erroneamente la corte romana avrebbe considerato assorbita la questione della necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partiti politici interessati alla distribuzione del contributo statale. Sostengono che, se la domanda degli attori dovesse essere accolta, le somme necessarie all'integrazione del contributo ad essi spettante dovrebbero essere prelevate dal contributo già erogato in eccesso agli altri partiti, e non potrebbero certo gravare sul bilancio della Camera.
4. Pur essendo stata affidata a queste Sezioni Unite la decisione della sola questione di giurisdizione, va anzitutto esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale, atteso che la questione di integrità del litisconsorzio nelle precedenti fasi di merito è preliminare rispetto alla questione di giurisdizione. 4. 1. Il motivo non è fondato.
Va invero rilevato che, per consolidata giurisprudenza, l'eccezione avente ad oggetto la non integrità del contraddittorio deve essere corredata dalla completa indicazione dei soggetti nei cui confronti dovrebbe essere integrato il contraddittorio (sent. n. 3975/97; n. 1632/96; n. 10693/94; n. 7876/91; n. 3267/90). Ora, risulta dagli atti, che questa S.C. è abilitata ad esaminare direttamente, vertendosi in tema di denuncia di error in procedendo, che l'Avvocatura dello Stato, sia in primo grado che in appello, ha denunciato la pretesa disintegrità del contraddittorio, ma non si è data cura di indicare analiticamente i soggetti nei confronti dei quali avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione. L'eccezione, in quanto non ritualmente proposta, non doveva pertanto essere presa in esame dai giudici di merito e la relativa doglianza risulta quindi inammissibile.
5. Il primo motivo del ricorso incidentale non è fondato.
5.1. Va anzitutto rilevato che l'Avvocatura dello Stato richiama la legge n. 195 del 1974, concernente il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, che riconosce ai partiti, a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, il diritto ad un contributo finanziario (art. 1, comma 1), e dispone che l'erogazione del contributo è disposta con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera (art. 1, comma 2). In particolare, da tale ultima previsione, l'Avvocatura ritiene di poter desumere che l'erogazione dei contributi attiene alla gestione delle risorse proprie della Camera dei deputati, con conseguente insindacabilità delle relative determinazioni da parte di ogni altro potere statuale. Non considera tuttavia l'Avvocatura dello Stato che la suindicata normativa, concernente il contributo per le elezioni politiche relative al rinnovo della Camera dei deputati e del Senato, è stata successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 659 del 1981, che ha previsto il contributo dello Stato anche per le spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni regionali e per quelle dei rappresentanti italiani al Parlamento eruropeo. Vertendosi in materia di contributo per le elezioni regionali, è quindi alla legge n. 659 del 1981 che occorre far riferimento, prendendo in esame, in particolare, l'art. 1, il quale dispone che, a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale, i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, ad un contributo finanziario "a carico dello Stato"; l'art. 3, ultimo comma, il quale prevede che all'onere derivante dalla legge si provvede con variazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
ed infine l'art. 3, comma 3, il quale dispone che l'erogazione dei contributi, secondo i criteri stabiliti dalla legge, è affidata al Presidente della Camera dei deputati.
Dalla coordinata valutazione delle suindicate disposizioni emerge, per quanto ai fini del presente giudizio interessa, che in materia di contributi per le spese elettorali per le elezioni dei consigli regionali sono distintamente regolate l'attribuzione dell'onere economico del contributo, che è posto a carico dello Stato, e l'attribuzione della competenza ad erogare il contributo medesimo, che è affidata al Presidente della Camera dei deputati. Nell'esercizio di tale competenza, quindi, il Presidente della Camera dei deputati non gestisce risorse proprie della Camera, come pretende l'Avvocatura dello Stato, bensì fondi dello Stato, destinati a sovvenzionare attività estranee alle funzioni istituzionali proprie della Camera dei deputati, quali sono le attività svolte dai partiti (anche non coincidenti con quelli presenti nella Camera dei deputati) per la partecipazione alla competizione elettorale concernente l'elezione dei consigli regionali.
Risulta quindi privo di sostegno normativo l'assunto secondo il quale l'attività di erogazione del contributo in questione rientrebbe nell'ambito della sfera di intangibile autonomia della Camera dei deputati nell'amministrazione delle proprie risorse.
5.2. Tanto premesso, va ancora rilevato che l'Avvocatura dello Stato riconosce espressamente che la legge n. 659 del 1981 attribuisce ai partiti un diritto soggettivo a conseguire, ricorrendone i presupposti, il contributo alle spese sostenute per le elezioni regionali (in tal senso, del resto è l'inequivoco tenore dell'art. 1 della citata legge), ma sostiene che la legge ha voluto affidare in via esclusiva l'attuazione del diritto in questione alla Camera dei deputati, e cioè ad un organo costituzionale di vertice, come tale dotato di autonomia ed indipendenza, proprio per precludere l'ingerenza di ogni altro potere dello Stato sulle relative determinazioni, in quanto incidenti su posizioni giuridiche di soggetti primari dell'agire politico, quali sono i partiti, come emerge dalla riserva delle controversie in materia alla giurisdizione esclusiva dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 195 del 1974. 5.3. Al fine di contrastare l'eccepito difetto di giurisdizione, incentrato sull'art. 4 della legge n. 195 del 1974, i controricorrenti contestano l'applicabilità di tale disposizione nel caso in esame, in quanto disciplinato non già dalla legge n. 195 del 1974, ma dalla legge n. 659 del 1981.
5.4. L'eccezione è infondata.
L'ambito originario del citato art. 4 era individuato dalla materia trattata dalla legge n. 195 del 1974, concernente il contributo dello Stato ai partiti politici per le spese sostenute per il rinnovo delle due Camere (ed era infatti previsto, per le relative controversie, il ricorso agli Uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato). La suindicata legge, come già ricordato, è stata tuttavia successivamente modificata ed integrata dalla legge n. 659 del 1981, che ha esteso il contributo dello Stato anche alle spese sostenute dai partiti politici per le elezioni regionali e per quelle del rappresentanti italiani al Parlamento europeo, ed ha affidato l'erogazione dei contributi per le spese elettorali (anche ai sensi della legge n. 195 del 1974) al Presidente della Camera dei deputati (art. 3, comma 3, legge n. 659 del 1981), con la conseguente costituzione di un unico corpus normativo. L'art. 4 della legge n.195 del 1974 risulta conseguentemente applicabile anche in materia di controversie sull'erogazione del contributo dello Stato ai partiti per le elezioni regionali ed europee, in relazione alle quali è quindi operante il rimedio del ricorso all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.
5.5. L'assunto difensivo svolto dall'Avvocatura dello Stato, come riassunto nel precedente n. 52, si risolve nell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice comune (e segnatamente del giudice ordinario, vertendosi incontestatamente in materia di diritti soggettivi), in ragione della sussistenza, in materia di contributo dello Stato alle spese elettorali dei partiti, di una ipotesi di giurisdizione domestica, altrimenti detta "autodichia", che trova fondamento nel principio - del quale l'art. 4 della legge n. 195 del 1974 sarebbe espressione - secondo cui le determinazioni adottate dagli organi costituzionali di vertice nell'esercizio delle proprie funzioni sarebbero sottratte all'ingerenza degli altri poteri dello Stato, e segnatamente al controllo in sede giurisdizionale.
5.6. L'esame della questione richiede alcune brevi premesse di ordine generale.
Per "autodichia" si intende, secondo la comune opinione, la capacità di una istituzione - ed in particolar modo degli organi costituzionali - di decidere direttamente, con proprio giudizio, ogni controversia attinente all'esercizio delle proprie funzioni. Ora, nell'attuale assetto costituzionale, non è corretto ritenere che l'autodichia costituisca un necessario attributo implicato dalla posizione di autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali.
E ciò sia perché siffatta potestà implicita non è desumibile dal principio della divisione dei poteri, che, nel vigente ordinamento costituzionale, non è assoluto, nel senso di assicurare l'indifferenza e l'impenetrabilità assoluta tra i vari organi e le rispettive funzioni primarie, ma è attuato mediante forme di reciproco controllo (v., in tal senso, l'ordinanza n. 356/1977 di queste Sezioni Unite, con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme dei regolamenti della Camera e del Senato che prevedono l'autodichia nelle controversie di impiego dei rispettivi dipendenti).
Sia, soprattutto, perché la tutela giurisdizionale costituisce principio cardine dell'ordinamento, atteso che la Costituzione (art. 24, anche in relazione all'art. 3, ed art. 113 Cost.) assicura a "tutti" la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi, sicché le limitazioni a tale regola generale debbono essere espressamente previste (e sorrette da adeguata giustificazione).
È infatti arduo sostenere che, vigendo una Costituzione scritta, un principio implicito, o una norma inespressa, possa di per sè porsi in vittorioso contrasto con un principio fondamentale esplicito (a parte il rilievo che, in tale evenienza, sembrerebbe preclusa la sottoposizione alla Corte costituzionale della questione di legittimità, dovendo questa investire non già uno degli atti previsti dall'art. 134 Cost., ma una norma inespressa). Eventuali ipotesi di autodichia debbono quindi essere espressamente previste e da norme di rango costituzionale. Ed in effetti eccezioni esplicite al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni (ordinari ed amministrativi), integranti ipotesi di autodichia a favore di organi costituzionali, si rinvengono nel diritto positivo.
Delle dette eccezioni, alcune trovano diretto fondamento nella Costituzione. Va infatti qualificata come autodichia la potestà, prevista dall'art. 66 Cost., di ciascuna Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. E l'espressa previsione nella Costituzione rende palese la legittimità di tale forma di autodichia.
Altre sono invece previste da norme che esibiscono un fondamento costituzionale solo indiretto.
È questo il caso della autodichia nelle controversie di impiego dei rispettivi dipendenti, della quale la Camera ed il Senato si sono dotati nell'esercizio del potere regolamentare loro attribuito dall'art. 64, comma 1, Cost. Ed è opportuno ricordare che le suddette norme regolamentari hanno concretamente suscitato, in quanto limitative della tutela giurisdizionale, i dubbi di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 356/1977 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione;
dubbi che sono rimasti tuttavia irrisolti, poiché la questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 154/1985, in ragione della ritenuta insindacabilità, da parte del giudice delle leggi, dei regolamenti parlamentari previsti dall'art. 64, comma 1, Cost., perché non rientranti tra gli atti aventi forza di legge di cui all'art. 134 Cost. Soluzione, questa, che suscita perplessità, poiché determina l'esistenza di zone franche, esenti da qualsiasi sindacato e controllo, ivi compreso quello della Corte costituzionale, ove possa prospettarsi - come nella specie sembra prospettabile - un contrasto tra una norma racchiusa in un regolamento parlamentare e la Costituzione.
Ma va altresì menzionata l'analoga giurisdizione domestica nei confronti dei dipendenti della quale è titolare la Corte costituzionale, in virtù del concatenato operare dell'art. 1 della legge costituzionale 11.3.1953, n.1, e dell'art. 14, comma 3, della legge 11.32.192, n.87, come modificato dall'art. 4 della legge 18.3.1958, n.265, e che viene esercitata in base al regolamento
8.4.1960 della stessa Corte.
Per converso, questa S.C. ha ritenuto non ravvisabile una ipotesi di autodichia della Presidenza della Repubblica in riferimento alle controversie di impiego del personale addetto alla Presidenza, per difetto di una previsione in tal senso in una norma di rango costituzionale, poiché la legge n. 1977/1948, istitutiva del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica ha natura di legge ordinaria e non dispone comunque in tal senso, ne' prevedono una forma di giurisdizione domestica, esclusiva e sostitutiva di quella comune, i regolamenti concernenti il personale, previsti dagli artt. 3, comma 3, e 4, comma 1, della suindicata legge, ed in particolare nel decreto n.31/1980, che si vorrebbero assimilati ai regolamenti parlamentari (sent. n. 12614/98).
5.7. Le suesposte considerazioni rendono palese la radicale inidoneità dell'art. 4 della legge n. 195 del 1974, in quanto inserito in una legge ordinaria, ad introdurre nell'ordinamento, secondo la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, una ulteriore legittima ipotesi di autodichia, mediante l'elevazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati, in materia di controversie sui contributi alle spese elettorali, ad esclusivo giudice. Secondo la lettura proposta dall'Avvvocatura dello Stato, l'art.4 della legge n. 195 del 1974 dovrebbe infatti essere inteso come volto a disciplinare un rimedio di tipo giurisdizionale suscettivo di escludere la giurisdizione dei giudici comuni ( e segnatamente del giudice ordinario), in quanto espressione di autodichia su decisioni adottate da un organo costituzionale dotato di autonomia ed indipendenza.
Va tuttavia rilevato che una lettura siffatta non è imposta dal tenore della norma, dal quale esula ogni espressione indicativa della pretesa natura giurisdizionale e della esclusività del rimedio, e porrebbe comunque in palese conflitto la norma, dettata con legge ordinaria, con vari precetti costituzionali.
In primo luogo con il già menzionato principio di indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni (ordinari o amministrativi), scaturente dagli artt. 24, anche in relazione all'ari 3, e 113 Cost., suscettivo di deroga soltanto in forza di espressa norma di eguale rango, laddove l'art. 4 della legge n. 195 del 1974, che prevede il ricorso all'Ufficio di presidenza, è
inserito in una legge ordinaria. E non vale opporre che il procedimento da osservarsi davanti all'Ufficio di presidenza è stato disciplinato con apposito regolamento della Camera dei deputati approvato il 4.7.1974. Tale regolamento non è infatti riconducibile ai regolamenti di cui all'art. 64 Cost., atteso che non è volto a disciplinare l'espletamento di funzioni proprie della Camera dei deputati, bensì a disciplinare le modalità di svolgimento di un rimedio, qual è il ricorso all'Ufficio di presidenza, previsto ed istituito da una legge ordinaria, rispetto alla quale il regolamento assume una posizione servente e subordinata, tanto che deve ritenersi soggetto ad automatica caducazione nel caso di eventuale abrogazione della legge istitutiva del rimedio.
In secondo luogo, con l'art. 102, comma 2, Cost. che vieta l'istituzione di giudici speciali, che sarebbe violato dalla elevazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati ad esclusivo giudice in materia di controversie sui contributi alle spese elettorali.
In terzo luogo con gli artt. 101, comma 2, 102, comma 1, e 104, comma 1, Cost., che sanciscono i principi di autonomia ed indipendenza del giudice e di esclusiva soggezione alla legge, che sarebbero violati dalla elevazione a giudice, senza l'osservanza delle suddette garanzie, dell'Ufficio di presidenza della Camera La disposizione va conseguentemente interpretata facendo applicazione della fondamentale regola che impone di adottare, tra le varie interpretazioni possibili, quella che risulti conforme alla Costituzione. Ad essa, in virtù di una interpretazione adguatrice ai precetti costituzionali, deve pertanto essere riconosciuta la limitata portata di norma volta ad introdurre un rimedio interno, nell'ambito dell'organo al quale è affidata l'erogazione del contributo a carico dello Stato alle spese elettorali dei partiti per le elezioni regionali, al fine dell'eventuale esercizio del potere di autotutela.
Nessuna preclusione può peraltro derivare dalla previsione del suindicato rimedio interno rispetto alla facoltà di adire successivamente il giudice comune, secondo i generali principi sanciti dalla Costituzione.
5.8. In conclusione, vanno rigettati i primi due motivi del ricorso incidentale e va dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Deve disporsi la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione dei ricorsi ad una sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore assegnazione dei ricorsi. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, il 17.12.1998. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999