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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN IA Presidente rel.
TA DE IC
ZI AN IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1415/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Parte_1
ID TT ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 11.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “ 1. Pronunciare, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al IC relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza..
2. Con rifusione delle spese in caso di opposizione.”
[conclusioni della separazione: “Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.”] del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronunciarsi il divorzio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data dell'udienza per il tentativo di conciliazione nella causa di separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 935/2024 pubbl. il
08/10/2024, passata in giudicato, come risulta documentalmente comprovato.
Non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Altre domande non sono state formulate.
Nulla sulle spese di lite, considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata a [...] il [...]), e (nato a Controparte_1
L'AVANA (CUBA) il 22/09/1979), celebrato in data 07/08/2018 in Playa L'Avana con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Bolzano al n. 1,
Parte II, Serie C, dell'anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
pagina 2 di 3 di Bolzano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est. dott. IA Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN IA Presidente rel.
TA DE IC
ZI AN IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1415/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Parte_1
ID TT ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: Divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 11.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 3 “ 1. Pronunciare, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al IC relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza..
2. Con rifusione delle spese in caso di opposizione.”
[conclusioni della separazione: “Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.”] del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti."
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronunciarsi il divorzio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data dell'udienza per il tentativo di conciliazione nella causa di separazione pronunciata con sentenza di questo Tribunale n. 935/2024 pubbl. il
08/10/2024, passata in giudicato, come risulta documentalmente comprovato.
Non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
Altre domande non sono state formulate.
Nulla sulle spese di lite, considerata la natura degli interessi oggetto del procedimento e non avendo parte resistente svolto alcuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
(nata a [...] il [...]), e (nato a Controparte_1
L'AVANA (CUBA) il 22/09/1979), celebrato in data 07/08/2018 in Playa L'Avana con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Bolzano al n. 1,
Parte II, Serie C, dell'anno 2019, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
pagina 2 di 3 di Bolzano di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est. dott. IA Dorfmann
pagina 3 di 3