TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38620/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38620/2020 promossa da:
in persona del l.r.p.t., Parte_1
Taverna
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1 vv. Bianca Lombardi e Nicola Di Giovanni CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione: -Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'impianto in questione è stato realizzato nel 1988; -accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu, che aveva realizzato nel 1988 CP_1
Pag. 1 di 4 lo svincolo provvisorio di Caselle in -accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu, che Per_1
a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale 517-Km. 13+670-lato dx, è stato realizzato, successivamente al 1988, lo svincolo definitivo di Caselle in e che esso Per_1
è sorto sul vecchio svincolo provvisorio;
-accertare e dichiarare che le circolari er le strade CP_1
extraurbane secondarie di “tipo C”n. 87721\2011,sulla base delle pregresse circolari n.
3\2007 e n. 6\2008, affermano che nelle intersezioni lungo le strade extraurbane di “tipo
C” non è ammessa la corsia specializzata di entrata o immissione (c.d. corsia di accelerazione) mentre è ammessa la corsia specializzata di uscita o diversione(c.d. corsia di decelerazione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che detta corsia risulta ammissibile ma non obbligatoria e che nel caso di adeguamento di impianti distributori di carburante esistenti, dovrà essere richiesto alla ditta o società intestataria della concessione\autorizzazione ANAS per gli accessi la realizzazione dell'ingresso all'impianto stesso con un'inclinazione di 30°rispetto all'asse stradale, con una larghezza di m. 4,00 della corsia e banchine da m. 1,00 a m. 0,50 in sinistra, in analogia a quanto previsto per l'uscita dall'impianto carburanti;
-accertare e dichiarare che la circolare n. CDG-0088236-P del 15\07\2015, CP_1
ammette la possibilità di ridurre la lunghezza dello spartitraffico centrale, pur mantenendo invariata la tipologia e dimensione dei varchi di accesso e di uscita, in virtù dei quali è impedito lo svincolo sinistrorso;
-Accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto della società attrice ad ottenere il rilascio di nuova concessione in rinnovo della concessione n.
46506 del 20\09\1988.
Con riserva di meglio specificare eccezioni, deduzioni e domande, anche in via istruttoria, e di ulteriore allegazione documentale nei termini di rito.
Vinte le distraende spese di lite”.
1.1.Si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, così provvedere: In via pregiudiziale , dichiarare l'inammissibilità/improponibilità dell'azione e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
Nel merito, rigettare integralmente la domanda
Pag. 2 di 4 attorea poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte e per l'effetto dichiarare l'assenza di responsabilità in capo ad in ordine ai fatti ascritti CP_1
respingendo, conseguentemente, in toto le conclusioni avanzate da parte attrice;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori, come per legge”.
2.All'udienza di precisazione delle conclusioni che veniva sostituita dallo scambio di note scritte, le parti concludevano come da atti introduttivi, rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. ed, in particolare, parte attrice aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_1
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
3.1.Come è noto “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno
2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis: Sez. U, 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522)” (così da ultimo Cass. n. 34751/2024).
3.2.Nel caso di specie ciò che lamenta parte attrice è l'illegittimità del diniego di rinnovo della concessione oppostole da che ha ritenuto il progetto CP_1
presentato non conforme alla disciplina in materia, si tratta pertanto di ipotesi rientrante, secondo quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett. b) c.p.a., nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, non venendo in rilevo nel caso di specie “indennità, canoni ed altri corrispettivi” in rapporto ai quali sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice ordinario.
Pag. 3 di 4 3.3.Deve pertanto accogliersi la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice amministrativo alla quale, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito anche parte attrice.
4.Quanto alla regolazione delle spese, proprio in considerazione della menzionata adesione di parte attrice all'eccezione di parte convenuta, ritiene questo Tribunale che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato dall'art. 59 della l n. 69/2009; spese compensate
Così è deciso in data 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38620/2020 promossa da:
in persona del l.r.p.t., Parte_1
Taverna
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1 vv. Bianca Lombardi e Nicola Di Giovanni CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione: -Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'impianto in questione è stato realizzato nel 1988; -accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu, che aveva realizzato nel 1988 CP_1
Pag. 1 di 4 lo svincolo provvisorio di Caselle in -accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu, che Per_1
a seguito dei lavori di ammodernamento della strada statale 517-Km. 13+670-lato dx, è stato realizzato, successivamente al 1988, lo svincolo definitivo di Caselle in e che esso Per_1
è sorto sul vecchio svincolo provvisorio;
-accertare e dichiarare che le circolari er le strade CP_1
extraurbane secondarie di “tipo C”n. 87721\2011,sulla base delle pregresse circolari n.
3\2007 e n. 6\2008, affermano che nelle intersezioni lungo le strade extraurbane di “tipo
C” non è ammessa la corsia specializzata di entrata o immissione (c.d. corsia di accelerazione) mentre è ammessa la corsia specializzata di uscita o diversione(c.d. corsia di decelerazione) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che detta corsia risulta ammissibile ma non obbligatoria e che nel caso di adeguamento di impianti distributori di carburante esistenti, dovrà essere richiesto alla ditta o società intestataria della concessione\autorizzazione ANAS per gli accessi la realizzazione dell'ingresso all'impianto stesso con un'inclinazione di 30°rispetto all'asse stradale, con una larghezza di m. 4,00 della corsia e banchine da m. 1,00 a m. 0,50 in sinistra, in analogia a quanto previsto per l'uscita dall'impianto carburanti;
-accertare e dichiarare che la circolare n. CDG-0088236-P del 15\07\2015, CP_1
ammette la possibilità di ridurre la lunghezza dello spartitraffico centrale, pur mantenendo invariata la tipologia e dimensione dei varchi di accesso e di uscita, in virtù dei quali è impedito lo svincolo sinistrorso;
-Accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto della società attrice ad ottenere il rilascio di nuova concessione in rinnovo della concessione n.
46506 del 20\09\1988.
Con riserva di meglio specificare eccezioni, deduzioni e domande, anche in via istruttoria, e di ulteriore allegazione documentale nei termini di rito.
Vinte le distraende spese di lite”.
1.1.Si costituiva che rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, così provvedere: In via pregiudiziale , dichiarare l'inammissibilità/improponibilità dell'azione e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo;
Nel merito, rigettare integralmente la domanda
Pag. 2 di 4 attorea poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte e per l'effetto dichiarare l'assenza di responsabilità in capo ad in ordine ai fatti ascritti CP_1
respingendo, conseguentemente, in toto le conclusioni avanzate da parte attrice;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre accessori, come per legge”.
2.All'udienza di precisazione delle conclusioni che veniva sostituita dallo scambio di note scritte, le parti concludevano come da atti introduttivi, rinunciavano ai termini ex art. 190 c.p.c. ed, in particolare, parte attrice aderiva all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da CP_1
3. L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
3.1.Come è noto “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione (cfr. Cass., Sez. U, 8 maggio 2007, n. 10374; 25 giugno
2010, n. 15323; tra le più recenti, ex multis: Sez. U, 27 luglio 2022, n. 23436; 21 settembre 2021, n. 25480; 8 luglio 2020, n. 14231; 15 settembre 2017, n. 21522)” (così da ultimo Cass. n. 34751/2024).
3.2.Nel caso di specie ciò che lamenta parte attrice è l'illegittimità del diniego di rinnovo della concessione oppostole da che ha ritenuto il progetto CP_1
presentato non conforme alla disciplina in materia, si tratta pertanto di ipotesi rientrante, secondo quanto previsto dall'art. 133 comma 1 lett. b) c.p.a., nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, non venendo in rilevo nel caso di specie “indennità, canoni ed altri corrispettivi” in rapporto ai quali sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice ordinario.
Pag. 3 di 4 3.3.Deve pertanto accogliersi la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice amministrativo alla quale, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito anche parte attrice.
4.Quanto alla regolazione delle spese, proprio in considerazione della menzionata adesione di parte attrice all'eccezione di parte convenuta, ritiene questo Tribunale che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine indicato dall'art. 59 della l n. 69/2009; spese compensate
Così è deciso in data 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 4 di 4