Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 136
CASS
Sentenza 15 marzo 1999

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In tema di contributi statali alle spese sostenute dai partiti in occasione di consultazioni elettorali regionali, l'art. 4 della legge 195/74 (tuttora applicabile alla materia delle elezioni regionali ed europee, nonostante l'entrata in vigore della legge 659/81 che, con il predetto articolo, forma un unico "corpus" normativo), nel prevedere, in caso di controversie, la possibilità del ricorso all'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, non ha introdotto una ulteriore fattispecie di giurisdizione domestica ("rectius", autodichia) della Camera dei deputati, riconoscendo all'ufficio di presidenza la funzione di giudice esclusivo in tema di controversie sui contributi elettorali, ma ha, viceversa, introdotto un rimedio meramente interno all'organo cui è demandata l'erogazione del contributo (al fine dell'eventuale esercizio del relativo potere di autotutela), con la conseguenza che la previsione di tale rimedio non è in alcun modo preclusiva della facoltà, per il partito politico, di adire successivamente l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo i generali principi sanciti dalla Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 136
    Data del deposito : 15 marzo 1999

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