Decreto cautelare 7 marzo 2025
Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06585/2025REG.PROV.COLL.
N. 01869/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1869 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria di costituendo Rti con -OMISSIS- s.p.a. e con -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9275610B82, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Mordini, 14;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00197/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di -OMISSIS- s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Damiani, Naimo e Barrasso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato il 4 luglio 2022, la Regione Calabria indiceva procedura di gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata e videosorveglianza nonché di manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi degli immobili in utilizzo dalla stessa Regione, di cui risultava aggiudicatario il Rti capeggiato da -OMISSIS- s.r.l.
Con decreto dirigenziale del 18 marzo 2024 la Regione annullava tuttavia in autotutela l’aggiudicazione (e disponeva lo scorrimento della graduatoria in favore del Rti capeggiato da -OMISSIS- s.p.a.) stanti le numerose violazioni non definitivamente accertate degli obblighi su tasse e imposte e la corrispondente dichiarazione non veritiera resa nel Dgue da parte della mandante -OMISSIS- s.p.a. - -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento e gli atti correlati proponeva ricorso -OMISSIS- deducendo, in sintesi: difetto di istruttoria, giacché non si vedrebbe da cosa la stazione appaltante avesse dedotto la gravità delle violazioni contestate, che peraltro non erano riferibili alla mandataria ma alla sola mandante; che la posizione fiscale di -OMISSIS- era comunque regolare, come emergente dal più recente casellario fiscale; che alcuna dichiarazione andava fatta nel Dgue al riguardo, trattandosi di irregolarità non definitivamente accertate.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente dedotto in relazione al fatto che l’amministrazione aveva dato conto dell’insussistenza della documentazione integrativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, quando in realtà detta documentazione era stata tempestivamente ricevuta dalla Regione, e tuttavia evidentemente non tenuta in considerazione dalla stessa.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza della Regione Calabria e della -OMISSIS-, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che la valutazione d’inaffidabilità espressa dall’amministrazione a fronte della certificazione fiscale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate ove si dava conto di consistenti violazioni fiscali non definitivamente accertate a carico di -OMISSIS- fosse da ritenere in sé logica e condivisibile, nel quadro di discrezionalità tecnica riconosciuta al riguardo all’amministrazione.
Valorizzava il Tar, in proposito, il fatto che si trattasse di violazioni fiscali d’importo superiore a € 2 milioni, e che l’impresa s’era al contempo resa responsabile di omessa corrispondente dichiarazione nel Dgue.
Altrettanto non censurabile era la decisione in relazione al fatto di essere stata assunta a prescindere dalla documentazione integrativa richiesta all’Amministrazione finanziaria, stante la sufficienza nei sensi suesposti di quella comunque richiamata e il tenore sostanzialmente non difforme della successiva certificazione prodotta dall’interessata.
Allo stesso modo, non risultava dimostrata l’avvenuta (pertinente e tempestiva, ai fini della gara) rateazione dei carichi fiscali da parte dell’interessata ovvero l’impugnazione dei corrispondenti atti.
Né, ancora, era da ritenere illegittima la contestazione di omissione dichiarativa formulata dall’amministrazione, a fronte di una dichiarazione (non veritiera) di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse resa dall’interessata, ancorché a fronte di carichi non definitivamente accertati.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello -OMISSIS- deducendo:
I) violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24, 41 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 22 settembre 2022; eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza di motivazione ed ingiustizia manifesta;
II) violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24, 41 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 22 settembre 2022; eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza di motivazione ed ingiustizia manifesta sotto altro profilo;
III) violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24, 41 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 22 settembre 2022; eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza di motivazione ed ingiustizia manifesta sotto ulteriore profilo;
IV) violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 24, 41 e 97 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e/o falsa applicazione del d.m. 22 settembre 2022; eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza di motivazione ed ingiustizia manifesta sotto distinto profilo.
4. Resistono al gravame la Regione Calabria e -OMISSIS-, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti - salvo quanto di seguito esposto in relazione ai singoli profili di doglianza - stante il rigetto nel merito dell’appello.
2. Col primo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel non rilevare la carenza motivazionale del provvedimento impugnato, il quale non fornisce alcuna motivazione sulla “gravità” dell’inadempimento, che pur rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito escludente.
In tale contesto, la motivazione del provvedimento si risolverebbe a ben vedere nell’attribuire rilevanza a un’omissione dichiarativa nel Dgue, ove peraltro il Rti aveva correttamente dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali e previdenziali di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.
2.1. Col secondo motivo di gravame, l’appellante si duole dell’errore che il giudice di primo grado avrebbe commesso nel trascurare che, alla data dell’accertamento ( i.e. , 15 dicembre 2023) la maggior parte dei debiti fiscali a carico della -OMISSIS- era stata definita dalla stessa ai sensi dell’art. 1, comma 186 ss., l. n. 197 del 2022, sicché non s’era in presenza di debiti scaduti ed esigibili.
In tale prospettiva, risulterebbe ben dimostrata sia la moralità dell’operatore economico, sia la sua capacità economico-finanziaria necessaria ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.
Né poteva trascurarsi il fatto che la circostanza attenesse a una mandante, laddove la corretta esecuzione delle prestazioni era assicurata anche da altre due imprese particolarmente solide sotto il profilo economico-finanziario.
Per converso, l’amministrazione avrebbe preso in considerazione una situazione risalente ad oltre un anno prima, e non attuale.
2.2. Col terzo motivo l’appellante si duole dell’errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel trascurare che l’omissione dichiarativa non vale a supportare ex se , nella specie, la decisione di esclusione.
Segnatamente, non potrebbe ravvisarsi un siffatto obbligo dichiarativo in relazione a debiti non definitivamente accertati, rispetto ai quali dunque l’interessato è titolare di un diritto alla difesa costituzionalmente garantito e non può essere (contraddittoriamente) obbligato a “confessare” una violazione, pena il contrasto anche col principio del nemo tenetur se detegere .
Né tanto meno tale obbligo è ravvisabile in caso di novazione dell’obbligazione in virtù della definizione agevolata del debito.
2.3. Col quarto motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore commesso dal Tar nel non ravvisare il difetto d’istruttoria in cui era incorsa l’amministrazione, non potendo evidentemente la stazione appaltante prescindere dalla ulteriore (richiesta, ed effettivamente ricevuta) documentazione dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale sarebbe emerso l’effettivo comportamento e situazione in relazione al carico tributario contestato, anche a fronte della definizione agevolata delle pendenze nelle more intervenuta e della consistenza dei debiti tributari effettivamente esistenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2.4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione e stretta interdipendenza di alcune delle questioni sollevate, non sono condivisibili.
2.4.1. Occorre premettere che il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è motivato anzitutto in ragione del fatto che nella certificazione sui carichi fiscali pendenti a carico di -OMISSIS- rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 2 gennaio 2024, relativa alla richiesta del 15 dicembre 2023, “ risulta [va] no carichi non definitivamente accertati alla data di presentazione dell’offerta e per un ammontare abbondantemente superiore al 10% del valore dell’appalto ”, ai sensi del d.m. 28 settembre 2022 (decreto recante appunto « Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate », pure richiamato dal provvedimento), di cui all’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016.
In tal modo, la stazione appaltante disponeva la revoca dell’aggiudicazione per la ritenuta integrazione della causa escludente di cui al suddetto art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, a tenore del quale « Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali ».
Dai precedenti passi motivazionali del provvedimento emerge come l’amministrazione avesse già avuto notizia della situazione d’irregolarità fiscale in ragione di precedente vicenda, con cui altra amministrazione “ aveva provveduto […] in autotutela, all’annullamento [di] aggiudicazione […] in quanto nell’ambito del subprocedimento di verifica […] l’Agenzia delle Entrate [aveva] trasmesso, via PEC, in data 20 novembre 2023, la certificazione, afferente la regolarità fiscale della [-OMISSIS-] nella quale venivano segnalati, a carico della -OMISSIS-, numerose violazioni non definitivamente accertate, declinate, dettagliatamente nell’elenco accluso alla certificazione stessa ”; su tale base la Regione Calabria avviava il procedimento di revoca dell’aggiudicazione.
Come anticipato, la stessa amministrazione acquisiva frattanto la suddetta nuova certificazione dell’Agenzia delle Entrate, sulla cui base esprimeva la richiamata valutazione circa l’integrazione della suddetta causa escludente.
In tale contesto, le doglianze sollevate dall’appellante non risultano condivisibili.
2.4.1.1. Sotto un primo profilo, il provvedimento indica chiaramente l’apprezzamento in termini di “gravità” delle violazioni fiscali contestate, dando conto di quanto all’uopo previsto dal d.m. 28 settembre 2022 citato (lo stesso provvedimento afferma che in base “ all’art. 3 […] la violazione di cui all’art.2 si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto ”), subito dopo evidenziando che nella specie “ risulta [va] no carichi non definitivamente accertati alla data di presentazione dell’offerta e per un ammontare abbondantemente superiore al 10% del valore dell’appalto ”.
Allo stesso modo, nel merito l’appellante non supera i rilievi dell’amministrazione e correlate statuizioni del giudice di primo grado: già dalla sola certificazione della situazione al 15 dicembre 2023, infatti, emergono numerose violazioni non definitivamente accertate, nel loro complesso d’importo certamente superiore alla soglia di gravità.
Né d’altra parte, quanto all’invocata richiesta di definizione agevolata di alcune delle pendenze, l’appellante dimostra l’erroneità in fatto delle statuizioni provvedimentali per cui “ la presentazione di domande di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1commi da186 a 202 della legge 197 del 29 dicembre 2022, relative alle predette cartelle è successiva alla data di presentazione delle offerte ”, statuizioni che trovano peraltro coerenza col fatto che le dette istanze sono state presentate sulla base di una legge entrata in vigore successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Ciò anche a prescindere, peraltro, dal fatto che la detta soglia risulterebbe superata - secondo l’apprezzamento di gravità espresso dall’amministrazione, con rimando ai criteri del d.m. 28 settembre 2022 - anche dai soli pregiudizi di cui alla detta certificazione non oggetto d’istanza di definizione ( i.e. , cartella da € 533.327,66, avviso d’accertamento di € 356.011,00 e avviso di accertamento di € 340.786,00), su cui peraltro l’appellante non adduce altre circostanziate ragioni fattuali di esclusione della rilevanza dell’irregolarità.
In tale contesto, la valutazione espressa dall’amministrazione in termini di rilevanza delle irregolarità fiscali (pur) non definitivamente accertate, considerandone la gravità vista la loro entità anche in rapporto all’importo dell’appalto, è di suo scevra da vizi di illogicità, irragionevolezza e inadeguatezza, nel quadro degli spazi di discrezionalità all’uopo riconosciuti all’amministrazione (cfr., analogamente, Cons. Stato, III, 25 febbraio 2025, n. 1617, maturata in relazione al richiamato distinto provvedimento di revoca di aggiudicazione adottato in danno dei medesimi soggetti).
Importi altrettanto rilevanti risultavano del resto dal suddetto distinto provvedimento di revoca di altra aggiudicazione e sottesa certificazione fiscale richiamato dal provvedimento qui impugnato, né come osservato l’appellante fornisce evidenze concrete di un pertinente superamento di tale situazione d’irregolarità fiscale.
Tutto ciò, si osserva, in un contesto connotato dalla vigenza del principio di cd. “continuità” dei requisiti, in forza del quale nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati “ non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità ” (Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)
Allo stesso modo, non assume rilievo, di suo, il fatto che il soggetto colpito dai pregiudizi fiscali fosse una mandante del Rti, a tutti gli effetti partecipante al raggruppamento d’imprese assumente la veste di operatore, e dunque di aggiudicatario.
2.4.1.2. In tale contesto, non conducenti sono anche le censure inerenti alla rilevata omissione informativa in cui la -OMISSIS- era incorsa, considerato in via assorbente che la motivazione all’uopo spesa dal provvedimento era meramente integrativa e ancillare (“ la situazione di irregolarità fiscale […]” era ritenuta “ aggravata ” dalla “ dichiarazione resa nel DGUE prodotto in sede di gara, ove l’operatore economico ha attestato di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse ”), a fronte di un capo motivazionale del provvedimento di per sé autonomo e sufficiente a sorreggere la revoca a fronte della constatata integrazione delle irregolarità fiscali (nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, n. 1617 del 2025, cit.).
Si osserva peraltro che l’impresa aveva risposto in senso affermativo alla domanda “ L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? ”, e ciò pur in presenza delle contestazioni fiscali subite, su cui neppure, come osservato, ha offerto evidenze fattuali contrarie o di diverso segno, in un contesto in cui dunque l’amministrazione poteva ben trarre elementi aggiuntivi in ordine all’affidabilità e moralità dell’operatore alla luce della sua condotta dichiarativa.
2.4.1.3. Prive di rilievo, in tale contesto, e comunque non conducenti sono infine le censure incentrate sul dedotto difetto d’istruttoria in cui l’amministrazione sarebbe incorsa nel non tener conto di altra certificazione dell’Agenzia delle Entrate: anche in relazione a tale profilo, da un lato, la documentazione richiamata dalla Regione era di suo sufficiente, nei termini suesposti, a pervenire alla conclusione (in sé non irragionevole) fatta propria; dall’altro l’appellante non fornisce circostanziati elementi (se del caso, anche in relazione ad ulteriore, temporalmente pertinente, documentazione dell’Agenzia delle Entrate) tali da confutare nel merito le conclusioni finali fatte proprie dall’amministrazione nei sensi suindicati, sulla base delle risultanze fiscali richiamate.
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
3.1. Le spese sono poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e liquidate nella misura di cui in dispositivo in favore di ciascuna appellata costituita.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese, che liquida nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare l’appellante e le altre parti e persone fisiche e giuridiche private menzionate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Urso | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.