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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello R.G. 564/2022 promossa da:
(c.f. ) e in persona del suo legale Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentante pro tempore (c.f. ), rappresentati dall'avv. Alessio Giulio Cavagnaro per P.IVA_1
mandato in atti
APPELLANTI
contro
(c.f. ) e per la stessa (c.f. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3
1 dall'avv. Marco Silvestri per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere l'appello incidentale condizionato e, in riforma dell'impugnata sentenza,
1. sospendere il giudizio e rimettere le parti al Tribunale per l'incidente di falso;
2. in via preliminare di rito, dichiarare l'incompetenza dell'Ill.mo Tribunale di Genova in favore del foro convenzionale, designato dalle parti nel Tribunale di Milano;
3. in subordine ed in via istruttoria, rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, nei termini più ampiamente indicati in narrativa o altri meglio visti e ritenuti;
4. in via preliminare di merito (all'esito dell'incidente di falso o se lo si reputi non necessario per affrontare la questione posta dagli appellanti), dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni credito ex adverso vantato,
per non essere l'atto interruttivo pervenuto a conoscenza o almeno all'indirizzo del destinatario;
5. nel merito, accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole giudicate lesive della concorrenza con provvedimento Bankitalia 1994 e 2005; all'esito, dichiarare che, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la nullità si estende all'intero negozio fideiussorio;
6. in subordine, dichiarare la decadenza del preteso creditore da ogni azione verso il garante, in forza dell'art. 1957 c.c.;
7. in ulteriore subordine quanto al garante, previo esame di tutte le contestazioni di cui alla superiore narrativa, contenere la condanna nella minor somma, rispetto all'avversa domanda, che dovesse, in denegata ipotesi, risultare dovuta;
8. rispetto a 'Quaglia nel merito e sulla scorta di tutte le considerazioni di cui alla superiore narrativa, Pt_2 accertare e dichiarare quale sia all'attualità il saldo, creditore o debitore per essa interveniente, del rap-
porto de quo; in caso di saldo a suo credito, condannare 'Tersicore o i suoi aventi causa al Controparte_1
relativo pagamento, con interessi ex art. 1284 u.c. c.c. dal giorno della domanda giudiziale in primo grado;
9. in particolare, dichiarare che la penale prevista per il caso di risoluzione del contratto è nulla per difetto di causa, o non operante per carenza di prova della comunicazione agli obbligati di un atto con effetto
2 risolutorio, o già saldata nell'ambito del processo esecutivo;
se e in quanto dovuta rideterminarne l'ammontare tenendo conto del capitale residuo come ricalcolato al momento di ritenuta esigibilità della posta, e in estremo subordine ridurre ad equità, ex art. 1384 c.c., il cumulo tra essa e gli interessi di mora.
Vinte le spese.”.
Per l'Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'appello come formalizzato dal signor e da Parte_1 in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, confermando l'opposta Parte_2 sentenza. In ogni caso, anche in ragione di quanto dedotto in via di appello incidentale condizionato il Signor
(C.F. ), al pagamento della somma di € 45.701,83* oltre interessi Parte_1 C.F._1 dal dovuto al saldo come per contratto e per legge (e/o altra meglio vista e ritenuta in corso di causa). Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse ammissibile e validamente compiuto il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso A/R, doc. A_6 dell'esponente, dato atto che
[...] intende avvalersi del documento, ex artt. 214 ss c.p.c. accertare e dichiarare la autenticità della CP_1 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento con ogni consequenziale provvedimento sul punto.
Anche in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, respingere ogni domanda relativa alla querela di falso, dichiarando il documento contestato pienamente valido ed efficace e vincolante il querelante;
rigettare ogni pretesa di l'esponente in quanto prescritta, infondata e comunque non provata. Con vittoria di Parte_2 spese e competenze di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n.3233/2017, su ricorso della soc. per la stessa in Controparte_1 CP_2
forza dell'intervenuta cessione del portafoglio crediti da parte di Centrobanca s.p.a., il Tribunale di Genova ha ingiunto a , quale fideiussore della soc. e sottoscrittore per avallo di Parte_1 Parte_2 cambiali per pari importo, di pagare immediatamente la somma di € 302.350,32, oltre interessi legali dalla data di messa in mora (4.5.2010) in forza di contratto di mutuo stipulato in data 8.4.1991 per lire 775.000.000, di cui era stato revocato l'affidamento ed effettuato un intervento nella procedura esecutiva immobiliare nel frattempo introdotta sul bene concesso in garanzia, che era risultato incapiente.
presentava opposizione ex art.650 c.p.c., eccependo a) la nullità della notifica del decreto Parte_1
ingiuntivo per essere avvenuta in Rapallo via Aurelia di Pomonte n.4D, malgrado la sua residenza dall'anno
3 2012 fosse in via dei Panettieri n.22/3 ed il primo indirizzo corrispondesse alla sede originaria della debitrice principale fino al 31 luglio 1993, quando, a seguito della vendita dell'immobile, era stata trasferita in via di
Pomonte n.4; solo, a seguito della notifica dell'atto di precetto, avvenuta all'indirizzo di residenza, il Pt_1 aveva avuto notizia anche del decreto ingiuntivo;
b) l'incompetenza del Tribunale di Genova a favore di quello di Milano, convenzionalmente indicato in atti e approvato con doppia sottoscrizione, con la precisazione che il fideiussore espressamente rinunciava al foro del consumatore;
c) l'inammissibilità dell'azione causale per intervenuta prescrizione delle cambiali ed in ogni caso la sua improcedibilità per mancato protesto ed offerta di sua restituzione;
d) la prescrizione del diritto fatto valere a seguito di disconoscimento o, in subordine,
l'ammissione della querela di falso in ordine alla sigla apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata del 4 maggio 2010, atteso la procedura esecutiva immobiliare in cui era intervenuto l'istituto di credito era stata definita in data 18 settembre 2007 e nessun atto interruttivo era stato compiuto successivamente in quanto il preteso atto interruttivo non sarebbe mai pervenuto al debitore, considerato anche che era stato recapitato al civico 10A, ossia presso l'immobile oggetto di procedura esecutiva e di cui la debitrice principale aveva perso il possesso in data 4 aprile 2007; e) il difetto di prova della risoluzione del contratto e la nullità dell'eventuale decadenza del beneficio del termine, non essendo stata depositata la relativa comunicazione, ma solo un conteggio che addebitava gli interessi dal 20 settembre 1996, quando a tale data il residuo capitale risultava interamente pagato;
f) l'inattendibilità del conteggio avversario, in quanto non sarebbe stato prodotto il conteggio delle rate versate ed anche le varie richieste in atti non risultavano univoche;
g) il difetto di prova dell'origine contrattuale degli interessi ultralegali addebitati, sia corrispettivi che moratori, che, essendo stati convenuti a tasso variabile, non risultavano indicati nei relativi conteggi;
h) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
i) la mancata e/o erronea imputazione dei versamenti;
l) l'illegittimità dell'indennizzo del 5% per la risoluzione anticipata (e/o panale), in ogni caso eccessiva.
Si costituiva ritualmente contestando l'opposizione avanzata ed eccependo in via Controparte_1
preliminare la tardività dell'opposizione.
Con la prima memoria ex art.183, 6 comma c.p.c. il eccepiva altresì la nullità della fideiussione. Pt_1
All'esito del deposito delle memorie istruttorie il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle questioni preliminari (tardività dell'opposizione; incompetenza territoriale;
ammissibilità dell'azione causale).
Con la sentenza non definitiva n.977/2020, in questa sede impugnata, il Tribunale di Genova, VI Sezione, in composizione monocratica, ha così deciso:
“Non definitivamente pronunciando:
Dichiara ammissibile l'opposizione tardiva proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal tribunale di in data 9 ottobre 2017, n. 3233 (R.G. 10574/2017) sul ricorso di;
Controparte_1
4 Respinge le eccezioni, sollevate dall' opponente, di difetto di competenza territoriale del Tribunale di Genova
e di inammissibilità o improcedibilità dell'azione causale.
Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo per l'accertamento del credito della convenuta opposta.”
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
a) che -in relazione all'ammissibilità dell'opposizione tardiva- per quanto l'elezione di domicilio contenuta nell'atto di mutuo fosse valida anche per il garante, il quale interveniva nell'atto “in proprio”, tuttavia la medesima, seppur mai formalmente revocata, risaliva ad oltre 25 anni prima e lo stesso istituto di credito aveva inviato altre comunicazioni ad indirizzi diversi, per cui la notifica in questione rappresentava un comportamento contrario ai canoni di diligenza e buona fede, anche se si teneva conto dell'art.43, 2 ° comma del RD 646/1905, e conseguentemente, essendo la medesima irregolare, l'opposizione tardiva doveva considerarsi ammissibile;
b) che -in relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Genova- l'eccezione di incompetenza era infondata perché la relativa clausola non aveva l'effetto di introdurre una competenza territoriale esclusiva, in difetto di esplicita pattuizione in tal senso, non equivoca e concorde nel manifestare la volontà delle parti
“di escludere” la competenza di altri fori alternativi;
c) che –in relazione all'ammissibilità e procedibilità dell'azione causale a fronte della prescrizione delle cambiali e della mancata loro offerta di restituzione- era infondata l'eccezione di inammissibilità in quanto eventualmente l'azione in capo al , quale avallante della debitrice principale, sarebbe stata solo Pt_1
un'azione diretta, per cui non poteva essere fatto valere l'art.66, 3 comma della legge cambiaria ed al pari era infondata l'eccezione di improcedibilità in quanto ormai l'azione cambiaria era prescritta.
Rimessa la causa in istruttoria, con l'esperimento di una CTU (c.f.r. ordinanza del 24.2.2021:“Il quesito al CTU deve essere determinato nei termini che seguono, tenendo presente che non si può fare riferimento, come vorrebbe la convenuta opposta, ai conteggi posti alla base del piano di riparto approvato nella procedura esecutiva, che non hanno efficacia di giudicato al di fuori di quel processo. I tassi degli interessi corrispettivi sono determinabili contrattualmente in base a listini di pubblico dominio, che come tali costituiscono fatto notorio e quindi possono essere acquisiti dal CTU. Si deve aggiungere che:
1. Il contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio (prodotto anche dalla opponente al momento della sua costituzione) non conteneva la clausola di determinazione degli interessi moratori. Risulta che tale clausola fu approvata con atto integrativo del 17/6/21, prodotto dalla convenuta opposta come doc.4 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n.3 cpc. Tuttavia, siccome con detta memoria sono consentite
“le sole indicazioni di prova contraria”, la produzione, che attiene ad uno dei presupposti della domanda e non alla prova contraria rispetto a prove avversarie, non è utilizzabile. Gli interessi moratori dovranno pertanto essere determinati al saggio di quelli corrispettivi.
2. Trattandosi di contratto stipulato nel 1991, e quindi prima della nota delibera CICR del 9/2/2020, che ha consentito il computo di interessi moratori sull'intero ammontare della rata scaduta
5 e non pagata solo per i contratti stipulati successivamente, o per quelli anteriori in cui fosse subentrata una modifica approvata dal cliente, gli interessi moratori andranno applicati sulla sola quota capitale delle rate.
3. I pagamenti effettuati dal cliente dovranno essere imputati nel rispetto dell'art. 1194 c.c.
4. Non risultando atti di messa in mora comunicati all'odierno opponente prima della lettera del 4/5/10 (doc. A6 della convenuta opposta) gli interessi sulla penale per risoluzione anticipata decorrono dalla data predetta.
5. Dal conteggio vanno esclusi, perché non contemplati nella lettera 4/5/10 interruttiva della prescrizione, gli importi riferibili al finanziamento numero 29063/03 di € 8.314,96
+ accessori.
Pqm
Affida al CTU dott. il seguente quesito: “Visti gli atti e i documenti di causa, assunte Per_1 informazioni sulle banche dati liberamente consultabili in merito alla evoluzione dei parametri richiamati dal contratto per la determinazione del tasso di interesse applicabile, determini il CTU l'entità al 24/7/17 del credito esposto nel conteggio prodotto come all.7 al ricorso monitorio, verificando l'applicazione degli interessi corrispettivi previsti dal contratto e seguendo i seguenti criteri enunciati ai punti da 1) a 4) di parte motiva. Predisponga due ulteriori conteggi alternativi applicando ai periodi per i quali non sono stati prodotti documenti da cui risultino parametri richiamati dal contratto per la determinazione del tasso di interesse applicabile;
a) gli interessi legali ex art. 1284 cc;
b) gli interessi di cui all'art.117 comma 7 TUB”) e previo intervento in causa di con la sentenza definitiva Parte_2
n.974/2022, pure in questa sede impugnata, il Tribunale di Genova, VI Sezione, in composizione monocratica, ha così deciso:
“Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. Revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova il 21/11/17 su ricorso di Centrobanca spa nei confronti di . Parte_1
2. Determina in € 45.701, 83 alla data del 24/7/17 il saldo creditore a favore della odierna convenuta opposta nei confronti di e della Parte_1 Parte_2
3. Condanna a pagare a la somma di cui sopra, con gli interessi legali Parte_1 Controparte_1
successivi.
4. Condanna a rimborsare a in quarto delle spese di lite, come liquidate Parte_1 Controparte_1 in parte motiva, oltre accessori di legge. Pone in via definitiva a carico di le spese di CTU. Controparte_1
5. Dichiara compensate le spese di lite tra e ” Controparte_1 Parte_2
Il giudice di prime cure ha ritenuto:
1) che -in relazione alla prescrizione del credito- e più in particolare in ordine l'eccezione di non conoscenza della raccomandata inviata dalla banca in data 4 maggio 2010 al al suo indirizzo anagrafico (via Pt_1
Aurelia di Ponente n.10/A), ma che in realtà corrispondeva all'immobile pignorato e venduto all'asta, nonché rilasciato all'aggiudicatario in data 4 aprile 2007, ove l'opponente aveva mantenuto la residenza per non sapere dove trasferirla, detta eccezione era infondata in quanto ai sensi dell'art.1335 c.c. le comunicazioni indirizzate all'indirizzo anagrafico si presumevano conosciute, salva la prova che il destinatario, senza sua colpa fosse nell'impossibilità di averne notizia ed ai sensi dell'art.44 c.c. i trasferimenti di residenza non
6 pubblicizzati non erano opponibili ai terzi in buona fede e quindi, se l'opposta poteva anche ritenere che l'immobile fosse rimasto nella disponibilità del , malgrado il decreto di trasferimento, l'opponente dal Pt_1
canto suo, mantenendo la residenza in un luogo in cui non abitava, aveva tenuto un comportamento qualificabile come colpa grave, se non addirittura dimostrativo di una intenzione a non farsi reperire;
l'eccezione di prescrizione era, invece, fondata in relazione al finanziamento n.29063/03, in quanto di tale rapporto non si faceva menzione nella citata comunicazione;
2) che -in relazione alla natura giuridica del rapporto- andava disattesa la tesi dell'opposta che si sarebbe trattato di un contratto autonomo di garanzia, in quanto dall'interpretazione dell'atto emergeva la volontà di mantenere le obbligazioni del garante come accessorie rispetto all'obbligazione principale e quindi si trattava di una fideiussione;
3) che –in relazione alla nullità della fideiussione- per essere stata stipulata recependo il contenuto delle norme bancarie uniformi, dichiarate illegittime da AN d'AL (provvedimenti 12/1994 e 55/2005) in quanto in violazione delle intese restrittive della concorrenza, anche ammesso che la predetta eccezione fosse fondata, non solo sarebbe trattato unicamente di una nullità parziale e non di una nullità dell'intero negozio, in quanto non poteva aderirsi alla tesi dell'opponente, basata su mere speculazioni di carattere soggettivo, che la banca, se posta a conoscenza della nullità non avrebbe stipulato la fideiussione, ma una altra forma di garanzia;
4) che –in relazione all'art.1957 c.c.- atteso che l'eccepita nullità avrebbe potuto assumere rilevanza nel giudizio unicamente ai fini della decadenza di cui all'art.1957 c.c. per non aver avanzato la creditrice tempestivamente le proprie azioni nei confronti del debitore principale, in ogni caso l'eccezione sarebbe stata tardiva in quanto formulata solo con la prima memoria ex art.183, 6 comma c.p.c. e, in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art.2969 c.c.;
5) che –in relazione alla risoluzione del contratto di mutuo- e cioè in ordine all'eccezione dell'opponente per non aver la banca dimostrato di aver risolto il contratto e la sussistenza dei presupposti per l'operatività della risoluzione, in virtù i) del disposto dell'art.8 del mutuo che la risoluzione del contratto era determinata anche da pignoramenti che mettevano in pregiudizio la garanzia del credito, come avvenuto nell'anno 1996 per il bene concesso in ipoteca;
ii) del fatto che nell'anno 1999 la banca era intervenuta nella procedura esecutiva, chiedendo anche la penale;
iii) della circostanza che, non essendo soggetta a forme particolari la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'intervento nella procedura aveva rappresentato la risoluzione del contratto, senza che fossero risultati ulteriori adempimenti del mutuante o una sua opposizione in quella sede;
6) che –in relazione alla determinazione del credito- ed in particolare a) sulla penale, prevista dall'art.9 e quantificata sul 5% del capitale residuo, doveva essere respinta l'eccezione che la medesima sarebbe stata
7 priva di causa in quanto la risoluzione comportava un danno per la banca a titolo di mancata rimunerazione del denaro prestato, di costi aggiuntivi, anche interni, per il recupero, di incidenza sul patrimonio della banca e pertanto costituiva una predeterminazione forfettaria del danno, da aggiungersi agli interessi moratori e, in assenza di allegazioni specifiche dell'opponente, non era dato procedersi alla sua riduzione;
la decorrenza degli interessi era da considerarsi dalla messa in mora del 4 maggio 2010; b) sugli interessi moratori, in assenza di loro determinazione in contratto, dovevano essere conteggiati al saggio degli interessi corrispettivi;
c) sugli interessi corrispettivi, previsti dall'art.2 come media aritmetica ponderata maggiorata del 1,5% i) della lira interbancaria lettera a tre mesi, ii) del rendimento medio annuo lordo delle obbligazioni quotate in borsa degli istituti di credito mobiliare, iii) in ogni caso non inferiore ad un punto percentuale in più rispetto ai certificati emessi da Centrobanca, atteso che il CTU, una volta accertato che gli interessi erano stati conteggiati solo sulla quota capitale ed i pagamenti erano stati imputati prima agli interessi, rideterminando i tassi applicabili nell'ipotesi in cui alcuni parametri non erano disponibili, aveva sostituito - quanto al primo parametro- la lira interbancaria con il ribor e poi con l'euribor, senza che potesse essere accolta l'eccezione di nullità di tale parametro, trattandosi eventualmente di responsabilità della banca, non dedotta;
aveva preso a base -quanto al secondo parametro- dall'anno 2005 il tasso IO pubblicato fino all'anno 2004, secondo la previsione contrattuale di prendere a riferimento il precedente valore;
aveva accertato -quanto al terzo parametro- che il tasso floor non era ricavabile, senza che questo comportasse una nullità per indeterminatezza del tasso trattandosi solo di “un tasso limite”; d) sulla decorrenza della verifica effettuata dal CTU, si doveva tener conto della data del 20 giugno 1996 e quindi del residuo capitale di € 271.449,75, essendo tardiva l'eccezione riconvenzionale di rideterminazione del debito con l'epurazione degli interessi moratori;
7) che –in relazione al ricavato dell'esecuzione forzata- con riguardo all'eccezione dell'opponente che il credito posto alla base del ricorso per ingiunzione era di € 303.921,08, mentre dal piano di riparto sarebbe emerso che la banca avesse ottenuto € 322.184,42, con una differenza di € 18.263,34, era da accogliere la difesa dell'opposta che tale differenza coprisse le spese legali, anche in virtù del fatto che il CTU aveva accertato che il saldo del decreto ingiuntivo comprendeva solo il capitale, con l'aggiunta degli interessi;
conseguentemente il ricalcolo dell'importo ottenuto dal ricavato della procedura esecutiva era di €
302.769,00;
8) che –in relazione all'importo dovuto- atteso il ricalcolo svolto dal CTU, il decreto ingiuntivo andava revocato e riconosciuto all'opposta l'importo di € 45.701,83 dalla data del 24 luglio 2017.
Con atto di appello ritualmente notificato in data 6 giugno 2022 e la soc. Parte_1 Pt_2
hanno impugnato la sentenza gravata, chiedendo la sua parziale riforma, nonché in via
[...]
preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva.
8 Si è ritualmente costituita la soc. opponendosi al gravame ed avanzando, in Controparte_1
subordine, appello incidentale condizionato, in relazione all'inammissibilità per di Parte_2 ottenere delle somme in restituzione da parte dell'appellata, attesa la tardività della sua costituzione.
A seguito della riserva assunta alla prima udienza del 12 ottobre 2022, la Corte, con ordinanza del 14 novembre 2022, ha respinto l'inibitoria ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 maggio 2024, poi rinviata d'ufficio al 19 febbraio 2025 e quindi, a seguito di assegnazione ad altro relatore, rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 19 marzo 2025.
Con ordinanza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini brevi di 30 giorni per le comparse conclusionali e di 20 per quelle di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie conclusive.
Avendo parte appellante, nella memoria di replica reiterato l'istanza di discussione orale già avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, questa Corte ha fissato l'udienza al 9 luglio 2025 a tale scopo e quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere della Corte l'appello è fondato nei limiti sotto indicati.
e hanno impugnato la sentenza gravata sulla base di nove motivi ed Parte_1 Parte_2
in particolare
1) Incompetenza del Tribunale di Genova in favore di quello di Milano
Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che l'individuazione in contratto del foro di Milano non costituisse un “foro esclusivo”, in quanto, sebbene tale circostanza non sia stata specificatamente indicata nell'atto, tuttavia dalla sua complessiva interpretazione emergerebbe che questa era stata la volontà delle parti, come emergerebbe i) dal verbo “attribuire”; ii) dall'approvazione specifica della clausola, altrimenti del tutto inutile;
iii) dalle norme bancarie uniformi;
iv) dalla sede della banca.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che all'art.12 del contratto di mutuo è stato previsto che “La competenza per la decisione di qualsiasi
9 controversia derivante dalla presente scrittura è convenzionalmente attribuita al Foro di Milano”, ove all'epoca era la sede della banca mutuante;
- che la Suprema Corte ha di recente implicitamente risposto alle doglianze espresse dagli appellanti, precisando che “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (così Cass. 11.4.2024 n.9754);
- che, pertanto, in assenza di previsione espressa, non può essere individuato il foro di Milano come esclusivo, solo in forza di elementi presuntivi.
2) Controversa efficacia del preteso atto interruttivo della prescrizione, in quanto
2.1) l'atto non può essere stato consegnato all'indirizzo che indica, in quanto l'immobile in questione era rimasto abbandonato dopo il rilascio, atteso che era assai probabile che fosse stato consegnato all'adiacente hotel;
seppure il Tribunale abbia convenuto che il con detto luogo non avesse all'epoca più alcun Pt_1
rapporto, tale circostanza è stata solo rilevata per mettere in evidenza la colpa del destinatario, quando in realtà la presunzione di consegna è solo relativa, anche considerato che ai sensi dell'art.20 del DM 1.10.2008 se chi sottoscrive è persona diversa del destinatario, deve essere individuata la qualità, visto che altrimenti si presume che sia il destinatario;
di conseguenza o si esclude, senza ulteriori accertamenti che a ricevere la raccomandata sia stato il , o, altrimenti, si deve procedere con la querela di falso;
Pt_1
2.2) la rilevanza della querela di falso, in quanto il ha interesse che venga accertata che la Pt_1
sottoscrizione non è attribuibile allo stesso, per degradare l'avviso di ricevimento ad un mero indizio;
2.3) la conoscenza dello sfratto, che il giudice di prime cure ha ritenuto essere circostanza che poteva essere non nota alla creditrice, quando in realtà la medesima emerge dal verbale di rilascio redatto dall'Ufficiale
Giudiziario, da cui si rileva inequivocabilmente che l'aggiudicatario era entrato nel possesso del bene;
2.4) l'impossibilità di trasferire altrove la residenza anagrafica, in quanto non si sarebbe tenuto conto a) che la debitrice esecutata aveva impugnato il decreto di trasferimento e quindi il doveva mantenere Pt_1
nell'immobile la propria residenza;
b) che il non aveva più un altro immobile in cui abitare, avendo Pt_1
alienato tutti i suoi beni per far fronte ai debiti;
c) che lo stesso non era in condizione neppure di pagare un canone di locazione, anche perché non aveva una busta paga;
d) che si era trasferito in Spagna all'epoca per fare l'esame di avvocato;
e) che quindi non aveva modo per spostare altrove la propria residenza, neppure in un indirizzo fittizio concesso dal comune;
f) che in sostanza non era in colpa;
10 2.5) la questione del domicilio eletto, a cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto in quanto non si sarebbe trattato di una notifica di un atto giudiziario, sebbene nell'atto di mutuo il domicilio, anche del garante, era indicato presso la sede legale della società.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che è un dato non contestato che la raccomandata di diffida datata il 4 maggio 2010 sia stata spedita presso l'indirizzo che costituiva la residenza del (Rapallo via Aurelia di Ponente n.10/A) e che ivi sia stata Pt_1
consegnata, come attestato dalla cartolina di ritorno, firmata dal ricevente e dall'incaricato alla distribuzione, con sottoscrizioni illeggibili entrambe;
- che l'art.1335 c.c. stabilisce che "La proposta, l'accettazione e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia" e quindi, in sostanza, la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario e cioè nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto, secondo la regola “della ricezione”, in base alla quale -ai fini dell'efficacia dell'atto- è sufficiente che esso sia stato ricevuto dal destinatario e più precisamente sia pervenuto al suo indirizzo, salva la prova da parte del destinatario di essere stato senza colpa nella impossibilità di prendere conoscenza dell'atto pervenuto al suo indirizzo;
- che “la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, in mancanza di prova contraria da offrirsi dalla condomina ricorrente” (così Cass.13.12.2022 n.36397), in quanto la comunicazione si presume conosciuta dal soggetto se da lui conoscibile e non soltanto se materialmente appreso o effettivamente conosciuto;
- che, inoltre, “la presunzione di conoscenza del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non
è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 19232 del 2018 con riguardo alla lettera di licenziamento). La produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio
11 postale e telegrafico (Cass. n. 511 del 2019). Il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento” (c.f.r. Cass. 31.10.2024 n.28171 in motivazione);
- che, conseguentemente, in virtù dell'art.1335 c.c., che, in relazione alla conoscenza o conoscibilità dell'atto, dà esclusiva rilevanza alla prova del recapito al luogo di riferimento del destinatario, nonché dell'art.26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prevede il perfezionamento della procedura di notifica secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (c.f.r. Cass. 19.1.2023 n.1686: “In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla l. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione
(ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, CP_3
n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del d.m. n. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della l. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego”), diventa assolutamente irrilevante l'ammissione dell'invocata querela di falso in ordine alla riconducibilità all'appellante/destinatario dell'atto della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno, in quanto ciò che rileva non è il fatto se sia stato o meno il a sottoscrivere la cartolina, ma solo se la Pt_1
raccomandata sia stata recapitata al suo indirizzo, ove lo stesso aveva (o aveva colposamente mantenuto) la residenza;
- che la circostanza che con l'immobile in cui il aveva mantenuto la residenza lo stesso non avesse Pt_1
più alcuna relazione dopo l'intervenuta aggiudicazione del bene all'asta non solo in assoluto non è dimostrativa del suo trasferimento, ben potendo lo stesso essere rimasto nella disponibilità dell'abitazione a seguito di accordi con l'aggiudicatario, ma in ogni caso, mantenendo la residenza a quell'indirizzo, pur
12 sapendo, quale già laureato in giurisprudenza e praticante di uno studio legale, le conseguenze derivanti da tale comportamento, che avrebbe dovuto quantomeno trasferirla (nella non creduta ipotesi di non potersi permettere un'abitazione propria) presso persona di sua fiducia;
- che, pertanto, la circostanza che un soggetto (è indifferente che sia stato il od altra persona di sua Pt_1 fiducia) abbia curato, sottoscrivendo il relativo avviso, il ritiro della raccomandata espressamente indirizzata a , è sufficiente per confermare la presunzione di conoscenza o conoscibilità dell'atto di Parte_1
messa in mora, in quanto l'attestazione dell'agente postale circa la consegna all'indirizzo ha fede privilegiata, per cui “l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (e cioè
“familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere”), come indicato in motivazione della citata sentenza Cass. 1686/2023 e non relazione alla sottoscrizione, come richiesto dall'appellante;
- che le circostanze poste dal a sua “discolpa” sul mancato trasferimento di residenza risultano in Pt_1
realtà confermative della sua condotta colposa;
- che, infine, in sede di diffida ad adempiere, quale atto stragiudiziale, ciò che rileva è la conoscenza (e/o conoscibilità dell'atto al destinatario), per cui il mancato inoltro della raccomandata nel luogo ove era stata effettuata l'elezione di domicilio nell'atto di mutuo non comporta la nullità dell'atto, anche atteso che il per primo nei suoi scritti difensivi di primo grado non ha dato alcuna rilevanza a quel domicilio, Pt_1 deducendo, addirittura, di non averlo mai eletto quale garante (c.f.r. prima memoria ex art.183, 6 comma c.p.c.);
- che, pertanto, la diffida inviata costituisce un efficace atto interruttivo della prescrizione.
3) Estensione della nullità all'intera fideiussione
Il Tribunale, in primo luogo, avrebbe omesso di pronunciare la nullità delle clausole contrarie alla normativa anticoncorrenziale, sebbene l'opponente avesse formulato un'esplicita domanda in tal senso;
inoltre, avrebbe errato nel momento in cui non ha esteso la nullità a tutta la fideiussione, atteso che il mutuo e la garanzia facevano parte di un'unica operazione, per cui una fideiussione monca non sarebbe servita alla banca.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte, pur aderendo ai principi di diritto pronunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 30/12/2021, rileva, seguendo l'orientamento proprio di questa Sezione, in fatto:
13 - che la fideiussione contestata è stata stipulata nell'anno 1991 e quindi risale a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 emesso dalla AN d'AL il 2/5/2005 - posto a fondamento della decisione delle sezioni unite della Suprema Corte nella citata sentenza come prova privilegiata e rispetto al quale la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione follow-on - ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla AN d'AL in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la AN d'AL intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002;
- che, trattandosi di fidejussione sottoscritta nell'anno 1991, manca un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che grava sulla parte attrice in opposizione, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990; per vero “il provvedimento con cui la AN d'AL ha accertato l'intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l'art. 2, lett. a), legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto e non una norma di diritto, per la quale potrebbe valere il principio iura novit curia” (Cass. Ord. 31569/2019, in motivazione pag.7);
- che l'opponente non ha assolto tale onere e non ha neppure fornito elementi utili ai fini della prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già nel 1991, al momento della sottoscrizione, vi fosse nel settore creditizio la generalizzata applicazione dello schema contrattuale utilizzato nel caso specifico dalla convenuta opposta o comunque delle clausole della fideiussione controversa.
Ritenuto:
- che la semplice produzione di una fideiussione antecedente alla istruttoria della AN d'AL prodromica al provvedimento n. 55/2005, non sia idonea a comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle medesime fideiussioni oggetto del giudizio;
- che nel caso in esame la prestazione della fideiussione è anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della AN d'AL n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte dell'Istituto;
- che non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa;
- che in mancanza di prova che la fideiussione controversa sia un contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo l'opponente fornito elementi utili ai fini dell'accertamento
14 di un'intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello dai medesimi sottoscritto, la domanda di nullità della fideiussione deve essere respinta.
4) Rilievo d'ufficio della decadenza ex art.1957 c.c.
In subordine ad una pronuncia di nullità dell'intera fideiussione, gli appellanti rilevano che l'art.1957 c.c. di fatto sancisce una causa di improponibilità dell'azione.
Se è vero che la giurisprudenza interpreta l'art.1957 c.c. come una eccezione di parte da valere nel primo atto difensivo, tuttavia “se si trattasse di una liberazione sostanziale si dovrebbe dichiarare il difetto di legittimazione passiva”, che è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado. In ogni caso il rilievo d'ufficio sarebbe collegabile al fatto che è stata violata una norma imperativa (art.2 L.287/1990 e art.5 TUB).
Questa Corte rileva che il rigetto della domanda di nullità della fideiussione comporta il rigetto del presente motivo di gravame.
5) Risoluzione del contratto, prova dell'an e del quando
Atteso che il Tribunale aveva qualificato la clausola di decadenza del beneficio del termine come risoluzione, gli appellanti rilevano che la banca non avrebbe neppure allegato la data e l'esistenza di tale decadenza, anche in considerazione del fatto che dall'anno 1996 la banca aveva chiesto la penale, senza neppure tener conto dei successivi pagamenti e del fatto che un atto di intervento, che non prevede di per sé la notifica, possa venir conosciuto dal debitore.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che ai sensi dell'art.8 del contratto di mutuo le parti hanno convenuto che “Determinano la risoluzione di diritto del presente contratto e la decadenza del beneficio del termine, e ciò senza necessità alcuna di costituzione in mora, il mancato o ritardato adempimento, sia pure parziale, delle seguenti obbligazioni: …. i protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziali, volontarie, preesistenti o sopravvenute, a carico del cliente e dei garanti e che, a giudizio di Centrobanca, possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito;
… il verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 1186, 1850 e 2743; … il verificarsi di cambiamenti o eventi tali da modificare l'attuale assetto giuridico ed amministrativo del Cliente e dei Garanti o da incidere comunque sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria, economica o tecnica e che, a giudizio di Centrobanca, possono arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito”;
- che, atteso che non è contestato che la debitrice principale fosse consapevole dell'inizio della procedura esecutiva nell'anno 1993 sull'immobile oggetto di garanzia e che oltretutto dal giugno 1996 è emerso che la
15 soc. ha omesso di corrispondere le rate, con scadenza trimestrale, del mutuo, effettuando solo Parte_2
nel novembre 1997 un versamento una tantum, la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine si sono venute a determinare, anche in assenza di diffida scritta, come previsto contrattualmente, nel momento in cui è iniziata la procedura esecutiva ed è venuto meno il pagamento regolare delle rate.
6) Debenza della penale di risoluzione
La decorrenza della risoluzione verrebbe ad incidere sul computo della penale, per cui se conteggiata al 1996
o al 1999 il suo importo cambierebbe. In ogni caso l'importo di € 13.572,49 addebitato in sentenza a titolo di penale riguarderebbe i due finanziamenti, con liquidazione al 20 settembre 1996, ma la sentenza, pur spostando in avanti il momento della risoluzione, non ha corretto l'importo. Inoltre, avendo il giudice di primo grado fatto decorrere gli interessi moratori sulla penale dalla messa in mora del 2010, di fatto verrebbe ad ammettere che l'atto di intervento non aveva l'efficacia di risolvere il contratto, con evidente contraddizione.
Quale ulteriore questione gli appellanti sostengono che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto di conto del fatto che il debito a titolo di penale si era estinto con il ricavato della procedura esecutiva, come rilevato dall'opponente fin dall'atto introduttivo. Tale circostanza sarebbe rilevante a) perché sulla penale il CTU ha imputato più di € 3.000,00 a titolo di interessi e b) se la penale fosse stata di importo inferiore, anche il conteggio sarebbe stato diverso.
Infine, gli appellanti censurano la sentenza per non aver dichiarato la nullità per difetto di causa della penale, non essendo ammissibili le motivazioni del giudice di prime cure utilizzate per giustificare la penale, che in ogni caso avrebbe dovuto essere ridotta per equità.
Il motivo è fondato e va accolto nei limiti sotto indicati.
Questa Corte rileva
- che, per meglio inquadrare il contenuto della presente doglianza, è opportuno riepilogare quanto statuito dal Tribunale con la sentenza definitiva in ordine alla penale ed in particolare evidenziare che il giudice di prime cure a) ha ritenuto legittima la penale;
b) ha conteggiato gli interessi moratori sulla medesima del
4.5.2010; c) ha portato in decurtazione del debito l'intero importo riconosciuto alla banca in sede di progetto di riparto a titolo di penale e cioè € 13.998,24 (oltre ad € 53.939,43 per interessi;
€ 210.922,87 per capitale ed € 23.698,58 per spese di procedura);
- che, atteso che la penale se convenuta, come nel caso di specie in contratto, è legittima in quanto costituisce una liquidazione anticipata del danno e che il giudice di prime cure ha ritenuto, con statuizione ormai passata in giudicato in assenza di gravame da parte della creditrice, che gli interessi moratori sulla penale dovevano farsi decorrere dalla data di messa in mora (e cioè dal 4.5.2010), sebbene l'importo dovuto a titolo di penale
16 risulti pagato con il versamento del 18 dicembre 2007, è corretta la censura volta a rilevare che gli interessi moratori (calcolati al tasso dei corrispettivi) dal 4.5.2010 al 24.7.2017 per € 3.263,72 (c.f.r. allegato 14 della
CTU) sulla penale non sono dovuti in quanto la penale era già stata pagata a quella data all'istituto di credito attraverso il ricavato della procedura esecutiva;
- che inoltre si rileva che è pure corretto il rilievo consistente nella “eclatante contraddizione che consiste nel far maturare interessi di mora su una posta che doveva ritenersi estinta” (cfr.. pag. 36 dell'atto di appello), in quanto l'importo imputato a titolo di penale per € 13.572,49 era già stato percepito dell'istituto di credito attraverso la procedura esecutiva, per cui l'intera somma di € 16.836,21, addebitata dal CTU nel citato allegato non è dovuta e deve essere decurtata dal debito dell'appellante.
7) Gli interessi corrispettivi
7.1) Il rendimento dei certificati Centrobanca funge da tasso alternativo, mentre per il giudice di primo grado sarebbe un tasso floor, ma di fatto un tasso che la stessa banca controllava;
7.2) Nullità degli interessi corrispettivi per indeterminabilità e/o mero arbitrio del creditore, atteso che la banca era in grado di controllare il tasso dei propri certificati di deposito;
7.3) Conseguenze sui tassi applicabili, in quanto dalla nullità deriverebbe la necessità di sostituire il tasso contrattuale con un parametro legale e cioè del 10% fino all'entrata in vigore della legge 154/1992, poi con il tasso sostitutivo ex art.117 TUB;
7.4) In subordine: possibilità di ricostruire il parametro mancante, attraverso il foglio informativo depositato dall'opponente con la seconda comparsa conclusionale, ma che un nominato CTU potrebbe reperire, come ammesso dall'attuale interpretazione giurisprudenziale in ordine al potere di acquisizione riconosciuto all'ausiliario;
7.5) Sulla sostituzione dei parametri venuti meno e l'esigenza di preservare il tasso variabile, atteso che il
CTU, con scelta condivisa dal Tribunale, ha sostituito la lira interbancaria con il e poi con l'EURIBOR, CP_4 non si sarebbe tenuto conto che per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2009 tale tasso è stato dichiarato nullo e tale sanzione ha trovato avallo nella sentenza della Suprema Corte a SU n.41994/2021; quanto poi al tasso IO, quest'ultimo alla fine del 2004 è venuto meno ed il CTU ha deciso di tener fermo l'ultimo valore reperibile, in tal modo facendo diventare un tasso variabile un tasso fisso, che di fatto non sarebbe ammissibile, salvo che sia previsto contrattualmente, mentre nel caso di specie la previsione riguardava la sua mancanza all'interno di un trimestre;
in questo caso si dovrebbe procedere con l'applicazione del tasso legale.
Il motivo è infondato e va respinto.
17 Questa Corte rileva
- che preliminarmente occorre tenere in considerazione di quanto contrattualmente stabilito all'art.2 del contratto di mutuo in relazione agli interessi ed in particolare: “Il finanziamento viene accordato al tasso del
14,25% annuo nominale. Il predetto tasso -fermo restando il tasso minimo previsto all'ultimo paragrafo del presente articolo- formerà oggetto di revisione al 20 giugno 1991, e successivamente di trimestre in trimestre a decorrere da tale data, e verrà fissato, per ciascun trimestre successivo e salvo il limite sopra previsto, nella misura di 1,50 punti in più della media aritmetica ponderata, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori e tenendo conto solo dei primi due decimali, dei seguenti valori, ciascuno dei quali concorrerà̀ nella formazione della media con un coefficiente di ponderazione del cinquanta per cento: a) media aritmetica dei tassi della “lira interbancaria lettera a tre mesi” pubblicati dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” durante tutti i tre mesi solari che precedono quello comprensivo delle date di revisione;
qualora durante i suddetti tre mesi tale tasso non venisse mai edito, verrà preso in considerazione, quale valore per la determinazione del tasso da applicare al finanziamento, il corrispondente valore del precedente periodo; b) media aritmetica dei tassi di rendimento medio annuo lordo delle obbligazioni quotate in Borsa, emesse dagli Istituti di credito mobiliare a decorrere dall'1 gennaio 1974 con cedole soggette a ritenuta, rilevati mensilmente nei tre mesi solari che precedono quello comprensivo delle date di revisione, quali risultano pubblicati dal Supplemento al Bollettino della AN
d'AL; qualora per taluno dei tre mesi di cui sopra non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, la media verrà effettuata con le rilevazioni degli altri tre mesi;
qualora per tutti i suddetti mesi non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, verrà preso in considerazione, quale valore per la determinazione del tasso da applicare al finanziamento, il corrispondente valore del precedente periodo. Come previsto al secondo paragrafo del presente articolo e quale limite alla prevista variabilità, il tasso applicato al finanziamento non potrà in ogni caso essere inferiore ad un punto percentuale in più della media ponderata del tasso lordo dei certificati a tasso fisso con scadenza 19 mesi offerti da Centrobanca nel mese solare che precede quello comprensivo le rispettive date di revisione. Qualora la suddetta clausola di riserva del tasso minimo dovesse divenire in concreto applicabile, Centrobanca ne darà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.”;
- che nella CTU, in relazione alle modalità di individuazione dei 3 tassi e quindi di determinazione del tasso corrispettivo da applicare sulla base delle previsioni contrattuali, così si legge:
“Tasso di cui alla lettera a)
A partire dall'agosto del 1992 la quotazione della lira interbancaria è stata accorpata nel OR il quale a sua volta dal gennaio 1999 è stato sostituito dall'UR, come previsto dal D.M. 23/12/1998.
Poiché il conteggio in oggetto parte con il capitale residuo a giugno 1996, il sottoscritto ha fatto riferimento ai tassi OR (all. 8) per il primo periodo e successivamente a quelli UR (all. 9).
Individuate così le serie storiche dei tassi di riferimento è stato possibile calcolare il tasso medio del trimestre precedente a ciascuna delle date di revisione evidenziate nel conteggio in esame, arrivando così a determinare la prima componente del tasso corrispettivo (all. 10).
Tasso di cui alla lettera b)
18 Il sottoscritto ha individuato nel tasso IO (all. 11) quello descritto dall'art. 2 lettera b) del contratto di finanziamento. Tale tasso è stato pubblicato fino a tutto il 2004, dopodiché non risulta essere stato sostituito o accorpato ad altri tassi. Il contratto di finanziamento, a integrazione del punto b), prevede che “qualora per taluno dei tre mesi di cui sopra non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, la media verrà effettuata con le rilevazioni degli altri mesi;
qualora per tutti
i suddetti mesi non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, verrà preso in considerazione, quale valore per la determinazione del tasso da applicare al finanziamento, il corrispondente valore del precedente periodo”. Alla luce di ciò, considerato che l'ultima rilevazione possibile è quella alla data dell'1/1/2005 con la media dell'ultimo trimestre del 2004, si è mantenuto fisso tale valore fino alla conclusione del periodo preso in esame. Con le stesse modalità descritte nel punto precedente si sono individuati i tassi medi di ciascun trimestre precedente alle date di revisione evidenziate nel conteggio in esame, arrivando così a determinare la seconda componente del tasso corrispettivo (all. 12).
Tasso floor
La difficoltà di individuazione di questo tasso e della sua reperibilità in banche dati liberamente accessibili era già emersa durante le operazioni peritali, tanto che in tale sede si era già stabilito con i CTP, verbalizzandolo, di non prendere in considerazione questo elemento nel caso non fosse stato possibile individuarlo. Anche in occasione di successivi confronti con la dott.ssa (CTP Persona_2
) non sono emersi elementi utili al reperimento di tali dati e pertanto il sottoscritto Controparte_1
non può che rilevare l'impossibilità di valorizzare il tasso floor previsto dal contratto di finanziamento e di conseguenza non ne terrà conto nei conteggi che verranno illustrati successivamente.
Tasso corrispettivo
Facendo la media aritmetica dei tassi a) e b) come sopra individuati e aggiungendo ad essa lo spread di 1,50 punti, senza tenere conto del tasso floor per i motivi sopra esposti, si è arrivati a determinare il tasso corrispettivo (all. 13) nei diversi trimestri, da sostituire a quello moratorio nel conteggio fino al 24/7/2017, come previsto dal criterio n. 1 delle premesse al quesito.”;
- che le doglianze degli appellanti, in relazione alle conclusioni del CTU, come recepite nella sentenza impugnata, in estrema sintesi si appuntano a) sul fatto che non sarebbe stato possibile accertare il c.d. tasso floor, che in ogni caso avrebbe avuto una determinazione unilaterale, trattandosi di certificati emessi dalla stessa banca mutuante, e quindi parificabile ai tassi di interesse uso piazza;
b) sulla possibilità, in via subordinata, di accertare in questo grado detto tasso floor, essendo stata reperito un foglio informativo del 2006; c) sulla nullità del tasso UR (che aveva sostituito quello che, CP_4
a sua volta, aveva sostituito la lira interbancaria) per il periodo compreso dal 29.9.2005 al 30.5.2008, in quanto frutto di intese anticoncorrenziali;
d) sulla circostanza che il tasso IO dopo il 2004
19 aveva cessato di esistere, per cui quello che era un tasso variabile era divenuto un tasso fisso, non previsto contrattualmente;
- che in relazione al c.d. tasso floor, le previsioni contrattuali sono chiare nell'individuare nel predetto tasso un tasso soglia o tasso di interesse minimo a favore dell'istituto mutuante (“il tasso applicato al finanziamento non potrà in ogni caso essere inferiore ad un punto percentuale in più della media ponderata del tasso lordo dei certificati a tasso fisso con scadenza 19 mesi offerti da Centrobanca nel mese solare che precede quello comprensivo le rispettive date di revisione”), per cui, la sua mancanza non viene ad incidere nei confronti della parte mutuataria;
- che, inoltre, anche a voler prescindere dal fatto che una simile previsione è legittima (cfr.. Cass.
28.1.2025 n.1942: “Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 с.с.» (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n.
5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024)”), trattandosi di clausola, prevista pattiziamente, pure nell'ipotesi in cui avesse trovato applicazione, non sarebbe in ogni caso invalida;
- che, atteso che tale clausola è esclusivamente a favore dell'istituto mutuante e che quindi troverebbe applicazione solo in ipotesi in cui i tassi determinati secondo la media aritmetica ponderata dei primi due fattori fosse più bassa rispetto alla “media ponderata del tasso lordo dei certificati a tasso fisso con scadenza 19 mesi offerti da Centrobanca”, nessuna utilità per gli appellanti potrebbe derivare dall'invocato accertamento, per cui, anche a non voler considerare la tardività della produzione, la rinnovazione della CTU sarebbe comunque irrilevante;
- che al pari deve essere disattesa l'eccezione di nullità del tasso parametrato all'UR nel periodo
2005-2008 in quanto nel caso di specie, risalendo il contratto all'anno 1991, il tasso era convenzionalmente parametrato alla lira interbancaria, a conferma dell'insussistenza all'epoca di ogni intesa anticoncorrenziale, di cui in ogni caso, neppure successivamente, esiste la prova che
Centrobanca abbia partecipato e di cui, inoltre, la parte che invoca la nullità avrebbe dovuto dare la prova;
- che, infine, la circostanza che il tasso IO dopo il 2004 aveva cessato di esistere non comporta alcuna invalidità nella determinazione del tasso in virtù dell'espressa previsione contrattuale di utilizzo di quello precedente (qualora per taluno dei tre mesi di cui sopra non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, la media verrà effettuata con le rilevazioni degli altri tre mesi;
qualora per tutti i suddetti mesi non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, verrà preso in considerazione, quale valore per la determinazione del tasso da applicare al finanziamento, il corrispondente valore del precedente periodo) e comunque
20 il tasso rimaneva in ogni caso variabile, atteso che tale restava quello sub a) e cioè quello alla data del 2005 collegato all'UR.
8) Esigenza di sottoporre a verifica anche il periodo 1991/1996, in quanto il Tribunale ha ritenuto non necessario sottoporlo a controllo in virtù del fatto che il residuo capitale di € 271.449,75 corrispondeva alle rate per capitale non pagate;
in realtà se alla data del 20 settembre 1996 era in pari secondo la Parte_2
banca al conto per rate a titolo di capitale, tale fatto resterebbe un dato incontestabile per la banca, ma non per il , il quale ha diritto di vedersi ridotto il proprio debito capitale per interessi, corrispettivi o Pt_1
moratori, pagati in eccedenza, come evidenziato dallo stesso nel proprio atto introduttivo.
Il motivo è inammissibile o comunque infondato.
Questa Corte rileva, che come statuito dal giudice di primo grado, con il proprio atto di citazione in opposizione il non ha mai contestato la quantificazione/determinazione degli interessi moratori e/o Pt_1
corrispettivi, ma solo l'illegittima loro capitalizzazione e l'erronea imputazione dei versamenti, circostanze entrambe escluse dal CTU, con pronuncia passata in giudicato.
9) Sull'espunzione dal conteggio delle somme riferibili al rapporto n.29063/03, in quanto il Tribunale, dopo aver dichiarato prescritto detto rapporto, non si è reso conto che dal conteggio del CTU non è stata espunta la voce “quota interessi rata” per € 239,05.
Il motivo è infondato e va respinto.
Questa Corte rileva
- che se è vero che il CTU a pag.9 della sua relazione ha precisato che “il residuo capitale di € 8.314,96 e la relativa penale di € 415,75 sono stati espunti dal conteggio”, omettendo di indicare anche la quota per interessi di € 239,05 presente nell'allegato 6 alla CTU, che corrisponde al conteggio presentato dal creditore procedente, in realtà ciò non vuol dire che tali interessi sono stati riportati nel calcolo dell'ausiliario, il quale si è basato (c.f.r. allegato 14) sul calcolo degli interessi sulla sola somma capitale del finanziamento n.29063/03 di € 271.449,75;
- che, pertanto, essendo il conteggio degli interessi ricalcolato interamente, l'elisione di tale posta è implicita nel ricalcolo effettuato dal CTU.
Tanto premesso, in parziale accoglimento dell'appello, la Corte dichiara tenuto e condanna Controparte_5
a pagare a la somma di € 28.865,61 penale + interessi oltre interessi legali dalla data Controparte_1
21 del 24.7.2017 al saldo.
Atteo il fatto che la domanda della domanda viene accolta per un importo assai ridotto, la Corte ravvisa le condizioni per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio (Cass. Sez.
U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063 – 01).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e da avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza non definitiva e la sentenza definitiva del Tribunale di Genova, IV Sezione, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta i motivi di appello relativi alla sentenza non definitiva, che conferma integralmente;
2) in parziale riforma della sentenza definitiva, dichiara tenuto e condanna a pagare a Controparte_5
la somma di € 28.865,61, oltre interessi legali dalla data del 24.7.2017 al saldo;
Controparte_1
3) conferma nel resto la sentenza definitiva
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, 09/07/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)
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